Categoria: 2001
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Tipologia: CCNL
Data firma: 13 luglio 2001
Validità: 01.07.2001 - 30.06.2005
Parti: Assografici, Assocarta - Confindustria e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Carta, Cartone, ecc., Industria

Sommario:

Costituzione delle parti
Sfera di applicabilità del contratto
Parte Prima - Norme Generali
Sezione Prima - Rapporti sindacali

Premessa
Art. 1 - Il sistema delle relazioni sindacali
• Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
• La contrattazione aziendale
• Consultazione, informazione, esame congiunto
Art. 2 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 3 - Accordi per agevolare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro
Art. 4 - Comitati Aziendali Europei
Art. 5 - Osservatorio Nazionale
Art. 6 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Art. 7 - Sistema d'informazione
Art. 8 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Art. 9 - Assemblea
Art. 10 - Delegato di impresa
Art. 11 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 12 - Permessi ed aspettative per cariche sindacali
Art. 13 - Formazione e aggiornamento professionale
Art. 14 - Controversie
Sezione Seconda - Disciplina comune agli operai e agli impiegati
Art. 1 - Assunzione - Documenti
Art. 2 - Visita medica
Art. 3 - Consultori
Art. 4 - Assenze
Art. 5 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 6 - Contratto a tempo determinato
Art. 7 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 8 - Contratti di formazione lavoro
Art. 9 - Apprendistato
• Trattamento economico
• Formazione esterna
• Malattia
• Infortunio sul lavoro o malattia professionale
• Cumulabilità
• Rinvio alle disposizioni contrattuali
• Dichiarazione e Verbale
Art. 10 - Lavoro temporaneo
Art. 11 - Telelavoro
Art. 12 - Classificazione unica
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 15 - Maggiorazioni per lavoro a turni
Art. 16 - Premi di risultato
Art. 17 - Fondo nazionale di previdenza complementare
Art. 18 - Mobilità del personale
Art. 19 - Riposo settimanale
Art. 20 - Igiene e sicurezza del lavoro
Art. 21 - Regolamento interno d'azienda
Art. 22 - Trasferte
Art. 23 - Appalti e lavori esterni
Art. 24 - Diritto allo studio
Art. 25 - Lavoratori studenti
Art. 26 - Congedi per Formazione e per Formazione continua
Art. 27 - Portatori di handicap
Art. 28 - Aspettativa
Art. 29 - Tutela della maternità e della paternità
Art. 30 - Patronati
Art. 31 - Diffusione di libri e riviste
Art. 32 - Passaggio di qualifica
Art. 33 - Trasferimento di azienda - Cessazione di attività
Art. 34 - Nomenclatura
Art. 35 - Conteggi perequativi
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto
Art. 37 - Indennità in caso di morte
Art. 38 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 39 - Disposizioni generali
Art. 40 - Decorrenza e durata
Art. 41 - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa
Parte Seconda - Norme Operai

Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 3 - Cambio delle squadre per lavoro a turni
Art. 4 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 5 - Recuperi
Art. 6 - Giorni festivi
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Permessi
Art. 9 - Congedo matrimoniale
Art. 10 - Gratifica natalizia
Art. 11 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 12 - Trasferimenti
Art. 13 - Malattia e infortunio
A) Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 14 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 15 - Mutamento di mansioni
Art. 16 - Corresponsione della retribuzione e delle competenze per cessazione del rapporto
Art. 17 - Indumenti di lavoro
Art. 18 - Lavoro a domicilio
Art. 19 - Lavoro a cottimo
Art. 20 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 21 - Disciplina del lavoro
Art. 22 - Tirocinio
Art. 23 - Addetti alle lavorazioni grafiche
Parte Terza - Norme Impiegati
Art. 1 - Periodo di prova
Art. 2 - Mutamento di mansioni
Art. 3 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 4 - Sospensione o riduzione di lavoro
Art. 5 - Ferie
Art. 6 - Permessi
Art. 7 - Congedo matrimoniale
Art. 8 - Corresponsione della retribuzione
Art. 9 - Provvigioni o interessenze
Art. 10 - Indennità di cassa
Art. 11 - Indennità di contingenza
Art. 12 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 13 - Tredicesima mensilità
Art. 14 - Trasferimenti
Art. 15 - Alloggio
Art. 16 - Malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 17 - Infortuni sul lavoro e malattia professionale
Art. 18 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 19 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 20 - Certificato di lavoro
Art. 21 - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti
Art. 22 - Norme speciali
Parte Quarta - Quadri
Art. 1 - Classificazione
Art. 2 - Trattamento normativo
Art. 3 - Coperture assicurative
Art. 4 - Responsabilità civile legata alla prestazione
Parte Quinta - Salari e Stipendi
Art. 1 - Corresponsione della retribuzione. Quota oraria
Art. 2 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario
Allegato 1 - Tabella della indennità di contingenza al 30 aprile 1992

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone

Costituzione delle parti
Il 13 luglio 2001 tra: l'Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartone e Paste per Carta, l'Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Slc-Cgil (Sindacato Lavoratori Comunicazione) assistiti dalle delegazioni territoriali, la Fistel-Cisl (Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni), assistiti dalle delegazioni territoriali, la Uilsic-Uil (Unione Italiana Lavoratori della Stampa, Spettacolo, Informazione, Cultura), assistiti dalle delegazioni territoriali, è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende esercenti l'industria della carta, cartone e paste per carta, per le aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone e per i lavoratori da esse dipendenti, in sostituzione del contratto collettivo nazionale di lavoro del 27 gennaio 1998, rinnovato dall'accordo del 1° febbraio 1999.

Sfera di applicabilità del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutte le aziende esercenti l'industria della carta e cartone e delle paste per carta e a tutti i lavoratori da esse dipendenti nonché alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone.
Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende, che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall'Assografici e dall'Assocarta.
Si intendono per aziende cartotecniche quelle che eseguono le lavorazioni cartotecniche propriamente dette (buste, carta da lettere, registri, notes, quaderni, registratori, raccoglitori, pirottini, piatti e bicchieri di cartone, tovaglioli e articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario e lavorazioni affini), la fabbricazione dei sacchetti, dei sacchi a grande contenuto, degli astucci, delle scatole, delle cartine e tubetti per sigarette, delle veline per l'imballaggio di agrumi, di imballaggi flessibili in genere di carta e cartone, anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica ecc. limitatamente per queste ultime, a quelle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche non si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Si intendono per aziende della trasformazione della carta e del cartone quelle che esercitano la fabbricazione della carta da parati, delle carte patinate, gommate e paraffinate, delle carte sensibili, delle carte e cartoni ondulati, ecc.
Il presente contratto ha valore anche per i lavoratori dipendenti dalle aziende che, per la fabbricazione dei prodotti cartotecnici e della trasformazione della carta e del cartone lavorano e trasformano, per effetto di accoppiamento o di estrusioni, anche altre materie quali il politene, il cellophane, ecc. quando queste ultime non sono prodotte dalle stesse aziende.

Parte Prima - Norme Generali
Sezione Prima - Rapporti sindacali
Premessa

Il presente CCNL viene stipulato in applicazione dei principi e delle norme contenuti nel "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993.
Per la realizzazione degli obiettivi delineati non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo cui le parti stesse riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.
In coerenza con l'impostazione, le parti si danno atto in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle rappresentanze aziendali dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL e le applicazioni aziendali ad esse coerenti.
Nello specifico le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni sindacali si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai vari livelli e tutto ciò nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

Art. 1 - Il sistema delle relazioni sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali è costituito:
- Dal CCNL;
- Dalla contrattazione aziendale negli ambiti e con le modalità previste dal CCNL;
- Da una coordinata articolazione di relazioni a livello nazionale, territoriale, di gruppo e aziendale aventi finalità di consultazione, di informazione e di esame congiunto secondo quanto dettagliatamente previsto nei diversi articoli.

La contrattazione aziendale
Sono titolari della contrattazione aziendale, le RSU, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le RSU, le Organizzazioni sindacali nazionali e le Organizzazioni sindacali territoriali.
Le Aziende sono assistite e/o rappresentate dalle Associazioni imprenditoriali competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
La contrattazione aziendale concerne materie delegate dal CCNL e pertanto può riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto stesso. Modalità, contenuti e limiti della contrattazione aziendale con contenuto economico sono disciplinati dall'articolo 16, Sezione seconda.
La contrattazione aziendale di tipo normativo avviene sulle materie demandate a tale livello dal CCNL

Consultazione, informazione, esame congiunto
Le motivazioni, le finalità, le modalità e i tempi delle diverse tipologie di rapporti che realizzano l'impostazione partecipativa delle relazioni sindacali sono disciplinate nei singoli articoli che prevedono le procedure richiamate.

Art. 2 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
Le RSU di cui all'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti, per effetto di disposizioni di legge.
Le RSU, insieme alle strutture territoriali ed eventualmente alle strutture nazionali stipulanti il presente CCNL, costituiscono l'unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale nelle materie e con le procedure previste dal presente CCNL
In sede aziendale le RSU sono altresì le destinatarie dell'informazione, dell'esame congiunto, e della consultazione secondo le modalità previste dai diversi articoli che prevedono il ricorso a detti istituti.
[…]
A norma dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995, all'atto delle elezioni per la costituzione della RSU, i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra gli altri candidati proposti.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo e per ciò che attiene al regolamento elettorale, si fa rinvio all'Accordo interconfederale riportato in allegato al CCNL.

Art. 3 - Accordi per agevolare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro
Le Parti nell'attuale contesto legislativo, si dichiarano consapevoli della necessità di dotarsi di strumenti per favorire la più ampia diffusione della applicazione delle norme del presente CCNL.
In relazione alle finalità di cui sopra, a livello territoriale le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, previo consenso vincolante delle Organizzazioni Nazionali stipulanti, potranno concordare tempi e modi di applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL per le aziende del settore interessate a percorsi di emersione e/o riallineamento economico-normativo.
Il riallineamento dovrà avvenire in tempi certi e predeterminati e dovrà concludersi con la piena applicazione del CCNL.
Gli accordi territoriali diventeranno operativi presso le singole unità produttive a seguito di accordi aziendali di recepimento concordati tra le direzioni aziendali e le RSU, assistite rispettivamente dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali territoriali stipulanti l'accordo territoriale.

Art. 4 - Comitati Aziendali Europei
I Comitati Aziendali Europei sono disciplinati dall'Accordo interconfederale 6 novembre 1996 riguardante il recepimento della Direttiva CE n. 94/45 del 22 novembre 1994.

Art. 5 - Osservatorio Nazionale
Le Parti, nella convinzione che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, dei suoi punti di forza e dei suoi punti di debolezza e del grado di aderenza delle norme di legge e contrattuali alle loro esigenze, convengono di costituire un Osservatorio Nazionale.
Per ciascuno dei settori disciplinati dal CCNL l'Osservatorio sarà costituito pariteticamente da 6 esponenti delle Associazioni stipulanti che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, l'Osservatorio esaminerà in particolare i seguenti argomenti:
[…]
- andamento e prospettive degli investimenti;
- evoluzione delle tecnologie, dei processi produttivi, dei modelli di organizzazione (orari, flessibilità e straordinari) e delle professionalità;
- andamento delle prospettive dell'occupazione;
- applicazione della normativa contrattuale sulla C.U.;
- le problematiche della sicurezza e della ecologia anche in riferimento ai rapporti con le istituzioni;
- le problematiche della formazione professionale anche in relazione all'attività degli organismi paritetici di cui all'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993;
- le tematiche inerenti i processi di terziarizzazione e outsourcing;
[…]
- l'andamento del dato infortunistico.
Nell'ambito dell'Osservatorio vengono costituite le seguenti commissioni paritetiche:
1. Commissione con il compito dì seguire lo sviluppo della legislazione in tema di lavori usuranti e di elaborare gli adempimenti che venissero rinviati alle parti sociali;
2. Commissione nazionale per le pari opportunità composta da 6 membri, per la metà designati dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle Organizzazioni sindacali stipulanti. La commissione avrà i seguenti compiti:
- esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori disciplinati dal CCNL;
- elaborare, con riferimento alla legge n. 125/1991 schemi di progetti di azioni positive;
- esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
- studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno.
3. Commissione che elaborerà i progetti per la formazione teorica per gli apprendisti e valuterà i fabbisogni di formazione di base e di formazione continua in relazione alla evoluzione tecnologica dei processi produttivi.
Le Parti promuoveranno la conoscenza dei risultati del lavoro delle Commissioni presso le proprie strutture associative.
I lavori dell'Osservatorio avverranno sia sulla base dei dati già in possesso delle Associazioni, sia sulla base di apposite rilevazioni che potranno essere concordate.
Ad esito degli approfondimenti sulle materie elencate ed al fine di promuovere interventi ritenuti utili, le Parti potranno anche valutare l'opportunità dì effettuare azioni congiunte nei confronti delle Amministrazioni competenti.
Le riunioni dell'Osservatorio si terranno con la periodicità ritenuta opportuna dalle Parti che, comunque, dovranno incontrarsi almeno due volte l'anno.

Art. 6 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure di introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche all'organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi dell'attività produttiva che comportano rilevanti ricadute sui livelli di occupazione o estesi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla RSU e alle OO.SS. territoriali invitate tramite la competente Associazione territoriale imprenditoriale preventivamente alla loro adozione i progetti predisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le osservazioni e le proposte eventualmente avanzate.
Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del piano aziendale riguardanti i lavoratori saranno oggetto di appositi incontri, tra Direzione aziendale, Associazione imprenditoriale territoriale RSU e OO.SS. territoriali finalizzati a disciplinarne l'attuazione.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo 7 giorni su 7 la situazione degli organici e la distribuzione dell'orario di lavoro delle maestranze con l'introduzione delle 9 mezze squadre, al fine di realizzare l'orario di lavoro contrattuale sarà oggetto di esame con la RSU e le OO.SS. territoriali.
Analogamente sarà provveduto per quanto riguarda la distribuzione dell'orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.

Art. 7 - Sistema d'informazione
Le Parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, effettueranno, di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, e comunque su richiesta di una delle Parti, un esame congiunto per discutere le implicazioni di cui ai commi seguenti e gli indirizzi di politica industriale con riferimento all'andamento del mercato, alla politica delle materie prime e dell'energia, alla ricerca, alle innovazioni tecnologiche e alle indicazioni della programmazione nazionale per il settore carta, esprimendo le loro autonome valutazioni, anche avuto riguardo all'applicazione della legge n. 903/1977.
a) Livello nazionale
Ciascuna Associazione imprenditoriale firmataria, fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni globali riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva del settore onde favorire l'armonico sviluppo del settore medesimo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all'occupazione.
Nel corso di tale incontro, le Associazioni imprenditoriali informeranno i Sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all'attività industriale rappresentata, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Ciascuna organizzazione imprenditoriale fornirà inoltre alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale.
Relativamente alla occupazione femminile, le Parti studieranno e valuteranno l'attuazione di possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984.
Per quanto riguarda l'occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui contratti di formazione-lavoro e di apprendistato.
Le informazioni di cui ai commi precedenti, unitamente all'andamento qualitativo e quantitativo della produzione e delle previsioni di mercato, saranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici:
- paste per carta;
- carte per giornali;
- carte da scrivere e da stampa;
- carte per altri usi;
- cartotecnica in genere (buste e sacchetti, carte da lettera, quaderni, registri ecc.);
- carte per uso domestico e sanitario;
- scatole e contenitori in genere;
- sacchi a grande contenuto;
- cartone ondulato;
- carte trasformate in genere (parati - patinate - gommate - paraffinate - sensibili).
Nel corso dell'incontro le Parti potranno anche valutare l'opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e criteri di realizzazione.
b) Livello territoriale
Le informazioni di cui ai primi quattro commi del punto a), globalmente riferite nell'ambito di competenza dell'Associazione territoriale imprenditoriale, verranno fornite dalla stessa al sindacato territoriale di categoria nel corso di appositi incontri. Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due Parti individueranno consensualmente aree interprovinciali.
Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle Associazioni industriali al sindacato territoriale di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti.
c) Livello di gruppo
In occasione di uno specifico incontro, promosso dalle Associazioni nazionali imprenditoriali, i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, porteranno a conoscenza delle RSU delle unità produttive del gruppo, assistite dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni sui programmi produttivi, sugli investimenti previsti a breve e medio periodo, sull'entità dei finanziamenti pubblici, sui corsi di formazione di cui all'art. 13, Parte prima, Sezione prima, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione, e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
d) Livello di unità produttiva
Le informazioni di cui al punto c) verranno fornite specificatamente dalle unità produttive con più di 100 dipendenti su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie avanzata per il tramite del competente sindacato di categoria nel corso di appositi incontri convocati dall'Associazione locale imprenditoriale.
A livello di gruppo e di unità produttiva le Parti possono incontrarsi, su richiesta di una di esse, per verificare le informazioni fornite, a seguito di quanto stabilito nei commi precedenti.
Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 100 potranno essere effettuati, su richiesta di una delle parti aziendali, rappresentate ed assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali, incontri per l'esame di eventuali problemi e situazioni di natura strutturale e produttiva che richiedessero un approfondimento in tale sede anche ai fini di tutelare l'occupazione e favorire lo sviluppo.

Art. 8 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Fermo quanto previsto dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati territoriali di categoria, aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, a firma dei segretari responsabili dei sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla direzione aziendale.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nell'azienda fuori dell'orario di lavoro, con l'invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell'azienda.

Art. 9 - Assemblea
Le assemblee di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, potranno essere indette anche dalle Organizzazioni sindacali di categoria territoriali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto. Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori hanno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee.
[…]

Art. 10 - Delegato di impresa
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la, funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui ì lavoratori aderiscono, tramite la competente Organizzazione Industriale.
[…]

Art. 13 - Formazione e aggiornamento professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive e degli impianti.
A tale fine, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale viene istituita una apposita commissione che elaborerà i progetti per la formazione teorica per gli apprendisti e valuterà i fabbisogni di formazione di base e di formazione continua in relazione alla evoluzione tecnologica dei processi produttivi.
Viene inoltre demandata alle strutture territoriali, per mezzo degli organismi paritetici in coordinamento con gli indirizzi emersi in sede di Osservatorio e sulla base dei fabbisogni evidenziati dalle aziende, l'individuazione e l'organizzazione delle iniziative formative da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori.
I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo potranno avvalersi dei permessi previsti dall'art. 24, Parte prima, Norme generali, del presente contratto, secondo la disciplina prevista dall'articolo stesso.
In relazione a quanto sopra i Gruppi e le aziende nell'ambito degli incontri previsti dall'art. 7, Parte prima, Sistema di informazione, forniranno alle RSU e alle OO.SS. territoriali informazioni sui corsi effettuati, specificandone le finalità e i risultati conseguiti, e sui corsi programmati.
Le RSU e le OO.SS. potranno fornire alle aziende le proprie valutazioni, sia sulle necessità di formazione sia sulla efficacia dei corsi effettuati.

Art. 14 - Controversie
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite le RSU, verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L'iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle Organizzazioni territoriali industriali e, nel caso di mancato accordo, comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell'Associazione nazionale di categoria.

Sezione Seconda - Disciplina comune agli operai e agli impiegati
Art. 2 - Visita medica

Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Il datore di lavoro ha facoltà di fare controllare l'idoneità fisica del lavoratore.
Il lavoratore potrà inoltre essere sottoposto a visita medica allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che sia no incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Gli accertamenti previsti dal presente articolo sono effettuati da medici competenti ai sensi del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277.

Art. 3 - Consultori
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile, consentiranno, a richiesta delle RSU, che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all'interno dell'azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l'attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L'accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni aziendali.

Art. 5 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 6 - Contratto a tempo determinato
L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi previste dalle leggi in materia, ai sensi dell'art. 23 L. 56/87 è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo;
- lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate;
- sostituzione di lavoratori in ferie o aspettativa;
- aumento temporaneo dell'attività indotto da particolari esigenze del mercato.
Il numero massimo dei lavoratori che possono essere contemporaneamente assunti con contratto a tempo determinato per le ipotesi contrattuali sopra indicate è pari al 13% in media annua dei dipendenti occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Sono comunque consentite 4 assunzioni a termine.
In situazioni particolari, sempre per le fattispecie sopra indicate, in sede aziendale, con accordo tra direzione e RSU e, in mancanza di queste ultime con le OO.SS territoriali, la percentuale di cui al comma precedente può essere elevata.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si incontreranno entro il primo biennio di vigore del CCNL per una verifica della normativa sul contratto a tempo determinato.

Art. 8 - Contratti di formazione lavoro
I contratti di formazione lavoro sono disciplinati dall'art. 16 della legge n. 451/94 e successive modifiche ed integrazioni e dagli Accordi interconfederali 18 dicembre 1988 e 31 gennaio 1995.
In relazione a quanto previsto dall'art. 2 lettere a) e b) dell'Accordo interconfederale 31 gennaio 1995, sono considerate intermedie le professionalità inquadrate nel livello D/2 limitatamente al 1° profilo e nei livelli D/1 e C/3 della classificazione unica, ed elevate le professionalità inquadrate dal livello C/2 in su.

Art. 9 - Apprendistato
L'apprendistato è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
Il contratto di apprendistato ha una durata minima di 18 mesi e una durata massima di 48 mesi.
La durata massima di 48 mesi è utilizzabile per le professionalità che si attestano dal 1° livello del gruppo C in su.
Per le professionalità che si attestano al termine dell'iter di carriera, ove previsto, al livello C/2, la durata massima è di 30 mesi.
Per le professionalità che si attestano al termine dell'iter di carriera, ove previsto, ai livelli DI o C3, la durata massima è di 18 mesi.

Formazione esterna
Le parti stipulanti definiscono i contenuti e le modalità della formazione esterna all'azienda di 120 ore medie annue in applicazione dei Decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo, o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, sarà previsto un impegno formativo ridotto.
Le ore destinate alla formazione esterna, sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Cumulabilità
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purché si riferiscano alla stessa attività e sempreché l'apprendista documenti all'atto dell'assunzione i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare.

Rinvio alle disposizioni contrattuali
Per tutto quanto non è previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa contrattuale.

Dichiarazione e Verbale
Sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 345/99 che ha attuato la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, le Parti ritengono che il lavoro notturno risulti vietato in funzione dell'età dei lavoratori e non anche in funzione della tipologia di rapporto di lavoro con il quale sono stati assunti.
A tal fine le Parti si impegnano ad intervenire nei confronti del Ministero del Lavoro perché adotti i provvedimenti necessari a confermare che il divieto di lavoro notturno per gli apprendisti riguarda esclusivamente gli apprendisti "minori".
L'assegnazione a turni notturni dovrà essere comunque compatibile con il regolare svolgimento della formazione.

Art. 10 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso oltre che nei casi previsti dalla legge stessa nelle fattispecie:
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo;
- aumento temporaneo delle attività.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui al gruppo E.
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali sopra indicate non potranno superare in media annua il 15% dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella unità produttiva al 31 dicembre dell'anno precedente.
In sede aziendale tra Direzione e RSU verranno individuati modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori temporanei.
Con riferimento al dettato previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 196/97, il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per un massimo di quattro volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi, fermo restando che - agli effetti retributivi - il periodo si configura come un'unica missione.
Resta inteso che in tutti i casi di fornitura di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 1 della legge 196/97, il periodo iniziale della missione potrà essere prorogato fino alla permanenza delle causali che l'hanno posto in essere.
L'informazione al lavoratore della durata temporale della proroga va fornita, salvo motivi di urgenza, con un anticipo di 5 giorni, rispetto alla scadenza inizialmente prevista o successivamente prorogata, e comunque mai inferiore a 2 giorni.
Le proroghe devono essere formalizzate con atto scritto e con il consenso del lavoratore e sono da intendersi continuative, senza alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 11 - Telelavoro
Il telelavoro, nelle varie modalità in cui può articolarsi, è caratterizzato dallo svolgimento in via continuativa dell'attività in luoghi diversi dalle sedi aziendali mediante l'utilizzo di strumenti di lavoro telematici.
Il telelavoro, costituendo un procedimento di esecuzione della prestazione lavorativa o della prestazione professionale, può contraddistinguere sia il lavoro subordinato che il lavoro autonomo.
Il telelavoro è riconducibile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.c., quando è svolto nel domicilio del dipendente o in altro locale in suo possesso, individuato d'intesa tra le Parti, con modalità che consentono al datore di lavoro l'esercizio del potere di direzione, di indirizzo e di controllo della prestazione.
Per i telelavoratori subordinati, in sede aziendale tra Direzione aziendale e RSU vengono concordate le modalità applicative delle norme del presente CCNL tenendo conto della specificità del lavoro a distanza connotato da una dimensione spazio-temporale diversa rispetto a quella tradizionale.
Sempre in sede aziendale e per gli stessi lavoratori vengono definite le modalità di utilizzo degli impianti necessari per lo svolgimento del lavoro nonché gli aspetti economici derivanti dal funzionamento degli stessi.

Art. 12 - Classificazione unica
[…]
Norma transitoria n. 1
Le Parti hanno aggiornato il presente articolo inserendo, tra l'altro, le nuove figure professionali conseguenti alla innovazione tecnologica consolidatasi nel corso della vigenza del precedente contratto.
In considerazione del continuo e rapido evolversi delle tecnologie, l'Osservatorio Nazionale è impegnato a monitorare la situazione al fine di rilevare l'eventuale manifestarsi di ulteriori nuove professionalità.
Qualora ne ricorrano le condizioni, le Parti si riservano di utilizzare anche l'occasione del negoziato biennale per operare gli eventuali aggiornamenti che fossero ritenuti necessari.
Norma transitoria n. 2
Viene istituita una commissione paritetica con il compito:
- di analizzare se, ed eventualmente in che misura, l'evoluzione delle tecnologie e degli assetti organizzativi ha modificato i contenuti essenziali della professionalità dei lavoratori disciplinati dal presente CCNL;
- di studiare l'attuale impianto dell'istituto per individuare le soluzioni che rendano possibile effettuare interventi mirati, coerenti e compatibili con l'assetto complessivo.
La commissione, che inizierà i lavori entro il primo semestre 2002, è impegnata a presentare le sue conclusioni alle Parti stipulanti entro il 30 dicembre 2004.

Art. 13 - Orario di lavoro
Le Parti si danno atto della necessità di perseguire il miglior utilizzo delle risorse aziendali, mediante l'uso flessibile della forza lavoro e la realizzazione di cicli di lavorazione che consentano, anche attraverso il massimo utilizzo annuale, l'ottimizzazione dell'esercizio degli impianti.
Le diverse articolazioni dell'orario prefigurate nel presente articolo sono tutte attuabili dalle aziende nel rispetto delle specifiche procedure previste, al fine di adottare di volta in volta l'organizzazione più appropriata al variare delle esigenze lavorative.
In occasione della contrattazione di secondo livello, al fine di incentivare opportunità di salvaguardia e/o sviluppo della occupazione, nel rispetto dei principi di cui al comma precedente potranno essere concordate politiche degli orari che, utilizzando le risorse contrattuali esistenti, le risorse eventualmente derivanti dal premio di risultato, i benefici previsti dalla legge, senza aggravi di costo e fermi restando gli obiettivi di competitività delle aziende, possano, anche riducendo le prestazioni individuali, realizzare le suddette finalità.
1) Giornalieri e due turni
La durata dell'orario di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell'azienda lo consentano, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere concordata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con le RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
L'esame con la RSU deve avvenire e concludersi in tempi compatibili con le esigenze lavorative, che richiedono l'adozione di un diverso regime di orario.
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54, così come modificata dal D.P.R. n. 792 del 28 dicembre 1985, a tali lavoratori vengono riconosciute quattro giornate di permesso retribuito con le modalità previste degli artt. 6, Parte operai e 3, Parte impiegati.
In applicazione del Protocollo d'intesa 22 gennaio 1983 l'orario di lavoro viene ridotto di 40 ore su base annua.
Inoltre, l'orario viene ulteriormente ridotto, sempre su base annua, di 24 ore.
Le modalità di attuazione della riduzione di orario sono definite a livello aziendale.
La suddetta riduzione viene assorbita, fino a concorrenza, dagli orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale. Ove vi siano prestazioni ridotte collegate a particolari regimi di orario non finalizzate a una riduzione dell'orario settimanale, l'eventuale applicazione della clausola di assorbimento formerà oggetto di esame tra l'azienda e le RSU.
2) Turnisti non a ciclo continuo
La durata dell'orario normale di lavoro per il lavoratore è fissata in 40 ore medie settimanali.
Laddove le esigenze tecnico-produttive dell'azienda lo consentano, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale potrà essere concordata in sede aziendale su 5 giorni, fermo restando che il sesto giorno della settimana sarà da considerarsi lavorativo a tutti gli effetti degli istituti contrattuali.
Diversi regimi di orario, giornalieri o settimanali, o turnazioni, potranno essere attuati a livello aziendale, previo esame con le RSU, in relazione a esigenze produttive, anche per singoli reparti o uffici e/o per specifiche mansioni.
L'esame con la RSU deve avvenire e concludersi in tempi compatibili con le esigenze lavorative che richiedono l'adozione di un diverso regime di orario.
I lavoratori che prestano la loro attività su tre turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiscono di riposi, retribuiti, da distribuire, sui tre turni, nella misura di: 9 giorni nel corso dell'anno a tutto il 31 dicembre 1984; 11 giorni nel corso dell'anno dal 1° gennaio 1985; 12 giorni nel corso dell'anno dal 1° gennaio 1991.
A tali giorni, si aggiungono ulteriori 4 giorni di riposo retribuito (con le modalità individuate al punto 1) del presente articolo) espressamente riconosciuti in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54, così come modificata dal D.P.R. n. 792 del 28 dicembre 1985.
Le ulteriori giornate di riposo retribuite decorrenti dal 1° gennaio 1985 e quella decorrente dal 1° gennaio 1991, vengono assorbite sino a concorrenza dagli orari inferiori eventualmente esistenti a livello aziendale. Ove vi siano prestazioni ridotte collegate a particolari regimi di orario non finalizzate a una riduzione dell'orario settimanale, l'eventuale applicazione della clausola di assorbimento formerà oggetto di esame tra l'azienda e le RSU.
3) Turnisti a Ciclo continuo (7 giorni su 7)
L'orario medio settimanale del lavoratore turnista che presta la sua attività in cicli continui di 7 giorni su 7 in tre turni avvicendati di 8 ore consecutive è di 37 ore e 20 minuti retribuite 40.
Nella riduzione d'orario restano assorbiti i 14 giorni di riposo retribuito (comprensivi anche di quelli concessi in sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54/1977), previsti per tali lavoratori dalla precedente regolamentazione contrattuale.
L'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti potrà essere realizzato raggruppando il personale in 9 mezze squadre e seguendo l'alternanza dei giorni di lavoro e di riposo secondo il sistema 4/2 - o 2/1 - oppure 6/3.
Peraltro, per una migliore calendarizzazione delle ferie individuali, potranno essere adottati diversi scherni organizzativi che realizzino l'orario medio settimanale di 37 ore e 20 minuti su ciclo annuale. Le modalità di applicazione e di realizzazione di questi schemi saranno esaminate e definite a livello aziendale.
In relazione alla maggiore funzionalità conseguente a quanto sopra previsto, sono riconosciuti ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni, due giorni di riposo retribuito a godimento individuale su base annua.
Inoltre, ai lavoratori a ciclo continuo su tre turni avvicendati, in funzione della realizzazione del massimo utilizzo annuo degli impianti, risultante dalle intese esistenti che prevedono sette giorni complessivi annui di fermata, saranno riconosciuti due giorni retribuiti su base annua a godimento individuale.
Resta inteso che, quanto previsto al comma precedente, dovrà essere raccordato con le norme eventualmente concordate aziendalmente sulla stessa materia, al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.
L'orario di lavoro di 37 ore e 20 minuti medie settimanali, che si realizza con le modalità anzidette, non comporta il riproporzionamento della retribuzione e quindi non determina alcun effetto sugli istituti contrattuali riconducibili alla durata dell'orario settimanale ordinario di 40 ore i quali, pertanto, continueranno ad essere erogati con gli stessi criteri e le stesse misure valevoli per il restante personale.
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di sette giorni su sette e che sono inseriti nei tre turni avvicendati viene corrisposta una maggiorazione del 7% sul minimo tabellare e sulla indennità di contingenza scattata nel primo semestre del 1977 (15 punti).
Per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo di sette giorni su sette e che non sono inseriti nei tre turni avvicendati la maggiorazione di cui sopra viene corrisposta nella misura del 6%.
La maggiorazione di cui al comma precedente viene corrisposta anche nelle aziende cartotecniche che lavorano a ciclo continuo di 7 giorni su 7 nonché nei reparti cartotecnici delle cartiere che lavorano a ciclo continuo (M).
[…]
Dichiarazione a verbale n. 1
Le parti firmatarie convengono di effettuare verifiche semestrali per esaminare lo stato di realizzazione, anche in via sperimentale, dei nuovi schemi organizzativi sopra disciplinati.
4) Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Allo scopo di contenere il ricorso al lavoro straordinario e alla cassa integrazione guadagni e per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività produttiva dell'azienda o di parti di essa e/o alle esigenze tecnico-produttive-organizzative e quindi non per esigenze stabili e permanenti, l'orario settimanale contrattuale, di cui ai punti 1), 2) e 3), può essere realizzato anche come media in un arco temporale di norma di 6 mesi.
In tal caso previa comunicazione e valutazione con la RSU, da avviarsi con preavviso di almeno 5 giorni, potranno essere attuati per l'intera azienda, per reparti o per unità produttive temporanei regimi di orario superiori od inferiori all'orario contrattuale.
La RSU potrà farsi assistere dalle OO.SS. territoriali.
Decorsi cinque giorni dall'avvio della procedura la flessibilità diviene operativa.
I regimi d'orario superiori all'orario contrattuale non potranno eccedere le 48 ore settimanali, mentre i regimi inferiori all'orario contrattuale potranno anche essere realizzati tramite giornate di riposo retribuito, da comunicare con un preavviso di almeno 5 giorni.
Il riequilibrio tra prestazioni superiori ed inferiori all'orario settimanale dovrà avvenire, previa comunicazione alla RSU, entro sei mesi dal periodo di ciascun ricorso all'orario flessibile.
[…]
5) Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione e ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse aziendali, tra la direzione e la RSU verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti, nonché i criteri di godimento dei 4 giorni di riposo o permesso retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla legge n. 541/977, così come modificata dal D.P.R. n. 792 del 28 dicembre 1985.
Per il personale turnista potranno essere adottati schemi flessibili di turnazione finalizzati a un migliore utilizzo delle risorse secondo le peculiari esigenze produttive.
Inoltre, nel rispetto della calendarizzazione, per consentire la piena funzionalità della struttura tecnico-organizzativa-produttiva, l'azienda potrà, segnatamente per i casi di malattia e infortunio, ricorrere alla mobilità interna. Le modalità di attuazione verranno concordate tra Direzione aziendale e RSU
In sede aziendale saranno inoltre esaminati i problemi, anche di organico, connessi con l'effettuazione delle giornate di riposo di cui al presente articolo concordando le relative soluzioni, fermo restando che tali riposi dovranno essere effettivamente goduti e non monetizzati.
[…]
I riposi e i permessi retribuiti di cui al presente articolo, nonché il minor orario previsto per i turnisti del ciclo continuo, non sono cumulabili con eventuali analoghi trattamenti derivanti da future eventuali norme di legge o accordi di carattere generale.
L'attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro e alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulle discipline della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dalla legge, la quale esclude dalla limitazione dell'orario il personale con funzioni direttive.
[…]
Dichiarazione a verbale n. 3
Considerato che:
- l'attività di trasformazione della carta tissue è strettamente connessa con l'attività di produzione della carta;
- che l'attività di produzione della carta viene svolta a ciclo continuo;
- per oggettivi motivi di ordine tecnico, organizzativo e produttivo è ormai ineludibile l'estensione della facoltà di organizzazione a ciclo continuo anche all'attività di trasformazione.
Le Parti, pertanto, concordano che, al fine di consentire alle aziende del settore di instaurare, laddove ritenuto necessario, lavorazioni a ciclo continuo strutturale, con esclusione quindi del lavoro saltuario nelle giornate di domenica, interverranno nei confronti del Ministero del Lavoro perché la tabella III del D.M. 22 giugno 1935 (art. 5, n. 4 L. 370/1934) venga integrata con l'attività di trasformazione della carta tissue.
L'adozione dell'organizzazione del lavoro a ciclo continuo avverrà previa attivazione delle procedure di cui all'art. 6, Parte prima, Norme generali e all'art. 13, Parte prima, Norme generali, punto 5 del presente CCNL
Ai lavoratori addetti alla trasformazione della carta tissue a ciclo continuo si applicano le norme valevoli per i lavoratori delle cartiere che lavorano a ciclo continuo.

Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle RSU.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà far ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alla RSU. Su richiesta della RSU si procederà ad un esame delle situazioni che hanno motivato l'utilizzo del lavoro straordinario. Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea:
- il recupero di ritardi dovuti a cause tecniche ai fini del completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza determina danni economici all'azienda;
- la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell'efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale;
- l'evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali o amministrative;
Le prestazioni straordinarie, per le causali sopra elencate, possono essere richieste entro il limite di 40 ore annue pro capite.
Inoltre, previa comunicazione alla RSU, potrà essere richiesto il lavoro straordinario con le modalità valevoli per le fattispecie esemplificate nel comma precedente per garantire la frequenza ai corsi di formazione organizzati dall'azienda.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
[…]
Per la individuazione del lavoratore notturno, ai sensi della legge sopra richiamata, si fa riferimento alla definizione prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 532/99.
Per i lavoratori notturni ai sensi della legge il limite giornaliero del lavoro notturno in turni avvicendati può essere rispettato come valore medio nell'ambito di un periodo di riferimento settimanale o plurisettimanale non superiore a 3 mesi.
Ai fini contrattuali per i lavoratori turnisti il lavoro notturno coincide con quello del 3° turno.
Ai sensi della legge n. 25/99 il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore, che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
[…]
I lavoratori possono chiedere di destinare a riposi compensativi retribuiti da fruire individualmente le ore di lavoro straordinario prestate per esigenze indifferibili di durata temporanea entro un limite annuo del 30% delle stesse.
[…]

Art. 15 - Maggiorazioni per lavoro a turni
[…]
Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su due turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz'ora di riposo, questa potrà essere applicata al turno individuale. In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva prevista (vedi dichiarazione a verbale).
[…]
Dichiarazione a verbale per il settore cartotecnico
Ove a livello aziendale venga ritenuta preferibile potrà essere applicata, mediante accordo a livello aziendale, la normativa prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 1973 per il settore cartotecnico secondo cui la mezz'ora non sarà né retribuita né considerata come effettivo orario di lavoro, mentre permane il diritto alle maggiorazioni.

Art. 18 - Mobilità del personale
La mobilità del personale, finalizzata alla funzionalità degli impianti, nei casi di urgenza e di particolare necessità tecnico-produttiva, verificabili successivamente dalle RSU, è consentita nel rispetto dei valori professionali individuali ed in conformità con quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 300/1970.

Art. 19 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge.
Per i lavoratori adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica nei casi consentiti dalla legge, con riposo compensativo in altro giorno della settimana, sarà corrisposta la percentuale di maggiorazione di cui all'art. 14, Parte prima, Sezione seconda, per il lavoro eseguito di domenica.
Chiarimento a verbale
Si chiarisce che per "normalmente" si è voluto riferirsi ad una predisposizione normale di lavoro domenicale, e tale deve intendersi anche se intervengono interruzioni dovute ad esigenze stagionali, mancanza di materie prime, diminuzioni di lavoro e cause di forza maggiore in genere.

Art. 20 - Igiene e sicurezza del lavoro
Nella consapevolezza che una specifica formazione antinfortunistica di tutti i lavoratori è uno dei presupposti per il raggiungimento dell'obiettivo di una incisiva progressiva riduzione degli infortuni sul lavoro, le Parti si impegnano a definire a livello nazionale moduli formativi differenziati per il settore cartario e per il settore cartotecnico da porre a disposizione delle aziende e dei lavoratori disciplinati dal presente CCNL.
Le aziende, ai sensi di legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'areazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla legge, metteranno a disposizione degli operai i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda: in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando, altresì, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
Il lavoratore è anche tenuto a partecipare ai corsi sulla sicurezza promossi dall'azienda.
Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si richiamano le norme del D.Lgs n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di attuazione pattuite con l'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
Le Parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l'applicazione di soluzioni condivise ed attuabili. Pertanto in tutti i casi dì insorgenza di controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
Ai sensi dell'Accordo Interconfederale citato i rappresentanti per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito delle RSU nei numeri previsti dall'Accordo stesso.
Nelle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal Delegato di impresa di cui all'art. 10, Parte prima - Norme generali, ove tale carica sia stata attivata.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione dei RLS, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'Accordo Interconfederale, il cui testo si riporta in allegato al presente contratto.
Nelle aziende o unità produttive da 150 a 200 dipendenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza saranno in numero di due.

Art. 21 - Regolamento interno d'azienda
Il regolamento interno d'azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 23 - Appalti e lavori esterni
Le lavorazioni previste dalla norma relativa alla "sfera di applicabilità del contratto" limitatamente alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone potranno essere affidate dalle aziende solo a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente CCNL del settore.
Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperativa e la prestazione di lavoro venga resa dai soci cooperatori, nel contratto di appalto dovrà essere inserita una clausola che vincola la cooperativa a riconoscere ai soci un trattamento economico-normativo, globalmente equivalente a quello applicabile ai dipendenti della cooperativa.
I lavoratori delle ditte appaltatrici non potranno essere impiegati, all'interno dell'azienda appaltante, in lavori direttamente pertinenti le attività produttive proprie dell'azienda stessa.
Per le aziende con oltre 50 dipendenti le attività manutentive di salvaguardia e sicurezza degli impianti, a meno che si tratti di competenze specialistiche, saranno assicurate da personale dipendente dell'azienda.
Sono fatti salvi i diversi accordi aziendali.
Le aziende comunicheranno periodicamente alle RSU i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori stessi.

Art. 27 - Portatori di handicap
Le Aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 68/1999 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Art. 29 - Tutela della maternità e della paternità
[…]
Esse [le lavoratrici] non possono essere adibite al lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1 del D.Lgs. citato, possono essere utilizzate anche dal padre. […]

Art. 31 - Diffusione di libri e riviste
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le RSU potranno promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste, previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le parti stipulanti il presente contratto.

Art. 39 - Disposizioni generali
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e degli accordi interconfederali.

Parte Seconda - Norme Operai
Art. 2 - Operai addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia

Per quanto riguarda l'orario di lavoro si applicano le norme previste dall'art. 13, Parte prima, Sezione seconda.
[…]

Art. 3 - Cambio delle squadre per lavoro a turni
Nessun operaio addetto a lavorazioni a turni avvicendati o in collegamento indispensabile con l'attività delle macchine continue, può allontanarsi dal suo posto se non è sostituito dall'operaio che deve dargli il cambio e ciò fino a un massimo di due ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilità di sostituzione.
All'operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato con la maggiorazione del 30% per il prolungamento del primo e del terzo turno e del 55% per il prolungamento del secondo turno da computare sulla normale retribuzione.

Art. 5 - Recuperi
È in facoltà dell'azienda far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore e le soste di lavoro concordate, corrispondendo all'operaio la sola normale retribuzione. Per i turnisti il recupero potrà avvenire anche nei giorni festivi con il riconoscimento della relativa maggiorazione.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dal precedente articolo 7.
I recuperi avverranno entro 30 giorni per gli operai giornalieri e per non più di 1 ora al giorno e per gli operai turnisti entro 45 giorni.

Art. 13 - Malattia e infortunio
B) Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall'operaio al proprio capo diretto il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denunzia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada all'operaio in lavoro fuori dello stabilimento, la denunzia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]
Per quanto non previsto al punto B) del presente articolo si osservano le disposizioni di legge.
[…]
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a mansione inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale mansione inferiore.
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a mansione inferiore.
[…]

Art. 17 - Indumenti di lavoro
Per gli operai soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, della presfibra e nelle cartiere, a usura particolare di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.

Art. 18 - Lavoro a domicilio
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla tutela del lavoro a domicilio (legge 18 dicembre 1973, n. 877) le Parti concordano quanto segue:
a) le aziende committenti di lavoro a domicilio sono tenute a comunicare alle RSU i nominativi e l'indirizzo dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo e la quantità dei lavori stessi;
b) l'azienda committente dovrà garantire che il lavoro a domicilio sia eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
[…]
f) è fatto divieto alle aziende committenti di lavoro a domicilio di avvalersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati anche se giuridicamente configurati come lavoranti a domicilio, nonché di affidare lavoro a domicilio, di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai propri dipendenti interni. Inoltre le aziende si asterranno dall'affidare lavori a domicilio a terze persone, che risultino avere una occupazione stabile.

Art. 19 - Lavoro a cottimo
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema di cottimo, quando in conseguenza dell'organizzazione del lavoro è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione.
[…]
L'azienda, tramite la propria Associazione territoriale, comunicherà a scopo informativo ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri del sistema di cottimo.

Art. 21 - Disciplina del lavoro
Per le infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
[…]
Per le sottoelencate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora l'operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 13 salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza e in tal caso, inoltre, l'operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
Potrà essere licenziato senza preavviso l'operaio colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi nei casi non previsti dal precedente comma i), salvo però il diritto dell'azienda di operare sulla indennità di risoluzione del rapporto e fino alla concorrenza della indennità stessa, le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[…]
5) insubordinazione grave verso i superiori;
[…]
7) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
8) risse nello stabilimento;
[…]

Art. 22 - Tirocinio
La durata del tirocinio è fissata in anni l.
[…]

Parte Terza - Norme Impiegati
Art. 3 - Giorni festivi e riposo settimanale

[…]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge. In caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
[…]

Art. 17 - Infortuni sul lavoro e malattia professionale
Agli impiegati, per i quali sussiste l'obbligo di legge di assicurazione all'Inail, si applicano le seguenti norme in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera e tale da consentire la continuazione dell'attività lavorativa, dovrà essere denunziato immediatamente dall'impiegato al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
Quando l'infortunio accada all'impiegato in lavoro fuori dallo stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le relative testimonianze.
[…]
Nel caso di non idoneità derivante da infortunio sul lavoro, l'impiegato conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, venga assegnato a mansioni inferiori.
[…]

Art. 21 - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle Parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l'attenzione e la diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
6) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante le affissioni nei locali di lavoro;
7) avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale
b) rimprovero scritto
c) multa non superiore all'importo di tre ore di normale retribuzione
d) sospensione dal lavoro con trattenuta sulla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 22 - Norme speciali
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Parte Quarta - Quadri
Art. 2 - Trattamento normativo

Al quadro si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati di gruppo A.