Tipologia: CCNL
Data firma: 5 agosto 1937
Validità: 01.07.1937 - 31.06.1942
Settori: Industria, Impiegati

Sommario:

Art. 1 Assunzione
Art. 2 Contratto a termine
Art. 3 Categorie e stipendi
Art. 4 Periodo di prova
Art. 5 Mutamento di mansioni
Art. 6 Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 7 Benemerenze nazionali
Art. 8 Orario di lavoro, lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 9 Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 10 Ferie
Art. 11 Permessi
Art. 12 Retribuzioni
Art. 13 Tredicesima mensilità
Art. 14 Trasferte
Art. 15 Trasferimenti
Art. 16 Alloggio
Art. 17 Indennità di zona malarica
Art. 18 Tutela della maternità
Art. 19 Trattamento di malattia
Art. 20 Servizio militare
Art. 21 Doveri dell'impiegato
Art. 22 Provvedimenti disciplinari
Art. 23 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 24 Indennità di licenziamento
Art. 25 Previdenza
Art. 26 Indennità in caso di morte
Art. 27 Dimissioni
Art. 28 Cessione o trasformazione d'azienda
Art. 29 Certificato di lavoro
Art. 30 Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 31 Sostituzione degli usi
Art. 32 Contratti collettivi esistenti
Art. 33 Norme speciali
Art. 34 Disposizioni generali
Art. 35 Decorrenza e durata del contratto

Contratto collettivo 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria

Art. 2 Contratto a termine
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[…]
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto e nei relativi accordi integrativi si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[…]

Art. 8 Orario di lavoro, lavoro straordinario, notturno e festivo
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Per il personale con mansioni discontinue l'orario massimo normale di servizio è di 10 ore giornaliere; tale orario potrà eventualmente essere stabilito fino a 12 ore per particolari mansioni in quanto espressamente determinate nei contratti integrativi. Nessun impiegato potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvi giustificati motivi di impedimento.
Il lavoro straordinario deve essere richiesto o autorizzato […]
I contratti integrativi preciseranno quale periodo di 9 ore consecutive dovrà essere considerato notturno, comprendendolo fra le ore 20 e le ore 8 del mattino.
[…]

Art. 9 Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salve le eccezioni di legge.
[…]
In caso di modificazione dei turni di riposo l'impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto, per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 17 Indennità di zona malarica
Gli accordi integrativi potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche all'impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 18 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve conservare il posto all'impiegato per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di sei mesi dopo tale evento.
[…]

Art. 21 Doveri dell'impiegato
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.

Art. 22 Provvedimenti disciplinari
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lett. d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 32 Contratti collettivi esistenti
Il presente contratto non si applica ai rapporti disciplinati da regolari contratti collettivi pubblicati, depositati o da depositarsi entro il 31 dicembre 1937.
Qualora la decorrenza di tali ultimi contratti sia successiva a quella di entrata in vigore del presente contratto (1º luglio 1937), nel periodo intercorrente tra le due date saranno applicate le norme del presente contratto.
Le organizzazioni competenti dovranno peraltro esaminare entro l'anno in corso i contratti stessi per introdurvi, indipendentemente dalla loro scadenza, le modificazioni che apparissero opportune in relazione al presente contratto.
Il presente contratto non preclude la prosecuzione delle trattative per i contratti collettivi già avviati alla fase conclusiva.

Art. 33 Norme speciali
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell'azienda, a ciascun impiegato.

Art. 34 Disposizioni generali
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
[…]