Tipologia: CCL
Data firma: 7 agosto 2007
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Casino spa e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Snct e Snalc-Cisal
Settori: Commercio - Servizi, Casino spa
Fonte: UGL

Sommario:

Art. 1 Assunzione
Art. 2 Modalità di assunzione
Art. 3 Periodo di prova
Art. 4 Quadri
Art. 5 Classificazione del personale
Art. 6 Retribuzioni
Art. 7 Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 8 Suddivisione in gruppi del personale
Art. 9 Orario di lavoro
Art. 10 Lavoro straordinario e festivo
Art. 11 Riposo settimanale
Art. 12 Giorni festivi
Art. 13 Ferie
Art. 14 Assenze, permessi, congedi, aspettativa
• Assenze
• Permessi
• Donazione di sangue
• Aspettativa
Art. 15 Mutamento temporaneo delle mansioni
Art. 16 Passaggi di livello
Art. 17 Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
Art. 18 Passaggio da ruolo a ruolo
Art. 19 Tredicesima mensilità
Art. 20 Quattordicesima mensilità
Art. 21 Premio di produzione
Art. 22 Premio per risultati
Art. 23 Aumenti periodici di anzianità
Art. 24 Accordo integrativo
Art. 25 Indennità
• Indennità di cassa
• Indennità orario disagiato e vestiario
• Indennità pulizia vestiario
• Indennità sostitutiva mensa
• Indennità di funzione
• Indennità di mansione
• Indennità di funzione e specializzazione
Art. 26 Lavoro a turni
Art. 27 Malattia ed infortunio extraprofessionale ed infortunio sul lavoro
Art. 28 Tossicodipendenza ed alcolismo
Art. 29 Gravidanza e puerperio
Art. 30 Tutele specifiche
Art. 31 Congedi per la formazione
Art. 32 Servizio militare e servizio volontario civile
Art. 33 Doveri del dipendente
Art. 34 Provvedimenti disciplinari
Art. 35 Tutela del patrimonio aziendale
Art. 36 Sospensione cautelare
Art. 37 Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 38 Trattamento di fine rapporto
Art. 39 Prima anticipazione del T.F.R.
Art. 40 Seconda anticipazione del T.F.R.
Art. 41 Limiti di età
Art. 42 Indennità in caso di morte
Art. 43 Certificato di servizio
Art. 44 Sospensione di attività per forza maggiore
Art. 45 Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 46 Organi sindacali
Art. 47 Diritti sindacali di assemblea
Art. 48 Locali
Art. 49 Permessi per motivi sindacali
Art. 50 Diritto alla studio
Art. 51 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 52 Commissione paritetica aziendale
Art. 53 Commissione tecnica paritetica
Art. 54 Giochi americani
Art. 55 Cimi
Art. 56 Attività ricreative - culturali - sportive
Art. 57 Norme speciali
Art. 58 Continuità del rapporto di lavoro
Art. 59 Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore
Art. 60 Vestiario
Art. 61 Diritto d'informazione
Art. 62 Part-time
Art. 63 Lavoro a tempo determinato
Art. 64 Lavoro temporaneo
Art. 65 Contratto di inserimento
Art. 66 Organico
Art. 67 Formazione
Art. 68 Previdenza integrativa complementare
Art. 69 Premorienza
Art. 70 Inabilità permanente
Art. 71 Accordi sindacali
Art. 72 Patrocinio legale del dipendente
Art. 73 Norme di miglior favore
Art. 74 Decorrenza e durata
Accordi sindacali
Telecamere sala conta
Utilizzo sala conta Impianti Audiovisivi
Accordo quadro posizioni anomale e promozioni
Allegato n. 2 Gruppi A, B, C
Accantonamento aziendale straordinario
Accordo per l'istituzione del sistema di previdenza complementare
Utilizzo, reintegro ed attivazione dell'accantonamento aziendale straordinario

Contratto Collettivo di Lavoro

L'anno 2007, il giorno 7 agosto, nella sala delle riunioni tra la Casino spa […] e le Organizzazioni Sindacali: Slc-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uilcom-Uil […], Ugl Snct […], assistiti da: […] Coordinamento nazionale si stipula il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti della Casino spa.
L'anno 2007, il giorno 7 agosto, nella sala delle riunioni tra la Casino spa […] e l'Organizzazione Sindacale Snalc-Cisal […] si stipula il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti della Casino spa.

Art. 1 Assunzione
[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
[…]
• Certificato d'idoneità fisica rilasciato dagli uffici competenti;
[…]

Art. 9 Orario di lavoro
1. L'orario normale di lavoro è di 35 (trentacinque) ore settimanali [...]. Di norma sarà adottato il sistema di cinque giorni lavorativi più due giorni di riposo settimanali.
2. Svolgendosi il lavoro dell'Azienda di regola anche durante le ore notturne e nei giorni festivi, i turni di lavoro comportano orari notturni e festivi, salvo giustificati motivi di impedimento.
3. In relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 2), lettera "d" del D.Lgs. 66/2003 ed in conseguenza della ciclicità del sistema di turnazione, il riposo settimanale potrà cadere anche oltre il periodo di sette giorni di cui all'art. 1) del citato Decreto, garantendo ne comunque il godimento nella settimana successiva.
4. Gli orari di lavoro ed i servizi dovranno essere flessibili finalizzati al perseguimento di una maggiore produttività delle Sale da Gioco e dei servizi aziendali, in ragione della affluenza di cliente la con particolare riferimento ai fine settimana, ai ponti festivi e a tutte le manifestazioni. Significative modifiche ai criteri di flessibilità di norma adottati saranno concordate con le RSA.
5. Gli orari di lavoro possono essere:
- orari spezzati intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito;
- orari continuati intendendosi per tali gli orari che non prevedo no intervallo,
6. Nella predisposizione del turno da attuarsi in collaborazione con la RSA, si dovranno osservare equi criteri di rotazione.
7. I turni di lavoro saranno attuati secondo orari differenti ruolo per ruolo in modo da assicurare in ogni caso il miglior funzionamento di tutti i reparti dell'Azienda.
8. Una diversa distribuzione dell'orario, che preveda la distribuzione media di 35 ore lavorative su più settimane potrà formare, fatto salvo dove già in atto, oggetto di trattativa in sede d'esame del l'organizzazione del lavoro.
9. Per i dipendenti del ruolo giochi e servizi connessi che effettuino due riposi settimanali, la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale di cui al 1° comma sarà superiore alle sei ore giornaliere.
10. in caso di necessità l'Azienda potrà sospendere, possibilmente previo avviso, il secondo riposo settimanale che sarà accantonato ed usufruito successivamente. L'azienda, in sede di determinazione del momento di godimento del secondo riposo accantonato, si adopererà al fine di contemperare le esigenze tecniche, organizzative e produttive, da considerarsi in ogni modo prevalenti, con quelle manifestate dal lavoratore. In ogni caso il recupero sarà assegnato mediante inserimento negli orari di servizio con almeno una settimana di anticipo rispetto alla fruizione.
11. Il diritto al secondo riposo settimanale s'acquisisce solo in presenza di cinque giorni effettivamente lavorati nella settimana; accordi diversi o concessioni a tal proposito devono intendersi caducati. S'intendono giorni lavorati anche i permessi sindacali, quelli previsti dalla legge per cariche pubbliche elettive e i riposi maturati e non usufruiti. I riposi usufruiti e non maturati, saranno compensati successivamente.
12. Un solo giorno di ferie fruito nel corso della settimana non costituisce motivo per la perdita del secondo giorno di riposo e sarà cumulato per gli altri eventuali giorni di ferie ai fini del successivo punto 13.
13. La somma complessiva delle giornate di ferie e festività comunque usufruite nel corso dell'anno e conteggiate per giorni sei o multipli di sei non da diritto alla maturazione del secondo giorno di riposo settimanale.
14. Il personale del ruolo giochi il giorno precedente il riposo o i riposi settimanali, sarà assegnato ad un turno pomeridiano che non può avere termine dopo le ore 20,30 ed eccezionalmente in occasione dei fine settimana, dei ponti festivi e tutte le manifestazioni non può avere termine oltre le ore 21,00. Il turno successivo al giorno di riposo o riposi non può avere inizio prima delle ore 20,00.
15. Il personale dovrà, normalmente, conoscere i turni di servizio con un mese di anticipo e questi dovranno indicare l'ora d'inizio e di cessazione del lavoro; le eventuali variazioni ai turni settimanali già esposti, saranno preventivamente comunicate al lavoratore interessato.
16. Dal compimento del servizio giornaliero alla ripresa dovranno intercorrere non meno di undici ore d'intervallo.
17. Il personale appartenente al turno cessante, non potrà abbandonare il posto di lavoro se non sostituito dal personale del turno subentrante. La protrazione dell'orario, fermo restando le incombenze relative all'espletamento delle operazioni di fine turno, non potrà normalmente superare il periodo di due ore che saranno retribuite con la maggiorazione prevista dall'art. 10.
18. Per i servizi sdoppiati, nel ruolo giochi e servizi connessi, l'intervallo tra i turni sarà compreso fra un minimo di due ore e un massimo di due ore e 30 minuti.
19. Gli impiegati tecnici di gioco, in considerazione delle particolari mansioni che non consentono ai medesimi la possibilità d'allontanarsi dal tavolo ove prestano servizio, dovranno usufruire in uguale misura di un riposo intermedio di quindici minuti ogni 75 minuti per i giochi francesi, mentre, gli addetti ai giochi americani, osserveranno un riposo di venti minuti ogni ora.
20. Per il personale del ruolo giochi, l'orario di lavoro tiene conto delle necessità stabilite dall'obbligo d'indossare la divisa, senza peraltro che ciò comporti il mutamento dell'orario effettivo espletato ai tavoli da giuoco; conseguentemente l'orario di servizio dovrà tenere conto del tempo necessario, fissato in venti minuti, per adempiere a ciascuna delle operazioni di vestizione.
21. Le squadre di roulette francese saranno composte normalmente da cinque impiegati, mentre nei giochi americani saranno utilizzati tre uomini ogni due tavoli.
22. La limitazione dell'orario di lavoro come sopra stabilito non vale per:
- il personale con mansioni direttive ed ispettive;
- tutto il personale addetto al baccarà trattandosi di personale d'attesa.
L'Azienda, per il sopraindicato personale, potrà nell'ambito dell'orario contrattuale stabilire turni e distribuire l'orario di lavoro in deroga alle sopra elencate limitazioni.
23. Per i dipendenti appartenenti a reparti che per esigenze azienda li effettuano l'orario di lavoro settimanale in sei giorni, ferma restando la distribuzione del lavoro in atto, l'azienda si impegna entro sei mesi ad avviare un confronto tra le Parti finalizzato allo studio di ipotesi di distribuzione delle 35 ore settimanali su cinque giorni lavorativi: la nuova distribuzione dell'orario non dovrà comportare oneri economici aggiuntivi per l'azienda e dovrà essere compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e produttive.
24. Per i dipendenti degli uffici amministrativi, ferma restando la distribuzione dell'orario di lavoro in atto, in caso di assenze dal lavoro per causa di malattia che si protraggano per l'intera durata settimanale (dal Lunedì alla Domenica), la prestazione lavorativa non effettuata sarà considerata di 35 ore settimanali.
25. I dipendenti dei reparti non appartenenti al gioco godranno di due riposi di almeno dieci minuti nel turno di lavoro giornaliero, concordato e controllato dal Capo Servizio.
26. I lavoratori che, ai sensi del D.lgs. 626/94, debbano considerarsi come "videoterminalisti" hanno diritto ad una interruzione dall'applicazione al videoterminale di 20 minuti ogni 120. Resta inteso che queste interruzioni non si aggiungono ai periodi di riposo di cui al comma precedente ovvero che, in caso di fruizione, i periodi di riposo sono da ritenersi utili ai fini dell'interruzione di cui al d.lgs. 626/94.
27. Per il personale non appartenente al ruolo giochi, nell'orario di lavoro deve essere computato anche il tempo necessario all'espletamento delle operazioni inerenti il servizio.
28. Ogni quattro mesi, tra l'Azienda e la RSA verrà compiuta una verifica al fine dell'ottimizzazione degli orari di tutti i reparti.
29. I turni unici del personale appartenente al ruolo Amministrazione - Servizi ausiliari che terminano con l'orario di chiusura non potranno avere una durata inferiore a sette ore determinate avendo a riferimento l'orario di chiusura programmata delle sale da gioco. Qualora la chiusura effettiva delle sale avvenga successivamente all'orario programmato, il personale è tenuto in ogni caso a protrarre la durata del proprio turno di servizio fino alla chiusura effettiva. Il lavoro straordinario eccedente le 35 ore settimanali verrà trattato secondo quanto previsto dall'articolo 10.
Dichiarazione verbale
Le parti si impegnano, nel corso di vigenza contrattuale, ad affrontare congiuntamente le problematiche relative alla distribuzione dell'orario di lavoro settimanale su cinque giorni lavorativi da attuarsi per i dipendenti dei Servizi Ausiliari,

Art. 10 Lavoro straordinario e festivo
Nessun dipendente può esimersi dal l'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal Presente contratto, lavoro straordinario, notturno o festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]
In relazione ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 66/2003, si conviene che la durata media dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media su un periodo di 12 mesi, al termine del quale sarà effettuata, qualora necessario, la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro sul superamento delle 48 ore settimanali attraverso prestazioni straordinarie.
[…]
Il lavoro straordinario dovrà essere richiesto ed autorizzato dall'Azienda in un limite massimo complessivo di 200 ore pro capite annue. Salvo casi eccezionali ed imprevedibili, l'Azienda informerà preventivamente la RAS.
L'azienda fornirà annualmente alle RAS informazioni sull'ammontare complessivo del lavoro straordinario e della sua distribuzione per aree.
[…]
Ferme restando le maggiorazioni contrattualmente previste, il dipendente ha la facoltà di chiedere il recupero delle ore prestate in alternativa al pagamento.
Detto recupero, peraltro, potrà avere luogo compatibilmente con le esigenze produttive nell'anno in cui sono prestate le ore straordinarie. Per i dipendenti del Ruolo Giochi, il lavoro straordinario, ferme restando le maggiorazioni contrattualmente previste, è limitato a giornate di eccezionale affluenza di clientela.

Art. 11 Riposo settimanale
Ai sensi di legge, tutti i dipendenti hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale di 24 ore consecutive, secondo turni stabiliti dall'Azienda.
I dipendenti che effettuano l'orario settimanale in cinque giorni, oltre al riposo di cui al comma precedente, hanno diritto ad un ulteriore giorno di riposo.
In caso di modificazione dei turni di riposo, il dipendente dovrà essere preavvisato due giorni prima di quello fissato per il riposo.
[…]
La retribuzione del dipendente chiamato a prestare servizio nei giorni di riposo senza il dovuto preavviso, sarà maggiorata come all'art. 10, salvo sempre il diritto dello stesso a recuperare il riposo nei giorni successivi.

Art. 14 Assenze, permessi, congedi e aspettativa
Donazione di sangue

Il giorno di riposo conseguente alla donazione, come da norme di legge, sarà considerato a tutti gli effetti come giorno di presenza.

Art. 17 Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
Nel caso di sopraggiunta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni assegnate, riconosciuta da parte di enti Pubblici e/o istituti specializzati di diritto pubblico su specifica richiesta dell'Azienda, qualora sia obbiettivamente impossibile l'assegnazione di nuove diverse mansioni equivalenti a quelle già svolte, allo scopo d'evitare nei limiti del possibile la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo., il dipendente interessato potrà rivolgere richiesta all'Azienda tramite la Craz, d'essere assegnato a mansioni diverse compatibili con il suo stato di salute comportante l'inquadramento a livelli inferiori anche in altro ruolo.
L'accoglimento da parte dell'Azienda di tale richiesta, costituirà patto di novazione del contratto individuale di lavoro, dal quale dovrà espressamente risultare che il patto stesso è stato sottoscritto allo scopo d'evitare la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che si tratti di mutamento temporaneo di mansioni.
[…]

Art. 29 Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applica il decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151
[…]

Art. 30 Tutele specifiche
Ai lavoratori portatori di handicap in situazione di gravita, nonché ai lavoratori che si trovino nella necessità di prestare assistenza a figli ovvero a parenti o affini entro il terzo grado, ancorché non conviventi del pari portatori di handicap in situazione di gravità, si applicano le disposizioni previste dall’art. 33 legge 104/92, così come integrata dalla legge n. 53/2000 nonché dalla prassi amministrativa regolamentata dagli istituti previdenziali.

Art. 33 Doveri del dipendente
In considerazione delle caratteristiche proprie dell'attività della Casa da gioco e, conseguentemente, della specificità del rapporto di lavoro, al dipendente è richiesta affidabilità, collaborazione, professionalità e senso di responsabilità nell'espletamento dei compiti affidati. Pertanto, al fine di garantire alla clientela i più elevati standard di servizio e di fornire il miglior contributo per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, il dipendente deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alle mansioni affidategli prestando la massima collaborazione secondo le direttive e le istruzioni impartite dai suoi superiori ed in particolare, a titolo esemplificativo:
[…]
• deve dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli;
• deve osservare scrupolosamente i regolamenti e le disposizioni emanate dall'Azienda, gli ordini di servizio e/o le istruzioni impartite dai superiori, […]
[…]
• deve avere cura dei locali , dei mobili, degli oggetti dell'Azienda;
[…]
• non intrattenersi nell’Azienda fuori dall’orario di servizio fatta eccezione per la frequenza del bar del personale, per il disbrigo di pratiche presso i competenti uffici, spettacoli teatrali, manifestazioni culturali ovvero durante il servizio nei locali adibiti al riposo;
[…]
• deve improntare i propri rapporti con i superiori, colleghi e subordinati gerarchicamente all'interno dell'Azienda, con rispetto, correttezza e cortesia;
[…]
L'inosservanza dei doveri e dei divieti di cui al presente articolo darà luogo ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 34. […]

Art. 34 Provvedimenti disciplinari
Le mancanze dei dipendenti alle norme del presente CCL, ai regolamenti aziendali, nonché agli ordini di servizio ed alle disposizioni emanate dall'Azienda, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dall'art. 7 della legge 20.05.70, n. 300, potranno dar luogo, secondo la gravita della mancanza, ai seguenti provvedimenti:
• richiamo verbale
• richiamo scritto
• multa non superiore a 4 ore della retribuzione
• sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni
• licenziamento disciplinare.
Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione a titolo esemplificativo, i lavoratore che:
[…]
• abbandoni temporaneamente il servizio senza autorizzazione;
• non esegua il lavoro con assiduità, oppure lo esegua con negligenza;
[…]
• per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti in Azienda;
[…]
• in qualunque altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente CCL, agli ordini impartiti dall'Azienda o dai Superiori o commetta atti che rechino pregiudizio alla disciplina, all'attività, all’igiene ed alla sicurezza dell'Azienda.
1. Richiamo verbale e richiamo scritto
I provvedimenti dei richiamo verbale e dell'ammonizione scritta sono applicate ai dipendenti per lievi mancanze commesse nel disimpegno del servizio:
2. Multa
La multa, per un importo non superiore a quattro ore della retribuzione base è applicata al dipendente per mancanze di non particolare rilievo o che costituiscono recidiva alle lievi mancanze. […]
3. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
Normalmente la sospensione fino ad un massimo di 10 giorni dal lavoro e dalla retribuzione è applicata al lavoratore nei casi di recidiva. La stessa può essere applicata anche in assenza di recidiva per le mancanze di maggior rilievo rispetto a quelle di cui ai punti 1 e 2. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
4. Licenziamento disciplinare
Il licenziamento senza preavviso può essere intimato in ipotesi di azioni così gravi, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
A titolo esemplificativo si indicano le seguenti ipotesi:
• giustificato motivo determinato da più fatti gravi, distinti e diversi, tali da costituire un notevole inadempimento imputabile al lavoratore degli obblighi contrattuali che abbia caratteristiche di maggior rilievo rispetto all'ipotesi contemplata al punto 3;
in caso di recidiva in mancanze gravi che abbiano dato luogo alla sospensione di cui una sospensione superiore ai cinque giorni;
• passi a via di fatto o provochi risse in Azienda;
[…]
• abbandoni il posto di lavoro quando gli siano state affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo e quando da ciò derivi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e di quanto custodito in Azienda;
[…]

Art. 46 Organi sindacali
Si riconoscono le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e le Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della Legge 20.5.1970 n. 300 nonché gli organi previsti dai successivi accordi Interconfederali e/o norme di legge in materia. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, le RSA e/o RSU usufruiranno di permessi retribuiti come da art. 23 della Legge 20.5.1970 n. 300.

Art. 47 Diritti sindacali di assemblea
1. È riconosciuto il diritto di assemblea retribuita durante l'orario di lavoro (art. 20 legge 300 del 30.5.1970) per 10 ore l'anno.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di Garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]

Art. 48 Locali
Il datore di lavoro manterrà a disposizione delle Rappresentanze Sindacali stipulanti il presente contratto, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale all'interno dell'azienda fornito di arredo.

Art. 52 Commissione Paritetica Aziendale
È costituita una Commissione Paritetica Aziendale per l’espletamento dei seguenti compiti:
1. Conciliazioni delle vertenze individuali di lavoro concernenti l’applicazione del presente contratto collettivo nonché di eventuali accordi integrativi.
[…]
4. Esame dei problemi comunque concernenti i rapporti di lavoro tra l'Azienda ed il personale dipendente, con funzioni consultive, propositive nei confronti dell'Azienda e delle OO.SS. rappresentate nella commissione paritetica.
5. Compiti di cui all'art. 17 e art. 27 del presente CCL.
6. L'Azienda fornirà con cadenza periodica informazioni relative ai processi di mutamento temporaneo di mansioni di cui all'art. 15 CCL.
La commissione nell'espletamento dei compiti di cui ai punti 1, 2 e 5 redigerà apposito processo verbale che sarà trasmesso alla Direzione Provinciale del Lavoro per il deposito ai sensi degli art. 410, 411 e 412 bis Cod. Proc. Civ. come modificati dal D.Lgs. 80/98, D.Lgs. 387/98, quando ne ricorrano i presupposti.
La commissione è composta da dieci membri di cui cinque effettivi e cinque supplenti designati dall'Azienda d'intesa con l'Unione Industriali della Provincia di Imperia e cinque effettivi e cinque supplenti designati dai sindacati territoriali di categoria Cgil-Cisl-Uil-Snalc-Ugl
[…]

Art. 57 Norme speciali
Per quanto non disposto dal presente Contratto valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre il presente Contratto di lavoro il dipendente è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dall'Azienda e quelle contenute negli ordini di servizio e nel regolamento interno, che non siano comunque in contrasto con il presente contratto. Gli ordini di servizio saranno portati a conoscenza del personale mediante affissione negli albi aziendali, copia degli stessi sarà trasmessa alla RSA.
Di tali ordini di servizio e dei regolamenti i dipendenti potranno sempre prenderne visione facendone richiesta individuale all'ufficio dei Personale.

Art. 59 Tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore
In applicazione di quanto previsto dal Capo V del Decreto Legislativo n. 626/1994, nell'ambito della RSA viene nominata una "Rappresentanze per la sicurezza", composta da cinque membri, per Lo svolgimento del compiti di cui all'art. 13 dei predetto D.Lgs. n. 626/1994 in materia di sicurezza e tutela dei dipendenti sul luogo di lavoro.
L'Azienda, oltre a quanto disposto dal Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche e/o integrazioni, a maggior tutela della salute dei lavoratori, promuoverà, d'intesa con la "rappresentanza per la sicurezza", per i suoi dipendenti accertamenti sanitari ad intervalli periodici.
L'Azienda si impegna a migliorare il clima relazionale nell'ambiente di lavoro e a favorire la creazione di condizioni di benessere psico-fisico dei dipendenti.
L'Azienda si impegna altresì a confrontarsi con le Rappresentanze Sindacali Aziendali al fine di esaminare le tematiche relative alla possibile insorgenza di fenomeni di mobbing o di molestie sessuali sul luogo di lavoro allo scopo di prevenire l'instaurarsi ed il consolidarsi di quei comportamenti lesivi delle fondamentali regole del rispetto e della collaborazione tra le persone.

Art. 60 Vestiario
[…]
• ai dipendenti addetti al piazzale auto, periodicamente verranno forniti un cappotto e un impermeabile.
[…]

Art. 61 Diritto d'informazione
Le parti, riconoscendo l'importanza che un corretto sistema di relazioni sindacali riveste ai fini della realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività dell'Azienda, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte prerogative e responsabilità dell'Azienda stessa e delle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori, concordano di istituire un sistema di informazioni articolato su incontri tra Azienda, RSA ed Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCL.
Nel corso di tali incontri, che avranno luogo con frequenza almeno annuale, di norma nel primo quadrimestre, l'Azienda fornirà informazioni riguardanti:
[…]
• l'andamento dell'occupazione e la sua struttura, i dati quantitativi di assunzioni e cessazioni e le relative previsioni, anche in considerazione di possibili interventi in materia di formazione e qualificazione professionale.
• i programmi di investimento per lo sviluppo di attività e strutture, ampliamenti e trasformazioni, con illustrazione dei relativi progetti e percorsi di attuazione, nonché delle prevedibili implicazioni sul l'occupazione in termini quantitativi, qualitativi, di organizzazione del lavoro e di condizioni ambientali;
[…]

Art. 63 Lavoro a tempo determinato
L'Azienda potrà ricorrere all'istituto del contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dal D.Lvo. n. 368/2001. Le parti convengono, per gli effetti di cui all'art. 10 comma 7 del citato provvedimento, di determinare la percentuale massima di utilizzo nel 15% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'azienda.

Art. 64 Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 Giugno 1997 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni può essere stipulato, oltre che nei casi previsti dalle lettere b) e e) dell'art. 1, comma 2 delle legge stessa e dall'accordo interconfederale Confindustria Cgil - Cisl - Uil del 16 Aprile 1998, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lettera a), art. 1, comma 2 della legge 196/97:
a) punte di più intensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali legate a flussi non ordinari di clientela, anche indotte da eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, congressi ecc, promossi da soggetti esterni operanti nel settore turistico ed economico;
b) esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
e) esecuzione di particolari attività che, per !a specificità dei lavoro, richiedano l'impegno di professionalità e specializzazione diverse da quelle ordinariamente utilizzate;
d) preparazione ed esecuzione di progetti straordinari;
e) iniziative promozionali, sia nuove sia legate all'ampliamento di quelle già svolte, non eseguibili facendo ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
f) eventi, manifestazioni e spettacoli ecc. promossi dall'Azienda;
g) congressi, banchetti vernissage e altre particolari occasioni di ricevimento;
h) sostituzione di lavoratori assenti per ferie, recupero riposi aggiuntivi, congedi retribuiti e non retribuiti, malattia ed infortunio, aspettativa retribuita e non retribuita, sospensione cautelare oltre a tutte le ipotesi di assenza con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
i) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o impegnati in attività formative o di aggiornamento;
ì lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impegnati per le fattispecie contrattuali di cui alle precedenti lettere a), b), e), d), e), f), g), h). i) e per quanto disposto dalla legge 196/97 nonché dall'accordo interconfederale 16.04.98 non potranno superare in media annua il 12% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella casa da gioco.
L'eventuale frazione di unità derivante dai rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore. Non trovandosi in Azienda mansioni il cui svolgimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 4 lettera a) della legge 196/97 come sostituito dall’art. 64 della legge 23 Dicembre 99 n. 488, possa presentare maggiore pericolo per il prestatore di lavoro o di soggetti terzi, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo potrà essere attivato per qualsiasi qualifica inserita nel vigente CCL.
Tuttavia, a causa delle peculiarità tecnico - professionali richieste per lo svolgimento dei giochi tradizionali, si esclude la possibilità di ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esercizio delle mansioni elencate dall'art. 5 del presente CCL per il personale inquadrato nel ruolo giochi.
In conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, ai fini del calcolo del numero massimo di contratti di lavoro temporaneo attivabili, nella relativa base di calcolo non verrà computate il predetto personale del ruolo giochi.
La Direzione aziendale comunicherà preventivamente alle Rappresentanze sindacali firmatarie del CCL il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di necessità ed urgenza, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre una volta l'anno l'Azienda fornirà alle Rappresentanze sindacali firmatarie del CCL il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori con rapporto di lavoro temporaneo possono esercitare in azienda i diritti di libertà ed attività sindacale disciplinati dalla legge n. 300 del 1970, nonché di fruire di tutti i servizi e di partecipare alle assemblee del personale dipendente.
[…]

Art. 65 Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo aziendale, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
• disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
• lavoratori con più di cinquanta anni che siano privi di un posto di lavoro;
• lavoratori che desiderino riprendere un'attività di lavoro e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
• donne di qualsiasi età, purché il tasso di occupazione femminile della circoscrizione territoriale locale, come determinato con decreto del Ministero del Welfare di concerto con il Ministro dell'Economia, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile ovvero qualora il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile
• persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Per contratto di reinserimento si intende il rapporto di lavoro, istaurato ai sensi del presente articolo, con i soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale che, sulla base di quanto certificato nel libretto formativo o, in mancanza, da documentazione equipollente, risultino aver svolto, nel corso degli ultimi diciotto mesi, le medesime mansioni, nella stessa categoria merceologica, per un periodo di almeno tre mesi, oppure che abbiano seguito gli specifici percorsi formativi promossi dalle istituzioni pubbliche o centri formativi regolarmente accreditati per il reinserimento dei lavoratori.
Si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000 come sostituito dall'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Per poter assumere mediante contratti di inserimento, l'azienda dovrà aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti, come previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 276/2003 che qui si intende richiamato integralmente, così come l'accordo interconfederale 11 febbraio 2004.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
[…]
Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati, inoltre:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica interna o esterna all'Azienda, non inferiore a 16 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, da svolgere nella fase iniziale del rapporto, e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale.
La formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
[…]
Per quanto non disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le previsioni di legge e dell'Accordo interconfederale 11 febbraio 2004.
Norma transitoria
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i) del Decreto Legislativo n. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato (tutor o referente formativo aziendale).

Art. 66 Organico
Fatto salvo quanto previsto negli accordi del 22.6.95, le parti si incontreranno almeno una volta l'anno, nel mese di ottobre, per un esame degli assetti dell'organizzazione del lavoro, delle previsioni di evoluzione o cambiamento di tali assetti sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo, delle previsioni occupazionali, dei relativi percorsi e strumenti attuativi.