Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 16 gennaio 1997
Parti: Agica-Agci, Anca-Lega Coop, Federazione nazionale cooperative agricole e agro-alimentari e Federlavoro e servizi-Cci e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Cooperative

Sommario:

Art. 1 Realtà lavorative
Art. 2 Modalità di elezione
Art. 3 Permessi retribuiti
Art. 4 Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Art. 5 Formazione dei Rappresentanti per la sicurezza
Art. 6 Riunioni periodiche
Art. 7 Comitati tecnici
Art. 8 Uso di attrezzature munite di videoterminale
Art. 9 Norme di rinvio

Accordo per la determinazione del Rappresentante per la sicurezza ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994

Il giorno 16 gennaio 1997 in Roma, presso la sede di Confcooperative, Borgo S. Spirito 78, tra Agica-Agci, Anca-Lega Coop, Federazione nazionale cooperative agricole e agro-alimentari e Federlavoro e servizi-Cci e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 del CCNL 2 marzo 1995, si è stipulato il seguente accordo per la determinazione del Rappresentante per la sicurezza ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.
Considerato che in base al 1° comma dell'art. 18 del succitato decreto "in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il Rappresentante per la sicurezza" le parti convengono quanto segue:

Art. 1 Realtà lavorative
Le parti convengono che il Rappresentante per la sicurezza viene designato o eletto all'interno di ciascuna impresa o unità produttiva della stessa.
Per unità produttiva s'intende la sede o stabilimento avente autonomia operativa e amministrativa.

Art. 2 Modalità di elezione
La riunione dei lavoratori deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
Tale riunione può svolgersi nell'ambito di ciascuna impresa o unità produttiva e coinvolgere tutti i lavoratori dipendenti interessati.
La riunione è convocata dalle RSA o dalle RSU ove esistenti, congiuntamente alle Organizzazioni sindacali provinciali aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Alla riunione possono partecipare dirigenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
La durata dell'incarico è di tre anni.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori non in prova, in servizio al momento dell'elezione, ivi compresi i dipendenti assunti a termine solo se inclusi nell'organigramma della cooperativa (o dell'unità produttiva della stessa) necessario ad assicurarne la normale attività per l'intera annata agraria o, quantomeno per un rilevante periodo di essa. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 626/1994 il computo dei dipendenti va effettuato con riferimento ai soli assunti a tempo indeterminato.
Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il Segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Tale verbale verrà trasmesso al datore di lavoro e alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie il presente accordo.
L'elezione dei Rappresentanti alla sicurezza avverrà possibilmente entro il 31 marzo 1997.
Nelle realtà produttive nelle quali sia stata eletta la RSU, il RLS viene nominato all'interno delle stesse. In caso, di elezione della RSU successiva alla firma del presente accordo, il RLS verrà espressamente indicato nelle liste per la elezione medesima.

Art. 3 Permessi retribuiti
Ai Rappresentanti per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a:
- 12 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano fino a 5 dipendenti;
- 30 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano dipendenti da 6 a 15;
- 40 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano oltre 15 dipendenti.
Ai Rappresentanti territoriali o di area per la sicurezza, ove vengano nominati, spettano permessi retribuiti in misura da definire a livello regionale o territoriale; in tal caso le singole unità produttive concorreranno alla spesa complessivamente prevista in quota proporzionale secondo modalità da concordare dalle parti regionali o territoriali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lett. b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente articolo.
I permessi retributivi definiti nel presente articolo sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA o alle RSU, ove esistenti.
Le ore di permesso già riconosciute in azienda a questo titolo ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono assorbibili da quelle previste dal presente accordo.

Art. 4 Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni:
a) Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive e considerate le eventuali limitazioni previste dalla legge. Tali visite si possono svolgere anche congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
b) Nei casi in cui il decreto legislativo n. 626/1994 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del Rappresentante alla sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il Rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il Rappresentante per la sicurezza ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione, di cui l'azienda deve dotarsi, deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza. Lo stesso conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale.
c) Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda nei casi previsti dal decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche. Il datore di lavoro deve fornire, anche su istanza del Rappresentante per la sicurezza, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Il Rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale.
Le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità di consultazione, di accesso ai luoghi di lavoro, di informazione e documentazione dei Rappresentanti territoriali per la sicurezza.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riferite alla singola unità produttiva.

Art. 5 Formazione dei Rappresentanti per la sicurezza
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 626/1994.
La formazione dei Rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico delle aziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività.
Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. Le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei Rappresentanti territoriali alla sicurezza nonché gli oneri relativi al sostegno dell'attività formativa stessa, servendosi dell'Organismo bilaterale Coop-Form.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.

Art. 6 Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994 le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il Rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione.
Della riunione viene redatto verbale.

Art. 7 Comitati tecnici
Nell'ambito del Comitato tecnico nazionale costituito e di quelli regionali o territoriali del Coop-Form, i Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e cooperative firmatarie del presente accordo possono promuovere la costituzione di appositi Comitati per l'assunzione di iniziative riguardanti il settore della cooperazione agricola ed agro-alimentare, in particolare:
- ricerche di fabbisogni formativi e progettazione di linee-guida per la formazione;
- elaborazione dati ed analisi di problematiche rilevanti nelle aziende in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di gestione delle normative di cui al decreto legislativo n. 626/1994;
- proposte alle parti sociali di linee-guida, valutazioni e pareri sulle normative anche al fine di raggiungere posizioni comuni da proporre nelle sedi parlamentari ed amministrative;
- iniziative di sostegno nei confronti delle associazioni e dei lavoratori ai fini della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato a lavoratori ed imprenditori;
- indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i Rappresentanti per la sicurezza che per i lavoratori;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei Rappresentanti alla sicurezza;
- eventuali altre attività concordate tra le parti regionali delle Organizzazioni firmatarie il presente accordo.
Il Comitato regionale o territoriale avrà inoltre il compito di esaminare in prima istanza tutti i casi di insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.

Art. 8 Uso di attrezzature munite di videoterminale
Per quanto riguarda la tutela del lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abituale, si fa espresso riferimento alla normativa vigente.

Art. 9 Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa diretto riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni ed all'accordo interconfederale Centrali cooperative - Cgil, Cisl, Uil del 5 ottobre 1995.