Tipologia: CCNL
Data firma: 12 gennaio 1965
Validità: 01.01.1965 - 31.12.1966
Parti: Aia e Sindacato Autonomo Nazionale Dipendenti Enti Zootecnici
Settori: Agroindustriale, Zootecnia
Fonte: AIA

Sommario:

Art. 1 Oggetto
Art. 2 Assunzioni
Art. 3 Periodo di prova
Art. 4 Classificazione del personale
Art. 5 Promozioni
Art. 6 Sostituzione di personale assente
Art. 7 Assunzione a termine
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 9 Indennità di percorso per i controllori zootecnici
Art. 10 Riposo settimanale
Art. 11 Festività nazionali ed infrasettimanali
Art. 12 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 13 Retribuzione
Art. 14 Corresponsione della retribuzione
Art. 15 Aumenti periodici di anzianità
Art. 16 Indennità speciale
Art. 17 13ª e 14ª Mensilità
Art. 18 Abiti di lavoro
Art. 19 Ferie
Art. 20 Permessi ed aspettative
Art. 21 Servizio militare
Art. 22 Missioni
Art. 23 Trattamento economico in caso di malattie ed infortuni
Art. 24 Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari
Art. 25 Doveri del personale dipendente
Art. 26 Provvedimenti disciplinari
Art. 27 Risoluzione normale del rapporto
Art. 28 Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 29 Indennità di anzianità
Art. 30 Indennità di anzianità per la risoluzione del rapporto in caso di morte dell'impiegato
Art. 31 Risoluzione immediata del rapporto
Art. 32 Anzianità convenzionale
Art. 33 Cessazione e trasformazione della associazione
Art. 34 Controversie
Art. 35 Disposizioni generali
Tabella 1 Stipendi minimi mensili in vigore dal 1° gennaio 1965 per gli impiegati delle organizzazioni nazionali e provinciali degli allevatori
Tabella 2 Stipendi minimi mensili per gli impiegati dell'associazione italiana allevatori
Tabella 3 Indennità giornaliera di missione
Dichiarazione a verbale
Accordo nazionale di scala mobile per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori 17/3/1965

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle organizzazioni degli allevatori 12 gennaio 1965
Accordo nazionale di scala mobile per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori 17 marzo 1965


L'anno 1965, il giorno 12 gennaio in Roma, nella sede dell'Associazione Italiana Allevatori in Via G. Tomassetti n. 9 tra l'Associazione Italiana Allevatori […] e il Sindacato Autonomo Nazionale Dipendenti Enti Zootecnici [...], con la presenza della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana […] si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle Organizzazioni degli allevatori.

Art. 1 Oggetto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro regola i rapporti di lavoro fra le Organizzazioni degli allevatori ed il personale dipendente.
[…]

Art. 2 Assunzioni
[…]
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
e) idoneità fisica.
[…]
L'impiegato di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia del datore di lavoro.
[…]

Art. 7 Assunzione a termine
L'assunzione del personale può avvenire con contratto di lavoro a tempo determinato, giustificato dalla specialità del rapporto e soltanto nei seguenti casi:
a) stagionalità o saltuarietà del lavoro;
b) sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto;
c) assunzione per una definita opera.
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
[…]
Ai dipendenti con assunzione a termine si applicano le norme ed ogni trattamento previsti dal presente contratto, in proporzione al periodo lavorativo prestato e sempre che non siano obiettivamente incompatibili con la natura del contratto a termine e con esclusione di quelle relative al preavviso.
[…]

Art. 8 Orario di lavoro
L'orario di lavoro non può superare le quarantaquattro ore settimanali per tutti i dipendenti.
Nella giornata del sabato l'orario non può superare le cinque ore.
Per i controllori zootecnici, fermo restando quanto previsto al primo comma, l'orario di lavoro è determinato dalle Organizzazioni provinciali, in considerazione della discontinuità delle prestazioni e tenuto conto delle diversità di ambiente e condizioni di lavoro esistenti, secondo il numero dei capi di bestiame affidati e le relative mansioni, che dovranno essere assolte in un periodo massimo di venticinque giorni al mese.
Ad ogni controllore della produzione lattiera dovrà essere assegnato, dall'Organizzazione degli allevatori dalla quale dipende, un numero massimo di animali in lattazione, tale che il controllo sia eseguito a norma del regolamento ufficiale dei Libri Genealogici.
Per il personale dì centri o reparti meccanografici addetto al funzionamento delle macchine è in facoltà dell'organizzazione di distribuire l'orario di lavoro settimanale in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata.
Normalmente possono essere effettuati due turni giornalieri che non potranno essere iniziati prima delle ore sette né cessare dopo le ore ventuno e trenta. In caso di assoluta eccezionalità può essere effettuato un terzo turno, l'ora di inizio del quale verrà stabilita dall'Associazione in accordo con la sezione del Sandez competente per territorio.
Tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente, il personale dovrà fruire di un intervallo di almeno dieci ore.
Ai turni possono essere adibiti anche gli impiegati non addetti al funzionamento delle macchine, il cui lavoro sia strettamente necessario per il funzionamento del centro o reparto.
Data la particolare natura del loro lavoro, agli addetti alle macchine meccanografiche è concesso durante il turno un intervallo di trenta minuti.

Art. 10 Riposo settimanale
Al personale è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica.

Art. 12 Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
La prestazione di lavoro straordinario, nei limiti previsti dalla legge, non può essere rifiutata dal dipendente.
[…]

Art. 18 Abiti di lavoro
Al personale addetto ai laboratori di analisi ed ai controllori zootecnici verrà fornito ogni anno un abito di lavoro (tuta o camice.

Art. 24 Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari
Valgono le disposizioni di legge in vigore.

Art. 25 Doveri del personale dipendente
Il personale deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e moralità.
Il personale ha il dovere di dare, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa secondo le norme del presente contratto e le direttive del datore di lavoro o di chi per esso e dì osservare il segreto di ufficio.
Al personale è fatto divieto:
a) di svolgere attività comunque contraria agli interessi del datore di lavoro e incompatibile con i doveri d'ufficio e di servizio;
[…]
c) di allontanarsi arbitrariamente dal servizio.

Art. 26 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo scritto;
c) la multa non superiore alla retribuzione di una giornata lavorativa;
d) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 15 giorni;
e) il licenziamento in tronco.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità e recidività della mancanza o al grado di colpa, senza riguardo all'ordine nel quale sono elencati nel presente articolo.
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza e dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, il datore di lavoro può disporre l'allontanamento dal servizio del dipendente per il tempo necessario.
[…]
Il licenziamento in tronco dì cui alla lettera e) si applica per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
[…]

Art. 31 Risoluzione immediata del rapporto
Non è dovuto il preavviso né l'indennità di anzianità nel caso che l'impiegato dia giusta causa alla risoluzione del contratto per una infrazione o mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Sono da considerarsi giuste cause di licenziamento le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
b) disonestà nel disimpegno delle proprie mansioni;
c) recidività in mancanze gravi che abbiano dato luogo alla applicazione di provvedimenti disciplinari.
Sono da considerarsi fra le giuste cause di dimissioni, senza preavviso da parte dell'impiegato, le seguenti:
a) minacce, ingiurie, violenze e vie di fatto;
[…]

Art. 34 Controversie
Qualora insorga controversia tra le parti per l'applicazione del presente contratto o di quello individuale, le Organizzazioni provinciali delle parti contraenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopreranno per raggiungere la conciliazione.
Le controversie di carattere collettivo che dovessero insorgere in sede di applicazione o di interpretazione del presente contratto, saranno deferite alle Organizzazioni sindacali contraenti per raggiungere la conciliazione.

Art. 35 Disposizioni generali
I contratti integrativi provinciali o interprovinciali non possono derogare dalle norme previste nel presente contratto.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti e le condizioni di miglior favore previste per i dipendenti dai contratti attualmente in vigore.
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni di legge in vigore.