Tipologia: Intesa attuazione AI 3.9.96
Data firma: 16 gennaio 2003
Parti: Confartigianato Lombardia, Cna Lombardia, Casartigiani Lombardia, Claai e Cgil Lombardia, Cisl Lombardia, Uil Lombardia
Settori: Artgianato, Lombardia
Fonte: UIL

Sommario:

Premessa
1. Organismi Paritetici Artigianato (Opta)
2. Comitato Paritetico Regionale - Cpra
3. Rappresentante per la sicurezza imprese fino a 15 dipendenti
3.1. Rappresentante territoriale
3.2. Rappresentante aziendale per la sicurezza
Norma transitoria
4. Erogazione risorse alle rappresentanze territoriali per la sicurezza
5. Formazione del rappresentante per la sicurezza

Verbale di intesa per l’attuazione dell’accordo interconfederale 3.9.96 (con le modifiche apportate dall’accordo 16-01-2003)

Milano, 16-01-2003

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.) Confartigianato Lombardia, Cna Lombardia, Casartigiani Lombardia, Claai e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) Cgil Lombardia, Cisl Lombardia, Uil Lombardia

Premessa
Le parti riconoscono che in Lombardia il comparto dell’artigianato e delle piccole imprese è parte essenziale del tessuto economico nazionale e regionale e contribuisce in modo significativo a mantenere ed a sviluppare l’occupazione.
Le parti riconoscono che le problematiche dell’ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare, interessando non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori in quanto prestano nell’impresa la loro opera professionale. Pertanto le parti ritengono che la sicurezza nei luoghi di lavoro non può che portare vantaggi e tutte le componenti dell’impresa, impegnate ad ottemperare gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Le normative introdotte dal Decreto Legge [legislativo] 626/94 e seg. non sempre tengono conto delle peculiarità dimensionali ed organizzative delle imprese artigiane.
Per quanto sopra indicato le parti riconoscono l’importanza che, fermo restando gli obiettivi e i principi contenuti nel decreto legislativo suddetto, vengono individuate modalità applicative e formalità semplificate per l’artigianato.
Tutto ciò premesso, che fa parte integrante della presente intesa, si stipula e si conviene quanto segue:

1. Organismi Paritetici Artigianato (Opta)
Le funzioni degli Organismi Paritetici Artigianato previste dall’A.I. 3/9/96 sono attribuite agli Eba territoriali. Tali funzioni vengono esercitate attraverso un apposito comitato denominato Organismo Paritetico Territoriale Artigianato (Opta).
Gli accordi territoriali costitutivi degli Eba prevedono la composizione, le regole e le garanzie di funzionamento del comitato, che dovrà essere paritetico e presieduto da un Presidente e da un Vice Presidente.
Laddove sussistano oggettivi problemi di funzionamento dei comitati Opta, interverranno nell’ambito delle rispettive competenze le OO.AA., le OO.SS. regionali e/o il Comitato Paritetico Regionale (Cpra).

2. Comitato Paritetico Regionale - Cpra
Il Cpra assume i compiti a lui assegnati dall’A.I. del 3/9/96 e tratta su ogni altra materia sottoposta dagli Opta o dalle parti sociali regionali. Potrà inoltre avanzare proposte alle parti sociali regionali relative all’applicazione degli Accordi Nazionali e Regionali e delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro
Il Cpra è composto da 12 componenti, espressi in numero di 6 dalle OO.AA. e in numero di 6 dalle OO.SS., nominati congiuntamente dalle rispettive parti regionali.
Essi durano in carica due anni.
Essendo la nomina di un componente a carattere fiduciario, il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata - per il periodo residuo - mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.
Ogni rappresentante ha diritto ad un voto e può, mediante delega, farsi rappresentare in Consiglio da altro componente
Il Cpra si riunisce di norma una volta al mese ed è presieduto dal Presidente di nomina delle OO.AA. regionali o, in sua assenza, dal Vice Presidente di nomina delle OO.SS regionali.
La convocazione, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e della relativa documentazione, è inviata ai componenti e alle parti sociali regionali almeno 15 giorni prima della data della riunione.
La riunione è validamente costituita con la presenza di almeno 9 dei componenti o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti o dei loro delegati.
Delle riunioni del Cpra dovrà essere redatto verbale, inviato alle parti sociali, che sarà approvato anche nella seduta successiva.
Il Cpra non può assumere deliberazioni in contrasto con gli accordi regionali.
Il Presidente e il Vice Presidente del Cpra partecipano alle riunioni del Consiglio del F.L.F. quando siano all’ordine del giorno argomenti di interesse del Cpra.
Il Cpra predispone entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e la trasmette alle parti sociali regionali.
Per l’esercizio delle sue funzioni, il Cpra opera in piena autonomia utilizzando le risorse economiche assegnate dal bilancio del F.L.F. e quelle organizzative e del personale del Sistema Bilaterale.

3. Rappresentante per la sicurezza imprese fino a 15 dipendenti
Le parti firmatarie della presente intesa ribadiscono che il sistema di rappresentanza territoriale è più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.

3.1. Rappresentante territoriale
I Rappresentanti territoriali sono comunicati congiuntamente dalle OO.SS. regionali. Gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle vigenti disposizioni, sono assolti nelle sedi territorialmente convenute.
A decorrere dall’anno 1998 in relazione al punto 4.11 dell’A.I. le imprese tenute verseranno entro il 20 marzo di ciascuno anno al Fondo regionale per la rappresentanza sindacale euro 5,16 annue per dipendenti in forza al 31 dicembre dell’anno precedente.
A tal fine non si computano i lavoratori a domicilio ed i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.
L’importo delle euro 5,16 per dipendente è così suddiviso:
euro 4,13 per l’attività dei rappresentanti territoriali
euro 1.03 per rendere funzionale l’attività sul territorio
Per gli anni precedenti l’adempimento di cui sopra è stato assolto mediante contrattazione regionale.

3.2. Rappresentante aziendale per la sicurezza
(imprese fino a 15 dipendenti)
Nel caso in cui entro il 28 febbraio 1998 le Organizzazioni nazionali di Categoria di cui al punto 5 dell’A.I. del 3 settembre 1996 non abbiano regolamentato il rappresentante aziendale per la sicurezza per le imprese fino a 15 dipendenti, in Lombardia, troverà applicazione la seguente disciplina.
Le imprese provvedono ad informare l’Opta e i propri lavoratori per la costituzione del rappresentante per la sicurezza al loro interno.
Alla costituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Il verbale di elezione sarà consegnato , entro 6 giorni, dal segretario del seggio al datore di lavoro.
Quest’ultimo invierà tempestivamente copia del verbale all’Opta.
L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura congiunta del segretario del seggio e del datore di lavoro.
Il rappresentante per la sicurezza durerà in carica 3 anni.
A tali rappresentanti verrà realizzata la formazione, a cura dell’Opta, secondo modalità indicate dal Cpra, così come previsto dal precedente punto 2. Per tale formazione sarà rilasciata dall’Opta apposita certificazione di idoneità. In tal caso le imprese sono esentate dal procedere agli accantonamenti previsti dal punto 4.11 dell’A.I. del 3.9.96.
Nelle imprese in cui è eletto il rappresentante per la sicurezza, gli adempimenti di cui all’art. 19 del Decreto leg.vo 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni saranno assolti a livello aziendale.
A tal fine, al rappresentante vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 10 ore annue per le imprese fino a 5 dipendenti e 16 ore annue per le imprese che occupano più di 5 dipendenti, escluse le ore necessarie all’espletamento dei compiti di cui alle lettere b), c), d), g), i) e l) dell’art. 19 del Decreto Leg.vo 242/1996 a modifica del citato Decreto Leg.vo 626/1994.
L’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell’impresa.
Il monte ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.
Per la sua formazione, al rappresentante aziendale per la sicurezza verranno riconosciute 24 ore annue per la formazione iniziale per il primo anno e 8 ore annue per l’eventuale aggiornamento nel biennio successivo.
In caso di dimissioni o cessazione dell’incarico del rappresentante aziendale per la sicurezza, l’impresa rientra nel sistema di rappresentanza territoriale per la sicurezza fino a quando i lavoratori non provvedono alla nuova nomina.

Norma transitoria
Nel caso in cui l’impresa intenda avvalersi del rappresentante aziendale per la sicurezza deve darne comunicazione scritta all’Opta entro il 20 marzo 1998. In tal caso il versamento al Fondo Regionale resterà sospeso fino alla elezione del rappresentante aziendale che dovrà avvenire entro il 30.4.1998.

4. Erogazione risorse alle rappresentanze territoriali per la sicurezza
I rappresentanti per la sicurezza sono messi in condizione di operare utilizzando quota parte delle risorse, previste al punto 4.11 dell’A.I. (euro 4,13) che affluiranno nel Fondo per l’assistenza contrattuale della Lombardia.
Tali risorse saranno attribuite secondo i criteri e le procedure stabilite dall’accordo regionale del 17.6.1997.

5. Formazione del rappresentante per la sicurezza
Le parti firmatarie la presente intesa rinviano a quanto convenuto nell’accordo regionale del 17.6.1997 relativo alla ristrutturazione degli Enti Paritetici Lombardi, nella parte in cui disciplina la materia.
Con tale formazione si ritengono adempiuti gli obblighi di formazione previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali in materia di sicurezza.