Categoria: Normativa statale
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 luglio 2011

Gazzetta n. 193 del 20 agosto 2011

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per la direttiva 94/9/CE, relativa ad apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.


 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;
Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;
Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformita' di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3;
Vista l'istanza del 31 marzo 2010, protocollo n. 19558 con la quale la societa' ICIM SpA con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), piazza Don Enrico Mapelli, 75 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;
Considerato che i risultati degli esami documentali per la societa' ICIM SpA con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), piazza Don Enrico Mapelli, 75 soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;
Ritenuta la documentazione acquisita idonea a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, nonche' al decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, prima citato;

 

Decreta:



Art. 1

L'organismo ICIM SpA con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), piazza Don Enrico Mapelli, 75 e' autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformita' riguardanti gli apparecchi, i dispositivi i componenti ed i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue: Gruppo di apparecchi II, categoria 1 (Gas e polveri).
Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione)
Componenti;
Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.
Allegato III - Esame CE del tipo.
Allegato IV - Garanzia qualita' della produzione.
Allegato V - Verifica su prodotto.
Allegato IX - Verifica su unico prodotto. Gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3 (Gas e polveri).
Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione)
Apparecchi non elettrici.
Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.
Allegato III - Esame CE del tipo.
Allegato VI - Conformita' al tipo.
Allegato VII - Garanzia qualita' prodotti.
Allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno / Ricevimento del fascicolo tecnico
Allegato IX - Verifica su unico prodotto.

 

Art. 2

1. La presente autorizzazione ha la validita' di cinque anni.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' ICIM SpA; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - legge comunitaria 1994.
3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della societa' ICIM SpA, per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.
6. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attivita' di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
7. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

 

Art. 3

1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si riserva la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato XI del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2011

 

 


Il direttore generale: Vecchio

Gazzetta n. 193 del 20 agosto 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 luglio 2011
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per la direttiva 94/9/CE, relativa ad apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;
Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;
Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformita' di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3;
Vista l'istanza del 31 marzo 2010, protocollo n. 19558 con la quale la societa' ICIM SpA con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), piazza Don Enrico Mapelli, 75 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;
Considerato che i risultati degli esami documentali per la societa' ICIM SpA con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), piazza Don Enrico Mapelli, 75 soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;
Ritenuta la documentazione acquisita idonea a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, nonche' al decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, prima citato;

Decreta:

Art. 1

L'organismo ICIM SpA con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), piazza Don Enrico Mapelli, 75 e' autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformita' riguardanti gli apparecchi, i dispositivi i componenti ed i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue: Gruppo di apparecchi II, categoria 1 (Gas e polveri).
Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione)
Componenti;
Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.
Allegato III - Esame CE del tipo.
Allegato IV - Garanzia qualita' della produzione.
Allegato V - Verifica su prodotto.
Allegato IX - Verifica su unico prodotto. Gruppo di apparecchi II, categorie 2 e 3 (Gas e polveri).
Apparecchi elettrici (tutti i modi di protezione)
Apparecchi non elettrici.
Dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione.
Allegato III - Esame CE del tipo.
Allegato VI - Conformita' al tipo.
Allegato VII - Garanzia qualita' prodotti.
Allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno / Ricevimento del fascicolo tecnico
Allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Art. 2

1. La presente autorizzazione ha la validita' di cinque anni.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' ICIM SpA; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - legge comunitaria 1994.
3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE.
4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della societa' ICIM SpA, per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.
6. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attivita' di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
7. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

Art. 3

1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si riserva la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato XI del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2011

Il direttore generale: Vecchio