Tipologia: Contratto provinciale di lavoro
Data firma: 15 marzo 2005
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Sezione Imprese di Pulizie dell'Unione Industriali di Ferrara, Lega Coop di Ferrara, Confcooperative Unione Prov.le di Ferrara, Api di Ferrara, Cna di Ferrara, Confartigianato di Ferrara e Filcams-Cgil Prov.le, Fisascat-Cisl Prov.le, Uiltrasporti-Uil Prov.le (Uiltucs)
Settori: Servizi, Pulizia, multiservizi, Ferrara

Sommario:

Articolo 1 - Premesse
Articolo 2 - Sfera di applicazione
Articolo 3 - Sistema di informazioni
Articolo 4 - Ambiente di lavoro e tutela della salute dei lavoratori
Articolo 5 - Mercato del lavoro
• Assunzione
• Part-Time
• Lavoro Temporaneo
Articolo 6 - Cambi di gestione
Articolo 7 - Inquadramento del personale
Articolo 8 - Quadri
Articolo 9 - Indennità varie e rimborsi spese
Articolo 10 - Mobilità
Articolo 11 - Formazione e riqualificazione
Articolo 12 - Lavoratori extracomunitari e neocomunitari
Articolo 13 - Pari opportunità
Articolo 14 - Interruzioni e sospensioni del lavoro
Articolo 15 - Lavoro straordinario notturno e festivo
Articolo 16 - Ferie
Articolo 17 - Trattamento malattia operai
Articolo 18 - Retribuzione
Articolo 19 - Salario variabile
Articolo 20 - Retribuzione territoriale
Articolo 21 - Previdenza complementare
Articolo 22 - Decorrenza e durata

Contratto Provinciale di Lavoro integrativo per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per la provincia di Ferrara

Il 15 marzo 2005, in Ferrara c/o la D.P.L. di Ferrara tra: la Sezione Imprese di Pulizie dell'Unione Industriali di Ferrara, la Lega Coop di Ferrara, la Confcooperative Unione Prov.le di Ferrara, l'Api di Ferrara, la Cna-Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa di Ferrara, la Confartigianato di Ferrara e la Filcams - Cgil Prov.le, la Fisascat - Cisl Prov.le, la Uiltrasporti - Uil Prov.le (Uiltucs), si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro integrativo per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

Articolo 1 - Premesse
Le Parti ritengono che, alla luce dei nuovi riferimenti contrattuali e normativi che hanno apportato modifiche e rielaborato il quadro di riferimento del settore stesso, sia necessario il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale 26 febbraio 1991.
Si ritiene necessario, per quanto riguarda il sistema degli appalti, fare in modo che lo strumento dell'Osservatorio Provinciale manifesti la sua efficacia nella formulazione delle gare d'appalto, diventando un punto di riferimento sia per Enti pubblici che per le stazioni private, per tendere ad eliminare possibili ricorsi a gare d'appalto che giochino al massimo ribasso nell'ambito della nostra Provincia, attraverso l'applicazione delle linee Guida Provinciali.

Articolo 2 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Provinciale si applica a tutto il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, così come individuati e nel rispetto dell'art. 1 del CCNL 25 maggio 2001, che svolgono la loro attività in Provincia di Ferrara, anche se aventi sede legale in altra Provincia, Regione o Stato.
Tale obbligo riguarda comunque tutte le Imprese rientranti nella sfera di applicazione del citato CCNL, indipendentemente dal fatto che le stesse aderiscano o meno ad una delle organizzazioni datoriali firmatarie.

Articolo 3 - Sistema di informazioni
Livello provinciale
Allo scopo di assicurare una adeguata conoscenza della situazione e delle prospettive del settore, ferme restando le autonome e distinte responsabilità delle parti, viene definito il seguente sistema di informazioni a livello provinciale: con periodicità annuale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente la necessità, su richiesta di una delle parti, tra le OO.SS. dei lavoratori e le Associazioni datoriali, si terrà un incontro nel corso del quale saranno fornite informazioni aggregate e saranno esaminate le seguenti problematiche inerenti il settore:
a) Situazione complessiva delle Aziende;
b) Appalti in essere e loro scadenza/forza lavoro impiegata;
c) Sviluppo global service, appalti multiservizi e servizi integrati e processi di trasformazione del settore;
d) Dinamiche occupazionali del settore;
e) Piani e interventi di formazione e riqualificazione;
f) Sicurezza sul lavoro.
Livello aziendale
Oltre agli argomenti previsti dal vigente CCNL, formeranno oggetto di informazione in apposito incontro da richiedersi dalle RSU, ovvero, ove non ancora costituite, dalle RSA:
a) la consistenza numerica dell'organico e i diversi tipi di rapporti di lavoro esistenti in azienda;
b) i programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale, con l'indicazione dei progetti formativi dei lavoratori interessati e degli Enti di formazione eventualmente incaricati;
c) l'andamento del lavoro straordinario e del lavoro supplementare;
d) l'introduzione di nuove tecnologie con riflessi sui livelli occupazionali e sulla organizzazione del lavoro;
e) la perdita e/o acquisizione di appalti e loro dislocazione;
f) l'andamento dell'occupazione femminile;
g) i contratti di appalto in scadenza.

Articolo 4 - Ambiente di lavoro e tutela della salute dei lavoratori
Le Parti, nel condiviso obiettivo di assicurare, nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari (D.Lgs. 626/94 e successive modificazione ed integrazioni), la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono di operare congiuntamente all'Osservatorio Provinciale per il perseguimento dei seguenti obiettivi comuni:
- promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, orientando le Imprese, i RLS e le RSU o - ove non costituite - le RSA, all'adozione di modelli di gestione della sicurezza e relative procedure di lavoro sicuro, anche attraverso la raccolta, l'analisi ed il confronto in forma anonima dei dati sugli infortuni e le malattie professionali del settore;
- monitorare a livello provinciale ed in forma anonima le iniziative di informazione e formazione in itinere in materia di sicurezza realizzate dalle Imprese nei confronti degli RLS e dei lavoratori;
- confrontare i reciproci orientamenti sull'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;
- seguire l'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;
- seguire l'evoluzione della sicurezza del settore prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere riportate all'attenzione delle parti stipulanti;
- esaminare specifiche tematiche connesse alla sicurezza sul lavoro anche per le attività affidate in sub-appalto;
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 27 del CCNL, a livello aziendale verranno definite le modalità di fornitura e sostituzione degli indumenti di lavoro.
In tale ambito, qualora sia espressamente richiesto ai lavoratori operanti in aree ad alto rischio, così come determinate dal documento di valutazione dei rischi e/o dallo stesso Committente, l'utilizzo di specifici indumenti di lavoro (DPI) e l'uso di particolari procedure, nessun onere dovrà essere sostenuto dagli stessi per tale utilizzo.
Le Parti infine convengono, allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili ai fini della prevenzione, di tenere incontri programmati entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto e con successiva cadenza di regola annuale.

Articolo 5 - Mercato del lavoro
Lavoro Temporaneo

Le Aziende, nel procedere a nuove assunzioni privilegeranno, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, produttive ed organizzative e di dimensionamento dell'organico, l'occupazione dei lavoratori temporanei in missione, tenuto conto dell'anzianità di servizio, delle attitudini personali e del bagaglio professionale da questi effettivamente acquisito.

Articolo 6 - Cambi di gestione
Considerato che i servizi di pulizia sono normalmente svolti mediante contratti di appalto e che tali contratti possono dar luogo a frequenti cambi di gestione, con la presente norma le parti intendono porre le condizioni affinché, quando si registrano cambi di appalto, siano garantiti i livelli occupazionali e le condizioni acquisite dai lavoratori, senza che ciò abbia ad influire negativamente sulle scelte organizzative ed operative aziendali determinate dalle situazioni oggettivamente rilevanti richiamate ai punti a) ed e) che seguono:
a) l'impresa uscente - in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 del CCNL - con ogni possibile tempestività e comunque prima che si verifichi la cessazione di fatto della gestione, darà formale notizia alle OO.SS. provinciali comunicando le informazioni di cui al punto a) dell'art. 4 del CCNL; l'impresa subentrante, pure con la massima tempestività e comunque prima di avviare il servizio, darà a sua volta notizia alle OO.SS. provinciali in merito al subentro.
Quanto sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in materia;
b) l'impresa subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d'appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti, il personale precedentemente in forza all'impresa cessante che risulti documentalmente addetto in modo continuativo da almeno 4 mesi, all'appalto in questione. L'impresa subentrante garantirà le condizioni acquisite in applicazione del contratto nazionale e del contratto integrativo provinciale di lavoro in relazione ad orario di lavoro ed inquadramento - fatto salvo quanto previsto al successivo punto e) -, fatta eccezione per le quote di T.F.R. maturate che saranno liquidate dalla impresa cessante.
Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per i passaggi diretti dei lavoratori addetti all'appalto in questione.
[…]
d) […]
Nel caso di passaggio di appalto i lavoratori assunti con contratto di inserimento addetti all'appalto in questione, proseguiranno il rapporto di formazione alle dipendenze dell'impresa subentrante per il periodo restante.
e) Nei casi in cui i servizi oggetto del contratto di appalto siano variati nei termini e nelle condizioni, e nel caso di comprovata adozione da parte dell'impresa subentrante di impianti e/o modalità organizzative aventi effetti sui modi di produrre i servizi, le parti dovranno preventivamente incontrarsi per l'esame dei problemi connessi ai conseguenti riflessi sugli aspetti occupazionali e sul mantenimento delle condizioni di lavoro e per concordare le relative soluzioni, privilegiando fasi di sperimentazione.
f) Ad evitare che, in occasione dei cambi di gestione, abbiano a verificarsi problemi occupazionali e condizioni di disparità tra le imprese operanti sul territorio provinciale, le parti contrattuali sono impegnate affinché la norma come sopra articolata trovi puntuale applicazione in ogni caso di cambio di appalto.
g) Al momento del cambio di appalto l'impresa cessante invierà anche al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) di Ferrara, la comunicazione in ordine alla cessazione delle proprie attività nel cantiere oggetto dell'appalto, specificando, oltre alla consistenza numerica dei lavoratori interessati al passaggio diretto, anche, se conosciuta, la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa subentrante.
Per quanto concerne invece la documentazione sanitaria dei singoli dipendenti, in quanto esistente, l'impresa cessante si impegna a consegnare al Medico Competente dell'azienda subentrante (o in assenza di questo al Datore di Lavoro), entro 15 giorni dalla cessazione dei lavori, copia della documentazione sanitaria, comprese copie delle cartelle sanitarie, relativa ai lavoratori oggetto del passaggio immediato e diretto.
L'impresa cessante si impegna a dare informazione della avvenuta consegna di tale documentazione, unitamente alla trasmissione dell'elenco nominativo del personale che passa in forza all'impresa subentrante, al Servizio SPSAL di Ferrara.
Infine, nell'eventuale verbale di accordo da sottoscrivere in occasione del passaggio delle maestranze da un datore di lavoro all'altro, in caso di subentro nell'appalto di azienda proveniente da fuori provincia, il datore di lavoro subentrante dovrà prendere atto formalmente dell'esistenza nel territorio provinciale di orientamenti/linee guida in materia di sorveglianza sanitaria per il personale dipendente.

Articolo 9 - Indennità varie e rimborsi spese
[…]
Le Aziende che per comprovate esigenze organizzative e funzionali si trovassero nella necessità di dover chiedere la disponibilità alla reperibilità di parte significativa delle proprie maestranze per periodi più o meno lunghi ma comunque calendarizzabili, dovranno preventivamente prendere contatto con le RSU aziendali, o ove ancora non costituite con le RSA, per definire le modalità di composizione delle liste di reperibilità, il calendario delle giornate richieste e la quota dell'indennità di reperibilità che dovrà essere corrisposta al personale che si rendesse disponibile, dandone successivamente comunicazione alle OO.SS..

Articolo 11 - Formazione e riqualificazione
Visto l'ambito operativo delle Imprese in realtà pubbliche e private che richiedono procedure di pulizia di particolare specializzazione - sia per le attrezzature utilizzate sia per gli ambienti -, i lavoratori interessati godranno di specifica formazione o se del caso riqualificazione, allo scopo di raggiungere adeguate professionalità.
Verranno privilegiati allo scopo percorsi di formazione e riqualificazione, con l'utilizzo anche di risorse previste dalle normative vigenti nonché, qualora fossero attivabili i fondi intercategoriali, con riferimento alle particolari esigenze dell'Impresa, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 9 della Legge 53/2000.
Si pattuisce che il diritto alla sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione ex art. 5 legge 53/2000, si matura dopo quattro anni di anzianità di servizio presso l'Azienda.

Articolo 12 - Lavoratori extracomunitari e neocomunitari
Nel quadro dei confronti provinciali ed aziendali definiti nel presente contratto, le parti valuteranno tutte le possibili iniziative che, anche mediante l'utilizzo degli strumenti di legge, e contrattuali, possano favorire l'impiego dei lavoratori extracomunitari e neocomunitari nel settore.
Le Parti inoltre, in aderenza al Protocollo Provinciale sull'Immigrazione in vigore a Ferrara, favoriscono la sperimentazione di percorsi che prevedano soluzioni integrate tra collocazione abitativa, formazione, inserimento sociale.
A richiesta di detti lavoratori, motivata dall'esigenza di rientro temporaneo nel Paese di origine, le Aziende si impegnano a riconoscere, compatibilmente con le proprie esigenze produttive ed organizzative, la fruizione continuativa delle ferie mediante l'accorpamento delle stesse e dei permessi annui retribuiti disponibili individualmente, relativamente al periodo estivo o invernale di godimento delle ferie previsto dal CCNL.

Articolo 13 - Pari opportunità
Le parti si impegnano a favorire condizioni di pari opportunità nel settore.
Come stabilito dalla normativa di riferimento sulle pari opportunità uomo-donna Legge 125, viene prevista un'informativa biennale alle OO.SS. per ciò che attiene alla composizione del personale e sui percorsi di carriera attivati. È poi prevista la possibilità di promuovere azioni positive utilizzando fondi previsti annualmente dagli Enti preposti, per l'avvio di progetti qualificanti per le Imprese e i lavoratori che vi operano.
Allo scopo, ove se ne presentasse la necessità, le parti favoriranno presso la competente Commissione Provinciale per le pari opportunità iniziative e occasioni di confronto, dibattito ed approfondimento delle problematiche inerenti le condizioni del lavoro femminile nel settore.
Per quanto riguarda il fenomeno delle "molestie sessuali", le stesse parti intendono, con la formulazione della presente norma contrattuale, che sarà portata a conoscenza della committenza, sensibilizzare la committenza stessa sul problema.
Si auspica, pertanto, che i rapporti tra i lavoratori delle imprese ed il committente e/o il personale del committente, a tutti i livelli di responsabilità, siano improntati a reciproca correttezza ed educazione. Il committente deve quindi essere impegnato ad assumere tutti gli interventi necessari affinché siano evitati comportamenti offensivi, deliberati ed insistenti riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di oggettivo disagio e/o di incidere sulle condizioni di lavoro della persona cui essi sono diretti.
Le Parti stipulanti si danno altresì atto che il nostro ordinamento giuridico, con il D.Lgs. 216 del 9.7.2003 ha recepito il divieto della Direttiva Europea CE 78/2000 quanto alle discriminazioni razziali, religiose e di genere sul luogo di lavoro.

Articolo 15 - Lavoro straordinario notturno e festivo
[…]
Nel corso degli incontri di cui al precedente art. 3 saranno fornite informazioni aggregate sulla quantità di ore straordinarie prestate nel settore e nelle imprese.