Categoria: 2011
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Tipologia: Ipotesi di CCNL
Data firma: 27 settembre 2011
Validità: 01.10.201 - 20.09.2013
Parti: Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Studi professionali
Fonte: studiprofessionali.blogspot.com

Sommario:

Preambolo
Premessa
Validità e sfera di applicazione del contratto
Impegno a verbale
Parte prima - Sistemi di relazioni sindacali
Titolo I - Relazioni sindacali a livello nazionale di settore - Relazioni sindacali a livello nazionale di Area professionale e/o di Area professionale omogenea

Articolo 1 - Esame su quadro socio economico e materie negoziali di settore
Articolo 2 - Esame su quadro socio economico e materie negoziali a livello nazionale di area professionale e/o di area professionale omogenee
Titolo II - Strumenti Bilaterali Nazionali di Settore
Articolo 3 - Commissione Paritetica Nazionale
Articolo 4 - Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Articolo 5 - Ente Bilaterale Nazionale di settore
Articolo 6 - Costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale di settore
Articolo 7 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale di settore
Art. 7-bis
Dichiarazione congiunta
Titolo III - Relazioni Sindacali a Livello Decentrato
Premessa
Articolo 8 - Secondo livello di contrattazione
Articolo 8 bis - Procedure per la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione territoriale
Art. 8 ter - Elemento Economico di Garanzia
Articolo 9 - Gestione dei licenziamenti individuali a livello decentrato
Articolo 10 - Composizione delle controversie a livello decentrato
A. Costituzione della Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione
B. Procedura
Articolo 11 - Collegio arbitrale
Art. 12 Funzionamento delle relazioni sindacali - Contributi finalizzati - Procedure
Governance
A) Ruolo delle Parti Sociali

B) Compiti degli Organi
C) Ruolo e Compiti dell'Ente Bilaterale Nazionale (Ebipro)
D) Ruolo e Compiti dell'Ente Bilaterale Regionale (Ebipro/r)
Criteri di Funzionamento
E) Regole Generali

F) Criteri di selezione e Professionalità - Gestione Risorse Umane
G) Consulenze e Incarichi Esterni
H) Compiti
I) Risorse e Bilanci - Pubblicità e Trasparenza
L) Contributi Finalizzati
Titolo IV - Attività sindacale
Premessa
Articolo 13 - Permessi per attività sindacale
Articolo 14 - Rappresentanze Sindacali - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Articolo 15 - Trattenuta sindacale
Titolo V - Tutele e welfare contrattuale
Premessa
Articolo 16 - Tutela della dignità della persona sul lavoro
Articolo 17 - Tutela della integrità psicofisica dei lavoratori
Articolo 18 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Articolo 19 - Assistenza sanitaria supplementare
Articolo 20 - Previdenza complementare
Titolo VI - Formazione
Articolo 21 - Obiettivi della formazione
Articolo 22 - Formazione continua
Articolo 23 - Diritto allo studio
Titolo VII - Orientamento e formazione al lavoro
Articolo 24 - Tirocini formativi e di orientamento
Titolo VIII - Mercato del Lavoro
Articolo 25 - Forme e modalità di impiego
Titolo IX - Apprendistato
Articolo 26 - Disciplina dell'apprendistato
Articolo 27 - Disciplina comune dell'apprendistato
A. Contratto di apprendistato
B. Periodo di prova e risoluzione del rapporto
C. Retribuzione
D. Tutor
E. Piano formativo e formazione
F. Registrazione della formazione
G. Attribuzione della qualifica professionale
H. Percentuale di conferma
I. Finanziamento della formazione
J. Requisiti e capacità formativa
K. Anzianità aziendale e prolungamento del periodo di apprendistato
L. Trattamento malattie ed infortuni
Articolo 28 - Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
Articolo 29 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
A) Durata e percorso formativo

B) Modalità per l'erogazione della formazione
C) Formazione professionalizzante e di mestiere
Articolo 30 - Apprendistato di alta formazione e ricerca
Articolo 31 - Apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche e per altre esperienze professionali
Articolo 32 - Standard professionali
Articolo 33 - Clausola di salvaguardia apprendistato e avviso comune in materia di apprendistato
Titolo X - Tempo parziale (Part Time)
Premessa
Articolo 33 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Articolo 34 - Durata della prestazione di lavoro a tempo parziale
Articolo 35 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
Articolo 36 - Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
Articolo 37 - Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale
Articolo 38 - Clausole flessibili ed elastiche del rapporto di lavoro a tempo parziale
Articolo 39 - Denuncia patto di prestazione lavorativa in regime di clausole flessibili ed elastiche
Articolo 40 - Lavoro supplementare
Articolo 41 - Principio di non discriminazione e riproporzionamento
Articolo 42 - Quota giornaliera della retribuzione
Articolo 43 - Quota oraria della retribuzione
Articolo 44 - Mensilità supplementari-tredicesima e premio ferie
Articolo 45 - Festività
Articolo 46 - Riposi aggiuntivi e permessi retribuiti
Articolo 47 - Ferie
Articolo 48 - Periodo di prova - Periodo di comporto - Termini di preavviso
Articolo 49 - Condizioni di miglior favore
Titolo XI - Lavoro Ripartito (Job - Sharing)
Articolo 50 - Definizione e modalità di impiego del lavoro ripartito
Titolo XII - Contratti a tempo determinato
Articolo 51 - Modalità e causali di impiego
Articolo 52 - Contratto a tempo determinato per sostituzione congedi parentali "legge 53/2000" o sostituzione di lavoratori assenti
Articolo 52-bis - Contratti a termine per studenti universitari
Titolo XIII - Telelavoro e/o lavoro a distanza
Premessa
Articolo 53 - Definizione
Articolo 54 - Sfera di applicazione
Articolo 55 - Prestazione lavorativa
Articolo 56 - Retribuzione
Articolo 57 - Sistema di comunicazione
Articolo 58 - Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
Articolo 59 - Controlli a distanza
Articolo 60 - Diritti sindacali
Articolo 61 - Organizzazione della struttura lavorativa
Articolo 62 - Diligenza e riservatezza
Articolo 63 - Formazione
Articolo 64 - Diritti di informazione
Articolo 65 - Postazioni di lavoro
Articolo 66 - Interruzioni tecniche
Articolo 67 - Misure di protezione e prevenzione
Articolo 68 - Infortunio
Titolo XIV - Contratto di inserimento
Articolo 69 - Definizione e modalità di impiego del contratto di inserimento
Articolo 70 - Somministrazione di lavoro e lavoro intermittente
Parte seconda - Disciplina dei rapporto di lavoro
Titolo XV - Classificazione del personale

Premessa
Articolo 71 - Definizione dei profili professionali
Titolo XVI - Assunzione e Durata del Periodo di Prova
Articolo 72 - Assunzione
Articolo 73 - Periodo di prova
Titolo XVII - Orario di lavoro
Articolo 74 - Orario normale settimanale
Articolo 75 - Distribuzione dell'orario settimanale
Articolo 76 - Flessibilità dell'orario
Articolo 77 - Lavoro notturno
Titolo XVIII - Lavoro Straordinario
Articolo 78 - Norme generali del lavoro straordinario
Articolo 79 - Maggiorazione del lavoro straordinario
Titolo XIX - Riposo settimanale e festività
Articolo 80 - Riposo settimanale
Articolo 81 - Festività
Articolo 82 - Festività abolite
Titolo XX - Permessi - Congedi - Aspettative - Assenze
Articolo 83 - Permessi e congedi familiari retribuiti
Articolo 84 - Congedi per eventi e cause familiari retribuiti
Articolo 85 - Permessi per handicap (Benefici ai genitori di figli handicappati minorenni)
Articolo 86 - Permessi per donatori di sangue
Articolo 87 - Aspettative per tossicodipendenza e dipendenza da alcool
Articolo 88 - Congedi familiari non retribuiti
Articolo 89 - Giustificazione delle assenze
Titolo XXI - Ferie
Articolo 90 - Misura del periodo di ferie
Articolo 91 - Determinazione del periodo di ferie
Articolo 92 - Normativa retribuzione ferie - Normativa per cessazione di rapporto -Irrinunciabilità - Richiamo lavoratore in ferie
Titolo XXII - Missioni e Trasferimenti
Articolo 93 - Missioni e/o trasferte
Articolo 94 - Trasferimenti
Titolo XXIII Malattie e Infortuni

Articolo 95 - Malattia
Articolo 96 - Normativa
Articolo 97 - Obblighi del lavoratore
Articolo 98 - Periodo di comporto per malattia
Articolo 99 - Trattamento economico di malattia
Articolo 100 - Infortunio
Articolo 101- Trattamento economico di infortunio
Articolo 102 - Quota giornaliera per malattia e infortunio - Festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio
Articolo 103 - Aspettativa non retribuita per malattia
Articolo 104 - Periodo di comporto - Aspettativa non retribuita per infortunio
Articolo 105 - Rinvio alle leggi
Titolo XXIV - Gravidanza e Puerperio
Articolo 106 - Normativa
Articolo 107 - Adozione e/o affidamento
Articolo 108 - Diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento
Articolo 109 - Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino
Titolo XXV - Sospensione del lavoro
Articolo 110 - Sospensione
Titolo XXVI - Anzianità di servizio
Articolo 111 - Decorrenza anzianità di servizio
Articolo 112 - Computo anzianità frazione annua
Articolo 113 - Anzianità convenzionale
Titolo XXVIII - Passaggi di qualifica
Articolo 114 - Mansioni promiscue
Articolo 115 - Passaggi di livello
Titolo XXIX - Scatti di anzianità
Articolo 116
Titolo XXX - Trattamento economico
Articolo 117 - Normale retribuzione
Articolo 118 - Retribuzione mensile
Articolo 119 - Frazionamento della retribuzione
Articolo 120 - Conglobamento indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione
Articolo 121 - Aumenti retributivi mensili
Articolo 122 - Minimi tabellari
Titolo XXXI - Mensilità supplementari
Articolo 125 - Tredicesima mensilità
Articolo 123 - Quattordicesima mensilità
Titolo XXXII - Risoluzione del rapporto di lavoro
A. Recesso

Articolo 124 - Normativa
Articolo 125 - Licenziamento simulato
B) Preavviso
Articolo 126 - Termini di preavviso
Articolo 127 - Indennità sostitutiva del preavviso
C) Trattamento di fine rapporto
Articolo 128 - Trattamento di fine rapporto
Articolo 129 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Articolo 130 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto
D). Dimissioni
Articolo 131 - Dimissioni
Articolo 132 - Dimissioni per matrimonio
Titolo XXXIII - Norme disciplinari
Articolo 133 - Obbligo del prestatore di lavoro
Articolo 134 - Divieti
Articolo 135 - Rispetto orario di lavoro
Articolo 136 - Comunicazione mutamento di domicilio
Articolo 137 - Provvedimenti disciplinari
Titolo XXIV - Condizioni di miglior favore
Articolo 138 - Condizioni di miglior favore
Titolo XXXV - Decorrenza e durata del contratto
Articolo 139 - Decorrenza e durata del contratto
Titolo XXXVI - Archivio contratti
Articolo 140 - Archivio contratti
Allegati
1. Modello di Libretto Formativo del Cittadino (di cui alla lettera E) dell'articolo 5)
2. Delega Sindacale "Fac-Simile" (di cui all'articolo 15)

Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali

Il giorno 27 del mese di settembre 2011 presso la sede delle strutture bilaterali Fondoprofessioni e Cadiprof in Roma Viale Pasteur 65 tra la Confprofessioni (Confederazione Sindacale Italiana Libere Professioni) […], la Confedertecnica (Confederazione Sindacale Italiana delle Professioni Tecniche) […], la Cipa (Confederazione Italiana dei Professionisti ed Artisti) [...] e la Filcams - Cgil (Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) […], la Fisascat - Cisl (Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e dei Turismo) […], la Uiltucs - Uil (Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) […]
Visti
I CCNL stipulati con Consilp - Confprofessioni nelle date del 10 dicembre 1978 -12 maggio 1983 - 25 luglio 1988 -10 dicembre 1992 -19 dicembre 1996
I verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004
Il Protocollo (sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005.
Visti
I CCNL stipulati con confedertecnica nelle date del 19 luglio 1993 -14 maggio 1996
I verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004
Il protocollo (sulla formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005.
Visti
I CCNL stipulati con Cipa nelle date del 13 ottobre 1953 - 31 luglio 1968 - 20 dicembre 1978 - 8 marzo 1983 - 21 giugno 1983 - 21 gennaio 1988 -10 dicembre 1992 -19 dicembre 1996
I verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004
Il Protocollo (sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005.
Visto
L'Accordo Nazionale di II Livello per i dipendenti da Studi Odontoiatrici aderenti ad Andi e Aio stipulato in data 12 dicembre 1997
Visti
I CCNL stipulati con Consilp - Confprofessioni nelle date del 10 dicembre 1978 -12 maggio 1983 - 25 luglio 1988 -10 dicembre 1992 -19 dicembre 1996
Il testo unico contrattuale stipulato congiuntamente con Confedertecnica e Cipa in data 3 maggio 2006
I verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004
I Protocolli (sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005 - (sulla costituzione del Fondo di previdenza complementare "Previprof") stipulato il 20/12/2006 e la sua successiva integrazione con il Verbale del 6/2/2007
Visti
I CCNL stipulati con Confedertecnica nelle date del 19 luglio 1993 - 14 maggio 1996
Il testo unico contrattuale stipulato congiuntamente con Confprofessioni e Cipa in data 3 maggio 2006
I verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004
I Protocolli (sulla formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005 - (sulla costituzione del Fondo di previdenza complementare "Previprof") stipulato il 20/12/2006 e la sua successiva integrazione con il Verbale del 6/2/2007
Visti
I CCNL stipulati con CIPA nelle date del 13 ottobre 1953 - 31 luglio 1968 - 20 dicembre 1978 -8 marzo 1983-21 giugno 1983-21 gennaio 1988-10 dicembre 1992 -19 dicembre 1996
Il testo unico contrattuale stipulato congiuntamente con Confprofessioni e Confedertecnica in data 3 maggio 2006
I verbali di accordo sottoscritti in data 24 ottobre 2001 - 9 luglio 2003 - 28 luglio 2004
I Protocolli (sulla Formazione Continua nel Settore degli Studi Professionali ed Aziende collegate) stipulato in data 21 ottobre 2005 - (sulla costituzione del Fondo di Previdenza complementare "Previprof") stipulato il 20/12/2006 e la sua successiva integrazione con il Verbale del 6/2/2007
Visto
L'Accordo Nazionale di II Livello per i dipendenti da Studi Odontoiatrici aderenti ad Andi e Aio Stipulato in data 12 dicembre 1997 e successive modifiche intervenute con il protocollo relativo alla sicurezza degli ambienti di lavoro siglato tra le parti.
Visto
I protocolli aggiuntivi al CCNL Studi professionali "testo unico" 3 maggio 2006 stipulati da Ancot - Int - Anc-It in data 30 maggio 2006 e da FederAnisap in data 28 gennaio 2008
Visto
La dichiarazione di presa d'atto del Ministero del Lavoro circa la positiva conclusione delle trattative per il rinnovo del CCNL stipulato in data 3 maggio 2006, così come riportata nello specifico verbale del 6 settembre 2006 sottoscritto dalle parti in Sede di Ministero del Lavoro.
Si è stipulata
La presente Ipotesi di CCNL a valere per i dipendenti degli Studi Professionali

Premessa
Considerato le indicazioni e gli obbiettivi cosi come richiamati e riportati nella premessa generale all'accordo di rinnovo dei CCNL del 29 luglio 2008.
Valutato i risultati raggiunti nell'arco di una decennale esperienza di pratica attuazione del modello di relazioni sindacali indicato nel "Verbale di Incontro" redatto e sottoscritto in sede CNEL in data 26 luglio 1999.
Accertato il ruolo ed il valore socio/economico nazionale rappresentato dal Settore attraverso il complesso delle attività professionali esercitate e riferibili a sia quelle ordinistiche sia non ordinistiche.
Preso atto che le diverse forme di esercizio della libera professione sono allo stato coinvolte dal processo di riforma legislativa, la cui possibile conclusione impegnerà, sia sul versante nazionale che comunitario i diversi soggetti interessati quali:, in particolare, le parti sociali, gli Ordini, le Associazioni.
Constatato che al ruolo ed ai valore sopra richiamato contribuisce anche fa peculiare presenza della forza lavoro, che nel Settore si caratterizza per una sua composizione a maggioranza giovanile, femminile e con scolarità medio alta.
Per tutto quanto sopra le parti hanno definito il presente Contratto Collettivo di Lavoro quale strumento di governo del modello/sistema di relazioni sindacali, di governo delle strutture paritetiche/bilaterali e per quanto di sua competenza di governo degli sviluppi che potranno determinarsi a fronte dei processi di riforma del Settore.
Le parti, con il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno inteso riconfermare la loro titolarità negoziale in materia di Mercato del Lavoro finalizzata all'obbiettivo di stabilizzare e fidelizzare la forza lavoro complessivamente intesa, valorizzandone anche tramite specifica formazione, le potenzialità professionali ed occupazionali presenti nel Settore.
Le parti, inoltre, con il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno anche inteso rispondere all'esigenza dì produrre un riferimento contrattuale per tutto il Settore e quindi da valere per tutti i dipendenti e per tutti gli addetti occupati negli Studi e nelle Attività professionali, cosi come riportati nella sua sfera di applicazione. A tal fine le parti si impegnano a ridurre il numero dei Contratti collettivi di settore esistenti razionalizzando, cosi, il sistema di relazioni sindacali.
Le parti, infine, dopo la proficua e positiva esperienza in materia di bilateralità e di relazioni sindacali, intendono proseguire su tale indirizzo e rafforzarlo ulteriormente anche attraverso la contrattazione decentrata (secondo livello regionale) alla quale viene assegnato anche il compito di contribuire alia crescita occupazionale fondata sull'aumento della produttività e allo sviluppo economico.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro ha durata triennale e disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell'ambito delle attività professionali, anche in forma di studio associato e/o in forma societaria ove consentito dalla legge, nonché degli altri datori di lavoro che svolgono attività e servizi strumentali e/o funzionali agli stessi, e il relativo personale dipendente.
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge:
- i rapporti di lavoro dipendente;
- i tirocini formativi e di orientamento al lavoro (c.d. stage);
- gli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, cosi come richiamate e regolamentate dallo stesso Contratto ai Titoli e agli Articoli di cui agli Istituti "Formazione Lavoro" e "Mercato dei Lavoro ";
- quanto sarà definito a seguito della conclusione dei lavori di cui al sotto riportato "Impegno a Verbale"

Impegno a verbale
Negli ultimi anni è stato osservato un utilizzo sempre più frequente di rapporti di lavoro flessibili di natura autonoma e un grave problema di disoccupazione giovanile in alcune aree geografiche del Paese.
Le parti si impegnano ad istituire entro un mese dalla data di stipulazione del presente CCNL un gruppo di lavoro composto da esperti, sia di parte datoriale che di parte sindacale, con il compito di studiare e verificare, per il settore degli studi professionali, il fenomeno delle collaborazioni coordinate e continuative, dei rapporti di apprendistato di alta formazione e di ricerca con riferimento alle figure riferibili al praticantato e, in generale, dei rapporti di lavoro atipici, nonché le differenze tra i fabbisogni del mercato del lavoro, l'offerta formativa e la qualifica delle persone in cerca di occupazione.
I risultati della ricerca costituiranno la base nel definire linee guida per il riconoscimento di un equo compenso e tutele di welfare contrattuale a favore di questi addetti. Le linee guida potranno essere sviluppate anche in collaborazione con il Ministero del lavoro.
Il gruppo di lavoro verificherà inoltre il fenomeno dell'elevato tasso di disoccupazione giovanile in alcune aree geografiche dei Paese. I risultati della ricerca costituiranno la base per definire accordi con modalità di emersione e di ingresso nel mercato del lavoro. Questi accordi potranno essere, temporaneamente, anche in deroga alle tutele previste dai presente CCNL.
L'attività del gruppo di lavoro sarà supportata da! sistema di bilateralità del settore e potrà svolgersi in collaborazione con Università, istituzioni ed enti di ricerca in possesso di specifica esperienza. La ricerca si concluderà entro il sesto mese antecedente alla scadenza del presente CCNL.
Il Contratto Collettivo di Lavoro si applica a tutte le attività professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche " Aree":
A) Area professionale Economico - Amministrativa
Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
B) Area Professionale Giuridica
Avvocati, Notai, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
C) Area professionale Tecnica
Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, agrotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
D) Area professionale Medico - Sanitaria e Odontoiatrica
Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abilitati all'esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
E) Altre attività professionali intellettuali
Si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.
Il presente CCNL sostituisce le norme di tutti i precedenti contratti collettivi sottoscritti dalle parti stipulanti, fatto salvo quanto previsto in materia di apprendistato per i rapporti già instaurali e ancora disciplinati dalla normativa precedente. Per tutto il periodo della sua validità, il presente CCNL deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e/o dalla contrattazione di secondo livello realizzata nel settore. Alla contrattazione collettiva di secondo livello trovano applicazione le misure di decontribuzione e detassazione previste dalla normativa di legge vigente.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera dì applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto stesso e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Parte prima - Sistemi di relazioni sindacali
Titolo I - Relazioni sindacali a livello nazionale di settore - Relazioni sindacali a livello nazionale di Area professionale e/o di Area professionale omogenea
Articolo 1 - Esame su quadro socio economico e materie negoziali di settore

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Confprofessioni, la Confedertecnica, la Cipa e le OO.SS. di Categoria dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto della evoluzione normativa e del quadro socio - economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, di ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
1. i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dal processo di riforma del settore e che abbiano riflessi sia sull'esercizio delle singole professioni che sulle aree professionali strutturalmente omogenee;
2.1 processi di apprendimento e formazione derivanti dalla riforma del sistema educativo di istruzione e formazione ivi compresi i tirocini formativi e di orientamento e le tipologie di apprendistato disciplinate dalle vigenti norme;
3. Le conseguenze dei suddetti processi sulla struttura del settore, sia sotto l'aspetto organizzativo che sotto l'aspetto formativo/professionale di tutti gli addetti;
4. Lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa della occupazione, con particolare riguardo alla occupazione giovanile, nonché, sulla base di quanto definito dal presente contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dei rapporti di collaborazione, con particolare riferimento alle monocommittenze, lo stato qualitativo e quantitativo dei percorsi formativi relativi ai tirocini formativi e di orientamento e ai contratti di apprendistato e all'andamento dell'occupazione femminile anche in rapporto con le possibili azioni positive in linea con la legge n. 125 del 1991 e con quanto deliberato dal gruppo per le Pari Opportunità di cui al presente CCNL,
5. studi scientifici e ricerche sul comparto professionale sulle buone prassi in materia di lavoro.
Nel corso della vigenza contrattuale, su richiesta delle parti stipulanti il presente contratto, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
6. Gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni professionali e occupazionali, su quelli formativi e, in particolare, sulla riqualificazione professionale;
7. Lo studio delle problematiche connesse alla previdenza complementare e alla assistenza sanitaria integrativa;
8. La costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore così come previsti al successivo Titolo II;
9. L'esame e l'elaborazione di un codice di condotta sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e della dignità della persona nei settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni della Unione Europea (molestie sessuali, mobbing, stress lavoro correlato);
10. La costituzione, ove non già operative, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "Composizione delle controversie", di cui alla legislazione vigente, nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente contratto.
11. La nomina dei membri/arbitri dei Collegi di arbitrato e la sede operativa degli stessi, cosi come previsto dal presente CCNL e dalla normativa di legge.

Articolo 2 - Esame su quadro socio economico e materie negoziali a livello nazionale di area professionale e/o di area professionale omogenee
Annualmente e di norma dopo l'incontro a livello nazionale di settore, le rispettive parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo della "Area professionale" e dei riflessi che potranno verificarsi sui settore, così come richiamati al precedente articolo 1 e nella premessa. Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:
1. Individuazione e definizione di norme contrattuali relative alle forme di impiego;
2. Esame dei fabbisogni formativi, anche raccordandosi, ove nominati, con i "referenti regionali", cosi come previsti al successivo articolo 8, per addivenire alla definizione di proposte di piani formativi da sottoporre al Fondoprofessioni;
3. Esame e definizione di accordi e/o di convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento, tesi ad accrescere, anche attraverso la fruizione di crediti formativi, la qualità e la produttività del lavoro, nonché funzionali ad un migliore utilizzo degli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e idonei a creare le condizioni più opportune per la pratica attuazione delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie inerenti tale materia;
4. Esame e definizione, entro 12 mesi dalla stipula del presente CCNL, dei nuovi profili professionali facenti parte delle "altre attività professionali intellettuali" di cui alla lettera E del CCNL, ivi compresi quelli dei Quadri, da inserire nelle corrispondenti declaratorie previste per ogni livello dalla classificazione generale;
5. Esame della classificazione al fine di ricercare, tra le declaratorie definite dal CCNL e le realtà organizzative, coerenti soluzioni di aggiornamento dei profili professionali e dei modelli organizzativi degli studi professionali in linea con le tendenze internazionali del settore;
6. Esame e definizione di quanto in materia di congedi per la formazione e politiche per la conciliazione è delegato alle parti sociali dalla Legge n. 53 del 2000;
7. Esame ed individuazione di idonee modalità, anche con la istituzione di specifici dipartimenti di "Area", per la partecipazione e/o per la confluenza, ove già costituito ed operativo, dell'Ente Bilaterale Nazionale di Area professionale nell'Ente Bilaterale Nazionale di settore;
8. La definizione di specifici accordi in materia di "Sicurezza sul Lavoro" ai sensi della legislazione vigente. Sono fatti salvi quelli già stipulati,
9. La definizione di specifici accordi per l'applicazione e la pratica gestione delle "Attività sindacali" così come demandato, a questo livello, dal presente CCNL;
10. La definizione di specifici accordi in materia di flessibilità dei regimi di orario di lavoro e in materia di contratti a termine.

Titolo II - Strumenti Bilaterali Nazionali di Settore
Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi richiamati in Premessa al presente CCNL concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con gli scopi, i ruoli, la composizione, la sede di lavoro e le procedure di costituzione e di funzionamento così come definiti nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento.
Sono strumenti bilaterali nazionali di settore, strumentali alla realizzazione delle finalità dei presente CCNL e di quanto ad essi demandato alla legge:
A) La Commissione paritetica nazionale;
B) il Gruppo di lavoro per le pari opportunità
C) L'Ente Bilaterale Nazionale di settore (Ebipro)
D) Cassa di assistenza sanitaria supplementare (Cadiprof)

Articolo 3 - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica Nazionale ha il compito di:
a. verificare il rispetto delle regole di funzionamento delle Relazioni Sindacali cosi come definite e riportate ai successivo articolo 12.
b. esaminare le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione ed integrale applicazione del presente CCNL.
La Commissione Paritetica è composta di 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro (quattro Confprofessioni, uno Confedertecnica e uno Cipa) e 6 (sei) in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori (due Filcams - Cgil, due Fisascat -Cisl e due Uiltucs - Uil), che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente accordo. Ciascuna rappresentanza potrà revocare e sostituire in qualsiasi momento il proprio membro nella Commissione dandone comunicazione alle altre parti.
Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati sarà essere trasmessa alla Presidenza dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
La Commissione Paritetica è costituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale di Settore. La Commissione opererà con le seguenti procedure e modalità:
1. per lo svolgimento dei compiti di cui al punto a, la Commissione si riunirà periodicamente secondo quanto definito da apposito regolamento;
2. per quanto previsto dal punto b:
I. alla Commissione Paritetica potranno rivolgersi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto ovvero tramite le stesse, le Organizzazioni Territoriali ad esse facenti capo, nonché gli Organismi delle strutture paritetiche/bilaterali costituite dalle parti firmatarie del presente CCNL (Enti -Fondi - Casse)
II. all'atto della presentazione dell'istanza, la parte richiedente produce tutti gli elementi utili all'esame della controversia;
III. in pendenza di procedure presso la Commissione Paritetica, le rispettive Organizzazioni interessate e gli Organismi di cui al precedente punto 1) non potranno prendere alcuna iniziativa;
IV. la data di convocazione, per l'esame della controversia, sarà fissata, d'accordo tra i componenti la Commissione Paritetica, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 (trenta) giorni successivi;
V. la Commissione Paritetica prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa;
VI. la Commissione Paritetica provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione Paritetica stessa;
VII. le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di conformarvisi e di adottare le misure necessarie.
La Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenterà alle parti stipulanti il CCNL un rapporto conclusivo del lavoro svolto;
3. per esercitare la sua attività la Commissione Paritetica potrà dotarsi di gruppi di lavoro con esclusiva competenza tecnica.

Articolo 5 - Ente Bilaterale Nazionale di settore
L'Ente Bilaterale Nazionale di settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che in coerenza con gli indirizzi/obbiettivi richiamati in premessa al presente CCNL è rivolto a tutti gli addetti del Settore (Titolari e Lavoratori ) che operano nelle Attività Professionali.
L'Ente Bilaterale Nazionale di settore attua, promuove, concretizza e valorizza in coerenza con quanto previsto anche dall'art. 12:
A. la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio - economico del settore, delle varie Aree professionali e sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione degli incontri di cui al Titolo I articoli 1 e 2;
B. studi e ricerche sulle Aree professionali e/o sull'Area professionale omogenea, circa la consistenza e la tipologia della forza lavoro occupata, l'analisi dei fabbisogni occupazionali e, ove richiesto dal Fondoprofessioni, l'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua;
C. specifiche convenzioni in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato e tirocini formativi e di orientamento anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, locali, europee e Internazionali, nonché con Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
D. le procedure per attivare - coordinandosi con il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua (Fondoprofessioni) di cui all'Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, sottoscritto tra Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Cgil, Cisl, Uil - la realizzazione dei progetti programmati per la formazione continua, operando per ottenere il loro riconoscimento quali crediti formativi e curandone la divulgazione e l'organizzazione con le modalità più idonee;
E. tutte le necessarie attività relative al servizio di registrazione nel Libretto formativo del cittadino, di cui ai Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, delle competenze acquisite dai lavoratori del settore attraverso la formazione;
F. specifiche iniziative per l'inserimento giovanile, le tutele sulle materie così come richiamate al titolo V del CCNL e quanto demandato e definito dal "Gruppo per le pari opportunità";
G. iniziative di fidelizzazione, anche attraverso la corresponsione di quote economiche e/o di borse di studio e di dottorato, nei confronti dei lavoratori occupati, con le diverse forme di impiego, che partecipano a corsi di formazione predisposti dal fondo "Fondoprofessioni" o da altri organismi preposti allo scopo, nonché altre iniziative d'intervento di carattere sociale a favore dei suddetti lavoratori;
H. iniziative in merito allo sviluppo dell'organizzazione degli studi professionali finalizzate all'avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
I. lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL;
J. studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze e le possibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie dello specifico Accordo Applicativo al decreto legislativo n. 81 del 2008 allegato al presente CCNL.
K. studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea;
L. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o la temporanea sospensione dei rapporti di lavoro, ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato a tali provvedimenti e politiche attive per favorire il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro;
M. la specificità delle "Relazioni sindacali e di lavoro" del settore e le relative esperienze bilaterali;
N. gli adempimenti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore;
O. le iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale e per tale finalità, fatto salvo quanto in tema di bilateralità è già costituito ed operativo, può promuovere la costituzione degli Enti Bilaterali Regionali, coordinandone l'attività e verificandone la coerenza con quello Nazionale e con quanto derivante dagli accordi, a tale livello realizzati;
P. l'istituzione di camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 del medesimo codice;
Q. la gestione del fondo per il rimborso al lavoratore delle eventuali spese a carico del medesimo per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte nelle procedure di arbitrato svolte all'interno della bilateralità del settore;
R. le altre funzioni affidategli dalla legge;
L'Ente Bilaterale Nazionale di settore ha inoltre il compito di ricevere ed elaborare, anche a fini statistici:
S. gli accordi di secondo livello di settore
T. gli accordi forniti dalle singole strutture professionali e/o dalle varie Aree professionali, relativi alla definizione di intese in materia di "Mercato del Lavoro" "Flessibilità", "Regimi di Orario", "Salute e Sicurezza" e "Classificazione", nonché le intese relative alla "Formazione" e alla "Attività Sindacale".
U. i dati forniti dalle organizzazioni internazionali a cui aderiscono i rispetti sindacati delle attività professionali e dei lavoratori italiani.
V. le comunicazioni concernenti la nomina dei membri e dei membri supplenti designati dalle rispettive parti quali rappresentanti e componenti gli strumenti bilaterali, "Commissione paritetica nazionale" e "Gruppo per le pari opportunità", nonché la nomina dei "Referenti regionali" di cui agli articoli 3, 4 e 8 del presente CCNL.
W. la comunicazione concernente la costituzione della Commissione paritetica provinciale e del Collegio di Arbitrato per la gestione delle controversie individuali di cui alla legislazione vigente.

Articolo 6 - Costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale di settore
Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale di settore sono composti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale potrà al suo interno articolarsi in dipartimenti riferibili alle aree professionali di cui alla sfera di applicazione dei presente CCNL.
L' Ente Bilaterale Nazionale è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento.
Copia del testo dello Statuto/Regolamento autenticato costituirà allegato ai CCNL. Al riguardo, fatto salvo quanto previsto al punto 7 del precedente articolo 2, circa le modalità di partecipazione e/o per la confluenza nell'Ente Bilaterale Nazionale di settore degli "Enti Bilaterali di Area professionale" già costituiti, le parti in coerenza con quanto previsto al successivo articolo 7, concordano che tali Enti dovranno comunque essere armonizzati con gli scopi, il ruolo, gli oneri e i compiti previsti e assegnati all'Ente Bilaterale Nazionale di Settore.

Articolo 7 - Finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale di settore
Al fine di assicurare l'effettività dei servizi e delle tutele previste dal presente CCNL per il tramite della bilateralità, sono tenuti a contribuire al finanziamento degli enti bilaterali tutti i soggetti che applicano il presente contratto collettivo.
La quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale di settore ed agli Enti Bilaterali Regionali di settore, ove costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti alla lettera 0) del precedente articolo 5, è fissata nella misura globale di 4 Euro mensili per 12 mensilità, di cui 2 Euro a carico dei datori di lavoro e 2 Euro a carico dei lavoratori.
Il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori subordinati ed avrà decorrenza dal mese di gennaio 2009. Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell'ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione all'Ente con le modalità individuate dal regolamento dell'Ente stesso e a far data dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro. Al fine di ampliare e parificare le tutele anche a favore dei lavoratori del settore che non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato, questi possono aderire all'Ente Bilaterale e ai servizi erogati da questo se versano i contributi nella misura indicata per i lavoratori dipendenti. L'Ente Bilaterale dovrà prevedere apposite modalità di gestione, di versamento dei contributi e di erogazione delle prestazioni.
Il trenta per cento del gettito globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore. In tale quota è compreso il finanziamento della Commissione Paritetica Nazionale, del Gruppo per le Pari Opportunità, della Commissione Salute e Sicurezza sul Lavoro e il finanziamento per il sostegno ai reddito di cui all'art. 5 lettera L del presente CCNL. Verranno inoltre definite le modalità di ripartizione e di verifica dell'utilizzo delle somme a questi titoli versate. Il restante settanta per cento verrà ripartito - in ragione della provenienza de! gettito - tra gli Enti Bilaterali Regionali di Settore quando costituiti, con gli scopi e le modalità sopra richiamate, ivi compreso il finanziamento di quanto previsto agli artt. 9, 10, 11 del presente CCNL.

Titolo III - Relazioni Sindacali a Livello Decentrato
Premessa

Preso atto che il settore, con la sua struttura economica/organizzativa articolata sul territorio nazionale, allo stato, risulta coinvolto dalla prevedibile ristrutturazione derivante dai processi di riforma che investono tutti i comparti delle attività professionali in Italia.
Valutato che la conclusione di tali processi, visto l'intreccio e la necessaria armonizzazione tra la situazione giuridica/legislativa italiana e quella internazionale, in particolare europea, si ipotizza di durata medio/lunga e comunque nel corso di vigenza del presente CCNL.
Constatato che tale ipotesi temporale, non eludibile per l'avvio di un riassetto più stabile del settore, ha posto le parti nella necessità di definire un modello di struttura contrattuale che, nell'immediato e nell'arco della sua vigenza, rispondesse anche all'esigenza di governo e di gestione di tale riassetto. Considerata inoltre la rilevanza che il livello decentrato assume nell'ambito del "Sistema di relazioni sindacali", le parti hanno convenuto che per la vigenza del presente contratto, quale punto di riferimento per tutti gli addetti del Settore, la soluzione atta a rendere esigibile l'esercizio delle relazioni sindacali a livello decentrato trovi coerente e funzionale definizione con quanto stabilito nei successivi articoli del presente Titolo,

Articolo 8 - Secondo livello di contrattazione
Al fine di rendere esigibile per il settore la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione questa, in via preferenziale, troverà soluzione a livello Regionale per l'intero Settore. A
A questo livello potranno essere esercitate e gestite le seguenti materie:
A) Diritti di informazione
Annualmente, a livello regionale, di norma entro il primo quadrimestre o in altra data concordata, le organizzazioni datoriali territoriali e le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per Area professionale e/o per Area professionale omogenea - sulle dinamiche strutturali del settore, sulle prospettive di sviluppo, sull'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, sulle possibili iniziative legislative regionali in materia di Attività professionali, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione, innovazione tecnologica e sui loro effetti socio - economici nel territorio regionale e in materia lavoristica.
B) Confronto con le istituzioni regionali/territoriali.
Sulla base di quanto emerso dalle informazioni di cui sopra, le parti potranno attivare incontri con le istituzioni territoriali alle quali, nell'ambito delle competenze loro assegnate, sottoporre e richiedere soluzioni negoziali idonee allo sviluppo del settore, al ruolo delle Attività professionali, al coordinamento delle attività formative per le quali è possibile tenere conto di quanto previsto dalle linee guida di cui all'accordo quadro sul confronto con le istituzioni territoriali per il coordinamento delle attività formative promosse dalle regioni, nonché quelle derivanti dall'analisi dei fabbisogni elaborati dalle parti e/o dal "Fondoprofessioni" sulla formazione continua, che quelle rivolte alla qualificazione dell'apprendistato, alla occupazione ed alla stabilità di impiego della stessa.
C) Materie di Accordi Regionali
La contrattazione collettiva di livello regionale si esercita nell'ambito delle materie ad essa delegate dal presente contratto.
Resta inteso che, in caso di incremento economico derivante da contrattazione collettiva di secondo livello, lo stesso godrà dei benefici contributivi e della misure di detassazione previste ai sensi della legislazione vigente.
A questo livello, inoltre, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative le modalità di partecipazione a tutte le attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri:
- le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, ivi compresi i percorsi formativi connessi al contratto di apprendistato professionalizzante con formazione "esclusivamente aziendale", e a quello per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione;
- i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori;
- le modalità di orario dei lavoratori in formazione;
- la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore;
- eventuali altre materie lavoristiche quali lavoro a tempo determinato, orario di lavoro e le rappresentanze sindacali territoriali.
Per l'eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall'applicazione degli accordi sopra richiamati, valgono le norme previste all'articolo 65 del presente CCNL.
Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità regionali e/o territoriali preposte alla formazione. In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere a), b) e d) dell'articolo 23 del presente CCNL.
A questo livello, inoltre, te parti potranno costituire strumenti bilaterali quali
- Ente Bilaterale Regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lettera "O" del precedente articolo 5.
- Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla legge n. 108 del 1990 e delle controversie individuali o plurime di cui alla legislazione vigente, trasmettendone la composizione all'Ente Bilaterale Nazionale di settore, così come previsto del precedente articolo 5, e ove costituito, all'Ente Bilaterale Regionale ai quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività.
- Referenti regionali e/o territoriali di Area professionale e/o di Area professionale omogenea e/o di settore e delle rispettive OO.SS. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati paritetici del Fondoprofessioni (Facilitatori) costituiti nelle macro/aree Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al "Fondo" e all'Ente Bilaterale Nazionale e ove costituito all'Ente Bilaterale Regionale.
- Organismi Paritetici Territoriali (OPT) cosi come previsti dall'Accordo applicativo del D.Lgs. n. 81 in materiali salute e sicurezza
A questo livello, Infine, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente CCNL demanda a tale livello, potranno essere elaborate, proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati nel territorio Regionale.
Oltre a quanto elencato in precedenza sono oggetto della contrattazione territoriale anche le seguenti materie:
- accordi per l'incremento della produttività, efficienza, competitività, qualità delle prestazioni, redditività e innovazione;
- contratto di lavoro a termine; lavoro a tempo parziale;
- orario di lavoro;
- apprendistato;
- tirocini formativi e di orientamento - stage;
- contratti di inserimento;
- lavoro a chiamata (job on call) e somministrazione di lavoro;
- la stipulazione di accordi quadro a livello territoriale;
- di formazione con le diverse istituzioni universitarie, regionali o provinciali;
- ogni altra competenza affidata in futuro dalle parti firmatarie del presente CCNL alla competenza territoriale;

Articolo 10 - Composizione delle controversie a livello decentrato
Tentativo di Conciliazione
Per tutte le controversie individuali o plurime, comunque non collettive, relative alla integrale applicazione del presente contratto e/o di altri accordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro nella strutture lavorative comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL, può essere esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale dove si svolge in modo prevalente il rapporto di lavoro tramite la "Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione" che verrà costituita in ogni singola Provincia secondo le norme, le modalità e le procedure previste dal presente articolo.

A. Costituzione della Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione
La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione è composta:
1. Per i datori di lavoro, da un rappresentante della Organizzazione Sindacale dei datori di lavoro, aderente ad una delle Confederazioni, firmatarie del presente CCNL, le quali comunicheranno ad ogni singola Direzione Provinciale del Lavoro, il nominativo del loro rappresentante, quale delegato competente per territorio;
2. Per i lavoratori, da un rappresentante della Filcams-Cgil o della Fisascat-Cisl o della Uiltucs-Uil firmatarie del presente CCNL e competenti per territorio, a cui il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato;
3. L'Organizzazione Sindacale Territoriale alla quale è stato conferito mandato, provvedere a comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro, contestualmente alla richiesta di attivazione della Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione, il nominativo del proprio rappresentante.
4. La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione svolge le sue funzioni presso la sede della Organizzazione Sindacale Territoriale dei datori di lavoro o, ove costituiti, presso la sede dell'Ente Bilaterale Regionale o in altro luogo stabilito dalle parti. La composizione dei rappresentanti e la Sede della "Commissione" sarà stabilita dalle parti a livello territoriale e sarà comunicata all'Ente Bilaterale Nazionale.

B. Procedura
1.La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato.
2. L'Organizzazione dei datori di Lavoro ovvero l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alfa Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
3. Ricevuta (a comunicazione, la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione provvedere entro 20 (venti) giorni successivi alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 40 (quaranta) giorni.
4. Il termine di 40 giorni di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte della Organizzazione dei datori di Lavoro o della Organizzazione Sindacale a cui il dipendente e/o ii collaboratore conferisce mandato.
5. La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione nelle forme previste con proprio regolamento.
6. Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della "Commissione" presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
7. In caso di mancato accordo, si dovrà redigere apposito verbale che dovrà contenere:
a. Le questioni della controversia;
b. Le eventuali disposizioni rilevanti da applicarsi con riferimento sia al CCNL sia ad eventuali accordi di secondo livello;
c. Le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti;
d. La proposta di definizione della controversia formulata dalla "Commissione" e i motivi del mancato accordo;
e. La sottoscrizione dei componenti della Commissione paritetica che hanno esperito il tentativo di
conciliazione;
f. La sottoscrizione personale delle parti personalmente o dei loro rappresentanti.
8. In caso di richiesta dei tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura;
9. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.

Articolo 11 - Collegio arbitrale
I. Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente articolo 10, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio Arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
2. A tal fine, è istituito a cura delle rispettive parti competenti per territorio, un Collegio di Arbitrato Provinciale che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente comma. Il Collegio di Arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
3. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'Organizzazione Sindacale cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla Segreteria del Collegio di Arbitrato e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 (trenta) giorni successivi alla conclusione del tentativo di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio Arbitrale entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambi le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla Segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
4. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di Lavoro, un altro designato dalla Organizzazione Sindacale dei Lavoratori competente per territorio a cui il dipendente sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle rispettive predette Organizzazioni. Il Presidente del Collegio, nominato di comune accordo, dura in carica un anno ed è rinnovabile.
5.1 due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle parti.
6. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
7. Il Presidente dei Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 (quindici) giorni la data di convocazione dei Collegio.
8. Il Collegio ha facoltà di procedere, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad una fase istruttoria secondo le forme previste dal regolamento arbitrale.
9. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data delle prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre, previa motivazione, una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 (quindici) giorni. Il lodo verrà deposito presso la sede del collegio arbitrale e sarà data tempestiva comunicazione alle parti interessate,
10. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio sarà istituita presso la Sede stabilita dalle rispettive parti competenti per territorio e sarà comunicato all'Ente Bilaterale Nazionale.
11. Le parti si danno atto che il Collegio Arbitrale ha natura irrituale e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
12. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo.

Art. 12 Funzionamento delle relazioni sindacali - Contributi finalizzati - Procedure
L’evoluzione del modello/sistema di Relazioni Sindacali, così come definito nella prima parte del CCNL, ha prodotto, nell’arco della sua gestione (2004/2009), la costituzione di strumenti paritetici/bilaterali nazionali finalizzati sia alla corretta applicazione del CCNL (Commissione Paritetica Nazionale) che al compito di formulare progetti di azioni positive per il raggiungimento delle pari opportunità (Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità), nonché la costituzione degli strumenti paritetici/bilaterali finalizzati e funzionali alla crescita professionale, alle tutele sociali e all'offerta di servizi a favore degli addetti al Settore quali: la formazione continua (Fondoprofessioni anno 2003) - l'assistenza sanitaria complementare (Cadiprof anno 2003) - la previdenza integrativa (Previprof anno 2007) - un sistema plurimo di servizi qualitativi (Ebipro anno 2009) e in materia di ammortizzatori sociali.
Nel corso di tale esperienza si è più volte manifestata l'esigenza di ricercare sinergie tra gli strumenti/strutture costituite ed al riguardo si è convenuto di operare definendo, di volta in volta, specifiche intese, attraverso le quali è stato possibile gestire la pratica attuazione di quanto previsto al Titolo V del CCNL ( Tutele e Welfare contrattuale).
Allo stato, anche a fronte delle recenti novità legislative e di una loro possibile evoluzione, si ravvisa l'esigenza di rivedere ruoli, funzioni e compiti degli strumenti/strutture costituite al fine di rendere maggiormente utile, efficace e funzionale, anche nella percezione dei destinatari (datori di lavoro -lavoratori), la gestione delle competenze contrattualmente e statutariamente assegnate ai diversi soggetti che compongono la bilateralità del Settore.
Pertanto, trascorsa l'esperienza sopra sintetizzata, si è posta la questione di un riassetto organico e coordinato della bilateralità i cui criteri di indirizzo siano orientati secondo alcune fondamentali linee direttrici quali:
1. avviare e completare il decentramento organizzativo attraverso la contrattazione di II livello ed in tale contesto addivenire alla costituzione degli Enti Bilaterali Regionali;
2. specializzare, razionalizzare e rendere efficienti gli strumenti/strutture paritetici/bilaterali, concentrando gli sforzi verso obbiettivi prioritari, ottimizzando la loro gestione;
3. eliminare le attività non caratteristiche e improprie alle specifiche missioni delle strutture, in particolare eliminare le eventuali duplicazioni.
Sulla base della premessa, per una funzionale gestione della bilateralità e del modello/sistema di Relazioni Sindacali le Parti hanno individuato i seguenti ruoli e compiti:

Governance
A) Ruolo delle Parti Sociali

• definizione degli indirizzi strategici e gestionali della bilateralità;
• definizione delle regole per le nomine negli Organi;
• revisione degli Statuti e dei Regolamenti delle strutture paritetiche/bilaterali in conformità agli statuti tipo di Cadiprof e di Ebipro allegati al presente CCNL;
• definizione delle normative contrattuali applicabili agli addetti occupati nelle strutture bilaterali (Enti -Fondi-Casse);
• definizione delle modalità per un confronto permanente tra le parti sociali volto al monitoraggio e alla verifica degli indirizzi strategici definiti nella bilateralità, assegnando alla Commissione Paritetica Nazionale, di cui all'articolo 3 del CCNL, sia la definizione di tali modalità che lo svolgimento di tale compito. Al riguardo, cosi come richiamato al punto 3) dello stesso articolo 3 la "Commissione" predisporrà uno specifico regolamento di funzionamento da depositare c/o l'Ente Bilaterale Nazionale.
• definizione delle aree geografiche a cui assegnare veste e ruolo di Ente Bilaterale Regionale.

B) Compiti degli Organi
• attuazione degli indirizzi strategici e gestionali definiti dalle parti sociali nell'ambito del confronto permanente sulla bilateralità;
• rendicontazione "politica" alle parti sociali dell'attività svolta in relazione agli obbiettivi definiti;
• azioni per favorire lo sviluppo qualitativo e quantitativo della bilateralità attuando anche tutte le possibili sinergie che il modello/sistema consente, coordinandosi tra le diverse strutture, in particolare, per le attività da svolgere nei confronti delle istituzioni;
• azioni per favorire l'installazione e l'utilizzo di sistemi informatici che permettono di dialogare tra le diverse strutture;
• attuazione di una metodologia di raccolta dati di tutte le strutture che consenta l'ottimizzazione gestionale sia della promozione funzionale all'adesione delle strutture/strumenti bilaterali che a indispensabili informazioni per favorire al meglio la stipula di convenzioni quali prodotti e/o servizi da offrire agli addetti al Settore;
• utilizzazione dei dati raccolti finalizzata alla costruzione di una banca dati che possa assumere la configurazione di "Fonte Informativa" del modello/sistema delle attività professionali;

C) Ruolo e Compiti dell'Ente Bilaterale Nazionale (Ebipro)
Premesso
• che le attività assegnate all'Ente Nazionale hanno anche il compito di contribuire a valorizzare il decentramento- del modell /sistema di Relazioni-Sindacali;
• che tale modello/sistema, nell'ambito della prevista contrattazione di II livello, consente la costituzione dell'Ente Bilaterale Regionale.
Per tutto quanto sopra l'Ente Bilaterale Nazionale svilupperà le seguenti funzioni:
• monitoraggio e supporto dell'attuazione degli indirizzi delle parti sociali;
• supporto agli Enti Bilaterali Regionali per la redazione degli Statuti e dei loro rispettivi regolamenti, verificandone la coerenza con quello Nazionale;
• interfaccia con gli Enti Bilaterali Regionali per il monitoraggio dell'attuazione dei loro compiti, delle loro attività e dell'andamento gestionale;
• proponente di riferimento per l'adozione di uno schema unico di bilancio e le relative strumentazioni tecniche, da valere per tutti gli Enti Bilaterali Regionali, redatto secondo le regole indicate per i bilanci degli Enti, dei Fondi e delle Casse;
• soggetto che predisporrà, annualmente, una relazione per le parti sociali che illustri per gli Enti Bilaterali Regionali:
le buone prassi;
le gestioni di eccellenza evidenziando le eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni;
il risultato del monitoraggio sulla regolarità contributiva.

D) Ruolo e Compiti dell'Ente Bilaterale Regionale (Ebipro/r)
In coerenza con quanto disposto ai precedente punto C), gli Enti Bilaterali Regionali, così come saranno geograficamente costituiti, dovranno attuare sia quanto ad essi assegnato dal CCNL, dalla contrattazione di II livello e dai loro rispettivi Statuti che quanto ai punti di seguito esplicitati:
• trasmettere, annualmente, all'Ente Bilaterale Nazionale, copia del bilancio di pertinenza redatto secondo lo schema unico di cui alla lettera C);
• qualora le entrate dell'Ente Regionale non garantissero una sufficiente quantità di risorse per l'espletamento dei compiti previsti dagli Statuti, Lo stesso Ente Regionale, congiuntamente a quello Nazionale, dovranno sottoporre alla Commissione Paritetica Nazionale, di cui all'articolo 3 del CCNL, un piano di razionalizzazione anche prevedendo processi di aggregazione secondo modalità congrue alle peculiarità territoriali

Criteri di Funzionamento
E) Regole Generali

• Le regole di funzionamento generali degli Enti, dei Fondi e delle Casse sono previste/dai loro rispettivi Statuti e Regolamenti;
• gli Statuti - tipo sono allegati al contratto collettivo nazionale, di cui fanno parte integrante, con l'obbiettivo di rendere i principi e le norme in essi contenuti obbligatori e vincolanti per tutti gli statuti degli Enti, dei Fondi e delle Casse Nazionali e degli Enti Bilaterali Regionali;
• per la concreta realizzazione di quanto sopra disposto la Commissione Paritetica Nazionale procederà alla revisione degli attuali statuti degli Enti, Fondi e Casse nazionali ed alla revisione, ove esistenti, dei relativi regolamenti ovvero alla loro costituzione, in coerenza con quanto previsto dai presente accordo, entro il 31 dicembre 2011 ;
• tutte le parti sociali si impegnano a dare concreta e puntuale applicazione alle decisioni della Commissione Paritetica di cui al punto precedente.

H) Compiti
• I compiti degli Enti, dei Fondi e delle Casse sono esclusivamente quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in conformità dei rispettivi statuti allegati al CCNL e nei rispetto delle specifiche norme di legge vigenti.
• Qualora uno strumento/struttura paritetica/bilaterale intenda introdurre innovazioni che intervengano sulle finalità ad essa assegnata, quali l'introduzione di nuovi compiti e/o di prestazioni e/o la modifica di quelle esistenti, gli organi ne danno tempestiva preventiva comunicazione alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al punto A) per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo e secondo le modalità che potranno essere definite.

L) Contributi Finalizzati
Premessa
Constatata l'implementazione dei compiti assegnati alla Commissione Paritetica Nazionale, cosi come definiti all'articolo 3 del CCNL e richiamati alla lettera A del presente articolo;
Valutato ii conseguente innovativo ruolo che assume la Commissione Paritetica Nazionale, di cui all'articolo 3 del CCNL;
Considerato quanto previsto dall'articolo 7 dello stesso CCNL in tema di finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale di Settore che fissa nel 30% del gettito globale la quota di sua spettanza;
Preso atto che da tale quota complessiva è possibile destinare, stabilendone le modalità di ripartizione, quote di finanziamento per le attività della Commissione Paritetica Nazionale, del Gruppo per le Pari Opportunità e dell'Organismo Paritetico Nazionale (OPN) di cui all'accordo per l'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Tutto ciò premesso, al fine di contribuire ai miglioramento della gestione del modello/sistema di Relazioni Sindacali ed in coerenza con l'esigenza di assicurare operatività alla Commissione Paritetica Nazionale ed al Gruppo per le Pari Opportunità e la Commissione per Sicurezza e la Salute sul Lavoro.

Titolo IV - Attività sindacale
Premessa

Valutato quanto in materia disciplinavano i precedenti CCNL stipulati dalle OO.SS. dei Lavoratori con Consilp-Confprofessioni, con Confedertecnica e con Cipa;
Valutato quanto, per la stessa materia, è attualmente disciplinato dalle specifiche normative di Legge; Constatato l'evolversi e la possibile conclusione del processo di riforma delle "Professioni Intellettuali" e della conseguente riorganizzazione strutturale del "Settore";
Considerato quanto convenuto tra le parti firmatarie il presente CCNL in tema di "Validità e Sfera di Applicazione Contrattuale", in tema di "Relazioni Sindacali" e più in generale in tema di "Modello di Struttura Contrattuale";
Constatato che il modello/struttura contrattuale ha prodotto anche una evoluzione informatica la cui gestione, da parte degli addetti al Settore, riscontra un significativo utilizzo/visitazione sia dei siti delle parti sociali che di quelli delle strutture paritetiche/bilaterali;
in coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare tale materia con le norme contenute nel successivi articoli del presente Titolo, che cosi come definite traggono origine dalla volontà delle parti di stabilire nuove e più funzionali "Relazioni Sindacali".

Articolo 14 - Rappresentanze Sindacali - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Ai fini della costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, (RSA) fatta salva l'applicabilità della Legge n. 300 dei 1970, nelle strutture lavorative del settore dove ne sussistano i requisiti dalla stessa legge previsti, le parti concordano che ove nelle strutture lavorative con i requisiti di cui sopra, venga avanzata richiesta di costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) si farà riferimento allo specifico regolamento che sarà definito nei corso di vigenza del presente CCNL.

Titolo V - Tutele e welfare contrattuale
Premessa

Le parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, la sicurezza, e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro, il rispetto dell'ambiente, la salvaguardia dei prodotti, la qualità dei servizi e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni consapevoli, partecipati e coerenti delle norme contrattuali e di legge.
L'obbiettivo comune è quello dei miglioramento continuo della salute psicofisica e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso una gestione preventiva ed un approccio globale ai fattori di rischio.
Utile al perseguimento di questi obbiettivi può essere la scelta di applicare, con il coinvolgimento pieno di tutta la struttura lavorativa, standard nazionali o internazionali, modelli organizzativi e sistemi di qualificazione relativi alla gestione della salute, dell'ambiente e della qualità anche attraverso i relativi sistemi di certificazione e asseverazione (articoli 27, 30 e 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 106 del 2009).
Altrettanto strategico, per la tutela della persona del lavoratore e per la modernizzazione del sistema di relazioni sindacali e di lavoro del settore, è il ruolo del sistema di welfare negoziale assicurato dalla bilateralità che eroga ai lavoratori prestazioni contrattuali obbligatorie, così come precisato nell'articolo 7 del presente CCNL.

Articolo 16 - Tutela della dignità della persona sul lavoro
Ferma restando l'applicazione di quanto previsto dalla normativa di legge vigente in materia, le parti in coerenza con quanto richiamato all'articolo 1 punto 9, si impegnano ad elaborare un "Codice di condotta per la tutela della dignità della persona", quale strumento contrattuale utile sia dal punto di vista sociale che da quello della gestione di eventi Indubbiamente caratterizzati da aspetti di grande delicatezza.

Articolo 17 - Tutela della integrità psicofisica dei lavoratori
Su tale materia, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nel settore, le parti convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori sulla base di quanto previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle buone prassi e da codici di comportamento.

Articolo 18 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Nel confermare che tale materia rientra tra i compiti di elaborazione e di negoziazione previsti a livello di Area professionale e/o di Area professionale omogenea le parti rinviano allo specifico accordo, allegato al presente Contratto, l’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.

Titolo VI - Formazione
Articolo 21 - Obiettivi della formazione

Constatato che lo sviluppo e la gestione della formazione assumono rilevanza anche a fronte del processo di riforma e di riorganizzazione del settore;
Considerato che tali processi produrranno l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti alle varie Aree professionali;
Tenuto conto, inoltre, dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell'armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio e dei titoli per l'esercizio delle attività professionali specializzate; le parti considerano la "Formazione" una risorsa imprescindibile per lo sviluppo qualitativo dei settore e per il consolidamento dell'occupazione.
A tale fine, fermi restando i ruoli ed i compiti che in tema di "Formazione Professionale" sono demandati ai vari livelli istituzionali decentrati, nonché dì confronto tra le parti a livello regionale, così come previsto dal presente CCNL, le parti hanno convenuto sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione finalizzata ai conseguimento dei seguenti obbiettivi:
1. Aggiornare e migliorare il livello professionale degli addetti occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
2. Adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste degli Studi professionali e/o delle società di servizi professionali operanti nel settore;
3. Migliorare il livello di servizio e di qualità offerto dagli Studi professionali e/o dalle società di servizi professionali al fine ottimizzare la produttività ed elevare il livello di competitività;
4. Rispondere, anche attraverso la definizione di crediti formativi, alle istanze di cambiamento dei profili, delle competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali, in particolare quelli attinenti all'area socio/sanitaria;
5. Rispondere all'esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche delle attività professionali, nonché del loro ruolo nell'ambito dell'economia Italiana ed europea;
6. Rispondere all'esigenza di formazione, tramite la predisposizione di specifici progetti, per i lavoratori occupati nel settore con contratti di inserimento/reinserimento e, ove consentito dalla legislazione e/o da norme contrattuali, anche tramite la predisposizione di specifici progetti a favore di occupati e di addetti al Settore con rapporto di:
- Apprendistato;
- Collaborazione coordinata e continuativa;
- Collaborazione a progetto;
- Partita IVA in monocommittenza;
- Di formazione/lavoro quali: stage e praticantato.
7. Aggiornare la formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, nonché la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8. Incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli;
9. Conoscere almeno una lingua della Unione Europea in aggiunta alla lingua madre.

Articolo 22 - Formazione continua
Premesso che
- ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi di singolo studio, di Territorio, di Settore o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani, concordate tra le parti;
- il CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali prevede che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, gli "Studi" operino con riferimento al fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua degli addetti occupati nel Settore Studi Professionali e delle Aziende ad essi collegate (Fondoprofessioni) e che lo stesso "Fondo" interprofessionale si avvalga del modello di Relazioni Sindacali e degli strumenti paritetici bilaterali, così come disciplinati dal CCNL sopra richiamato.
Visti
- gli impegni assunti dalle parti sociali circa i fabbisogni formativi da rendere coerenti anche con la necessità di governare e gestire la prevedibile riorganizzazione strutturale degli studi professionali derivante dal processo di riforma delle Attività Intellettuali e conseguentemente, nel quadro di definite azioni di sistema, finalizzati all'obbiettivo di accrescere, la qualità professionale degli addetti al Settore;
- i contenuti in materia di linee guida per la formazione professionale e lo sviluppo qualitativo del Settore, che saranno previsti negli avvisi di bando definiti dal fondo.
Considerato che
- il settore è composto in gran parte da piccole e medie strutture lavorative ed è contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti professionali;
- il mantenimento e lo sviluppo nel tempo del capitale personale di competenze costituisce risorsa primaria di occupabilità e che le azioni riconducibili alla professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo qualitativo dei settore e la sua capacità competitiva;
- per far fronte alle conseguenti problematiche, si rende opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace;
- l'esistenza di una pluralità di "Studi" operanti nelle diverse Aree professionali e i rispettivi lavoratori addetti, richiede l'attivazione di interventi formativi mirati alle proprie specifiche esigenze.
- al fine di consentire percorsi formativi personalizzanti e riconosciuti come crediti formativi settoriali sia in ambito Nazionale che Europeo, le parti, anche in coerenza con gli scopi previsti dall'Accordo interconfederale del 7 novembre 2003, hanno sottoscritto uno specifico protocollo volto ad agevolare la partecipazione dei lavoratori ai progetti formativi recepiti e/o predisposti dal "Fondo".
Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto:
1) che alcuni degli interventi di formazione continua, in particolare quelli più frequentemente richiesti dai datori di lavoro e dai lavoratori dell'Area professionale Tecnica e dell'Area professionale Sanitaria saranno relativi alla tematica: "Ambiente e Sicurezza";
2) di fornire le linee guida operative affinché gli Enti Bilaterali, ed in particolare Ebipro, possano svolgere la propria azione in un quadro complessivo condiviso dalle parti sociali, in armonia con quanto previsto dal CCNL dei dipendenti degli Studi professionali;
3) che gli Enti Bilaterali Regionali, all'atto della loro costituzione ed effettiva messa a regime, potranno essere assegnate le attività di analisi dei fabbisogni formativi e quelle di monitoraggio e di verifica qualitativa dei risultati formativi.
4) che le intese (Settoriali - Territoriali - di Area professionale - di Area professionale omogenea di Area dei Servizi Vari - di singolo studio) relative alla presentazione di piani formativi coerenti
con gli orientamenti/obbiettivi dei CCNL, saranno sottoscritte dalle OO.SS dei lavoratori, firmatarie del CCNL, e potranno essere formalizzate avvalendosi dello schema di accordo allegato che farà parte della documentazione che il "Fondo", in occasione della pubblicazione dei bandi, richiederà ai soggetti proponenti di Piani/Progetti formativi;
5) che la partecipazione degli addetti al Settore ai progetti formativi recepiti e/o predisposti dal "Fondo" sia regolata anche applicando i criteri indicati al punto 1) lettere a), b), c), d), dei successivo articolo 23, e al punto 3) (E.C.M.) dello stesso articolo 23.

Titolo VII - Orientamento e formazione al lavoro
Articolo 24 - Tirocini formativi e di orientamento

Ai tirocini formativi e di orientamento, si applicano le normative regionali di riferimento e, in mancanza, le disposizioni cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al relativo decreto di attuazione (DM 25 marzo 1998 n. 142) e dell'art. 11 del D.L. n. 138/2011.
La materia potrà essere oggetto della contrattazione di secondo livello.
Erogazioni e rimborsi spese
[…]

Titolo VIII - Mercato del Lavoro
Articolo 25 - Forme e modalità di impiego

Le parti, con la definizione dei presente titolo, hanno inteso rispondere alla necessità di governo delle diverse possibili occasioni di impiego, individuando, nella loro gestione, gli strumenti volti a soddisfare le esigenze sia delle strutture lavorative del settore che dei lavoratori addetti. Obbiettivo condiviso è quello di stabilizzare, qualificare e fidelizzare la forza lavoro del settore, valorizzando le potenzialità professionali e occupazionali, in particolare dei giovani, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano, governandola, una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
in tale contesto e tenuto conto della peculiarità del settore, le parti, nel riconfermare la loro titolarità negoziale in materia di mercato dei lavoro, hanno convenuto sulla opportunità di disciplinare, per via contrattuale, le diverse modalità di impiego in appresso elencate.
Al riguardo, considerata la prassi da sempre praticata e consolidata anche con specifici accordi stipulati presso il Ministero del Lavoro, le parti si impegnano ad operare, nei corso di vigenza dei presente Contratto, alla possibile modifica e/o integrazione e/o armonizzazione di quanto dallo stesso definito in tema di "Mercato del Lavoro" con i risultati dell'esperienza praticata e/o con le eventuali ulteriori norme che potranno essere emanate quali atti legislativi conseguenti agli indirizzi generali assunti dal Governo italiano.
in coerenza con tutto quanto sopra, le parti hanno concordato di disciplinare esclusivamente le seguenti forme e modalità di impiego ravvisando in esse le necessità dei Settore.
- Lavoro a tempo pieno e indeterminato
- Apprendistato
- Lavoro a tempo parziale (Part - Time)
- Lavoro ripartito (Job - Sharing)
- Contratto a tempo determinato
- Telelavoro
- Contratto di inserimento al lavoro
- Somministrazione del lavoro e lavoro intermittente (Job on call)

Titolo IX - Apprendistato
Articolo 26 - Disciplina dell'apprendistato

L'apprendistato è disciplinato, nelle sue quattro articolazioni tipologiche, dal decreto legislativo … 2011, n. ... e dalla normativa contenuta nel presente titolo.

Articolo 27 - Disciplina comune dell'apprendistato
La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato contenute nel presente titolo.

A. Contratto di apprendistato
L'assunzione dovrà avvenire con un contratto di apprendistato in forma scritta. A tal fine potrà essere utilizzato come riferimento lo schema di contratto di seguito allegato con annesso il fac-simile di progetto formativo individuale. Il contratto dovrà essere integrato con eventuali future o altre indicazioni richieste dalla normativa nazionale oppure regionale.
L'informazione relativa alla durata del periodo di prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, all'orario di lavoro può essere sostituita mediante il rinvio al presente contratto collettivo.
Il piano formativo individuale potrà essere definito e firmato anche entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto e costituirà allegato del contratto di apprendistato.

C. Retribuzione
È vietata la retribuzione a cottimo dell'apprendista. […]

D. Tutor
È necessaria la presenza di un tutor interno per l'apprendistato, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa ed avrà il compito di seguire l'attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente accordo.
Il tutor per l'apprendistato, il nominativo del quale dovrà essere indicato nel contratto di apprendistato, può essere il titolare dello studio professionale, un altro professionista della struttura professionale oppure una persona diversa dalle prime ma a tal fine delegata. In quest'ultimo caso il tutor sarà necessariamente un soggetto che ricopre la qualifica professionale individuata nel piano formativo e che possiede competenze adeguate ed un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. Alla fine di ogni anno di apprendistato è previsto un colloquio tra il tutor e l'apprendista sulla verifica del piano formativo, lo sviluppo delle capacità professionali e personali del lavoratore, le difficoltà eventualmente incontrate nell'esecuzione del contratto di apprendistato, miglioramenti eventualmente da adottarsi nel restante periodo di apprendistato etc.

E. Piano formativo e formazione
I contenuti formativi del piano formativo sono di natura trasversale di base e professionalizzante.
Fatto salvo quanto previsto dalle Regioni e Province autonome, la formazione trasversale è basata su:
- accoglienza, valutazione dei livello di ingresso e definizione del patto formativo;
- capacità relazionali e di comunicazione;
- conoscenze base dì una seconda o terza lingua;
- disciplina del rapporto di lavoro comprese bilateralità e welfare contrattuale;
- organizzazione dello studio professionale e/o impresa di servizi;
- sicurezza e igiene sul lavoro.

F. Registrazione della formazione
La formazione avuta dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso supporti informatici tracciabili e fogli firma. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta, varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo. In ogni caso il datore di lavoro dovrà conservare per le verifiche eventualmente fatte da parte degli organi di controllo tutta la documentazione (in particolare quella delle ore di formazione) che è inerente e a dimostrazione dell'avvenuta formazione dell'apprendista (iscrizione o attestazioni per la partecipazione a corsi esterni, documenti contabili, fogli presenza e documentazione per la formazione interna etc.).

I. Finanziamento della formazione
Nell'ambito delle nuove competenze assegnate Fondoprofessioni concorrerà al finanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti fatto salvo l'obbligo formativo in capo al datore di lavoro. A tal fine le parti adegueranno il regolamento di Fondoprofessioni per le nuove attività e competenze previste entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL. Per finanziare le nuove attività formative da parte di Fondoprofessioni potrà inoltre essere introdotta una nuova percentuale di contribuzione su base volontaria. Le parti si impegnano a tal fine di incontrarsi entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL per definire le relative modalità e l'entità della contribuzione.

J. Requisiti e capacità formativa
Le parti riconoscono che qualora a seguire la formazione dell'apprendista sia il professionista questo è già in possesso delle necessarie competenze professionali; poiché soggetto abilitato per legge all'esercizio di una Professione ed obbligato alla formazione professionale continua.
Per tutte le tipologie di apprendistato lo studio professionale e/o l'impresa di servizi potranno altresì avvalersi per l'erogazione della formazione, trasversale di base o professionalizzante etc., di strutture esterne accreditate per la formazione continua, secondo la normativa regionale vigente, presso la Regione o Provincia autonoma in cui si svolge l'attività formativa oppure di strutture riconosciute da parte dell'Ente bilaterale Ebipro, o da Fondoprofessioni.

Articolo 28 - Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
In attesa delle necessarie intese tra Governo e Regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo … 2011, n. ... le parti firmatarie del presente CCNL, auspicando un maggiore e migliore utilizzo del contratto di apprendistato di primo livello, quale canale di inserimento dei giovani nel settore, manifestano la propria disponibilità a eventuali sperimentazioni che il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali o la singole Regioni intendano promuovere nell'ambito della normativa vigente.
È demandata alla contrattazione nazionale o di secondo livello la sottoscrizione di accordi che rendano operativa tale tipologia contrattuale e per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale e/o presso lo studio professionale nel rispetto degli standard generali fissati dalle singole Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano.
L'erogazione della formazione dovrà comunque avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l’efficacia dell'intervento formativo medesimo.

Articolo 29 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
A) Durata e percorso formativo

La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante o dì mestiere e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal presente CCNL.
Questi sono contenuti nell'allegato B (tabella 2) che fa parte integrante del presente CCNL. L'apprendistato professionalizzante e di mestiere non è ammesso per le qualifiche del livello V. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere è di dodici mesi e la durata massima di trentasei mesi.
L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto di apprendistato e al profilo professionale.
Per garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella di cui all'allegato B le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive e fatto salvo quanto previsto dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano limitatamente all'acquisizione di competenze di base e trasversali. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro. Le ore di formazione trasversale non potranno essere anticipate o posticipate
Le parti firmatarie dei presente CCNL manifestano la propria disponibilità a delegare alla contrattazione di secondo livello la disciplina della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali così come disciplinata dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda solamente l'integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL.

B) Modalità per l'erogazione della formazione
La formazione sia a carattere trasversale di base che a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, nonché in modalità e-learning ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e con strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto. L'attività formativa svolta all'interno dello studio professionale e/o imprese di servizi, dovrà comunque garantire l'erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in ambienti e strutture idonee a tale scopo, anche per quanto riguarda le attrezzature tecniche.

C) Formazione professionalizzante e di mestiere
La formazione professionalizzante dovrà fornire per ogni singolo profilo professionale/ le seguenti competenze:
- la conoscenza dei servizi e delle attività di consulenza dello studio professionale e/o dell'impresa di servizi;
- la conoscenza delle basi tecniche e teoriche della professionalità e delle attività seguite nonché la loro concreta applicazione all'interno dello studio professionale e/o della società di servizi;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro dello studio professionale e/o della società di servizi;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (p.e. software, le attrezzature e i diversi strumenti di lavoro, nuove tecnologie di telecomunicazione età);
- conoscenze specifiche di eventuali seconde о terze lingue che sono richieste nel contesto e nell’attività dello studio professionale;
- la conoscenza e l'utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di tutela ambientale specifiche del settore.
Il modello di piano formativo individuale è allegato al presente contratto (allegato C).

Articolo 30 - Apprendistato di alta formazione e ricerca
A. Durata e percorso formativo
La durata della formazione e del contratto di apprendistato e il percorso formativo dell'apprendista sono definiti in relazione al percorso previsto per l'acquisizione del titolo, dottorato di ricerca (bando di concorso e regolamento universitario) о diploma da conseguire, maggiorato di un anno. La durata può essere ridotta in caso di crediti formativi о esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici e universitari о dall'università nell'ambito del bando e del regolamento per il dottorato di ricerca. L'apprendistato di alta formazione e di ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello III, IV, IV/S e V.
L'erogazione della formazione dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo. Le ore di formazione, la loro articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono quelli definiti nei percorsi stabiliti dall'istituzione scolastica о universitaria e saranno inseriti nel piano formativo.
Qualora l'apprendista accumuli un notevole ritardo nel proprio percorso formativo, può essere previsto, in via sperimentale, nell'ambito di quanto eventualmente già disciplinato dai singoli percorsi formativi degli istituti scolastici e universitari, la conversione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca in un contratto di apprendistato professionalizzante.
Le parti firmatarie del presente CCNL manifestano la propria disponibilità ad eventuali sperimentazioni1 che il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, le Università, le altre Istituzioni formative о le singole Regioni e Province Autonome intendano promuovere nell'ambito dell'apprendistato in percorsi di alta formazione e di ricerca.
È delegato alla contrattazione dì secondo livello la disciplina di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo … 2011, n. ...

Articolo 31 - Apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche e per altre esperienze professionali
Le parti definiscono l'apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche come l'attività che deve essere obbligatoriamente svolta presso un M professionista abilitato secondo la disciplina del rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza prima di essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione.
Il periodo di praticantato ai fini dell'accesso alle professioni ordinistiche ha la funzione di consentire al praticante l'acquisizione di conoscenze culturali e professionali, nonché di apprendere i fondamenti pratici e deontologici della professione, e ciò non solo al fine di prepararsi adeguatamente per l'esame di abilitazione, ma di garantire comunque la piena e corretta preparazione professionale e deontologica dell'aspirante professionista anche attraverso un'attività lavorativa all'interno dello studio professionale.
Le parti pertanto convengono, in considerazione del carattere innovativo di questa tipologia di apprendistato, di riunirsi entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e disciplinare in modo compiuto tale istituto.

Articolo 32 - Standard professionali
Gli standard professionali per l'apprendistato professionalizzante e l'apprendistato di ricerca sono quelli di cui all'art. 83 del presente CCNL.
Le parti si impegnano a ridefinire e adeguare gli standard professionali qualora questo dovesse rendersi necessario a seguito di modifiche della normativa in materia di apprendistato, di specifiche indicazioni amministrative, dell'evoluzione dei settore oppure di intese interconfederali.

Articolo 33 - Clausola di salvaguardia apprendistato e avviso comune in materia di apprendistato
Tutti i rapporti di apprendistato di cui alla L. n. 196/1997 e al D.lgs. n. 276/2003 già stipulati e ancora in corso alla data di firma del presente CCNL, continuano ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedente.
Le parti firmatarie dei presente CCNL si impegnano a pervenire, a livello di contrattazione territoriale, a specifici accordi con le istituzioni regionali al fine di promuovere la corretta applicazione della normativa in materia di apprendistato e di armonizzazione la disciplina vigente alle peculiarità e alle caratteristiche del settore.
A tal fine le parti si impegnano inoltre, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, a istituire una Commissione paritetica con il compito di definire un avviso comune avente ad oggetto le linee guida per l'applicazione uniforme dell’apprendistato sul territorio nazionale e, segnatamente, il quadro normativo di riferimento (durata, trattamento normativo e retributivo), i profili formativi e le modalità di erogazione della formazione aziendale applicando quanto demandato alla contrattazione collettiva e alla bilateralità dalla normativa di legge.

Titolo X - Tempo parziale (Part Time)
Articolo 37 - Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale

I lavoratori affetti da patologie oncologiche e altre patologie invalidanti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
[…]

Articolo 41 - Principio di non discriminazione e riproporzionamento
Il lavoratore a tempo parziale deve beneficiare dei medesimi diritti previsti per il lavoratore a tempo pieno [...]

Titolo XI - Lavoro Ripartito (Job - Sharing)
Articolo 50 - Definizione e modalità di impiego del lavoro ripartito

1) Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due lavoratori assumono in solido un'unica obbligazione lavorativa subordinata.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminare gli effetti in occasione del prossimo rinnovo del CCNL.

Titolo XII - Contratti a tempo determinato
Articolo 51 - Modalità e causali di impiego

Conformemente alle normative di legge il contratto di lavoro a tempo determinato può essere liberamente stipulato per il soddisfacimento di esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
I lavoratori assunti in ottemperanza del presente articolo avranno titolo preferenziale per il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato in caso di nuove assunzioni, con le stesse mansioni. A tal fine i datori di lavoro devono attenersi alla seguente graduatoria:
- lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto negli ultimi 6 mesi con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo;
- lavoratori ai quali il contratto a tempo determinato è scaduto in un periodo superiore degli ultimi 6 mesi e con precedenza al lavoratore che ha terminato il rapporto da più tempo;
Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono che la durata del contratto a termine può essere stipulato in deroga a quanto disposto dai primo periodo dell'articolo 5, comma 4bis, del D.Lgs. n. 368/2001 per un ulteriore periodo non superiore a otto mesi, elevabile a dodici mesi mediante la contrattazione territoriale.

Articolo 52 - Contratto a tempo determinato per sostituzione congedi parentali "legge 53/2000" o sostituzione di lavoratori assenti
Per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per l'intero periodo della loro assenza, Il datore di lavoro potrà assumere con contratto a tempo determinato.
In caso di necessità organizzative la lavoratrice/ore potrà essere affiancata dalla sostituta/o per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni di calendario, sia prima dell'assenza che al momento del rientro.
In caso di sostituzione di lavoratrice/ore di cui sia programmata l'assenza derivante da una o più aspettative e/o congedi previsti dall'articolo 4 dei D.Lgs. del 26/03/01, n. 151, oltre alla possibilità di affiancamento così come indicato al comma precedente, il contratto potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto della lavoratrice/ore sostituita/o di poter usufruire dei permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.

Articolo 52-bis - Contratti a termine per studenti universitari
Come alternativa ai tirocini formativi e di orientamento (stage), al lavoro accessorio e al fine della integrazione delle conoscenze teoriche fornite dal sistema universitario con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro durante il periodo delle ferie i datori di lavoro, che applicano integralmente il presente CCNL, potranno stipulare contratti a termine, della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentino corsi di studi universitari o scuole superiori. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è comunque condizionato alla presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alfa ordinaria attività dei datore di lavoro così come previsto dall'art. 1, D.Lgs. n. 368/2001.
I giovani saranno impiegati prioritariamente in settori di inserimento corrispondenti al corso da loro frequentato, tuttavia, laddove il corso non sia rapportabile alle attività espletate negli Studi Professionali, il giovane sarà inserito in quei settori dove possa acquisire esperienze riferite ad un intero processo di attività o a più attività interconnesse riferite ad uno o più settori. Il datore di lavoro richiederà in ogni caso al giovane da assumere la presentazione di idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe frequentata. La documentazione può essere presentata anche tramite autocertificazione.
I datori di lavoro si impegnano a far conseguire ai giovani una idonea conoscenza delle mansioni alle quali saranno adibiti come momento formativo sul lavoro e pratico/integrativo delle conoscenze acquisite durante il corso di studio o comunque riferite all'organizzazione dello studio professionale ed ai processi lavorativi complessivi, evitando in ogni caso lavori privi di qualsiasi contenuto formativo e/o comunque ripetitivi.
Le parti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione delle modalità attuative per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

Titolo XIII - Telelavoro e/o lavoro a distanza
Premessa

Le parti, in coerenza con gli obbiettivi assunti e richiamati ali Titolo (Forme e modalità di impiego), riconoscono nel Telelavoro e nel lavoro a distanza un espletamento di prestazioni lavorative che, nell'interesse comune, considerano opportuno regolamentare mediante norme e procedure contrattuali.
Ciò al fine di addivenire ad una disciplina dell'Istituto rendendolo funzionale alla struttura organizzativa dei Settore, nella quale già risulta essere praticato.
Le parti Inoltre concordano nei ritenere che un più ampio uso di tecnologie informatiche e modalità di lavoro più flessibili possano fornire una risposta a importanti esigenze economico/sociali, quali la valorizzazione dei centri cittadini minori, il rispetto dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita, la gestione dei tempi di lavoro, l'integrazione delle categorie più deboli. Le parti in ragione di quanto sopra e nel quadro di un prevedibile diverso utilizzo dei "servizi" che le attività professionali, anche conseguenti alla prevista riforma del Settore, possono offrire all'utenza e alla organizzazione dello stesso Settore, concordano sull'obbiettivo di rendere possibile la destinazione di risorse economiche finalizzate sia alla creazione di occupazione aggiuntiva che a permettere, a quella già in forza, l'opportunità di prestare la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio o in luoghi diversi dalla sede di lavoro; il tutto nell'ambito di diritti e tutele dei lavoratori così come previsti dagli indirizzi Europei e dal presente CCNL.
Le parti infine convengono di considerare sperimentale il presente istituto impegnandosi a verificarne contenuti ed effetti nel corso di vigenza del CCNL, fatto salvo che in caso di regolamentazione legislativa di tale Istituto le stesse si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel presente Titolo.

Articolo 53 - Definizione
Il telelavoro rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo - in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici - risultano modificate e che sono caratterizzato da: la delocalizzazione della prestazione rispetto alla organizzazione datoriale; l'utilizzo di una tecnologia tale da consentire a! dipendente il collegamento con l'organizzazione cui la prestazione stessa inerisce; il legame, di natura subordinata, con l'azienda.
A mero titolo esemplificativo, si elencano alcune possibili tipologie di telelavoro:
a. Telelavoro mobile;
b. Hoteling, ovvero una postazione di telelavoro di riferimento della struttura lavorativa per i lavoratori
che per le loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne.

Articolo 54 - Sfera di applicazione
Il presente Istituto si applica ai lavoratori del Settore il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL

Articolo 55 - Prestazione lavorativa
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della struttura lavorativa.
Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso la struttura lavorativa di origine, ovvero, in caso di instaurazione ex novo, presso l'unità lavorativa indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. Volontarietà delle parti;
2. Possibilità di reversibilità dei rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle Parti;
3. Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determino nella struttura lavorativa;
4. Definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell'orario (parziale, totale o senza vincoli), nel rispetto dei limiti di legge e di contratto;
5. Garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6. Esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa;
7. Assunzione da parte del datore di lavoro dei costi della strumentazione di lavoro informatica e/o telematica;
8. Inviolabilità del domicilio dei lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore;
9. inapplicabilità al tele lavoratore delle norme sull'orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro.
Gli agenti della instaurazione e/o trasformazione della nuova modalità di lavoro sono rispettivamente il datore di lavoro ed il lavoratore. Il lavoratore che ne faccia richiesta o conferisca mandato, potrà essere assistito dalla RSU/RSA, o in caso di sua assenza, dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le Parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione della modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del Telelavoro.

Articolo 57 - Sistema di comunicazione
È fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa per la ricezioni di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica.

Articolo 58 - Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
In caso di riunioni programmate dai datore di lavoro per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.

Articolo 59 - Controlli a distanza
Il datore di lavoro è tenuto ad illustrare preventivamente ai telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il Telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.

Articolo 60 - Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai te le lavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL.

Articolo 61 - Organizzazione della struttura lavorativa
Le Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento dei lavoratore nell'organizzazione della struttura lavorativa e sui conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Articolo 62 - Diligenza e riservatezza.
Il tele lavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. […]

Articolo 63 - Formazione
Le Parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, sì impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro.

Articolo 64 - Diritti di informazione
Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, il datore di lavoro provvedere ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia dei CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità.
[…]
Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

Articolo 65 - Postazioni di lavoro
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro. Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di Telelavoro presso il domicilio dei lavoratore sono a carico dell'azienda.

Articolo 67 - Misure di protezione e prevenzione
In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni In materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.
Il datore di lavoro procederà alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.
I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti. Si fa rinvio, in tal senso all' accordo applicativo del Dlgs 81/08 allegato al presente CCNL.

Articolo 68 - Infortunio
Le Parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'Inail e delle istituzioni preposte al fine di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del Telelavoro nei locali domestici.

Titolo XIV - Contratto di inserimento
Premesso che i professionisti e gli studi professionali sono tuttora esclusi dalla possibilità di poter assumere lavoratori con un contratto dì inserimento, le parti convengono di disciplinare questa forma contrattuale per i datori di lavoro liberi professionisti di cui alla circolare Inps n. 10/2008 e le imprese di servizi che applicano il presente CCNL.

Articolo 69 - Definizione e modalità di impiego del contratto di inserimento
Le parti, in linea con l'Accordo per la formazione (intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali) firmato il 18 febbraio 2010, si danno atto che è necessario poter disporre di strumenti che permettano di facilitare l'inserimento nel lavoro dì fasce deboli di lavoratori e in particolare lavoratori over 50, giovani e donne. Il contratto di inserimento è disciplinato dagli artt. 54 - 59, D.lgs. n. 276/2003, dall'Accordo interconfederale dell'11.02.2004 e dal presente articolo.
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, instaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo della impresa o società di servizi che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi dodici mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria professionale, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento/reinserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani.
Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta del contratto il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Il contratto dovrà contenere:
a) la durata;
b) l'eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
c) l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
d) la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
Per i contratti di reinserimento l'inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
li progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore ai contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
L'orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50 per cento della prestazione di lavoro, ferme restando le ore di formazione ivi previste.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi. Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi. Per i contratti di reinserimento la durata sarà ridotta in misura pari ai mesi lavorati nella stessa categoria professionale per le medesime mansioni nei 12 mesi precedenti, e comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi dì addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell'orario normale di lavoro. La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto e potrà assolvere gli obblighi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 se svolti nell'ambito dei percorsi formativi appositamente definiti e riconosciuti (durata, contenuti e modalità) dall'accordo Stato -Regioni.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore dì lavoro o di un suo delegato.
Per il periodo oggetto del contratto di inserimento i datori dì lavoro garantiranno lo stesso trattamento economico - normativo spettante per gli altri lavoratori dipendenti con eguale qualifica. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento/reinserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti; a tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del di rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio a tempo indeterminato e i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La disposizione di cui al comma che precede non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti si attiveranno presso il Ministero del lavoro per equiparare anche gli studi professionali ai datori di lavoro che possono assumere lavoratori con contratto di inserimento.

Articolo 70 - Somministrazione di lavoro e lavoro intermittente
Per il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato oppure indeterminato trovano applicazione le norme di legge artt. 20 - 28, D.Lgs. n. 276/2003).
Definizione e modalità di impiego del lavoro intermittente
Per il contratto di lavoro intermittente trovano applicazione gli artt. 33 - 40, D.Lgs. n. 276 del 2003.
Premesso che l'art. 34, D.Lgs. 276/2003 dispone che il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, le parti concordano che in aggiunta alla disciplina di cui al citato D.Lgs. n. 276 del 2003 il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per periodi con una particolare intensità lavorativa, come lo sono le seguenti attività lavorative:
Dichiarazioni annuali nell'area professionale economica - amministrativa e nelle altre attività professionali;
Archiviazione documenti per tutte le aree professionali; Informatizzazione del sistema o di documenti per tutte le aree professionali;
Il contratto dl lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 72, punto 2, almeno i seguenti elementi:
a) l'indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 o dal presente CCNL che consentono la stipulazione dei contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dai lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione ai tipo di attività dedotta in contratto.
[…]
Indennità di disponibilità.
Questa spetta esclusivamente ai lavoratori che garantiscono la disponibilità al datore di lavoro in attesa della loro utilizzazione e non è legata a una prestazione lavorativa. […]

Parte seconda - Disciplina dei rapporto di lavoro
Titolo XVII - Orario di lavoro
Articolo 74 - Orario normale settimanale

La durata normale dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali. Per orario di lavoro s'intende quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
[…]

Articolo 75 - Distribuzione dell'orario settimanale
L'orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque o sei giornate; in questo ultimo caso la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di norma, entro le ore 13 del Sabato.
In considerazione dell'estrema variabilità delle esigenze dei Professionisti aderenti al presente contratto, i regimi dell'orario di lavoro potranno assumere, con diverse riduzioni dell'orario annuo, specifiche articolazioni alternative così come sotto elencate ai punti A) e B).
A. Orario settimanale su 5 (cinque) giorni
Tale forma di articolazione dell'orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal Lunedì al Venerdì.
[…]
B. Orario di lavoro su 6 (sei) giorni
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell'orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore, fermo restando che la cessazione dell'attività lavorativa avverrà entro le ore 13 (tredici) del Sabato.
[…]

Articolo 76 - Flessibilità dell'orario
Per far fronte alle variazioni dell'intensità di attività nelle strutture lavorative, l'orario normale settimanale di lavoro potrà essere calcolato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di sei mesi. Nel caso dei superamento dell'orario normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni.
Ai lavoratori che superino l'orario normale di lavoro, fermo restando le compensazioni equivalenti di cui al comma precedente, è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti, nella misura seguente:
a) in caso di superamento dell'orario di lavoro fino a 44 ore settimanali, un incremento pari a 30 (trenta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale;
b) in caso di superamento dell'orario di lavoro oltre 44 ore settimanali e fino a 48 ore settimanali, un incremento dei monte ore di permessi retribuiti pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale contrattuale.
[…]
Ai fini dell'applicazione della flessibilità dell'orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
[…]
Dichiarazione congiunta
Le parti in considerazione del carattere di novità che nel Settore assume la disciplina di cui all'articolo 78 "Flessibilità dell'Orario", concordano sulla opportunità che, nell'ambito del confronto a livello di Area Professionale e/o a livello di Area Professionale Omogenea, vengano ricercate e possibilmente definite specifiche modalità di applicazione del su citato articolo 78 che permettano l'istituzione della "Banca delle Ore" quale funzionale strumento in cui possano essere depositate, in tutto o in parte, anche le ore spettanti e derivanti da altre norme contrattuali, prevedendo, per la loro fruizione, una apposita regolamentazione.
Accordi territoriali e/o di studio professionale e/o aziendale attraverso le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), se costituite, oppure con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono prevedere diverse modalità in materia di flessibilità di orario di lavoro.

Articolo 77 - Lavoro notturno
Le parti, visto il Decreto Legislativo 26/11/1999, n. 532, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del Settore, hanno concordato sulla opportunità che tale materia venga disciplinata a livello di Area Professionale e/o a livello di Area Professionale Omogenea oppure dalla contrattazione di secondo livello, sulla base di quanto il su citato Decreto delega alle parti sociali.
Pertanto, nell'ambito del confronto a livello sopra richiamato, potranno essere definiti specifici accordi in materia di lavoro notturno che, fatto salvo il "Campo di applicazione", la "Tutela della Salute" e la "Comunicazione del Lavoro Notturno" di cui agii articoli 1, 5, e 10 del su detto "Decreto", potranno disciplinare, con apposite norme, i contenuti delle tematiche cosi come riportate nei restanti articoli dello stesso "decreto"; quali:
Art. 2 Definizioni - Art. 3 Limitazioni al lavoro notturno - Art. 4 Durata della prestazione - Art. 6 Trasferimento al lavoro diurno - Art. 7 Riduzione dell'orario di lavoro e Maggiorazione retributiva -Art.8 Rapporti sindacali - Art. 9 Doveri di informazione - Art. 11 Misure di protezione personale e collettiva.

Titolo XVIII - Lavoro Straordinario
Articolo 78 - Norme generali del lavoro straordinario

Le mansioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro straordinario a carattere individuale entro il limite massimo di 200 ore annue, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse.
L'eventuale rifiuto dei lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Titolo XIX - Riposo settimanale e festività
Articolo 80 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Titolo XX - Permessi - Congedi - Aspettative - Assenze
Articolo 85 - Permessi per handicap (Benefici ai genitori di figli handicappati minorenni)

[…]
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità documentata può usufruire alternativamente dei congedi a giorni o ad ore ,di cui alle lettera c). Il tipo di congedo può variare da un mese all'altro previa modifica della domanda precedentemente avanzata.
Per esigenze improvvise, non prevedibili e documentate, può essere consentita la variazione tra congedi giornalieri ad orari e viceversa, anche nell'ambito di ciascun mese, fermo restando che il monte ore giornaliero mensile non può eccedere i 3 (tre) giorni di congedo.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

Articolo 86 - Permessi per donatori di sangue
Per i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 (ventiquattro) ore decorrente dal momento in cui si sono assentati dal lavoro (art, 1, L. n. 584/1967, artt. 1 e 3, D.M. 8 aprile 1968) ed alla corresponsione per la giornata del salasso, della normale retribuzione. Ai fini dei riconoscimento di tale diritto resta inteso l'obbligo del lavoratore di esibire al datore di lavoro la regolare documentazione.

Titolo XXI - Ferie
Articolo 92 - Normativa retribuzione ferie - Normativa per cessazione di rapporto -Irrinunciabilità - Richiamo lavoratore in ferie

[…]
4. Le ferie sono irrinunciabili, e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante ii turno di ferie assegnatogli.
[…]

Titolo XXIII Malattie e Infortuni
Articolo 96 - Normativa

[…] Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica dei lavoratore da parte degli Enti Pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.

Articolo 100 - Infortunio
Le attività lavorative di cui al presente contratto sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Articolo 105 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e dì infortuni valgono le norme di legge e relativi regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Nota a verbale
Gli articoli dal 97 al 107 si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Titolo XXIV - Gravidanza e Puerperio
Le parti, visto la Legge n. 53 dell'8 Marzo 2000, concernente i "Congedi Parentali", hanno convenuto sull'opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale Istituto integrandola ed armonizzandola con le specifiche norme innovative contenute nella suddetta legge.

Articolo 106 - Normativa
[…]
5.È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino.
6.Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario dì lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare ai datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
[…]
8. La lavoratrice che intende avvalersi del diritto all'astensione facoltativa deve darne comunicazione ai datore di lavoro precisando il periodo in cui intende assentarsi.
[…]
10. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.

Articolo 109 - Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino
Durante e dopo lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice/lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per le causali, per le durate e per i periodi sotto elencati, riportati, unitamente ai rispettivi trattamenti retributivi e previdenziali, nelle specifiche tabelle:
Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria)
Congedo parentale (ex astensione facoltativa)
Allattamento (riposi orari)
Malattia del bimbo

…omissis…

Titolo XXXIII - Norme disciplinari
Articolo 133 - Obbligo del prestatore di lavoro

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature affidategli.

Articolo 134 - Divieti
È vietato al personale ritornare nei locali della sede di lavoro e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario e/o supplementare.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee a servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Articolo 136 - Comunicazione mutamento di domicilio
[...]
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizioni emanata dal datore di lavoro per regolare il servizio interno alla sede di lavoro, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con idonea comunicazione.

Articolo 137 - Provvedimenti disciplinari
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del presente contratto sulle assenze ingiustificate e dall'articolo 141 del presente contratto per i ritardi, l'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1. biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2. biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
4. sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5. licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo
6. licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (licenziamento in tronco).
Secondo quanto previsto dall'art. 2119 del Codice civile e fatta salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 6 (licenziamento per giusta causa) si applica alle mancanze più gravi che non consentono la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
Le parti del presente contratto individuano come tali:
[…]
- grave violazione degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro come il rifiuto del lavoratore di utilizzare i dispositivi di protezione individuali, il rifiuto di partecipare alle visite mediche disposte dal datore di lavoro oppure dal medico competente, l'assenza ingiustificata dagli obblighi formativi;
[…]