Circolare

Direzione Centrale richi.
Regole attuative del D.M. 7 maggio 1997 in tema di riduzione del tasso di premio Inail per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore di imprese edili.


>> Destinatari: <<

Al Dirigente generale vicario
Ai Dirigenti delle unità centrali e territoriali
Ai Coordinatori generali delle consulenze professionali centrali
Al Primario della sovrintendenza medica generale
e, p.c.:
Al Presidente
Ai Consiglieri di amministrazione
Al Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza
Ai Membri del consiglio di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei comitati consultivi provinciali


>> Quadro Normativo: <<

Quadro normativo
- Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
- Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
- Decreto legislativo 14 agosto 1994, n. 494, di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
- Delibera n. 520 del Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 1997
Decreto ministeriale 7 maggio 1997:
"Riduzione del tasso di premio Inail per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore di imprese edili".
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 11 giugno 1997 - errata corrige.
- Delibera n. 1125 del Consiglio di Amministrazione in data - Decreto ministeriale 6 agosto 1997:
"Riduzione del tasso di premio Inail per l'attuazione di misure di sicurezza, igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore di imprese edili. Esplicazione dei destinatari".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1997, n. 412:
"Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli Ispettorati del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro".
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 1997, n. 1473.



Oggetto della norma
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 7 maggio 1997, modificato con decreto del 6 agosto 1997, ha stabilito la riduzione del 10 per cento del premio applicato dall'Inail a favore delle imprese edili, anche artigiane, individuate tra quelle svolgenti le attività previste dal n. 45.1 al n. 45.45.2 della classificazione delle attività economiche (codice Ateco 1991) predisposta dall'Istat.
Requisiti per usufruire dell'agevolazione sono:
- l'osservanza, alle scadenze fissate, delle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui ai decreti legislativi 19 settembre 1994 n. 626, 19 marzo 1996 n. 242 e 14 agosto 1996, n. 494;
- la regolarità contributiva, almeno per il biennio precedente l'anno di applicazione dell'agevolazione medesima;
- l'adesione agli Organismi paritetici territoriali previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed oggetto delle contrattazioni collettive di categoria.
Gli Organismi in parola sono costituiti tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori ed hanno funzioni, tra l'altro, di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Al fine di rendere più agevole l'applicazione del beneficio, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con delibera n. 1473 del 10 dicembre 1997, ha approvato le relative regole di attuazione.
Si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti e precisazioni al riguardo.


Datori di lavoro interessati
Il beneficio viene attribuito per un biennio e in via sperimentale, a far data dal 1° gennaio 1997, ai datori di lavoro del settore edile, con esclusione dei titolari di aziende che eseguono lavori di impiantistica (per le quali si applicano i contratti collettivi del settore metalmeccanico), che al 1° gennaio dell'anno di riferimento, risultino intestatari di posizione assicurativa da almeno un biennio o che dimostrino, in caso di lavori a carattere temporaneo, di svolgere da almeno un biennio la medesima attività in più luoghi, anche se compresi in diverse circoscrizioni territoriali dell'Inail.
Sono stati esclusi dall'agevolazione i titolari di posizioni accese da meno di due anni in quanto, l'articolo 16 delle vigenti Modalità tariffarie (approvate con D.M. 18 giugno 1988) già consente di fruire di una riduzione pari al 15 per cento del tasso medio di tariffa in relazione all'effettiva situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.


Condizioni
Le imprese edili per beneficiare dell'agevolazione devono:
- documentare la propria contribuzione economica per il finanziamento del competente ed in concreto funzionante Organismo paritetico territoriale, secondo le modalità previste dai contratti collettivi dell'edilizia, mediante attestazione rilasciata dal medesimo dalla quale risulti l'avvenuto versamento per l'intero periodo riguardante lo sconto;
- dichiarare la propria regolarità contributiva relativamente al pagamento dei premi assicurativi (interessi di rateazione compresi), almeno per il biennio precedente. Al riguardo si chiarisce che per titoli afferenti il biennio in parola devono intendersi quelli di "competenza". Gli stessi, pertanto, anche se richiesti in periodo successivo, devono risultare pagati alla data di presentazione della domanda di cui alle successive modalità;
- allegare, nei casi previsti dalla norma, copia della comunicazione trasmessa al competente Organo di vigilanza (A.S.L.) o, in tutti gli altri casi, rilasciare una dichiarazione attestante la propria posizione in relazione all'adempimento degli obblighi, alle scadenze fissate, in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al D.L. n. 626/1994 e D.L. n. 242/1996.


Modalità di erogazione del beneficio
- Anno 1997 Verificata la presenza, alle scadenze di legge, dei requisiti richiesti per fruire del beneficio, il datore di lavoro deve presentare - entro e non oltre il 20 febbraio 1998 - alla Sede Inail territorialmente competente apposita domanda, come da facsimile incluso nella delibera consiliare n. 1473 del 10 dicembre 1997 (all. n. 3), e contestualmente procedere alla riduzione del premio esclusivamente all'atto dell'autoliquidazione, in sede di conguaglio per l'anno 1997.
In concreto il datore di lavoro provvederà pertanto a:
- calcolare il premio comprensivo dell'eventuale supplemento per la silicosi/asbestosi;
- detrarre l'eventuale agevolazione dell'11,50% prevista dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni;
- applicare sul premio così risultante, la ulteriore riduzione del 10 per cento che andrà a sommarsi, qualora spettante, alla riduzione del 5% prevista dalla norma premiale ex D.M. 18 marzo 1996;
- calcolare infine sul premio così depurato l'addizionale Anmil.
- Anno 1998
Come precedentemente riferito, l'agevolazione in parola è fruibile anche per l'anno 1998. A tal fine le aziende interessate dovranno presentare apposita domanda, compilata come da fac-simile incluso nella delibera consiliare n. 1473 del 10 dicembre 1997 (all. n. 3), che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro il 20 febbraio 1998.
Ciò consentirà di procedere al calcolo dello sconto già in sede di rata anticipata. Rimane, comunque, fermo che in sede di regolazione dell'anno 1998, all'atto dell'autoliquidazione 1998/99, dovrà essere prodotta l'attestazione della regolarità contributiva al finanziamento dell'Organismo paritetico territoriale.
Le aziende che possiedono i requisiti per fruire dello sconto per l'intero biennio 1997/98, potranno presentare domanda cumulativa, mediante la compilazione di un unico modulo recante nell'intestazione, la specifica di riferimento ad entrambi gli anni.


Decadenza dal beneficio
È prevista la decadenza dal beneficio, per l'intero biennio e senza possibilità di sanatoria, in caso di mancato adeguamento alle misure di igiene, sicurezza e prevenzione, alle scadenze fissate per legge (decreti legislativi nn. 626/94 e 242/96), in qualsiasi momento accertato dagli Organi di vigilanza competenti (A.S.L., Ispettorato del lavoro e Vigili del fuoco).
La mancanza del requisito della regolarità contributiva per il biennio precedente l'anno di applicazione dell'agevolazione (al riguardo si sottolinea la necessità di una preventiva verifica della situazione contabile), nonché di irregolarità circa il requisito dell'adesione agli Organismi paritetici territoriali previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, - accertata, in qualsiasi momento, d'ufficio o da funzionari di vigilanza (Inail, INPS, Ispettorato del lavoro) - determina la perdita del beneficio per l'anno di riferimento.
La revoca dal beneficio, da adottarsi con provvedimento adeguatamente motivato, comporta il rifacimento dell'autoliquidazione per il recupero dello sconto con l'aggravio delle relative sanzioni civili e amministrative.


Vigilanza
Nel corso del biennio interessato al fenomeno, le Sedi avranno cura di trasmettere - entro il 31 luglio - agli Ispettorati del lavoro e alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, e per conoscenza alla Direzione generale, l'elenco delle ditte che hanno conseguito la riduzione del premio. Sarà, inoltre, cura delle Sedi medesime comunicare, all'inizio di ogni trimestre, alla Direzione centrale rischi della Direzione generale, il numero dei casi che risultano essere stati verificati dalle A.S.L. o dall'Ispettorato del Lavoro in relazione all'esistenza dei requisiti richiesti per l'applicazione dell'agevolazione in parola.
Sarà, inoltre, necessario che ciascuna Sede provveda a contattare le competenti A.S.L. ed il locale Ispettorato del Lavoro al fine di chiarire le finalità che si prefigge la normativa in esame e le conseguenze che possono derivare dai controlli che saranno da parte loro effettuati.


Contenzioso
Per quanto riguarda il contenzioso, risulta inderogabile la primaria esigenza di comporre, se possibile in loco, la controversia avverso il provvedimento motivato di rigetto della Sede concernente l'insussistenza dei requisiti relativi alla regolarità contributiva e all'iscrizione ai comitati paritetici territoriali.
Avverso la mancata pronuncia della Sede medesima entro 120 giorni dalla presentazione dell'opposizione, il datore di lavoro può, adottando le stesse modalità seguite per i ricorsi classificativi, porre gravame davanti al Consiglio di Amministrazione che decide in via definitiva.


Convenzione
Si sottolinea, da ultimo, il rafforzamento del ruolo già significativo dell'Istituto nella gestione del rischio, non solo ai fini assicurativi ma anche prevenzionali.
In tale ottica si colloca la facoltà, riconosciuta dalla norma in parola all'Istituto medesimo, di attivare forme di collaborazione tra le Unità operative e gli Organismi paritetici territoriali per l'edilizia sulla base di apposite convenzioni da stipulare con i corrispondenti Organismi paritetici nazionali.
Nel fare presente che in occasione dei recenti incontri con le Associazioni datoriali di categoria interessate sono state avviate le prime iniziative al riguardo, si fa riserva di ulteriore puntuale informazione a stipula avvenuta delle relative convenzioni.
Per quanto attiene, infine, alle modalità operative si comunica che sono in corso di predisposizione e saranno diramate quanto prima le necessarie istruzioni per la puntuale gestione della specifica procedura.