Responsabilità dei titolari di una scuola per parrucchieri in seguito a dermatite allergica contratta da un allievo - Omissione del necessario addestramento e della necessaria informazione sulla necessità dell'impiego di appositi guanti - Sussiste
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marini Lionello - Presidente -
Dott. De Grazia Benito Romano - Consigliere -
Dott. Iacopino Silvana - Consigliere -
Dott. Foti Giacomo - Consigliere -
Dott. Bianchi Luisa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A / O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
1) F.M., N. IL (omissis);
2) B.L., N. IL (omissis);
avverso sentenza del 12/01/2006 Corte Appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Foti Giacomo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
F a t t o e D i r i t t o
-1- Con sentenza del Tribunale di Torino del 22.4.04, F. M. e B.L. sono stati ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, e art. 583 c.p., comma 1, n. 1, e condannati alla pena di un mese e quindici giorni di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate.
Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità dei due imputati che, nella qualità di titolari di una scuola di parrucchieri, per colpa generica e specifica, quest'ultima collegata alla violazione delle norme sull'igiene del lavoro di cui alla L. n. 626 del 1994, avevano cagionato a S.F., che seguiva un corso di apprendimento professionale presso detta scuola, una dermatite alle mani, con conseguente malattia di durata superiore ai quaranta giorni, avendo omesso: di curare l'effettivo impiego, da parte del S., in ogni fase dell'attività svolta, di idonei guanti, di informarlo ed adeguatamente addestrarlo circa la necessità di tale impiego, di farlo sottoporre agli esami allergologici indicati dal medico aziendale e comunque, in caso di rifiuto, di allontanarlo dal corso.
Il tribunale è pervenuto al giudizio di colpevolezza dei due imputati sulla base dei risultati della consulenza tecnica disposta dal P.M., dalla quale era emerso che la dermatite contratta dal S. era da collegarsi al contatto con la sostanza (para- fenilendiamina) contenuta nelle tinture per capelli usate durante il corso di apprendimento, nonchè delle testimonianze acquisite, dalle quali era emerso che l'uso dei guanti non era costante, nel senso che questi non erano più indossati nella fase del risciacquo finale dei capelli, e non era incoraggiato dai due imputati che li ponevano a disposizione degli allievi solo previo pagamento del relativo prezzo.
Il giudice di primo grado, inoltre, ha rilevato profili di colpa a carico degli imputati per non essersi essi adoperati per esigere dal S. gli esami allergologici prescritti dal medico aziendale, fino a giungere ad estrometterlo dal corso in caso di rifiuto, e per non avere immediatamente impedito all'allievo, al manifestarsi dei primi sintomi della dermatite, ogni contatto con i prodotti urticanti.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i due imputati i quali hanno rilevato, per quanto più direttamente oggi interessa, come non fosse stato sufficientemente provato il nesso di causalità tra l'insorgere della malattia e l'esposizione del S. alla sostanza contenuta nelle tinture.
A giudizio degli appellanti, invero, la dermatite avrebbe potuto esser dipesa da altre e diverse cause, come la predisposizione individuale del S., il pregresso contatto di costui con inchiostri (contenenti la stessa sostanza) utilizzati in precedente attività lavorativa svolta presso una tipografia, l'utilizzo di tinture applicate dall'allievo presso la propria abitazione, e dunque fuori dall'attività di apprendistato seguita presso la scuola, a parenti ed amici; mentre non era neanche certo che la malattia fosse stata determinata dal contatto con le tinture poichè, sul punto, lo stesso CT del PM si era espresso in termini meramente probabilistici. Sotto il profilo soggettivo, gli appellanti hanno rilevato come dall'istruttoria dibattimentale fosse emerso che l'uso dei guanti protettivi era generalizzato, che l'informazione, sul punto, era stata tempestiva e puntuale, che i due imputati si erano attivati per far sottoporre il S. agli esami clinici, che l'allievo era stato allontanato dalle lavorazioni a rischio al primo apparire dei sintomi della malattia.
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 12 gennaio 2006, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche ed ha condannato i due imputati alla pena di Euro 200,00 di multa ciascuno, confermando nel resto.
Ampiamente riportandosi alla sentenza di primo grado, la corte territoriale ha ritenuto di condividerne il giudizio, richiamando le puntuali argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione ed a confutazione delle osservazioni difensive, tutte concernenti temi e questioni in precedenza sottoposti al giudizio del tribunale, relative al nesso di causalità ed all'elemento soggettivo del reato.
Avverso tale sentenza ricorrono sia il F. che la B. e, con unico e comune motivo, deducono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del procedimento.
In particolare, i ricorrenti, dopo avere preliminarmente censurato la motivazione della sentenza nelle parti in cui il giudice dell'impugnazione si è limitato ad un rinvio meramente adesivo alla sentenza di primo grado, omettendo di esaminare le specifiche censure poste nell'atto di appello, ripropongono il tema del nesso causale.
Più precisamente, sostengono i ricorrenti che la tesi, accolta dai giudici del merito, secondo cui esiste, con "alta probabilità logica", il nesso di causalità tra l'esposizione del S., all'interno dell'(omissis), alla para-fenilendiamina ed il manifestarsi dell'affezione cutanea, sarebbe viziata in punto di legittimità in quanto contraddittoria ed illogica poichè:
a) non sarebbero state esplicitate le ragioni per le quali la diversa opinione del consulente di parte non è stata presa in considerazione dalla corte territoriale, non essendo stata confutata alcuna delle sue conclusioni;
b) non sarebbero state indicate le ragioni per le quali si è ritenuto di escludere l'ipotesi che la malattia diagnosticata possa essere stata causata da altra allergia o sensibilizzazione, posto che la sintomatologia osservata non è specifica;
c) non sarebbe stata esaminata la congruità e coerenza cronologica dell'asserito fenomeno di "arresto- ripresa", evocato dal CT del PM con riferimento a quanto riferitogli dal S. circa l'aggravarsi ed il migliorare della sintomatologia a seconda che egli frequentasse o meno la scuola, in considerazione della diversa affermazione del teste che in dibattimento aveva sostenuto che la sintomatologia era migliorata fino a scomparire del tutto già a fine agosto del 1999, mentre ancora egli frequentava il corso professionale;
d) non sarebbe stato considerato che il fenomeno di "arresto-ripresa" segnalato dal CT era fondato solo su quanto riferito dal S.;
e) non sarebbe stato esaminato il tema relativo all'accertamento che il rispetto della norma precauzionale violata sarebbe valsa ad impedire il prodursi dell'evento; sotto tale profilo deduce il ricorrente che in tema di malattie professionali l'esistenza del nesso causale tra ambiente di lavoro insalubre e le affezioni morbose contratte dai lavoratori può affermarsi solo ove vi sia certezza che la condotta prescritta dalla norma precauzionale sarebbe valsa ad impedire il prodursi dell'evento;
f) non sarebbe stata presa in considerazione la condizione di "soggetto atopico" del S., cioè di soggetto predisposto a sviluppare allergie anche in presenza di stimoli esterni irrilevanti;
g) sarebbero state travisate le risultanze processuali laddove, contrariamente a quanto emerso in sede di istruttoria dibattimentale, si è sostenuto che i guanti protettivi, una volta terminata dagli allievi la dotazione originaria, erano posti in vendita.
Concludono, quindi, i ricorrenti chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
-2- I ricorsi sono infondati.
Del tutto legittimo deve, anzitutto, considerarsi il ricorso, da parte del giudice dell'impugnazione, alla tecnica della motivazione "per relationem", non essendo egli tenuto a ripercorrere ulteriormente ed integralmente l'iter motivazionale seguito dal giudice di prime cure in punto di ricostruzione del fatto e di responsabilità degli imputati.
A tale proposito, questa Corte ha costantemente affermato il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado con riguardo ai punti in cui la decisione sia del tutto omogenea e conforme.
La Corte di legittimità, peraltro, ha anche affermato che il giudice d'appello non ha l'obbligo di prendere in esame ogni singola argomentazione svolta dall'appellante, essendo solo tenuto ad indicare, con ragionamento corretto e coerente sotto il profilo logico-giuridico, le ragioni del proprio dissenso rispetto alle tesi prospettate dall'appellante, rimanendo implicitamente disattese le argomentazioni incompatibili con il complessivo contesto motivazionale.
Tali principi si prestano ad essere utilmente richiamati nel caso di specie ove si consideri che le censure poste dai ricorrenti all'esame di questa Corte ripercorrono e ripropongono tesi già sollevate in sede di giudizio di primo grado e quindi, attraverso i motivi di gravame, davanti alla corte d'appello che, evidentemente, non aveva alcuna necessità di soffermarsi ulteriormente su questioni ampiamente approfondite dal giudice di prime cure e dallo stesso risolte in termini dalla medesima corte pienamente condivisi. Anche in tali casi, del resto, la corte territoriale non si è limitata al generico richiamo della sentenza impugnata ma ha adeguatamente argomentato, seppur sinteticamente, su ogni singola questione, proposta, d'altra parte, nell'atto di appello, non in maniera specifica e critica rispetto alla decisione del primo giudice, ma attraverso la mera riproposizione delle prospettazioni difensive da questi smentite.
Tanto premesso, osserva la Corte che infondati devono ritenersi i denunciati vizi motivazionali, che attengono, essenzialmente, al nesso di causalità tra l'esposizione del S., all'interno dell'(omissis), alla para-fenilendiamina e l'insorgere dell'affezione cutanea eczematosa; vizi dedotti nei termini sopra specificati sub a)/g).
A tale proposito occorre, anzitutto, rilevare, con riguardo alla questione del nesso causale tra ambiente di lavoro insalubre ed affezioni morbose contratte dal lavoratore, che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, il nesso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, può essere affermato non solo allorché si possa sostenere con certezza che l'adozione di norme precauzionali avrebbe scongiurato il prodursi dell'evento dannoso, ma anche nei casi in cui vi sia la ragionevole certezza che, pur senza escludere in assoluto la possibilità di un diverso meccanismo causale, non vi siano ipotesi alternative dotate di ragionevole concretezza dell'insorgere dei processi morbosi per concause ovvero cause del tutto indipendenti dall'accertata insalubrità dell'ambiente.
Palesemente infondata si presenta anche la doglianza specificata sub a).
In realtà, laddove vi sia contrasto tra le consulenze di parte, pubblica e privata, quando ritenga di aderire alle conclusioni di una di esse, in difformità da quelle dell'altra, il giudice ha certamente l'obbligo di motivare le ragioni della scelta, e dunque di attestare l'esattezza della consulenza condivisa, mostrando di non avere ignorato le opposte argomentazioni, non anche quello di motivare espressamente circa l'erroneità dell'altra, che implicitamente emerge dal complesso argomentativo della motivazione.
Nel caso di specie, i giudici del merito, per vero più analiticamente con la sentenza di primo grado, nell'individuare le cause dell'affezione cutanea lamentata dal S., hanno esaminato, nel corso dei vari passaggi motivazionali, sia pure per confutarle, tutte le osservazioni ed obiezioni mosse dalla difesa degli imputati, evidentemente sulla scia delle analisi scientifiche e delle conclusioni prospettate dal loro consulente, con argomentazioni che, manifestando condivisione per le argomentazioni proposte dal consulente del P.M., contemporaneamente rappresentano implicito rifiuto delle opposte conclusioni.
Il giudice di prime cure, peraltro, ha dato conto, con adeguata e coerente motivazione, delle ragioni della sua scelta, mentre generiche ed apodittiche si presentano le censure proposte dagli imputati con i motivi d'appello, anche ripetitive, rispetto alle osservazioni già poste all'esame del tribunale, e tali da non ingenerare nel giudice dell'impugnazione l'obbligo di un più adeguato impegno motivazionale.
Ugualmente infondate si presentano le doglianze specificate sub b), c) ed f).
Ben lungi dal manifestare i vizi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata, integrata da quella emessa dal giudice di prime cure, con assoluta coerenza logica si è soffermata sui temi prospettati dalla difesa degli imputati che, ancora una volta, si presentano ripetitivi di questioni già sottoposte all'attenzione del tribunale che le ha compiutamente esaminate e coerentemente confutate.
Ciò vale con riguardo al tema della predisposizione del S. a sviluppare fenomeni allergici, in relazione al quale è stato correttamente osservato che, in realtà, l'insorgere dell'allergia, nel caso di specie, è stato comunque determinato dal contatto, all'interno dell'(omissis), con la para- fenilendiamina. Mentre le tesi di un'insorgenza dovuta a pregressi, ed estranei alla scuola, contatti dell'allievo con inchiostri contenenti la predetta sostanza, o con tinture per capelli maneggiate in casa o altrove, ovvero ad altre cause genericamente indicate dalla difesa dell'imputato, sono rimaste null'altro che vaghe ed inconsistenti ipotesi, prive di qualunque concreto elemento di riscontro.
Ugualmente coerente, ed ancorato a precisi riscontri fattuali, è il richiamo, in motivazione, alla correlazione tra l'insorgenza della dermatite e l'avvio della frequenza del S. al corso professionale e quindi l'uso delle tinture utilizzate nell'accademia;
nonché all'ulteriore correlazione tra la decisione dello stesso S. di non maneggiare più le tinture durante le lezioni, ovvero di interrompere o cessare la frequenza al corso, e la riduzione e poi la sparizione del fenomeno allergico.
A tale riguardo, cioè a proposito del fenomeno di "arresto-ripresa" evocato dai ricorrenti sub e) e d) per contestarne il rilievo ad esso attribuito dai giudici del merito, osserva la Corte che dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado la questione risulta ampiamente esaminata in termini di totale coerenza logica e fattuale, sulla scorta di quanto emerso non solo dalle dichiarazioni del S., ma anche da quelle rese dal teste Anastasia, nonché dalle certificazioni mediche acquisite in atti.
In realtà, il dato comune emerso da tali acquisizioni probatorie è stato che, accertato il progressivo aggravarsi della dermatite fino al mese di giugno del 1999 (come emerso dalla prove allergologiche), a partire da tale data e fino alla fine del mese di agosto, la malattia aveva registrato un sensibile regresso - pur avendo il S. continuato a frequentare l'accademia - per la ragione che egli aveva evitato di maneggiare le tinture, come del resto confermato dal teste A. che, iscrittosi al corso professionale nel maggio di quello stesso anno, aveva avuto modo di notare che il S., mentre in un primo periodo eseguiva le tinte sulle clienti, in un secondo tempo aveva smesso di farle. Ovviamente, interrotto il corso nel periodo di agosto per le ferie estive, la malattia, alla fine delle ferie, era quasi scomparsa, per riapparire, in seguito alla ripresa del corso, tuttavia in termini molto più attenuati poiché il S. aveva continuato ad evitare la manipolazione delle tinture, per poi scomparire del tutto allorchè egli aveva deciso di abbandonare definitivamente il corso professionale.. Ricostruzione, questa, rilevabile dalla lettura delle sentenze di merito, che non contrasta in alcun modo con quanto, a giudizio dei ricorrenti, il S. avrebbe dichiarato sull'argomento.
Il dedotto vizio di motivazione, specificato sub g), è infondato anche con riguardo all'asserito contrasto della decisione con taluni "atti del processo", oggi deducibile a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006, all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Invero, occorre a tale proposito rilevare, anzitutto, la genericità del riferimento, laddove nel ricorso si richiamano dichiarazioni testimoniali non meglio specificate nè attraverso l'indicazione delle generalità dei dichiaranti e delle date dell'assunzione delle prove, né dei precisi contenuti, né viene chiarita la loro rilevanza ai fini della decisione.
In ogni caso, con riguardo al tema della contraddittorietà tra motivazione ed atti del processo, questa Corte ha recentemente affermato che:
"Allorché si deduca il vizio di motivazione risultante "dagli atti del processo" (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. n. 46 del 2006), non è sufficiente che detti atti siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice.
Occorre, invece, che "gli atti del processo" su cui fa leva il ricorrente per sostenere la sussistenza del vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione".
Orbene, nel caso di specie, anche a prescindere dalla rilevata genericità della doglianza, deve osservarsi che le circostanze, a dire dei ricorrenti emerse dagli atti processuali cui essi fanno riferimento, non potrebbero comunque avere forza dimostrativa tale da determinare la disarticolazione dell'iter argomentativo seguito dal giudice.
D'Altra parte, con riguardo all'uso dei guanti ed alla disponibilità, gratuita o meno, di essi da parte degli allievi della scuola, non risulta che i giudici del merito abbiano riportato in sentenza in maniera erronea dati fattuali diversamente emergenti dagli atti processuali, sì da giustificare il vizio di travisamento dedotto.
In verità, l'affermazione secondo cui i due imputati non distribuivano gratuitamente i guanti agli allievi, ma li ponevano in vendita, non nasce, secondo quanto meglio chiarisce la sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza impugnata, da un errato richiamo di dati fattuali, specificamente delle testimonianze acquisite, bensì da argomentazioni e deduzioni, coerenti sul piano logico, che partono da precise circostanze di fatto, mai contestate, come il riutilizzo dei guanti già usati, il mancato utilizzo degli stessi durante le fasi di risciacquo dei capelli o di pulitura dei lavelli e degli attrezzi usati per la preparazione delle tinte, che hanno indotto i giudici del merito a ritenere che tanta parsimonia da parte degli allievi nascesse dall'esigenza di non sforare il "kit" di 100 paia di guanti messo a disposizione dall'accademia.
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento, in solido, delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006