Tipologia: Contratto integrativo provinciale di lavoro
Data firma: 12 dicembre 2007
Parti: Confcommercio, Sicurglobal Vigilanza, Civis spa, Rangers srl, Btv, Sped-In, Vicenza Sped Sicurezza Valori srl, North East Service spa, H24 srl e Ugl Sicurezza Civile
Settori: Servizi, Vigilanza privata, Vicenza
Fonte: guardieinformate.net

Sommario:

Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Art. 2
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione
Titolo III
Art. 4 - Aggiornamento professionale
Titolo IV - Tutele e garanzie
Art. 5 - Disposizioni
Art. 6 - Controllo
Art. 7 - Assicurazione - Polizza Ass. Infortuni
Art. 8 - Patente di Guida
Art. 9 - Cambio di appalto
Art. 10 - Flessibilità Positiva, Conciliazione lavoro - nucleo famigliare
Art. 11 - Nascita del figlio
Art. 12 - Congedi parentali
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Assistenza legale
Art. 15 - Contributo do solidarietà
Art. 16 - Comporto per patologie oncologiche o assimilabili
Titolo V - Trattamento economico
Art. 17 - Ticket
Art. 18 - Indennità
Art. 19 - Indennità interforze
Art. 20 - Part time
Art. 21 - Inquadramento G.P.G.
Art. 22 - Vestiario ed equipaggiamento
Art. 23 - Armamento
Art. 24 - Missione trasferta
Art. 25 - Pausa
Art. 26 - Banca ore
Art. 27 - Premio di risultato
Art. 28 - Previdenza integrativa
Titolo VII - Distribuzione contratto
Art. 30

Contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata operanti nella città e provincia di Vicenza

Il giorno mercoledì 12 dicembre 2007 in Vicenza tra Confcommercio (Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Vicenza) […], gli Istituti: Sicurglobal Vigilanza srl […], Civis spa […], Rangers srl […], Btv […], Sped-In srl […], Vicenza Sped Sicurezza Valori srl […], North East Service spa […], H24 srl e l'organizzazione sindacale Ugl Sicurezza Civile (Sindacato provinciale dipendenti Istituti di vigilanza privata) […] assistiti […] dell'Ufficio sindacale dell'Ugl di Vicenza

Premessa
Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello territoriale che aziendale, dunque, ribadiscono l'impegno a promuovere, per quanto di loro competenza, iniziative idonee a garantire un'ulteriore crescita dei livelli qualificativi dei servizi prestati dalle aziende nell'ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché la sicurezza personale e collettiva delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.
Si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro da valere per tutti i Dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella città e provincia di Vicenza in qualunque forma costituiti

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1

Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria il rapporto di lavoro per tutto il territorio della città e provincia di Vicenza, per i dipendenti di tutti gli istituti di vigilanza, in qualunque forma costituiti che svolgono tutte le attività di cui all'art. 1 del vigente CCNL per conto terzi a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 2
Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto di lavoro per tutto il territorio della città e Provincia di Vicenza tra gli Istituti di Vigilanza ed il relativo personale dipendente.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle previste dal CCNL del settore.

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Diritti di informazione

Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 9 del vigente CCNL, in materia d'informazione, gli Istituti forniranno alla struttura provinciale firmataria del presente Contratto, congiuntamente alle RSU e RSA, semestralmente, informazioni con particolare riferimento a: aspetti generali d'ordine strutturale ed istituzionale;
b. prospettive di sviluppo anche in relazione all'istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni occupazionali;
c. iniziative di aggiornamento della professionalità;
d. ai dati relativi al Turn Over ed all'andamento occupazionale generale, articolato per settore di attività (zona, banche, tele allarmi, ecc.);
e. dati relativi ai lavoratori occupati nelle località - relativi trasferimenti – avvicinamenti;
f. verifica sull'applicazione del presente accordo.
g. Viste le problematiche relative alla sicurezza personale e collettiva delle Guardie Particolari Giurate le parti condividono la necessità di avviare percorsi conoscitivi sugli eventuali programmi - investimenti degli Istituti di Vigilanza e la loro concretizzazione, atte a migliorare le condizioni di sicurezza dei singoli istituti.
h. A tale scopo, su richiesta della Segreteria provinciale di Ugl Sicurezza Civile, le parti si incontreranno entro la fine di Settembre di ogni anno, l'incontro dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta d'incontro.
[…]

Titolo III
Art. 4 - Aggiornamento professionale

Ogni quattro mesi ciascuna guardia giurata effettua esercitazioni di tiro con l’arma in dotazione.
Per ciascuna guardia giurata è istituito un libretto di tiro dal quale risulti la data di effettuazione delle esercitazioni, il numero dei colpi esplosi (almeno 50 in ogni esercitazione) ed i risultati conseguiti.
La guardia giurata appone la propria firma nel libretto di tiro per ogni esercitazione svolta.
Le esercitazioni di tiro, i cui costi saranno a carico degli Istituti, verranno forfetariamente retribuite in misura corrispondente ad 1 ora di normale retribuzione per ogni esercitazione. I lavoratori avranno l'obbligo a parteciparvi.

Titolo IV - Tutele e garanzie
Art. 5 - Disposizioni

Per ogni servizio che espletano, le Guardie Particolari Giurate ricevono dall'Istituto di Vigilanza le relative disposizioni scritte di carattere generico e specifico.
L'Istituto si assicura che i propri dipendenti siano perfettamente a conoscenza delle norme che regolano il servizio.

Art. 6 - Controllo
L'Istituto vigila sull'adempimento delle prescrizioni da parte delle Guardie Particolari Giurate per l'esecuzione dei singoli servizi, adottando i provvedimenti di competenza, segnalando la situazione al Questore.

Art. 10 - Flessibilità Positiva, Conciliazione lavoro - nucleo famigliare
Le parti concordano che la piena applicazione della L. 8 marzo 2000 n. 53, legge 125/91, Legge 296/06 e Dlgs 151/2001 e DM 214/2007, raccomandazione UE e successive modificazioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e coordinamento dei tempi della città, è subordinata ad un'attenta analisi della situazione del settore in provincia di Vicenza.
Le parti intendono, visto quanto stabilito dall'art. 30 del CCNL, promuovere iniziative finalizzate ad incentivare l'adesione degli Istituti di Vigilanza agli schemi di progetto di formazione, che verranno proposti dalla Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo, e le eventuali sperimentazione di nuovi schemi d'orari di lavoro, concordemente definiti e recepiti, titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
In particolare, le parti ritengono, che l'innovazione organizzativa per la sperimentazione di prassi conciliative, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, sia anche elemento determinante al fine di introdurre un sistema sperimentale integrato di diversi strumenti ed azioni concrete dedicate alla flessibilità positiva ed alla conciliazione tra impegni di vita e di lavoro delle lavoratrici, lavoratori degli Istituti di vigilanza.
Si concorda che, nel momento in cui vengano attivati i progetti sopra richiamati, le parti si impegnano a sperimentare all'interno degli Istituti buone prassi conciliative anche attraverso:
a) la riorganizzazione interna con la promozione dell'istituto del part - time per la conciliazione nucleo famigliare/lavoro di dipendenti nella prima fase di ripresa lavorativa dal periodo di maternità/paternità.
b) Promuovere la sperimentazione di orari flessibili in entrata ed in uscita.

Titolo V - Trattamento economico
Art. 22 - Vestiario ed equipaggiamento

Le parti concordano, nel rigoroso rispetto delle normative di legge in vigore, che all'atto dell'assunzione ad ogni GPG, superato il periodo di prova, viene assegnato il vestiario come da allegato per ogni singolo istituto. Per ragioni di comprovata necessità, in relazione all'effettiva usura, la sostituzione dei capi di vestiario, dovrà essere effettuata dall'azienda, senza tener conto dei limiti concordati.
Gli Istituti di Vigilanza, unitamente alle RSA, RSU firmatari del presente accordo, potranno definire qualità, quantità e modalità di vestiario alternative a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 25 - Pausa
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 74 del CCNL in merito alle pause di dieci minuti retribuiti, di cui all'art. 17 comma 1-4 del D.lgs 66/2003, si conviene che per il personale operante nei servizi di piantonamento fisso, servizi di zona/pattuglia e nelle centrali operative nonché nei reparti contazione, fruirà la suddetta pausa, senza alcuna formalità, nel rispetto delle esigenze di servizio.
I lavoratori addetti al trasporto valori, effettueranno la pausa giornaliera con modalità tali da garantire la sicurezza dei carichi e dello stesso equipaggio.
Qualora per specifiche e particolari esigenze la pausa in questione non si sia potuta effettuare, i medesimi lavoratori saranno tenuti a comunicare per iscritto, al termine del servizio appena concluso, tale impossibilità e le relative ragioni alla centrale operativa che ne prenderà nota rilasciando copia firmata per ricevuta, per procedere, previa verifica, al recupero secondo quanto previsto dal CCNL all'art. 74 .

Art. 26 - Banca ore
In conformità a quanto previsto dall'art. 81 del vigente CCNL, le parti concordano che, con decorrenza dallo stesso, possono essere richieste prestazioni ulteriori di cui all'art. 79 nel limite di 2 ore per ogni giornata di lavoro affettivamente prestata da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua.