Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 17 dicembre 2007**
Validità: 01.07.2007 - 30.06.2011
Parti: Auil e Femca Filtea Uilta
Settori: Tessili, Lavanderie, Industria
Note:
*Rinnovo CCNL 16 dicembre 2003
**Approvato definitivamente in data 28 gennaio 2008.


Sommario:

Premessa
Allegato 1
Premessa all'art. ...
Art. ... - Classificazione unica per aree professionali
Art. ... - Figure professionali
Art. 44 - Nuova struttura retributiva - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. ... - Sistema classificatorio e sua applicazione
Art. ... - Scheda di valutazione
Art. ... - Durata della formazione e verifica della sua efficacia
Art. ... - Catalogo dell'azione formativa
Art. ... - Dizionario dei comportamenti organizzativi
Art. ... - Profilo delle competenze
Art. ... - Tavola riepilogativa dello sviluppo professionale
Ex art. 36 - Cambiamenti e cumulo delle mansioni
Art. ... - Introduzione del sistema classificatorio, in sostituzione dell'inquadramento unico ex art. 34
Art. ... - Commissione paritetica nazionale: ruolo e compiti
Art. ... - Tempi
Allegato 1 - Tabelle retributive
Tabella A - Aumento contrattuale
Tabella 3 - Una tantum
Allegato 4 - Proposte su flessibilità
Art. 40 Lavoro Straordinario
Art. 39 Flessibilità tempestiva
Art. 37 Disciplina dell'orario di lavoro
Allegato 5
Art. 17 Assemblee
Allegato 6 - Sistema di informazioni
Allegato 7

Art. Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue
Allegato 8
Art. … Previdenza complementare
Allegato 9
CCNL 17 dicembre 2007 per i lavoratori dipendenti dalle industrie di lavanderia e di sterilizzazione tessile e strumentario chirurgico
Allegato 10 - Tavola sviluppo professionale
Allegato 10 bis - Protocollo sulle modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale

Allegato "A" al Protocollo del 26 Ottobre 2005
Allegato "B" al Protocollo del 26 Ottobre 2005
Allegato 11 - Contrattazione di secondo livello
CCNL - Art. 8 - punto 5 - Procedure

Accordo di rinnovo per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti l'attività della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere
Il CCNL si applica anche nei confronti delle aziende esercenti l'attività di lavanderia industriale attraverso stabilimenti di lavaggio, manutenzione e ripristino di biancheria, indumenti ed affini, per conto terzi e/o in conto proprio, destinati all'uso professionale per industria, sanità, turismo, comunità, ecc.

Il giorno 17 dicembre 2007 si sono incontrati in Milano: la delegazione imprenditoriale, la delegazione sindacale, con la presenza della delegazione territoriale sottofirmataria ed hanno convenuto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle industrie di lavanderia e di sterilizzazione tessile e strumentario chirurgico.
Il presente verbale di accordo integra quanto già definito con verbale del 7 dicembre 2007.
Il presente contratto ha validità, per la parte normativa, 1° luglio 2007/30 giugno 2011; per la parte economica 1° luglio 2007/30 giugno 2009.
In particolare:
1. implementazione nuova classificazione unica per aree professionali (all. 1);
2. tavola di traslazione parte economica da vecchio a nuovo inquadramento (all. 2);
3. nuova tabella di retribuzione; (all. 3);
4. straordinario di produzione e flessibilità tempestiva (all. 4);
5. modalità indizione assemblea dei lavoratori (all. 5);
6. sistema di informazione (all. 6);
7. orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante (all. 7);
8. parte economica:

[...]
9. per la previdenza complementare (allegato 8).
10. per il "Fondo sanitario grandi rischi" le parti concordano un costo ad personam di € 7 lordi mensili.
11. Art. Sistema informazioni (ex art. 9)

Inserire nel punto 3 (livello aziendale di informazione) il seguente testo:
Per le aziende articolate su più siti produttivi è prevista una sessione informativa annuale su richiesta delle OO.SS. nazionali, avente per oggetto quanto di seguito previsto nel presente articolo.
Alla sessione parteciperà la D.A. e il coordinamento sindacale nazionale composto dalle OO.SS. nazionali e territoriali coinvolte e dalle RSU dei diversi siti in cui si articola l'azienda.
L'effettuazione dell'incontro darà luogo ad un permesso retribuito giornaliero per la RSU coinvolta, aggiuntivo rispetto alle ore di permesso retribuite attribuite alle RSU come da ex art. 14.
12. Art. Formazione
Le parti convengono di istituire presso Ebli lo "Sportello unico per l'azione formativa".
Questo sarà dedicato a informare, progettare e fornire linee guida tenuto conto delle specificità del settore, coordinare una rete selezionata e stabile di agenzie, scuole ed università interessate, ed in grado di erogare formazione assumendo a riferimento le specificità settoriali che Ebli può evidenziare, interloquire con il sistema delle responsabilità pubbliche regionali e nazionali, per dare efficacia e coerenza nazionale all'azione formativa e semplificando i rapporti tra le aziende ed il sistema delle responsabilità pubbliche in materia.
Lo sportello unico deve anche fornire alle parti informazioni sulle modalità con cui l'azione formativa nelle diverse tipologie risulta essere più efficace al fine di poterne trarre indicazioni sia da assumere nella normativa del CCNL che da rinviare in sede aziendale al fine della verifica dei piani formativi predisposti.
Al riguardo lo sportello unico predisporrà un catalogo unico delle azioni formative che offrirà indicazione alle parti in sede aziendale e/o territoriale in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire circa l'azione formativa più appropriata da adottare per tipologie e contenuti tra quelle disponibili (formazione continua, salute e sicurezza, sviluppo professionale, apprendistato, etc.).
Le parti inoltre intendono rifinalizzare gli istituti contrattuali già esistenti, come il diritto allo studio, per favorire gli esiti positivi dell'azione formativa stessa.
In sede di stesura si provvederà a coordinare quanto previsto nel presente articolo ed in quello relativo al "Nuovo Sistema Classificatorio" con quanto disposto dall'art. 25 (Apprendistato professionalizzante).
13. Art. Ambiente
Le parti confermano la comune volontà di porre una costante attenzione alle problematiche relative all'ambiente, alla salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, avendo l'obbiettivo di realizzare un miglioramento continuo delle condizioni in cui si opera nelle aziende del settore.
Pertanto, nell'ambito di quanto previsto dal protocollo sottoscritto da Ebli con Inail e valorizzando l'importante lavoro svolto da Ebli al riguardo, si conviene di realizzare quanto di seguito richiamato:
- in relazione alla dichiarazione a verbale in calce art. 61 del CCNL, si procederà a definire le modalità di svolgimento delle sessioni periodiche di settore dedicate ai temi della salute sicurezza ed ambiente, con la presenza delle RLS ed il coinvolgimento attivo dei soggetti ritenuti più utili per pervenire ad esiti concreti. Le forme di coinvolgimento di Inail saranno verificate in sede Ebli e con l'istituto stesso, anche in relazione a quanto già previsto dal protocollo.
- Si darà capillare ed effettiva diffusione all'informazione ed alla formazione specifica prevista e progettata tramite Ebli, sia adeguando la normativa contrattuale per quanto di competenza, che fornendo indicazioni e strumenti opportuni per facilitare l'organizzazione di questa attività coinvolgendo i lavoratori e le aziende.
14. Art. Lavoratori Immigrati (Rientro al paese di provenienza)
Al fine di rendere effettivamente fruibile quanto già previsto al riguardo dal CCNL si procederà in sede aziendale a definire criteri e modalità di godimento di tale opportunità per i lavoratori interessati.
15. Art. Lavoratori diversamente abili
Al fine di rendere effettivamente applicabile quanto previsto dall'art. 53, le parti, in sede nazionale, provvederanno a definire compiti e ruoli di una azione specificatamente dedicata all'inserimento della persona nel contesto aziendale. Al riguardo potranno essere individuate responsabilità di tutoraggio, e percorsi di sviluppo professionale specificatamente progettati da raccogliere nelle schede individuali.
16. Ex art. 24 - Periodo di prova
Si concorda di modificare l'attuale dicitura del periodo di prova di tutti i lavoratori con qualifica operaio con la seguente "20 giorni lavorativi o 4 settimane lavorative nel caso di orario contrattuale su 6 giorni lavorativi".
17. Art. - Elenco delle figure professionali(all. 9)
18. Art. - Tavola dello sviluppo Professionale (all.10)
19. Protocollo sulle modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta da Femca Filtea Uilta ai lavoratori non iscritti a seguito del rinnovo del CCNL 16 dicembre 2003 e relativi allegati A) e B). (all. n. 11);

20. Art. - Previdenza complementare
Le parti convengono di aggiungere, al 3° rigo dell'all. 9) al verbale di accordo del 7 dicembre 2007 dopo la parola verifica, "da completarsi entro il 30 giugno 2008".
24. Art. - Lavoro a squadre e a turni
Le parti concordano di rivedere il testo della normativa riguardo l'orario di lavoro con particolare riferimento al lavoro a squadre e al lavoro a turni al fine di darne una definizione organica e meglio definita.
Le parti si impegnano a completare tale lavoro entro il 30 giugno 2008.
25. Art. Armonizzazione del testo di cui al CCNL precedente con il nuovo
Le parti si impegnano a procedere al necessario lavoro di armonizzazione dei testi contrattuali e all'eventuale superamento di clausole non più pertinenti entro il 30 giugno 2008.
26. Ex Art. 4 - Stampa CCNL
Le parti concordano che la stampa del nuovo CCNL sarà a carico dell'Ebli e sarà distribuito gratuitamente ai sensi del comma 8 dell'ex art. 4 del precedente CCNL.
27. Contrattazione 2° livello (all. 12)

Allegato 1
Premessa all'art. …

Le parti nazionali
- verificata l'evoluzione nell'organizzazione del lavoro e nella distribuzione delle mansioni lavorative;
- preso atto dello stretto rapporto esistente tra professionalità, competenza, sistema degli inquadramenti e organizzazione del lavoro;
- considerato il ruolo svolto dalle Parti nell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro, del sistema classificatorio e delle mansioni verificatesi negli ultimi anni;
hanno previsto un sistema classificatorio mirato proprio a rafforzare il rapporto tra professionalità, competenze, sistema di inquadramento del personale e organizzazione del lavoro.
Il nuovo sistema classificatorio, finalizzato ad accrescere la produttività, valorizzare le risorse umane e a consolidare gli obiettivi, contribuirà ad accrescere le spinte sul piano motivazionale e professionale dei dipendenti nei diversi settori operativi e organizzativi. Ne deriva la necessità di un sistema di valutazione agile e coerente con i ruoli organizzativi definiti e le professionalità presenti a cui si aggiunge l'opportunità di un piano di formazione e affiancamento dei lavoratori che le aziende individueranno in base al curriculum, all'esperienza professionale, al livello culturale e formativo, eventualmente già acquisito, alle capacità tecniche ed operative.
I nuovi modelli organizzativi, delineati dal nuovo sistema di classificazione, determinano, conseguentemente, una diversa configurazione delle mansioni e dei profili professionali.

Art. ... Sistema classificatorio e sua applicazione
Il Sistema Classificatorio è finalizzato a descrivere e valutare con criteri oggettivi e convenzionali i diversi ruoli ed i gradi di competenza con i quali gli stessi sono svolti, e a favorire una dinamica professionale all'interno delle Aree, e tra le Aree.
A tal fine e per consentire una corretta applicazione del sistema classificatorio le parti attribuiscono grande importanza all'azione formativa, finalizzata sia a migliorare specifiche competenze professionali del singolo lavoratore, che a far progredire le persone nei percorsi di carriera e personali di arricchimento e crescita soggettivi, utili a loro e all'organizzazione aziendale in cui si trovano ad operare.
L'azione formativa nelle sue diverse finalizzazioni sarà oggetto di un apposito incontro annuale tra le direzioni aziendali le RSU e le OO.SS. territoriali ed assumerà, dove è possibile, le forme di un organico progetto formativo.
L'incontro consentirà di valutare gli esiti delle azioni formative già sviluppate, di avanzare proposte e definire obiettivi di comune interesse, in particolare per la formazione continua, quella professionalizzante, quella dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro e ambientale.
Inoltre sarà oggetto di una valutazione comune l'evoluzione, in qualità e quantità, del fabbisogno professionale su cui far agire una appropriata attività formativa. In questo ambito saranno formulate proposte relative ai lavoratori e lavoratrici da coinvolgere nella formazione con l'obiettivo di favorirne la crescita professionale.
L'incontro servirà anche ad aggiornare il quadro della situazione applicativa del sistema classificatorio, ad apprezzare la situazione professionale dei singoli lavoratori nonché quello delle posizioni poste in sviluppo professionale .

Art. ... Scheda di valutazione
Per ogni lavoratore, all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato o determinato, all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, verrà predisposta una raccolta dati su una scheda- tipo, organizzata in più sezione ed in due parti, che sarà predisposta entro il 30 aprile 2008 dalla Commissione Paritetica di cui all'art. ...
Nelle sezioni della prima parte saranno brevemente richiamati i dati anagrafici del lavoratore, la posizione lavorativa attribuitagli, con l'area ed il modulo di primo inserimento e la descrizione dei requisiti richiesti (conoscenze, abilità, comportamenti organizzativi, polivalenza) per ricoprire quel ruolo, la descrizione dei percorsi di sviluppo professionale che lo riguardano, con particolare riguardo alle azioni formative opportunamente predisposte.
La seconda parte raccoglie la valutazione dell'esito della formazione e/o dei percorsi di sviluppo professionale che hanno coinvolto il lavoratore.
La valutazione positiva del lavoratore determinerà la sua collocazione nel Modulo/Area prevista.
In ogni caso le schede di ogni lavoratore saranno aggiornate annualmente registrando lo stato delle situazioni professionali in essere.
Gli esiti degli aggiornamenti annuali e le valutazioni sull'efficacia delle azioni formative e dei percorsi di sviluppo professionale saranno formulati - sentito il lavoratore interessato - dal valutatore indicato dall'azienda, comunicati alle RSU/OO.SS., raccolti sulle schede e controfirmati dal lavoratore .
La mancata condivisione delle valutazioni formulate, dà luogo, se richiesto dal lavoratore o, per suo conto, dalla RSU/OO.SS., ad un ulteriore periodo di formazione/verifica per un tempo dimezzato rispetto al tempo originario, al termine del quale verranno informate le RSU/OO.SS. delle motivate valutazioni definitive.
Primo modulo/area operativa
Per i lavoratori neo assunti, per un periodo di dodici mesi, anche non continuativi, nel primo modulo dell'area operativa, da considerarsi come periodo di formazione e di verifica dell'efficacia della stessa, viene prevista, al 9° mese, una valutazione tecnico pratica effettuata dal responsabile aziendale al fine di monitorare il grado di autonomia acquisita dagli stessi e quindi l'idoneità a passare al modulo superiore al termine di 12 mesi..

Art. ... Durata della formazione e verifica della sua efficacia
La durata di un progetto formativo dedicato allo sviluppo professionale, i cui obiettivi siano riconducibili a quanto previsto dal sistema classificatorio, non può superare i sei mesi di tempo.
Il successivo periodo di verifica dell'efficacia della formazione erogata al singolo lavoratore non può eccedere i tre mesi.
In caso di esito positivo della verifica e quindi di effettivo passaggio di modulo/area il dipendente avrà diritto alla nuova retribuzione ed agli arretrati della stessa per il solo periodo di verifica effettuato.
In caso di esito negativo il lavoratore non avrà alcun diritto di carattere economico.

Art. ... Catalogo dell'azione formativa
Al fine di fornire linee guida e riferimenti per la definizione dei progetti formativi finalizzati a promuovere sviluppo professionale dei lavoratori ed il miglioramento dei sistemi operativi aziendali, verrà approntato da Ebli un "Catalogo delle azioni formative" che tenendo conto delle conoscenze, delle abilità e dei requisiti richiamati dai descrittivi esemplificativi delle figure professionali in allegato, rispetto alla valutazione delle competenze di cui già dispone il lavoratore, dia la possibilità di definire la qualità e la durata indicativa delle azioni formative, per contenuti, didattiche e modalità di erogazione (formazione teorica, interna/esterna, per affiancamento etc. etc.).
L'azione formativa dovrà prevedere anche una particolare attenzione a salute e sicurezza sul lavoro e ambientale, oltre a quanto già previsto dalla normativa di legge e contrattuale a riguardo, tenuto conto del ruolo che il lavoratore è destinato a svolgere.
Il Catalogo sarà corredato da criteri e metodi utili a verificare l'efficacia dell'azione formativa, dando indicazioni sui tempi individuati come mediamente necessari per esaurire una fase di apprezzamento delle capacità professionali acquisite, rispetto a quelle ritenute necessarie per svolgere un determinato ruolo al grado di competenza previsto.
Unitamente al Catalogo, sarà proposta una rete nazionale di istituzioni e centri universitari, scolastici e formativi in grado, su richiesta delle aziende, di corrispondere alle loro specifiche esigenze formative, e configurata nell'ambito della costituzione dello Sportello Unico per la formazione presso Ebli, di cui all'articolo ...

Art. ... Dizionario dei comportamenti organizzativi
La valutazione del grado di competenza con cui viene svolto un ruolo ricoperto, terrà conto oltre che delle conoscenze detenute e delle abilità espresse, anche dei comportamenti organizzativi che caratterizzano i singoli lavoratori nello svolgimento della propria attività professionale.
Al fine di fornire criteri e parametri a cui riferirsi per apprezzare assieme ad altri requisiti anche il comportamento organizzativo, verrà predisposto un Dizionario dei comportamenti organizzativi. Di ogni comportamento descritto, verrà graduata l'efficacia e l’importanza in funzione della complessità del ruolo ricoperto.

Art. ... Profilo delle competenze
Verrà fornito un profilo delle competenze per ogni figura professionale per organizzare e pervenire ad una valutazione sintetica del grado di competenza raggiunto nello svolgimento di un ruolo, tenuto conto dell'insieme dei requisiti previsti: conoscenza, abilità, comportamenti organizzativi, polivalenza.

Art. ... Commissione paritetica nazionale: ruolo e compiti
Entro il 31 dicembre 2007 si costituisce ed insedia la commissione paritetica nazionale, formata da 6 componenti - 3 per Auil e 3 per le OO.SS. che rimarrà in carica per la durata del presente CCNL, per l'applicazione del nuovo sistema classificatorio .
La commissione paritetica, per svolgere la propria attività, si avvarrà del supporto di Ebli per le necessarie competenze professionali specialistiche, nonché di competenze giuslavoristiche per tutta la fase di prima applicazione.
La Commissione metterà a punto entro il:
- 30 aprile 2008:
- i profili delle competenze per ognuno dei 49 profili professionale allegati al presente contratto
- il dizionario dei comportamenti organizzativi
- la tavola riepilogativa dello sviluppo professionale
Saranno inoltre predisposti i modelli relativi ai nuovi materiali amministrativi (buste paga, scheda di valutazione, etc.) nonché il materiale informativo e formativo sul sistema classificatorio e la sua applicazione.
- 30 giugno 2008
- il Catalogo delle azioni formative che fungerà da riferimento per i piani formativi delle singole imprese;
- lo Sportello Unico per la formazione presso Ebli e la rete dei soggetti formativi selezionati nazionalmente, a cui le aziende potranno fare riferimento per la realizzazione dei piani formativi.
La Commissione inoltre dovrà verificare, attraverso una specifica indagine, la corrispondenza tra gli obiettivi che le parti hanno inteso conseguire con l'adozione del sistema classificatorio e gli effetti dovuti alla sua applicazione, sia per quanto concerne la corretta classificazione, descrizione e valorizzazione delle professionalità e delle competenze disponibili nelle aziende sia per la dinamica dello sviluppo professionale delle persone che nel tempo non deve produrre, nei sistemi professionali aziendali, effetti e modificazioni incoerenti con quanto previsto e comunque non riconducibili alla volontà delle parti.
Il 30 giugno 2009 la Commissione, disponendo del quadro organizzato dei dati relativi alle esperienze maturate, delle competenze specialistiche professionali coinvolte e dei pareri di natura giuslavoristica acquisiti, proporrà, alle parti firmatarie il contratto nazionale, l'assestamento definitivo del sistema classificatorio per quanto concerne la letteratura contrattuale che ne descrive la struttura e le modalità di funzionamento, sia per quanto concerne la definitiva messa a regime. Conseguentemente, con il 1° luglio 2009, si intende superato in tutte le sue parti l'ex art. 34 del CCNL 2003.
Qualora si riscontrassero oggettive difficoltà applicative le parti si impegnano ad una rimozione definitiva delle cause che le hanno provocate affermando fin d'ora che il sistema andrà a regime il 1 luglio 2009.
A livello aziendale, in appositi incontri tra Direzione Aziendale ed RSU, verrà svolta una verifica circa l'applicazione delle norme contenute nel presente punto e per un riscontro condiviso di oggettive difficoltà applicative che andranno segnalate alla Commissione paritetica nazionale.
Eventuali problemi applicativi, di natura interpretativa o dovuti al verificarsi di incongruenze non previste nella costruzione del sistema, saranno segnalati alla Commissione paritetica nazionale che darà indicazioni e formulerà pareri sugli interpelli pervenuti.

Allegato 4 Proposte su flessibilità
Art. 40 Lavoro Straordinario

Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Pag. 72 - 4° cpv, all'interno della esemplificazione descritta fra le due parentesi, dopo
"?. Ritardi produzione per cause tecniche" aggiungere: "e per festività cadenti nella settimana)".

Art. 39 Flessibilità tempestiva
Pagina 69 dopo il quarto comma.. e tecnico produttivi aziendali.
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità caratterizzati da specialità ed inderogabilità nel dovervi far fronte, e richiamati nella "Procedura per il lavoro straordinario di produzione" di cui all'art. 40, è possibile utilizzare fino ad un massimo di 32 ore, in regime di flessibilità tempestiva, delle 96 previste nell'arco dell'anno, esaurendo la procedura di cui sopra in 48 ore, al termine delle quali la flessibilità diventa operativa.
In tal caso le maggiorazioni corrisposte per le ore prestate dai lavoratori coinvolti saranno analoghe a quelle previste dall'articolo 40, e le ore di recupero salvo diversa pattuizione collettiva a livello aziendale daranno luogo a giornate di permesso retribuito individuale, il cui godimento da parte del lavoratore, è vincolato ad un preavviso minimo di richiesta alla direzione aziendale di 48 ore, per non più di un permesso nell'arco di 15 giorni.
Tale modalità di recupero delle ore si esaurisce nell'arco di 12 mesi al termine dei quali le eventuali ore residue confluiscono nella banca individuale delle ore di cui all'articolo 37.

Art. 37 Disciplina dell'orario di lavoro
D) Banca individuale delle ore
Pag. 66 - dopo il 1° comma aggiungere il seguente: "Confluiranno inoltre, direttamente senza alcuna comunicazione, le ore residue di recupero della flessibilità tempestiva di cui al quinto e settimo comma dell'art. 39.

Allegato 5
Art. 17 Assemblee

I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Qualora la convocazione dell'Assemblea avvenga unitariamente ad opera delle Organizzazioni Sindacali congiuntamente stipulati il presente contratto, come pure qualora avvenga ad opera della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita nell'unità produttiva, è ammesso lo svolgimento della stessa durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell'anno solare, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto.
Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell'anno solare potranno essere utilizzate, nel limite di due ore, nell'anno successivo.
Qualora nell'anno solare siano state esaurite le ore disponibili, potranno inoltre essere anticipate ore di pertinenza dell'anno successivo, sempre nel limite di due.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso le riunioni potranno avere luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei turni avvicendati. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti. […]
[…]

Allegato 6 Sistema di informazioni
(Aggiungere dopo il 2° paragrafo di Premessa - art. 9)
Al fine di sviluppare e rafforzare il sistema di relazioni, è stato sottoscritto tra le parti (Auil e Femca Cisl, Filtra Cgil, Uilta Uil) il 30 ottobre 2006 un "Protocollo di lineamenti programmatici e condivisi", che qui si allega in quanto assunto come parte integrante del presente CCNL, in cui si intende porre in essere un "modello di relazioni industriali" di tipo condiviso e sinergico per migliorare sviluppo economico e coesione sociale nel settore.
Innovazione, competitività, impatto ambientale, bilateralità sono assunti come cardini portanti per la politica di consolidamento e sviluppo del settore.
Le parti si impegnano a promuovere congiuntamente interventi nei confronti del mondo industriale, delle Istituzioni e del sistema paese più in generale al fine di dare visibilità e rilevanza al settore condividendo l'esigenza di lavorare alla regolamentazione e allo sviluppo delle potenzialità che il settore propone come valore aggiunto per il sistema economico-sociale italiano sui temi strategici dell'impatto ambientale, del lavoro e dell'occupazione, della politica d'impresa.
Un particolare apprezzamento viene indirizzato per il lavoro svolto da Ebli in questi anni, confermandolo come sede e strumento privilegiato per favorire il confronto e il lavoro comune tra le parti, a livello nazionale.
(Verificare se eliminare l'attuale 3° paragrafo dell'art. 9)

Allegato 7
Art. Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue

Il limite di orario ordinario di lavoro del personale viaggiante il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate è di 47 ore settimanali/medie nell'anno.
Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui al presente articolo è di 250 ore mensili. […]

Allegato 11 Contrattazione di secondo livello
CCNL - Art. 8 - punto 5 - Procedure

Al paragrafo b) cancellare l'ultima frase a partire da: "In tale sede...."
Aggiungere
c) Le parti, tenuto conto della comune volontà di favorire uno sviluppo socio-economico del settore, caratterizzato dalla costante attenzione alle esigenze delle imprese e del lavoro, oltreché ai servizi prestati all'utenza, intendono regolamentare la contrattazione di secondo livello al fine di rendere più facilmente gestibile ed applicabile quanto previsto dall'art. 8.
A tale fine demandano a Ebli di realizzare, entro il 31 marzo 2008, un sistema di rilevamento e monitoraggio periodico dei parametri più significativi e caratteristici delle attività aziendali che potranno essere presi a riferimento per l'individuazione degli obiettivi di cui al punto 3).
Successivamente, entro il 30 giugno 2008, le parti si impegnano a redigere linee guida e regole più certe a supporto della contrattazione aziendale. In tale ambito verranno definite, secondo quanto previsto al punto 2), le materie di competenza previste o dedotte dagli articoli contrattuali, specificando la natura delle relazioni aziendali (informativa, consultiva, verifica congiunta, negoziale ecc.) e il ruolo di RSU e OO.SS. territoriali.