Tipologia: Accordo
Data firma: 30 novembre 2007
Parti: Federambiente e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Fiadel
Settori: Servizi, Igiene ambientale
Fonte: FEDERAMBIENTE


Verbale di accordo
Roma, 30 novembre 2007
Nel quadro delle trattative per il rinnovo del CCNL 22.5.2003, le delegazioni di Federambiente e delle OO.SS. Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno definito in data odierna l'allegato documento contrattuale relativo all'art. 8 "Esternalizzazione dei servizi e/o delle attività aziendali".
Le parti si danno reciprocamente atto che la sigla del testo suindicato, concordato in via definitiva, comporta che lo stesso resterà privo di validità e di efficacia applicativa fino a quando non recepito formalmente nel contesto dell'Accordo di rinnovo del CCNL 22.5.2003.
Le parti hanno, infine, concordato un calendario d'incontri nelle prossime settimane per definire i seguenti argomenti:
- Classificazione del personale;
- passaggio di gestione.

Allegato
Esternalizzazioni / Internalizzazioni

Le esternalizzazioni delle attività aziendali, di cui all'art. 3 "Campo di applicazione", comma 1, che le parti intendono disciplinare sono:
1) quelle da effettuarsi mediante appalto o altre forme di affidamento;
2) quelle da effettuarsi mediante la costituzione di apposite società;
3) quelle da effettuarsi mediante affidamento da parte dell'Ente pubblico.
1. I contratti di cui al precedente comma, punto 1) relativi ai servizi ambientali, di cui all'art. 3, comma 1, del vigente CCNL, stipulati dalle imprese a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di rinnovo del CCNL 22.5.2003 saranno conformati alle seguenti condizioni:
a) determinazione dei requisiti e delle caratteristiche specifici per l'ammissione delle imprese alle gare, quali: iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152; possesso di specifiche capacità tecniche ed economiche; ecc.;
b) selezionare l'offerta economicamente più vantaggiosa e non al massimo ribasso e valutare la congruità delle offerte tenendo anche conto dei valori di costo del lavoro fissati nelle tabelle emanate nei decreti attuativi dell'art. 86, comma 3bis, del D.Lgs. 12.3.2006 n. 163;
c) nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dei servizi ambientali appaltati, acquisire, da parte delle imprese appaltatrici, la documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di rapporto di lavoro, di regolarità assicurativa, contributiva e retributiva, di sicurezza del lavoro (anche con riferimento al D.Lgs. 8.6.2001 n. 231), nonché in materia di legge 12.3.1999, n. 68;
d) obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL del settore dei servizi ambientali, ivi compresa, in caso di passaggio di gestione, l'applicazione dell'art. 6 secondo le modalità previste;
e) risoluzione del contratto con le imprese appaltatrici per grave inadempimento degli obblighi previsti dalle lettere c) e d) per accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; per grave negligenza o aver agito in malafede; per gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
f) richiedere ed accertare il rispetto degli standard di qualità ambientale - sociale previsti;
g) garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di responsabilità solidale;
h) divieto di subappalto dei servizi ambientali aggiudicati.
2. Qualora l'esternalizzazione comporti il passaggio alla società appaltatrice di personale della società committente, allo stesso continuerà ad essere applicato il presente CCNL.
3. In relazione a quanto previsto al comma 1, l'impresa è tenuta a dare preventiva informazione scritta alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, in merito alle condizioni generali di svolgimento delle attività (natura delle attività, forma e durata della gestione, impegno organizzativo) e all'eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio.
4. Entro i tre giorni calendariali successivi al ricevimento della informazione scritta, i rappresentanti sindacali, di cui al precedente punto 3, possono richiedere per iscritto uno specifico incontro, che sarà fissato dall'impresa entro i sette giorni calendariali successivi al ricevimento della richiesta stessa.
5. Decorsi venti giorni calendariali, successivi al primo incontro, la presente procedura si intende comunque esaurita.
6. Qualora l'azienda esternalizzi le attività di cui all'art. 3 "Campo di applicazione", comma 1, mediante la costituzione di nuova società, di cui al 1° comma, p. 2) del presente articolo, effettuata successivamente alla data di sottoscrizione del presente CCNL, anche al personale di nuova assunzione viene applicato il CCNL del settore dei servizi ambientali.
7. Nella ipotesi di cui al comma precedente, l'azienda è tenuta a dare informazione alla RSU o, in mancanza, alle RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
previsto dal presente CCNL, nell'eventualità che sia più favorevole di quello/derivante
8. Nel caso di acquisizione di rami d'azienda o di nuove gestioni di servizi affidati da Enti pubblici, di cui al comma 1 punto 3 del presente articolo, l'azienda che fosse tenuta, in forza di legge o di contratto, ad assumere personale già addetto al ramo o al servizio di cui ha acquisito la gestione, potrà scaglionare il trattamento economico e normativo dal CCNL in precedenza applicato, secondo una gradualità temporale da definire a livello aziendale. Qualora nell'arco temporale di dodici mesi non venga raggiunto l'accordo tra le parti, la gradualità temporale in cui ripartire l'eventuale maggior costo esistente tra i due contratti dovrà essere pari a tre anni.
9. Nel caso di applicazione dell'art. 2112 cod. civ., ferma restando l'anzianità di servizio già acquisita dal lavoratore, lo stesso conserva il maturato economico già conseguito a tale titolo prima dell'applicazione dell'art 2112 cod. civ., maturato che concorre a determinare l'importo massimo previsto per gli aumenti periodici di anzianità dall'art. 27 del presente CCNL. Per gli aumenti periodici di anzianità successivi all'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., al lavoratore si applica la cadenza prevista dal citato art. 27, fino a raggiungere l'importo massimo di cui al comma 6 dell'articolo medesimo.

Norma transitoria
I contratti di cui al presente articolo, relativi ai servizi ambientali di cui all'art. 3, comma 1, del vigente CCNL, in essere alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL 22.5.2003, sono fatti salvi fino alla loro scadenza.
Eventuali proroghe di contratti, relative allo stesso oggetto, che intervengano nei 180 giorni successivi alla predetta data di sottoscrizione, avranno validità e efficacia per mesi....
Per le cooperative sociali, di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) della legge 08.11.1991, n. 381 e succ. modif., le eventuali proroghe avranno validità ed efficacia, ai fini del presente articolo, non oltre il 31.10.2010, previa contrattazione aziendale /territoriale.