Categoria: 1969
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Tipologia: CCNL
Data firma: 18 luglio 1969
Validità: 01.01.1969 - 31.12.1970*
Parti: Aia e Sindacato Autonomo Nazionale Dipendenti Enti Zootecnici
Settori: Agroindustriale, Zootecnia
Fonte: AIA
Note*: Le norme contenute negli articoli 8-9-13-15-16 e 21 entrano in vigore, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, con il 1° gennaio 1970.

Sommario:

Art. 1 Oggetto e durata del contratto
Art. 2 Assunzioni
Art. 3 Periodo di prova
Art. 4 Classificazione del personale
Art. 5 Promozioni
Art. 6 Mutamenti di mansioni e sostituzione di personale assente
Art. 7 Assunzione a termine
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 9 Rimborso spese di trasporto al controllori e agli addetti a servizi di vigilanza
Art. 10 Riposo settimanale
Art. 11 Festività nazionali ed infrasettimanali
Art. 12 Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 13 Retribuzione
Art. 14 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 15 Aumenti periodici di anzianità
Art. 16 Indennità speciale
Art. 17 Abiti di lavoro
Art. 18 Ferie
Art. 19 Permessi ordinari e sindacali, congedo matrimoniale, aspettative
Art. 20 Servizio militare
Art. 21 Missioni
Art. 22 Trattamento economico in caso di malattia ed infortunio
Art. 23 Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari
Art. 24 Doveri del personale dipendente
Art. 25 Provvedimenti disciplinari
Art. 26 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 27 Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 28 Risoluzione immediata del rapporto
Art. 29 Indennità di anzianità
Art. 30 Indennità di anzianità per la risoluzione del rapporto in caso di morte dell'impiegato
Art. 31 Anzianità convenzionale
Art. 32 Cessazione e trasformazione dell'associazione, consorzio ed ente zootecnico
Art. 33 Controversie
Art. 34 Affissioni
Art. 35 Disposizioni generali
Accordo per il trattamento economico e per l'eliminazione delle tre zone di provincie
Norma transitoria
Dichiarazione a verbale « A » (riferita all'art. 8 - Orario di lavoro)
Dichiarazione a verbale « B » (riferita all'art. 29 - Indennità di anzianità)
Zone di provincie
Tabella n. 1
- Stipendi minimi mensili lordi in vigore dal 1° gennaio 1970 per gli impiegati dell'Associazione Italiana Allevatori
- Stipendi minimi mensili lordi in vigore dal 1° gennaio 1970 per gli impiegati delle organizzazioni nazionali e provinciali degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici
Accordo nazionale di scala mobile per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici
(sostituisce il CCNL 13 aprile 1967)
Accordo nazionale di scala mobile per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici
(sostituisce l’ANSM 13 aprile 1967)

L'anno 1969, il giorno 18 luglio in Roma, nella sede della Associazione Italiana Allevatori in Via G. Tomassetti 9 tra l'Associazione Italiana Allevatori, in nome e per conto proprio e delle Organizzazioni associate […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana […] e il Sindacato Autonomo Nazionale Dipendenti Enti Zootecnici […] si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici.

Art. 1 Oggetto e durata del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro regola i rapporti di lavoro tra le Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti zootecnici ed i loro dipendenti. Esso ha efficacia per tutto il territorio nazionale.
[…]

Art. 2 Assunzioni
[…]
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
e) idoneità fisica.
[…]
L'impiegato di nuova assunzione può essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia del datore di lavoro.
[…]

Art. 6 Mutamenti di mansioni e sostituzione di personale assente
Il dipendente è tenuto a disimpegnare, dietro richiesta del datore di lavoro, mansioni diverse da quelle assegnategli, anche se di qualifica inferiore, senza peggioramento del trattamento economico e senza pregiudizio alla sua posizione morale e al suo prestigio.
[…]

Art. 7 Assunzione a termine
L'assunzione del personale può avvenire con contratto di lavoro a tempo determinato, giustificato dalla specialità del rapporto e soltanto nei seguenti casi:
a) stagionalità o saltuarietà del lavoro;
b) sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto;
c) assunzione per una definita opera.
L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.
[…]
Ai dipendenti con assunzione a termine si applicano le norme ed ogni trattamento previsti dal presente contratto, in proporzione al periodo lavorativo prestato e sempre che non siano obiettivamente incompatibili con la natura del contratto a termine e con esclusione di quelle relative al preavviso.
[…]

Art. 8 Orario di lavoro
L'orario di lavoro non può superare le 40 ore settimanali per tutti i dipendenti.
Nella giornata di sabato l'orario non può superare le cinque ore.
Per i controllori zootecnici, fermo restando quanto previsto al primo comma, l'orario di lavoro è determinato, in considerazione della discontinuità delle prestazioni e tenuto conto delle diversità di ambiente e condizioni di lavoro esistenti, secondo il numero dei capi di bestiame affidati e le relative mansioni, che dovranno essere assolte in un periodo massimo di ventiquattro giorni al mese.
Ad ogni controllore della produzione lattiera dovrà essere assegnato un numero massimo di animali in lattazione, tale che il controllo sia eseguito a norma del regolamento ufficiale dei controlli funzionali. Le giornate di lavoro effettuate oltre tale limite mensile saranno retribuite come lavoro straordinario.
La norma ordinaria giornaliera di lavoro del controllore degli animali da latte (bovini, bufalini, ovini, ecc.) non può contemplare più di due mungiture giornaliere. Qualora la giornata lavorativa comprenda anche una terza mungitura, il tempo -di lavoro attribuibile a questa mungitura dovrà essere retribuito come lavoro straordinario ancorché esso rientri nell'orario stabilito dal primo comma.
Per il personale del centro meccanografico addetto al funzionamento delle macchine è in facoltà del datore di lavoro di distribuire l'orario di lavoro settimanale in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata. Normalmente possono essere effettuati due turni giornalieri che non potranno essere iniziati prima delle ore sette né cessare dopo le ore ventuno e trenta. In caso di necessità di lavoro può essere effettuato un terzo turno che non ricada in regolari turni periodici, l'ora di inizio del quale verrà stabilita dal datore di lavoro in accordo con la Sezione del Sandez competente per territorio. A questo turno, comunque, devono essere adibiti almeno due dipendenti contemporaneamente. Tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente il dipendente dovrà fruire di un intervallo di almeno dieci ore.
Data la particolare natura del loro lavoro, agli addetti alle macchine meccanografiche è concesso durante il turno un intervallo minimo di trenta minuti.
Ai turni possono essere adibiti anche gli impiegati non addetti alle macchine, il cui lavoro sia strettamente necessario per il funzionamento del centro.
(Vedi dichiarazione a verbale « A »).

Art. 10 Riposo settimanale
Al personale è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica.

Art. 12 Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
La prestazione di lavoro straordinario, nei limiti previsti dalla legge, non può essere rifiutata dal dipendente.
[…]

Art. 17 Abiti di lavoro
Al personale addetto al centro meccanografico, ai laboratori di analisi ed ai controllori zootecnici verrà fornito ogni anno un abito di lavoro (tuta o camice).

Art. 18 Ferie
[…]
Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente.
[…]
L'impiegato che per esigenza di servizio non ha usufruito di parte del periodo di ferie ha diritto all'indennità sostitutiva per i giorni non goduti, da corrispondersi entro due mesi dalla fine dell'anno in cui matura tale diritto.
[…]

Art. 23 Tutela della maternità - Assicurazioni sociali - Assegni familiari
Valgono le disposizioni di legge in vigore.

Art. 24 Doveri del personale dipendente
Il personale deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e moralità.
Il personale ha il dovere di dare, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa secondo le norme del presente contratto e le direttive del datore di lavoro o di chi per esso e di osservare il segreto di ufficio.
Al personale è fatto divieto:
a) di svolgere attività comunque contraria agli interessi del datore di lavoro e incompatibile con i doveri d'ufficio e di servizio;
[…]
c) di allontanarsi arbitrariamente dal servizio

Art. 25 Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo scritto;
c) la multa non superiore alla retribuzione di una giornata lavorativa;
d) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 15 giorni;
e) il licenziamento in tronco.
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità e recidività della mancanza o al grado di colpa senza riguardo all'ordine nel quale sono elencati nel presente articolo.
Quando sia richiesto dalla natura della mancanza e dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, il datore di lavoro può disporre l'allontanamento dal servizio del dipendente per il tempo necessario.
[…]
Il licenziamento in tronco di cui alla lettera e) si applica per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
[…]

Art. 28 Risoluzione immediata del rapporto
Non è dovuto il preavviso nel caso che l'impiegato dia giusta causa alla risoluzione del contratto per una infrazione o mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Sono da considerarsi giuste cause di licenziamento le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
b) disonestà nel disimpegno delle proprie mansioni;
c) recidività in mancanze gravi che abbiano dato luogo alla applicazione di provvedimenti disciplinari.
Sono da considerarsi fra le giuste cause di dimissioni, senza preavviso da parte dell'impiegato, le seguenti:
a) minacce, ingiurie, violenze e vie di fatto;
[…]

Art. 33 Controversie
Qualora insorga controversia tra le parti per l'applicazione del presente contratto o di quello individuale, le Organizzazioni provinciali delle parti contraenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopreranno per raggiungere la conciliazione.
Le controversie di carattere collettivo che dovessero insorgere in sede di applicazione o di interpretazione del presente contratto, saranno deferite alle Organizzazioni sindacali contraenti per raggiungere la conciliazione.

Art. 34 Affissioni
In luogo visibile della sede degli uffici il Sandez può collocare un albo per l'affissione di comunicazioni e notizie riguardanti materia sindacale.

Art. 35 Disposizioni generali
Sono fatti salvi i diritti acquisiti e le condizioni di miglior favore previste per i dipendenti dai contratti attualmente in vigore.
I contratti integrativi provinciali, interprovinciali o regionali non possono derogare dalle norme previste nel presente contratto.
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni di legge in vigore.

Dichiarazione a verbale « A » (riferita all'art. 8 - Orario di lavoro)
Le parti contraenti, riconosciuta la necessità che nelle grandi città venga attuato l'orario continuato giornaliero di lavoro al fine di ridurre i tempi di trasferimento da e per l'ufficio, reso particolarmente gravoso dalla estensione territoriale nonché dalla densità di popolazione e di traffico delle città stesse, auspicano che in sede locale, previa intesa tra le Organizzazioni e le competenti Segreterie Provinciali del Sandez, si adotti il suddetto orario continuativo di lavoro.