Categoria: 2011
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Tipologia: Accordo provinciale integrativo
Data firma: 30 agosto 2011
Validità: 01.09.2011 - 31.08.2014
Parti: Confcommercio, Fipe e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Lucca
Fonte: CISL Lucca

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
Art. 2 - Relazioni sindacali
Art. 3 - Sicurezza
Art. 4 - Pari opportunità
Art. 5 - Formazione professionale
Art. 6 - Forme di contratto
• Contratto a tempo parziale: lavoro supplementare
• Contratto week- end
• Contratto lavoro discontinuo e lavoro extra e di surroga
• Nota a verbale
Art. 7 - Orario di lavoro
• Distribuzione orario settimanale
• Banca ore per i contratti a termine e/o stagionali
• Flessibilità plurisettimanale
Art. 8 - Riduzione dell'orario
Art. 9 - Aziende stagionali - Definizione
Art. 10 - Aziende stagionali - Maggiorazioni
Art. 11 - Premio di fine stagione: aziende poste nei comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi
Art. 12 - Aziende non stagionali - Maggiorazioni
Art. 13 - Premio di risultato
Art. 14- Condizioni di migliore favore
Art. 15 - Norma di rinvio
Art. 16 - Validità - Sfera di applicazione
Art. 17 - Decorrenza - Durata - Disdetta

Accordo provinciale integrativo al contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei pubblici esercizi

Il giorno 30 agosto 2011 in Lucca, Via Fillungo 121 nella sede dell'Ascom - Confcommercio tra Confcommercio prov. Lucca […], Fipe prov. Lucca […] tutti assistiti dal […] Vice-Direttore Confcommercio - Lucca e Filcams - Cgil […], Fisascat - Cisl […], Uiltucs - Uil […]
Visto
- il CCNL turismo del 19 luglio 2003
- l'accordo di rinnovo del 27 luglio 2007
- l'accordo di rinnovo del 20 febbraio 2010
- l'accordo provinciale sul mercato del lavoro del 1° aprile 1999
Considerato
Il territorio della Provincia di Lucca nella sua specificità con offerte turistiche differenziate per aree contigue e non omogenee, con una cultura e tradizione di ospitalità ed accoglienza turistica di qualità, si conviene di individuare nella contrattazione di secondo livello gli strumenti per promuovere il prodotto turistico della provincia di Lucca.
Si conviene pertanto di creare gli strumenti necessari per monitorare i dati turistici, il mercato del lavoro e per favorire la promozione ed il sostegno delle attività turistiche.
Si è stipulato sulla base di quanto previsto dall'art. 10 del CCNL il seguente accordo provinciale

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione
Il presente accordo integrativo al CCNL del 20/02/2010 per i dipendenti da aziende del settore turismo disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio della provincia di Lucca, i rapporti di lavoro tra le aziende PP.EE ad esclusione delle aziende della ristorazione collettiva, dei posti di ristoro sulle autostrade, dei locali notturni, delle sale da ballo e similari, delle aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti, dei PP.EE in gestione stagionale all'interno degli stabilimenti balneari, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande gestite in forma accessoria e stagionale all'interno dello stabilimento balneare quale attività principale.
Il presente contratto integrativo costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme, condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali o comunitarie.
Nota a verbale
Le parti si impegnano a definire per i locali notturni e le sale da ballo e similari una contrattazione integrativa territoriale o aziendale entro il 31 dicembre 2011. Al personale dei PP.EE in gestione stagionale, ubicati all'interno degli stabilimenti balneari, nonché al personale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, gestite in forma accessoria e stagionale all'interno dello stabilimento balneare quale attività principale, si applicano le disposizioni sia del CCNL Turismo parte speciale stabilimenti balneari che quelle dell'accordo integrativo per le attività operanti all'interno degli stabilimenti balneari del 31/08/2005 e successive modificazioni.
Le parti si impegnano a rivedere l'accordo integrativo per il personale operante all'interno degli stabilimenti balneari del 31/08/2005 entro il 31 dicembre 2011.

Art. 2 - Relazioni sindacali
A seguito di una attenta valutazione dei problemi del settore turismo, le parti concordano sulla necessità di instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni mirate a rilanciare e valorizzare il turismo come filiera produttiva centrale nello sviluppo della Provincia. Si conviene di sviluppare periodici incontri almeno semestrali su temi centrali quali:
- promuovere richieste presso la amministrazioni locali per favorire iniziative utili a superare i limiti della stagionalità, anche attraverso il coordinamento e la calendarizzazione delle varie iniziative;
- promuovere sia con iniziative che con la diffusione di materiale informativo la conoscenza del contratto di lavoro, le prerogative delle imprese e dei lavoratori. In particolare favorire la conoscenza e l'adesione ai fondi di assistenza e previdenza integrativa, i servizi ed i compiti dell'Ente Bilaterale del Turismo, le funzioni dell'OPP, la diffusione del ruolo degli RLST e quanto previsto dal CCNL e dagli accordi territoriali;
- monitorare tramite l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, presso i Centro Servizi dell'Ebtt, i dati complessivi relativi al flusso turistico e alle sue dinamiche e le criticità aziendali più diffuse;
- promuovere iniziative comuni per contrastare il lavoro irregolare.

Art. 3 - Sicurezza
Le parti attraverso l’Organismo Paritetico Provinciale e con il coinvolgimento degli Enti preposti alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, si impegnano a promuovere le iniziative necessarie per garantire una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro sia in materia di infortuni che di malattie professionali.
Le parti concordano sulla necessità di definire annualmente il programma di interventi degli RLST al fine di raggiungere gli scopi e gli obiettivi prefissati dall’Organismo Paritetico.

Art. 4 - Pari opportunità
Le parti riconoscono l'importanza di monitorare i fenomeni nel mercato del lavoro femminile nel suo complesso necessario per valutare l'evoluzione dell'occupazione femminile nei vari aspetti sul territorio provinciale.
Nella considerazione che nel settore operano molte donne le parti si impegnano a realizzare tutte le iniziative che il gruppo di lavoro per le pari opportunità, in ossequio all'art. 7 del CCNL del 19/07/2003 e successive modificazioni avrà individuato.
Al fine di consentire alle lavoratrici assunte a tempo pieno ed indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 10% della forza occupata nell'unità produttiva la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Nelle unità produttive che occupano un numero di dipendenti occupati a tempo pieno indeterminato compreso tra 5 e 19 potrà fruire della riduzione dell'orario una sola lavoratrice.
Le parti si impegnano a monitorare tramite l'Osservatorio del Mercato del Lavoro il fenomeno delle dimissioni per giusta causa, in particolare la situazione delle donne nei luoghi di lavoro.

Art. 5 - Formazione professionale
Nella considerazione che lo sviluppo delle risorse umane passa attraverso la formazione professionale le parti procederanno alla verifica dei fabbisogni e dei percorsi formativi avvalendosi dei Centro Servizi dell'Ente Bilaterale Turismo Toscano operanti nella provincia di Lucca. Particolare attenzione e verifica dovrà essere posta nelle aziende stagionali e nelle piccole imprese, affinché la formazione sia erogata nel rispetto dei programmi formativi previsti per gli apprendisti, per i tirocini formativi, per i corsi riconosciuti e finanziati dagli Enti e per l'inserimento degli immigrati nel mondo del lavoro.
Le aziende prima di accogliere i soggetti in tirocinio formativo ed orientamento devono trasmettere il progetto formativo alla Commissione Paritetica con sede c/o Ascom-Confcommercio, via Fillungo 121 - 55100 Lucca.

Art. 6 - Forme di contratto
Contratto week- end

Potranno essere attivati contratti di lavoro, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di durata di almeno otto ore settimanali per le prestazioni da rendersi durante il fine settimana.
I contratti week-end possono essere stipulati con lavoratori studenti, che frequentano corsi di ogni ordine e grado, e/o con lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro.
Il venir meno di uno di questi requisiti da parte del lavoratore non comporta l'estinzione automatica del rapporto di lavoro per cui era stato instaurato.
Restano ovviamente ferme le norme di legge che regolano l'età minima per l'accesso al lavoro.
La prestazione lavorativa giornaliera non può essere frazionata in prestazioni inferiori alle 3 ore.
Per week-end si intende il periodo che va dal venerdì pomeriggio, dopo le ore 13.00, fino alle ore 06.00 del lunedì mattina.
[…]

Contratto lavoro discontinuo e lavoro extra e di surroga
Nella ipotesi di particolari contratti di lavoro subordinato caratterizzati da prestazioni discontinue da rendersi secondo le necessità del datore di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, si applica il trattamento economico, normativo e previdenziale previsto dal CCNL per il personale extra e di surroga. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dovrà essere erogato esclusivamente per il periodo in cui il lavoratore effettivamente svolge la prestazione lavorativa. Al contrario non è prevista l'applicazione del suddetto trattamento economico, normativo e previdenziale per il periodo in cui il lavoratore non presta la propria opera a qualsiasi titolo.
[…]

Art. 7 - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale

La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro può avvenire su sei giornate per i lavoratori ad orario unico.

Banca ore per i contratti a termine e/o stagionali
L'azienda, per superare la stagionalità, per non disperdere le professionalità e per favorire al lavoratore la maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione, può istituire in accordo col lavoratore la banca delle ore.
Le ore di lavoro straordinario svolto nei limiti previsti dalla legge e dal CCNL vigenti nel periodo 1/06 - 30/09 sia dai lavoratori a tempo determinato delle aziende non stagionali che dai lavoratori assunti dalle aziende stagionali, ad eccezione di quelli assunti per la sostituzione di lavoratori con diritto di conservazione del posto di lavoro, sono accantonate, previo accordo sindacale, dall'azienda in una banca ore per prolungare il rapporto di lavoro per un periodo retribuito pari al monte ore accantonato. Nel caso in cui le ore di lavoro straordinario vengano accantonate nella banca ore al lavoratore non compete alcuna maggiorazione per le ore di lavoro straordinario accantonato.

Flessibilità plurisettimanale
Al fine di mantenere i livelli occupazionali e per esigenze particolari delle aziende, in aggiunta a quanto previsto in merito dal CCNL, l'orario di lavoro può essere articolato in periodi plurisettimanali di 16 (sedici) settimane consecutive, previo accordo aziendale da stipularsi presso la Commissione Paritetica.

Art. 15 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo provinciale integrativo valgono le norme contenute nel CCNL - Turismo del 19/07/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e previste dalla legislazione vigente in materia.

Art. 16 - Validità - Sfera di applicazione
Il presente accordo provinciale integrativo sostituisce, assorbe, ed annulla ad ogni effetto le norme ed i trattamenti economici previsti da tutti i precedenti accordi integrativi del settore turistico nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate.