Tipologia: CCNL
Data firma: Commercio, Aziende Farmaceutiche Speciali
Validità: 13.12. 2007 - 31.12.2010
Parti: Assofarm e Filcams Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Aziende Farmaceutiche Speciali
Fonte: ASSOFARM

Sommario:

Premessa
Art. 1 Applicabilità del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata del contratto
Art. 3 Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 4 Norme aziendali
Art. 5 Assunzione del personale
Art. 6 Periodo di prova
Art. 7 Apprendistato e contratti di inserimento
• Contratto di apprendistato

• Contratto di inserimento
Art. 8 Lavoro a tempo parziale
Art. 9 Contratto a termine e somministrazione di lavoro a termine
A) Contratto a termine

B) Somministrazione di lavoro a termine
C) Limiti quantitativi di utilizzazione delle assunzioni a termine e della somministrazione di lavoro a termine
D) Limiti massimi di durata delle assunzioni a termine e della somministrazione di lavoro a termine
E) Preavviso di dimissioni in caso di contratto a tempo determinato
Art. 10 Classificazione del personale
Art. 11 Quadri intermedi
Art. 12 Criteri per la individuazione del personale da inquadrare nell’area quadri
Art. 13 Mutamento di mansioni e di livello
Art. 14 Orario di lavoro
Art. 15 Riposo settimanale e festività
Art. 16 Assenze e permessi
Art. 17 Ferie
Art. 18 Retribuzioni mensili e loro definizioni
Art. 19 Calcolo della retribuzione oraria e giornaliera
Art. 20 Indennità Tecnico Professionale
Art. 21 Indennità Quadri
Art. 22 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 23 Servizio notturno
Art. 24 Lavoro straordinario e notturno
Art. 25 Prestazioni inventariali
Art. 26 Aumenti periodici di anzianità
Art. 27 Anzianità di servizio - Anzianità professionale - Anzianità convenzionale
Art. 28 Benemerenze nazionali
Art. 29 Personale delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri
Art. 30 Missioni
Art. 31 Trasferte
Art. 32 Indennità maneggio denaro
Art. 33 Mensa
Art. 34 Indumenti di lavoro
Art. 35 Indennità di bilinguismo
Art. 36 Copertura assicurativa
Art. 37 Assistenza di malattia o infortunio
Art. 38 Trattamento di malattia o infortunio
Art. 39 Gravidanza e puerperio
Art. 40 Aspettativa
Art. 41 Chiamata e richiamo alle armi

Art. 42 Sospensione del lavoro
Art. 43 Doveri dei lavoratori
Art. 44 Provvedimenti disciplinari
Art. 45 Lavoratori studenti
Art. 46 Diritto allo studio
Art. 47 Aggiornamento professionale
Art. 47 bis Formazione Continua E.C.M.
Art. 48 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 49 Preavviso di licenziamento e di dimissioni e indennità sostitutiva
Art. 50 Trattamento di Fine Rapporto
Art. 51 Certificato di lavoro
Art. 52 Trattamento di pensione
Art. 53 Relazioni Sindacali
Art. 54 Ente Bilaterale
Art. 55 Prerogative e funzioni dei sindacati
• Organismi di rappresentanza sindacale
• Assemblee sindacali del personale
• Permessi sindacali
• Aspettativa per incarichi sindacali
• Distacchi retribuiti
• Affissione di comunicati sindacali
• Quote sindacali
• Testo contrattuale
• Sedi sindacali
Art. 56 Disciplina dello sciopero
• Protocollo d’intesa tra Fiamclaf/Assofarm e le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil sulle norme di attuazione nel settore delle aziende farmaceutiche speciali del protocollo Cispel/Cgil-Cisl- Uil nonché della legge 12 giugno 1990, n. 146.
• Allegato A) al protocollo d’intesa.
• Allegato B) al protocollo d’intesa.
Art. 57 Contrattazione di secondo livello
Art. 58 Modifiche dell’organizzazione aziendale - Organici (tabelle numeriche del personale)
Art. 59 Condizioni ed ambiente di lavoro
Art. 60 Commissione paritetica nazionale
Art. 61 Conciliazione, vertenze individuali e arbitrato volontario
Art. 62 Pari opportunità
Art. 63 Cessione o trasformazione dell’azienda
Art. 64 Trattamento economico
Art. 65 Incentivo per la maggiore produttività
Art. 66 Previdenza complementare
Accordo attuativo della previdenza integrativa
Art. 67 Assistenza sanitaria integrativa
Tabella n. 1 Scatti di anzianità
Tabella n. 2 Minimi sindacali in vigore dal 01 gennaio 1997
Tabella n. 3 Tabella di raccordo dal 01 gennaio 1997 al 31 gennaio 1999
Tabella n. 4 Accordo 16 giugno 2000
Tabella A Paga base al 31 dicembre 2002
Tabella B Accordo di rinnovo del 12-03-2004
Tabella C Accordo di rinnovo del 19-09-2005
Accordo per il 2° biennio CCNL 1 luglio 1995


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali

Il 13 dicembre 2007, in Firenze tra, la Federazione Assofarm […] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams Cgil) […] con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat/Cisl […] con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) […] e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) […]

Art. 1 Applicabilità del contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di lavoro fra le imprese degli enti locali, in qualsiasi forma gestite o partecipate, esercenti farmacie, magazzini all’ingrosso e laboratori farmaceutici, ed i loro dipendenti ad eccezione di quelli che hanno la qualifica di dirigente.
2. L’applicazione del presente contratto di lavoro è subordinata agli adempimenti di legge cui debbono ottemperare le imprese di cui al comma precedente.
3. Mentre si conferma il ruolo insostituibile dei rapporti sindacali a livello aziendale, anche per una corretta gestione del presente contratto, si conviene che rientra nell’esclusiva competenza negoziale delle Parti stipulanti a livello nazionale ogni materia che non sia espressamente demandata alla contrattazione di 2° livello ed in particolare i livelli retributivi e relativi parametri, la struttura della classificazione del personale, la durata dell’orario di lavoro, il sistema di relazioni sindacali.
4. Il CCNL indica esplicitamente e tassativamente le materie demandate alla contrattazione di 2° livello.
5. Il testo integrale del presente CCNL comprensivo di tutte le tabelle allegate dovrà essere costantemente reso disponibile ed aggiornato sul sito internet www.assofarm.it

Art. 4 Norme aziendali
1. Oltre che alle norme del presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte quelle altre norme regolamentari che saranno stabilite dall’azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore stesso dal presente contratto.
2. Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio o altro mezzo.

Art. 5 Assunzione del personale
[…]
3. L’assunzione è subordinata, laddove richiesto dall’Azienda, all’accertamento dell’idoneità fisica dello stesso alle specifiche mansioni, da rilasciarsi da parte della competente autorità sanitaria.

Art. 7 Apprendistato e contratti di inserimento
Contratto di apprendistato:

Le Parti, esaminata l’evoluzione della disciplina legale dell’apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo lavorativo, confermando il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l’apprendistato, coinvolgendo in tal senso l’Ente Bilaterale di cui all’art. 54.
1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero con contratto di apprendistato per percorsi di alta formazione, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (art. 49 e 50 D.Lgs 276/2003).
2. La durata del rapporto di apprendistato, per personale non farmacista, è così definita in relazione alle qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità:
Livelli A1, A2 durata 42 mesi;
Livelli B1, B2 durata 30 mesi;
Livello C durata 24 mesi.
[…]
4. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per cui egli compie il tirocinio.
5. Le ore di insegnamento complementare, pari a 120 ore, sono comprese nell’orario normale di lavoro.
[…]
7. Per la applicazione delle previsioni di cui al presente articolo si rinvia comunque alle modalità che saranno previste dalle pertinenti normative regionali.
[…]

Contratto di inserimento:
Le parti convengono di recepire l’Accordo Interconfederale del 11.02.04, integrato come segue:
Livello di inquadramento:
per la sola qualifica di Farmacista collaboratore l’inserimento avverrà direttamente al livello A1.
[…]
La formazione teorica non potrà essere inferiore a 16 ore annue, conformemente alle previsioni dell’accordo interconfederale.
Nota transitoria
Agli effetti dell’art. 86, comma 9, del D.Lgs. 276/2003, l’art. 7 CCNL 16 giugno 2000 - per la parte che riguarda i Contratti Formazione Lavoro - è soppresso, fatta salva la prosecuzione dei contratti in corso, fino alla scadenza.

Art. 9 Contratto a termine e somministrazione di lavoro a termine
A) Contratto a termine

1. L’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, è ammessa nelle ipotesi già previste per legge.
[…]
4. Oltre che dalle norme di cui sopra, il rapporto di lavoro del personale assunto a termine sarà regolato dalle norme del presente contratto che siano compatibili con il carattere di temporaneità del rapporto medesimo.
[…]

B) Somministrazione di lavoro a termine
6. Contratti di somministrazione di lavoro a termine possono essere stipulati nei casi previsti dalla legge.

C) Limiti quantitativi di utilizzazione delle assunzioni a termine e della somministrazione di lavoro a termine
7. Fatte salve le ipotesi previste dalla legge, la percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine o di cui l’azienda si può avvalere stipulando un contratto di somministrazione a termine, non potrà essere complessivamente superiore al 15% mensile, oppure all’8% medio annuo dei lavoratori in organico a tempo indeterminato con un minimo garantito di due unità lavorative riferite all’organico complessivo di ciascuna Azienda.

Art. 14 Orario di lavoro
1. Fatte salve le prerogative e le responsabilità della direzione aziendale nel provvedere alla complessiva organizzazione e conduzione dell’azienda, le Parti convengono che il presente articolo disciplina:
a) l’orario di lavoro;
b) la flessibilità dell’orario.
2. È rimessa alla contrattazione tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali aziendali assistite dalle organizzazioni sindacali territoriali l’individuazione di soluzioni idonee sotto il profilo dell’efficienza dell’azienda e tenendo conto dell’interesse dei lavoratori, in ordine all’adozione di turni, nastri orari e distribuzione dell’orario di lavoro.
3. La durata normale del lavoro è di 38 ore settimanali a decorrere dal 01 gennaio 1993.
4. Per il personale di farmacia tale orario deve svolgersi nei limiti delle ore di apertura e di chiusura stabiliti dalle competenti autorità; può essere fatta eccezione per il personale di farmacia, che rimane aperta 24 ore su 24, per il quale può essere definito, a livello aziendale, un orario continuato.
5. L’orario settimanale è, di norma, ripartito su cinque giorni consecutivi; quando esigenze locali o disposizioni dell’autorità competente, ovvero opportunità aziendali ne suggeriscono la scelta, può essere definita in azienda un’articolazione su giorni non consecutivi.
6. Quando l’orario di lavoro è ripartito su 5 giorni, il secondo giorno di riposo settimanale è considerato lavorativo ad ogni altro effetto.
[…]
8. Poiché l’orario di apertura e chiusura della farmacia, fissato dall’autorità competente, non è corrispondente alla durata del lavoro settimanale stabilita dal contratto, è consentita l’adozione di turni, nastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro, che assicuri il miglioramento della produttività, nonché recuperi nella qualità del lavoro e del servizio.
9. Nell’adozione di turni, nastri orari e distribuzione dell’orario, di cui al comma precedente, non potranno essere superati il limite minimo di 34 ore settimanali, né quello massimo di 42 ore da compensarsi tra loro. L’azienda provvederà a comunicare ai lavoratori interessati quanto definito dalle Parti
[…]
11. Nelle zone ad intensa attività turistica stagionale, in sede aziendale potranno essere individuati fino a due periodi, complessivamente non superiori a 90 giorni nell’arco dell’anno solare, se trattasi di zone con doppia stagionalità; durante tali periodi l’orario di lavoro settimanale può essere modificato rispetto al restante periodo dell’anno per far fronte alle maggiori richieste dell’utenza.
Le eventuali prestazioni aggiuntive richieste ed effettuate in detto periodo massimo di 90 giorni saranno recuperate in altri periodi dell’anno a minore intensità lavorativa, entro i quattro mesi successivi al/i periodo/i stesso/i.
12. In caso necessità di regolamentazione dell’orario di lavoro riferite a particolari orari di apertura delle Farmacie o a particolari flussi di clientela (zone turistiche o altro), i limiti previsti dal comma 9 e 11 che precedono potranno essere diversamente identificati con accordi a livello aziendale.

Art. 15 Riposo settimanale e festività
1. Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.
2. Qualora nella giornata di domenica la farmacia debba rimanere aperta al pubblico, il lavoratore che ne è richiesto è tenuto a prestare normale servizio, salvo a godere del riposo compensativo, sempre per 24 ore consecutive, in altra giornata della successiva settimana.
[…]
4. Verificandosi l’ipotesi, da considerare eccezionale, che il riposo compensativo non venga goduto, il lavoro prestato in tale occasione va retribuito come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dall’art. 24 del presente contratto.
[…]

Art. 17 Ferie
[…]
7. Le ferie sono irrinunciabili; il lavoratore che, nonostante l’assegnazione per iscritto delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 23 Servizio notturno
1. Il personale addetto alla vendita nella farmacia dovrà prestare la propria opera anche nelle ore notturne, quando la farmacia sia tenuta al servizio notturno stabilito dall’autorità competente.
2. Ai soli fini del presente articolo, viene considerato servizio notturno quello prestato tra l’ora di chiusura serale e l’ora di apertura mattutina della farmacia, entrambe fissate dall’autorità competente.
[…]

Art. 24 Lavoro straordinario e notturno
[…]
8. Il lavoro straordinario si considera eccezionale. Qualora situazioni particolari dovessero richiedere le prestazioni straordinarie, le situazioni stesse saranno esaminate nel merito con gli organismi di rappresentanza sindacale aziendale.
9. Per le prestazioni straordinarie le aziende non possono superare il limite massimo costituito da un monte di ore annuo complessivo pari a 100 ore per dipendente.
10. Entro detto limite, il personale, senza giustificato motivo, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
11. Le ore di lavoro effettuate nelle festività infrasettimanali e le ore retribuite come lavoro straordinario relative alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all’art. 47 non saranno considerate ai fini del raggiungimento del limite massimo di cui al 9° comma del presente articolo.
12. Il lavoro straordinario, non espressamente richiesto, non è riconosciuto né compensato.
13. Le aziende, dietro richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o delle organizzazioni sindacali territoriali, dovranno esibire documentazione relativa all’entità delle prestazioni straordinarie effettuate nelle aziende stesse.
[…]

Art. 29 Personale delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri
1. I farmacisti delle farmacie periferiche, di frazioni o di piccoli centri che abbiano un solo farmacista e per le quali sia fissato dall’autorità competente l’obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura per la spedizione delle ricette urgenti e/o un orario di apertura settimanale della farmacia superiore alla durata settimanale del lavoro prevista dall’art. 14 e/o l’orario festivo antimeridiano, hanno diritto:
a) se il farmacista ha soltanto l’obbligo della reperibilità: a una indennità pari al 30% della retribuzione individuale mensile;
b) se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura superiore alla durata settimanale del lavoro stabilita dall’art. 14 ma che non ecceda i limiti di 44 ore settimanali: ad una indennità pari al 10% della retribuzione individuale mensile;
c) se il farmacista è tenuto a coprire un orario di apertura della farmacia che superi le 44 ore settimanali: oltre al trattamento di cui al precedente punto b) sino alle 44 ore settimanali di servizio, ad un riposo compensativo equivalente alle ore di servizio prestato oltre le 44 ore, la cui data di godimento sarà concordata con l’azienda o, per ogni ora di servizio effettivamente prestata oltre le 44 ore settimanali, alla retribuzione individuale oraria maggiorata del 30%;
d) se il farmacista è tenuto a prestare servizio nell’orario festivo antimeridiano: a mezza giornata di riposo compensativo, la cui data di godimento sarà concordata con l’azienda, e alla sola maggiorazione, per il lavoro festivo prestato, del 45% della retribuzione individuale oraria, non cumulabile con le maggiorazioni di cui agli art. 24, comma 5°, e art. 15, comma 3°, del presente contratto.

Art. 34 Indumenti di lavoro
[…]
2. È parimenti a carico dell’azienda, la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.

Art. 36 Copertura assicurativa
Ai lavoratori operanti in farmacia dovrà essere fornita una copertura assicurativa che, in caso di danni alle persone per rapine, o fatti dolosi, garantisca quanto segue, in aggiunta al trattamento previsto per malattia o infortunio:
Euro/giorno 70,00 in caso di ricovero ospedaliero
Euro 150.000,00 in caso di morte
Euro 200.000,00 in caso di invalidità permanente totale

Art. 37 Assistenza di malattia o infortunio
L’azienda deve iscrivere il lavoratore per l’assistenza generica di malattia e per l’assistenza TBC all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) e, limitatamente ai casi di obbligo per l’assicurazione infortuni, all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (Inail).

Art. 38 Trattamento di malattia o infortunio
[…]
4. Agli affetti da tbc ricoverati in istituti sanitari e case di cura, la conservazione del posto spetta, a norma della legge 28 febbraio 1953, n.86, fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia; nel caso di dimissione dal sanatorio per dichiarata guarigione prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione del lavoro, l’obbligo della conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa. Per le aziende con più di 15 dipendenti l’obbligo di conservare il posto al lavoratore sussiste - ai sensi dell’art. 9 della legge 14.12.1970, n. 1088 - fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione.
5. Il diritto alla conservazione del posto comunque cessa in caso di dichiarata inidoneità fisica permanente al posto occupato, salvo il diritto di contestazione della dichiarazione di inidoneità, secondo la procedura prevista dall’art. 10, ultimo comma, della citata legge n. 86/1953.
[…]
13. […] È altresì in facoltà dell’azienda di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore, all’atto in cui egli si presenti al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia, come in qualsiasi altro momento, da parte di sanitari di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, nonché dei medici del SSN.
[…]
16. Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio od infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, fermo restando la possibilità dell’azienda di procedere al licenziamento del predetto lavoratore, l’azienda stessa si impegna a verificare la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore assegnandolo eventualmente ad altre mansioni o a ricercare soluzioni di collocamento all’esterno dell’azienda.

Art. 39 Gravidanza e puerperio
1. Per il trattamento di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
[…]

Art. 43 Doveri dei lavoratori
1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l’azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall’azienda stessa;
[…]
f) avere cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[…]
h) il farmacista deve in modo speciale:
[…]
- curare la perfetta conservazione delle dotazioni dei prodotti, la tempestiva restituzione di quelli deteriorabili e di quelli soggetti a scadenza, l’ordine e l’igiene del reparto;
i) osservare tutte le norme di carattere disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere, disposte con ordine di servizio dell’azienda.
2. Al lavoratore è vietato inoltre:
[…]
- di ritornare nei locali dell’azienda e trattenervisi oltre l’orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio o con l’autorizzazione dell’azienda stessa;
[…]
4. Il lavoratore, a richiesta dell’azienda, deve sottoporsi in qualunque momento, e particolarmente prima della riammissione in servizio nei casi previsti dall’art. 38, a visita medica da parte di medici di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, e di medici del SSN.

Art. 44 Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda della gravità, come segue:
1) rimprovero verbale per le mancanze più lievi;
2) rimprovero scritto per i casi di recidiva o per mancanze più gravi;
3) multa in misura non superiore a 4 ore della retribuzione base mensile;
4) sospensione dalla retribuzione globale e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
5) licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
6) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto;
2. Il provvedimento di cui al comma 3) si applica, in particolare, ai ritardatari, i quali saranno puniti con una trattenuta pari all'importo delle spettanze corrispondenti al ritardo, maggiorata di una multa pari all'ammontare della trattenuta.
3. In caso di recidiva nel ritardo, la terza volta l'azienda potrà raddoppiare l'importo della multa; in tale caso, come pure in quello di cui al comma precedente, l'importo della multa non potrà comunque superare il limite previsto al comma 3). In seguito, persistendo il lavoratore nei ritardi, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche quello del licenziamento di cui al comma 6).
[…]
5. Il licenziamento di cui al comma 5) si può applicare nei confronti di quei lavoratori che siano incorsi, per almeno 3 volte nel corso di 2 anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 15 giorni o, nello stesso periodo di tempo, abbiano subito almeno 3 sospensioni per 25 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all'art. 43.
6. Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al comma 6) (licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto) si applica alle mancanze più gravi riguardanti la moralità e l'infedeltà verso l'azienda, in armonia con le norme di cui all'art. 2105 del C.C., e cioè l'abuso di fiducia, la concorrenza e la violazione del segreto d'ufficio, nonché alle inadempienze degli obblighi di cui all'art. 43 del presente contratto che configurino ipotesi di giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del C.C. e della legge 15-7-1966, n. 604, o nei casi di condanna per reato infamante.
7. Il licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto si applica altresì nel caso d'infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, qualora esistenti.
[…]

Art. 53 Relazioni Sindacali
1. Annualmente, e comunque di norma, nell’ultimo quadrimestre, a livello nazionale, l’Assofarm, su richiesta delle Federazioni Filcams-Cgil Fisascat-Cisl Uiltucs-Uil fornirà a queste informazioni generali previsionali sulle prospettive di sviluppo, sui programmi di investimento e di incremento delle attività aziendali anche in relazione ai livelli occupazionali, sui programmi di ampliamento del servizio dell’ente locale, sulle riorganizzazioni strutturali, sulle prospettive commerciali, sulla qualificazione del servizio.
2. L’incontro ha il fine di offrire occasione di confronto tra le predette Federazioni per la definizione delle più idonee politiche in ordine alle materie di cui sopra, tenendo conto sia della particolarità delle aziende farmaceutiche speciali, dovute alla loro natura istituzionale ed alla loro funzione sociale, sia del ruolo che, in base alla premessa politica di cui al presente contratto, esse sono chiamate a svolgere nell’assetto sanitario del Paese.
3. Le aziende forniranno alle Organizzazioni Sindacali territoriali (provinciali o zonali) su loro richiesta, annualmente e di norma, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, informazioni circa le prospettive di sviluppo, i programmi di investimento e di incremento delle attività aziendali, la dinamica del costo del lavoro nonché le politiche retributive aziendali, le riorganizzazioni strutturali e le tecniche di lavoro.
4. Su queste materie si aprirà un confronto per una verifica dei riflessi che tali iniziative assumono sui livelli dell’occupazione professionale, e sulla mobilità del personale ed anche sulla qualità del servizio reso alla cittadinanza.
5. Tale verifica dovrà risultare funzionale all’individuazione di processi operativi che diano adeguate e coerenti risposte ai problemi di cui sopra.
6. In aggiunta all’impegno delle Parti di una reciproca informazione, le relazioni industriali sono integrate dall’accordo stipulato in data 4 luglio 1991 sulle norme di attuazione nel settore delle aziende farmaceutiche speciali del protocollo d’intesa intervenuto tra Cispel, Cgil, Cisl e Uil, il 20 luglio 1989 nonché della legge 12 giugno 1990, n.146, riportato nell’art. 56.

Art. 54 Ente Bilaterale
1. È costituito un Ente denominato “Ente bilaterale nazionale Assofarm / Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl,Uiltucs-Uil, di seguito abbreviato in Ente Bilaterale.
2. L’Ente Bilaterale ha sede in Roma, presso la sede di Assofarm e ha durata indeterminata.
3. L’Ente Bilaterale ha le seguenti competenze:
a) promuove esclusivamente la definizione di linee guida e indirizzi per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore;
b) gestisce le quote versate dalle aziende che applicano il presente CCNL e finalizzate alle aspettative per incarichi sindacali ex art. 55 comma 18 del CCNL
4. Le spese relative al funzionamento dell’Ente Bilaterale fanno carico alle quote complessivamente versate dalle Aziende.
5. L’Ente Bilaterale, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, indice l’Assemblea dei soci la quale emana uno Statuto dell’Ente che prevede:
a) gli organi dell’Ente;
b) i criteri di nomina e di funzionamento degli organi.
6. L’Assemblea è costituita dai quattro soci dell’Ente.
7. Assofarm ha diritto a tre voti e ciascuno degli altri tre soci ha diritto a un voto.

Art. 55 Prerogative e funzioni dei sindacati
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 35 della legge 20.5.1970, n. 300, le norme di cui all’art. 18 ed al Titolo III della legge stessa si applicano anche alle aziende con meno di 15 dipendenti.

Organismi di rappresentanza sindacale
2. Fermo restando quanto previsto dalla L. 20.5.1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto possono istituire nelle singole aziende proprie rappresentanze sindacali aziendali.
3. Le segreterie provinciali delle Organizzazioni predette provvederanno a comunicare per iscritto alle aziende interessate i nominativi dei componenti le rappresentanze sindacali aziendali.
4. Nelle aziende in cui non siano costituite le rappresentanze sindacali aziendali, l’agente contrattuale per le materie di cui all’art. 57 è l’organizzazione sindacale territoriale.

Assemblee sindacali del personale
5. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
8. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, entro il limite massimo di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
9. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi.
[…]

Affissione di comunicati sindacali
21. L’organismo di rappresentanza sindacale aziendale ha diritto di affiggere, su appositi spazi che la direzione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
22. I comunicati dovranno recare la firma dei responsabili dell’organismo di rappresentanza sindacale aziendale e saranno preventivamente portati a conoscenza della direzione.

Testo contrattuale
25. Il testo aggiornato del presente CCNL, corrispondente a quanto ufficialmente siglato dalle parti sarà reso disponibile sul sito internet www.assofarm.it
[…]

Sedi sindacali
28. Le aziende con almeno 200 dipendenti pongono permanentemente a disposizione degli organismi di rappresentanza sindacale di cui al punto 2 del presente articolo, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’azienda o nelle immediate vicinanze di essa.
29. Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti i detti organismi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

Art. 57 Contrattazione di secondo livello
[…]
La contrattazione di secondo livello o aziendale ha cadenza quadriennale ed è svolta dalla RSU unitamente alle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente contratto.
Queste ultime sono direttamente competenti al negoziato laddove non sia costituita la RSU.
[…]
2. Fermo restando quanto stabilito per la contrattazione quadriennale economica di secondo livello le parti convengono di demandare altresì alla contrattazione aziendale l'attuazione delle discipline previste dal CCNL - negli ambiti per le stesse prestabiliti - nelle seguenti materie:
[…]
- mensa (art. 33)
- partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale (art. 47)
- entità dei rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 8)
- attuazione della disciplina dell'orario di lavoro (art. 14)
- modifiche dell'organizzazione aziendale (art. 58)
- copertura assicurativa (art. 36).
- maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo e reperibilità (art. 24);
- durata dell’apprendistato (art. 7);
[…]
In ogni caso la contrattazione di livello aziendale non può avere ad oggetto materie già interamente definite nel CCNL o comunque istituti non espressamente demandati alla contrattazione di secondo livello da specifiche norme dello stesso CCNL
Titolare della competenza negoziale per le materie che precedono è di norma la RSU.
[…]

Art. 58 Modifiche dell’organizzazione aziendale - Organici (tabelle numeriche del personale)
1. Le Parti convengono che, in caso di trasformazioni o modifiche tecnologiche o di processi organizzativi, le aziende esamineranno preventivamente tali eventi con l’organismo di rappresentanza sindacale aziendale, e contratteranno con esso gli effetti che potranno derivare alle condizioni di lavoro dalle citate modificazioni.
2. Le aziende discuteranno altresì con l’organismo di rappresentanza sindacale aziendale gli organici, ossia le tabelle numeriche del personale, ai fini della ricerca delle soluzioni più idonee.

Art. 59 Condizioni ed ambiente di lavoro
1. Per l’attuazione pratica dell’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, relativo alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, presso ogni azienda è costituito un comitato composto da due o quattro rappresentanti, secondo le dimensioni aziendali, eletti dai lavoratori. Il comitato potrà servirsi, se necessario, di esperti esterni scelti nell’ambito di enti specializzati pubblici o di diritto pubblico.
2. La chiamata di tali esperti sarà concordata tra l’azienda ed il comitato.

Art. 60 Commissione paritetica nazionale
1. Le controversie eventualmente scaturenti dall’interpretazione ed applicazione del presente contratto compreso quanto previsto all’art. 57 non risolte in sede aziendale saranno definite da una commissione paritetica di sei membri, tre dei quali nominati da Assofarm e tre dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, uno per ciascuna.
2. Detta Commissione, ove lo ritenga necessario, si sceglierà un presidente. In caso di disaccordo su tale scelta lo farà designare dal Primo presidente della Corte d’appello di Roma.
3. La Commissione Paritetica verrà convocata dall’Assofarm su propria iniziativa o su richiesta di una delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti, entro quarantacinque giorni dalla richiesta medesima.
4. Le Parti si impegnano a riconoscere ed osservare, quale espressione della loro volontà contrattuale, quella che sarà dichiarata dalla Commissione Paritetica.

Art. 61 Conciliazione, vertenze individuali e arbitrato volontario
1. Il lavoratore, ove non ritenga di avvalersi del tentativo di conciliazione previsto dalla legge 11.8.1973, n. 533, può proporre ogni vertenza individuale, tramite l’organismo di rappresentanza sindacale aziendale, all’amministrazione aziendale a mezzo di domanda motivata.
2. Il detto organismo chiederà l’accertamento in contraddittorio della situazione, che dovrà avvenire entro cinque giorni dalla richiesta.
3. L’amministrazione aziendale dovrà discutere la vertenza con l’organismo di rappresentanza sindacale aziendale entro 15 giorni dall’accertamento. In caso di disaccordo dovrà essere redatto contestualmente, dalle due Parti, verbale in triplice copia corredato da scheda contenente tutti i dati di fatto utili per l’esame della vertenza, ponendo in evidenza quelli sui quali le Parti non si dichiarano d’accordo.
4. Il verbale di disaccordo e i dati relativi devono essere rimessi entro 10 giorni al sindacato provinciale e ad Assofarm.
5. A richiesta della parte più diligente, Assofarm provvederà alla convocazione, presso l’azienda interessata, dei delegati dei sindacati provinciali dei lavoratori e dei propri rappresentanti. Essi avranno il compito di sentire le Parti e di tentare la composizione amichevole della vertenza; con ciò si riterrà esaurita l’azione conciliativa.