Categoria: 2001
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Tipologia: CNLG
Data firma: 11 aprile 2001
Validità: 01.03.2001 - 28.02.2005
Parti: Fieg e Fnsi
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Giornalisti
Fonte: odg.campania.it

Sommario:

Art. 1 Materia del contratto
Art. 2
Art. 3 Contratti a termine, a tempo parziale, di lavoro temporaneo
A) Contratti a termine

B) Lavoro a tempo parziale
C) Contratti di lavoro temporaneo
D)
Art. 4 Assunzione - Periodo di prova - Situazione occupazionale
• Assunzione - Periodo di prova
• Situazione occupazionale
A) Commissione Nazionale Paritetica
B) Incentivi per l'assunzione di disoccupati
• Processi sinergici - cessazione di attività e riduzione di organici
• Occupazione
Art. 5
Art. 6 Poteri del direttore
Art. 7 Orario di lavoro - Settimana corta orario di chiusura
Art. 8 Rapporti plurimi
Art. 9 Modifiche, cessione e pubblicazione di articoli
Art. 10 Retribuzione
Art. 11 Qualifiche, incarichi funzionali e minimi di stipendio
Art. 12
Art. 13 Aumenti periodici di anzianità
Art. 14
Art. 15 Tredicesima mensilità
Art. 16 Indennità redazionale
Art. 17 Lavoro notturno
Art. 18 Orario stenografi
Art. 19 Giorni festivi e riposo settimanale
• Giorni festivi
• Riposo settimanale e lavoro domenicale
Art. 20 Calendario di uscita dei giornali quotidiani
Art. 21 Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» - Inpgi - Cassa autonoma di previdenza e assistenza integrativa dei giornalisti italiani - Casagit
Art. 22 Mutamento di mansioni e trasferimento
Art. 23 Ferie - Permessi straordinari - Aspettativa - Permessi sindacali
• Ferie
• Permessi straordinari
• Aspettativa
• Permessi sindacali
Art. 24 Matrimonio e maternità
Art. 25 Malattia ed infortunio
Art. 26 Servizio militare
Art. 27 Risoluzione del rapporto
Art. 28
Art. 29 Compensi fissi
Art. 30 Passaggio di proprietà dell'azienda e cessazione
Art. 31 Indennità in caso di morte
Art. 32 Legittimi motivi di risoluzione del rapporto
Art. 33 Limiti di età
Art. 34 Comitato di redazione
• Comunicati sindacali
• Tutela sindacale
• Rappresentanti per la sicurezza
Art. 35 Praticanti
Art. 36 Pubblicisti
• Pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza
• Pubblicisti collaboratori fissi
Art. 37 Agenzie di informazioni per la stampa
Art. 38 Assicurazione infortuni
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42 Investimenti ed innovazioni tecnologiche
• Investimenti
• Piani di trasformazione tecnologica
• Procedure e modalità di realizzazione dei piani.
• Utilizzo dei sistemi editoriali
• Ambiente di lavoro e tutela della salute
• Teletrasmissioni in fac-simile
• Nota a verbale
Art. 43 Economie di gruppo ed interaziendali (Sinergie editoriali)
Art. 44 Rapporto tra informazione e pubblicità
Art. 45 Aggiornamento culturale professionale
Art. 46 Contrattazione aziendale
Art. 47 Commissione paritetica nazionale, procedure di conciliazione e collegio per la conciliazione delle controversie
• Commissione paritetica nazionale.

• Procedure di conciliazione.
• Collegio per la conciliazione delle controversie.
Art. 48 Osservatorio anti-sopruso
Art. 49 Previdenza complementare
Art. 50 Regolamento di disciplina
Art. 51 Trattenuta delle quote sindacali e della quota di servizio
• Quote sindacali
• Quote di servizio
Art. 52 Validità e durata
Norme transitorie e di attuazione
Art. 1 Retribuzione
Art. 2 Premio stenografi
Art. 3 Adeguamento situazioni in atto
Art. 4 Casagit
Art. 5 Fotocinereporters
Art. 6 Indennità di contingenza
Art. 7
Allegati
Allegato A - Tabelle
Allegato B - Radiotelevisioni locali
Allegato C - Dichiarazione congiunta Fieg/Fnsi sui minori ed i soggetti deboli
Allegato D - Protocollo di consultazione sindacale
Allegato E - Verbale di interpretazione
Allegato F - Verbale di accordo
Allegato G - Accordo per prestazioni previdenziali integrative
Allegato H - Protocollo di attuazione
Allegato I - Previdenza complementare
Allegato L - Fondo integrativo di previdenza
Allegato M
Allegato N - Lavoro nei giornali elettronici
Allegato O Contratti di formazione e lavoro
Allegato P - Verbale di accordo 12 dicembre 1996
Accordo collettivo nazionale
Dichiarazione a verbale Fnsi sull'art. 4 (prestazioni multimediali)

Contratto dei giornalisti 2001-2005

L'anno 2001 addì 11 aprile in Roma, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale […] tra la Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) [....] e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi) [...] è stato stipulato il seguente Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico.

Art. 1 Materia del contratto
Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività.
La regolamentazione dei rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende di giornali elettronici ed i redattori addetti è disciplinata dall'Allegato N.
La legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n. 69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».
Dichiarazione a verbale
La Federazione Nazionale della Stampa per quanto la concerne ed in base ai mandati ricevuti dichiara che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda.
Nota a verbale
Le parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente alla data di stipula del presente contratto dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale collegate con aziende editoriali troverà applicazione la regolamentazione prevista dal contratto collettivo 3 ottobre 2000 per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.
Resta confermata l'applicazione del contratto nazionale stipulato tra Fieg e Fnsi per i giornalisti della emittenza di cui sopra assunti anteriormente alla stipula del presente contratto.

Art. 2
Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.
Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:
- continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;
- vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;
- responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.
Le norme del presente contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l'editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto.
Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto (pag. ) rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese.

Art. 3 Contratti a termine, a tempo parziale, di lavoro temporaneo
A) Contratti a termine

Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto.
Le assunzioni a termine sono disciplinate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni. In relazione a quanto previsto dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 l'applicazione di un termine alla durata del contratto di lavoro è altresì consentita per tutte le qualifiche nelle seguenti ipotesi:
- nella fase di avviamento e di sviluppo di nuove iniziative editoriali ;
- nella fase di avviamento e di sviluppo di iniziative multimediali;
- per sostituire giornalisti assenti per ferie;
- per sostituire giornalisti assenti per aspettativa;
- per l'assunzione dei disoccupati o cassaintegrati iscritti negli elenchi di cui all'art. 4;
- per sostituire giornalisti assenti ai sensi degli arti 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (adozione o affido) e della legge 8.3.2000, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni;
- per fronteggiare situazioni imprevedibili che richiedano temporanee integrazioni degli organici redazionali, previa informativa al C.d.R.;
- per l'assunzione di direttori, condirettori e vicedirettori.
L'incarico sarà limitato ad un periodo di tempo che non potrà superare i ventiquattro mesi per le varie ipotesi sopra indicate.
L'assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30.12.1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione.
Le assunzioni a termine per sostituzioni ferie, aspettativa o per nuove iniziative, compatibilmente con le esigenze redazionali ed organizzative, devono riguardare prioritariamente i giornalisti disoccupati iscritti nelle liste di cui all'art. 4 - situazione occupazionale - e devono essere notificate alla Commissione nazionale.
Sono pure ammessi i contratti a termine per i giornalisti assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo ed avvenga per un periodo di tempo predeterminato non superiore ai ventiquattro mesi.
[…]
I contratti a termine che non si riferiscano ad una determinata specialità di rapporto cadono sotto la disciplina del presente contratto. […]
Nota di chiarimento: per quanto concerne l'inciso "imprevedibili" relativo alle situazioni che possono essere fronteggiate con integrazioni degli organici redazionali (penultima interlinea della lettera a) dell'art. 3), le parti chiariscono che agli effetti contrattuali esso deve essere inteso come riferito a quei fatti od eventi straordinari la cui copertura informativa non sarebbe altrimenti e temporaneamente sostenibile con la normalità organizzativa e produttiva della redazione.

C) Contratti di lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere stipulato, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa (utilizzazione in posizioni non previste dai normali assetti redazionali -sostituzione di giornalisti assenti), anche nei casi che, ai sensi del presente contratto, consentano la stipulazione di contratti a tempo determinato.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente al C.d.R. il numero, le qualifiche e le mansioni dei giornalisti da utilizzare con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro le 24 ore successive alla stipula del contratto.

D) I giornalisti assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A) e C) non potranno complessivamente superare il 20% dei contratti a tempo indeterminato ex art. 1 in atto nell'azienda.
I limiti in precedenza indicati non trovano applicazione per le assunzioni di giornalisti disoccupati o cassaintegrati inseriti negli elenchi di cui all'Art. 4 o per sostituzione dei giornalisti assenti per ferie, malattia, gravidanza, puerperio, aspettativa, e per le cause previste dagli arti 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e della legge 8.3.2000, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni.
[…]

Art. 6 Poteri del direttore
[…]
Tenute presenti le norme dell'art. 34, è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari secondo quanto disposto dal successivo art. 7.

Art. 7 Orario di lavoro - Settimana corta orario di chiusura
Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione.
Per i giornalisti professionisti di cui all'art. 1 del presente contratto è fissato un orario di lavoro di massima di 36 ore settimanali suddiviso, per effetto della settimana corta, in cinque giorni.
Ai fini del migliore assetto organizzativo e produttivo delle redazioni per i giornalisti normalmente addetti a servizi che esigono prevalente attività esterna nonché per esigenze specifiche di altri settori redazionali o per le caratteristiche particolari di singole testate, può essere concordata, d'intesa fra azienda, direttore e comitato di redazione la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata per i cinque giorni lavorativi della settimana.
Il direttore programma il lavoro dei giornalisti che svolgono esclusivamente attività di rielaborazione, adattamento e coordinamento dei testi con l'uso sistematico dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema), sulla base di periodi di turnazione che tengano conto delle esigenze specifiche delle redazioni. Tale turnazione deve consentire in armonia con le richiamate esigenze specifiche delle redazioni, l'adibizione dei giornalisti per un giorno alla settimana (escluse le ferie) ad altre mansioni per servizi che comportino l'uso dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema) esclusivamente per la stesura di articoli o altro materiale giornalistico di propria elaborazione. In relazione alle esigenze organizzative redazionali i suddetti giorni di turnazione potranno essere cumulati fino ad un massimo di otto giorni.
Il regime di turnazione previsto dal precedente comma, che non deve incidere sulla funzionalità organizzativa e sulla economicità della gestione sarà programmato individuando le disponibilità - accertate dal direttore, sentito il C.d.R. - degli altri componenti la redazione ad effettuare le prestazioni proprie dei giornalisti in turnazione e di questi ultimi ad assolvere le diverse mansioni loro affidate.
Per i periodici è consentita la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata per cinque giorni lavorativi della settimana.
Le modalità per l'applicazione di tali deroghe saranno concordate aziendalmente con il comitato di redazione.
In ogni caso la prestazione del lavoro giornaliero deve essere contenuta nell'arco massimo di 10 ore.
Il giornalista ha diritto oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività.
Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o dal capo redattore o dai capi-servizio delegati e non possono, di norma, superare le 22 ore mensili.
[…]
Qualora nelle redazioni, ed in particolare nei servizi di cronaca, si determinino circostanze che comportino il superamento non occasionale del limite di 22 ore di straordinario al mese, l'editore, il direttore ed il comitato di redazione si incontreranno al fine di valutare le esigenze del servizio per individuare gli opportuni provvedimenti, idonei ad una migliore organizzazione del lavoro redazionale, eventualmente con revisione dell'organico relativo, ed alla soluzione di quei casi di giornalisti che assolvono mansioni che non consentono abitualmente l'osservanza dell'orario di lavoro.
Fermo restando il diritto a fruire del giorno di riposo derivante dall'applicazione della settimana corta, dall'osservanza degli orari di lavoro sono esclusi i direttori, vice direttori, condirettori, redattori capo, titolari o capi ufficio di corrispondenza dalla capitale, corrispondenti dalle capitali estere, capi o titolari degli uffici regionali delle agenzie di informazioni per la stampa, i critici, gli inviati, gli informatori politici e parlamentari ed i vaticanisti: ad essi verrà corrisposta una indennità mensile compensativa […]
Qualora il giornalista per cause di forza maggiore sia chiamato a dare la prestazione nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta ha diritto di recuperarlo entro 30 giorni.
Ai giornalisti chiamati occasionalmente a prestare servizio esterno oppure occasionalmente in funzione di inviati, sarà riconosciuta una indennità giornaliera forfettaria per tale prestazione […]
Il lavoro redazionale deve essere organizzato in modo da consentire che la chiusura della pagine in tipografia avvenga entro e non oltre le ore 1,30 con proiezione verso ulteriori anticipi.
Nota a verbale
Considerate le caratteristiche proprie e le modalità di svolgimento dell'attività giornalistica e le eventuali conseguenti pause di fatto, le parti si danno atto che per i giornalisti di cui al 4° comma del presente articolo, l'utilizzo giornaliero del VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema) non può coincidere con l'orario di lavoro previsto dal 2° comma.

Art. 18 Orario stenografi
Il numero massimo delle ore lavorative per gli stenografi non può superare le sei ore, sia la notte che il giorno, intendendosi per lavoro notturno quello che termina dopo le ore 22,30.
In considerazione della particolarità delle funzioni dello stenografo la sesta ora del lavoro notturno, quando sia richiesta, sarà compensata […]
Agli stenografi si applica la settimana corta di cui all'art. 7 fermo restando l'orario stabilito al primo comma del presente articolo.

Art. 19 Giorni festivi e riposo settimanale
Riposo settimanale e lavoro domenicale

Ferme restando le disposizioni sul riposo domenicale e sul riposo compensativo a norma di legge […]
La giornata di riposo compensativo non potrà coincidere con un giorno festivo.
[…]
Note a verbale
1) Le parti concordano che con l'attuale regime di riposi hanno comunque assolto l'obbligo di legge sul riposo settimanale.
[…]

Art. 23 Ferie - Permessi straordinari - Aspettativa - Permessi sindacali
Ferie

[…]
Nel caso che il giornalista, per esigenze di servizio, non abbia potuto godere in tutto o in parte delle ferie maturate, il relativo compenso sostitutivo dovrà essere corrisposto al momento in cui il mancato godimento è certo e comunque non oltre il 31 dicembre. […]
Norma transitoria
Le ferie arretrate maturate dovranno essere usufruite dai giornalisti sulla base di programmi concordati aziendalmente con la gradualità richiesta dalla funzionalità redazionale e per periodi dislocati nell'arco dell'intero anno solare. In presenza di rilevanti quantità di ferie arretrate il programma di graduale godimento potrà essere articolato sull'arco di vigenza del presente contratto.

Art. 24 Matrimonio e maternità
[…]
A particolare tutela della salute nella maternità, dall'inizio del periodo di gravidanza è diritto della giornalista (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.

Art. 25 Malattia ed infortunio
[…]
L'azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 300, la idoneità al lavoro del giornalista da parte di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.
In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro del giornalista constatata dagli enti ed istituti di cui sopra, l'azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al giornalista il trattamento di liquidazione stabilito dal presente contratto (trattamento di fine rapporto ed indennità sostitutiva del preavviso).
[…]

Art. 34 Comitato di redazione
Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).
È compito del comitato di redazione:
a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti professionisti e pubblicisti e i praticanti dipendenti dall'azienda;
b) controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti;
d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione - con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale) - anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore.
Tali pareri saranno obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista;
e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.
Affinché il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l'editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare.
Il comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento dell'informativa per esprimere i propri pareri.
In ogni caso per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri con periodicità quindicinale tra direttore e comitato di redazione.
In relazione al disposto del comma e) il direttore, un rappresentante dell'editore e il comitato di redazione, integrato da un rappresentante dei giornalisti di ogni servizio e delle redazioni decentrate che non fossero già rappresentate nel comitato di redazione, si riuniranno, almeno bimestralmente, per l'esame dei sopra specificati problemi e anche al fine di favorire una più intensa collaborazione dei giornalisti allo sviluppo delle imprese.
In coincidenza con il deposito del bilancio consuntivo annuale presso la Camera di Commercio, l'editore procede ad illustrarne i contenuti al comitato di redazione consegnandone la copia.
L'azienda comunicherà al comitato di redazione la richiesta di dichiarazione di stato di crisi ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416 relativa al settore poligrafico.
[…]
Il comitato di redazione, a richiesta del singolo giornalista dipendente che ravvisi un pregiudizio alla propria funzione professionale, potrà, con carattere non vincolante, esprimere pareri e formulare proposte integrative al direttore in tema di completezza dell'informazione anche in riferimento ai servizi di cronaca.
Nei gruppi editoriali che pubblicano più testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione) può essere istituito un coordinamento sindacale dei comitati di redazione con il compito di tutelare la corretta applicazione delle norme contrattuali sulla autonomia delle singole testate, anche in relazione agli investimenti, ai piani editoriali, alle innovazioni tecnologiche. A tale fine sono previsti tra il coordinamento e l'editore incontri con periodicità almeno trimestrale; per questi incontri, oltre che per ogni trattativa sindacale di gruppo, i coordinamenti fruiranno dei permessi sindacali previsti dall'art. 23.
Il comitato di redazione è costituito da tre membri, eletti dall'assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto i giornalisti professionisti e i praticanti.
Se il numero dei giornalisti professionisti e praticanti è inferiore a 10, in luogo del comitato di redazione sarà eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione.
Il comitato di redazione sarà integrato a tutti gli effetti:
- da un fiduciario professionista della redazione o dell'ufficio di corrispondenza dalla Capitale composto da almeno 5 professionisti;
- da un fiduciario professionista delle redazioni decentrate o degli uffici di corrispondenza composti da almeno 10 giornalisti con diritto di voto;
- da un fiduciario professionista eletto congiuntamente dalle redazioni decentrate e dagli uffici di corrispondenza composti ciascuno da meno di 10 giornalisti con diritto di voto;
- da un fiduciario pubblicista eletto dai corrispondenti, dai collaboratori fissi e dai pubblicisti part-time delle redazioni centrali, decentrate e degli uffici di corrispondenza.
Nelle aziende editrici di periodici i giornalisti pubblicisti godono dell'elettorato attivo e passivo. In quelle aziende le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti, la maggioranza del comitato di redazione potrà essere costituita da giornalisti pubblicisti. Nei periodici le cui redazioni sono costituite in prevalenza da giornalisti pubblicisti e che non abbiano il numero di redattori sufficiente per costituire un comitato di redazione, il fiduciario potrà essere un giornalista pubblicista.
Nel caso in cui un'azienda editrice di periodici pubblichi più testate, i rappresentanti sindacali per l'esercizio dei compiti specificatamente inerenti le singole testate saranno eletti, per ognuna di esse, con i seguenti criteri: uno per le testate da 6 a 30 giornalisti; due per le testate da 31 a 60; tre per le testate con oltre 60 professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti.
Per l'esercizio dei compiti del presente articolo che abbiano riflessi di carattere generale sui giornalisti dipendenti dell'azienda, sarà costituito tra i rappresentanti sindacali delle singole testate un organismo unico aziendale.
Il predetto organismo sarà composto di tre membri nelle aziende con meno di 200 giornalisti dipendenti.
Nel caso in cui una azienda pubblichi, oltre ad un quotidiano, altro giornale, in aggiunta al comitato di redazione o fiduciario per la testata principale sarà eletto un altro comitato di redazione per ogni altra testata avente più di 25 giornalisti professionisti e praticanti. In questi casi il comitato di redazione potrà essere unitario. Per le testate con un numero di giornalisti professionisti e praticanti compreso fra 6 e 25 saranno invece eletti altrettanti fiduciari che entrano a far parte del comitato di redazione della testata principale.
La nomina del comitato di redazione, del fiduciario, dei rappresentanti dei servizi, deve essere notificata all'editore dall'Associazione regionale di stampa. Il comitato di redazione, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi durano in carica due anni. I componenti del comitato, il fiduciario e i rappresentanti dei servizi uscenti possono essere rieletti.
Note a verbale
1) La Fnsi si riserva di dare informazione alla Fieg del regolamento di elezione degli organismi sindacali aziendali che si propone di elaborare, d'intesa con le Associazioni regionali di stampa, durante la validità del presente contratto.
2) La Fieg e la Fnsi, ferme restando le previsioni normative dell'articolo, si impegnano - nel corso di vigenza contrattuale - ad operare una più razionale collocazione sistematica dei relativi contenuti.
3) Qualora in sede aziendale dovessero insorgere particolari problematiche relative alla composizione della rappresentanza sindacale nelle aziende editrici di periodici che editano più testate con un organico complessivo di giornalisti dipendenti inferiore a 30 unità le parti si incontreranno per esaminare i relativi aspetti.

Rappresentanti per la sicurezza
La relativa materia è di disciplina dell'allegato P.

Art. 35 Praticanti
Presso i giornali quotidiani, presso le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa a diffusione nazionale, presso i periodici a diffusione nazionale, possono essere assunti come praticanti coloro che abbiano i requisiti richiesti dagli ordinamenti della professione giornalistica, in ragione di un praticante su 10 redattori o frazione di 10 fino a 100 redattori, e in ragione di un praticante ogni 25 redattori o frazione di 25 al di sopra dei 100 redattori. Eventuali deroghe agli indicati limiti di assunzione dei praticanti, previa informazione alle Associazioni territoriali competenti e alla Fieg, saranno concordate fra direttore, direzione aziendale e comitato di redazione e comunicate alla Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 4.
L'assunzione del praticante dovrà essere comunicata dall'editore all'Associazione di stampa della regione dove ha sede il giornale, al Consiglio Regionale dell'Ordine, alla Casagit e alla Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 4, con lettera raccomandata entro 10 giorni; entro lo stesso termine di 10 giorni dovrà essere comunicata dall'editore all'Associazione anche l'eventuale cessazione del rapporto.
[…]
Ai fini della più compiuta formazione professionale, il praticante sarà:
- impiegato a rotazione in più servizi redazionali e anche presso redazioni decentrate - previo rimborso delle spese concordate - e, comunque, assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale;
- affidato alla guida di un capo servizio o di persona dallo stesso delegata. In nessun caso potranno essere affidate mansioni direttive a praticanti.
Forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in sede dalle aziende o utilizzando qualificate strutture formative esterne private e pubbliche. A tal fine le aziende esaminano eventuali proposte del C.d.R.
[…]
Note a verbale
[…]
2) la disciplina dei contratti di formazione e lavoro per i praticanti è stabilita secondo quanto previsto dall'allegato O.

Art. 36 Pubblicisti
Ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente contratto con esclusione degli aspetti infortunistici gestiti dall'Inpgi e del trattamento previdenziale integrativo di cui all'allegato G salvo quanto previsto dall'art. 11 dello stesso Allegato.
L'editore è tenuto a notificare alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 4 i nominativi dei pubblicisti dipendenti che prestano attività giornalistica secondo quanto previsto dal comma precedente e a rilasciare agli interessati l'attestazione - necessaria ai fini professionali - che gli stessi svolgono attività giornalistica quotidiana alle sue dipendenze, con orario pieno e con il trattamento contrattuale stabilito per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente contratto. […]

Pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza
L'instaurazione di rapporti di lavoro giornalistico, con le modalità e i limiti di cui al presente paragrafo, è consentita soltanto con giornalisti pubblicisti che - esercitando ai sensi dell'art. 1 della legge professionale 3.2.1963, n. 69, altre professioni o impieghi - prestano quella giornalistica, anche non quotidiana, nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza - esclusi quelli di cui al punto b) dell'art. 5 - di quotidiani, agenzie quotidiane per la stampa e di periodici in ragione di:
- due pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi un redattore professionista, ovvero tre pubblicisti per ogni redazione decentrata che occupi due o più redattori professionisti;
- quattro pubblicisti per ogni ufficio di corrispondenza di cui al punto d) dell'art. 5;
- due pubblicisti per gli altri uffici di corrispondenza.
Ai pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza il presente contratto si applica con le seguenti modalità e limiti:
a) si applicano le norme di cui agli articoli 3, 4 (1° paragrafo), 6, 8, 9, 10 (limitatamente al 1° e 2° comma), 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 28 (per quanto di ragione), 29 (per quanto di ragione), 30, 31, 32, 33 (per quanto di ragione), 34, 42, 47, 50 e 52;
b) a decorrere dal 1° gennaio 1996 i pubblicisti hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuite […]
d) l'orario settimanale di lavoro dei pubblicisti operanti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza non deve risultare inferiore alle 18 ore e superiore alle 24 ore ripartite secondo gli obblighi specificatamente concordati per l'attività impegnata;
[…]
Tutti gli altri diritti e doveri inerenti e dipendenti dal rapporto sono regolati dalle norme di legge.
[…]

Pubblicisti collaboratori fissi
Ai pubblicisti che prestano la loro opera di collaboratori fissi ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, spetta il trattamento retributivo previsto dall'art. 2 e quello normativo previsto dalle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente.

Art. 39
Ai redattori addetti ai servizi di cronaca, ai servizi sportivi nonché agli inviati e agli informatori politici e parlamentari viene riconosciuto il diritto ad una assicurazione integrativa a totale carico dell'azienda per i danni riportati in attività di servizio o per causa di servizio, anche in conseguenza di attentati, aggressioni, sommosse, scioperi, manifestazioni di piazza, atti teppistici.
[…]

Art. 42 Investimenti ed innovazioni tecnologiche
L'utilizzazione dei sistemi elettronici editoriali e di ogni altro supporto tecnologico da parte delle redazioni deve favorire lo sviluppo del pluralismo, il miglioramento della qualità dell'informazione e l'economicità di gestione delle imprese. Questi obiettivi devono essere realizzati, oltre che con l'ammodernamento degli impianti, anche attraverso l'adozione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro redazionale che favoriscano incrementi di produttività dell'impresa. Il processo di ammodernamento deve inoltre favorire la nascita di nuove iniziative, lo sviluppo della diffusione e l'ampliamento delle aree di mercato.

Investimenti
La Fieg e la Fnsi procederanno annualmente all'esame dei programmi globali degli investimenti previsti nel settore a breve e medio termine.
Gli editori, anche tramite la Fieg, informeranno a livello nazionale, territoriale, aziendale e di gruppo gli organismi sindacali dei giornalisti su programmi che comportino iniziative editoriali - sia da parte di aziende esistenti che da parte di nuovi operatori del settore - la creazione di insediamenti produttivi, ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, utilizzazione del colore nei quotidiani, illustrando i criteri generali che li ispirano per quanto concerne la localizzazione, l'occupazione e la qualificazione professionale dei giornalisti.
L'utilizzazione dei sistemi editoriali, compreso il processo di videoimpaginazione, deve essere realizzata garantendo la professionalità del singolo giornalista, senza determinare impropria redistribuzione di mansioni con altre categorie e con il fine di valorizzare la qualità del prodotto redazionale inteso come opera intellettuale collettiva.
In particolare, deve essere garantito al corpo redazionale e - nell'ambito delle rispettive competenze - a ciascun giornalista e ai singoli settori l'accesso a tutta l'informazione che affluisce al sistema anche attraverso l'utilizzazione dei VDT nell'ambito dell'attività lavorativa.

Piani di trasformazione tecnologica
I piani di trasformazione tecnologica devono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere e contenere le necessarie indicazioni sull'organizzazione del lavoro redazionale. Programmi parziali di intervento per singoli settori redazionali devono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensione successiva ad altri settori.
I piani presentati dall'azienda dovranno contenere precise indicazioni sulle scelte editoriali che sono a base del progetto, sull'impostazione tecnico-produttiva (anche in caso di utilizzo di servizi telematici e di banche dati) e sui criteri di organizzazione del lavoro ritenuti più rispondenti per la realizzazione del prodotto e per il miglioramento del suo livello qualitativo. In tal senso i piani debbono evidenziare le caratteristiche del sistema editoriale e i criteri della sua utilizzazione da parte della redazione centrale e delle redazioni decentrate, nonché le misure per garantire adeguate condizioni ambientali e la tutela della salute del giornalista.

Procedure e modalità di realizzazione dei piani.
Per l'introduzione e l'utilizzo dei sistemi editoriali o per la sostanziale trasformazione di quelli esistenti che non costituisca modifica od aggiornamento degli stessi si devono seguire le seguenti procedure:
1) L'azienda - con il necessario anticipo rispetto ai tempi della sua realizzazione - elabora il piano che consegnerà al comitato di redazione e alle organizzazioni sindacali territoriali. Copia del piano sarà trasmessa contestualmente alla Fieg che ne curerà l'inoltro alla Fnsi. Nella preparazione del piano l'azienda potrà anche acquisire le indicazioni fornite da un gruppo di lavoro misto all'uopo costituito.
In presenza di nuove iniziative editoriali, e qualora non risulti istituito il comitato di redazione, l'esame del piano e la trattativa di cui ai successivi punti verrà effettuata con l'intervento dell'associazione territoriale di stampa.
2) Entro 15 giorni dalla presentazione del piano verrà avviata in sede aziendale con l'assistenza delle Organizzazioni nazionali su richiesta di una delle parti la trattativa fra editori, direttore e comitato di redazione per la definizione delle fasi di attuazione dello stesso con particolare riferimento alle nuove linee organizzative del lavoro giornalistico, anche per quanto riguarda il più efficace collegamento con le redazioni decentrate. In tale sede saranno altresì individuate le soluzioni ritenute più corrispondenti per quanto riguarda la dislocazione nei vari servizi dei terminali del sistema editoriale, di stampanti e/o di altre apparecchiature, avendo come riferimento l'efficienza organizzativa della redazione e la tutela della professionalità.
[…]
Le organizzazioni nazionali dovranno esprimere il proprio parere sull'applicazione delle disposizioni contrattuali entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta, decorsi i quali la procedura si intenderà conclusa e le parti aziendali riacquisiranno la propria iniziativa.
4) La fase di introduzione del sistema sarà obbligatoriamente preceduta da un periodo di addestramento professionale da realizzarsi, settore per settore o secondo le altre modalità concordate, nell'arco di tre mesi. Al termine di questo periodo inizierà la sperimentazione produttiva durante la quale si procederà agli eventuali adeguamenti o modifiche che si fossero dimostrati necessari sulla base delle esperienze maturate.
Sono a carico dell'editore le spese per i corsi di formazione ed addestramento dei redattori sull'utilizzo dei nuovi sistemi elettronici editoriali.
Qualora l'addestramento si svolga al di fuori del normale orario di lavoro il giornalista percepirà il trattamento straordinario contrattuale (art. 7). Sono altresì a carico dell'editore le spese per le visite, seminari e pubblicazioni specializzate per consultazione redazionale, utili all'ulteriore aggiornamento dei redattori sui nuovi sistemi di produzione.
L'editore, il direttore e i comitati di redazione concorderanno la nuova organizzazione del lavoro con l'obiettivo di determinare le scelte più opportune e gli organici adeguati per la realizzazione del programma indicato nel piano. […]

Utilizzo dei sistemi editoriali
Fermo il riferimento alle norme degli artt. 6, 22 e 34 - commi d) ed e) - il giornalista utilizzerà le nuove tecniche per svolgere la propria professione anche con la mobilità, nell'ambito delle redazioni centrali e decentrate.
Nella organizzazione del lavoro il singolo giornalista è pertanto impegnato ad utilizzare con le caratteristiche proprie della professione giornalistica, i nuovi mezzi tecnici per elaborare i testi redazionali, anche intervenendo sul materiale fornito dalle fonti di informazioni interne ed esterne all'azienda collegate in linea con il sistema editoriale e per
concorrere, sulla base delle proprie prerogative professionali, alla fase di videoimpaginazione in modo che siano utilizzate con criteri adeguati le distinte mansioni dei giornalisti e dei poligrafici.
Nei casi in cui l'utilizzo del sistema editoriale preveda forme dirette di integrazione tra attività giornalistica e poligrafica, saranno istituite in sede aziendale, su richiesta delle parti, commissioni consultive paritetiche composte da rappresentanti della direzione aziendale e del C.d.R. alle quali saranno invitati a partecipare rappresentanti della componente poligrafica. Tali commissioni possono esprimere pareri sulle forme di sviluppo e di integrazione delle professionalità e procedere ad analisi sulle fasi di realizzazione dei piani.
Non è di competenza del giornalista digitare il materiale proveniente dall'esterno della redazione quali collaborazioni, corrispondenze, rubriche di servizio, o testi elaborati da altri redattori.
[…]
La partecipazione del giornalista al processo di videoimpaginazione, anche al terminale del sistema dotato di caratteristiche adeguate, deve riguardare l'ideazione delle pagine e gli eventuali successivi interventi di verifica e/o modifica sulle pagine stesse connessi all'esercizio della sua professionalità. Restano invece di competenza dei lavoratori poligrafici gli interventi tecnico-produttivi resi necessari dalle caratteristiche del sistema.
Nelle aziende che editano periodici la videoimpaginazione è opera del redattore grafico. Le funzioni del redattore grafico sono quelle inerenti sia la ideazione sia la progettazione e realizzazione delle pagine secondo i criteri tipici della sua professionalità. Restano invece di competenza dei lavoratori grafici gli interventi di carattere tecnico-produttivo. In ogni caso devono essere evitate duplicazioni di interventi operativi.
Per gli interventi al VDT su notizie di agenzia o per la stesura allo stesso VDT di articoli frutto di rielaborazione di agenzie, il redattore potrà avvalersi anche dei testi di agenzia riprodotti su carta.

Ambiente di lavoro e tutela della salute
La riconversione tecnica degli impianti e i nuovi sistemi di produzione devono essere realizzati in condizioni ambientali e di lavoro idonee allo svolgimento dell'attività redazionale.
È costituito su base paritetica un Osservatorio per lo studio dei problemi connessi alla prevenzione e alla tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali. L'Osservatorio, organismo autonomo delle due Federazioni stipulanti, avrà sede presso la Casagit e potrà avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti dell'apparato tecnico della Casagit medesima e di altre strutture medico scientifiche esterne.
All'Osservatorio potrà essere demandato, su richiesta dell'azienda o del C.d.R., lo svolgimento di indagini sugli ambienti di lavoro e ricerche di carattere medico ed ergonomico onde acquisire indicazioni sugli interventi e le misure da adottare con particolare riferimento a coloro che in maniera prevalente operano stabilmente ai VDT e tenuto conto anche delle pause di fatto connesse alle caratteristiche proprie dell'espletamento dell'attività giornalistica.
All'Osservatorio verranno trasferite le intese aziendali relative alla materia di cui al presente paragrafo.
Per la prevenzione e la tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali, editore e Comitato di redazione definiranno aziendalmente le modalità per la realizzazione - tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall'Osservatorio permanente - delle visite mediche preventive all'installazione e all'utilizzazione dei nuovi impianti per tutti coloro che ne facciano uso, e di quelle successive.
L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini preventive e di controllo concordate con le rappresentanze sindacali.
L'installazione di nuovi impianti sarà preceduta, dove necessario, dalla trasformazione degli ambienti di lavoro in modo da realizzare condizioni adeguate alle specifiche concordate.
I VDT in uso nelle redazioni saranno sottoposti annualmente a controllo antiradiazioni.
In caso di inidoneità comprovata da attestazione medica rilasciata da pubbliche strutture ospedaliere specializzate il redattore sarà esentato dall'uso dei VDT con salvaguardia della sua professionalità.
Le pause di fatto e i cambiamenti di attività connessi alle caratteristiche proprie dell'attività redazionale e che comportano nel corso di svolgimento dell'attività lavorativa interruzioni periodiche e ricorrenti della medesima, realizzano ed assolvono le prescrizioni di cui al titolo VI, art. 54 del Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e ciò al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema.
Nota a verbale
Le parti renderanno operativo l'Osservatorio per gli adempimenti previsti dall'articolo entro 90 giorni dalla data di stesura del presente contratto.

Nota a verbale
Si conferma che i riferimenti ai VDT previsti dai paragrafi «Utilizzo dei sistemi editoriali» e «Ambiente di lavoro e tutela della salute» comprendono anche i p.c. redazionali collegati o meno al sistema.

Art. 47 Commissione paritetica nazionale, procedure di conciliazione e collegio per la conciliazione delle controversie
Commissione paritetica nazionale.

È costituita una Commissione paritetica nazionale, formata da quattro rappresentanti della Federazione Editori e da quattro rappresentanti della Federazione Nazionale della Stampa, cui è demandata la gestione applicativa del contratto nazionale.

Procedure di conciliazione.
Qualora a livello aziendale dovesse verificarsi una difformità di interpretazione in merito alle norme del presente contratto che abbia rilievo collettivo, le parti aziendali, in caso di mancato raggiungimento di un accordo entro tre giorni, potranno consensualmente deferire la vertenza alla cognizione delle organizzazioni nazionali. Il tentativo dovrà essere esaurito nei tre giorni successivi.
Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a livello nazionale. Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i limiti predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.

Collegio per la conciliazione delle controversie.
È costituito un Collegio a livello nazionale per la conciliazione delle vertenze individuali connesse al rapporto di lavoro, e sarà composto di tre membri di cui uno nominato dalla Fieg, uno dalla Fnsi ed uno, con funzioni di Presidente, nominato d'intesa tra la Fieg e la Fnsi.
Il Collegio avrà il compito di promuovere un tentativo di composizione delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo prima di adire le vie giudiziarie e ciò ai sensi dell'art. 410 c.p.c..
La parte, sia essa dipendente che datore di lavoro, interessata alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'organizzazione sindacale di appartenenza.
L'organizzazione sindacale deve, a sua volta, darne comunicazione all'altra parte interessata, all'organizzazione contrapposta ed al Collegio per la conciliazione per mezzo di lettera raccomandata.
Il Collegio di conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412 bis c.p.c..
[…]

Art. 48 Osservatorio anti-sopruso
È costituita una Commissione mista di 2 rappresentanti per ciascuna Federazione incaricata di raccogliere e coordinare entro 90 giorni dalla data di stesura del presente contratto la documentazione (progetti di legge, esperienze contrattuali di altri settori) utile a fornire alle parti un quadro di riferimento sullo stato e l'evoluzione del fenomeno e ciò in vista di possibili determinazioni normative.

Art. 50 Regolamento di disciplina
Fermi restando gli obblighi, i doveri e i diritti fissati dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, che regolamenta la professione giornalistica e le relative competenze disciplinari dei Consigli dell'Ordine, il giornalista è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente contratto e delle norme di legge (artt. 2104, 2105 e 2106 C.C.).
In presenza di violazioni dei predetti obblighi l'azienda, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2104 e dell'art. 2106 C.C., potrà assumere, sentito il Direttore, in considerazione della gravità della violazione o della reiterazione della stessa, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i seguenti provvedimenti disciplinari:
1) Rimprovero verbale
Il rimprovero verbale si applica nelle ipotesi di lievi infrazioni e nelle ipotesi di inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 7 del contratto.
2) Rimprovero scritto
In caso di recidiva di violazione degli obblighi contrattuali e di legge ovvero per mancata comunicazione dell'assenza senza giustificato motivo.
3) Multa
Per gravi recidive delle violazioni di cui ai punti precedenti
4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni
In considerazione della gravità e della recidività della violazione degli obblighi di legge e di specifici obblighi di contratto, ovvero per l'uso di strumenti aziendali per un lavoro estraneo all'attività dell'azienda, per il danneggiamento di notevole entità di materiale aziendale, per colpa grave.
5) Licenziamento
Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nella legge 15.7.1966, n. 604 e per violazione dell'art. 8 del contratto.

Norme transitorie e di attuazione
Art. 7

1) La Fieg e la Fnsi costituiranno una Commissione Paritetica composta di 4 membri per porre allo studio la revisione del testo contrattuale al fine di facilitarne nell'identità di contenuto la migliore lettura ed agibilità.
[…]

Allegati
Allegato E - Verbale di interpretazione

(con modifiche conseguenti alla rinnovazione contrattuale dell'11 aprile 2001)
Il giorno 26 novembre 1986 in Roma si sono incontrati la Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
Le parti, richiamato il verbale della riunione dell'11 novembre 1985 e le tematiche che in quella occasione sono state oggetto di particolare approfondito esame hanno espresso sulle stesse il seguente comune e congiunto parere interpretativo, a conferma del reciproco impegno per una corretta applicazione dell'art. 42:
1) Procedure per la presentazione e l'esame in sede nazionale dei piani editoriali ai fini della valutazione di conformità alle norme contrattuali.
La presentazione e la notifica agli organismi sindacali dei piani editoriali devono avvenire con il necessario anticipo rispetto ai tempi della loro realizzazione.
I piani predisposti dall'azienda devono evidenziare: obiettivi, motivazione e tipo della ristrutturazione tecnologica e relativi investimenti; caratteristiche e programmi del sistema editoriale adottato; fasi di attuazione e tempi di realizzazione; conseguente definizione della struttura del prodotto con particolare riferimento ai contenuti ed alla foliazione; inoltre, specificatamente per le agenzie di stampa, reti, orari di trasmissione nonché realizzazione di eventuali archivi, banche dati e relative iniziative commerciali; articolazione degli uffici di corrispondenza e delle redazioni decentrate.
Il piano, inoltre, dovrà contenere le necessarie indicazioni sull'organizzazione del lavoro redazionale, nel rispetto delle facoltà e competenze del Direttore. L'organizzazione del lavoro redazionale e le garanzie di tutela della professionalità giornalistica e del carattere di opera intellettuale collettiva del prodotto redazionale, costituiranno specifica valutazione nelle fasi di confronto sindacale contrattualmente previste anche ai fini della determinazione del giudizio di conformità del piano alla normativa contrattuale a livello delle parti nazionali.
2) Completezza dell'informazione sulle potenzialità del sistema e sui programmi attivabili.
A) Oltre alla indicazione del tipo di sistema prescelto, i piani dovranno precisare caratteristiche e capacità operative dello stesso nonché contenere una analitica descrizione su come si intende far utilizzare il sistema stesso dalla redazione centrale e da quelle decentrate; per queste ultime sarà messo in evidenza come si realizza l'afflusso del materiale giornalistico, la sua trasmissione alla sede centrale, le capacità e modalità di dialogo fra redazione centrale e periferiche (redazioni decentrate - uffici di corrispondenza).
B) In relazione al disposto contrattuale che garantisce a ciascun giornalista ed ai singoli settori nell'ambito delle rispettive competenze, l'accesso a tutta l'informazione che, con ogni mezzo, affluisce al sistema, i piani dovranno evidenziare i progetti che le aziende, anche tenuto conto dell'evoluzione delle tecnologie, intendono realizzare per assicurare nell'ambito del sistema l'interazione del flusso informativo tra la redazione centrale e le redazioni decentrate, ai fini dello sviluppo editoriale, del miglioramento della qualità del prodotto e dell'arricchimento della professionalità dei giornalisti.
C) I sistemi editoriali non devono contenere programmi diretti ad individuare parametri valutativi del rendimento produttivo e tassi di errore del redattore; i programmi del sistema non devono, in ogni caso, essere utilizzati anche ai suddetti fini. Esplicito impegno in tal senso deve essere contenuto nei piani editoriali.
3) Segretezza dei testi, degli archivi del sistema e delle memorie riservate e loro tutela anche in relazione agli interventi del personale tecnico.
Si riafferma il principio contrattuale dell'inviolabilità della sfera soggettivo-professionale del giornalista in presenza di supporti tecnici potenzialmente idonei ad incidere su di essa; tale principio è posto anche a tutela del patrimonio aziendale di cui il definitivo elaborato giornalistico costituisce elemento essenziale. In tal senso - nel confronto a livello aziendale per l'attuazione del piano - potranno essere concordate tra le parti misure dirette a favorire la concreta applicazione di tale principio.
I piani per l'utilizzazione dei sistemi editoriali - considerato che l'accesso alla memoria del sistema stesso è riservato al corpo redazionale - debbono espressamente prevedere:
- procedure, metodologie ed accorgimenti tecnici atti a tutelare l'autonomia e le competenze proprie della professione giornalistica, nonché la segretezza dei testi fino al momento in cui il giornalista li mette a disposizione, secondo i gradi di competenza, della struttura redazionale;
- la permanenza in memoria per almeno 72 ore dalla pubblicazione (o per il maggior tempo richiesto dal tipo di pubblicazione) di ogni testo memorizzato con l'indicazione dell'autore, delle eventuali successive correzioni o modifiche e dell'autore delle medesime;
- l'informazione preventiva sui programmi tipografici in grado di interagire con il sistema editoriale, interazione che, comunque, non deve consentire l'accesso alla memoria ed agli archivi redazionali o personali né funzioni di controllo sullo stato del lavoro redazionale.
I piani, inoltre, devono prevedere procedure sull'intervento dei tecnici addetti alla manutenzione del sistema sugli archivi personali, idonee - in ogni caso - a consentire al giornalista interessato la tempestiva cognizione del motivo, giorno ed ora dell'intervento stesso.
Nell'ambito delle garanzie per l'inviolabilità della sfera soggettivo-professionale del giornalista, questi deve utilizzare la zona di memoria a lui riservata per la elaborazione e l'archiviazione di materiale giornalistico o comunque attinente la professione.
4) Verifica, nelle sedi contrattualmente previste, della corrispondenza tra i piani approvati e la loro attuazione nonché dei sistemi utilizzati.
Le fasi procedurali per la verifica di conformità previste dal contratto sono:
A) elaborazione e formulazione del piano editoriale da parte dell'azienda che, in vista dei successivi confronti, potrà valersi delle indicazioni del gruppo misto (azienda e redazione) previsto dal CNLG; trasmissione del piano agli organismi sindacali aziendali, territoriali e nazionali (Fieg ed Fnsi);
B) trattativa aziendale sui temi fissati dalle norme contrattuali (art. 42 - Piani di trasformazione tecnologica, 2°comma) per la realizzazione del piano restando vincolate le parti aziendali a deferire all'esame delle organizzazioni nazionali le questioni eventualmente insolute;
C) introduzione del sistema, previ il necessario addestramento professionale e l'attivazione della sperimentazione produttiva, che dovranno riguardare, anche se gradualmente, tutti i settori redazionali interessati.
La procedura - nelle fasi sopra descritte deve essere espletata, oltre che per i processi di ristrutturazione o riconversione tecnologica, per le nuove iniziative che adottino i sistemi editoriali, nonché per la sostanziale trasformazione dei sistemi editoriali esistenti che non costituisca modifica o aggiornamento degli stessi.
5) Realizzazione delle norme in materia di ambiente e tutela della salute.
La istituzione del gruppo di lavoro misto, prevista dal 1° comma dell'art. 42 - tutela sanitaria - è obbligatoria; essa costituisce supporto indispensabile per la soluzione dei problemi connessi alla realizzazione di condizioni ambientali e di lavoro idonee all'attività redazionale in vista dell'utilizzazione delle nuove tecniche di produzione.
Le soluzioni concordate dall'azienda e dal C.d.R. a seguito dell'attività del gruppo di lavoro, debbono essere realizzate prima dell'attivazione, anche in via sperimentale-produttiva, dei nuovi impianti tecnologici.
Per gli aspetti attinenti la prevenzione e la tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali sarà definita con accordi aziendali l'attuazione di tutte le idonee ed adeguate misure (visite ed esami preventivi, visite ed esami di controllo successivi e periodici; valutazioni ergonometriche ed ambientali).
L'onere delle indagini preventive e di controllo concordate è posto a carico dell'azienda.
Eventuali inidoneità fisiche, attestate come stabilito dalla norma contrattuale, esonerano il redattore interessato dall'uso del VDT e non possono costituire motivo di penalizzazione della professionalità.
Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato N - Lavoro nei giornali elettronici
La Fieg e la Fnsi, nell'intento di fornire in via sperimentale per un periodo biennale una specifica ed autonoma regolamentazione contrattuale ai rapporti di lavoro intercorrenti tra le aziende di giornali elettronici e redattori addetti
hanno convenuto quanto segue
1) le aziende forniranno agli organismi sindacali dei giornalisti le informazioni relative alle loro iniziative multimediali;
2) il presente protocollo si applica ai redattori di nuova assunzione utilizzati nelle redazioni di giornali elettronici per la ricerca, elaborazione, commento, invio e verifica delle notizie ed elaborazione di ogni altro elemento di contenuto giornalistico relativo alla ricerca e predisposizione degli elementi multimediali ed interattivi da immettere direttamente nel sistema.
Non sono considerate di pertinenza giornalistica prestazioni attinenti alle informazioni di servizio, pubblicitarie e di contenuto commerciale.
3) Qualifiche
Nelle redazioni dei giornali elettronici trova applicazione la seguente distinzione di qualifiche:
- redattori
- coordinatori con il compito di impartire le direttive tecnico-professionali e dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del lavoro redazionale.
4) Orario di lavoro
Fermo restando il diritto al riposo settimanale di legge, l'orario di lavoro di 36 ore settimanali sarà suddiviso sui giorni lavorativi secondo l'esigenza della prestazione redazionale.
[…]
I redattori che, nell'ambito e con i limiti delle disposizioni previste dall'art. 4, siano chiamati a prestare la loro opera per altri quotidiani, periodici o agenzie di stampa di proprietà o controllate dallo stesso editore avranno diritto, limitatamente al periodo di utilizzo della loro opera, al trattamento previsto dal CNLG.
5) Normativa
Per quanto compatibili trovano applicazione ai redattori e coordinatori i seguenti articoli del contratto nazionale di lavoro giornalistico:

art. 3 - contratti a termine
art. 4 - assunzione e periodo di prova
art. 8 - rapporti plurimi
art. 9 - modifica, cessione e pubblicazione di articoli
art. 21 - Inpgi-Casagit
art. 23 - ferie-permessi-aspettativa
art. 24 - matrimonio e maternità
art. 25 - malattia ed infortunio
art. 26 - servizio militare
art. 27 - indennità sostitutiva ridotta nella misura di tre mensilità

art. 28 - TFR calcolo
art. 30 - 2°,3°, 4° capoversi
art. 31 - indennità in caso di morte
art. 32 - legittimi motivi di risoluzione
art. 38 - assicurazione infortuni
art. 40
art. 41
art. 46 - contrattazione aziendale
art. 50 - regolamento di disciplina
art. 51 - quote sindacali

6) Comitato di redazione
Nelle redazioni dei giornali elettronici con almeno dieci redattori è costituito un comitato di redazione di 3 membri al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3.2.1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).
È compito del comitato di redazione:
a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti dipendenti dall'azienda;
b) controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti.
Su richiesta del C.d.R. l'azienda fornirà informativa sullo sviluppo aziendale e tecnologico nonché sull'organizzazione del lavoro.
Se il numero dei redattori e coordinatori è inferiore a 10 e superiore a 4 è eletto un Fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione.
Nelle aziende che occupano meno di 5 redattori e coordinatori, i compiti del Fiduciario sono affidati, su richiesta del singolo giornalista, all'Associazione regionale di stampa competente per territorio.
7) Trattamento economico.
[…]
8) Interventi congiunti
La Fieg e la Fnsi si attiveranno, nelle sedi competenti, al fine della estensione della normativa di legge sulla stampa ai giornali elettronici.
9) Formazione professionale
Le innovazioni del CCNL relative a tale capitolo saranno, per quanto di competenza, estese anche al settore dei giornali elettronici.
10) Commissione paritetica
Le parti costituiranno una commissione paritetica per acquisire elementi di conoscenza sullo sviluppo dell'informazione online.
Nota a verbale
In relazione a quanto disposto dall'Accordo ministeriale dell'11 aprile 2001, le parti precisano che la nuova disciplina di cui al presente Allegato, trova applicazione anche nei confronti dei redattori già titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato da disciplina collettiva non giornalistica.

Allegato O Contratti di formazione e lavoro
Tra la Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
premesso che
- le parti intendono promuovere e potenziare le occasioni di impegno nel settore giornalistico nel concorde riconoscimento che la valorizzazione professionale assume una importanza strategica ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione di settore;
-le parti intendono congiuntamente svolgere azioni formative miranti al miglioramento della qualità dell'informazione, a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire la contrattualizzazione di coloro che già collaborano con le aziende;
considerato che i contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3 della legge n. 863/1984 e successive modificazioni ed integrazioni costituiscono valido strumento per il perseguimento degli indicati obiettivi convengono quanto segue
1) le aziende editrici di giornali quotidiani e periodici nonché le agenzie di informazione quotidiana di stampa possono procedere alla stipula di contratti di formazione e lavoro ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni.
I contratti di formazione e lavoro con soggetti di età compresa fra i 18 ed i 32 anni, possono essere attivati qualora i rispettivi contraenti siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 per lo svolgimento del praticantato;
2) il contratto di formazione e lavoro non può superare la durata di 12 mesi. All'atto della stipula del contratto di formazione il direttore della testata rilascia la dichiarazione di cui al 2° comma dell'art. 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 comprovante l'effettivo inizio della pratica giornalistica ai fini dell'iscrizione del dipendente nel registro dei praticanti per tutto il periodo di durata della formazione;
3) le aziende editoriali possono stipulare i contratti di formazione nel rapporto del 3% rispetto all'entità della forza redazionale dei redattori ex art. 1 del contratto occupati a tempo pieno e indeterminato. Ciò sino ad un massimo di n. 5 contratti di formazione e lavoro. Le eventuali frazioni di numero sono computate come unità piena.
La suddetta percentuale è elevata al 5% fino ad un massimo di 7 contratti di formazione e lavoro nel momento in cui la Commissione di cui all'art. 4 accerti l'avvenuta assunzione a livello nazionale di n. 120 disoccupati iscritti negli elenchi nazionali. Le eventuali frazioni di numero sono computate come unità piena.
La percentuale di cui al precedente comma verrà elevata nell'importo definito dalla Commissione di cui all'art. 4 a seguito dell'avvenuta assunzione di n. 240 giornalisti disoccupati iscritti negli elenchi nazionali.
Le aziende che assumano disoccupati potranno stipulare ulteriori contratti di formazione, in aggiunta alle aliquote sopra indicate, nel rapporto di un contratto di formazione per ciascun disoccupato assunto.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 67/1987 le aziende che abbiano personale in CIGS potranno stipulare contratti di formazione solamente decorsi 12 mesi dalla richiesta dello stato di crisi;
4) il contratto di formazione e lavoro deve prevedere almeno 144 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. A tal fine gli ordini regionali e le associazioni regionali della stampa, d'intesa con l'Ordine nazionale, predisporranno corsi di formazione teorici integrativi della pratica formazione aziendale finalizzati anche all'uso dei sistemi redazionali. I corsi di formazione potranno svolgersi presso le strutture universitarie a tal fine ritenute più idonee;
5) ai soggetti titolari di un rapporto di formazione e lavoro verrà corrisposto un trattamento minimo base pari a L. 1.005.448 mensili nonché l'indennità di contingenza prevista per il praticante con meno di 12 mesi di servizio. Il contrattista in formazione avrà altresì diritto:
- agli istituti previsti dall'art. 35 del contratto di lavoro giornalistico limitatamente alle lettere c), d), e), f), n), p);
- ad un periodo di ferie di 15 giorni lavorativi;
- alla conservazione del posto per due mesi in caso di infortunio o malattia con intera retribuzione per il primo mese e metà della stessa per il successivo;
- al TFR secondo quanto previsto dalla legge n. 297/1982;
All'atto della stipula del contratto di formazione e lavoro potrà essere previsto un periodo di prova non superiore a 3 mesi;
6) al termine del periodo di formazione e lavoro, il direttore della testata, è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i
risultati formativi conseguiti.
In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di praticantato a tempo indeterminato ex art. 35 del CCNL giornalistico il periodo di formazione e lavoro è considerato utile ai fini dei termini di comporto di cui al 2° e 3° comma dell'art. 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Il periodo di servizio prestato in azienda dal neo professionista con contratto di formazione e lavoro è computato ai fini degli istituti previsti dall'ultimo comma dell'art. 35 del contratto di lavoro giornalistico;
7) le organizzazioni firmatarie il presente accordo si impegnano ad intervenire presso i competenti organi pubblici al fine dell'emanazione di disposizioni derogatorie della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di rendere compatibili le previsioni ivi disposte con la formazione giornalistica nonché al fine di ottenere modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 con particolare riferimento ai termini di durata minima della pratica giornalistica.