Tipologia: Contratto Integrativo Aziendale
Data firma: 26 giugno 2007
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Marcegaglia e Fiom, Fim, Uilm e RSU
Settori: Metalmeccanici, Marcegaglia (Gazoldo, Contino, Casalmaggiore)
Fonte: FIOM-CGIL

Sommario:

Premessa
A) Relazioni Sindacali / Sistema Partecipativo
B) Mercato del lavoro
• Apprendistato
C) Orario di lavoro
1. Flessibilità
2. Calendario annuo
3. Part time e aspettativa
D) Formazione professionale
1. Professionalizzazione

2. Neo Assunti
3. Lavoratori stranieri
4. Rotazione:
5. Spostamenti definitivi
E) Inquadramento professionale
Criteri e Declaratorie
F) Ambiente e sicurezza
G) Diritti
H) Ditte esterne
I) Mense aziendali
L) Salario = Premio di produzione
M) Quota contratto
Decorrenza

Marcegaglia spa Contratto integrativo aziendale (Gazoldo, Contino, Casalmaggiore)

Il giorno 26 giugno 2007 si sono incontrati presso la sede della Marcegaglia spa di Gazaldo degli Ippoliti: per la Direzione […], per la Fiom di Mantova [...], per la Fiom di Casalmaggiore […], per la Fim di Mantova [...], per la Fim di Casalmaggiore […], per la Uilm di Mantova [...], per i lavoratori le RSU di Gazoldo degli Ippoliti, Contino di Volta Mantovana, Casalmaggiore […], per esaminare il contenuto del contratto integrativo aziendale.
Dopo attenta valutazione, concordemente si conviene di sottoscrivere l’allegato contratto.

Premessa
I CCNL del 1998 e 2003 prevedono il mantenimento e la continuità del sistema di contenuti e procedure per i rinnovi dei contratti aziendali ed è pertanto sulla base delle norme previste che viene rinnovato il Contratto Integrativo Aziendale, che interessa i lavoratori degli stabilimenti di Contino, Casalmaggiore e Gazoldo degli Ippoliti.

A) Relazioni Sindacali / Sistema Partecipativo
Il sistema di programmi concordati e definiti nella precedente tornata contrattuale aziendale, che ha di fatto iniziato un percorso che porta anche ad una partecipazione più diretta dei lavoratori nel processo d’impresa, va rafforzato col pieno riconoscimento reciproco di ruoli e funzioni delle parti da parte di tutti i soggetti coinvolti (dalle Direzioni Aziendali ai capi reparto). Tale sistema, basato su uno scambio periodico di informazioni preventive su determinate scelte aziendali in materia di politiche industriali, di rilevanti progetti operativi e di sviluppo, nonché di politiche occupazionali, necessita oggi del consolidamento del dialogo costruito nel tempo fra le parti, ma anche di un balzo in avanti nella ricerca di nuovi strumenti aziendali che, mantenendo le proprie competenze e autonomie contrattuali, abbiano capacità propositiva di analisi, elaborazione e negoziazione in tema di sviluppo aziendale equilibrato e compatibile. A tale proposito si concordano incontri specifici a scadenza semestrale o ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta, tra Azienda ed RSU e OO.SS. dei tre stabilimenti interessati, in cui si discuteranno le materie sopra esposte. L’azienda conferma comunque il mantenimento dei livelli e degli assetti occupazionali.
Le RSU dei vari stabilimenti saranno dotate di adeguati, idonei e attrezzati locali, nonché collegamento internet come previsto dall’accordo di coordinamento.

B) Mercato del lavoro
Premesso che l’azienda riconosce che il contratto a tempo indeterminato rappresenta lo strumento più idoneo per valorizzare le professionalità dei lavoratori, le parti concordano che l’azienda utilizzerà le seguenti tipologie contrattuali: contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e contratti di apprendistato.
Le parti concordano che il numero massimo di lavoratori dipendenti che potranno essere contemporaneamente occupati con contratti a tempo determinato e apprendistato non potrà superare il 9 % del numero di lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

C) Orario di lavoro
Questo strumento è di grande importanza in rapporto sia al livello di competitività aziendale che alla condizione dei lavoratori; il suo utilizzo sarà quindi concordato con l'obiettivo di non appesantire e, ove possibile, ridurre i livelli di orario degli addetti pur nell'intento di migliorare i risultati produttivi.
Si allegano gli schemi di orario vigenti nei tre stabilimenti.

1. Flessibilità
Tenendo conto di quanto premesso, le parti si impegnano a realizzare, in presenza di esigenze che le rendano necessarie, forme di flessibilità già in parte sperimentate in azienda:
- Utilizzo dell'orario di lavoro su più turni;
- mobilità concordata del personale tra i vari reparti e all’interno del proprio reparto in relazione ai carichi di lavoro, alle esigenze produttive ed alla richiesta del lavoratore (con salvaguardia del salario di fatto al momento del passaggio se la richiesta deriva da esigenze aziendali); nel caso in cui tale mobilità comporti modifiche dell’orario individuale, la stessa sarà subordinata al consenso del lavoratore stesso;
- prestazioni di lavoro straordinario concordato.
Si stabilisce inoltre che, qualsiasi modifica strutturale dell’orario di lavoro, anche relativo a singoli reparti, gruppi di lavoratori all’interno dello stesso reparto o a singoli lavoratori, dovrà essere concordato con la RSU, a salvaguardia delle finalità espresse dal presente capitolo e legate al non peggioramento delle condizioni nelle prestazioni lavorative individuali e collettive.

2. Calendario annuo
In rapporto a quanto sopra esposto diventa prioritaria, all'interno della necessaria definizione congiunta del calendario annuo, l'esigenza di concordare entro il primo trimestre di ogni anno:
- regime di orario nei vari stabilimenti e nei vari reparti
- programmazione delle ferie in modo da consentire a tutti l’effettivo godimento delle stesse, anche ai lavoratori con mansioni particolari (manutentori, addetti al ciclo continuo, ecc) che attualmente hanno maggiori difficoltà nell’utilizzo;
- utilizzo collettivo di 72 ore delle 104 ore di P.A.R.;
- definizione del monte ore annuo di permessi retribuiti fruibili in misura singola o frazionata.
Ad integrazione di quanto previsto nell’accordo del 1987 sul ciclo continuo su sette giorni, si concorda che verranno sospesi i turni di lavoro anche per i giorni 1 maggio e festività di Pasqua;
Si concorda che la banca ore avrà efficacia su tutte le ore di straordinario, a partire dalla prima, dal 2007.

D) Formazione professionale
1. Professionalizzazione

In via generale, le parti considerano di fondamentale importanza la massima professionalizzazione dei lavoratori. Ne consegue la necessità, in rapporto all'introduzione di significative modifiche sia tecniche che organizzative, di una attenta valutazione dell'opportunità di istituire corsi specifici di formazione professionale.
L’Azienda inoltre si rende disponibile a valutare positivamente con la RSU piani formativi, richiesti dai lavoratori, di lingua inglese e di informatica aperti a tutto il personale.

2. Neo Assunti
Ogni lavoratore assunto dovrà avere una formazione/affiancamento idonei affinché possa operare in sicurezza ed autonomia (si definiscono almeno due settimane di durata minima).
Saranno individuate congiuntamente le figure dei tutors all’interno dei vari reparti.

3. Lavoratori stranieri
In presenza di assunzione o utilizzo di manodopera di lavoratori stranieri, l’Azienda si farà carico di tutte le misure necessarie per l’inserimento professionale dei suddetti lavoratori, con particolare attenzione all’aspetto linguistico.

4. Rotazione:
Si ribadisce l'importanza, ai fini della formazione professionale, della rotazione di mansioni sugli impianti.

5. Spostamenti definitivi:
In considerazione dell'opportunità di chiarezza dei percorsi professionali, si concorda che ogni spostamento definitivo di un lavoratore ad un diverso reparto di lavoro sarà oggetto di discussione preventiva con la RSU.
Si definisce come “spostamento definitivo” un periodo temporale superiore a mesi 6 (sei).
[…]

F) Ambiente e sicurezza
- Ribadendo tutto quanto definito nel precedente Contratto Aziendale, si ritiene opportuno aggiungere che esiste la necessità di un più stretto rapporto tra Direzione, RSPP e RLS/RSU. Pertanto, si concorda che all’inizio di ogni anno avrà luogo un apposito incontro, in cui venga tracciato un bilancio degli interventi effettuati nell’anno precedente, con relativi costi, e nel contempo si definisca congiuntamente il piano di interventi da realizzare nell’anno in corso. La verifica della realizzazione di tali impegni avverrà nel corso di specifici incontri per singolo reparto, a scadenza trimestrale e con la presenza del RSPP, del Responsabile di reparto, del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e dei RLS.
- Per l’adozione di efficaci rimedi, ogni infortunio sarà valutato con un team esperto che affronti anche il contesto lavorativo.
- La mappa dei rischi verrà integrata con un questionario che valuti la fatica psico-fisica presente nei reparti di lavoro.
- Si concorda che prima dell’avvio di nuovi impianti o impianti a cui siano state apportate modifiche tecniche o organizzative, si effettuerà una valutazione preventiva con gli RLS.
- Sarà garantita la piena agibilità dei RLS nello svolgimento dei loro compiti, senza incidenza sul monte ore.
- Si concorda 1 ora di assemblea aggiuntiva (ed eventualmente, qualora se ne riconoscesse la necessità, 1 ora ulteriore) sui temi della sicurezza, da tenersi annualmente anche in coordinamento con la Direzione Aziendale (RSPP e RLS).
Per maggior puntualizzazione, si richiamano le linee guida del D.Lgs. 626/94 e del D.Lgs. 242/96:
"Art. 1.- Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.
4 bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1,2,3,4 e, nell'ambito delle rispettiva attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto."
"Art. 3.- Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché‚ l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori."
"Art. 18.- Rappresentante per la sicurezza."
"Art. 19.- Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza."
"Art. 21.- Informazione dei lavoratori."
"Art. 22.- Formazione dei lavoratori."

* Verrà ampliato il corredo individuale degli indumenti da lavoro, con l’aggiunta all’attuale dotazione di magliette a maniche corte e camicie leggere. L’Azienda si farà carico della lavatura degli indumenti di lavoro in tutti e tre gli stabilimenti (estendendo il sistema utilizzato a Casalmaggiore) L’eventuale partecipazione dei lavoratori alla spesa del servizio sarà definita successivamente.
* Si concorda l’adeguamento degli spogliatoi di Gazoldo entro il 2008.
* Al fine di garantire un livello ottimale di sicurezza in tutte le situazioni, è indispensabile precisare i livelli di organico di ogni singola realtà in relazione ai carichi di lavoro, ribadendo la necessità di costituire squadre di lavoro composte almeno da due operatori.

G) Diritti
1. Conservazione del posto di lavoro anche per le malattie e l'infortunio non sul lavoro fino a guarigione clinica;
2. L'Azienda, previa valutazione congiunta con la RSU, corrisponderà al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, oltre i periodi previsti dal CCNL, il 50% del salario (elevabile fino al 100%) fino a guarigione clinica;
3. Ai lavoratori turnisti, per i periodi di retribuzione in caso di malattia o infortunio previsti dal CCNL, verrà corrisposto il 50% dell'indennità di turno; per i turnisti che effettuano il doppio-turno tale indennità sarà elevata al 5% della paga globale di fatto, secondo quanto previsto dall'accordo del 20 ottobre 1995 sugli istituti indiretti;
4. Verranno retribuiti i permessi necessari per seguire terapie di riabilitazione che comportino assenze del lavoratore per alcune ore al giorno;
5. Lavoratori inquadrati come impiegati addetti al ciclo continuo: le ore di differenza tra la retribuzione degli impiegati (173 x 12) e quella degli operai (ore retribuite al mese + ore di festività) saranno sommate al monte ore di ferie annue (tramite consuntivo di fine anno).
6. Al dipendente che intendesse frequentare corsi presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, anche al fine di migliorare la propria cultura, verrà riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 29 disc. gen. sez. 3a del vigente CCNL.
7. Saranno assicurati permessi retribuiti per familiari di tossicodipendenti e per tossicodipendenti in fase di cura e riabilitazione;
8. Viene istituita la figura specifica del “delegato sociale”, al quale verranno riconosciute 56 ore annue di permessi retribuiti per la formazione e l’accoglienza dei problemi in idoneo locale attrezzato (saletta RSU e/o infermeria). Entro i primi mesi di ogni anno avrà luogo un esame congiunto, che permetta una più puntuale valutazione delle problematiche emerse. (Si allega il “Progetto Delegato Sociale).
9. Le parti concordano l’estensione applicativa della Legge 53/2000 (“Congedi Parentali”), con l’intento di renderla più consona alle specifiche situazioni aziendali:
- Art. 3: Congedi dei genitori. Estensione della previsione per l’astensione dal lavoro durante la malattia del bambino, togliendo il limite restrittivo previsto per l’età (fra 3 e 8 anni).
- Art. 4: Congedi per eventi e cause particolari. I tre giorni retribuiti potranno essere utilizzati per due volte all’anno, comprendendo tra le causali, oltre a quanto previsto dalla legge, la cura e l’assistenza alla moglie, ai figli e ai genitori, debitamente documentata da certificazione medica.
L’Azienda si impegna, previa valutazione congiunta con la RSU e il delegato sociale, a trovare strumenti idonei atti a dare una copertura economica ai lavoratori in aspettativa per particolari necessità di assistenza familiare (si indica la forma di un contributo per ogni dipendente la cui entità verrà definita al momento dell’utilizzo e sarà suddiviso per il 75 % a carico dell’azienda ed il 25 % a carico del lavoratore).
10. Le parti concordano la verifica periodica dell’applicazione della legge 68/1999 (“Inserimento lavorativo dei Disabili”), per individuare forme, modi e contenuti specifici, tali da contribuire efficacemente all’inserimento in Azienda di questi soggetti. Al di là del mero rispetto degli obblighi di legge, verrà valutato con particolare attenzione quanto previsto dalla suddetta legge nell’art. 11: “convenzioni di integrazione lavorativa”, che prevede percorsi e condizioni particolarmente favorevoli per l’inserimento dei disabili (anche in considerazione del dettato dell’art. 13: “Agevolazioni per le assunzioni”, che prevede fiscalizzazioni contributive, contributi spese per l’adeguamento del posto di lavoro, sostegni economici tramite il fondo istituito presso il Ministero e il fondo regionale).
11. Ogni qualvolta se ne individuerà la necessità, le parti valuteranno le problematiche, anche non strettamente legate all’attività lavorativa, per l’inserimento dei lavoratori stranieri nel contesto sociale e ambientale, in collaborazione con gli enti ed istituti preposti.
12. L’Azienda adotterà interventi mirati a garantire la sicurezza delle auto dei dipendenti depositate nei parcheggi aziendali o pubblici (ma utilizzati dai dipendenti: vedi Casalmaggiore)

H) Ditte esterne
Fermo restando quanto previsto dall'art. 28 disc. gen.. sez. 3° del CCNL e dalla Legge 23/10/1960 n. 1369, l'azienda si impegna a contenere il più possibile il ricorso ai lavori di manutenzione da parte di ditte esterne. Detto ricorso avrà pertanto carattere di straordinarietà e sarà sottoposto a verifiche trimestrali con le RSU, in merito a:
- lavorazioni da concedere in appalto;
- durata prevista degli appalti stessi;
- ditte e lavoratori interessati a tale lavorazioni;
Si ribadisce quanto concordato nel precedente accordo aziendale: l’Azienda procederà all’assunzione diretta di almeno un lavoratore a trimestre delle suddette ditte.
Va sottolineata la necessità del rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e CCNL.

I) Mense aziendali
1. Si ribadisce la necessità di mantenere il servizio mensa all’interno dell’Azienda e di puntare al suo miglioramento.
2. I componenti la “commissione mensa” sono nominati dalla RSU (n. 6 per Gazoldo, n. 2 per Contino, n. 3 per Casalmaggiore). Verrà assicurata idonea formazione promossa da enti esterni certificati. Ogni componente avrà a disposizione 30 minuti all’interno dell’orario di lavoro giornaliero per espletare le proprie funzioni di controllo per il buon andamento del servizio.
3. L'indennità mensa, così come definita dal contratto aziendale del 25/5/93, verrà corrisposta ai lavoratori in tutti i casi di non funzionamento (o assenza) della struttura;
4. Le parti si incontreranno per una verifica sull'andamento della gestione della mensa ogniqualvolta ne venga fatta richiesta.