Tipologia: Accordo
Data firma: 22 novembre 2007
Parti: Fise e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel
Settori: Servizi, Igiene ambientale
Note: Rinnovo del CCNL 30 aprile 2003

Sommario:

Premessa
Allegato 2
Art. 8 - Esternalizzazione dei servizi ambientali
Allegato 3
Capitolo III Forme del rapporto di lavoro

Art. 10 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 11 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 12 - Contratto inserimento/reinserimento
Art. 13 - Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 13 bis (nuovo art. 14) - Contratto di apprendistato professionalizzante
• Finalità - Forma

• Periodi di formazione - Inquadramento - Retribuzione base parametrale
• Trattamento economico/normativo - Computo anzianità
• Trattamento per malattia e infortunio non sul lavoro
• Trattamento per gravidanza e puerperio
• Trattamento per infortunio sul lavoro
• Formazione
• Ore di formazione
• Tutore
• Piano formativo individuale (PFI)
• Capacità formativa dell'impresa
• Disposizioni finali
• Dichiarazione delle parti stipulanti
Allegato 4
Capitolo IV Classificazione unica del personale

Accordo per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, 22 novembre 2007

Premessa
1. Nell'ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL 30 aprile 2003 dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, scaduto il 31 dicembre 2006, la Federazione imprese di servizi - Fise, in rappresentanza di Assoambiente - Settore rifiuti urbani, e le OO.SS. nazionali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel sottoscrivono in data odierna il presente verbale di intesa del quale sono parte integrante i documenti contrattuali Allegati 2, 3, 4.
2. Le parti stipulanti confermano il loro impegno nel processo di espansione dell'area applicativa del vigente CCNL verso la realizzazione del CCNL unico di settore, quale strumento di regolazione del mercato.
3. Conseguentemente, esse sono impegnate ad affermare soluzioni contrattuali atte a sostenere o determinare condizioni di pari opportunità e regolarità competitiva fra tutte le imprese e società che operano in regime di appalto o affidamento nel mercato dei servizi ambientali di cui all'art. 3, comma 1, del vigente CCNL, contrastando i comportamenti di concorrenza sleale che danneggiano le imprese e i lavoratori.
Ferme restando le finalità e le condizioni formulate nella premessa, le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che i documenti Allegati 2, 3, 4 - unitamente al citato Allegato 1 - resteranno di per sé privi di validità ed efficacia applicativa fino a quando non recepiti formalmente dalle parti stesse nel contesto dell'accordo di rinnovo del CCNL 30 aprile 2003, per effetto del quale il CCNL acquisirà la nuova denominazione di "CCNL dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali".

Rinnovo CCNL 30 aprile 2003

Allegato 2
L'art. 8 del CCNL 30 aprile 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 - Esternalizzazione dei servizi ambientali
1. I contratti di esternalizzazione dei servizi ambientali, di cui all'art. 3, comma 1, del vigente CCNL, stipulati dalle imprese a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL 30 aprile 2003 saranno conformati alle seguenti condizioni:
a) determinazione dei requisiti e delle caratteristiche specifici per l'ammissione delle imprese alle gare, quali: iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; possesso di specifiche capacità tecniche ed economiche; ecc.;
b) selezionare l'offerta economicamente più vantaggiosa e non al massimo ribasso e valutare la congruità delle offerte tenendo anche conto dei valori di costo del lavoro fissati nelle tabelle emanate nei decreti attuativi dell'art. 86, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
c) nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dei servizi ambientali appaltati, acquisire, da parte delle imprese appaltatrici la documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di rapporto di lavoro, di regolarità assicurativa, contributiva e retributiva, di sicurezza del lavoro, nonché in materia di legge 12 marzo 1999, n. 68 e D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
d) obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL, ivi compresa, in caso di passaggio di gestione, l'applicazione dell'art. 6 secondo le modalità previste;
e) risoluzione del contratto con le imprese appaltatrici per grave inadempimento degli obblighi previsti dalle lett. c) e d) per accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; per grave negligenza o aver agito in malafede; per gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
f) richiedere ed accertare il rispetto degli standard di qualità ambientale - sociale previsti;
g) garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di responsabilità solidale;
h) divieto di subappalto dei servizi ambientali aggiudicati.
2. Qualora l'esternalizzazione di cui al comma 1 comporti il passaggio alla società appaltatrice di personale della società committente, allo stesso continuerà ad essere applicato il presente CCNL
3. In relazione a quanto previsto al comma 1, l'impresa è tenuta a dare preventiva informazione scritta alla RSU o, in mancanza, alle RSA delle OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle relative strutture territorialmente competenti in merito alle condizioni generali di svolgimento delle attività (natura delle attività, forma e durata della gestione, impegno organizzativo) e all'eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio.
4. Entro i tre giorni calendariali successivi al ricevimento della informazione scritta, la RSU, o, in mancanza, le RSA delle OO.SS. stipulanti, congiuntamente alle relative strutture territorialmente competenti, possono richiedere per iscritto uno specifico incontro, che sarà fissato dall'impresa entro i sette giorni calendariali successivi al ricevimento della richiesta stessa.
5. Decorsi venti giorni calendariali, successivi al primo incontro, la presente procedura si intende comunque esaurita.
Norma transitoria
Sono fatti salvi fino alla loro scadenza i contratti relativi ai servizi ambientali di cui all'art. 3, comma 1, del vigente CCNL in essere alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL 30 aprile 2003. Eventuali proroghe di contratti, relative allo stesso oggetto, che intervengano nei 180 giorni successivi alla predetta data di sottoscrizione, avranno validità ed efficacia, ai fini del presente articolo, non oltre il 31 dicembre 2008.".

Allegato 3
Capitolo III Forme del rapporto di lavoro

Le modifiche proposte sono le seguenti.

Art. 12 Contratto inserimento/reinserimento
Al comma 3 è soppressa la lett. a).
Il comma 15 è sostituito dal seguente:
"La registrazione sul "Libretto formativo del cittadino" delle competenze acquisite dal lavoratore è effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato, secondo quanto previsto all'art. 2, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dal decreto del Ministero del lavoro 10 ottobre 2005".

Art. 13 Contratto di somministrazione di lavoro
Al comma 2 la frase "per ciascun trimestre la media dell'8%" è sostituita da "mediamente nell'anno l'8%".

Art. 13 bis (nuovo art. 14) Contratto di apprendistato professionalizzante
Finalità - Forma

1. Il contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto a tempo indeterminato, a causa mista, finalizzato a conseguire una qualificazione, attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
2. Il contratto può essere stipulato con i lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di qualifiche comprese tra il livello 2° e il livello Q (quadri) delle aree operativo-funzionali del sistema di classificazione di cui all'art. 14 del vigente CCNL
3. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o dalla contrattazione collettiva per l'applicazione di particolari normative e istituti; fatto salvo quanto previsto dal comma 42.
4. L'assunzione di personale con contratto di apprendistato professionalizzante può avvenire anche a tempo parziale, ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL; ferme restando le prestabilite durate dei periodi di formazione e le ore medie annue di formazione previste per gli apprendisti assunti a tempo pieno.
5. L'instaurazione del contratto di apprendistato professionalizzante richiede obbligatoriamente la forma scritta.
Nel contratto devono essere specificati, tra l'altro:
a) la prestazione oggetto del contratto;
b) il Piano formativo individuale (con separato documento allegato al contratto);
c) la qualificazione al cui conseguimento finale è mirato il contratto di apprendistato, sulla base degli esiti della formazione;
d) la durata complessiva del periodo di apprendistato e quella dei due periodi di formazione;
e) il livello di inquadramento nei due periodi di formazione.

Periodi di formazione - Inquadramento - Retribuzione base parametrale
6. In relazione alla qualificazione da conseguire, il contratto di apprendistato professionalizzante si articola in due periodi di formazione come stabilito dalla tabella seguente:

A B C
Durata 1° periodo formazione Mesi Liv. inquad. Durata 2° periodo formazione Mesi Liv. inquad. Durata complessiva contratto Mesi
12 24 2°B 36
16 2°B 26 3°B 42
24 3°B 24 4°B 48
24 4°B 24 5°B 48
24 5°B 24 6°B 48
24 6°B 24 7°B 48
24 7°B 24 48
24 24 Q 48

[…]
7. Ai lavoratori che, nei 12 mesi precedenti l'inizio del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano svolto le medesime mansioni o funzioni presso la stessa azienda tramite un periodo di stage, tirocinio o di contratto a tempo determinato, è riconosciuta per il medesimo periodo la corrispondente riduzione del 1° periodo di formazione e comunque fino a un massimo di 6 mesi.
8. Ai lavoratori che, nei 12 mesi precedenti l'inizio del rapporto di lavoro con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano svolto le stesse mansioni o funzioni presso altro datore di lavoro per un periodo di apprendistato professionalizzante è riconosciuto detto periodo, con riduzione - fino a concorrenza - progressivamente del 1° periodo e del 2° periodo di formazione.
9. Ai lavoratori che abbiano svolto periodi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione sono riconosciuti tali periodi, con riduzione progressivamente del 1° periodo e del 2° periodo di formazione.

Trattamento economico/normativo - Computo anzianità
10. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dal presente articolo, nei confronti dell'apprendista trovano applicazione le norme del vigente CCNL che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello d'inquadramento; sempreché le predette norme non siano obiettivamente incompatibili con la natura del contratto di apprendistato professionalizzante.
[…]

Trattamento per gravidanza e puerperio
19. I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio di lavoratrici e/o lavoratori, non in prova, non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato.
[…]

Formazione
22. A norma del Titolo VI, Capitolo I, del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni, i profili formativi sono definiti, tenuto conto delle specificità delle singole imprese, secondo la presente disciplina, ferme restando le regolamentazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ove emanate.
23. Per formazione formale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l'apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base, traversali e tecnico-professionali.
In via esemplificativa, le parti individuano la seguente articolazione della formazione formale:
a) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale:
- conoscenza dei servizi e del contesto aziendali;
- conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell'apprendista nell'impresa;
- conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro;
- conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro;
- conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscenza delle innovazioni di servizio, di processo e di contesto;
b) tematiche trasversali articolate in quattro aree di contenuto:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza del lavoro.
La formazione formale può essere erogata utilizzando modalità quali: aula, formazione a distanza, affiancamento, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, visite aziendali, ecc.
24. Tutte le materie possono essere oggetto di formazione interna o esterna all'azienda; fermo restando che per erogare la formazione, in tutto o in parte, all'interno l'azienda deve disporre di capacità formativa come indicato ai commi 40 e 41.
25. La formazione dedicata alla sicurezza del lavoro è erogata entro il primo anno del contratto di apprendistato.
26. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le attività previste dal suo Piano formativo individuale (PFI); a seguire le istruzioni del datore di lavoro e/o del tutore inerenti il rapporto di lavoro e la formazione in atto; a prestare la sua opera con impegno e diligenza.
27. Il datore di lavoro è tenuto a verificare che l'addestramento e la formazione dell'apprendista siano assicurati secondo quanto previsto dal Piano formativo individuale (PFI), ai fini del conseguimento della prestabilita qualificazione.
28. In caso di interruzione del rapporto di lavoro prima del termine, il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività formativa svolta.
29. Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato sono registrate a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul "Libretto formativo del cittadino" di cui all'art. 2, lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003 e al D.M. lavoro 10 ottobre 2005.

Ore di formazione
30. Le ore medie annue retribuite di formazione formale, che fanno parte dell'orario normale di lavoro, sono pari a 120, di cui 40 ore dedicate alla formazione a carattere professionalizzante in modalità teorica; fermo restando che per ogni singolo anno del contratto devono essere erogate almeno 60 ore di formazione formale.
La formazione di 120 ore medie annue retribuite è articolata per moduli, tenendo conto delle seguenti durate minime:
a) 35% del monte ore medio annuo dedicato a contenuti di carattere trasversale, con particolare riferimento a disciplina di sistema/settore e tecnico-professionali non specificamente collegate alla singola realtà aziendale (a titolo meramente esemplificativo: i processi, i servizi, il mercato, la qualità).
In questo contesto, una parte dell'attività formativa dovrà essere riservata, anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) 35% del monte ore medio annuo dedicato a contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali e anche orientati alla specifica realtà aziendale.
In questo ambito, saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali propri della figura professionale considerata.
31. Per i lavoratori in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, le complessive ore medie annue retribuite di formazione formale sono pari a 60, di cui 20 di formazione in modalità teorica; fermo restando che per ogni singolo anno del contratto devono essere erogate almeno 30 ore di formazione formale.

Tutore
32. L'attivazione del contratto di apprendistato richiede la designazione del tutore incaricato della formazione specifica.
33. Le competenze e le funzioni del tutore aziendale sono quelle di cui al D.M. lavoro 28 febbraio 2000 ed alle regolamentazioni regionali. Per il tutore aziendale sono previste 12 ore retribuite di formazione.
34. Il tutore contribuisce alla definizione del Piano formativo individuale (PFI).
Anche ai fini dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, il tutore attesta il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda viene firmata anche dall'apprendista, per presa visione.
35. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale, anche con riferimento ad una pluralità di apprendisti.
36. Nelle imprese fino a 15 dipendenti, il tutore può essere lo stesso imprenditore.

Piano formativo individuale (PFI)
37. Il PFI, il cui schema è allegato al presente accordo, è predisposto dall'azienda e definisce, con il contributo del tutore, il percorso formativo del lavoratore.
Il piano è coerente con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso lavoratore.
38. Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione formale nonché il nome del tutore e le sue funzioni nell'ambito del contratto di apprendistato. Il PFI può essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione del datore di lavoro, dell'apprendista e del tutore.
39. La formazione dell'apprendista, che ha intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, può essere modulata tenendo conto della formazione già ricevuta, debitamente attestata.
In tal caso, nel PFI la formazione con contenuti a carattere trasversale già impartita può essere sostituita con la formazione a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo e con quella relativa alla sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali.

Capacità formativa dell'impresa
40. Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna dell'azienda è espressa - oltre che dalla presenza di una figura in possesso di competenze idonee a ricoprire la figura di tutore - dalla capacità dell'azienda stessa di erogare direttamente interventi formativi o di organizzarne l'erogazione, avvalendosi anche di docenza esterna.
Tale capacità è attestata:
a) quanto alla formazione teorica, dalla disponibilità in azienda, o in aziende collegate, di locali idonei. Di norma, sono ritenuti idonei i locali distinti da quelli prevalentemente destinati allo svolgimento dell'attività lavorativa e dotati di strumenti adeguati alla modalità di formazione da erogare;
b) dalla presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze inerenti la formazione formale da erogare.
41. La capacità formativa aziendale è espressamente dichiarata dal datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Disposizioni finali
42. Ai fini di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970 è utile il numero dei lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.
43. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si fa rinvio alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni.

Dichiarazione delle parti stipulanti
Le parti stipulanti si impegnano a definire il Piano formativo individuale (PFI) entro dicembre 2007.