Appendici
Appendice n. 4 Impegni delle parti nazionali

[...]
Inquadramento del personale
Le Parti stipulanti avvieranno entro il 31 dicembre 2005 i lavori di una Commissione paritetica, per un riesame dei profili professionali contenuti nel presente contratto, allo scopo di adeguarli ai mutati assetti tecnico/organizzativi e produttivi.
Commissione nazionale per la sicurezza – Sicurezza antirapina
È istituita, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, la Commissione nazionale per la sicurezza, ai sensi del d.lgs. n. 626 del 1994, alla quale è affidata, oltre a quanto già previsto all’art. 10 dell’accordo 12 marzo 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, la ricognizione dell’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
In sostituzione della Dichiarazione in calce all’art. 12 dell’accordo 12 marzo 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, le Parti stipulanti si danno atto che le imprese bancarie considereranno il “rischio rapina” ai fini del documento di valutazione di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 626 del 1994, così come modificato dalla l. n. 39 del 2002.
[...]
Legge 8 marzo 2000, n. 53 e Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
Le Parti stipulanti si incontreranno per esaminare le novità introdotte dalle discipline in oggetto.

Appendice n. 5 Apprendistato professionalizzante
Il 23 giugno 2005, in Roma
(Omissis)
premesso che:
– il d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 ha introdotto una nuova disciplina dell’apprendistato, regolando all’art. 49, la fattispecie dell’apprendistato professionalizzante;
– in particolare, il comma 5 della predetta disposizione ha rimesso la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
– l’art. 12 dell’accordo 12 febbraio 2005 di rinnovo del CCNL per i quadri direttivi e per le aree professionali ha disciplinato l’apprendistato professionalizzante, regolando gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva dal menzionato art. 49;
– con legge 14 maggio 2005, n. 80, è stato aggiunto al medesimo art. 49, il seguente comma 5 bis: “Fino all’approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”,
si conviene – ad integrazione della disciplina dell’apprendistato professionalizzante contenuta all’art. 12 dell’accordo 12 febbraio 2005 di rinnovo del CCNL – di dare attuazione al citato comma 5 bis, al fine di consentire – anche nelle more delle leggi regionali in materia di profili formativi – alle imprese destinatarie del CCNL 12 febbraio 2005 di assumere lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.
A tal fine le Parti stipulanti condividono quanto contenuto nell’allegato documento – che costituisce pertanto parte integrante del presente verbale di accordo – in merito a:
– profili formativi del settore creditizio e finanziario;
– requisiti essenziali della figura del tutore;
– elementi caratterizzanti la “capacità formativa interna” dell’impresa.
In fase di prima applicazione, nell’ambito di un apposito incontro, l’impresa fornisce agli organismi sindacali aziendali indicazioni circa le previsioni di utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante, la dislocazione territoriale degli interessati, i criteri per l’espletamento della formazione, nonché circa la sussistenza degli elementi caratterizzanti la “capacità formativa interna” dell’impresa stessa.
Agli apprendisti è data facoltà di partecipare a riunioni promosse, durante l’orario di lavoro, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente verbale di accordo, per illustrare materie di interesse sindacale e del lavoro, con le modalità previste dall’art. 53, 4° e 5° comma del CCNL 11 luglio 1999 (non modificato dall’accordo di rinnovo 12 febbraio 2005).
Le Parti si danno atto che, ai sensi della Norma transitoria in calce all’art. 25 del CCNL 12 febbraio 2005, anche quanto convenuto nel presente verbale di accordo ha carattere sperimentale e potrà essere sottoposto a verifica su richiesta di una delle Parti medesime.

Allegato Il tutore aziendale
Il tutore aziendale, ferma la normativa in materia, ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, per la durata del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l’inserimento all’interno dell’impresa.
Nel caso in cui la formazione sia impartita all’apprendista attraverso strumenti di e-learning, anche l’attività di accompagnamento svolta dal tutore potrà essere effettuata con modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione.
Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’Impresa.
Il lavoratore designato dall’impresa deve:
– avere formazione e competenze adeguate;
– possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato;
– svolgere una attività lavorativa coerente con quella dell’apprendista;
– esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte dell’impresa.
I tutori aziendali, nel corso del primo anno, devono partecipare ad una specifica attività formativa destinata agli stessi, di durata non inferiore ad 8 ore e comunque nel rispetto delle eventuali discipline regionali, finalizzata a rafforzare principalmente le seguenti competenze:
– conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
– conoscere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
– gestire l’accoglienza e l’inserimento degli apprendisti in azienda;
– gestire le eventuali relazioni con i soggetti esterni all’impresa coinvolti nel percorso formativo dell’apprendista;
– pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
– valutare i progressi e i risultati dell’apprendimento.
Tale attività formativa nei confronti dei tutori aziendali potrà essere svolta all’interno o all’esterno dell’impresa.
Ai fini dell’erogazione della formazione agli apprendisti, l’impresa ha la “capacità formativa interna” necessaria qualora, ferma la normativa in materia, vi siano:
– risorse umane idonee a trasferire competenze;
– tutori con formazione e competenze adeguate secondo quanto stabilito nel presente documento;
– locali idonei in relazione agli obiettivi formativi.

Appendice n. 8 Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile del sistema bancario
Il 16 giugno 2004, in Roma
(Omissis)
premesso che:
• il sistema di relazioni sindacali nel settore del credito si è sviluppato secondo le linee previste dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, e dal Protocollo 22 dicembre 1998, con particolare riguardo al metodo concertativo ed agli assetti contrattuali. Tali assetti, confermati dal CCNL 11 luglio 1999, si articolano nel contratto collettivo nazionale di categoria – che ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica – e in un secondo livello di contrattazione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche tempistica – secondo il principio dell’autonomia dei cicli negoziali – e materie del secondo livello;
• in coerenza con quanto sopra, con il Protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 sul settore bancario, le Parti hanno condiviso principi, criteri e strumenti finalizzati ad una radicale ristrutturazione del sistema creditizio in una logica di efficienza e competitività internazionale;
• in tale contesto si è condiviso, fra l’altro che “il governo dei costi e le maggiori flessibilità trovano il loro riconoscimento nella centralità delle risorse umane, nella loro motivazione e partecipazione, secondo principi di collaborazione, di responsabilità diffuse e di pari opportunità”;
• in adempimento del predetto Protocollo sono stati stipulati l’accordo quadro 28 febbraio 1998 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strategico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innovazioni dei processi produttivi, dei prodotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l’introduzione di nuove flessibilità normative, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di strumenti idonei per la gestione delle risorse umane da parte delle imprese ed il governo, in condizioni di equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di solidarietà di settore;
• le Parti, preliminarmente al rinnovo del predetto CCNL 11 luglio 1999, hanno ravvisato l’opportunità – anche alla luce dell’esperienza applicativa del CCNL stesso – di sviluppare una più ampia riflessione sulle tematiche connesse al miglior utilizzo delle risorse umane, nello spirito, già condiviso nell’accordo 4 aprile 2002, di orientare l’evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto competitivo, verso uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;
• il nuovo CCNL, in coerenza e continuità con il percorso finora intrapreso dalle Parti, deve individuare, anticipando il cambiamento in un ambiente di crescente competitività, regole che assicurino sintesi efficaci fra obiettivi delle imprese ed attese dei lavoratori;
• con il presente Protocollo le Parti stipulanti, pertanto, intendono condividere principi e valori che possano risultare di opportuno indirizzo nel miglioramento continuo della qualità dei rapporti fra le imprese creditizie ed il proprio personale, nel rafforzamento della reputazione complessiva del sistema;
• il presente Protocollo costituisce una utile cornice ai fini del rinnovo del CCNL 11 luglio 1999,
A) quanto sopra premesso, le Parti:
1. valutano positivamente il contributo al risanamento offerto dal sistema di relazioni sindacali adottato nel settore dalla seconda metà degli anni ’90 sulla base dei principi di cui ai Protocolli citati in premessa e si impegnano, pertanto, anche nel mutato scenario, a preservarne l’impostazione concertativa e la funzione propulsiva, particolarmente rilevante anche nella prospettiva di uno sviluppo socialmente sostenibile e compatibile;
2. ribadiscono la centralità del contratto nazionale e il comune impegno delle Parti firmatarie il presente Protocollo di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per garantire la puntuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale;
3. riaffermano il ruolo centrale delle risorse umane e l’obiettivo comune della loro valorizzazione quale elemento indispensabile e strategico per lo sviluppo ed il successo dell’impresa;
4. riconoscono che l’obiettivo di cui al punto precedente presuppone l’effettiva parità delle opportunità di sviluppo professionale, un’offerta formativa continua, la mobilità su diverse posizioni di lavoro, l’adeguatezza dei criteri di valutazione professionale, la qualità delle prestazioni, degli ambienti di lavoro, l'efficacia della prevenzione e degli interventi in materia di salute e sicurezza;
5. si impegnano ad adoperarsi attivamente affinché – in un mercato globale - vengano rispettati, ovunque si esplichi l’attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali;
6. riconoscono che le imprese, nel perseguire i propri legittimi obiettivi economici, in un mercato globale basato sulla competitività e sulla concorrenza, devono mirare soprattutto all’eccellenza delle performance, in termini di qualità e convenienza dei prodotti e servizi offerti;
7. in tale contesto, ribadiscono che vi sono valori etici fondamentali cui devono ispirarsi tutti coloro che, ai diversi livelli, operano nelle imprese e che l’azione delle imprese stesse e dei lavoratori deve dunque mirare ad uno sviluppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali connessi all’esercizio della propria attività;
8. riaffermano in tema di sistemi incentivanti – qualora adottati dalle imprese – e di valutazione del personale, che deve essere assicurata aziendalmente piena coerenza tra i principi declinati in materia, con particolare riguardo all’oggettività ed alla trasparenza dei sistemi stessi, e i comportamenti assunti ad ogni livello nelle imprese, al fine di rafforzare all’interno delle medesime il necessario clima di fiducia, coesione e stabilità; conseguentemente, la procedura contrattuale in tema di sistema incentivante – così integrando, ivi compreso quanto indicato ai punti 9 e 10, le attuali previsioni – dovrà svolgersi, tra le Parti aziendali, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise;
9. ritengono opportuno che le imprese prevedano, nell’ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità;
10. convengono che le Parti nazionali firmatarie del presente Protocollo potranno chiedere un incontro – da tenere in sede Abi entro sette giorni dalla richiesta – per dirimere controversie rivenienti da lamentate violazioni della procedura contrattuale sul sistema incentivante;
11. confermano che al personale impegnato nella rete in attività di vendita devono essere fornite informazioni e regole chiare ed esaurienti sui comportamenti da seguire nella relazione con la clientela, anche per quel che attiene alla valutazione, nel caso di vendita di prodotti finanziari, della “propensione al rischio” del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto.
In particolare tali obiettivi si realizzano:
• dedicando al medesimo personale una formazione specifica e specialistica nell’ambito della dotazione annuale prevista dal CCNL;
• ponendo la massima attenzione nelle fasi di assegnazione degli obiettivi del sistema incentivante e di eventuale variazione degli stessi;
• assicurando la piena applicazione delle garanzie di legge e di contratto a tutela, sia sul piano civile che penale, di coloro che abbiano operato nel rispetto delle istruzioni ricevute e con correttezza e buona fede.
Dichiarazioni delle parti
1. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in considerazione di processi di ristrutturazione, di riorganizzazione o di acquisizione del controllo di imprese creditizie meridionali, auspicano che, nell’ambito delle appropriate procedure in sede aziendale o di gruppo, si valuti con la massima attenzione la possibilità di un utilizzo mirato e selettivo, anche per aree geografiche, delle risorse del Fondo di solidarietà di settore destinate alla formazione.
2. L’Abi, prendendo atto di quanto sopra, invita le Imprese a valutare con la massima attenzione l’istanza sindacale in tutti i casi in cui ciò sia compatibile con le esigenze organizzative e produttive rivenienti dai processi di cui sopra.
B)
Con riferimento alle imprese che volontariamente intendono adottare l'approccio alla Corporate Social Responsibility (CSR), le Parti considerano positivamente gli orientamenti assunti dall’Unione Europea in materia, a partire dal Consiglio di Lisbona del 2000, che ha affermato il nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare - quella europea - l’economia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.
In particolare le Parti assumono la definizione formulata nel Libro Verde della Commissione europea del luglio 2001, secondo la quale la responsabilità sociale d’impresa è “l’integrazione volontaria da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le parti interessate (stakeholder)”.
Ne consegue che “affermando la loro responsabilità sociale e assumendo di propria iniziativa impegni che vanno al di là delle esigenze regolamentari e convenzionali, cui devono comunque conformarsi, le imprese si sforzano di elevare le norme collegate allo sviluppo sociale, alla tutela dell’ambiente ed al rispetto dei diritti fondamentali, adottando un sistema di governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle varie parti interessate nell’ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo sostenibile”.
Pertanto, le Parti stipulanti il presente Protocollo si impegnano a favorire la diffusione, nell’ambito del sistema bancario, della cultura, dei principi e dei valori connessi alla responsabilità sociale d’impresa come sopra definita. A tal fine valuteranno con particolare attenzione le indicazioni del Multistakeholder Forum Europeo e le iniziative conseguenti della Commissione Europea, nonché i risultati del progetto sulla responsabilità sociale d’impresa in corso di esame tra Federazione Bancaria Europea, Federazione Casse di Risparmio Europee, Federazione BCC Europee e Uni Europa Finanza.
Al medesimo scopo le Parti stipulanti costituiranno un Osservatorio nazionale paritetico che avrà il compito di:
• analizzare le buone pratiche e stimolarne e favorirne la diffusione nel sistema bancario italiano, anche con riguardo agli strumenti volontari come, ad esempio, il bilancio sociale o ambientale e i codici etici;
• nonché di sviluppare l’analisi e la ricerca di convergenze su tematiche che possono contribuire positivamente a promuovere il “valore” dell’impresa e ad ottimizzare il clima aziendale, quali:
- relazioni sindacali ai vari livelli;
- assetti del sistema creditizio meridionale e rapporti banche-imprese;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- formazione continua, alla luce della dichiarazione congiunta UNI-Europa Finanza e FBE del 28 dicembre 2002 in materia di life long learning;
- sviluppo delle competenze e crescita professionale;
- pari opportunità professionali;
- comunicazione interna alle imprese;
- work life balance;
- salvaguardia dell’ambiente per gli impatti diretti (consumi di energia, carta, emissioni inquinanti, riciclo, etc.);
- iniziative a favore di disabili;
- iniziative a favore del volontariato ed iniziative di solidarietà in genere;
- azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici;
- gestione del patrimonio intellettuale delle imprese.
Sui temi di cui sopra, le Parti convengono, altresì, di indire una Conferenza periodica congiunta che abbia ad oggetto uno o più dei temi di cui sopra, e di promuovere, sui medesimi, la partecipazione attiva a qualificati organismi, pubblici o privati, sia a livello nazionale che internazionale.