Tipologia: Contratto collettivo provinciale di lavoro
Data firma: 6 marzo 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2005
Parti: Associazione Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Industria, Avellino
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

Dichiarazioni comuni
Premessa
Art. 1 - Occupazione e investimenti
Art. 2 - Categorie e qualifiche
Art. 3 - Subappalto
Art. 4 - Lavori a cottimo
Art. 5 - Igiene e ambiente di lavoro
Art. 6 - Prevenzione Infortuni
Art. 7 - Controllo malattie professionali, infortuni e patronati dei lavoratori
Art. 8 - Addestramento Professionale
Art. 9 - Elemento Economico Territoriale
Art. 10 - Accantonamento presso la Cassa Edile
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 13 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 14 - Indennità per lavori in alta montagna
Art. 15 - Mensa e indennità sostitutiva di mensa
Art. 16 - Indennità di trasporto
Art. 17 - Trasferta
Art. 18 - Lavoratori provenienti da altre province
Art. 19 - Diritti sindacali
Art. 20 - Cassa Edile
Art. 21 - Previdenza Integrativa
Art. 22 - Quote territoriali di adesione contrattuale
Art. 23 - Quote sindacali
Art. 24 - Decorrenza e durata
Art. 25 - Norma di rinvio
Art. 26 - Norma di salvaguardia
Art. 27 - Costo del Lavoro
Art. 28 - Mercato del Lavoro e Appalti
Art. 29 - Contributo e Gestione Fondo APE
Art. 30 - Norma di garanzia
Art. 31 - Coordinamento Enti Paritetici
Allegati
Allegato 1 - Tabelle
Allegato 2 - Verbale d'intesa per la costituzione in ambito territoriale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini industria

L'anno duemilatre, il giorno sei del mese di Marzo, presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino che aderisce all'Unione degli Industriali di Avellino e all'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili-Ance tra l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino [...], assistiti dal Direttore dell'Associazione Costruttori [...] e con l’intervento del Direttore dell'Unione Industriali [...] e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (Feneal-Uil, Filca - Cisl e Fillea - Cgil) [...] con la presenza di una delegazione di lavoratori facenti parte dei rispettivi direttivi di categoria.

Dichiarazioni comuni
L'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino, aderente all'Ance e all'Unione Industriali di Avellino, e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni Fillea - Cgil, Filca - Cisl, Feneal - Uil

Premesso il grande rilievo che l'edilizia ha per l'economia della provincia di Avellino, ed in modo particolare per tutti quegli interventi previsti o in corso di esecuzione con finanziamenti statali, regionali e comunitari;
che è necessario svolgere, fatte salve le rispettive autonomie operative, azioni atte a rimuovere ogni ostacolo al fine di rilanciare e riqualificare il settore in una ottica di efficace industrializzazione del comparto edile;
Annettono grande importanza all'esame approfondito dello stato del settore nella provincia di Avellino ed in particolare ad un corretto e costruttivo rapporto di confronto con gli enti pubblici per una puntuale verifica dell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici e della spesa pubblica.
Auspicano
- che le Amministrazioni pubbliche si confrontino su progetti e programmi al fine di favorire i livelli occupazionali e la crescita e la qualificazione dell'industria edile;
- che vengano attivate forme efficaci di coordinamento tra Enti Locali, Prefettura, ASL e Ispettorato del Lavoro per realizzare un controllo penetrante, anche di carattere preventivo, su tutte le fasi di attuazione delle opere;
- che vengano promossi incontri comuni con gli Enti citati al fine di determinare protocolli di intesa tali da garantire la trasparenza degli appalti, la qualità e i tempi di realizzazione delle opere, la contrattazione degli organici e la predisposizione di piani di sicurezza e prevenzione da inoltrare prima dell'inizio dei lavori.
Le parti si impegnano inoltre a:
- intraprendere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla definizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la contrattazione d'anticipo;
- promuovere ogni utile e congiunta iniziativa per il rilancio del settore, l'incremento dei livelli occupazionali e per favorire la ricerca di nuovi processi tecnologici atti alla sua modernizzazione e industrializzazione;
- promuovere, ogni qual volta si rendesse necessario, e su richiesta anche di una sola delle parti contraenti, incontri a livello territoriale per esaminare singole realtà produttive per le quali si prospetti l'insorgere di controversie collettive in ordine alla forza lavoro occupata, e/o per procedere ad opportune analisi per quegli interventi che attengono ad opere di particolare rilievo con riguardo ai procedimenti tecnologici, ai tempi di esecuzione, ai piani di sicurezza e alla occupazione prevista;
- sviluppare la funzione della Cassa Edile, meramente mutualistica e assistenziale, al fine di allargarne gli obiettivi anche ad un concreto osservatorio degli appalti nell'intera provincia e ad una assistenza più moderna in favore dei lavoratori dell'edilizia;
- a far sì che il Centro per la formazione e la 5icurezza in edilizia della provincia di Avellino - CFS -, nato dalla fusione tra la Scuola Edile ed il CPT, si doti delle necessarie sinergie per rispondere alla necessità di accrescere la qualificazione e la riqualificazione degli addetti in edilizia e sviluppi tutte le iniziative più opportune affinché siano organizzati progetti al fine di svolgere con puntualità la funzione di consulenza, prevenzione e formazione per la sicurezza nei cantieri.

Art. 1 - Occupazione e investimenti
L'Associazione dei Costruttori informerà, su richiesta delle Organizzazioni di categoria (Feneal-Filca-Fillea), di norma bimestralmente:
sullo stato e prospettive della produzione e dell'occupazione e sulle iniziative consortili, ed in particolare nel corso di tali incontri verranno esaminate tra le parti le prevedibili implicazioni degli investimenti sull'occupazione, le condizioni di lavoro, la formazione, l'igiene, la sicurezza e la durata del lavoro stesso.
In ogni cantiere, l'impresa deve dare informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali di categoria e ai delegati sindacali di ogni fase di fine lavoro del cantiere ed in questi casi sarà attuata la procedura prevista dagli accordi interconfederali.
Le parti si impegnano a sviluppare tutte le iniziative necessarie per rafforzare la banca dati sugli appalti presso la Cassa Edile per un concreto controllo sulle iniziative nel settore anche al fine di garantire l'occupazione e combattere le evasioni contributive.
Le parti concordano di favorire la preventiva consultazione con le imprese affidatarie di appalti pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di programmi di edilizia abitativa particolarmente significativi al fine di favorire occupazione e sviluppo.

Art. 3 - Subappalto
Le parti si impegnano alla integrale applicazione dell'art. 15 del CCNL 29/1/2000 e pertanto restano ferme le norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
L'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Avellino e la Flc convengono sulla necessità di operare comunemente al fine di evitare eventuali fenomeni negativi che potessero verificarsi nell'affidamento ed esecuzione di lavori in appalto e subappalto.
Pertanto l'Impresa appaltante o subappaltante è tenuta a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria - RSU- , prevista dall'art. 103 del CCNL costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni, nonché al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, di cui all'art. 88 del CCNL, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere da eseguire, nonché a trasmettere alla RSU la dichiarazione dell'impresa medesima, di adesione al Contratto Nazionale e Provinciale di Lavoro.
Tale comunicazione deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto.
Le Imprese appaltataci o subappaltatrici sono tenute al rispetto del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale.
L'Impresa appaltatrice deve assicurare anche ai lavoratori dell'impresa subappaltatrice la fruizione delle strutture ambientali (locali, spogliatoi mensa, ecc.) al servizio dei propri dipendenti. Nell'ambito dei diritti stabiliti dal vigente CCNL, i lavoratori delle Imprese appaltatrici o subappaltatrici potranno partecipare alle assemblee di cantiere indette dalla RSU

Art. 4 - Lavori a cottimo
Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del CCNL 29/1 /2000 e la sua piena applicabilità, il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente alla RSU ed in mancanza alle Organizzazioni di categoria territoriali i lavori da affidare a cottimo.
Ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dall'art. 13 del CCNL, le parti a richiesta di una di esse, si incontreranno per esaminare il problema a livello provinciale.

Art. 5 - Igiene e ambiente di lavoro
Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle Imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
1 ) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli indumenti personali;
2) un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i mesi freddi;
3) uno scaldavivande;
4) servizi igienici sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti 1) e 2) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
I mezzi protettivi e di prevenzione antinfortunistica per i lavoratori addetti, previsti dalla vigente normativa in materia, sono a carico delle imprese edili.

Art. 6 - Prevenzione Infortuni
Le attività svolte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, a suo tempo costituito in applicazione dell'art. 6 del Contratto Integrativo Provinciale 1/9/1986, a far data dall'1 gennaio 2003 sono devolute al Centro di Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino - CFS - , previsto al successivo art. 8,che svolgerà le funzioni previste dall'art. 87 del CCNL 29/1/2000 e anche quella indicata dall'art. 20 del decreto legislativo 19.9.1994 n. 626.
Detta attività sarà finanziata con un contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,30% da calcolarsi su paga base, Indennità di settore, Elemento Economico Territoriale e Indennità di contingenza.
Inoltre, sulla base di specifici progetti proposti dal CFS, mirati al rafforzamento della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili, la Cassa Edile, potrà finanziare tali attività con un contributo massimo dello 0,30 % sulle retribuzioni sottoposte ai contributi a favore della Cassa medesima.
Per quanto riguarda l’attività dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza, previsti nell'accordo allegato al presente Contratto, viene stabilito che il finanziamento è a carico del CFS, secondo le modalità previste nel protocollo allegato.

Art. 7 - Controllo malattie professionali, infortuni e patronati dei lavoratori
Per quanto attiene la tutela delle malattie professionali, infortuni sul lavoro e tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia e della relativa normativa contrattuale, in base agli artt. 5 e 12 della L. 300 del 20/5/1970, le parti concordano la presenza e la possibilità d'intervento nei singoli cantieri dei patronati confederali Inca Cgil, Ital- Uil, Inas - Cisl.

Art. 8 - Addestramento Professionale
In aderenza a quanto sancito con l'accordo sottoscritto il 30 luglio 2002 tra l'Associazione Costruttori Edili e Fillea-Cgil,Filca-Cisl e Feneal-Uil le attività di formazione organizzate dalla Scuola Edile a decorre dal 1° gennaio 2003 continueranno ad essere svolte sotto nuova denominazione e forma organizzativa dal Centro di Formazione e Sicurezza per l'edilizia della Provincia di Avellino - CFS - , tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 87 del CCNL 29.1.2000.
Con riferimento all'art. 92 del CCNL 29/1/2000 il contributo a carico delle Imprese per il funzionamento del CFS, in ordine alla formazione, è fissato nella misura dello 0,85% da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore, Elemento Economico Territoriale e indennità di contingenza.
Si conviene che l'attestato di idoneità rilasciato dal CFS sarà riconosciuto rilevante ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei cantieri, nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.
Le parti concordano che per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale dovrà essere finalizzata all'ingresso nell'edilizia dei giovani disoccupati, predisponendo anche piani di formazione per i nuovi assunti.
A tal fine, le parti concordano di sperimentare Patti Formativi finalizzati all'inserimento dei giovani nel settore. Le imprese edili che assumono giovani che hanno partecipato a corsi di formazione professionali attestati e certificati dal CFS di Avellino beneficeranno, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di assunzione, e in costanza di rapporto di lavoro, di una riduzione nella misura dello 0,30% del contributo previsto per il CFS medesimo.
Le parti si impegnano a promuovere tutte le iniziative necessarie al fine di determinare la istituzione di corsi pomeridiani di riqualificazione anche in zone della provincia, da individuare in considerazione del potenziale bacino di utenza.
A tale scopo le Imprese concederanno ai lavoratori iscritti a tali corsi permessi di 2 ore giornaliere fino ad un massimo di 20 ore mensili e 80 ore annue.
Le Imprese si faranno carico della retribuzione dei propri lavoratori impegnati in detti corsi, fino ad un massimo di 10 ore mensili e 40 ore annue, una volta ricevuta l'attestazione di frequenza effettiva dei lavoratori ai corsi da parte del CFS.
Al fine di sviluppare Fattività formativa per tutti i soggetti del settore, le parti concordano che il CFS avvierà seminari formativi in favore di imprenditori, tecnici e lavoratori sulla legislazione dei lavori pubblici e degli appalti.
Le parti stabiliscono che Fattività formativa teorica prevista per gli assunti dalle imprese edili con Contratto di Formazione Lavoro e Contratto di apprendistato venga svolta e attestata dal CFS della Provincia di Avellino.

Art. 13 - Indennità per lavori speciali disagiati
Ferme restanti le percentuali stabilite dall'art. 21 del CCNL 29/1/2000 relative a:
1) lavori vari - Gruppo A
2) lavori in cassoni ad aria compressa - Gruppo C
3) lavori marittimi - Gruppo D.
Si conviene quanto appresso:
a) agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B - spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 sub a):
- fronte di perforazione 46%
- Rivestimento e rifiniture 26%
- riparazione e manutenzione ordinaria 18%
- in presenza di forti getti d'acqua 20%
Tutte le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto e vanno calcolate sulle ore di lavoro effettivamente prestate.
Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un ulteriore indennità: di misura pari al 20% qualora la sezione particolarmente ristretta o il fronte di avanzamento sia distante oltre un chilometro dall'imbocco. Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall'art. 21 del CCNL

Art. 14 - Indennità per lavori in alta montagna
Con riferimento all'art. 24 del CCNL 29/1/2000, l'indennità per lavori eseguiti oltre gli 800 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 20% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3, sub a) dell'art. 25 del CCNL L'indennità suddetta non va corrisposta ai lavoratori che risiedono nello stesso Comune dove si eseguono i lavori.

Art. 15 - Mensa e indennità sostitutiva di mensa
L'impresa, in relazione alla ubicazione e durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, e su richiesta di almeno 20 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.
Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.
Il servizio suddetto è comunque subordinato alla richiesta scritta.
[…]
Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra, in relazione alla breve durata del cantiere e ad altre obiettive difficoltà da valutarsi su iniziativa delle parti contraenti, sarà corrisposta un indennità sostitutiva […]
L'indennità suddetta non spetta a coloro i quali non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopraindicate, salvo il caso che siano impossibilitati a utilizzare il servizio stesso in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.
[…]

Art. 19 - Diritti sindacali
I rappresentanti sindacali vengono eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, anche presso le Imprese che hanno meno di 15 dipendenti. […]
Le parti concordano, inoltre, 12 ore annue di assemblea di cantiere retribuite e cumulabili.
In dette assemblee potranno essere trattate le problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene nell'ambiente di lavoro, con l'intervento di tecnici dell'Area Sicurezza del CFS.

Art. 25 - Norma di rinvio
Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al CCNL 29/1/2000 per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne forma parte integrante.

Art. 27 - Costo del Lavoro
[…]
Allo scopo di incentivare una più diffusa regolarità contributiva negli adempimenti di legge e contrattuali, occorre rafforzare e rendere permanenti gli interventi legislativi e/o amministrativi per la concessione di riduzione degli oneri alle imprese che rispettano le normative previdenziali, contrattuali e le norme sulla sicurezza.
Al fine di rafforzare la politica della riduzione dei costi alle imprese regolari le parti concordano di adeguare i meccanismi di contribuzione agli enti Paritetici nella seguente direzione:
A) Trasferimento Meccanismo art. 29 L. 341/95 in Cassa Edile
[…]
B) Impegno nella lotta al lavoro nero e all'evasione contributiva.
Nel confermare l'impegno prioritario della lotta al lavoro nero ed all'evasione contributiva le parti intendono porre in essere nei confronti dei committenti, degli Enti Previdenziali, degli Organi Ispettivi e delle Amministrazioni locali azioni forti ed incisive dirette a realizzare l'obiettivo della piena osservanza delle leggi e dei contratti da parte delle imprese esecutrici.
In maniera più specifica le parti concordano di rafforzare l'impegno su tale versante attraverso le seguenti indicazioni:
a) estensione a tutte le stazioni appaltanti e Pubbliche amministrazioni del protocollo sottoscritto tra le parti sociali "Prevenzione del Lavoro nero e sommerso in edilizia'';
b) continuità dello scambio dei dati con gli Enti Previdenziali per una completa verifica degli adempimenti contrattuali e legislativi;
c) maggiore sensibilizzazione degli ordini professionali sul ruolo e sui compiti della figura del direttore dei lavori sul rispetto delle norme contrattuali e legislative e in particolare sull'esatta verifica dell'incidenza della manodopera sulle diverse tipologie dei lavori e fasi lavorative;
d) attuazione in Cassa Edile dell'esatta incidenza della manodopera in base alle indicazioni contenute nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici e nel CCNL 29/1/2000;
e) coinvolgimento degli organi ispettivi (Inps, Inail, Asl, Ispettorato del lavoro) ad un impegno coordinato e finalizzato ad un maggiore controllo del fenomeno evasivo nel settore edile attraverso interventi ispettivi congiunti e con l'ausilio delle forze dell' ordine nelle situazioni a rischio.
Le parti a conferma dell'importanza che assume per il settore delle costruzioni il ripristino di corrette e trasparenti regole di concorrenza e di legalità contrattuale e legislativa concordano, che in caso di risultati positivi nella lotta al lavoro illegale, in termini di addetti, imprese ed imponibile recuperato su tale versante, una ulteriore riduzione degli oneri contributivi in Cassa Edile nella misura massima dell'1%.
L'entità della riduzione sarà oggetto di verifiche semestrali sui risultati raggiunti in relazione agli obiettivi indicati ai punti precedenti.
Si concorda, inoltre, l'istituzione presso la Cassa Edile di un Fondo per la lotta al lavoro nero da utilizzare per il finanziamento di tutte le iniziative utili allo scopo quali ad esempio - spot televisivi e spese per eventuali attrezzature informatiche a supporto di Enti, lavoro di ricerca studio e monitoraggio ecc.

Art. 28 - Mercato del Lavoro e Appalti
L'Associazione Costruttori Edili e Feneal-Filca-Fillea concordano sulla opportunità di dotare il settore delle Costruzioni di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi utili per lo sviluppo del settore.
Si ritiene indispensabile avviare una azione di costante monitoraggio concernente gli appalti e le aggiudicazioni dei lavori pubblici e privati per consolidare ed estendere il rispetto delle normative di legge e di contratto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per adottare tutte le iniziative per prevenire il fenomeno del Lavoro irregolare e della evasione previdenziale e contributiva.
Le parti concordano di istituire presso la Cassa Edile di Avellino un "Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro e degli appalti pubblici e privati " con l'obiettivo di creare un sistema informativo territoriale che analizzi ed elabori l'andamento della domanda pubblica e privata nel settore delle costruzioni e l'andamento del mercato del lavoro con particolare riferimento ai fabbisogni occupazionali e formativi.
L'osservatorio dovrà fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione territoriale in modo da consentire alle parti sociali di disporre di tutti gli elementi informativi per individuare indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale e del lavoro.
Per il suo funzionamento l'Osservatorio si doterà di un apposito regolamento che sarà definito tra le parti sociali entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 31 - Coordinamento Enti Paritetici
Le parti, al fine di realizzare un maggiore coordinamento dell' attività gestionale degli Enti Paritetici, convengono di costituire la "Commissione per il Coordinamento degli Enti Paritetici"
La Commissione di coordinamento sarà composta dai Comitati di Presidenza di Cassa Edile e Centro di Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Avellino.

Allegati
Allegato 2

Verbale d'intesa per la costituzione in ambito territoriale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza tra l'Associazione dei Costruttori Irpini […] e i Segretari Provinciali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil […];
considerato che l'art. 18 del Decreto legislativo 626/94 prevede che nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti - il Rappresentante dei Lavoratori alla sicurezza può essere eletto in ambito territoriale;
che lo stesso CCNL del 5/7/95 ribadisce tale impostazione prevedendo la possibilità di individuare il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale;
ravvisata la necessità di regolamentare a livello territoriale tale materia si conviene e stipula quanto segue:
1) per tutte le imprese o unità produttive operanti in provincia di Avellino che occupino sino a 15 dipendenti, le parti convengono che i RLST siano individuati in ambito territoriale.
Nelle imprese o unità produttive con più di quindici dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, sarà eletto, secondo le modalità previste dall' accordo interconfederale 22/6/95, tra i componenti della RSU
2) nella fase iniziale si individuano tre aree territoriali, in cui designare un RLST (Area Avellino - Area Alta Irpinia - Area Valle Ufita) per ciascuna area.
3) la costituzione di un Fondo, presso il Comitato Paritetico Territoriale, denominato "Fondo Rappresentanti Lavoratori alla Sicurezza" destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attività dei RLST.
4) gli oneri occorrenti per la copertura del Fondo, di cui al punto precedente, nella misura, almeno pari allo 0,15 %1 del monte salari registrato presso la Cassa Edile verranno prelevati dalla risorse assegnate al CPT , ai sensi dell'art. 6 del Contratto Integrativo Provinciale.
5) entro 30 giorni sarà definito il regolamento che disciplina Fattività e le modalità dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza.

Avellino 1 maggio 1998

1 Percentuale modificata successivamente con accordo delle parti del 15 maggio 2002