Categoria: Normativa statale
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Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca
Decreto 11 ottobre 2011

Assegnazione delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche per l'attuazione della normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. (Decreto n. 91).
(G.U. 24 ottobre 2011, n. 248)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge [dlgs] n. 626 del 19 settembre 1994, successivamente trasfusa nel Testo Unico Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/2008, come integrato dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 recante disposizioni integrative e correttive;
Vista la legge 1 gennaio 1996, n. 23 ed, in particolare, l'articolo 3 (competenze degli Enti locali);
Vista la legge n. 220 del 13 dicembre 2010 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);
Preso atto che sui capitoli di bilancio 7545, 7625, 7645 e 7785, denominati "Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole", facenti capo alla Direzione scrivente e dedicati alle spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole per il corrente esercizio finanziario 2011, sono iscritte - rispettivamente - le seguenti somme: euro 1.025.160, euro 3.168.676, euro 2.143.516 ed euro 2.982.284;
Considerato che - a fronte degli accantonamenti effettuati per euro 961.217 e della richiesta di variazione di bilancio dal capitolo 7110 "Fondo da ripartire a favore delle istituzioni scolastiche per l'attuazione della normativa sull'igiene e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" ai suddetti capitoli, per un importo di euro 1.305.314, già al netto del relativo accantonamento - gli importi effettivamente disponibili ammontano, nell'ordine, ad euro 1.063.009,37, euro 3.285.669,84, euro 2.222.658,16, euro 3.092.395,62 per un totale complessivo di euro 9.663.733,00;
Vista la direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2011, prot. n. 1201/GM del 28 gennaio 2011, registrata dalla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, registro 6, foglio 10;
Considerato il prioritario interesse che l'attività scolastica si svolga in ambienti adeguati e sicuri, con particolare riferimento all'eliminazione di eventuali rischi collegati alla presenza di amianto nelle strutture dove tale attività viene esercitata, nonché alla sussistenza in esse delle necessarie certificazioni in materia di idoneità statica e di prevenzione incendi;
Ritenuta l'opportunità - ferme restando le autonome competenze, attribuzioni e responsabilità degli Enti locali direttamente obbligati al riguardo - di favorire il più tempestivo raggiungimento, da parte degli Enti citati, delle prefate finalità e, pertanto, di destinare ad esse le suindicate risorse, procedendo alla loro concreta ripartizione tra le istituzioni scolastiche interessate;
Considerata, altresì, l'opportunità, che - per massimizzare gli interventi ed accelerarne la conclusione - dette risorse si pongano come aggiuntive rispetto a quelle impiegate, al riguardo, dai competenti Enti locali e, comunque, in misura non superiore al 50% dell'importo complessivo di ciascuna opera attivata,

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, interamente richiamate nel presente dispositivo di cui costituiscono parte integrante, le risorse disponibili sui capitoli 7545, 7625, 7645, 7785 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 2011 - finalizzate alla realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole pubbliche statali dell'istruzione prescolastica, dell'istruzione primaria, dell'istruzione secondaria di I° grado e dell'istruzione secondaria di II grado e pari, rispettivamente, ad euro 1.063.009,37, euro 3.285.669,84, euro 2.222.658,16, euro 3.092.395,62 - saranno assegnate alle Istituzioni scolastiche, come successivamente individuate sulla base di quanto indicato nel presente decreto, per cofinanziare i competenti Enti locali nell'attuazione, in esse, di interventi edilizi finalizzati alla bonifica dell'amianto ovvero necessari per l'ottenimento della prevista certificazione in materia di idoneità statica o di prevenzione incendi.
2. Il limite massimo di cofinanziamento assegnabile ai sensi del presente decreto non può superare l'importo di euro 300.000/00 per ciascun intervento ammesso al beneficio; ciascun Ente non può richiedere più di due interventi. Tali interventi dovranno essere attivati entro il 31-12-2012.

Art. 2

Le quote di cofinanziamento di cui al precedente articolo 1, riferite ai competenti Enti locali rispettivamente interessati, sono attribuite a fronte degli adempimenti previsti dai successivi articoli 3, 4, 5 e 6 e secondo le modalità ed i termini in essi indicati.

Art. 3
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal precedente articolo 2, i Comuni e le Province sono tenuti a compilare - per ciascuno degli interventi che intendono attivare per le finalità di cui al presente decreto - l'attestazione indicata nell'allegato modello A), che ne fa parte integrante.
2. L'attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente, deve contenere l'indicazione dell'intervento che si intende attivare, il relativo importo complessivo, la quota facente capo all'Ente medesimo, l'Istituzione scolastica destinataria dell'intervento, l'importo del contributo richiesto e la precisazione che esso sarà puntualmente dedicato a cofinanziare l'intervento per il quale è prevista l'assegnazione, la formale attestazione della congruità della spesa prevista e della sussistenza di ogni condizione e presupposto normativo per l'attribuzione del cofinanziamento, nonché l'espressa dichiarazione che l'Ente richiedente non ha già beneficiato di analoghi finanziamenti per il medesimo intervento.

Art. 4

La richiesta di contributo, corredata dall'attestazione di cui al precedente articolo 3, a pena di nullità dovrà pervenire al Ministero dell'istruzione, università e ricerca - Dipartimento per la Programmazione, Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio (Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma) - esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Ogni altra modalità di trasmissione comporterà l'inammissibilità della domanda.

Art. 5

1. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dopo il ricevimento - entro i termini e con le modalità fissati dal precedente articolo 4 - delle attestazioni previste dall'articolo 3 e la verifica della relativa regolarità e completezza, provvede alla conseguente erogazione, direttamente a favore degli Istituti scolastici individuati come destinatari degli interventi edilizi, dei rispettivi importi.
2. Il finanziamento sarà assegnato, fino a concorrenza delle somme rispettivamente disponibili su ciascuno dei capitoli di bilancio indicati in premessa, sulla base dell'ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, come risultante dalla data e dall'orario indicati nella trasmissione di posta certificata indicata nel precedente articolo 4; l'elenco degli Enti locali ammessi al beneficio sarà consultabile sul sito INTERNET di questo Ministero (www.istruzione.it).
3. Gli Istituti scolastici di cui al comma 1 del presente articolo provvederanno al concreto trasferimento all'Ente locale del finanziamento assegnato, per l'importo e le finalità previsti, previa presentazione, da parte dello stesso, della necessaria documentazione giustificativa, in ragione dello stato d'avanzamento dei lavori e successivamente all'utilizzo, da parte dell'Ente medesimo, della quota di spesa ad esso facente capo, dandone contestuale comunicazione a questo Ministero all'indirizzo di cui al precitato articolo 4.

Art. 6

Non si dà luogo all'assegnazione delle quote dei contributi individuati nel precedente articolo 1 qualora i rispettivi Enti beneficiari non provvedano al puntuale adempimento di tutti gli oneri posti a loro carico sulla base del presente decreto.

Art. 7

1. Gli Enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione ai quali è stata disposta la conseguente erogazione - alle istituzioni scolastiche destinatarie degli interventi edilizi, delle somme assegnate e da queste loro trasferite - entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato dovranno inviare al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, all'indirizzo e con le modalità di cui al precedente articolo 4, apposita relazione conclusiva, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale dovrà essere fornita adeguata attestazione del puntuale utilizzo per le previste finalità dei contributi statali attribuiti, della contabilità finale e dei risultati ottenuti, allegando, infine, il certificato di regolare esecuzione dei lavori vistato dai competenti organi tecnici.
2. Qualora i contributi statali assegnati risultino superiori alle reali necessità di spesa degli Enti beneficiari in rapporto agli interventi realizzati, la differenza rimarrà nei bilanci delle Istituzioni scolastiche interessate, che ne disporranno per le finalità di propria competenza dirette all'attuazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nelle scuole, dandone puntuale comunicazione a questo Ministero.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2011

Il Ministro: Gelmini

Allegato Modello A