Tipologia: CCNL
Data firma: 21 maggio 2007
Validità: 01.03.2007 - 28.02.2010
Parti: Unag, Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil e Assogaloppo e Faag-Cisal
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Corse al galoppo

Sommario:

Titolo I Assunzione
Art. 1 - Assunzioni
Art. 2 - Documenti di lavoro
Art. 3 - Donne e minori
Art. 4 - Periodo di prova
Titolo II Classificazione del personale
Art. 5 - Classificazione dei lavoratori
Art. 6 - Mansioni del lavoratore
Art. 7 - Cumulo di mansioni e mansioni promiscue
Titolo III Forme di contratti di lavoro
Premessa
Art. 8 - Contratto di inserimento
Art. 9 - Contratti di lavoro a tempo parziale - Part-time
Art. 10 - Contratti a tempo determinato e di somministrazione di lavoro
A) Contratto a tempo determinato

B) Contratti di somministrazione di lavoro
Titolo IV Rapporto di lavoro
Art. 11 - Orario di lavoro
Art. 12 - Riposo settimanale
Art. 13 - Flessibilità dell'orario
Art. 14 - Festività
Art. 15 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 16 - Permessi retribuiti
Art. 17 - Ferie
Titolo V Trattamento economico
Art. 18 - Minimi retributivi
Art. 19 - Indennità di contingenza
Art. 20 - Normale retribuzione
Art. 21 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 22 - Retribuzione di fatto
Art. 23 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 24 - Corresponsione della retribuzione
Art. 25 - Tredicesima mensilità
Art. 26 - Quattordicesima mensilità
Art. 27 - Trasferta
Titolo VI Sospensione del rapporto
Art. 28 - Trattamento di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 29 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Art. 30 - Congedo matrimoniale
Art. 31 - Gravidanza e puerperio
Art. 32 - Servizio militare
Art. 33 - Permessi
Titolo VII Norme generali - Clausole di salvaguardia
Art. 34 - Norme particolari
Art. 35 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e trattamento di miglior favore
Art. 36 - Computo anzianità frazione annua
Art. 37 - Cessione, trasformazione, cessazione e fallimento dell'azienda
Art. 38 - Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 39 - Polizza assicurativa
Art. 40 - Fondo integrazione pensioni
Art. 41 - Previdenza complementare
Titolo VIII Doveri e norme disciplinari
Art. 42 - Assenze
Art. 43 - Divieti
Art. 44 - Norme di disciplina interna
Art. 45 - Provvedimenti disciplinari
Art. 46 - Utensili e materiale
Titolo IX Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 47 - Preavviso
Art. 48 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 49 - Dimissioni
Art. 50 - Trattamento di fine rapporto
Art. 51 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Art. 52 - Decesso del dipendente
Titolo X Relazioni sindacali
Art. 53 - Diritti sindacali
Art. 54 - Assemblea
Art. 55 - Contributo sindacale
Art. 56 - Contrattazione territoriale
Art. 57 - Ente bilaterale
• Osservatorio nazionale
• Commissione nazionale
• Contributi di assistenza contrattuale
Art. 58 - Composizione delle controversie
Art. 59 - Tentativo di composizione per licenziamenti individuali
Art. 60 - Pari opportunità
Art. 61 - Tutela delle lavoratrici
Art. 62 - Esclusività di stampa
Titolo XI Decorrenza e durata
Art. 63 - Decorrenza e durata
Allegato A - Apprendistato
Premessa
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Proporzione numerica
Art. 3 Limiti di età
Art. 4 Assunzione
Art. 5 Percentuale di conferma
Art. 6 Procedure di applicabilità
Art. 7 Periodo di prova
Art. 8 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 9 Obblighi del datore di lavoro
Art. 10 Doveri dell'apprendista
Art. 11 Trattamento normativo
Art. 12 Livelli di inquadramento e trattamento economico
Art. 13 Malattia
Art. 14 Durata dell'apprendistato
Art. 15 Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante
Art. 16 Formazione: durata
Art. 17 Formazione: contenuti
Art. 18 Rinvio alla legge

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle scuderie dei cavalli da corsa al galoppo

Il 21 maggio 2007 tra Unag (Unione nazionale allenatori galoppo), Slc-Cgil (Sindacato lavoratori della comunicazione), Fisascat-Cisl (Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo), Uilcom-Uil (Unione italiana lavoratori della comunicazione), è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle scuderie dei cavalli da corsa al galoppo, composto da 63 articoli e 2 allegati (A e C).
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è stato altresì firmato e sottoscritto tra Assogaloppo e Slc-Cgil (Sindacato lavoratori della comunicazione), Fisascat-Cisl (Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo), Uilcom-Uil (Unione italiana lavoratori della comunicazione)
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro è stato altresì firmato e sottoscritto tra Unag (Unione nazionale allenatori galoppo) e Faag-Cisal (Federazione autonoma artieri galoppo)

Titolo I Assunzione
Art. 3 Donne e minori

L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei minori sono regolati dalle disposizioni di legge.

Titolo III Forme di contratti di lavoro
Premessa

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il ricorso ad una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle aziende e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di governare l'andamento del mercato del lavoro, svilupparne la potenzialità e facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. A tal fine le parti confermano la validità degli istituti dei contratti di inserimento e di apprendistato al quale intendono apportare modifiche ed arricchimenti, in particolare per gli aspetti relativi alla formazione, al fine di promuovere l'effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.
Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettono di facilitare l'inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.

Art. 8 Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone, individuate di comune accordo tra le parti rispetto alla elencazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. k) del D.Lgs. n. 276/2003 in considerazione delle caratteristiche del settore:
a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata con età da 29 a 32 anni;
c) lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una delle aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile determinato dall'apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della economia e delle finanze è inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile supera del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, di un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro instaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nello stesso settore, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dagli Enti bilaterali o dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori.
Le attività formative svolte ai sensi del precedente capoverso sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 13 del presente articolo.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento/reinserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni", in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 181/2000 come sostituito dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato una attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi.
Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta del contratto il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
a) la durata;
b) l'eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
c) l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
d) la categoria di inquadramento del lavoratore; tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto. Nel caso in cui il lavoratore abbia svolto per più di 12 mesi la stessa mansione cui è preordinato il progetto presso altra azienda o mansioni analoghe in aziende dello stesso settore, l'inquadramento non potrà essere inferiore di un livello rispetto a quello contrattualmente previsto per la mansione.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
L'orario di lavoro in caso di assunzione a tempo parziale, non potrà avere una durata inferiore al 50% dell'orario a tempo pieno, ferme restando le ore di formazione previste.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi (salvo i soggetti di cui alla lett. f) per i quali il limite massimo è elevato a 36 mesi).
Nell'ipotesi di contratto di reinserimento, la contrattazione integrativa potrà individuare durate inferiori, comunque non al di sotto dei 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore per i contratti di reinserimento e di 24 ore per i contratti di inserimento, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico.
Le ore di formazione di cui al comma precedente sono comprese nell'orario normale di lavoro.
La formazione teorica sarà effettuata coerentemente a progetti o programmi predisposti dagli enti competenti accreditati.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione del citato art. 2, lett. i) del D.Lgs. n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
Ai lavoratori assunti con contratto di inserimento, si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato nonché la normativa del presente contratto. Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica.
[…]
Le imprese forniranno alle OO.SS. anche per il tramite degli Enti bilaterali, i dati quantitativi sui contratti di inserimento.
[…]
I datori di lavoro che intendano assumere lavoratori con contratto di inserimento debbono darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 59, ai fini della verifica del rispetto della percentuale di conferme di cui al presente articolo.
Nel caso in cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all'azienda per i conseguenti adeguamenti.
Apprendistato
Il trattamento degli apprendisti verrà regolato dalle norme di cui all'Allegato A che fa parte integrante del presente contratto e ne segue le sorti.

Art. 10 Contratti a tempo determinato e di somministrazione di lavoro
A) Contratto a tempo determinato

L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi in materia, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- attività a fasi successive che richiedano maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate;
- sostituzione di lavoratori in ferie e aspettativa;
- punte di più intensa attività derivanti da specifiche esigenze di allenamento e di partecipazione alle corse e che non si possano fronteggiare con il normale organico.
I contratti di lavoro a tempo determinato avranno una durata massima iniziale non superiore ad otto mesi e potranno essere rinnovati una sola volta.

B) Contratti di somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro, disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concluso oltre che nei casi previsti dalla legge stessa anche nei casi di possibile ricorso al contratto a termine di cui alla precedente lett. A), nonché per ricoprire posizioni di lavoro stabilizzate ma temporaneamente scoperte per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro di personale a tempo indeterminato.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al 1° livello.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato per un periodo massimo di 4 volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi.
I lavoratori assunti con i contratti di cui alla precedente lett. A) con riferimento alle fattispecie sopra individuate non potranno superare il 20% (venti per cento) dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
I lavoratori assunti con i contratti di cui alle lett. A) e B) non potranno complessivamente superare il 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Nel caso in cui il rapporto percentuale di un numero inferiore a 3 resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 3 contratti. In ogni caso il numero totale dei contratti in questione non dovrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.
In sede territoriale le parti potranno elevare le percentuali di cui sopra oppure potranno individuare nuove fattispecie.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unità intera superiore.
In appositi incontri, di norma annuali, le parti valuteranno lo stato, le modalità e la frequenza di utilizzo degli strumenti contrattuali di cui al presente articolo.

Titolo IV Rapporto di lavoro
Art. 11 Orario di lavoro

La durata massima settimanale del lavoro ordinario è di 39 ore normalmente distribuite su 5 o 6 giorni.
I limiti del lavoro ordinario rimangono peraltro fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore di lavoro complessive. Tale durata media verrà calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 8 mesi a fronte di ragioni inerenti l'organizzazione del lavoro. A questo esclusivo fine non si terrà conto delle ore di lavoro straordinario eventualmente effettuato per le cosiddette portature in pista.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 6 giorni verrà corrisposta per ciascuna ora di lavoro ordinario prestata nel 6° giorno, purché coincidente con la domenica, un premio di efficienza a livello di settore calcolato in misura pari al 40% della retribuzione di cui all'art. 21 del vigente CCNL
Detto premio di efficienza assume ad ogni effetto contrattuale e di legge la qualificazione di salario variabile di 2° livello ai sensi di quanto previsto dall'accordo interconfederale del 3 luglio 1993 e dal D.L. n. 295/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora tale ripartizione giornaliera comporti l'osservanza di un orario spezzato le frazioni dell'orario giornaliero non potranno essere superiori a due e la durata di ciascuna frazione non potrà essere inferiore a un'ora e mezza.
Ai sensi dell'art. 12, R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, l'articolazione dell'orario deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato. Essa dovrà indicare l'ora di inizio e termine del lavoro, nonché la durata delle pause.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio marcatempo posto in ciascuna scuderia o, laddove opportuno, per gruppi di scuderia.
Copia del cartellino sarà allegata a ciascuna busta paga.

Art. 12 Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento. Nel caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale di lavoro, il giorno di riposo per legge ed il giorno contrattuale di non lavoro potranno essere anche non consecutivi. Qualora in relazione alla norma di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, i lavoratori godano del riposo settimanale di legge in giorno diverso dalla domenica, questa verrà considerata feriale ad ogni effetto e verrà loro riconosciuta una indennità in cifra fissa pari al dieci per cento dalla paga base e contingenza per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestato di domenica.
Con riferimento agli artt. 7 e 17 del D.Lgs. n. 66/2003 le parti concordano che per il personale addetto alla cura dei cavalli, le 11 ore di riposo giornaliero possono essere fruite anche in modo non continuativo purché tra il termine dell'orario giornaliero e l'inizio dell'orario relativo al giorno successivo venga garantito un riposo continuato di almeno 8 ore.

Art. 13 Flessibilità dell'orario
In relazione alle peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 14, ma comunque non oltre le 48 ore, e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore […]
Dette prestazioni lavorative potranno superare un monte ore complessivamente determinato in 70 ore per ciascun anno.
Il recupero delle prestazioni di cui al punto precedente verrà effettuato anche attraverso riposi e/o permessi aggiuntivi, tenuto conto delle esigenze aziendali.
Qualora dette esigenze non consentano il recupero di tutto o parte del monte ore entro il 31 dicembre di ciascun anno, le aziende corrisponderanno ai dipendenti le retribuzioni contrattualmente dovute per ciascuna ora prestata oltre i limiti di cui all'art. 14 nell'ambito delle previsioni di cui al presente articolo.

Art. 15 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Le mansioni di ciascun lavoratore, ivi comprese quelle connesse all'accompagnamento dei cavalli in pista, devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Ai soli fini retributivi si considera lavoro supplementare quello effettuato oltre l'orario giornaliero stabilito per ciascuna azienda fino al limite di 40 ore settimanali.
In relazione a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di orario di lavoro, si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali. La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge. Nessun lavoratore, entro i limiti consentiti dalla legge, potrà esimersi dall'effettuare lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento[…]

Art. 17 Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute a imprescindibili esigenze aziendali, il lavoratore non fruisca dell'intero periodo di ferie spettanti, è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità pari alla relativa retribuzione di cui all'art. 23.
[…]

Titolo VI Sospensione del rapporto
Art. 28 Trattamento di infortunio sul lavoro o malattia professionale

Ogni infortunio sul lavoro, anche se di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale provvederà affinché siano espletate tutte le formalità previste dalla legge.
[…]

Art. 31 Gravidanza e puerperio
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui al punto precedente.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il risposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto a uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro. […]

Titolo VII Norme generali - Clausole di salvaguardia
Art. 38 Igiene e sicurezza sul lavoro

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 300/1970, i lavoratori, mediante i loro rappresentanti, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. In particolare i datori di lavoro si impegnano a intervenire presso tutte le società di corse ed enti competenti affinché siano assicurati, nei comprensori delle scuderie, impianti igienici efficienti e sufficienti, una sistematica manutenzione, un servizio di stazionamento di autoambulanza durante l'orario di lavoro mattutino, un rigido rispetto delle norme antincendio sui luoghi di lavoro.
Nota a verbale
Le parti convengono di intervenire congiuntamente presso gli enti e presso le società di corse al fine di ottenere l'impegno dei proprietari delle strutture ad operare tutti gli interventi necessari per la regolarizzazione di detti locali ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 626/1994.
A tal fine ribadiscono l'impegno ad intervenire presso gli enti e le istituzioni preposte alla vigilanza ed al controllo dell'applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 perché considerino tutte le scuderie operanti presso lo stesso ippodromo come un'unica azienda ai fini delle procedure di analisi, verifica e certificazione dei rischi.
Le parti concordano altresì di porre allo studio la possibilità di redigere insieme un manuale di applicazione del D.Lgs. n. 626/1994 da distribuire a tutti i lavoratori, nonché di richiedere all'Unire un incontro con tutti i soggetti interessati affinché si affrontino le problematiche della sicurezza e si realizzino gli interventi di cui sopra.

Art. 39 Polizza assicurativa
Viene istituita una polizza assicurativa, in aggiunta a quanto già previsto dall'Inail, che copra i rischi di morte e/o invalidità permanente occorsi in occasione di infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti.
[…]
Il testo e le condizioni di polizza dovranno esser conformi a quelle tipo convenute a livello nazionale fra le parti.
Copia della polizza sarà consegnata a tutti i lavoratori.

Titolo VIII Doveri e norme disciplinari
Art. 43 Divieti

È proibita l'introduzione nelle scuderie di sostanze o farmaci che possano alterare le condizioni psicofisiche dei cavalli. È assolutamente proibito a tutto il personale fumare nei boxes dei cavalli. È altresì proibito al personale di prestare, anche nei periodi di riposo, la propria opera presso scuderie diverse da quella da cui è stato assunto. È fatto divieto di montare a cavallo senza casco di protezione.

Art. 44 Norme di disciplina interna
Il lavoratore deve attenersi, nella esecuzione del lavoro, alle istruzioni impartite dal datore di lavoro o dalla persona da questi espressamente indicata. Durante l'orario di lavoro nessun lavoratore potrà allontanarsi dalle scuderie se non dopo aver ottenuto il consenso dal suo superiore diretto. Il lavoratore licenziato o sospeso non potrà entrare nelle scuderie e dovrà restituire al datore di lavoro il cartellino di accesso agli impianti. Salvo speciale permesso del proprio superiore, il lavoratore non potrà entrare né trattenersi nelle scuderie se non per ragioni di servizio. Il permesso di uscita deve essere richiesto dai lavoratori nelle prime ore di lavoro, salvo casi eccezionali.
Il lavoratore deve altresì attenersi alle norme speciali che fossero stabilite dalle aziende, sempreché non siano in contrasto e non modifichino quelle previste dal presente contratto e dalle leggi vigenti.

Art. 45 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali compatibili, potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dal trattamento economico per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a), b), e c), ovvero in caso di recidiva.
Il licenziamento di cui alla lett. e) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri (anche se non espressamente richiamati nel presente contratto), che siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, salve restando le procedure in atto.
A titolo esemplificativo, e sempre che il fatto non abbia comportato più gravi conseguenze, incorrerà nei provvedimenti della multa o della sospensione, il lavoratore che:
- abbandoni temporaneamente il lavoro senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
- esegua negligentemente il lavoro affidatogli;
- per disattenzione, cagioni danni al materiale ed agli animali che ha in consegna e non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali danneggiamenti riscontrati nel materiale o di evidenti irregolarità nello stato degli animali;
- venga trovato addormentato durante l'orario di lavoro;
- si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza;
- fumi nei boxes o introduca nelle scuderie bevande alcoliche;
- dia arbitrariamente disposizioni contrarie a quelle disposte dal suo superiore diretto o dalla Direzione;
- arrechi offesa ai compagni di lavoro o in genere al personale addetto alle scuderie;
- non adoperi il casco durante il periodo in cui è a cavallo;
- trasgredisca in qualunque modo le disposizioni del presente contratto o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina o al normale e puntuale andamento del lavoro.
Sempre a titolo esemplificativo, incorrerà nel provvedimento del licenziamento senza preavviso nei casi di:
[…]
- insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;
[…]
- rissa all'interno dei locali aziendali;
- gravi omissioni o negligenze colpose o dolose, siano o meno seguite da danneggiamenti economici a tutto il materiale affidato;
- inosservanza delle disposizioni per l'assistenza e l'allenamento dei cavalli;
[…]
- recidiva in qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;
[…]

Art. 46 Utensili e materiale
Per provvedersi degli utensili, attrezzi e materiale occorrente, il lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
Ogni lavoratore è responsabile degli oggetti che ha ricevuto in consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli oggetti stessi che non derivino da uso o logorio e che siano a lui imputabili.
[…]
Il datore di lavoro fornirà agli artieri che montino a cavallo il casco di protezione usuale, con l'obbligo di usarlo.
[…]

Titolo X Relazioni sindacali
Art. 53 Diritti sindacali

Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riguardo alla legge 20 maggio 1970, n. 300, le OO.SS. stipulanti potranno nominare rappresentanti sindacali.
I nominativi di detti rappresentanti saranno comunicati dalle OO.SS. stipulanti alle Organizzazioni dei datori di lavoro e all'azienda di appartenenza. Le OO.SS. cureranno che i rappresentanti sindacali non appartengano alla stessa azienda. Le rappresentanze hanno il compito di coordinamento fra unità produttive, e possono intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione del contratto e delle leggi[…]

Art. 54 Assemblea
Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riguardo alla legge 20 maggio 1970, n. 300, si conviene che presso ciascuna azienda i lavoratori avranno diritto ad usufruire, per assemblee sindacali, di un monte ore annuo di 5 ore retribuite per ciascun anno solare.
[…]

Art. 56 Contrattazione territoriale
Le parti si danno atto che a norma di quanto previsto al punto 2 del Protocollo del 23 luglio 1993, la contrattazione a livello territoriale e/o aziendale dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL
Conseguenza di ciò, la contrattazione a livello territoriale e/o aziendale potrà riguardare esclusivamente le seguenti materie:
- distribuzione ed articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di lavoro;
- individuazione delle ipotesi di ricorso alla flessibilità dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art. 16;
- ambiente e misure di sicurezza ed igiene sul lavoro.
A norma di quanto previsto al punto 2 del Protocollo del 23 luglio 1993, le parti convengono che non potranno essere avanzate richieste a livello territoriale e/o aziendale se non dopo decorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del presente contratto.

Art. 57 Ente bilaterale
È costituito fra la Unione nazionale allenatori galoppo e la Filis/Cgil - Fisascat/Cisl e Uilsic/Uil, un Ente bilaterale con le seguenti funzioni:
1) istituire l'Osservatorio nazionale;
2) promuovere e gestire iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le regioni e gli enti competenti.

Osservatorio nazionale
L'Osservatorio nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate e da adottare in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine:
- programma ed organizza rilevazioni e studi sul quadro economico e normativo del settore, con specifico riguardo allo stato ed alle previsioni occupazionali;
- elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale;
- predispone i progetti formativi per le singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione, di inserimento e di apprendistato;
- riceve gli accordi realizzati a livello territoriale e ne cura l'analisi e la registrazione.

Commissione nazionale
La Commissione nazionale ha il compito di garantire il rispetto degli accordi e di proporre alle Organizzazioni stipulanti le eventuali modifiche.
A tal fine:
- esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, con particolare riguardo alle norme poste a tutela dei diritti acquisiti;
- interviene nel caso di mancato accordo fra le parti in sede di contrattazione territoriale o di secondo livello;
- esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 60, da valere agli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, di tutte le controversie individuali, singole o plurime, relative all'applicazione del contratto, nonché di tutte quelle relative ai licenziamenti individuali non derivanti da provvedimenti disciplinari.
Ha inoltre il compito di:
- raccogliere ed analizzare le informazioni relative al numero dei contratti di inserimento;
- elaborare i progetti standard per l'apprendistato.

Art. 58 Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto, così come di ogni altro contratto e/o accordo comunque riguardante i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi a cura della Commissione nazionale di cui all'art. 59 con l'assistenza:
a) per i datori di lavoro, della sede della Unag competente per territorio;
b) per i lavoratori, della Organizzazione sindacale locale aderente alle Federazioni Cgil/Cisl/Uil del presente CCNL
La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite una delle Organizzazioni sindacali di cui sopra alla quale è iscritta o conferisce mandato.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, la Commissione nazionale di cui all'art. 59, ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d'opera, invitandolo a designare entro 8 giorni l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo.
Ricevuta la segnalazione, la Commissione provvede entro 10 giorni alla convocazione delle parti e delle Organizzazioni sindacali, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni. Due copie del verbale saranno inviate dalla Commissione all'Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti di cui all'art. 411, 3° comma cod. proc. civ. e 2113 cod. civ., come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

Art. 61 Tutela delle lavoratrici
Le parti premesso di considerare prioritaria la necessità di adottare misure volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile, al fine dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro, provvederanno ad elaborare un codice di condotta sulla tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro, per lo sviluppo di una politica positiva appropriata sulla materia.
Sulla base di tale codice provvederanno a individuare misure atte a garantire un clima di rispetto reciproco della integrità umana, nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona che possa essere offesa da qualsiasi tipo di comportamento indesiderato.

Allegato A - Apprendistato
Premessa

Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997, n. 196, in materia di promozione dell'occupazione, ed in particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina l'apprendistato e il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile e favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale.
In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le parti assegnano all'Ente bilaterale un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative.

Art. 1 Ambito di applicazione
L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio.
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel livello della classificazione del personale ad esclusione del 1° livello.
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.

Art. 2 Proporzione numerica
Considerato che la legge 19 luglio 1997, n. 196, e successive modifiche, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio a tempo indeterminato presso l'azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 56/1987, e successive modifiche, l'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Art. 3 Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Art. 4 Assunzione
Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.

Art. 6 Procedure di applicabilità
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 59, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica delle congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al precedente art. 46.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
La Commissione paritetica istituita in seno all'Ente bilaterale nazionale, esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi formativi indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ove la Commissione paritetica in seno all'Ente bilaterale nazionale non si esprime nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, la conformità del piano formativo si intenderà acquisita.

Art. 8 Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna all'azienda, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

Art. 9 Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato,
b) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalenza e di non sottoporlo a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale, interna o esterna alle singole aziende;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato.

Art. 10 Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 11 Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui al successivo art. 16, sono comprese nell'orario di lavoro.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento dell'orario settimanale di lavoro di cui all'art. 11, Titolo IV, ferme restando le ore di formazione medie annue e le durate previste.

Art. 14 Durata dell'apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

Livello di arrivo Durata totale 1° periodo 2° periodo 3° periodo
II 24 mesi 12 mesi al I liv. 12 mesi I liv. + 50% differenza dal III livello
III 36 mesi 12 mesi al I liv. 18 mesi al II liv. 6 mesi III livello
IV 48 mesi 18 mesi al II liv. 24 mesi al III liv. 6 mesi III livello

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni dal competente Centro per l'impiego di cui al decreto legislativo n. 469/1997, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.

Art. 15 Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante
Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze. A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.

Art. 16 Formazione: durata
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, di almeno 120 ore per anno.
Per il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle regioni.
Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 17 Formazione: contenuti
Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi che saranno elaborati dalle parti stipulanti il presente CCNL e che a tal fine si rifaranno ai modelli Isfol in quanto applicabili.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno dell'Ente bilaterale, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale.

Art. 18 Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.