Tipologia: Contratto collettivo provinciale di lavoro
Data firma: 18 maggio 2007
Validità: 01.10.2006 - 31.12.2009
Parti: Cna e Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil)
Settori: Edilizia, Artigianato, Avellino
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

Dichiarazioni comuni
Premessa
Art. 1 - Occupazione e investimenti
Art. 2 - Categorie e qualifiche
Art. 3 - Subappalto
Art. 4 - Lavori a cottimo
Art. 5 - Igiene e ambiente di lavoro
Art. 6 - Prevenzione Infortuni
Art. 7 - Controllo malattie professionali, infortuni e patronati dei lavoratori
Art. 8 - Addestramento Professionale
Art. 9 - Elemento Economico Territoriale
Art. 10 - Accantonamento presso la Cassa Edile
Art. 11- Ferie
Art. 12 - Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 13 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 14 - Indennità per lavori in alta montagna
Art. 15 - Mensa e indennità sostitutiva di mensa
Art. 16.
Art. 17 - Trasferta
Art. 18 - Lavoratori provenienti da altre province
Art. 19 - Diritti sindacali
Art. 20 - Cassa Edile
Art. 21 - Previdenza Integrativa
Art. 22 - Quote territoriali di adesione contrattuale
Art. 23 - Quote sindacali
Art. 24 - Norma di rinvio
Art. 25 - Norma di salvaguardia
Art. 26 - Contributo e Gestione Fondo APE
Art. 27 - Norma di garanzia
Art. 28 - Coordinamento Enti Paritetici
Art. 29 - Decorrenza e durata
Allegato 1 Tabelle

Contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini artigiane

L'anno Duemilasette, il giorno diciotto del mese di maggio, presso la sede della Confederazione Nazionale dell'Artigianato (Cna), Associazione Provinciale di Avellino, Via Pironti n. 37 tra la Cna, Associazione provinciale di Avellino […] e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) […] con la presenza di una delegazione di lavoratori facenti parte dei rispettivi direttivi di categoria.

Dichiarazioni comuni
L'Associazione Cna della Provincia di Avellino, aderente alla Cna Nazionale, e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil

Premesso
il grande rilievo che l'edilizia ha per l'economia della provincia di Avellino, ed in modo particolare per tutti quegli interventi previsti o in corso di esecuzione con finanziamenti statali, regionali e comunitari o da investimenti privati nel comparto abitativo o industriale;
che è necessario svolgere, fatte salve le rispettive autonomie operative, azioni atte a rimuovere ogni ostacolo al fine di rilanciare e riqualificare il settore in una ottica di efficace e possibile industrializzazione del comparto edile, recuperando sinergie di tutti i soggetti istituzionali e delle stazioni appaltanti per rendere operativi i programmi di opere pubbliche, anche cofinanziate, sull'intero territorio provinciale;
Ritengono di eccezionale valenza, ed assolutamente indispensabile, rilanciare le politiche concertative per un continuo e costante esame dello stato del settore nella provincia di Avellino con particolare attenzione ad un corretto e costruttivo confronto con gli enti pubblici appaltanti per una puntuale verifica dell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e della programmazione della spesa pubblica, non tralasciando la necessità di un serrato confronto con le Amministrazioni Locali per un diretto coinvolgimento nelle scelte urbanistiche comunali.
Auspicano
- che le Amministrazioni pubbliche si confrontino su progetti e programmi al fine di favorire i livelli occupazionali e la crescita e la qualificazione dell'industria edile ed il rispetto delle norme contrattuali, delle disposizioni legislative - segnatamente Legge Bersani e Finanziaria 2007 - di contrasto al lavoro nero ed irregolare e dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
-che vengano attivate forme efficaci di coordinamento tra Enti Locali, Prefettura, ASL e Direzione provinciale del Lavoro per realizzare un controllo penetrante, anche di carattere preventivo, su tutte le fasi di attuazione delle opere e dell'avanzamento del cantiere per scongiurare abusi ed inadempienze contrattuali e di applicazione di leggi statali e regionali;
-che vengano promossi incontri comuni con i maggiori e più significativi Enti appaltanti al fine di condividere e sottoscrivere protocolli di intesa, in sede di Osservatorio sugli appalti in Prefettura, tali da garantire la trasparenza degli appalti, sin dalla scelta del metodo di gara e di aggiudicazione, la qualità e i tempi di realizzazione delle opere, la contrattazione degli organici e la predisposizione di piani di sicurezza e prevenzione.
Le parti si impegnano inoltre a:
- intraprendere ogni utile iniziativa al fine di completare la piena attuazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) apportando eventuali miglioramenti alla gestione ed al rapporto tra gli Enti Previdenziali e la Cassa Edile e le stesse Imprese, realizzando la PEC (Posta Elettronica Certificata) e rendendo, appena possibile, obbligatoria la denuncia telematica dopo il primo anno di sperimentazione;
- promuovere ogni utile e congiunta iniziativa per il rilancio del settore, l'incremento dei livelli occupazionali e per favorire la ricerca di nuovi processi tecnologici atti alla sua modernizzazione;
- favorire, ogni qual volta si rendesse necessario, e su richiesta anche di una sola delle parti contraenti, incontri a livello territoriale per esaminare singole realtà produttive per le quali si prospetti l'insorgere di controversie collettive in ordine alla forza lavoro occupata, e/o per procedere ad opportune analisi per quegli interventi che attengono ad opere di particolare rilievo con riguardo ai procedimenti tecnologici, ai tempi di esecuzione, ai piani di sicurezza e alla occupazione prevista;
- sviluppare la funzione della Cassa Edile, meramente mutualistica e assistenziale, al fine di allargarne gli obiettivi anche ad un concreto osservatorio degli appalti nell'intera provincia e ad una assistenza più moderna in favore dei lavoratori dell'edilizia;
- a far sì che il Centro per la Formazione e la Sicurezza in edilizia della provincia di Avellino - C.F.S. -, si doti delle necessarie sinergie per rispondere alla necessità di accrescere la qualificazione e la riqualificazione degli addetti in edilizia e sviluppi tutte le iniziative più opportune affinché siano organizzati progetti al fine di svolgere con puntualità la funzione di consulenza, prevenzione e formazione per la sicurezza nei cantieri.
- le parti contraenti si impegnano e sviluppare i necessari confronti con il Centro per l'Impiego per realizzare una banca dati dei disoccupati ed inoccupati del settore dell'edilizia e per istituire uno sportello, presso il C.F.S., al fine di favorire la domanda e l'offerta di lavoro per una programmazione mirata dell'offerta formativa.

Art. 1 - Occupazione e investimenti
La Cna informerà, su richiesta delle Organizzazioni di categoria (Feneal-Filca-Fillea), di norma bimestralmente: sullo stato e prospettive della produzione e dell'occupazione e sulle iniziative consortili, ed in particolare nel corso di tali incontri verranno esaminate le prevedibili implicazioni degli investimenti sull'occupazione, le condizioni di lavoro, la formazione, l'igiene, la sicurezza e la durata del lavoro stesso.
In ogni cantiere, l'impresa deve dare informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali di categoria e ai delegati sindacali di ogni fase di fine lavoro del cantiere ed in questi casi sarà attuata la procedura prevista dagli accordi interconfederali.
Le parti si impegnano a sviluppare tutte le iniziative necessarie per rafforzare la banca dati sugli appalti presso la Cassa Edile per un concreto controllo sulle iniziative nel settore, anche al fine di stabilizzare ed allargare le opportunità occupazionali e combattere le evasioni contributive.
Le parti concordano di favorire la preventiva consultazione con le imprese affidatarie di appalti pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di programmi di edilizia abitativa, particolarmente significativi, al fine di favorire corrette relazioni sindacali e per determinare benefici occupazionali per i lavoratori del settore.

Art. 3 - Subappalto
Le parti si impegnano alla integrale applicazione dell'art. 17 del CCNL l/10/2004 e pertanto restano ferme le norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
L'Associazione Cna della Provincia di Avellino e le Organizzazioni Sindacali di categoria convengono sulla necessità di operare comunemente al fine di evitare eventuali fenomeni negativi che potessero verificarsi nell'affidamento ed esecuzione di lavori in appalto e subappalto.
Pertanto l'Impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria - RSU - , prevista dal CCNL del 1/10/2004 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni, nonché al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, di cui agli artt. 83 e 84 del CCNL, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere da eseguire, nonché a trasmettere alla RSU la dichiarazione dell'impresa medesima, di adesione al Contratto Nazionale e Provinciale di Lavoro.
Tale comunicazione deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto.
Le Imprese appaltatoci o subappaltatrici sono tenute al rispetto del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale.
L'Impresa appaltatrice deve assicurare anche ai lavoratori dell'impresa subappaltatrice la fruizione delle strutture ambientali (locali, spogliatoi mensa, ecc.) al servizio dei propri dipendenti. Nell'ambito dei diritti stabiliti dal vigente CCNL, i lavoratori delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici potranno partecipare alle assemblee di cantiere indette dalla RSU.

Art. 4 - Lavori a cottimo
Fermo restando quanto disposto dall'art. 16 del CCNL 1/10/2004 e la sua piena applicabilità, il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente alla RSU, ed in mancanza alle Organizzazioni di categoria territoriali, i lavori da affidare a cottimo.
Ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dall'art. 16 del CCNL, le parti a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema a livello provinciale.

Art. 5 - Igiene e ambiente di lavoro
Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle Imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
1 ) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli indumenti personali;
2) un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i mesi freddi;
3) uno scaldavivande;
4) servizi igienici sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti 1) e 2) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
I mezzi protettivi e di prevenzione antinfortunistica per i lavoratori addetti, previsti dalla vigente normativa in materia, sono a carico delle imprese edili.

Art. 6 - Prevenzione Infortuni
Le attività di prevenzione infortuni, sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione professionale sono attribuite al Centro di Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino - C.F.S. - ai sensi degli artt. 91 e 109 del CCNL 1/10/2004, ivi compresa quella specificamente indicata dall'art. 20 del decreto legislativo 19.9.1994 n. 626.
Detta attività sarà finanziata con un contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,30% da calcolarsi su paga base, Indennità di settore, Elemento Economico Territoriale e Indennità di contingenza.
Inoltre, sulla base di specifici progetti straordinari , proposti dal C.F.S., mirati al rafforzamento della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili, la Cassa Edile, potrà valutare la possibilità di finanziare tali attività con un contributo massimo dello 0,30 % rapportato al monte salari dell'anno solare precedente, la richiesta.
Per quanto riguarda l'attività dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza, previsti dall'accordo sindacale del 1° maggio 1998, come modificato successivamente il 15/5/2002, viene confermato che il finanziamento resta a carico del C.F.S., secondo le modalità previste nei già citati accordi.
La Cna conferma la presa d'atto della nomina dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, già indicati dai lavoratori e dalle OO.SS. ed operanti in tre zone omogenee della provincia di Avellino, e condivide la regolamentazione adottata con finanziamento dell'attività a carico del C.F.S..

Art. 7 - Controllo malattie professionali, infortuni e patronati dei lavoratori
Per quanto attiene la tutela delle malattie professionali, infortuni sul lavoro e tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia e della relativa normativa contrattuale, in base agli artt. 5 e 12 della L. 300 del 20/5/1970, le parti concordano la presenza e la possibilità d'intervento nei singoli cantieri dei patronati confederali Inca Cgil, It Al- Uil, Inas - Cisl.
Gli stessi potranno accedere alla verifica delle pratiche di malattia ed infortunio in Cassa Edile, su espresso mandato del lavoratore interessato.
Tale ultima attività resta comunque subordinata ad apposita regolamentazione da sottoscrivere tra le parti
I dati statistici relativi ai lavoratori per i quali l'Impresa ha richiesto rimborso per malattia ed infortunio sul lavoro, potranno essere forniti, su richiesta, alla Organizzazione sindacale cui sono iscritti i lavoratori interessati.

Art. 8 - Addestramento Professionale
In aderenza a quanto sancito con l'accordo sottoscritto il 30 luglio 2002 tra l'Associazione Costruttori Edili e Fillea-Cgil.Filca-Cisl e Feneal-Uil della provincia di Avellino e a quanto previsto dagli artt. 87,91 e 92 le attività di formazione per i profili professionali di settore e per la sicurezza saranno realizzate dal Centro di Formazione e Sicurezza per l'edilizia della Provincia di Avellino - C.F.S ,ricomprendendo tra esse anche le attività formative previste per gli apprendisti.
Con riferimento agli artt. 39 e 40 del CCNL 1/10/2004 il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del C.F.S., in ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85 % da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore, Elemento Economico Territoriale e indennità di contingenza.
Si conviene che l'attestato di idoneità rilasciato dal C.F.S. sarà riconosciuto rilevante ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei cantieri, nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.
Le parti concordano che per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale dovrà essere finalizzata all'ingresso nell'edilizia dei giovani disoccupati , predisponendo anche piani di formazione per i nuovi assunti.
A tal fine, le parti concordano di sperimentare Patti Formativi finalizzati all'inserimento di nuovi occupati nel settore. Le imprese edili che assumeranno personale che ha partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dal C.F.S. di Avellino , avranno diritto, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro , alla riduzione del contributo previsto per il C.F.S. dallo 0.85% allo 0,70 %,esclusivamente per la posizione dei nuovi assunti.
Le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie al fine di determinare la istituzione di corsi pomeridiani di riqualificazione anche in zone della provincia, da individuare in considerazione del potenziale bacino di utenza.
A tale scopo le Imprese concederanno ai lavoratori iscritti a tali corsi permessi di 2 ore giornaliere fino ad un massimo di 20 ore mensili e 80 ore annue.
Le Imprese si faranno carico della retribuzione dei propri lavoratori impegnati in detti corsi, fino ad un massimo di 10 ore mensili e 40 ore annue, una volta ricevuta l'attestazione di frequenza effettiva dei lavoratori ai corsi da parte del C.F.S..
Al fine di sviluppare l'attività formativa per tutti i soggetti del settore, le parti concordano che il C.F.S. avvierà seminari formativi in favore di imprenditori, tecnici e lavoratori sulla legislazione dei lavori pubblici e degli appalti.
Le parti stabiliscono che l'attività formativa teorica prevista per gli assunti dalle imprese edili con Contratti di inserimento e Contratti di apprendistato venga svolta e attestata dal C.F.S. della Provincia di Avellino.

Art. 13 - Indennità per lavori speciali disagiati
Ferme restanti le percentuali stabilite dall'art. 23 del CCNL 1/10/2004 relative a:
1) lavori vari - Gruppo A
2) lavori in cassoni ad aria compressa - Gruppo C
3) lavori marittimi - Gruppo D.
Si conviene quanto appresso:
a) agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B - spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 sub a):
- fronte di perforazione 46%
- Rivestimento e rifiniture 26%
- riparazione e manutenzione ordinaria 18%
- in presenza di forti getti d'acqua 20%
Tutte le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto e vanno calcolate sulle ore di lavoro effettivamente prestate.
Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un ulteriore indennità: di misura pari al 20% qualora la sezione particolarmente ristretta o il fronte di avanzamento sia distante oltre un chilometro dall'imbocco. Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall'art. 23 del CCNL

Art. 14 - Indennità per lavori in alta montagna
L'indennità per lavori eseguiti oltre gli 800 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 20 % da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3, dell'art. 25 del CCNL L'indennità suddetta non va corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.

Art. 15 - Mensa e indennità sostitutiva di mensa
L'impresa, in relazione alla ubicazione e durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, e su richiesta di almeno 20 dipendenti, provvedere a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.
Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.
Il servizio suddetto è comunque subordinato alla richiesta scritta.
[…]
Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra, in relazione alla breve durata del cantiere e ad altre obiettive difficoltà da valutarsi su iniziativa delle parti contraenti, sarà corrisposta un indennità sostitutiva […]

Art. 19 - Diritti sindacali
[…]
Le parti concordano, inoltre, 14 ore annue di assemblea di cantiere retribuite e cumulabili.
In dette assemblee potranno essere trattate le problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene nell'ambiente di lavoro, con l'intervento di tecnici dell'Area Sicurezza del C.F.S. e degli RLST .

Art. 24 - Norma di rinvio
Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al CCNL 1/10/2004 per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne forma parte integrante.

Art. 28 - Coordinamento Enti Paritetici
La Cna recepisce quanto stabilito con il Contratto Integrativo Provinciale Edile Industria sottoscritto il 5/3/2007 dall'Ance, Filca-Cisl.Fillea-Cgil e Feneal-Uil della provincia di Avellino. Le parti, al fine di realizzare un maggiore coordinamento dell'attività gestionale degli Enti Paritetici, convengono di costituire la " Commissione per il Coordinamento degli Enti Paritetici ".
La Commissione di coordinamento sarà costituita pariteticamente, n. 3 Associazioni Datoriali e n. 3 OO.SS. ivi compreso i Comitati di Presidenza di Cassa Edile e Centro di Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino.