Categoria: Cassazione penale
Visite: 10929

Cassazione Penale,  Sez. 4,  05 ottobre 2011, n. 36091 - Autotrasportatori e attrezzature idonee ai fini della sicurezza durante lo scarico dei colli: dispositivi elettronici




Responsabilità del presidente del Consiglio di amministrazione di una srl per non aver messo a disposizione degli autotrasportatori addetti alle consegne delle confezioni di alimenti per animali domestici (sistemate su pallets lignei del peso di circa 300 kg ciascuno) attrezzature idonee ai fini della sicurezza e la salute durante le fasi di movimentazione e scarico dei colli, consentendo che gli stessi utilizzassero transpallets azionati manualmente.


Ricorso in Cassazione - Rigetto.


La Corte afferma che il giudice del merito ha dato atto nella decisione, con motivazione sintetica ma esaustiva, come non sia stato mai contestato dalla difesa l'uso dei traspallets manuali, verificato dall'ispettore escusso in dibattimento, in luogo di quelli elettronici dallo stesso suggeriti (ritenuti impropriamente dal ricorrente non adatti alle movimentazioni dei colli), ed ha espresso il giudizio che l'uso di tali dispositivi presentasse rischi di lesione della colonna vertebrale, con conseguente integrazione del reato contestato.

Inoltre il giudice ha tenuto conto sia della testimonianza dell'ispettore del lavoro C., sia della relazione di consulenza tecnica dell'ing. C., depositata dalla difesa in sede di ammissione di prove, concludendo per la idoneità dei dispositivi elettronici a svolgere le medesime operazioni di carico dei colli senza i citati rischi per la salute dei lavoratori e quindi per la necessità dell'uso degli stessi.


 






Fatto



Rilevato

che con sentenza del 12 ottobre 2010 il Tribunale di Saluzzo ha condannato G.M.A. per il reato di cui all'art. 35 c.1 e 90 D.lgs n. 626 del 1994, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della ditta M.L. srl, per non aver messo a disposizione degli autotrasportatori addetti alle consegne delle confezioni di alimenti per animali domestici (sistemate su pallets lignei del peso di circa 300 kg ciascuno) attrezzature idonee ai fini della sicurezza e la salute durante le fasi di movimentazione e scarico dei colli, consentendo che gli stessi utilizzassero transpallets azionati manualmente, in Monasterolo di Savigliano, accertato in data 19 settembre 2006;
che l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto l'ispettore non ha riferito su quanto accertato direttamente in merito all'infortunio, ma su quanto riferitogli dal M.;
che in prossimità dell'udienza il difensore del richiedente ha depositato memoria con la quale ha insistito per l'annullamento della sentenza, sottolineando come l'infortunio sia avvenuto nel 2004, quando il datore di lavoro era un'altra persona;


Diritto


Considerato

che i motivi di ricorso risultano infondati;
che in riferimento al primo motivo di ricorso la giurisprudenza ha affermato il principio che la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici è attribuita dall'art. 468, c. 1 c.p.p.;
che anche il secondo motivo di ricorso è infondato: il principio di immutabilità del giudice non è violato se l'istruzione dibattimentale, con l'assunzione delle prove testimoniali, sia stata condotta e portata a termine dallo stesso giudice, a nulla valendo che l'ordinanza di ammissione delle prove sia stata disposta all'udienza precedente da un diverso magistrato (Cfr. Sez.6, n. 2928 del 21/10/2009, P.G. in proc. Picozzi e altro, Rv.245768);
che del pari risultano infondati gli altri tre motivi di ricorso, poiché il giudice del merito ha dato atto nella decisione, con motivazione sintetica ma esaustiva, come non sia stato mai contestato dalla difesa l'uso dei traspallets manuali, verificato dall'ispettore escusso in dibattimento, in luogo di quelli elettronici dallo stesso suggeriti (ritenuti impropriamente dal ricorrente non adatti alle movimentazioni dei colli), ed ha espresso il giudizio che l'uso di tali dispositivi presentasse rischi di lesione della colonna vertebrale, con conseguente integrazione del reato contestato, prescindendo dall'infortunio occorso nel 2004 e dalla sua eziologia; tale evento ha rappresentato una mera occasione per l'effettuazione degli accertamenti nella ditta e di fatti non è stato né contestato, né menzionato nella sentenza;
che non risulta per nulla che il giudice abbia utilizzato ai fini della decisione le dichiarazioni del lavoratore infortunato M., riferite, de relato, dal teste C., per cui anche tale doglianza è infondata;
che nella parte motiva il giudice ha tenuto conto sia della testimonianza dell'ispettore del lavoro C., sia della relazione di consulenza tecnica dell'ing. C., depositata dalla difesa in sede di ammissione di prove, concludendo per la idoneità dei dispositivi elettronici a svolgere le medesime operazioni di carico dei colli senza i citati rischi per la salute dei lavoratori e quindi per la necessità dell'uso degli stessi, per cui correttamente il giudice di merito ha ritenuto che ai fini della decisione non fosse necessaria una ulteriore perizia; che attesa l'infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.