Cassazione Penale, Sez. 4, 26 settembre 2011, n. 34727 - Responsabilità nel contratto di appalto


 

 

Responsabilità del responsabile della Direzione di Produzione di una spa con delega per l'infortunistica per un infortunio di una lavoratrice che si trovava tra alcune file di cassoni in plastica contenenti frutta e stava raccogliendo i talloncini indicanti la provenienza della frutta stessa, allorquando il collega di lavoro C.M., operaio esterno facente parte della Cooperativa che aveva l'appalto per questi tipi di lavori, alla guida di un muletto, non si era avveduto della sua presenza e nel movimentare alcuni cassoni aveva schiacciato la F. tra due file cagionandole lesioni personali.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile

La Corte afferma che sono del tutto palesi i gravi inadempimenti del ricorrente in punto di prevenzione antinfortunistica, tant'è che, come evidenziato nella decisione impugnata, "....dopo l'incidente furono fatte modifiche ad una tecnica di lavorazione tutt'altro che efficiente dal punto di vista della prevenzione infortuni" (pag. 2 della sentenza); "Mancava... fino ad allora, e non perchè fosse imprevedibile quello che era successo alla F. o che uno dei vari carrellisti presenti omettesse di azionare imprudentemente il clacson, un effettivo ed efficiente sistema di lavoro di gruppo tra chi operava in movimento con i carrelli ed il personale che stava a terra.";...."Queste carenze, incidenti sui lavoratori della ditta committente, ricadevano necessariamente sotto la responsabilità di chi doveva provvedere in tal senso, anche nei rapporti con la ditta appaltatrice, al fine di tutelare i propri dipendenti e prevenirne gli infortuni" (pag. 3).
In tema di cooperazione tra committente ed appaltatore qualora, per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata, questa non si possa svolgere in una zona o in un settore separato, il committente, il quale è "ex lege" il coordinatore di questa cooperazione, deve essere in grado di rendersi conto dell'insufficiente contributo tecnico dell'appaltatore e cooperare perchè, di fatto, le condizioni di lavoro siano sicure, con la conseguenza che, verificatosi un sinistro, l'eventualmente inadeguato apprestamento delle misure precauzionali, non può non essere ascritto ad entrambi, essendo entrambi garanti, destinatari dell'obbligo di predisporre sicure condizioni di lavoro. Dunque, posto che la ditta del M. rivestiva nei confronti della ditta alle cui dipendenze lavorava il carrellista il ruolo di appaltante, risulta manifestamente infondata la protesta difensiva del ricorrente, anche alla luce del seguente, condivisibile, principio di diritto enunciato da questa Corte: "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici, e nel prevedere altresì l'obbligo per i datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto, determina a carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell'appaltatore".


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

 

sentenza
 

 

sul ricorso proposto da:
1) M.V., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 4802/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 12/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv. Stradioli O., in sostituzione dell'avv. Kusstatschu Anna - che si riporta ai motivi di ricorso.
 

 

Fatto

 


M.V. veniva condannato dal Tribunale di Ravenna alla pena di giustizia perchè ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose riportate dalla lavoratrice F.R. il (OMISSIS) all'interno della ditta F. s.p.a. per conto della quale l'imputato aveva delega nello specifico settore antinfortunistico.

Al M. l'addebito era stato contestato secondo la seguente formulazione: F.R. si trovava all'interno dei locali della ditta F. s.p.a. tra alcune file di cassoni in plastica contenenti frutta e stava raccogliendo i talloncini indicanti la provenienza della frutta stessa, allorquando il collega di lavoro C.M., operaio esterno facente parte della Cooperativa F.R. che aveva l'appalto per questi tipi di lavori, alla guida di un muletto, non si era avveduto della sua presenza e nel movimentare alcuni cassoni aveva schiacciato la F. tra due file cagionandole lesioni personali (fatto avvenuto in (OMISSIS)).

All'imputato erano stati contestati profili non solo di colpa generica ma anche specifica, vale a dire la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. e), per avere omesso di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed in particolare per aver omesso di prendere misure affinchè soltanto i lavoratori che avevano ricevuto adeguate istruzioni potessero accedere alle zone che li esponevano ad un rischio grave e specifico.

A seguito di gravame ritualmente proposto nell'interesse dell'imputato, la Corte d'Appello di Bologna confermava l'impugnata decisione e, per la parte che in questa sede rileva, dava conto del proprio convincimento con argomentazioni che possono così riassumersi:

1) l'infortunio occorso alla lavoratrice F. andava inquadrato in una fase di lavoro particolare - rispetto al complessivo ciclo produttivo F. - costituita dal distacco dei cartellini di provenienza dalle casse della frutta nel periodo stagionale di raccolta, fase che poteva essere descritta come segue: le grandi casse o box venivano suddivise in blocchi creandosi delle file tra le quali era lasciato uno spazio di circa 50 cm.; il dipendente (nella specie, la F.) passava in detto spazio e staccava i cartellini (indicanti ad es. la provenienza da agricoltura biologica); quando aveva finito di staccare i cartellini, l'addetto della ditta F. li andava a riporre sopra un tavolino; il carrellista (che nella zona interessata poteva muoversi con una certa libertà) doveva procedere a spingere in avanti i blocchi di casse solo dopo che il lavoratore si fosse allontanato dalla zona, ed aveva la possibilità di vedere se il lavoratore si fosse collocato all'esterno di essa e in specie se fosse presente all'altezza del tavolino: usualmente annunciava con il clacson il suo intervento, cosa che consentiva al lavoratore di allontanarsi;

2) nella concreta fattispecie il clacson non era stato azionato e la F., mentre era tra le file, si era sentita stritolare in mezzo ai box che erano stati movimentati dal carrellista e aveva subito la frattura di 4 costole;

3) nel piano di coordinamento all. A risalente nel tempo al 1997, citato dalla difesa a p. 10 dell'atto di impugnazione (cfr. produzione difesa ud. 14.4.08), non era stato indicato il rischio collegato alla specifica fase di lavoro richiedente il distacco dei cartellini durante il periodo della raccolta della frutta; il rischio considerato in quel documento era infatti solo quello della generica fase di "investimento da parte dei mezzi di trasporto e carrelli elevatori" in correlazione all'attività di "transito del personale di servizio e manutenzione" (oltre che di "passaggio pedonale verso i reparti di lavori e il locale mensa") comune ai vari ambienti aziendali e fasi di lavoro;

4) solo dopo l'incidente "de quo" erano state apportate modifiche ad una tecnica di lavorazione tutt'altro che efficiente dal punto di vista della prevenzione infortuni; era stato infatti appositamente mutato il "Manuale per i carrellisti" predisposto da F., non per un mero "scrupolo", ma per l'importanza che quella fase di lavoro formalmente appaltata all'esterno aveva nel ciclo produttivo interno della committente e per il significato che quel Manuale assumeva come chiara dimostrazione di ingerenza concreta nell'organizzazione dell'attività dell'appaltatore; il concetto nuovo - e non presente al momento dell'incidente capitato alla F. che si era trovata a lavorare in mezzo tra le pile delle casse, potendo i cartellini essere messi su qualsiasi lato delle stesse - fu che i blocchi andavano "stivati" in modo che i cartellini si potessero staccare agendo di lato e non di fronte rispetto al movimento in avvicinamento del carrello; inoltre era stato prescritto al carrellista di vedere gli altri componenti della squadra prima di compiere ogni manovra (esemplificativamente, proprio nel caso di spostamento/compattamento dei box della frutta); ancora, era stato vietato che il carrello fosse usato per spingere (come aveva ricevuto consegna di fare il C., che tra l'altro, come da sua dichiarazione non smentita da altri elementi di prova, era la prima volta che lavorava con il carrello in quella ditta, pur conoscendola) invece che per sollevare secondo la sua funzione propria; era in atti la comunicazione da parte della F. alla Ausl competente (in data 2.11.04) sulle modifiche adottate e sulla formazione in proposito ricevuta dal responsabile della movimentazione frutta M. e da due altri addetti;
 

5) appariva dunque evidente il salto di qualità rispetto al sistema precedente che, da un lato, creava un rischio sistematico (non considerandolo specificamente nei documenti di analisi trasmessi all'appaltatore) per i lavoratori della F. chiamati a staccare i cartellini in mezzo alle file delle casse, in una posizione che neutralizzava la visibilità degli indumenti o la buona illuminazione della zona; d'altro lato, affidava la prevenzione degli infortuni dei propri lavoratori solo all'attenzione del carrellista della ditta esterna, al suono del clacson (che oltre tutto poteva non essere percepito in un ambiente di lavoro rumoroso, come ricordato nel suo esame dallo stesso teste M.) ed all'eventualità che i lavoratori fossero presenti vicino al tavolino, che non era una vera e propria "postazione di lavoro", ma solo un posto dove gli addetti potevano essere presenti nel momento in cui riponevano i cartellini;
 

6) in altri termini, mancava, al momento in cui si era verificato l'infortunio in danno della F. - e non perchè fosse imprevedibile quello che era successo alla F. stessa o che uno dei vari carrellisti presenti omettesse di azionare imprudentemente il clacson - un effettivo ed efficiente sistema di lavoro di gruppo tra chi operava in movimento con i carrelli e il personale che stava a terra; mancava, ancor prima, un'organizzazione della specifica fase di lavoro che eliminasse per i lavoratori della F. un rischio inutile, ovvero quello di staccare i cartellini in mezzo alle casse, e non di lato, venendo esposti agli effetti di una movimentazione scorretta;

7) tali carenze, incidenti sui lavoratori della ditta committente, ricadevano necessariamente sotto la responsabilità di chi doveva provvedere in tal senso, anche nei rapporti con la ditta appaltatrice, al fine di tutelare i propri dipendenti e prevenirne gli infortuni;

8) risultavano pertanto infondati gli argomenti relativi alla pretesa mancanza di una posizione di garanzia da parte del M., svolti tra l'altro con riferimenti giurisprudenziali non pertinenti al caso concreto;

9) parimenti era da escludere che nel pericoloso sistema di lavoro antecedente l'infortunio la condotta del carrellista potesse costituire un fattore eccezionale e tanto abnorme da interrompere addirittura il nesso causale; peraltro, il principio basilare ispiratore della normativa antinfortunistica è proprio quello di richiedere un'attenta analisi dei rischi e di considerare eventuali disattenzioni dei lavoratori.

 

Ricorre per cassazione il M., tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale sull'asserito rilievo che l'infortunio sarebbe da attribuire alla condotta anomala del carrellista, essendo emerso che costui non aveva azionato il clacson del carrello ed era alla sua prima esperienza per quel tipo di lavoro; con generica ed assertiva formulazione, il ricorrente prospetta altresì la impossibilità da parte sua di qualsiasi intervento - nè preventivo nè di generico dettato di norme di sicurezza - su una ditta esterna (pag. 5 del ricorso).

 

Diritto

 


Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè basato su doglianze che, attraverso considerazioni già compiutamente vagliate dal giudice dell'appello, e pur se dedotte sotto gli asseriti profili di violazione di legge e vizio motivazionale, tendono per lo più ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato (Sez. Un. N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793; Sez. Un. ric. Jakani, ud. 31/5/2000, RV. 216260; Sez. Un., ric. Petrella, ud. 24/9/2003, RV. 226074), o - a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 -da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame"; il che vuoi dire - quanto al vizio di manifesta illogicità - per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che (iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico: ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite di eguale crisma di logicità.


Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi puntuali contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell'infortunio, condotta della F. e del manovratore del carrello, nesso causale, rapporti tra committente ed appaltatore e relativi obblighi di garanzia) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la violazione di legge contestata all'imputato nella sua veste di responsabile della Direzione di Produzione della ditta F. con delega per l'infortunistica.

Con le dedotte doglianze il ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non ha fatto altro, dunque, che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte prevalentemente in chiave di merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica, dalla Corte territoriale. Al riguardo - e con riferimento alla condotta del carrellista C., prospettata dal ricorrente quale causa dell'infortunio in questione -è sufficiente ricordare il consolidato orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme (Sez. 4, Sentenza n. 40164 del 03/06/2004 Ud. - dep. 13/10/2004 - Rv. 229564, imp. Giustiniani); orbene, nel caso di specie non può certo definirsi abnorme il comportamento del carrellista, e tanto meno quello della F. infortunatasi, giacchè deve definirsi imprudente la condotta del lavoratore che sia stata posta in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro -oppure rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 4, Sentenza n. 25532 del 23/05/2007 Ud. -dep. 04/07/2007 - Rv. 236991). Se è vero, poi, che destinatari delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono, non solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, giova ricordare, tuttavia, che l'inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza (cfr. Sez. 4,n. 10121 del 23/01/2007 Ud. -dep. 09/03/2007 - Rv. 236109 imp.: Masi e altro).

E sono del tutto palesi i gravi inadempimenti del ricorrente in punto di prevenzione antinfortunistica, tant'è che, come evidenziato nella decisione impugnata, "....dopo l'incidente furono fatte modifiche ad una tecnica di lavorazione tutt'altro che efficiente dal punto di vista della prevenzione infortuni" (pag. 2 della sentenza); "Mancava... fino ad allora, e non perchè fosse imprevedibile quello che era successo alla F. o che uno dei vari carrellisti presenti omettesse di azionare imprudentemente il clacson, un effettivo ed efficiente sistema di lavoro di gruppo tra chi operava in movimento con i carrelli ed il personale che stava a terra.";...."Queste carenze, incidenti sui lavoratori della ditta committente, ricadevano necessariamente sotto la responsabilità di chi doveva provvedere in tal senso, anche nei rapporti con la ditta appaltatrice, al fine di tutelare i propri dipendenti e prevenirne gli infortuni" (pag. 3).
In tema di cooperazione tra committente ed appaltatore qualora, per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata, questa non si possa svolgere in una zona o in un settore separato, il committente, il quale è "ex lege" il coordinatore di questa cooperazione, deve essere in grado di rendersi conto dell'insufficiente contributo tecnico dell'appaltatore e cooperare perchè, di fatto, le condizioni di lavoro siano sicure, con la conseguenza che, verificatosi un sinistro, l'eventualmente inadeguato apprestamento delle misure precauzionali, non può non essere ascritto ad entrambi, essendo entrambi garanti, destinatari dell'obbligo di predisporre sicure condizioni di lavoro. Dunque, posto che la ditta del M. rivestiva nei confronti della ditta alle cui dipendenze lavorava il carrellista il ruolo di appaltante, risulta manifestamente infondata la protesta difensiva del ricorrente, anche alla luce del seguente, condivisibile, principio di diritto enunciato da questa Corte: "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, nel prevedere l'obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici, e nel prevedere altresì l'obbligo per i datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all'attività oggetto dell'appalto, determina a carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell'appaltatore" (Sez. 4, n. 45068/04, imp. Aloi, RV. 230279; conf. Sez. 4, n. 13917 del 17/01/2008 Ud.-dep. 03/04/2008-Rv. 239591).

La inammissibilità del ricorso - per la genericità e/o manifesta infondatezza delle dedotte censure come sopra evidenziato - comporta la impossibilità di rilevare la prescrizione del reato (cfr. Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca) maturatasi alla data del 14 febbraio 2011.


Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.