Categoria: Cassazione penale
Visite: 11002

Cassazione Penale, Sez. 3, 04 ottobre 2011, n. 35873 - Mobbing ed episodi di violenza sessuale nell'ambiente di lavoro


 

 

 

Responsabilità dell'amministratore delegato di una srl per il reato di cui all'art. 609 bis c.p., perchè costringeva una dipendente di detta società, a subire atti sessuali, con violenza consistita nell'agire contro la sua volontà, dinanzi ai ripetuti dinieghi ed alla richiesta di essere lasciata in pace a lavorare.

I giudici hanno ritenuto provato l'episodio di violenza contestato, avvenuto al culmine di una situazione di mobbing, di tipo sessuale nell'ambiente di lavoro.

Condannato, ricorre in Cassazione - Rigetto.

La decisione impugnata ha confermato le valutazioni di merito espresse in primo grado, con motivazione congrua, coerente e priva di smagliature logiche, ed ha valutato le dichiarazioni della Mo. attendibili sia intrinsecamente che estrinsecamente.


 

 




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente
Dott. PETTI Ciro - Consigliere
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:

M.F. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1275/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 15/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Lucio Lucia che ha chiesto l'accoglimento.




Fatto


La Corte d'Appello di Milano con sentenza emessa il 15 luglio 2010, in parziale riforma, per il riconoscimento del beneficio della non menzione, della sentenza del Tribunale di Milano del 30 ottobre 2009, ha condannato M.F., amministratore delegato della S. Gliss Italia srl per il reato di cui all'art. 609 bis c.p., ritenuta l'ipotesi attenuata e concesse le circostanze generiche, perchè costringeva Mo.Ma.Vi., dipendente di detta società, a subire atti sessuali, con violenza consistita nell'agire contro la sua volontà, dinanzi ai ripetuti dinieghi ed alla richiesta di essere lasciata in pace a lavorare, le chiedeva insistentemente un bacio sulla guancia, per poi baciarla repentinamente sulla bocca ponendole le mani sul seno, palpandolo, abbracciandola e baciandola, in (OMISSIS).

I giudici hanno ritenuto provato l'episodio di violenza contestato, avvenuto al culmine di una situazione di mobbing, di tipo sessuale nell'ambiente di lavoro, da parte dell'imputato nei confronti della Mo., all'epoca dei fatti responsabile alla ricerca e sviluppo della società, profittando di una riunione di lavoro tenutasi nella stanza del M..

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di proprio difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), quanto alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla parte lesa, per le contraddizioni già evidenziate dalla difesa nell'atto di appello e per la mancata reazione della parte offesa dopo le molestie: la Mo. ebbe a partecipare tranquillamente e serenamente alla riunione di lavoro e si recò a prendere un caffè con il suo molestatore e, come emerge dalle testimonianze, gli stessi furono visti parlare tranquillamente. Nè i giudici hanno tenuto conto della non immediatezza della proposizione della denuncia- querela da parte della persona offesa, la quale dopo quattro giorni dalla presunta vicenda consegnò una relazione scritta al capo del personale e si dichiarò disponibile ad una trattativa con l'azienda (testimonianze m. e Mo.), ma essendo la stessa naufragata per la mancata accettazione della donna delle offerte aziendali, la stessa depositò denuncia-querela in data 9.5.2005, mettendosi in malattia. Tali comportamenti sarebbero giustificati, secondo l'errata opinione dei giudici di merito, per lo stato di disagio e di difficoltà in cui la donna venne a trovarsi. Inoltre la Corte non ha ritenuto che la credibilità della persona offesa fosse inficiata nemmeno dalla partecipazione della stessa al ed. "circo", scambio di e-mail a contenuto ludico tra colleghi dell'ufficio, appartenenti ad un gruppo ostile alla dirigenza, che ostentava comportamenti e linguaggio volgari. Tali circostanze non si concilierebbero - a parere del ricorrente - con quanto dichiarato dalla persona offesa e fatto proprio nella motivazione della sentenza impugnata, in relazione al preteso turbamento per le attenzioni a lei rivolte dal M.. Ulteriore elemento di contraddizione con le emergenze processuali sarebbe connesso al fatto che la Corte ha ritenuto inverosimile la sussistenza di un intento calunnatorio quando invece il M., in quanto amministratore delegato, era l'artefice di una ristrutturazione aziendale e, attesi i problemi occupazionali, la Mo. sarebbe stata destinataria di un provvedimento di messa in mobilità che interessava alcuni dipendenti (dichiarazioni teste B.). Ultimo profilo di contraddittorietà attiene alla valutazione di non incompatibilità tra lo stato dei luoghi e la ricostruzione dei fatti fomiti dalla Mo., anche perchè la Corte avrebbe posto tale valutazione in collegamento al comportamento processuale dell'imputato, che si sarebbe limitato a negare gli accadimenti, senza proporre una diversa ricostruzione della vicenda. Il primo assunto sarebbe smentito dalla testimonianza della teste F. che ha riferito di non aver sentito voci alterate o rumori il giorno dei fatti, nonostante dalla sua stanza si senta ogni minimo rumore, ed anzi di essere entrata nella stanza del M. nel corso della riunione senza notare alcuna anomalia. 2.
Violazione dell'art. 190, comma 1 e degli artt. 24 e 111 Cost. e mancata ammissione di testimonianze, richieste ex art. 495 c.p.p., comma 2, decisive per la completa valutazione dei fatti e della personalità della persona offesa {art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e d)). Il Tribunale non ha ammesso tutte le prove tempestivamente indicate e richieste dalla difesa all'udienza del 27 marzo 2008, riservandosi l'ammissione di ulteriori testi che allo stato apparivano "sovrabbondanti" e poi con ordinanza dell'8 luglio 2008 ha respinto l'ulteriore richiesta di ammissione delle altre testimonianze: su tale punto la Corte di appello non si sarebbe neppure pronunciata, nonostante l'impugnazione delle ordinanze dibattimentali con l'atto di appello, per violazione del diritto alla prova, limitandosi a respingere la richiesta della difesa di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con una argomentazione apparente.


Diritto

 


I motivi di ricorso sono infondati.
1. Quanto alla censura di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con le argomentazioni sollevate si cerca di condurre questa Corte ad una rilettura delle risultanze del giudizio di merito, preclusa in Cassazione, in riferimento in particolare alla valutazione circa l'attendibilità della parte offesa. E' ben possibile, per giurisprudenza costante, che il giudice tragga il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, le quali richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016).


La decisione impugnata ha confermato le valutazioni di merito espresse in primo grado, con motivazione congrua, coerente e priva di smagliature logiche, ed ha valutato le dichiarazioni della Mo. attendibili sia intrinsecamente che estrinsecamente. Ha inoltre risposto punto per punto alle presunte incongruenze che l'imputato aveva già censurato con i motivi di appello. Difatti i giudici di merito hanno ritenuto pienamente credibile la Mo., le cui dichiarazioni risultavano corroborate da formidabili riscontri esterni, già posti in evidenza dal giudice di prime cure, consistiti nelle dichiarazioni di B.S. e Ba.Ma., impiegate della stessa società, le quali anche esse avevano subito atteggiamenti invasivi dal punto di vista sessuale da parte del M.. Peraltro la attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa è stata analizzata soprattutto in riferimento al contegno tenuto dalla stessa immediatamente dopo l'episodio, ritenuto compatibile con il contesto ambientale e la non particolare invasività degli atti compiuti. I giudici di merito hanno ritenuto che l'autenticità del narrato non poteva di certo essere posta in discussione da circostanze ad esso estranee, quali il fatto che la persona offesa partecipasse ad uno scambio di e-mail tra colleghi, con battute anche a sfondo sessuale (il cd. "circo"), costituendo tale partecipazione un mero momento ricreativo. Quanto all'esclusione di possibili finalità di rivendicazione lavorativa o vendetta, correlata alla ristrutturazione aziendale, adombrate dalla difesa, i giudici hanno motivatamente escluso un movente di vendetta o malanimo, in quanto non erano stati raccolti elementi di prova circa il fatto che la Mo. al momento del fatto, e della segnalazione dello stesso ai vertici della società, fosse a conoscenza del piano di ristrutturazione che avrebbe poi previsto anche l'eliminazione della sua posizione aziendale.


2. Per quello che riguarda il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, la giurisprudenza ha affermato il principio che "il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo" (cfr. Sez. 3, n. 24294 del 7/4/2010, D. S. B., Rv. 247872 e Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, Pacini, Rv. 246859): infatti l'istituto della rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Per prova decisiva la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella prova che "non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante" (cfr. Sez. 3, n. 27581 del 15/6/2010, M. Rv. 248105).
Orbene si osserva che Corte di appello di Milano, richiamandosi a tale principio, ha ritenuto sufficientemente completo il quadro probatorio per fondare la decisione, come era stato ritenuto dal giudice di primo grado che non aveva ammesso alcuni testimoni richiesti dalla difesa per superfluità, potere discrezionale, previsto dall'art. 495 c.p.p., comma 4, il cui esercizio non è censurabile in sede di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici (in tal senso, Sez. U, n. 15208 del 25/2/2010, Mills, Rv. 246585).


Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato, ai sensi del disposto di cui all'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.


rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.