Tipologia: Accordo di rinnovo RSU/RLS
Data firma: 29 luglio 2004
Parti: Gruppo FS e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Ugl-Ferrovie, Sma-Fast, Orsa
Settori: Trasporti, Gruppo FS
Fonte: UIL

Sommario:

A. Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
Premessa
1. Definizione delle RSU
2. Le elezioni
3. Le candidature
4. Presentazione liste
5. Organismi elettorali
6. Convocazione delle elezioni
7. Modalità votazioni
8. Validità delle elezioni
9. Attribuzione dei voti e ripartizione dei seggi
10. Revoca dei componenti la RSU
11. Sostituzione per dimissioni o vacanza
12. Comunicazione degli eletti
13. Prerogative delle RSU
14. Criteri per la determinazione delle RSU e dei collegi elettorali
15. Determinazione del numero dei componenti le RSU
16. Competenze contrattuali
17. Tempo di durata e di rinnovo delle RSU
18. Disposizioni finali
B. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Allegato 1 - Regolamento elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle società Fs, Rfi, Trenitalia, Ferservizi, Italferr e Ferrovie Real Estate del gruppo FS
1. Premessa
2. Insediamento delle Commissioni di Garanzia e formazione delle Commissioni Elettorali
3. Adempimenti della Commissione di Garanzia Nazionale
4. Adempimenti della Commissione di Garanzia Territoriale
5. Adempimenti della Commissione Elettorale
6. Presentazione delle liste
7. Incompatibilità
8. Votazioni
9. Scrutinio
10. Insediamento degli eletti
11. Ricorsi
12. Disposizioni generali
Allegato 2 Regolamento di funzionamento delle RSU
1. Convocazione riunioni
2. Formazione delle decisioni nella RSU
3. Contrattazione
4. Referendum
5. Proclamazione e astensione dal lavoro
6. Durata e sostituzione nell’incarico
7. Accettazione
Allegato A all'Accordo del 29.7.2004

Accordo per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie e per la elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle società Fs, Rfi, Trenitalia, Ferservizi, Italferr e Ferrovie Real Estate del gruppo FS

A. Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
Premessa

In relazione a quanto previsto dall’articolo 17 dell’accordo nazionale sul rinnovo delle RSU del 13.09.2000, dal punto 2 dell’articolo 5 del CCNL delle Attività Ferroviarie e dal punto 1 dell’articolo 2 del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 Aprile 2003, le Società FS, Rfi, Trenitalia, Ferservizi, Italferr e Ferrovie Real Estate e le Organizzazioni Sindacali stipulanti detti contratti convengono sulla rielezione delle RSU, confermando che le RSU stesse sono la struttura sindacale unitaria di base nei luoghi di lavoro, aperte alla partecipazione di tutti i lavoratori, costituite sulla base di quanto convenuto con il presente accordo e soggetti dei rapporti sindacali nell’unità produttiva.
Forma parte integrante del presente accordo il “Regolamento elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle Società FS, Rfi, Trenitalia, Ferservizi, Italferr e Ferrovie Real Estate” (di seguito, per brevità, definito “Regolamento elettorale”), di cui all’all. 1.

1. Definizione delle RSU
Ai sensi dell’art. 35 della legge 300/70, la definizione di unità produttiva ai fini della costituzione delle RSU è quella risultante dall’allegato A al presente accordo, di cui costituisce parte integrante, e presso ciascuna unità produttiva sarà costituita una sola RSU normalmente articolata per collegi individuati secondo le specifiche realtà produttive.

2. Le elezioni
Nelle Unità Produttive, come individuate al precedente punto 1, si dà luogo alla costituzione delle RSU, su base elettiva, chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di Organizzazione, tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalle Società del Gruppo FS di cui alla premessa.

3. Le candidature
Competenti a definire, sulla base di proprie norme interne, le rispettive liste di candidati sono le strutture regionali di ogni Organizzazione Sindacale, nella propria sovranità.
Possono essere candidati i lavoratori che, al momento della presentazione della lista, siano dipendenti da una delle Società del Gruppo FS di cui alla Premessa con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato; in tale ultimo caso, per i lavoratori candidati restano ferme le previsioni di cui all’art. 18 del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003;
Non possono essere candidati i membri delle Commissioni elettorali e delle Commissioni di Garanzia.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.

4. Presentazione liste
Sono competenti a presentare le liste le strutture regionali delle Organizzazioni Sindacali che, contemporaneamente:
1. alla data del presente accordo siano formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo;
2. accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione elettorale e di funzionamento;
3. la lista sia presentata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva cui si riferisce l’intera RSU pari al 5% degli aventi diritto al voto per le OO.SS. stipulanti e del 10% per le altre, ovvero, qualora la lista presentata si riferisca ad uno dei collegi elettorali in cui la singola RSU si articola, pari al 10% degli aventi diritto al voto nel collegio considerato.
Qualora l’applicazione delle suddette percentuali dia un valore superiore a 100 (con riferimento all’intera RSU) e ad 80 (con riferimento al singolo collegio) firme valide, sarà sufficiente un numero di firme almeno pari rispettivamente a 100 e a 80;
4. aderiscano all’accordo sui servizi minimi del 23.11.1999 e successivi.
Ciascuna Organizzazione può presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce.

5. Organismi elettorali
Con la composizione ed i compiti previsti dal Regolamento elettorale, sono organismi elettorali:
1. la Commissione di Garanzia Nazionale;
2. la Commissione di Garanzia Territoriale;
3. la Commissione Elettorale.

6. Convocazione delle elezioni
Le elezioni vengono indette in un’unica data e vanno concluse in un periodo temporalmente definito dalle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti la presente intesa. È compito della Commissione di Garanzia territoriale comunicare la dislocazione fisica e l’orario di apertura dei seggi.
Allo scopo di garantire l’esercizio del diritto al voto ai ferrovieri interessati ai turni, i seggi vanno tenuti aperti, di norma, per quattro giorni consecutivi: nei primi tre giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e nel quarto giorno dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

7. Modalità votazioni
Nel rispetto dei termini definiti in applicazione del precedente punto 6, il luogo ed il calendario delle votazioni saranno stabiliti dalla Commissione di Garanzia territoriale e portati a conoscenza dei lavoratori almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Il presidente del seggio eletto all’interno della Commissione elettorale, procede alla identificazione (tessera FS o altro documento valido) del votante ed alla verifica della sua appartenenza al seggio registrandone il nominativo sull’elenco dei lavoratori, fornito dalle Società del Gruppo FS, appartenenti allo/agli impianti ricadenti nella giurisdizione della RSU da costituire. Il presidente del seggio farà apporre all’elettore la firma accanto al suo nominativo per comprovare l’esercizio del voto.
Le votazioni si svolgono con il voto segreto secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale. Il voto non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

8. Validità delle elezioni
Le elezioni sono valide se i votanti risultano essere almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto conteggiati sul totale complessivo nell’ambito di elezione della RSU.

9. Attribuzione dei voti e ripartizione dei seggi
L’elezione ha luogo per liste.
Ogni elettore può esprimere il voto per una sola lista ed esprimere una sola preferenza fra i candidati presenti nella lista.
I seggi vengono ripartiti fra le liste secondo il sistema proporzionale puro.
L’attribuzione dei voti e la ripartizione dei seggi ha luogo secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale.

10. Revoca dei componenti la RSU
È ammessa la revoca del mandato al rappresentante eletto.
Tale revoca può essere promossa a seguito di motivata richiesta scritta dei due terzi dei lavoratori del collegio elettorale ed accettata a seguito di apposito dibattito, con la partecipazione congiunta delle OO.SS. stipulanti, e voto verbalizzati dai due terzi di tutta la RSU

11. Sostituzione per dimissioni o vacanza
Nel caso di rappresentante decaduto a vario titolo si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista elettorale, che abbia riportato il maggior numero di voti.
Inoltre, le sostituzioni dei componenti le RSU decaduti a vario titolo non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale e dal Regolamento di funzionamento delle RSU.
Analogamente decadono i componenti RSU eletti in un singolo collegio elettorale nel caso in cui le sostituzioni di membri decaduti a vario titolo interessino contemporaneamente più della metà degli stessi; in tale caso si procederà, quindi, al rinnovo delle RSU limitatamente al Collegio interessato, sempre secondo le modalità previste dai citati Regolamenti.
La nuova elezione nelle RSU e/o collegio elettorale dovrà avvenire entro i due mesi successivi alla dichiarazione di decadenza.
Sono causa di decadenza: la revoca del mandato, il trasferimento ad impianto non rientrante nella giurisdizione territoriale rispetto alla quale ha avuto luogo l’elezione, il cambio di profilo professionale che comporti una utilizzazione non rientrante nella giurisdizione nella quale ha avuto luogo l’elezione, le dimissioni dall’incarico, il realizzarsi dei requisiti di incompatibilità, il venir meno del rapporto di lavoro.

12. Comunicazione degli eletti
La Commissione di Garanzia territoriale comunicherà alle Organizzazioni Sindacali, alle Società del Gruppo FS ed alle Associazioni datoriali territorialmente competenti il risultato elettorale ed i nominativi degli eletti. A seguito di tale notifica la RSU è considerata formalmente insediata.
Ciascuna Organizzazione Sindacale provvederà a comunicare alle Società del Gruppo FS ed alle Associazioni datoriali territorialmente competenti, nei casi previsti, i nominativi dei subentri per sostituzione relativi alle proprie liste.

13. Prerogative delle RSU
Le RSU elette ed accreditate presso le Società del Gruppo FS hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5 e 9 del CCNL delle Attività Ferroviarie e dall’articolo 8 del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza del 16 aprile 2003, pari a 12 ore mensili per ciascun componente.

14. Criteri per la determinazione delle RSU e dei collegi elettorali
Con l’impegno a garantire una adeguata rappresentanza delle professionalità presenti nelle diverse realtà produttive, anche con riferimento alla differenza di genere, alle alte professionalità ed ai giovani, le parti convengono sulle giurisdizioni di RSU previste dall’allegato A al presente accordo.
Al fine di realizzare quanto sopra previsto le RSU sono normalmente articolate in collegi elettorali come indicato nell’allegato A al presente accordo.

15. Determinazione del numero dei componenti le RSU
Il numero dei delegati da eleggere viene calcolato sulla base della consistenza a ruolo paga del personale impiegato nell’unità produttiva, come individuata al precedente punto 1, nel secondo mese precedente quello stabilito per le elezioni, secondo le modalità di seguito previste:
- Il numero dei componenti le RSU, ovvero il numero dei delegati eletti nel collegio elettorale, non potrà essere inferiore a:
a) tre componenti, negli impianti che occupano fino a 200 dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli impianti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. A), calcolati sul numero dei dipendenti eccedente 200;
c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti negli impianti di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedenti i 3000.
Ciò premesso, il numero dei componenti le RSU e la sua articolazione per collegio elettorale è quello previsto nell’all. A al presente accordo.

16. Competenze contrattuali
Le RSU, congiuntamente alle articolazioni organizzative regionali competenti delle sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, assumono titolarità e competenze sulle specifiche materie negoziali, con le procedure e nei limiti stabiliti dal sistema di relazioni industriali previsto dall’articolo 2 del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 e con le specifiche modalità previste dal Regolamento di funzionamento delle RSU.

17. Tempo di durata e di rinnovo delle RSU
I componenti della RSU restano in carica per tre anni al termine dei quali decadono automaticamente.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo intervengono per promuovere unitariamente il rinnovo stesso entro i due mesi successivi alla scadenza dei tre anni.
Trascorso un ulteriore periodo di 30 giorni, le elezioni per il rinnovo delle RSU possono essere comunque indette dalla rappresentanza sindacale unitaria uscente sulla base delle modalità e delle procedure stabilite dal presente accordo.

18. Disposizioni finali
Le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all’art. 19 della legge 300/70 che siano firmatarie del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA nell’ambito delle Società del Gruppo FS rientranti nel presente accordo.

B. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
1. Le unità produttive, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e dell’accordo interconfederale del 22.6.1995, sono coincidenti con quelle definite per la costituzione delle RSU, come risultano dall’allegato A al presente accordo e tenendo conto della loro articolazione per collegi elettorali.
2. Il numero dei rappresentanti per la sicurezza, stabilito nell’allegato A al presente accordo, è calcolato tenendo conto del numero dei dipendenti delle Società del Gruppo FS di cui alla premessa occupati complessivamente nell’unità produttiva, sulla base di una valutazione complessiva della presente intesa e tenendo conto dei rapporti di eleggibilità previsti dal D.Lgs. 626/94 e dall’accordo interconfederale del 22.6.1995 e garantendo comunque, nelle unità produttive nelle quali il numero di RLS così individuato risultasse inferiore al numero di collegi o sezioni elettorali definiti nell’allegato A, ad eccezione dei collegi “Quadri”, un RLS per ciascun collegio o sezione elettorale.
All’atto dell’accredito dei RLS eletti secondo la procedura prevista dal presente accordo i RLS attualmente in carica decadono.
3. Ai fini della elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle unità produttive come definite al precedente punto A, sono competenti a presentare liste di candidati, anche congiuntamente, esclusivamente le strutture regionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.
4. Per quanto non previsto nel presente punto, ai fini dello svolgimento delle elezioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si confermano i medesimi organismi previsti al precedente punto 5 e le medesime norme previste nei precedenti punti e quanto stabilito nel Regolamento elettorale (ad eccezione del punto 6), allegato 1 al presente accordo, per il rinnovo delle RSU.
5. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti ed accreditati presso le Società del Gruppo FS di cui alla Premessa hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti in conformità a quanto previsto dall’accordo interconfederale del 22.6.1995 e dagli articoli 5 e 9 del CCNL delle Attività Ferroviarie e dall’articolo 8 del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza del 16 aprile 2003.

Tutti i riferimenti all’accordo nazionale sulle RSU del 13.9.2000 contenuti nel Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 si intendono sostituiti con il presente accordo.
Roma, 29 luglio 2004
Per il Gruppo FS Per le OO.SS. Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl/Ferrovie, Sma/Fast, Orsa

Allegato 1 - Regolamento elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle società Fs, Rfi, Trenitalia, Ferservizi, Italferr e Ferrovie Real Estate del gruppo FS
1. Premessa

Le elezioni si svolgeranno dal 9 al 12 novembre 2004.
L’elezione dei componenti delle RSU avviene con il sistema proporzionale puro.
Sono elettori tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalle Società del Gruppo FS, di cui alla premessa dell’accordo del 29.7.2004.
Sono eleggibili i lavoratori dipendenti dalle stesse Società, con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto di apprendistato, nei termini previsti al punto 3 dell’accordo del 29.7.2004, candidati secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Insediamento delle Commissioni di Garanzia e formazione delle Commissioni Elettorali
Entro il 15.9.2004 le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo con le Società del Gruppo FS per l’elezione delle RSU del 29.7.2004 nominano la Commissione di Garanzia Nazionale composta da un rappresentante per ognuna delle OO.SS. stesse, comunicando alle rispettive strutture regionali e per conoscenza alla Direzione Generale Risorse Umane di FS S.p.A. i nominativi dei componenti ed il domicilio di insediamento.
Entro il 21.9.2004 le Segreterie Regionali delle stesse OO.SS. nominano le Commissioni di Garanzia territoriale con la stessa composizione, secondo le giurisdizioni elettorali dell’all. A, comunicando alla Commissione di Garanzia Nazionale i nominativi dei componenti ed il domicilio di insediamento.
Entro il 23.10.2004 la Commissione di Garanzia territoriale, sulla base delle articolazioni di RSU previste dal citato accordo del 29.7.2004, istituisce i seggi elettorali nell’ambito della propria giurisdizione territoriale e per ognuno o gruppi di essi nomina entro il 30.10.2004 una Commissione Elettorale composta da un rappresentante per ognuna delle citate OO.SS.
Qualora concorrano alle elezioni liste facenti capo ad Organizzazioni Sindacali diverse da quelle stipulanti il citato accordo del 29.7.2004, ammesse a partecipare ai sensi del p. 4 dello stesso accordo, entro il 26.10.2004 si procederà:
- a cura della Commissione di Garanzia Territoriale, alla integrazione della Commissione Elettorale interessata con il nominativo che la struttura regionale dell’O.S. presentatrice di ulteriore lista ammessa al voto comunicherà entro il 29.10.2004 alla Commissione di Garanzia medesima;
- a cura della Commissione di Garanzia Territoriale, alla integrazione della stessa con il nominativo che la struttura regionale dell’O.S., presentatrice di ulteriori liste ammesse al voto comunicherà, entro il 26.10.2004 alla Commissione stessa, qualora tali liste siano ammesse al voto in almeno il 50% delle RSU ricadenti nella giurisdizione territoriale medesima;
- a cura della Commissione di Garanzia Nazionale, alla integrazione della stessa con il nominativo che la struttura nazionale delle OO.SS. presentatrici di ulteriori liste ammesse al voto comunicherà entro il 26.10.2004 alla Commissione stessa, qualora tali liste siano ammesse al voto in almeno il 50% delle RSU previste nazionalmente.
La scadenza del 26.10.2004 è assolutamente inderogabile. Qualora non rispettata sarà considerata come rinuncia alla facoltà di avvalersi delle integrazioni da parte delle strutture regionali e/o nazionali delle OO.SS. interessate.

3. Adempimenti della Commissione di Garanzia Nazionale
La Commissione di Garanzia Nazionale:
a) porta a conoscenza delle Commissioni di Garanzia Territoriali le norme relative alle elezioni;
b) predispone il fac-simile dei moduli per la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;
c) predispone il fac-simile dei moduli per la verbalizzazione degli atti di competenza delle Commissioni di Garanzia Territoriali e delle Commissioni Elettorali;
d) delibera entro 2 giorni, su richiesta delle Commissioni di Garanzia Territoriali, su eventuali controversie e/o richieste di chiarimenti.
L’attività della Commissione di Garanzia Nazionale viene verbalizzata se richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.
Le deliberazioni di cui al punto d) devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e verbalizzate.
La Commissione di Garanzia Nazionale rimane in carica fino al 15.2.2005.

4. Adempimenti della Commissione di Garanzia Territoriale
La Commissione di Garanzia Territoriale:
a) porta a conoscenza degli elettori le norme relative alle elezioni;
b) predispone i moduli per la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;
c) predispone le schede elettorali ed i moduli per la verbalizzazione delle attività delle Commissioni Elettorali;
d) entro 2 giorni delibera sulla ammissione delle liste alle elezioni nell’ambito della propria giurisdizione territoriale e, a richiesta delle Commissioni Elettorali, su eventuali controversie e/o richieste di chiarimenti;
e) sulla base dei verbali di scrutinio delle Commissioni Elettorali, comunica alle strutture regionali le cui liste hanno partecipato alle elezioni, l’esito del voto ed i nominativi degli eletti distinti per lista;
f) prende in consegna dalle Società del Gruppo FS, predispone per seggio e consegna alle Commissioni Elettorali l’elenco degli elettori;
g) proclama gli eletti e notifica i risultati elettorali ai soggetti di cui al punto 12, 1° comma, dell’accordo del 29.7.2004.
L’attività della Commissione di Garanzia Territoriale viene verbalizzata se richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.
Le deliberazioni di cui al punto d) e le comunicazioni di cui ai punti e) e g) devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e verbalizzate.
Le Commissioni di Garanzia Territoriali rimangono in carica fino al 15.2.2005 e sono tenute a conservare tutta la documentazione elettorale.

5. Adempimenti della Commissione Elettorale
In ogni seggio, la Commissione Elettorale:
a) cura l’affissione delle liste dei candidati;
b) tiene in consegna e, a richiesta dell’elettore, rende disponibile per la visione copia del presente regolamento elettorale;
c) tiene in consegna e, a richiesta dell’elettore, rende disponibile un registro per la segnalazione di eventuali irregolarità e/o contestazioni relativamente alle operazioni di voto.
La Commissione Elettorale inoltre:
1. prende in consegna i locali del seggio elettorale, assicurandone l’apertura e la chiusura secondo gli orari e le modalità organizzative (es. seggi volanti) disposti dalla Commissione di Garanzia Territoriale per favorire la massima partecipazione al voto;
2. è garante della segretezza del voto e della regolarità dell’insieme degli atti inerenti il voto;
3. prende in consegna dalla Commissione di Garanzia Territoriale l’elenco nominativo degli elettori, le schede elettorali ed i moduli per la verbalizzazione della propria attività;
4. delibera sui risultati dello scrutinio, su eventuali controversie relative allo stesso e sulle eventuali segnalazioni di cui al punto c).
Le deliberazioni di cui al punto 4 devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, verbalizzate sui moduli predisposti dalla Commissione di Garanzia Territoriale e ad essa inviate in busta sigillata entro 24 ore dalla chiusura dei seggi.
Al termine dello scrutinio, la Commissione elettorale cura l’affissione presso un’idonea bacheca sindacale di copia del verbale di scrutinio inviato alla Commissione di Garanzia Territoriale.

6. Presentazione delle liste
A. Requisiti
Ciascuna O.S. può presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce. Ogni lista potrà presentare un numero di candidati pari, al massimo, al doppio dei delegati da eleggere. I candidati devono essere dipendenti da impianti ricadenti nella giurisdizione della RSU/collegio.
Possono presentare liste le strutture sindacali regionali delle OO.SS.:
a) stipulanti il CCNL delle Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di Confluenza del 16 aprile 2003;
b) formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che, contemporaneamente:
1. accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2. la lista sia presentata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall’unità produttiva cui si riferisce l’intera RSU pari al 5% degli aventi diritto al voto per le OO.SS. stipulanti e del 10% per le altre, ovvero, qualora la lista presentata si riferisca ad uno dei collegi elettorali in cui la singola RSU si articola, pari al 10% degli aventi diritto al voto nel collegio in cui si intende presentare la lista.
Qualora l’applicazione delle suddette percentuali dia un valore superiore a 100 (con riferimento all’intera RSU) e ad 80 (con riferimento al singolo collegio) firme valide, sarà sufficiente un numero di firme almeno pari rispettivamente a 100 e a 80;
3. aderiscano all’accordo sui servizi minimi del 23.11.1999 e successivi.
B. Procedura
Per la presentazione delle liste deve essere eseguita la seguente procedura:
a) dall’11.10.2004 le strutture regionali delle OO.SS. che intendono presentare liste elettorali raccoglieranno le firme per la presentazione delle liste stesse su apposito modulo predisposto dalla Commissione di Garanzia Nazionale e disponibile presso le Commissioni di Garanzia Territoriali, cui i moduli debitamente compilati dovranno essere riconsegnati alla scadenza del 19.10.2004;
b) entro il 22.10.2004 le Commissioni di Garanzia Territoriali delibereranno sulla ammissibilità delle liste verificando l’esistenza dei requisiti richiesti ai sensi del precedente punto A;
c) alle strutture sindacali regionali cui non siano ammesse liste per mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, la Commissione di Garanzia Territoriale è tenuta a dare motivazione scritta dell’esclusione;
d) entro i tre giorni successivi, è data facoltà alle strutture sindacali regionali che abbiano ricevuto la comunicazione di cui al precedente punto c, di adeguare i requisiti valutati mancanti dalla Commissione di Garanzia Territoriale, ovvero di ricorrere contro la deliberazione presso la Commissione stessa secondo le procedure previste dall’art. 11 del presente Regolamento;
e) qualora liste originariamente escluse vengono riammesse per effetto del precedente punto d, la Commissione di Garanzia Territoriale procederà ad una nuova deliberazione sulle liste ammesse;
f) qualora, invece, in esito alla procedura di cui al precedente punto d, risultasse confermata l’esclusione, la Commissione di Garanzia Territoriale si limiterà ad informare per iscritto la struttura sindacale regionale interessata.

7. Incompatibilità
I candidati non possono essere membri di Commissione di Garanzia e di Commissione Elettorale.
La carica di componente della RSU è inoltre incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva in organismi istituzionali dal livello di Consiglio Comunale per i Comuni con oltre 5.000 elettori o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici relativa ad istanze da quella comunale per Comuni con oltre 5.000 elettori. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza dalla carica di componente della RSU.
L’avente diritto al voto non può apporre firma per la presentazione di più liste elettorali.
In sede di verifica dei requisiti richiesti dal punto B.a) la Commissione di Garanzia Territoriale riterrà nulle le firme di uno stesso elettore apposte per la presentazione di liste diverse.

8. Votazioni
Ciascun elettore per esercitare il diritto di voto deve recarsi personalmente al seggio presso il quale risulta iscritto. Nel caso di mancata iscrizione negli appositi elenchi il Presidente della Commissione Elettorale valutata l’appartenenza dell’elettore al seggio, ne riporta il nominativo in calce alla lista degli elettori e, dell’avvenuta votazione, ne riporta nota a verbale. Conseguentemente si provvederà alla cancellazione del nominativo dalla lista degli elettori del collegio di appartenenza.
I membri della Commissione Elettorale votano nel seggio presso il quale esercitano il loro ufficio; qualora non risultassero iscritti in tale seggio, essi vengono iscritti in calce alla lista degli elettori del seggio e dell’avvenuta votazione viene presa nota nel verbale. Conseguentemente si provvederà alla cancellazione del nominativo dalla lista degli elettori del collegio di appartenenza.
Per esercitare il diritto di voto, gli elettori devono consegnare alla Commissione Elettorale del seggio la tessera ferroviaria o la Carta di Libera Circolazione (CLC), attestante la propria condizione di Ferroviere. Qualora fossero sprovvisti del citato documento, si renderà necessario esibire un documento personale di riconoscimento accompagnato da altra documentazione idonea a certificare il diritto al voto.
La Commissione Elettorale del seggio consegna all’elettore la scheda per esprimere il voto e provvede ad avvertirlo, a garanzia della segretezza del voto, che la scheda deve essere restituita, piegata, per l’immissione nell’urna.
Qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli è deteriorata, o qualora egli stesso l’abbia deteriorata fortuitamente, potrà richiedere una seconda scheda restituendo la prima.
Il voto è espresso contrassegnando la lista prescelta.
L’elettore può esprimere, inoltre, una preferenza nell’ambito della lista stessa, segnando una croce a fianco del nome del candidato prescelto.
Qualora la scheda elettorale non riporti l’elenco nominativo dei candidati, l’elettore esprimerà il voto di lista e potrà esprimere la propria preferenza trascrivendo sulla scheda il nominativo del candidato fra quelli risultanti nell’elenco affisso a cura della Commissione Elettorale presso il seggio.
Le elezioni sono valide se i votanti risultano essere almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto calcolati nell’ambito di elezione della RSU.
Nel tempo, durante il quale i seggi restano chiusi, le cassette contenenti le schede, gli atti del seggio, nonché le urne elettorali, devono essere opportunamente sigillati e custoditi in luogo sicuro, a cura della Commissione Elettorale competente.

9. Scrutinio
Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo il termine ultimo previsto per le votazioni.
L’attribuzione dei seggi alle singole liste elettorali ha luogo con il sistema proporzionale puro.
Il sistema proporzionale puro si applica suddividendo il totale dei voti validi di lista per il numero dei Delegati da eleggere in ogni RSU, ovvero, dove esistenti, in ogni singolo collegio elettorale, ottenendo così il quoziente voto; determinato il quoziente voto, si dovrà dividere il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista per tale quoziente, individuando così il numero di seggi di ciascuna lista.
Se in base alla prima ripartizione dei voti non dovessero essere assegnati tutti i posti disponibili, si dovranno attribuire i rimanenti, fino alla completa copertura dei posti, a quelle liste che avranno ottenuto nell’operazione di divisione, i maggiori resti ivi compresi quelli ottenuti in assenza di quorum.
Sono dichiarati eletti quei candidati che nell’ambito di ciascuna lista hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità nei voti di preferenza è dichiarato eletto il più anziano di età; in mancanza di preferenze sono eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista.
Nello scrutinio delle schede qualora nell’ambito della lista prescelta il numero di preferenze risulti essere superiore a quello consentito, resta valido il voto di lista e si intendono nulle tutte le preferenze; nel caso che non sia stato espresso il voto di lista, ma sia stato manifestato il voto di preferenza in un’unica lista, il voto è valido e si intende attribuito alla lista per la quale è stata espressa la preferenza, sia che queste ultime eccedano, o meno, il numero di preferenze consentito.
Qualora la preferenza sia riferita ad un nominativo di candidato inesistente o non appartenente alla lista prescelta, viene considerato valido il voto di lista ed annullata la preferenza.
Nell’ipotesi di contestazioni che dovessero insorgere in relazione alle operazioni elettorali, decide, in via definitiva, la Commissione di Garanzia Territoriale ai sensi del precedente punto 4.

10. Insediamento degli eletti
Entro il 19.11.2004 la Commissione di Garanzia Territoriale delibera sui risultati elettorali e notifica ai soggetti di cui al punto A.12 dell’accordo del 29.7.2004 i risultati elettorali e l’elenco nominativo dei candidati eletti, distinti per collegio elettorale, RSU e lista.
A seguito di tale notifica la RSU è considerata formalmente insediata.

11. Ricorsi
Contro le deliberazioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso entro 24 ore dalla chiusura delle operazioni di scrutinio da parte di uno o più membri della Commissione stessa, previo preannuncio che dovrà risultare agli atti della Commissione medesima entro il completamento delle operazioni di scrutinio.
La Commissione di Garanzia Territoriale dovrà deliberare sul ricorso entro 2 giorni, verbalizzando con l’approvazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Contro le deliberazioni della Commissione di Garanzia Territoriale è ammesso ricorso entro 2 giorni, presso la stessa Commissione o, in alternativa, presso la Direzione Regionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ove ha luogo la Commissione, da parte di uno o più membri della commissione medesima, ovvero su iniziativa di una o più strutture sindacali regionali di OO.SS. non rappresentate in Commissione che abbiano partecipato alle elezioni.
Qualora il ricorso sia promosso da uno o più membri della Commissione di Garanzia Territoriale espressi da strutture sindacali regionali di OO.SS. rappresentate nella Commissione di Garanzia Nazionale, il ricorso può essere inoltrato anziché alla Direzione Regionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali territorialmente competente, alla Commissione di Garanzia Nazionale che si pronuncerà entro 48 ore verbalizzando con l’approvazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti: in tal caso, la deliberazione della Commissione di Garanzia Nazionale è insindacabile.

12. Disposizioni generali
Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, valgono le norme elettorali generali.
Roma, 29 luglio 2004

Allegato 2 Regolamento di funzionamento delle RSU
La RSU è un organismo sindacale legittimo e riconosciuto, dotato di poteri contrattuali nelle materie di competenza e chiamato ad assumere decisioni. Il suo funzionamento interno viene disciplinato dal seguente regolamento.
In quanto soggetto contrattuale le RSU esercitano, congiuntamente alle Segreterie Regionali delle OO.SS. stipulanti il CCNL, i poteri di contrattazione collettiva previsti nell’articolo 2 del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di Confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, conformemente anche al punto A.16 dell’accordo del 29.7.2004.

1. Convocazione riunioni
- La RSU si riunisce periodicamente sia in sede plenaria che in sede di singolo collegio.
- La convocazione sarà effettuata tramite avvisi scritti, lettera o attraverso qualsiasi sistema che testimoni l’avvenuta comunicazione ad ogni singolo delegato.
- Essa dovrà essere effettuata almeno cinque giorni prima della riunione e dovrà contenere l’indicazione dell’O.D.G. luogo e ora della riunione.
- Il compito della convocazione è assegnato ad un delegato scelto elettivamente all’interno della RSU o, in alternativa, al delegato eletto con il maggior numero di preferenze.
- È prevista la convocazione di urgenza della RSU e/o dei singoli collegi per particolari motivi purché sia garantita la comunicazione a ciascun delegato della RSU e/o dei singoli collegi.
- La riunione della RSU o del singolo collegio è ritenuta valida quando siano presenti la metà più uno dei delegati convocati.
- Ogni riunione dovrà essere verbalizzata. Il verbale, inoltre, dovrà contenere l’elenco dei presenti e le eventuali giustificazioni degli assenti e sarà firmato da tutti i presenti.
- Il libro dei verbali dovrà essere disponibile alla visione di ciascun delegato.

2. Formazione delle decisioni nella RSU
a) La RSU, per le materie di sua competenza, assume al proprio interno le decisioni secondo il principio della maggioranza.
Nelle decisioni ordinarie è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti purché la seduta sia valida.
Nelle decisioni di natura contrattuale è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
b) Nel rispetto delle precedenti modalità, nell’ambito delle competenze contrattuali specifiche delle singole realtà produttive, i delegati RSU eletti in specifici collegi hanno facoltà di assumere decisioni su materie proprie ed esclusive della tipologia operativa/organizzativa del loro collegio elettorale. A tal fine, ferma restando la titolarità negoziale in capo alla RSU, le aziende potranno convocare i rappresentanti del singolo collegio elettorale, cui spetterà il compito di informare della convocazione i restanti componenti della RSU.

3. Contrattazione
La titolarità della contrattazione, ai livelli e nelle sedi previste, è riconosciuta congiuntamente alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali che abbiano stipulato il CCNL delle Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di Confluenza del 16 aprile 2003.
Gli accordi producono effetti se sono sottoscritti congiuntamente dalle RSU e dalle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o, per materie specifiche di competenza, dai rappresentanti dei collegi congiuntamente alle Segreterie Regionali delle OO.SS. stipulanti il CCNL competenti per territorio.
Eventuali dissensi sull’ipotesi di accordo saranno risolti attraverso una consultazione, da esperire entro dieci giorni, tra i lavoratori a cui l’accordo va applicato.
La consultazione potrà essere promossa sia dalla RSU che da una o più Organizzazioni Sindacali.
La consultazione potrà essere effettuata tramite referendum con i contenuti e le modalità previste nel successivo punto 4.

4. Referendum
Il ricorso al referendum come strumento di risoluzione del dissenso rappresenta un fatto straordinario e non può essere, pertanto, il sostituto di altre modalità di verifica della delega e del consenso.
Esso dovrà contenere quesiti semplici e organizzato congiuntamente da tutti i soggetti coinvolti nella contrattazione.

5. Proclamazione e astensione dal lavoro
La RSU può proclamare una azione di sciopero, nel rispetto delle norme di attuazione della 146/90 e successive modificazioni, purché essa sia dichiarata congiuntamente a una o più Organizzazioni Sindacali e la decisione sia assunta dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti la RSU.

6. Durata e sostituzione nell’incarico
I componenti della RSU restano in carica tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
In caso di decadenza di uno dei componenti nel corso del mandato, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo.
Le dimissioni devono essere formulate per iscritto sia all’Organizzazione Sindacale di appartenenza che alla stessa RSU e di essa va data comunicazione alle Società del Gruppo FS contestualmente al nominativo del subentrante a cura dell’Organizzazione Sindacale.
Delle dimissioni presentate e del nominativo del subentrante va data informazione ai lavoratori mediante avvisi esposti negli impianti.

7. Accettazione
Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto per accettazione da ciascun candidato nelle liste RSU.
Roma, 29 luglio 2004