Tipologia: CCLA
Data firma: 15 settembre 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Pontificio Santuario di Pompei e Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e RSA
Settori: Servizi, Pontificio Santuario di Pompei
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. l. Validità e sfera di applicazione.
Art. 2. Rappresentatività.
Titolo II - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 3. Classificazione del personale.
Art 4. Declaratoria dei profili.
Titolo III - Assunzione
Art. 5. Assunzione
Art. 6. Proposta di assunzione.
Art. 7. Accettazione e documentazione.
Art. 8. Residenza del lavoratore. Obbligo.
Art. 9. Consegna dei documenti al termine del rapporto.
Art. 10. Periodo di prova.
Titolo IV - Occupazione giovanile - Contratti di inserimento - Contratti a tempo determinato
Premessa
Art. 11. Validità e funzione del contratto di inserimento.
Art. 12. Contenuto, modalità, condizioni e caratteristiche del contratto di inserimento.
Art. 13. Progetto individuale di inserimento e computo dei lavoratori.
Art. 14. Forma e contenuto del contratto di inserimento.
Art. 15. Proroghe del contratto di inserimento e diritti dei lavoratori.
Art. 16. Trasformazione del contratto di inserimento in rapporto a tempo indeterminato,
Art. 17. Apposizione di un termine di durata al contratto di lavoro.
Titolo V - Orario di lavoro
Art. 18. Durata settimanale della prestazione lavorativa.
Art. 19. Modalità di realizzazione della settimana lavorativa a 38 ore.
Art. 20. Altra ipotesi di godimento delle riduzioni dell'orario di lavoro,
Art. 21. Part-time, definizione e finalità.
Art. 22. Clausole flessibili ed elastiche. Forma e contenuto del contratto part-time.
Art. 23. Disciplina del rapporto a tempo parziale.
Art. 24. Divisori,
Art. 25. Il lavoro ripartito (job sharing).
Titolo VI- Lavoro straordinario
Art. 26. Norme generali per il lavoro straordinario.
Art. 27. Maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario.
Titolo VII - Festività abolite - Festività - Riposo settimanale - Permessi retribuiti - Ferie
Art. 28. Festività abolite e computo nelle riduzioni di orario di lavoro.
Art. 29. Festività e lavoro domenicale in turni avvicendati.
Art. 30. Regolamentazione della festività del 4 Novembre.
Art. 31. Riposo settimanale e riposo giornaliero.
Art. 32. Norma di interpretazione autentica.
Art. 33. Ferie
Art. 34. Modalità di attribuzione di ferie in caso di risoluzione del rapporto.
Art. 35. Permessi elettorali.
Art. 36. Determinazione del periodo di ferie.
Art. 37. Frazionabilità del periodo di ferie.
Art. 38. Retribuzione durante il periodo di ferie.
Art. 39. Richiamo del lavoratore durante il periodo di ferie.
Art. 40. Irrinunciabilità.
Art. 41. Prospetti di ferie.
Titolo VIII - Congedi - Servizio di volontariato - Aspettativa - Altri congedi e permessi retribuiti - Assenza per malattia - Assenza per infortunio - Assenza per gravidanza e puerperio - Permessi per studio
Art. 42. Congedo straordinario per matrimonio.
Art. 43. Servizi di volontariato.
Art. 44. Richiamo alle armi.
Art. 45. Aspettativa non retribuita ed altri congedi retribuiti.
Art. 46. Iscrizione del lavoratore al Servizio Sanitario nazionale.
Art. 47. Obblighi del lavoratore in caso di malattia.
Art. 48. Obbligo di lavoratori addetti alla manipolazione e preparazione di sostanze elementari
Art. 49. Obbligo di reperibilità in caso di visita medica di controllo.
Art. 50. Periodo di comporto. Comporto per sommatoria. Periodo di riferimento mobile.
Art. 51. Aspettativa in caso di malattia od infortunio.
Art. 52. Quota giornaliera per malattia ed infortunio.
Art. 53. Festività cadenti durante il periodo di malattia od infortunio.
Art. 54. Norma di rinvio.
Art. 55. Trattamento economico di malattia.
Art. 56. Infortunio sul lavoro
Art. 57. Periodo di comporto nel caso di infortunio sul lavoro,
Art. 58. Retribuzione da corrispondere per il giorno dell'infortunio.
Art. 59. Trattamento economico in caso di infortunio.
Art. 60. Astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio.
Art. 61. Trattamento economico in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 62. Computabilità delle astensioni.
Art. 63. Permessi per l'assistenza al bambino.
Art. 64. Aspettativa per tossicodipendenza. Congedi e permessi per handicap.
Titolo IX - Garanzia dei livelli occupazionali - Mobilità - Flessibilità della forza lavoro
Art. 65. Strumenti di garanzia dei livelli occupazionali.
Titolo X - Anzianità di servizio - Anzianità convenzionale - Scatti di anzianità
Art. 66. Decorrenza dell'anzianità di servizio.
Art. 67. Computo anzianità, frazione annua.
Art. 68. Anzianità convenzionale.
Art. 69. Scatti di anzianità.
Art. 70. Decorrenza
Titolo XI - Trattamento economico
Art. 71. Normale retribuzione
Art. 72. Retribuzione di fatto
Art. 73. Retribuzione mensile. Mensilizzazione.
Art. 74. Paga base conglobata
Art. 75. Aumenti retributivi mensili. Una tantum.
Art. 76. Prospetto paga e termine di erogazione delia retribuzione.
Art. 77. Mensilità supplementari (13ª e 14ª).
Art. 78. Rimborso spese
Art. 79. Reclami sulla retribuzione
Titolo XII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 80. Recesso ex art. 2118 codice civile.
Art. 81. Recesso ex art. 2119 codice civile. Forma del licenziamento.
Art. 82 Preavviso
Art. 83. Indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 84. Trattamento di fine rapporto.
Art. 85. Composizione della quota annua della retribuzione ai fini del T.F.R.
Titolo XIII - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 86. Obblighi del lavoratore.
Art. 87. Divieti.
Art. 88. Giustificazione delle assenze e rispetto dell'orario di lavoro,
Art. 89. Comunicazione mutamento di domicilio,
Art. 90. Provvedimenti disciplinari.
Art. 91. Codice disciplinare e procedura di conciliazione in sede sindacale.
Titolo XIV - Rappresentatività - Commissione Paritetica - Controversie - Relazioni sindacali
Art. 92. Rappresentatività.
Art. 93. Interventi e procedure di consultazione e/o confronto.
Art. 94. Interpretazione del contratto collettivo aziendale.
Art. 95. Commissione Paritetica.
Art. 96. Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali.
Art. 97. Contributo di assistenza ai dipendenti (Co. As. Di).
Art. 98. Relazioni sindacali
Art. 99. Dirigenti sindacali. Permessi retribuiti. Diritto di affissione.
Art. 100. Cumulo di funzioni e monte ore annuo di permessi retribuiti.
Art. 101. Trattenuta contributi sindacali.
Art. 102. Diritto di assemblea sindacale.
Titolo XV - Divise ed attrezzi - Appalti - Procedure per il rinnovo del CCAL - Decorrenza e durata
Art. 103. Divise ed attrezzi.
Art. 104. Appalti e Terziarizzazione.
Art. 105. Decorrenza e durata. Procedura per il rinnovo del CCAL.

Verbale di accordo sindacale per rinnovo contratto collettivo aziendale di lavoro per i dipendenti laici del Pontificio Santuario della Beata Vergine del SS. Rosario di Pompei

L'anno 2008 il giorno 15 del mese di Settembre alle ore 10 presso gli Uffici del Pontificio Santuario della Beata Vergine del SS. Rosario di Pompei sono presenti: il Pontificio Santuario di Pompei […], la Fisascat Cisl […], la Uiltucs Uil […], la RSA […] tutti forniti dei necessari requisiti per la negoziazione e la sottoscrizione, previa formale approvazione, dell'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro per i dipendenti laici del Pontificio Santuario di Pompei scaduto il 31/12/2007 già definito in sede aziendale per gli assetti economico-normativi nel corso delle varie riunioni.
Le parti, come sopra costituite, dopo ampia discussione riepilogativa e lettura del testo articolo per articolo, approvano e sottoscrivono l'allegato accordo di rinnovo del CCAL che presenta, rispetto al precedente; sostanziali variazioni sia sotto il profilo economico che normativo dandosi reciprocamente atto che, nel complesso, è migliorativo di quello scaduto il 31/12/2007.
[…]
Le parti, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo ribadiscono la volontà di:
- proseguire nella flessibilità, mobilità e fungibilità delle prestazioni nell’ambito di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro allo scopo di conciliare le esigenze del Pontificio Santuario di Pompei alla luce della peculiare, notoria e benemerita attività svolta;
- gestire nel modo più corretto ed oculato i costi del CCAL nella parte economica e normativa attribuendo rilevanza alle consultazioni ed ai confronti in CO.PA.
[…]

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. l. Validità e sfera di applicazione.

Il presente contratto collettivo aziendale di lavoro disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori dipendenti del Pontificio Santuario di Pompei. Le parti si danno atto che il presente contratto è globalmente migliorativo rispetto a quello scaduto il 31/12/2007 e che, pertanto, assorbe e sostituisce il precedente nonché le deliberazioni assunte in CO.PA.

Art. 2. Rappresentatività.
Le. Organizzazioni Sindacali Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno la legittima rappresentatività dei lavoratori dipendenti del Pontificio Santuario di Pompei in ordine a pattuizioni e concessioni sia individuali che collettive riguardanti i rapporti giuridico-economici tra il medesimo Pontificio Santuario di Pompei ed i propri dipendenti come specificato al successivo art. 92 del Titolo XIV.

Titolo IV - Occupazione giovanile - Contratti di inserimento - Contratti a tempo determinato
Premessa

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso ed intendono promuovere e potenziare le occasioni d'impiego conseguibili mediante ricorso ad una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze dei lavoratori e del Pontificio Santuario di Pompei.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le attività peculiari del Santuario contemperando le potenzialità occupazionali con le esigenze del Santuario medesimo attraverso interventi che facilitino l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori facendo ricorso laddove occorra, alle nuove figure contrattuali disciplinate dal Decreto Legislativo 10/9/2003 n. 276 di attuazione della legge 14/2/2003 n. 30.
A tal fine le parti confermano la validità dell'istituto del contratto di inserimento di cui agli artt. 54 e segg. del Decreto Legislativo 10/9/2003 n. 276, quale naturale successore del contratto di formazione e lavoro, al fine di promuovere, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di personale giovanile e femminile ovvero di disoccupati da lungo periodo.

Art. 11. Validità e funzione del contratto di inserimento.
Nel pieno rispetto delle attività peculiari del Pontificio Santuario di Pompei, le parti convengono, secondo necessità che, di volta in volta, l'Amministrazione individuerà, sulle prospettive di rilancio dell'occupazione giovanile, femminile e di disoccupati di lunga durata nell'ambito di concrete scelte riguardanti il mercato del lavoro.
Per quanto riportato nel precedente comma, le parti, nel confermare la validità dell'istituto del contratto di inserimento, convengono di formulare l'attuazione della normativa nella parte in cui il Decreto Legislativo 10/9/2003 n. 276 rinvia alla contrattazione aziendale.

Art. 12. Contenuto, modalità, condizioni e caratteristiche del contratto di inserimento.
1. Possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 54, comma l, del Decreto Legislativo 10/9/2003 n. 276, contratti di inserimento con:
a) i lavoratori di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni dovendosi riferire il limite massimo di età al giorno di compimento dello stesso;
b) i disoccupati di lunga durata di età compresa dai ventinove fino a trentadue anni in ciò riferendosi a coloro che, ex Decreto Legislativo 297/2002, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi;
c) i lavoratori ultracinquantenni privi del posto di lavoro;
d) i lavoratori che intendano riprendere un'attività e che non abbiano lavorato negli ultimi due armi;
e) le donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche ove il tasso occupazionale sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o nelle quali il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile la cui individuazione è rimessa ad un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze;
f) le persone affette da handicap psico-fisico o mentale e come tali riconosciute da una Commissione Medica Pubblica.
[…]
4. Ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 6/9/2001 n. 368.

Art. 13. Progetto individuale di inserimento e computo dei lavoratori.
Il progetto individuale di inserimento va definito con il consenso del lavoratore e deve garantire l'adeguamento delle competenze professionali rapportate al contesto lavorativo ove lo stesso va ad inserirsi.
Non è esclusa la possibilità di un rapporto part-time di durata, tuttavia, non inferiore del 50% dell'orario contrattuale.
Nel progetto vanno specificate:
a) La qualificazione del lavoratore corrispondente al complesso delle mansioni che il lavoratore dovrà essere in grado di svolgere al termine del periodo di inserimento lavorativo;
b) La durata;
c) Le modalità della formazione comprensive, in ogni caso, di una fase teorica non inferiore, per qualsivoglia tipologia di contratto di inserimento, a sedici ore ripartita tra nozioni di antinfortunistica lineamenti e caratteristiche del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale.
I risultati della formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro vanno registrati nel libretto formativo ovvero su documento od atto equipollente.

Art. 14. Forma e contenuto del contratto di inserimento.
Il contratto di inserimento è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta e deve contenere:
a) la durata, non inferiore a 9 mesi e non superiore a 12 mesi per inserimenti lavorativi correlati a mansioni fino al IV Livello e non superiore a 18 mesi per inserimenti lavorativi correlati a mansioni ricomprese dal III al I Livello. Tali archi temporali si intendono raddoppiati qualora nel rapporto di inserimento siano coinvolti lavoratori portatori di handicaps psico-fisici o mentali. Dal limite massimo di durata, rispettivamente diciotto e trentasei mesi, sono esclusi il servizio di leva e quello civile nonché quello per astensione per maternità;
[…]
e) l'orario di lavoro pieno o ridotto in misura del 50%;
[…]
f) il progetto individuale di reinserimento nei suoi elementi caratterizzanti conforme alle indicazioni e requisiti di cui al precedente articolo 13.
I lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici e/o dimensionali previsti dalla legge e dal presente CCAL per l'applicazione di particolari normative ed istituti.

Art. 15. Proroghe del contratto di inserimento e diritti dei lavoratori.
[…]
Relativamente ai diritti dei lavoratori in contratto di inserimento si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 6/9/2001 n. 368 con particolare riferimento al principio di non discriminazione nel trattamento economico e normativo.

Art. 17. Apposizione di un termine di durata al contratto di lavoro.
1. Il rapporto di lavoro è, di norma, a tempo indeterminato. È consentita l'apposizione di un termine di durata al contratto di lavoro esclusivamente per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo anche se riferibili alla normale attività del Pontificio Santuario di Pompei. Si rinvia, pertanto, alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 6/9/2001 n. 368, alla Legge 24/12/2007 n. 247 e successive loro modificazioni ed integrazioni nonché a quelle contenute, in materia, nel presente CCAL.
[…]
13. Nell'ambito dell'autonomia contrattuale, vengono individuati, in sede di rinnovo del presente CCAL, i seguenti casi di legittima apposizione del termine, di non cumulabilità dei periodi lavorativi ai fini del raggiungimento del limite massimo di 36 mesi complessivi di cui al comma sub 2) e di carenza di legittimazione nell'esercizio del diritto di precedenza;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
- sostituzione di lavoratori assenti per aspettativa non retribuita ovvero in congedo o in permesso di lunga durata;
- qualsivoglia assunzione con contratto a termine determinata da ragioni, comunque, di carattere sostitutivo;
- assunzioni determinate da cerimonie e funzioni religiose in periodi di imprevedibile intensificazione delle attività del Santuario di Pompei per determinate tipologie di lavoratori quali , in via esemplificativa, ausiliari addetti al culto, alle cucine, sorveglianti e/o custodi, magazzinieri, biblioteche e comunicazione, addetti cucina, che, al termine del periodo contrattuale, non potrebbero svolgere le medesime mansioni in altre strutture del Santuario di Pompei.
Dichiarazione a verbale
Le parti, espressamente, rinviano alla CO.PA. la previsione di ulteriori ipotesi di legittima apposizione di un termine di durata al contratto individuale di lavoro, ad eccezione di quelle meramente sostitutive, nonché l'eventuale percentuale di tale assunzioni rispetto al numero dei lavoratori in organico a tempo indeterminato. Identico rinvio all'Organismo bilaterale viene concordato per un monitoraggio sul contratto di inserimento.

Titolo V - Orario di lavoro
Art. 18. Durata settimanale della prestazione lavorativa.

L'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 8 Aprile 2003 n. 66, è fissato in 40 ore settimanali e quello effettivo in 38 ore settimanali nel pieno rispetto ed in attuazione di quanto previsto dai successivi articoli e dall'art. 28.
Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del Pontificio Santuario di Pompei e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Non sono, pertanto, da considerarsi come lavoro effettivo il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro, per indossare o dismettere gli abiti di lavoro, i riposi intermedi e le soste comprese fra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro.
[…]
Sempre nel limite dell'orario settimanale, è consentito all'Amministrazione di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti la durata minima giornaliera e fatto salvo, comunque, il riposo giornaliero consecutivo di 11 ore ogni 24 ore.
L'orario normale di lavoro può essere anche riferito alla durata media delle prestazioni rese in un periodo non superiore a 12 mesi nell'anno solare per tale da intendersi, per previsione contrattuale, quello decorrente dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.
[…]

Art. 19. Modalità di realizzazione della settimana lavorativa a 38 ore.
La settimana lavorativa normale di 38 ore si realizza con la programmazione aziendale ed utilizzo della riduzione oraria riferita alle 96 ore di cui al successivo art. 32 mediante:
a) prestazione effettiva di 38 ore settimanali attraverso l'assorbimento delle 96 ore di cui in premessa e con erogazione della retribuzione di cui all'art. 71 senza alcuna decurtazione.
Per i reparti nei quali, per necessità organizzative e/o per evitare, in tutto o in parte, dichiarazioni di esubero del personale, è possibile l'attuazione di quanto sopra, la predetta organizzazione avverrà con ordini di servizio previa sola notificazione alla RSA ed alla CO.PA.
b) la concessione di mezza giornata di riposo ogni due settimane, ovvero,
c) la concessione di un'intera giornata di riposo nell'arco del mese lavorativo, ovvero,
d) la concessione, determinata preventivamente fra le parti e facendo salve le caratteristiche dell'organizzazione del lavoro, nell'arco dell'anno di non più di due periodi di giornate cumulative, ovvero,
e) la concessione di riposi in uguale misura in periodi di mancanza di lavoro.
Nota a verbale.
Per quelle attività lavorative già svolte, alla data di stipula e/o di rinnovo del presente contratto, in orario settimanale pari od inferiore alle 38 ore non si fa luogo al disposto dell'art. 19 (ad eccezione della lettera a) e dell'art. 32.

Art. 25. Il lavoro ripartito (job sharing).
Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro, anche a tempo determinato, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un unica ed identica obbligazione lavorativa tale da coprire l'intera durata del normale rapporto di lavoro così come definito e disciplinato dal precedente art. 18.
Ciascuno dei lavoratori resta personalmente direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa.
Il contratto deve essere stipulato per iscritto e deve contenere i seguenti elementi:
[…]
b) il luogo di lavoro nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le OO.SS. firmatarie ritengono di dover aprire in CO.PA. un tavolo di consultazione e di confronto sulle principali novità contrattuali introdotte dal Decreto Legislativo 276/03 al fine di stipulare ulteriori o nuove pattuizioni in merito alle stesse in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta dal Pontificio Santuario di Pompei salvaguardando, in ogni caso le esigenze ed i diritti dei lavoratori.

Titolo VI- Lavoro straordinario
Art. 26. Norme generali per il lavoro straordinario.

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del Pontificio Santuario di Pompei di richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale nel limite di 200 ore annue al verificarsi di eventi, anche eccezionali, contingenti e temporanei, che attengono all'organizzazione del lavoro, alla particolare e benemerita attività di culto, beneficenza ed assistenza ed al regolare svolgimento di essa donde l'inapplicabilità della normativa che prevede la durata massima della settimana lavorativa in 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario trovando espressa applicazione la deroga prevista dall'art. 17, comma 5, sub lettera c) del Decreto Legislativo n. 66/2003.
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione o da chi ne è delegato.
In alternativa alle maggiorazioni retributive di cui al successivo articolo 27 ed allo scopo di salvaguardare l'integrità psico - fisica dei lavoratori e nel rispetto dei carichi di lavoro, è data facoltà al Pontificio Santuario di Pompei, coerentemente con le proprie esigenze organizzative, di concedere riposi compensativi a fronte del superamento dell'orario di lavoro normale settimanale attuando, per un massimo di 10 settimane, orari ridotti.

Titolo VII - Festività abolite - Festività - Riposo settimanale - Permessi retribuiti - Ferie
Art. 29. Festività e lavoro domenicale in turni avvicendati.

[…]
Le ore di lavoro prestate, a qualsiasi titolo richieste, nei giorni festivi sopra indicati dovranno essere retribuite come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità di cui all'art. 27 tranne il caso di concessione di riposo compensativo per le ore di lavoro effettivamente prestate nel qual caso sarà erogata solamente la maggiorazione contrattuale.
[…]

Art. 31. Riposo settimanale e riposo giornaliero.
S'intende per giorno di riposo settimanale, di cui alla Legge 22 Febbraio 1934 n. 370 e successive modificazioni ed integrazioni, la giornata non lavorativa che spetta in godimento al lavoratore nell'arco della settimana lavorativa che sarà convenuta fra le parti in ragione delle esigenze del Pontificio Santuario di Pompei per la specificità dell'attività svolta in materia di culto, assistenza, beneficenza ed istruzione
L'eventuale richiamo in servizio del lavoratore nella giornata del proprio riposo settimanale (sia esso domenicale od infrasettimanale), per esigenze del Pontificio Santuario di Pompei o di chi da Esso delegato, prevede la corresponsione al lavoratore di una maggiorazione del 25% calcolata con le modalità di cui all'art. 27 oltre la quota oraria per le ore effettivamente prestate. Il lavoratore avrà, inoltre, diritto a godere il riposo compensativo con procedure di cumulo, in aggiunta alle ferie o sotto forma di permessi da godersi, compatibilmente con le esigenze del Pontificio Santuario di Pompei e, comunque, non oltre il 3° mese successivo.
In linea di principio ed ancorché le norme vigenti prevedano una deroga per le attività di culto e per le comunità religiose, il Pontificio Santuario di Pompei attuerà un'organizzazione del lavoro che consenta a ciascun lavoratore un riposo giornaliero consecutivo pari ad 11 ore
Dichiarazione a verbale
Le partì concordano di aver completamente ridisciplinato in senso migliorativo, nella salvaguardia dei carichi di lavoro e coerentemente con quanto disposto dall'art. 36 della Costituzione in materia di retribuzione adeguata e sufficiente, la materia del riposo settimanale domenicale od infrasettimanale in ragione delle specifiche esigenze dell'Amministrazione e dei lavoratori mediante concessione di adeguate percentuali di maggiorazione della retribuzione fermo restante il godimento del riposo compensativo con modalità più flessibili richieste dagli stessi lavoratori. Analoga procedura è stata prevista per il lavoro ordinario notturno ancorché reso da figure professionali rientranti fra le mansioni discontinue e di semplice attesa.
Al di là delle maggiorazioni contrattualmente previste, le partì si danno reciprocamente atto di aver tenuto conto di una maggior penosità del lavoro attraverso i concordati aumenti retributivi.

Art. 37. Frazionabilità del periodo di ferie.
[…]
Il periodo di ferie deve essere godute entro e non oltre il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di maturazione salve le diverse modalità che potranno essere stabilite in CO.PA.

Art. 40. Irrinunciabilità.
Le ferie sono irrinunciabili.
Pertanto, nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Titolo VIII - Congedi - Servizio di volontariato - Aspettativa - Altri congedi e permessi retribuiti - Assenza per malattia - Assenza per infortunio - Assenza per gravidanza e puerperio - Permessi per studio
Art. 47. Obblighi del lavoratore in caso di malattia.

[…]
L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di far controllare l'incondizionata idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti Pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico ed ancor prima dal medico competente di cui al Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 ovvero di segnalare la reiterazione di eventi morbosi al Medico Competente per l'accertamento dell'idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica.

Art. 48. Obbligo di lavoratori addetti alla manipolazione e preparazione di sostanze elementari
Il lavoratore che presti servizio in attività di preparazione, manipolazione e servizio di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962 n. 283 ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a cinque giorni, di presentare al rientro in servizio all'Amministrazione del Santuario il certificato medico dal quale risulti che lo stesso lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.

Art. 54. Norma di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia ed infortunio sul lavoro le parti, espressamente, rinviano alle normative di diritto positivo vigenti.

Art. 56. Infortunio sul lavoro
L'Amministrazione del Pontificio Santuario di Pompei è tenuto ad assicurare il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. all'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, ancorché di lieve entità, all'Amministrazione dei Pontificio Santuario di Pompei.
Qualora il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto e l'Amministratore non abbia, a sua volta, potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail ed all'Autorità competente, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, la stessa resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Art. 60. Astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio.
Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso; qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto;
c) per tre mesi dopo il parto.
Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del servizio SSN o con esso convenzionato e il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. […]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza, puerperio e congedi parentali valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 63. Permessi per l'assistenza al bambino.
L'Amministrazione dei Pontificio Santuario di Pompei deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il periodo di riposo, di cui ai precedente comma, ha la durata di un'ora ciascuno ed è considerato ora lavorativa agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; esso comporta il diritto per la lavoratrice ad uscire dall'ambiente di lavoro.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]

Art. 64. Aspettativa per tossicodipendenza. Congedi e permessi per handicap.
[…]
La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità accertata, può usufruire, alternativamente, dei permessi di cui alle lett. b) e c) e delle agevolazioni di cui al comma precedente.
Per tutte le agevolazioni previste nel presente articolo si fa espresso riferimento alle condizioni ed alle modalità di cui alla legislazione in vigore.

Titolo XII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 81. Recesso ex art. 2119 codice civile. Forma del licenziamento.

Ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
[…]
Rientrano, ancorché in via esemplificativa, fra i casi di cui al primo comma:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto anche tra dipendenti che comporti nocumento e turbativa al normale esercizio dell'attività ed all'immagine del Pontificio Santuario di Pompei;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[…]
- il danneggiamento volontario, predeterminato e doloso, di beni del Pontificio Santuario e/o di terzi;
[…]
- l'esecuzione, senza permesso dell'Amministrazione del Pontificio Santuario di Pompei, di lavoro per conto proprio o di terzi ancorché senza violazione della normativa ex art. 2105 c.c.;
[…]

Titolo XIII - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 86. Obblighi del lavoratore.

Il lavoratore dipendente del Pontificio Santuario di Pompei nell'espletamento della prestazione deve osservare le modalità, il tempo ed il luogo indicategli dall’Amministrazione adottando i normali canoni di diligenza correlati alla natura della prestazione stessa avendo cura di conservare e mantenere efficienti i materiali ed i beni strumentali a lui affidati.
[…]

Art. 87. Divieti.
È fatto divieto al personale ritornare nei locali del Pontificio Santuario di Pompei e/o trattenersi oltre l'orario prescritto se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione di chi è a ciò delegato. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
L'Amministrazione del Pontificio Santuario, a sua volta, non potrà trattenere il personale oltre l'orario normale stabilito, salvo il caso di prestazione di lavoro straordinario. Il lavoratore, solo previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione o di chi da Essa delegato, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione richiedere, in alternativa alla mancata retribuzione della prestazione non effettuata, il recupero delle ore di assenze con altrettante ore di lavoro normale senza corresponsione di alcuna maggiorazione.
[…]

Art. 90. Provvedimenti disciplinari.
L'Amministrazione del Pontificio Santuario di Pompei comminerà al lavoratore, che non osservi i doveri che gli derivano dal contratto di lavoro, i seguenti provvedimenti disciplinari in relazione alla entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano;
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva specifica delle infrazioni di cui al punto sub 1);
3) multa nella misura non eccedente l'importo di quattro ore della normale retribuzione di fatto di cui all'art. 71;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 (dieci) giorni;
5) licenziamento disciplinare con e senza preavviso oltre alle conseguenze di legge.
I provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano secondo i seguenti criteri;
a) Biasimo verbale
[…]
b) Biasimo scritto
[…]
c) Multa fino a 4 ore
[…]
- nel caso in cui il lavoratore esegua negligentemente il lavoro assegnatogli;
[…]
- nel caso di rifiuto di prestazione, senza alcuna plausibile giustificazione, di lavoro supplementare e/o straordinario.
d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio.
- nel caso in cui il lavoratore arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso per colpa lieve, grave o dolo;
[…]
- nel caso di evidente stato di ubriachezza;
- nel caso di rifiuto di prestazione, senza alcuna plausibile giustificazione, di lavoro supplementare e/o straordinario nell'ipotesi di recidiva specifica;
nel caso di condotta non regolare nei confronti di altri dipendenti, superiori e/o terzi;
- nel caso in cui violi il divieto di fumo ove previsto dalla natura e dal luogo della prestazione;
- nel caso in cui il lavoratore commetta, oltre la terza volta nell'anno, recidiva generica, in qualsivoglia delle mancanze che prevedano la multa, salva l'ipotesi dell'assenza ingiustificata.
e) licenziamento in tronco senza preavviso.
Fatte salve le ipotesi già previste, in via tassativa dall'art. 81 oltre le conseguenze di legge, incorre nel licenziamento per giusta causa senza preavviso ex art. 2119 c.c.:
il lavoratore che, nell'arco dell'anno, si assenti senza giustificazione alcuna oltre giorni;
[…]
- il lavoratore che abbia commesso grave violazione degli obblighi di cui all'art. 86 del presente contratto;
- il lavoratore commetta grave violazione in materia di norme sulla sicurezza sul lavoro compromettendo la propria e l'altrui incolumità;
[…]- il lavoratore che esegua, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione del Pontificio Santuario di Pompei, lavori per conto proprio e/o di terzi anche se non in servizio;
- il lavoratore che sia recidivo nella violazione degli obblighi di cui agli artt. 47, 49 e 56 del presente contratto ovvero sia recidivo oltre la terza volta nell'arco dell'anno in qualsivoglia delle mancanze per le quali è prevista la sospensione dal servizio, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
f) licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso
Incorre nel licenziamento per giustificato motivo soggettivo di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 il lavoratore che commette un notevole inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
[…]

Titolo XIV - Rappresentatività - Commissione Paritetica - Controversie - Relazioni sindacali
Art. 92. Rappresentatività.

Le OO.SS. Fisascat Cisl ed Uiltucs Uil sono legittimate, per espressa adesione dei lavoratori iscritti e per riconoscimento dell'Amministrazione del Pontificio Santuario di Pompei, alla rappresentatività dei lavoratori laici dipendenti dall'Amministrazione del Santuario.
Pertanto, le parti, nel darsi reciprocamente atto di quanto espresso al primo comma del presente articolo, stabiliscono che annualmente, di norma entro la fine del primo quadrimestre di ciascun anno, si incontreranno a richiesta di parte per verificare, discutere e risolvere le problematiche connesse all'attività del Santuario che hanno riflessi diretti ed indiretti sui rapporti di lavoro quali:
a) contrattazione collettiva ed individuale;
b) processi di ristrutturazione e riorganizzazione;
c) innovazioni, sviluppo ed effetti sulla professionalità nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione .con particolare riferimento all'occupazione giovanile.

Art. 93. Interventi e procedure di consultazione e/o confronto.
In riferimento a quanto riportato nel precedente articolo 92 le costituite parti potranno realizzare confronti finalizzati al raggiungimento di intese in materia di politiche attive del lavoro con particolare riguardo a:
- interventi e procedure per l'attivazione di quanto previsto al Titolo IV in materia di occupazione giovanile, femminile e di Contratti di Inserimento;
- interventi, procedure e monitoraggio sull'istituto del part-time, dello job sharing e del contratto a tempo determinato;
- confronti in riferimento alle problematiche relative ai rapporti di lavoro atipico o parasubordinato nell'intento di pervenire alla definizione di regole e normative specifiche in materia;
- interventi e monitoraggio sulle necessità occupazionali del territorio e confronto con gli Organi Regionali legittimati alle politiche del lavoro;
- alla nuova disciplina, laddove compatibile, dell'istituto dell'apprendistato.
In materia di classificazione del personale e, coerentemente con le corrette relazioni sindacali tra le parti, possono essere svolte analisi ed avanzate proposte tese ad evidenziare alla Commissione Paritetica di cui al successivo art. 95 tali da individuare una diversa collocabilità ai livelli di inquadramento che consentano, ferme restanti le attività precedentemente svolte, una diversa fungibilità della forza lavoro.

Art. 95. Commissione Paritetica.
È istituita la Commissione Paritetica fra l'Amministrazione del Pontificio Santuario di Pompei e le OO.SS. Fisascat Cisl - Uiltucs Uil.
La predetta Commissione è costituita:
1) Per il Pontificio Santuario di Pompei, S.E. il Vescovo quale delegato Pontificio ovvero altra persona munita di apposita delega ed un Consulente del Lavoro iscritto all'Albo di Napoli;
2) Per i lavoratori, un rappresentante della Fisascat Cisl ed un rappresentante della Uiltucs Uil all'uopo nominati.
La Commissione Paritetica ha le seguenti funzioni:
a) realizza una fase di esame e di studio delle problematiche di lavoro all'interno del Pontificio Santuario di Pompei cogliendone gli aspetti peculiari delle diverse attività suggerendone le soluzioni;
b) esprime parere vincolante per l'attribuzione di livello contrattuale a lavoratori la cui mansione;
c) risolve le controversie relative all'attribuzione di livelli di inquadramento contrattuale;
d) programma e propone, a livello consultivo e sulla base delle reali necessità del Pontificio Santuario di Pompei in materia di previsioni occupazionali, i Contratti di Inserimento lavorativo, l'instaurazione di rapporti a tempo determinato in genere, l'organizzazione del lavoro, la flessibilità, il ricorso al part-time ed all'apprendistato;
e) effettua un monitoraggio sull'istituto del "lavoro domestico" e sulla salvaguardia delle condizioni di maggior favore del personale suddetto alla luce della precedente disciplina del CCAL per tale tipologia di lavoratori;
f) effettua un monitoraggio sui contratto a tempo determinato, sul raggiungimento del limite massimo dei 36 mesi e sul diritto di precedenza;
g) discute, in via preventiva, su ipotesi di terziarizzazioni di attività non ricomprese nel fitto e/o cessione di ramo di azienda allo scopo di esaminare le ripercussioni sui livelli occupazionali;
h) esperisce, quale prima istanza, il tentativo di bonario componimento di tutte le controversie individuali e collettive relative all'applicazione ed attuazione di quanto previsto nel presente contratto e/o accordi tra le parti comunque intervenuti, secondo le modalità di cui al presente articolo, da realizzarsi presso una delle OO.SS. (Fisascat Cisl - Uiltucs Uil) ovvero presso gli Uffici del Pontificio Santuario di Pompei.
Il lavoratore interessato alla definizione della controversia è tenuto a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale è iscritto od alla quale abbia conferito mandato.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve, a sua volta, notificare alla parte contrapposta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed entro 10 giorni dal conferimento del mandato, l'esistenza della controversia in atto invitandola, previa fissazione di data ed ora, per il tentativo di conciliazione.
Nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione sia promosso dall'Amministrazione del Pontificio Santuario di Pompei, questa ne darà comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al lavoratore interessato invitandolo a designare entro i 10 giorni successivi l'Organizzazione Sindacale- Fisascat Cisl ed Uiltucs Uil - che dovrà assisterlo.
Ricevuta la designazione dell'Organizzazione Sindacale prescelta dal lavoratore, l'Amministrazione del Pontificio Santuario di Pompei provvede alla convocazione dell'altra parte, con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento nel termine di 10 giorni, fissando giorno, ora e luogo per l'incontro.
Le procedure di conciliazioni devono concludersi entro 15 giorni decorrenti dalla data di convocazione delle parti.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, da redigersi in 5 (cinque) copie, devono essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo. Due copie del verbale saranno inviate, a cura delle OO.SS. agli Uffici del Lavoro agli effetti delle normative vigenti in materia di tentativo obbligatorio di conciliazione.

Art. 98. Relazioni sindacali
Le parti confermano la volontà di realizzare confronti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di sempre più qualificate relazioni sindacali.

Art. 99. Dirigenti sindacali. Permessi retribuiti. Diritto di affissione.
[…]
Le Rappresentanti Sindacali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che l’Amministrazione del Pontificio santuario di Pompei ha l'obbligo di indicare e predisporre in luoghi accessibili ai lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro, materiale di interesse sindacale e di lavoro.

Art. 102. Diritto di assemblea sindacale.
All'interno di locali idonei messi a disposizione dall'Amministrazione del Pontificio Santuario di Pompei, i lavoratori hanno diritto di riunirsi, a richiesta delle OO.SS. e/o delle RSA congiuntamente o disgiuntamente, per trattare problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro ma entro il limite massimo di 16 ore annue per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 71.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver, comunque, luogo con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni del Pontificio Santuario di Pompei ed i servizi minimi necessari.

Titolo XV - Divise ed attrezzi - Appalti - Procedure per il rinnovo del CCAL - Decorrenza e durata
Art. 103. Divise ed attrezzi.

Quando viene fatto obbligo al personale dipendente di indossare speciali divise, la spesa relativa è a carico dell'Amministrazione del Pontificio Santuario di Pompei che vi provvedere direttamente mediante la materiale fornitura ovvero attraverso il rimborso della spese sostenuta dal lavoratore. Il lavaggio periodico di tali indumenti è ad esclusivo carico dei lavoratori sempre che non abbiano funzione di dispositivi di protezione individuale.
È, parimenti, a carico dell'Amministrazione la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad indossare per motivi igienico-sanitari.
L'Amministrazione è, inoltre, tenuta a fornire gli attrezzi e strumenti per l'esecuzione del lavoro.
[…]

Art. 104. Appalti e Terziarizzazione.
Le parti si danno atto che la materia di cui al presente articolo è disciplinata dal Decreto Legislativo 276/03, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone norme in materia di appalto, somministrazione lecita, illecita ed irregolare ed al quale espressamente si rinvia.
Più in particolare, nei casi di terziarizzazione di attività non rientranti fra quelli di fitto e/o cessione di ramo di azienda, l'Amministrazione del Pontificio Santuario di Pompei si obbliga ad una preventiva comunicazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ed alle correlate OO.SS. territoriali allo scopo di avviare un esame congiunto sulle motivazioni e sul riflesso circa i livelli occupazionali.
L'informativa di cui al precedente comma dovrà contenere:
- la descrizione dei servizi e/o attività oggetto della terziarizzazione;
- numero complessivo dei lavoratori occupati in tali servizi e/o attività da conferire a terzi;
[…]
Entro i successivi 15 giorni dalla informativa le Parti si incontreranno in CO.PA. per la discussione ed il monitoraggio di quanto precede.
La procedura deve esaurirsi entro il 15° giorno decorrente dall'incontro di cui al comma che precede e si intenderà, comunque, conclusa a prescindere dal raggiungimento di un accordo.