Tipologia: CCRL
Data firma: 24 ottobre 1997
Validità: 31.07.1999
Parti: Unione regionale grafici, Unione regionale fotografi ed operatori, Cna, Claai, Casa e SLC-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Az. Grafiche ecc., Artigianato, Lombardia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Premessa
2. Rapporti sindacali
3. Osservatorio
4. Formazione professionale
5. Premio di produzione collettivo regionale
6. Premio collettivo regionale
7. Occupazione femminile e pari opportunità
8. Previdenza complementare
9. Quota contrattuale
10. Dichiarazioni congiunte
1.

2. Ambiente
11. Inscindibilità delle disposizioni del contratto
12. Decorrenza e durata

Contratto collettivo regionale di lavoro 24-10-1997 per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane grafiche e fotografiche, della regione Lombardia

Addì 24 ottobre 1997, tra Unione regionale grafici, Unione regionale fotografi ed operatori, Cna, Claai, Casa e SLC-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil è stato stipulato il presente contratto provinciale per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane grafiche e fotografiche, della regione Lombardia integrativo del CCNL 30 settembre 1993.

1. Premessa
Nel quadro della continuità delle relazioni sindacali esistenti in Lombardia e con la volontà di voler consolidare tale sistema in conformità agli indirizzi ed alle finalità:
- dell'accordo interconfederale relativo alle tematiche generali di politica economica ed alla riforma della contrattazione;
- del CCNL, nella parte in cui prevede il livello di trattativa regionale;
viene sottoscritto il presente contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL).
Con la sottoscrizione del CCRL le parti danno esplicita conferma degli assetti contrattuali definiti ed escludono qualsiasi ulteriore livello di trattativa territoriale, salvo espliciti rinvii stabiliti dalle parti firmatarie la presente intesa.
Ci premesso le parti attribuiscono all'autonomia collettiva funzione primaria per la gestione delle relazioni sindacali che si basano sul metodo partecipativo, funzionale allo sviluppo del settore dal punto di vista economico-produttivo ed occupazionale, anche attraverso i necessari interventi nei confronti degli organi governativi e/o regionali, diretti ad ottenere misure in grado di contribuire alle esigenze di valorizzazione del comparto.
La presente intesa stata stipulata sulla base di questa premessa, che ne costituisce parte integrante.

2. Rapporti sindacali
Il presente contratto, che coinvolge un considerevole numero di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione del CCNL, si colloca in un momento sicuramente precario della nostra economia. Tale situazione rischia di compromettere la ripresa ed il recupero dell'economia reale, da cui dipendono le prospettive di rilancio e di occupazione.
Pertanto le parti ritengono non più rinviabili azioni che consentano all'impresa di recuperare condizioni di stabilità necessaria per progettare un ambiente più idoneo alle nuove sfide della competizione.
A tal fine le parti sollecitano la positiva soluzione del confronto sulle tematiche convenute con l'accordo interconfederale 1992 e più in particolare:
1. Politica dello sviluppo
2. Politica creditizia
3. Politica occupazionale
4. Politica fiscale
5. Lotta all'abusivismo
6. Efficacia generale degli accordi

3. Osservatorio
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali, le parti, nell'intento di individuare con il massimo anticipo possibile sia le occasioni di sviluppo che le condizioni atte a favorirle, affermano l'esigenza di definire, con cadenze annuali, momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e verifiche in ordine a problematiche generali suscettibili di avere influenza sulla situazione complessiva dei settori rappresentati.
In tale ottica le parti, nella consapevolezza che lo sviluppo delle nuove relazioni sindacali presuppone una comune conoscenza dell'evoluzione del settore ed allo scopo di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione di problemi economici e sociali oltre di orientare le scelte dei propri rappresentanti, considerano non più rinviabile l'avvio sistematico dell'Osservatorio dell'artigianato previsto dalla legge regionale n. 17/1990.
A tal fine le organizzazioni, firmatarie la presente intesa, convengono di mettere in atto tutte le iniziative necessarie affinché l'Osservatorio di cui sopra dia una risposta concreta alle aspettative delle parti sociali, attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati del comparto artigiano, disaggregati per settore merceologico, funzionali per affrontare in modo coerente e concreto le tematiche dell'artigianato.
Pertanto l'Osservatorio dovrà fornire anche le informazioni previste dal CCNL di settore.
Sulla base delle informazioni così ottenute, le parti firmatarie la presente intesa, disponendo di un quadro aggiornato della situazione economica e produttiva del settore, potranno svolgere un ruolo propositivo relativo ad interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle imprese.
In attesa della realizzazione dell'Osservatorio dell'artigianato e coerentemente alla esigenza del settore, le parti costituiranno entro il 31 gennaio 1998 un comitato paritetico con il compito di realizzare uno studio di fattibilità per l'istituzione dell'Osservatorio regionale di categoria.
Il Comitato paritetico composto da 8 componenti di cui 4 su designazione delle organizzazioni artigiane e 4 su designazione delle organizzazioni sindacali.
Al comitato paritetico affidato il compito tecnico-ricognitivo relativo:
- alle metodologie, ai tempi ed ai costi del progetto;
- alle fonti dalle quali raccogliere il flusso delle informazioni quantitativamente e qualitativamente necessarie ad una verifica sistematica e complessiva del settore;
- alle modalità di raccordo e di interscambio dei dati con l'osservatorio regionale dell'artigianato e dei distretti industriali;
- quant'altro ritenuto necessario per realizzare l'analisi della situazione economica sociale del settore.
Le parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno 1998 per valutare il progetto predisposto dal comitato paritetico e per concordare le eventuali modalità di realizzazione.

4. Formazione professionale
Le parti riconoscono l'importanza che assume la formazione ai fini quantitativi e qualitativi dell'occupazione anche in relazione all'esigenza di fornire un'adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi del settore.
In questo quadro le parti opereranno affinché le politiche formative, elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti al comune obiettivo di una sempre maggiore valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro al fine di rendere più efficiente l'utilizzazione del fattore lavoro nei processi produttivi e di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta.
Per realizzare questi obiettivi le imprese devono contare su un sistema formativo in condizione di agevolare la crescita.
E' pertanto obiettivo condiviso che le organizzazioni artigiane promuovano con le analoghe istanze territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di commissioni paritetiche per l'esame dei fabbisogni formativi del settore e per lo studio di relativi progetti atti a realizzarli, anche utilizzando le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale.
Ove dall'esame realizzato emergessero indirizzi comuni, questi saranno portati a conoscenza delle parti firmatarie la presente intesa per l'orientamento delle proprie azioni.
Tali iniziative vengono poste in essere in via sperimentale fino al 31 dicembre 1998.

7. Occupazione femminile e pari opportunità
Le parti rilevano l'opportunità di costituire una commissione, composta da un/una rappresentante per organizzazione firmataria, che individui iniziative volte alla sperimentazione di azioni positive, finalizzate all'incremento dell'occupazione femminile, allo sviluppo dell'imprenditoria femminile e alle pari opportunità.
Le relative risultanze saranno consegnate alle parti firmatarie entro il 30 settembre 1998.

10. Dichiarazioni congiunte
1
. Le parti si danno reciprocamente atto, che con la stipula del primo contratto integrativo regionale di aver costruito stabili relazioni sindacali, premessa fondamentale per la costruttiva soluzione dei problemi che interesseranno le imprese artigiane del settore e dei loro dipendenti.

2. Ambiente - In considerazione del comune interesse all'applicazione delle norme in materia, anche al fine di individuare, per quanto di loro competenza, strumenti applicativi adeguati che conciliano la necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori con le peculiarità e ridotte dimensioni dell'impresa, le parti firmatarie la presente intesa si impegnano a sottoporre alle rispettive Confederazioni l'opportunità di far predisporre dall'Elba un opuscolo contenente norme in materia antinfortunistica ed igiene sul lavoro da distribuire ai lavoratori dipendenti.