Tipologia: Intesa precontrattuale
Data firma: 21 luglio 2003
Parti: Automobili Lamborghini Holding e RSU e Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Lamborghini
Fonte: FIOM Bologna

Sommario:

Salario
Occupazione e diritti
Orario di lavoro
Gestione del conflitto
Norma generale
Allegato all’intesa pre-contrattuale

In data 21 Luglio 2003 tra la ditta Automobili Lamborghini Holding […] e la Rappresentanza Sindacale Unitaria […] e la Fiom-Cgil Territoriale […], si è convenuto quanto segue:
La presente intesa pre-contrattuale è finalizzata a prefigurare contenuti e condizioni per giungere ad un rinnovo del contratto nazionale del 08/06/1999 che ne coinvolga tutte le parti firmatarie, ed a cui l’Azienda si dichiara soggettivamente interessata .
Pertanto per quanto non espressa mente ed esplicita mente concordato nel presente accordo, mantengono piena attività le normative contenute nel CCNL dell’8 giugno 1999, e gli accordi Aziendali in essere anche come regolazione applicativa rispetto alle norme di legge, le parti convengono che :

Occupazione e diritti
A decorrere dalla firma del presente accordo, le Lavoratrici ed i Lavoratori assunti con contratto a termine o interinale hanno diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le stesse tipologie o mansioni.
Gli stessi, hanno diritto ad essere assunti con contratto a tempo indeterminato dopo 10 mesi di lavoro a tempo determinato od interinale prestato consecutivamente.
I lavoratori con rapporto di lavoro interinale presteranno all’Azienda la loro opera con un inquadramento non inferiore al 3° livello.
Inoltre le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano prestato lavoro in azienda per un periodo di 18 mesi, raggiunto per sommatorie di più periodi, nell’arco dei precedenti 36 mesi di calendario, hanno diritto ad essere assunti con contratto a tempo indeterminato.
L’azienda e la RSU si impegnano a verificare congiuntamente ogni specifica eccezione per valutare la necessità di eventuali deroghe.
L’Azienda si impegna ad esaminare con la RSU tutti i contratti a causa mista (Cfl, apprendistato, di inserimento) e informerà la RSU di tutti i rapporti Co.Co.Co., come già regolato negli accordi aziendali.

Orario di lavoro
Si conviene di confermare integralmente quanto previsto dal CCNL del 08/06/1999 e dagli accordi
aziendali in materia di orario di lavoro con specifico riferimento alle nozioni di durata massima settimanale del lavoro ordinario (settimanale e giornaliero), di lavoro straordinario, notturno e festivo, di orario plurisettimanale e a quello discontinuo.

Norma generale
Auspicando che si realizzi un CCNL che coinvolga tutte le parti firmatarie del CCNL dell’8 giugno 1999, le parti concordano fin da ora che quanto previsto nel presente accordo per la parte normativa si adeguerà a quanto sarà previsto nella nuova e auspicata intesa, fatto salvo quanto di diverso è concordato dagli accordi Aziendali.
A fronte dell’auspicato rinnovo del CCNL da parte dei firmatari del CCNL dell’8 giugno 1999, le parti nel procedere all’armonizzazione dei trattamenti economici concordati nella presente intesa precontrattuale, convengono fin da ora che l’Azienda non darà luogo ad assorbimenti e/o recuperi relativamente al periodo pregresso, ed eventuali condizioni di miglior favore per i lavoratori saranno mantenute trasferendole nel superminimo collettivo Aziendale.

Il contratto è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Automobili Lamborghini Holding S.p.A. e dalla assemblea dei lavoratori; ad ogni effetto l’applicazione decorrerà dalla data di approvazione in quelle sedi, prevedibilmente entro il mese di Luglio.