Tipologia: CCNL
Data firma: 5 giugno 2007
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Confitarma e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Marittimi, Rimorchiatori

Sommario:

Premessa al CCNL del 24 luglio 1991
Articolo 1 - Consistenza numerica del personale
Articolo 2 - Tabella di armamento
Articolo 3 - Assunzione
Articolo 4 - Periodo di prova e tirocinio
Articolo 4 Bis - Salario d'ingresso
Articolo 5 - Rapporti gerarchici e disciplinari
Articolo 6 - Condotta del personale
Articolo 7 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
Articolo 8 - Controversie sindacali
Articolo 9 - Orario di lavoro
Articolo 10 - Lavoro straordinario
Articolo 11 - Compenso per il lavoro straordinario
Articolo 12 - Lavori per la sicurezza della navigazione
Articolo 13 - Lavori per la manutenzione e la pulizia del rimorchiatore
Articolo 14 - Mansioni del personale e mobilità
Articolo 15 - Promozioni
Articolo 16 - Oggetti in consegna
Articolo 17 - Paghe
Articolo 18 - Aumenti periodici di anzianità
Articolo 19 - Indennità di contingenza
Articolo 20 - Indennità di turno
Articolo 20 Bis - Indennità di navigazione nazionale
Articolo 21 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
Articolo 22 - Assegno per nucleo familiare
Articolo 23 - Indennità di navigazione per il servizio di rimorchio in altura
Articolo 24 - Indennità rischi epidemici
Articolo 25 - Indennità sostitutiva della panatica
Articolo 26 - Valore della panatica quale coefficiente della retribuzione
Articolo 27 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi - Libretto paghe
Articolo 28 - Giorni festivi
Articolo 29 - Ferie
Articolo 30 - Aspettativa
Articolo 31 - Previdenze
Articolo 32 - Assicurazione malattia
Articolo 33 - Assicurazione infortuni
Articolo 34 - Norme per la prevenzione degli infortuni
Articolo 35 - Indennità perdita corredo
Articolo 36 - Anzianità di servizio
Articolo 37 - Congedo matrimoniale
Articolo 37 Bis - Periodo di conservazione del posto per il conseguimento dei titoli professionali
Articolo 38 - Congedi parentali
Articolo 39 - Risoluzione del contratto di imbarco
Articolo 40 - Preavviso
Articolo 41 - Trattamento di fine rapporto
Articolo 42 - Trapasso e fusione di azienda - Vendita di rimorchiatore
Articolo 43 - Affissione del contratto a bordo
Articolo 44 - Turni particolari - Continuità di occupazione
Articolo 45 - Contrattazione integrativa
Articolo 45 Bis - Commissione paritetica nazionale
Articolo 46 - Trattamento di miglior favore
Articolo 47 - Decorrenza e durata
Articolo 48 - Norme sulla sicurezza
Protocollo d'Intesa
Allegati

Allegato 1 - Modello di Contratto di Imbarco per equipaggi imbarcati su unità adibite al rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi
Allegato 2 - Importi mensili del minimo contrattuale conglobato
Allegato 2 Bis - Valori degli scatti di anzianità
Allegato 3 - Appendice all'articolo 20
Allegato 4
• Verbale di Accordo del 20 dicembre 2002
• Accordo dell'11 giugno 2003
• Addendum al Verbale di Accordo dell'11 giugno 2003
• Procedure per libretto di navigazione
• Procedure per infortunio
• Accordo del 5 giugno 2007
Allegato 5 - Obblighi dell'assicurato in caso di dichiarata inidoneità
Allegato 6 - Verbale di accordo per la previdenza complementare
• Addendum all'Accordo Nazionale 30 maggio 2007
Allegato 7 - Costituzione dell'Osservatorio Nazionale
Allegato 8 - Iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1
• Collegio di Conciliazione ed Arbitrato
Allegato 9 - Protocollo d'Intesa fra Confitarma e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti
Allegato 10 - Protocollo su ambiente di lavoro
Allegato 11 - Protocollo di intesa sulla formazione professionale
Allegato 12 - Protocollo di intesa fra Confitarma e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti
Consultazione a livello nazionale.
Comitati consultivi territoriali.
Regole per il conflitto.
Diritti Sindacali
• Rappresentanze sindacali di bordo
• Permessi sindacali
• Riscossione contributi sindacali
• Affissione comunicati sindacali
• Agevolazioni allo studio
• Attività di tempo libero
• Norme per l'organizzazione dei servizi di rimorchio in porto ed in navigazione
Appendice
Informazioni
Norme per la prevenzione infortuni
Norme per la sicurezza
Accordo 15 maggio 1974 relativo alla determinazione dei compensi di salvataggio
Scambio di lettere tra le parti contraenti

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi

Il 5 giugno 2007, in Roma tra: Confederazione Italiana Armatori, Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori, Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori e le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate: Federazione Italiana Lavoratori Trasporti - Settore Marittimo (Filt-Cgil), Federazione Italiana Trasporti - Settore Marittimo (Fit-Cisl), Unione Italiana Lavoratori Trasporti - Settore Marittimo (Uiltrasporti), si è stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi.
Le parti, con il presente accordo, dichiarano di aver rinnovato - in armonia con la prassi contrattuale del settore - i contratti collettivi del settore marittimo scaduti il 31.12.2006.
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro fra i proprietari o armatori ed il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi.

Articolo 1 - Consistenza numerica del personale
1 - Presso ogni Società esercente il servizio di rimorchio nei porti sarà tenuto un elenco nominativo del personale marittimo dipendente con l'indicazione della qualifica e del grado. Detto elenco sarà affisso in un albo nella sede sociale a disposizione degli interessati e con possibilità di verifica e di controllo da parte delle Organizzazioni stipulanti.
2 - L'elenco è formato:
a) dalla somma degli equipaggi dei rimorchiatori in servizio, in base alle tabelle di armamento;
b) dalle riserve atte a garantire il riposo settimanale e quelli del sesto giorno secondo le modifiche previste dall'articolo 9, le ferie e le sostituzioni per assenza dovuta a malattia, infortunio, licenze e permessi.
Nota: i riposi settimanali riguardano esclusivamente il personale dei rimorchiatori in servizio portuale.

Articolo 2 - Tabella di armamento
1 - Le tabelle di armamento dei rimorchiatori sprovvisti di comando centralizzato saranno di cinque persone con le seguenti qualifiche:
- Comandante;
- Direttore di macchina;
- una seconda persona di macchina (esclusi i giovanotti);
- due persone di coperta di cui almeno un marinaio.
2 - La composizione numerica degli equipaggi dei rimorchiatori con comando centralizzato in servizio portuale sarà di quattro persone con le seguenti qualifiche:
- Comandante;
- Direttore di macchina;
- due comuni (di cui almeno uno di coperta).
3 - La composizione numerica degli equipaggi dei rimorchiatori ad elevata manovrabilità con comando centralizzato ed automatizzato con propulsori azimutali o voith che forniscono il cavo di rimorchio alle navi a mezzo d'idoneo verricello, o laddove una tabella a tre sia stata già concordata ed applicata a livello locale, sarà di tre persone con le seguenti qualifiche:
- Comandante;
- Direttore di macchina;
- Comune.
Nei porti in cui, al momento della stipula del presente contratto, il servizio viene reso, con rimorchiatori di cui sopra, da quattro persone d'equipaggio, la eventuale riduzione a tre sarà realizzata previa intesa a livello aziendale. In tali casi l'Autorità Marittima potrà disporre l'integrazione delle tabelle, come sopra determinate, in presenza di condizioni meteo-marine avverse o per l'effettuazione di particolari servizi. Per rimorchiatori di nuova acquisizione, la tabella d'armamento sarà definita tra le parti a livello aziendale. Qualora non si raggiunga in sede locale un accordo sulla composizione numerica della tabella d'armamento, sarà convocata la commissione di cui al successivo art. 45 bis.
4 - Qualora la nuova composizione delle tabelle comporti degli esuberi di personale, il turn-over verrà bloccato fino al raggiungimento della consistenza necessaria per il regolare svolgimento del servizio. Tale provvedimento sarà adottato dopo che siano state riassorbite eventuali aliquote di straordinario predeterminato e sia stata realizzata la riduzione dell'orario annuale di lavoro di 40 ore in una delle forme previste.
5 - Le tabelle di armamento per il servizio di rimorchio di altura sono indicate nell'art. 45 punto 6 e saranno definite a livello aziendale secondo le norme e i limiti precisati nel detto articolo.

Articolo 3 - Assunzione
[…]
3 - Il personale assunto, potrà essere, a giudizio insindacabile dell'armatore, trasferito da un'unità all'altra senza diritto a modifica di retribuzione o altro.

Articolo 5 - Rapporti gerarchici e disciplinari
1 - Durante l'imbarco, i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile e dal presente Contratto collettivo.

Articolo 6 - Condotta del personale
1 - Il personale ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e d'ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2 - I rapporti tra i componenti l'equipaggio devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
3 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il consenso del Comandante o di chi lo rappresenti.
[…]

Articolo 7 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - Eventuali infrazioni del personale, e in particolare quelle ai doveri di cui all'art. 6, e inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro individuale saranno punite in proporzione alla loro gravità in base al seguente codice disciplinare.
[…]
4 - L'armatore, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e, comunque, dopo dieci giorni dall'avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà irrogare una delle seguenti sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
e) licenziamento.
Si precisa di seguito il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:
a) Rimprovero verbale.
Nel caso d'infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto.
Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere ammonitorio e s'infligge per infrazioni di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. La recidiva infrazione per cui è previsto il provvedimento di rimprovero scritto, non prescritto, dà la facoltà all'Azienda di comminare provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a tre giorni.
c) Multa.
Vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inosservanza dell'orario di lavoro;
2. Inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda, quando non ricadono nei casi previsti dalle successive lett. d) ed e);
3. Irregolarità di servizio, abusi, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno;
4. Irregolarità e inosservanze simili a quelle sopra descritte.
[…]
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di multa, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
d) Sospensione.
Vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inosservanze ripetute dell'orario di lavoro;
[…]
3. Inosservanza delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda, quando la mancanza cagioni danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
4. Presentarsi al lavoro o prestare servizio in stato d'ubriachezza od alterazione;
5. Abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto al punto 3 della lettera e);
6. Esecuzione in Azienda di lavori per proprio conto fuori dall'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'Azienda;
7. Lieve insubordinazione verso i superiori;
8. Mancanze di analoghe gravità.
Resta inteso che, in caso di sospensione, non verrà attuata la procedura amministrativa di sbarco del lavoratore. La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di sospensione, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
e) Licenziamento.
Vi si incorre in genere per tutte quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare per:
[…]
3. Abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di responsabilità, sorveglianza, custodia e controllo o da parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone, alla sicurezza del rimorchiatore, degli impianti o strutture portuali, pregiudizio all'esecuzione del servizio di rimorchio;
4. Grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti d'obbedienza ad ordini;
5. Danneggiamento colposo o volontario alla proprietà dell'Azienda, al materiale di lavorazione o a persone;
6. Inosservanza al prescritto divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
7. Alterchi con vie di fatto, ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all'interno dei mezzi navali o degli uffici;
[…]
9. La recidiva, non prescritta, anche di una sola delle infrazioni disciplinari di cui all'articolo 1251 del Codice della Navigazione o l'infrazione di due diverse mancanze disciplinari previste dallo stesso articolo anche se non seguite dalle pene disciplinari previste dall'articolo 1252 del Codice della Navigazione;
[…]
11. Esecuzione in Azienda di lavori per conto proprio o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
12. Il rifiuto del marittimo, senza giustificato motivo, di trasbordare da un rimorchiatore in servizio portuale ad un rimorchiatore in servizio d'altura secondo le regole vigenti;
13. Mancanze di analoga gravità.
[…]
5 - In tutti i casi in cui, nel presente contratto, si parla di "prescrizione" delle sanzioni disciplinari, si intende un periodo a ritroso di due anni.
[…]

Articolo 8 - Controversie sindacali
1 - Le eventuali divergenze sull'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti in sede nazionale, mediante apposita commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2 - Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra Aziende e lavoratori, quando riguardino l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo integrativo, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e degli armatori. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3 - In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

Articolo 9 - Orario di lavoro
1 - L'orario normale di lavoro settimanale è di 40 ore distribuite in 5 giorni, pari a 173 ore mensili e 2.080 ore annue.
2 - L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere da effettuarsi con l'interruzione d'una o due ore per la consumazione del pasto, fatto salvo quanto previsto nel comma 4. La sospensione del lavoro per la consumazione del pasto non dovrà comportare una riduzione della resa annua di 2.080 ore e dovrà essere concordata a livello aziendale.
3 - Per i servizi notturni (20/06) l'orario normale di lavoro darà luogo ad una maggiorazione determinata nella misura del 30% del valore dell'ora base (minimo contrattuale conglobato diviso 173) per ciascuna ora effettivamente prestata in servizio nell'arco di tempo compreso tra le 20/06.
4 - Nell'ipotesi di servizio a turni articolati nell'ambito delle 2.080 ore annue con una media di 173 ore mensili, l'orario giornaliero di lavoro può superare le 8 ore senza che da ciò derivi il diritto a compenso per lavoro straordinario. Qualora nella turnistica siano comprese ore di lavoro straordinario si potrà, solo con pattuizioni aziendali, compensarle con un periodo di riposo retribuito della stessa durata da godere entro 30 giorni.
[…]
6 - La prestazione lavorativa effettuata nelle seste giornate di lavoro settimanale darà diritto, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, ad altrettante giornate mensili di riposo compensativo differibili e/o cumulabili.
7 - Resta inteso che il sabato rimane giornata feriale.
[…]
9 - Il personale sarà tenuto a prestare la propria opera per iniziare il servizio di rimorchio fino al termine dell'orario stabilito dai turni e, nei casi previsti dal successivo ultimo comma dell'articolo 10, finché non sia sostituito.
[…]
Dichiarazione a Verbale di Assorimorchiatori e Confitarma
Le crescenti esigenze di efficienza del servizio, di raggiungimento della massima produttività nell'operatività portuale, di dare tempestiva risposta alle richieste dell'utenza, comportano la necessità di compiere con le OO.SS. un approfondimento, entro i prossimi due anni, sull'organizzazione del servizio stesso, con particolare riguardo alla possibilità di distinguere i tempi d'attesa rispetto ai tempi di lavoro effettivamente trascorsi a bordo.

Articolo 10 - Lavoro straordinario
1 - Ogni lavoro eseguito dai componenti l'equipaggio oltre l'orario stabilito dall'art. 9 del presente contratto è considerato lavoro straordinario.
2 - Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro compiuto, ai sensi dell'art. 12, per la sicurezza della navigazione.
3 - Le ore di lavoro straordinario dovranno essere contenute nel limite mensile di 90 ore nei porti in cui il normale turno operativo portuale nell'arco diurno viene svolto con 3 o meno di 3 rimorchiatori. In tutti gli altri porti tale limite mensile sarà di 50 ore.
[…]
6 - Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro solo quando sarà sostituito, fermo restando che la sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di 2 ore dalla cessazione del turno.

Articolo 12 - Lavori per la sicurezza della navigazione
1 - Le persone dell'equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio del rimorchiatore e delle persone imbarcate.
2 - Per i lavori speciali per la sicurezza del rimorchiatore, delle persone imbarcate, del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del preposto al comando in coperta, per esigenze che non rientrano fra quelle del normale esercizio del rimorchiatore.

Articolo 13 - Lavori per la manutenzione e la pulizia del rimorchiatore
1 - Oltre i necessari servizi di porto e di navigazione, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione, coadiuvare nelle riparazioni dei rimorchiatori sociali e mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia con diritto a compenso per lavoro straordinario qualora i detti lavori vengano eseguiti fuori dell'orario normale.

Articolo 14 - Mansioni del personale e mobilità
1 - Il personale è imbarcato a bordo delle unità che svolgono l'esercizio del rimorchio delle navi e del soccorso delle navi e natanti in genere, sia in porto che in mare aperto, per prestare il servizio attinente alla sua qualifica.
2 - Tuttavia i sottufficiali ed i comuni potranno essere impiegati in mansioni a terra (ad esempio: di manutenzione dei mezzi e d'officina qualora questa sia destinata al servizio dei mezzi stessi) ed a bordo a seconda delle esigenze aziendali concordandone le modalità di utilizzo.
[…]
5 - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 2, 3 e 4 l'armatore o il comandante, nell'interesse del servizio della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti l'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro grado e qualifica. In caso di necessità per la sicurezza della nave, il personale può essere adibito a qualsiasi servizio.
[…]

Articolo 20 Bis - Indennità di navigazione nazionale
1 - Le parti, preso atto che finora il contratto collettivo nazionale non prevedeva un compenso per il disagio derivante dallo svolgimento del lavoro a bordo delle unità adibite al servizio di rimorchio e che quel disagio si è acuito anche in considerazione dei nuovi assetti normativi contenuti nel presente accordo (in particolare di quelli in materia di tabelle di armamento e di flessibilità dell'orario di lavoro), convengono di istituire un'indennità di navigazione, detta nazionale per distinguerla da quella eventualmente prevista dalla contrattazione integrativa.
[…]

Articolo 23 - Indennità di navigazione per il servizio di rimorchio in altura
1 - Durante il servizio di rimorchio in altura saranno corrisposti per ogni giorno d'altura i seguenti compensi giornalieri:
…omissis…
2 - Qualora il servizio di altura sia di durata pari o inferiore a 5 giorni, i compensi giornalieri per ogni giorno di altura saranno:
…omissis…
[…]
Tali indennità hanno lo scopo specifico di compensare l'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione in altura, nonché i servizi svolti anche fuori dell'orario ordinario di lavoro.
[…]
4 - Le indennità per il servizio di rimorchio di altura non competono ai marittimi dei rimorchiatori che per esigenze di servizio aziendale si trasferiscano da porto a porto.
5 - La condizione necessaria perché ricorrano gli estremi del servizio di altura è che la durata sia superiore a 24 ore.
6 - In servizio di altura, il sabato trascorso a bordo, darà luogo alla maturazione di un riposo compensativo, alla stregua della domenica, da godersi al rientro del rimorchiatore nel porto d'armamento, salvo eccezionali esigenze di servizio. Resta inteso che il sabato, pur dando luogo al riposo compensativo rimane una giornata feriale.

Articolo 24 - Indennità rischi epidemici
1 - Quando un rimorchiatore approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente, verrà corrisposta a tutto l'equipaggio un'indennità pari al 7% (sette per cento) del minimo contrattuale conglobato per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo ma non oltre 15 giorni dalla partenza dal porto infetto.
2 - L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo e/o della permanenza della nave in detto porto.

Articolo 28 - Giorni festivi
[…]
3 - Al personale che sia tenuto a prestare la propria opera a bordo o sia tenuto a disposizione dell'armatore per esigenze di servizio in giorno di domenica o di festività nazionale o di altra festività infrasettimanale, spetta, oltre al riposo compensativo, un compenso […]
[…]
4 - Il riposo compensativo inerente alle domeniche lavorate dovrà essere goduto nell'arco della settimana successiva. Nel caso in cui esigenze di servizio particolari od eccezionali non permettessero la concessione del riposo compensativo, per le festività nazionali ed infrasettimanali non fruite, l'armatore corrisponderà al marittimo, oltre al trattamento economico di cui sopra, un importo pari a 1/26 della retribuzione mensile (minimo contrattuale conglobato, indennità di turno, valore convenzionale della panatica, indennità speciale residua) da liquidarsi entro il trimestre cui si riferiscono i riposi compensativi stessi.
[…]
Dichiarazione a verbale
A chiarimento di quanto previsto ai punti 3 e 4 dell'art. 28 le parti precisano che il riposo compensativo riconosciuto per le domeniche lavorate in turnistica portuale non si somma con il riposo settimanale, dando origine a due giorni di riposo, ma con esso coincide.

Articolo 34 - Norme per la prevenzione degli infortuni
1 - Per la prevenzione degli infortuni saranno osservate le norme contenute in appendice.

Articolo 43 - Affissione del contratto a bordo
1 - Il comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo al quale resti permanentemente affissa una copia del presente contratto collettivo e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dall'Autorità.

Articolo 45 - Contrattazione integrativa
[…]
2 - La contrattazione integrativa aziendale dovrà avere per oggetto:
a) l'adattamento della disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale alle peculiarità di attività diverse dal rimorchio portuale in concessione, ma pur sempre afferenti i servizi portuali e destinate a sviluppare le potenzialità dell'azienda;
b) il passaggio del personale dal servizio portuale al servizio di altura e viceversa;
c) il trasferimento del personale da un porto ad un altro tra quei porti in cui opera la stessa società;
d) l'applicazione delle norme sull'organizzazione del lavoro secondo quanto previsto nel comma successivo.
2 bis - Premesso che è diritto dell'azienda determinare le modalità con le quali il servizio deve essere reso, le parti s'incontreranno in sede locale per esaminare la proposta aziendale di eventuale modifica dell'organizzazione del lavoro, che deve avere motivate ragioni in risposta alle esigenze del traffico. Qualora le stesse non riuscissero a raggiungere un accordo entro 5 giorni, la materia sarà deferita, in sede nazionale, all'esame di un'apposita commissione paritetica composta dai rappresentanti nazionali delle rispettive organizzazioni di parte entro i sette giorni successivi. Qualora neppure tale organo paritetico riuscisse a raggiungere un accordo, le parti sono libere di agire nel rispetto delle reciproche autonomie.
3 - Erogazioni salariali potranno essere concesse a fronte di incrementi di produttività derivanti da programmi concordati tra le parti che determinino miglioramento dell'economicità dei servizi attraverso, ad esempio, la riduzione delle tabelle di armamento, la reperibilità, ecc.
4 - In tale contesto potranno essere rinegoziate indennità già presenti nei contratti integrativi aziendali.
5 - Le trattative per il rinnovo dei contratti collettivi aziendali dovranno avere luogo nelle sedi delle locali Organizzazioni armatoriali con la partecipazione delle rappresentanze aziendali (RSA o RSU laddove costituite) e OO.SS. territoriali stipulanti.
6 - La tabella d'armamento tipo per il normale servizio di rimorchio d'altura è di 10 persone.
Sono ammesse, a livello aziendale, variazioni in meno, rispetto alla tabella sopra indicata, nei seguenti casi:
- quando i rimorchiatori presentino condizioni tecnologicamente avanzate tali da giustificarne la diminuzione;
- quando i rimorchiatori siano adibiti a un servizio di rimorchio in porti diversi da quelli in concessione o in zone foranee per assistenza a lavori di opere marittime e i servizi siano tali da non richiedere il numero di persone occorrenti invece nel corso della navigazione.
Sono ammesse variazioni in più, limitatamente ad una singola unità, da concordarsi a livello aziendale, qualora i rimorchiatori siano impiegati in servizi speciali e complessi.
7 - Le tabelle di armamento per il servizio di rimorchio di altura di breve durata sono di 8 persone, sempre che la durata del servizio non superi i 5 giorni, e di 9 persone, sempre che la durata del servizio non superi i 10 giorni, oltre il quale limite il servizio è da considerarsi servizio d'altura a tutti gli effetti.
Le rispettive durate di 5 e 10 giorni debbono intendersi dal momento della partenza dal porto di armamento al momento del rientro.
Ferme restando anche per tale tipo di altura le variazioni in meno dovute alle condizioni tecnologicamente avanzate, precisate in ordine al servizio di altura vero e proprio, è ammesso a livello aziendale, in relazione al servizio di rimorchio di altura di durata non superiore a 10 giorni e non inferiore a 5, l'aumento di una persona quando i rimorchiatori siano impiegati in servizi speciali e complessi.
8 - A livello aziendale oltre che le variazioni delle tabelle in più o in meno come sopra detto, saranno definite anche le composizioni qualitative degli equipaggi.
Dichiarazione a verbale
Anche con riferimento alla disciplina prevista dagli Statuti dell'Associazione Italiana Armatori Rimorchiatori nonché della Confederazione Italiana Armatori ed agli obblighi associativi che da tale disciplina discendono per le imprese aderenti, l'Associazione Italiana Armatori Rimorchiatori nonché la Confederazione Italiana Armatori nel ribadire ad ogni effetto che le materie della contrattazione integrativa aziendale sono quelle fissate nell'art. 45 del presente contratto dichiarano che eventuali pattuizioni aziendali che stabiliscano, rispetto ai precedenti contenuti, impegni che esorbitino dalle materie e/o dai limiti desumibili dal suddetto art. 45 non possono essere addotte anche dai prestatori di lavoro che risultino destinati dal presente Contratto Collettivo, come titolo valido per attribuzione di diritti e/o obblighi.

Articolo 45 Bis - Commissione paritetica nazionale
1 - È istituita una Commissione paritetica nazionale composta da tre rappresentanti delle OO.SS. stipulanti e firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di tre rappresentanti dell'armamento.
2 - Alla suddetta Commissione sarà demandato il compito di coordinare, nell'ambito delle contrattazioni integrative aziendali, la disciplina di materie aventi interesse comune, secondo criteri di omogeneizzazione, con particolare riguardo alla organizzazione dei servizi e dei turni.
3 - I rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui al primo comma, saranno i responsabili nazionali, i quali potranno essere coadiuvati dalle rispettive RSA ovvero RSU.
4 - La Commissione paritetica potrà essere convocata da ciascuna delle due parti tramite lettera raccomandata contenente la data di convocazione proposta e la motivazione della stessa. La Commissione, così convocata, dovrà riunirsi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di ricezione della convocazione.
Dichiarazione a verbale:
Premesso che:
- l'innovazione tecnologica dei rimorchiatori comporta anche un diverso sistema organizzativo aziendale ed un cambiamento delle competenze professionali dei lavoratori;
- che la professionalità dei direttori di macchina attualmente in servizio rappresenta un patrimonio di competenze ed esperienze da salvaguardare e tutelare;
- tale patrimonio possa essere diversamente utilizzato nell'apparato tecnico aziendale anche con corsi d'aggiornamento tenuti da tecnici delle società costruttrici degli apparati di bordo;
le parti ritengono necessaria una valutazione congiunta sulla ricaduta che quanto sopra affermato possa comportare in ordine alla composizione qualitativa degli equipaggi.
Pertanto la Commissione paritetica di cui all'articolo 45 bis nell'arco della vigenza contrattuale esaminerà le possibili soluzioni da adottare circa le figure professionali necessarie in rapporto all'evoluzione del settore.
Dette figure professionali dovranno comunque rispondere ai massimi criteri di sicurezza ed efficienza.

Articolo 48 - Norme sulla sicurezza
1 - Le Società armatrici si impegnano a prendere le opportune iniziative perché nei rispettivi porti siano concordate ed attuate le norme per la sicurezza adottate per il porto di Genova indicate in appendice.
Dichiarazione a verbale
A) Per quanto riguarda aspetti del rapporto di lavoro eventualmente non regolamentati dal presente contratto ma contemplati nel contratto d'imbarco per gli equipaggi delle navi da carico, le parti consentono ad incontrarsi, occorrendo, per prendere in esame le correlative norme di tale ultimo contratto, al fine di stabilire se del caso, gli opportuni adattamenti nei confronti del personale dei rimorchiatori.
B) Le Società armatrici dei Rimorchiatori, che non hanno la copertura assicurativa complementare, si impegnano ad intervenire direttamente nei casi in cui i marittimi dei rimorchiatori dovessero trovarsi nelle condizioni di dover beneficiare di detta assicurazione complementare.

Protocollo d'Intesa
Premesso che al settore dei rimorchiatori è applicata la legge del 28 gennaio 1994, n. 84 (e successive modificazioni ed integrazioni) ed in particolare in base all'articolo 14 della legge n. 84/94 (come modificato dall'articolo 1 della legge del 30 giugno 2000, n. 186) i servizi di rimorchio sono considerati servizi d'interesse generale atti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo, per cui l'autorità Marittima e Portuale hanno competenza per l'organizzazione e la disciplina del servizio, si concorda che le Parti, congiuntamente o separatamente, si attiveranno affinché le Autorità competenti, nel determinare le condizioni per il rilascio di concessioni/autorizzazioni all'esercizio di rimorchio nei porti, pongano come condizione l'effettiva applicazione del CCNL dei rimorchiatori, quale trattamento minimo inderogabile di riferimento.

Allegati
Allegato 7 - Costituzione dell'Osservatorio Nazionale

Le parti convengono di costituire, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL, l'Osservatorio Nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione delle problematiche afferenti il settore del rimorchio e ad orientare l'azione dei propri rappresentati.
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni rilevanti per l'attività complessiva del settore, al fine di consentire di individuare tempestivamente occasioni di miglioramento e di sviluppo dell'attività e del lavoro, determinandone le condizioni e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e di specifico intervento:
- l'esame dei criteri per la determinazione degli organici aziendali, con riferimento all'art. 1 del vigente CCNL;
- la raccolta degli elementi finalizzati a valutare le materie della formazione professionale del personale imbarcato, con l'obiettivo di mantenere e/o implementare il livello di professionalità, nonché della sicurezza e dell'ambiente di lavoro;
- i problemi connessi alla sicurezza in relazione a tutte le fasi del processo lavorativo e di espletamento del servizio, per migliorare il servizio fornito e la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- lo studio delle specificità portuali e del relativo traffico con l'obiettivo di individuare adeguate forme di organizzazione del lavoro;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro a bordo finalizzate a migliorare l'efficienza, la produttività e la competitività del settore, anche attraverso forme diverse di flessibilità, professionalità e formazione;
- l'individuazione dei criteri, in materia di deroghe ai limiti sull'orario di lavoro per i mezzi adibiti a servizi portuali, in applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 108.
L'Osservatorio definirà i propri programmi di lavoro impegnando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potrà avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta.
L'Osservatorio trasmetterà alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa l'attività annuale, gli studi, le azioni intraprese e gli interventi compiuti e può promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
L'Osservatorio sarà composto da 12 membri; 6 rappresentanti di parte sindacale e 6 rappresentanti di parte datoriale.
Gli atti approvati all'unanimità dai componenti dell'Osservatorio, produrranno effetti immediati. Qualora gli stessi comportino modifiche normative al CCNL, dovranno essere portati, per la loro ratifica, al tavolo negoziale delle parti contrattuali. Gli stessi atti, comportanti modifiche normative al CCNL, approvati a maggioranza dai componenti dell'Osservatorio verranno rinviati, per gli opportuni approfondimenti, al tavolo negoziale delle parti contrattuali.
L'Osservatorio ha sede presso la Confitarma che fornirà i servizi di segreteria.
La data delle convocazioni è fissata d 'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle parti che costituiscono L'Osservatorio.
Roma, 5 giugno 2007

Allegato 10 - Protocollo su ambiente di lavoro
Le parti riconoscono la necessità di un comune impegno ad affrontare i problemi della salute e della prevenzione dai rischi connessi alla specifica condizione di lavoro dei marittimi.
A questo fine le parti concordano che la normativa contrattuale qui definita sia accompagnata da una legislazione di sostegno, sulla base di alcune esperienze già maturate.
In particolare per quanto riguarda le soluzioni nell'ambito della prevenzione dei rischi derivanti da agenti nocivi strutturalmente presenti nelle navi, tra cui ad esempio l'amianto, le parti concordano che tale legislazione di sostegno debba intervenire nelle fasi di ricostruzione, trasformazione e riclassifica attraverso opportune forme d'incentivazione.
In considerazione, inoltre, della peculiarità del lavoro nautico le parti convengono sulla necessità di istituire appositi strumenti di tutela della salute dei lavoratori.
Tale attività dovrà esercitarsi a partire dall'art. 9 della Legge 300/70 e svolgersi a livello decentrato con la partecipazione delle strutture sindacali territoriali.
Le Aziende s'impegnano ad adottare sulle proprie navi le misure di prevenzione in rapporto a determinati fattori di rischio, attuando le procedure definite dall'art. 9 della Legge 300 già citata.
Per i fattori di rischio già individuati nell'ambito del settore, si propongono quali priorità, nel corso della presente vigenza contrattuale:
Rumore: cabine insonorizzate, misure di bonifica cuffie.
Amianto: trattamento secondo procedimenti che evitino la dispersione di fibre, eliminazione di detto materiale su navi di nuova costruzione od acquistate di seconda mano, o come materiale di riparazione, misure di adeguata prevenzione durante l'attività di manutenzione e scoibentazione della nave.
Esposizione a fumi, gas di scarico, nebbie di olii minerali: misure di bonifica nella sala macchine od in garages secondo le indicazioni degli enti preposti.
Prevenzione degli infortuni a bordo: secondo le misure previste dal D.P.R. 547/56 per tutte quelle attività lavorative non direttamente connesse con la navigazione (esempio lavori di manutenzione).
Nell'ambito della valutazione del rischio, da parte del datore di lavoro, e della predisposizione dei piani di prevenzione previsti dalla normativa italiana ed europea, dovranno essere definiti gli opportuni processi di formazione dei lavoratori ed in particolare dei delegati sindacali.
Tale formazione, che potrà avvalersi della prevista legislazione di sostegno, dovrà in particolare mirare a:
1) una corretta informazione sui rischi specifici connessi alle singole mansioni;
2) all'uso degli opportuni mezzi di protezione individuale ed alla loro manutenzione;
3) alla gestione della propria mansione con le necessarie garanzie di sicurezza per la navigazione (formazione professionalizzante).
Le parti, alla ripresa delle trattative, prevista nel mese di settembre, individueranno i soggetti pubblici referenti per l'attività di studio e controllo dei fattori di rischio ambientale.

Allegato 11 - Protocollo di intesa sulla formazione professionale
Le parti esprimono una comune valutazione sulla centralità della formazione professionale.
Conseguentemente le parti individuano i seguenti comuni obiettivi di un'attività congiunta di promozione e sviluppo della formazione professionale dei lavoratori marittimi quale strumento:
- strategico ai fini di una politica attiva dell'occupazione;
- di aggiornamento ai fini dell'acquisizione degli standard minimi previsti dalla legge 739 del 21 novembre 1985 (convenzione STCW 78);
- di aggiornamento ed informazione ai fine della tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- di aggiornamento ed informazione circa la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute;
- di sviluppo della professionalità in connessione con lo sviluppo dell'automazione navale;
- di sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e di nuove qualifiche professionali.
Le parti riconoscono che l'avviamento di politiche di sviluppo della formazione professionale non può prescindere dall'apposita legislazione di sostegno già predisposta dall'amministrazione competente nonché dall'utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da normative europee, nazionali e regionali e riconoscono altresì come strumento indispensabile all'avvio al lavoro di giovani nel settore, una normativa definita e certa per gli allievi ufficiali nonché l'utilizzo dei contratti di formazione/lavoro nello spirito del presente accordo e secondo le norme definite nell'apposito protocollo.
Le parti, pur riconoscendo l'attività formativa autonomamente svolta da taluni gruppi o aziende armatoriali, ritengono necessario lo sviluppo in tutto l'armamento nazionale di politiche formative concordemente definite tramite le seguenti misure e procedure.
Sarà costituita a livello nazionale una commissione paritetica formata da sei membri nominati dalle OO.SS. e sei membri nominati dalle Associazioni datoriali, con il compito primario di promuovere tutte le iniziative ritenute più idonee a favorire efficaci politiche formative, a formulare proposte nei confronti di Enti ed istituzioni competenti in materia.
Coerentemente alle finalità sopra rappresentate la Commissione dovrà promuovere iniziative specifiche al fine di:
- favorire le rispondenze delle azioni formative alle domande di professionalità espresse dal mercato del lavoro;
- acquisire dalle aziende dati statistici circa la partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti dalla convenzione STCW 78;
- determinare strumenti di governo del mercato del lavoro marittimo in funzione dei livelli di espansione della formazione e dell'aggiornamento professionale nell'ambito dell'armamento nazionale, verificando e promuovendo tale processo anche attraverso la riqualificazione e la mobilità del personale;
- esaminare l'andamento complessivo dei contratti di formazione e lavoro anche sulla base della informativa circa gli esiti dei progetti esauriti nell'anno precedente;
- promuovere programmi di formazione mirata in particolare sui temi della sicurezza e della prevenzione;
- favorire uno sviluppo della formazione scolastica e professionale coerente con la realtà e gli indirizzi comunitari.

Allegato 12 - Protocollo di intesa fra Confitarma e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti
Consultazione a livello nazionale.

Viene istituito un Comitato con funzione consultiva a livello nazionale con sei membri nominati da Confitarma e sei membri nominati da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti.
Il Comitato si riunirà, almeno due volte l'anno o su richiesta di una delle parti, per l'informazione e la consultazione preventiva:
- sugli indirizzi di politica marinara a livello nazionale e/o internazionale;
- sugli indirizzi di politica marinara derivanti dagli orientamenti di sviluppo previsti dalla Confitarma;
- sui progetti di sviluppo dei singoli settori;
- sui programmi di ristrutturazione;
- sui programmi ed interventi sulle condizioni ambientali e di sicurezza sul lavoro e della navigazione.

Comitati consultivi territoriali.
Laddove sono presenti entrambe le rappresentanze datoriali e sindacali saranno istituiti comitati consultivi territoriali le cui materie ed i criteri di nomina dei rappresentanti dovranno essere analoghi a quello costituito a livello nazionale.

Diritti Sindacali
Rappresentanze sindacali di bordo

1 - In applicazione delle norme dello Statuto dei Lavoratori, che demanda ai contratti collettivi di lavoro l'attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il personale navigante, si conviene quanto segue:
- ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell'ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza, possono essere costituite in ogni Azienda "rappresentanze sindacali di bordo" scelte tra i componenti dell'equipaggio.
2 - In tali unità possono essere nominati, per ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto:
- 1 rappresentante sindacale fino a 60 marittimi;
- 2 rappresentanti sindacali fino a 100 marittimi;
- 3 rappresentanti sindacali fino a 200 marittimi;
- 4 rappresentanti sindacali fino a 300 marittimi.
3 - Per le Aziende che esercitano il servizio di rimorchio in più porti, in deroga a quanto sopra, sarà nominato un rappresentante sindacale per ogni porto.
4 - I rappresentanti sindacali, che durano in carica fino alla revoca, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto alla Direzione delle Aziende le questioni che possono sorgere relativamente all'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali.
Eventuali problemi insoluti, nell'ambito delle norme contrattuali, formeranno oggetto d'esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali;
b) effettuare, nel rispetto delle leggi e delle norme contrattuali, la raccolta e la consegna delle deleghe e delle tessere, senza arrecare disturbo all'andamento produttivo aziendale;
c) conferire con i componenti degli equipaggi, non impegnati nelle loro mansioni;
d) compatibilmente con le esigenze del servizio e dei regolamenti portuali, indire assemblee, previa comunicazione alla Società, in congruo anticipo, indicando l'ora, la durata e il luogo della riunione.
5 - I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell'equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
6 - I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei Lavoratori.

Affissione comunicati sindacali
1 - La Società curerà la collocazione in posto accessibile a tutti i membri dell'equipaggio di un albo a disposizione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e delle sezioni territoriali periferiche delle organizzazioni medesime.
2 - In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle Organizzazioni e Sezioni periferiche predette che dovranno riguardare materie d'interesse sindacale del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla direzione della Società o sedi succursali.

Attività di tempo libero
1 - Ogni rimorchiatore adibito al servizio d'altura dovrà essere fornito di strumenti e di mezzi atti a consentire ai marittimi un soddisfacente impiego del tempo libero.
2 - Biblioteca di bordo.
Sarà formata da vari volumi di lettura divertente, popolare, di cultura generale e professionale. Gli autori e le edizioni dei libri saranno scelti di comune accordo fra un rappresentante dei sindacati ed un rappresentante della Società.
3 - Attrezzature.
A bordo di ogni rimorchiatore in servizio di altura sarà installato un televisore. Per il servizio di altura oltre gli stretti sarà inoltre fornito un proiettore cinematografico con relativi films ed un registratore sonoro.

Norme per l'organizzazione dei servizi di rimorchio in porto ed in navigazione
1 - Il mantenimento e l'incremento dell'occupazione dipendono, anche nel settore del rimorchio delle navi, dallo sviluppo dell'attività produttiva, dal riammodernamento dei mezzi e dalla efficienza dei servizi, nel quadro della nuova politica marinara basata sulla riconversione tipologica e tecnologica delle navi e sul piano di sviluppo dei porti e dei cantieri.
2 - Per consentire le finalità precisate e per incoraggiare gli investimenti che tali finalità richiedono, occorre migliorare l'organizzazione del lavoro sui rimorchiatori in servizio d'altura, nel duplice aspetto del rendimento del lavoro e delle condizioni di lavoro.
3 - Per quanto riguarda la sfera d'attività portuale, l'organizzazione del lavoro consiste fondamentalmente nella regolamentazione dei turni di servizio, che l'art. 45 del contratto demanda alla contrattazione integrativa. Mentre si riconferma che la regolamentazione dei turni deve rispondere alle norme contemplate dagli articoli 1 e 10 del contratto, si precisa, ai fini del rendimento del lavoro e dell'efficienza dei servizi, che essa deve tenere presente la "mobilità", la risposta pronta alla richiesta dell'utenza durante tutto l'arco della giornata, la speditezza nell'esecuzione delle operazioni di rimorchio.
Con particolare riferimento alla mobilità questa deve essere riguardata nelle due forme più consone al servizio di rimorchio:
a) il passaggio del personale dal servizio portuale al servizio di altura e viceversa;
b) il trasferimento del personale da un porto ad un altro fra quei porti in cui il servizio di rimorchio è gestito da una stessa Società.
I criteri e le modalità di applicazione della mobilità anche ai fini dell'occupazione dovranno comunque essere concordati fra Organizzazioni sindacali e Società armatrici a livello aziendale.
D'altra parte, ai fini di migliorare le condizioni dei lavoratori, è da attribuirsi massima importanza, sia in servizio portuale sia in servizio di navigazione, alla sicurezza, all'ambiente interno dei mezzi, agli alloggi e alle misure igienico-sanitarie. 4 - Si concorda.
Per i rimorchiatori da costruirsi sarà costituita una commissione paritetica con il compito di esprimere, in fase di progettazione, pareri sulla sicurezza, gli alloggi e l'ambiente. Tale commissione potrà anche esprimere raccomandazioni per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali dei rimorchiatori in servizio.
5 - La difesa dei livelli occupazionali è strettamente legata alla possibilità di sviluppo, di riammodernamento della flotta ed alla conseguente maggiore competitività del mezzo nautico, da realizzarsi anche attraverso una più efficiente organizzazione dei servizi che aumenti il rendimento del lavoro e migliori le condizioni di vita a bordo.
Conseguentemente, premesso che l'eventuale riorganizzazione complessiva dei servizi non dovrà comportare variazioni di costo, le parti concorderanno in contrattazione aziendale l'organizzazione dei turni di servizio.
6 - Nella definizione di una diversa organizzazione del lavoro si dovrà tenere conto della tipologia del mezzo e dei servizi ai quali è adibito.

Appendice
Informazioni

1 - Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, concordano l'istituzione di un sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.
2 - Le informazioni verranno fornite a livello nazionale dalla competente Associazione degli Armatori in incontri a carattere annuale con le rispettive associazioni dei lavoratori, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni. Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale, riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive dei servizi di rimorchio in relazione allo sviluppo tecnologico e le sue conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.
3 - Le Organizzazioni Nazionali dell'Armamento daranno inoltre informazioni alle Organizzazioni Sindacali Nazionali sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti aree interregionali o altrimenti integrate (Gruppi Armatori esercenti servizio di rimorchio in più porti).
4 - Le Società armatoriali con più di 100 dipendenti informeranno, tramite l'Associazione di categoria e sotto il vincolo della riservatezza, le rappresentanze sindacali aziendali intorno a sostanziali modifiche tecnologiche, prospettive produttive e livelli occupazionali, che possono investire in modo determinante l'organizzazione complessiva del lavoro.

Norme per la prevenzione infortuni*
1 - I rimorchiatori, in attesa in avamporto, debbono disporsi in modo da non intralciare la manovra delle navi in entrata e debbono mantenersi ad una distanza prudenziale fino a quando queste non abbiano ridotto la loro velocità a limite di assoluta sicurezza.
2 - Il cavo di rimorchio, di prora alle navi in arrivo, non dovrà essere preso con la "gaffa", ma servendosi sempre del "sacchetto" "Heaving Line".
3 - Dovendosi prendere più di un cavo per la sicurezza dell'operazione di rimorchio ogni cavo dovrà essere filato dallo stesso passacavo o dallo stesso lato della nave.
4 - Per tutto il tempo in cui il cavo è al gancio, il personale dovrà prestare la massima attenzione al fine di trovarsi sempre fuori del raggio di azione del cavo stesso.
5 - Nel sistemare la bozza, si dovrà manovrare a basse velocità e con la massima attenzione onde evitare di far correre rischi al personale.
6 - Nel mollare il cavo della nave si deve attentamente valutare la posizione del rimorchiatore in modo da garantire l'incolumità del personale.
7 - In caso di emergenza, quali pericolo di collisione o di instabilità del rimorchiatore, si dovrà immediatamente e senza esitazioni mollare il cavo di rimorchio.
8 - Il cavo di rimorchio dovrà parimenti essere mollato dai rimorchiatori di prora alle navi in partenza ogni qualvolta queste dovessero superare la velocità prescritta dalle autorità portuali.
9 - I rimorchiatori all'ormeggio allineati lungo la banchina dovranno servirsi di regolari passerelle.
10 - Non si dovranno imbarcare o sbarcare piloti dalle navi in movimento.
11 - Qualsiasi lavoro di manutenzione - quale picchettaggio, pitturazione, ecc. - dovrà essere eseguito in conformità alle prescrizioni dettate dalle leggi infortunistiche evitando di fare eseguire lavori pericolosi durante la navigazione.
* Cfr. articolo 34

Norme per la sicurezza
Le presenti norme, elaborate e stese dal "Comitato di coordinamento" fra piloti, personale rimorchiatori, ormeggiatori, approvate e sottoscritte dalla Corporazione dei piloti, dalla Società armatrice, dal Gruppo ormeggiatori, ciascuno per la parte di propria competenza, si propongono di limitare gli infortuni sul lavoro nelle operazioni di manovra navi in porto.
1 - All'arrivo della nave i piloti, prima di iniziare la manovra di entrata, si accerteranno che siano disponibili i rimorchiatori richiesti e gli ormeggiatori.
2 - I piloti di norma eviteranno di eseguire nello stesso bacino portuale manovre contemporanee che comportino pericolo.
3 - I rimorchiatori dovranno avvicinarsi per ricevere il cavo, nel momento in cui siano richiesti di tale operazione dal Comando della nave. Particolare riguardo a questa norma deve essere dato quando la nave manovra in condizioni metereologiche avverse. Quanto sopra nel rispetto delle norme di sicurezza di seguito specificate.
4 - I rimorchiatori in attesa della nave debbono disporsi in modo da non intralciare la rotta e debbono mantenersi a distanza prudenziale sino a quando questa non abbia ridotto velocità a limite di sicurezza.
5 - Alle navi in arrivo, il cavo di rimorchio di prora non dovrà essere preso dal rimorchiatore tramite la "gaffa", ma servendosi sempre della sagola.
6 - Dovendo dare più di un cavo di rimorchio allo stesso rimorchiatore per la sicurezza dell'operazione, ogni cavo dovrà essere filato dallo stesso passacavi.
7 - Qualora stia per essere necessario l'uso della bozza, il rimorchiatore ne darà preavviso e, sia la nave che il rimorchiatore, dovranno manovrare con particolare attenzione.
8 - Alla partenza, prima che la nave proceda a manovre che possono mettere in difficoltà il rimorchiatore o i rimorchiatori di poppa, il pilota dovrà accertarsi che l'ordine di mollare il cavo sia stato eseguito.
9 - Durante le operazioni di rimorchio, i rimorchiatori dovranno tenere in funzione l'apparato V.H.F.
Nelle comunicazioni V.H.F. fra nave e rimorchiatore dovranno premettersi sempre i nomi della nave e del rimorchiatore trasmittente e ricevente, onde evitare equivoci con altre navi e rimorchiatori in manovra. Ai messaggi ricevuti dovrà essere data conferma; da parte del rimorchiatore sarà sufficiente anche un fischio.
Nell'impossibilità di comunicare tramite V.H.F., il comandante del rimorchiatore dovrà farsi parte diligente per poter quanto meglio ricevere segnalazioni di ordini da parte della nave.
10 - I comandanti dei rimorchiatori in tutte le manovre e circostanze nelle quali ravvisino un rischio comunque per la sicurezza dell'equipaggio, dovranno far mollare tempestivamente il cavo, previa segnalazione di detta operazione alla nave, ovviamente salvo casi d'emergenza.
11 - Ravvisandosi pericolo nell'impiego, da parte delle navi, di cavi di rimorchio in acciaio per la maggior facilità di questi ad incattivarsi in sovrastrutture e parabordi, per mancanza di elasticità e per la difficoltà ad essere tagliati in casi di emergenza, i piloti si adopereranno affinché questi cavi, ove ancora in uso, siano sostituiti da più idonei cavi in fibra naturale o sintetica.
I rimorchiatori comunque dovranno essere dotati di uno spezzone in doppino di fibra naturale o sintetica di appropriata sezione e lunghezza.
12 - Per tutto il tempo in cui il cavo di rimorchio è al gancio del rimorchiatore, l'equipaggio di questo dovrà prestare la massima attenzione per trovarsi sempre fuori dal raggio d'azione del cavo stesso.
13 - I rimorchiatori non dovranno imbarcare o sbarcare piloti da navi in movimento.
14 - Gli ormeggiatori, all'arrivo della nave, prima di portarsi con la loro motobarca a prelevare il cavo di tonneggio dalla poppa della nave o dal rimorchiatore di poppa, chiederanno l'autorizzazione del pilota onde cautelarsi da eventuali effetti dell'elica della nave.
15 - Di norma la nave userà per tonneggiarsi cavi non d'acciaio. Nei disormeggio, i cavi d'acciaio saranno mollati in fase di alleggerimento degli ormeggi eccezion fatta per gli usuali "springs".
16 - All'entrata dei bacini di carenaggio le navi dovranno presentarsi con cavi di tonneggio maneggevoli, pronti ad essere filati alla motobarca degli ormeggiatori.

Accordo 15 maggio 1974 relativo alla determinazione dei compensi di salvataggio
1 - Fra le Organizzazioni sindacali sottoscritte si conviene di istituire una Commissione Paritetica, composta da tre rappresentanti designati da ciascuna azienda e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie e stipulanti, con il compito di determinare, di volta in volta, i compensi da corrispondere agli equipaggi secondo criteri da stabilire oppure di concordare una normativa definitiva in materia di disincaglio e salvataggio.
2 - Tali compensi saranno computati sulla base della stazza lorda della nave e saranno determinati per ciascuna operazione, a seconda che si tratti di disincaglio o di salvataggio tenendo conto dei seguenti elementi:
a) delle condizioni metereologiche e cioè con mare almeno a forza 5; dell'incendio a bordo dei carichi infiammabili o esplosivi, oppure nocivi, dei bassi fondali, della nebbia, della nave ingovernabile;
b) di operazioni in porto o fuori porto, escludendo da tali operazioni quelle ordinate dalle autorità marittime per la salvaguardia della vita umana, i pescherecci, l'assistenza alle navi fino a 1000 tsl ed in genere ogni assistenza senza operazioni dirette, i disincagli "manovra", le rotture di ormeggi quando non siano compensati da parte dell'assicurazione;
c) del tipo della nave: carico, passeggeri, petroliere o gasiere.
3 - In nessun caso il compenso potrà essere inferiore a euro 258,23 per le operazioni in porto e a euro 516,46 per quelle fuori porto. Tali limiti non si applicano alle esclusioni di cui al punto b).
4 - Le Commissioni potranno anche comporre le eventuali vertenze giudiziarie in corso.
5 - Le modalità di ripartizione dei compensi saranno stabilite in sede locale di intesa tra gli equipaggi e comunicati all'armatore tramite le organizzazioni sindacali.