Tipologia: Accordo interfederale RSU
Data firma: 10 giugno 2005
Parti: Federambiente e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Fiadel
Settori: Servizi, Igiene ambientale
Fonte: FEDERAMBIENTE

Sommario:

a) Numero dei componenti della RSU
b) Esecutivo
c) Diritto di elettorato attivo e passivo
d) Permessi sindacali
e) Compiti e funzioni
Nota verbale delle OO.SS. Fp-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti

Accordo interfederale per la costituzione della RSU 10 giugno 2005

La parti, vista la regolamentazione della costituzione della RSU, di cui agli accordi 1° marzo 1996 e 14 maggio 1996, fermo restando l'integrale recepimento dell'Accordo interconfederale Cispel - OO.SS. del 29 settembre 1994 e del Regolamento ed esso allegato, convengono di modificare gli accordi 1° marzo 1996 e 14 maggio 1996 secondo il testo di seguito riportato che sostituisce integralmente ed a qualsiasi effetto quello dei due accordi citati.

a) Numero dei componenti della RSU
- aziende da 1 a 15 dipendenti: 1 componente;
- aziende da 16 a 120 dipendenti: 1 componente per ogni 20 lavoratori con un minimo di 3 componenti;
- aziende da 121 a 1200 dipendenti: 1 componente ogni 40 dipendenti con un massimo di 33 componenti;
- aziende da 1201 a 2400 dipendenti: 1 componente ogni 60 dipendenti con un massimo di 53 componenti;
- aziende oltre i 2400 dipendenti: 1 componente ogni 300 dipendenti.
Ai fini della determinazione del numero dei componenti della RSU, le parti si danno atto che il quoziente di dipendenti di ciascuna fascia si cumula con quello delle fasce successive fino a concorrenza del numero dei dipendenti di ciascuna azienda, a partire dalla fascia di aziende che occupano almeno 16 lavoratori.
Le parti si danno inoltre atto che le frazioni risultanti dalla applicazione del divisore specificato per ciascuna fascia danno luogo all'arrotondamento all'unità superiore.
Nelle aziende in cui si applica una pluralità di contratti collettivi di lavoro, le OO.SS. firmatarie del presente accordo si impegnano a perseguire forme di progressiva armonizzazione dell'attività svolta dalle sezioni della RSU corrispondenti ai settori regolati da diversi contratti al fine di assicurare una gestione unitaria delle questioni di carattere generale e o plurisettoriale.

b) Esecutivo.
Ogni RSU si doterà di un Regolamento per istruire le proprie attività interne.
In ciascuna RSU in cui il numero complessivo dei componenti sia superiore a sei, sarà costituito un Esecutivo.
L'Esecutivo, che può essere costituito anche nelle RSU con un numero inferiore di componenti, è lo strumento operativo eletto dalla RSU e la rappresenta, in quanto delegato, nei rapporti e nelle trattative con le aziende.
L'Esecutivo è composto da un numero di membri compreso tra il 15% ed il 30% dei componenti la RSU, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.
Resta comunque inteso che dell'Esecutivo farà parte almeno un membro per ogni organizzazione sindacale che concorre a dar vita alla RSU.

c) Diritto di elettorato attivo e passivo.
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i lavoratori, assunti sia a tempo indeterminato, anche se in periodo di prova, sia con contratto di formazione-lavoro, in forza all'azienda alla data delle elezioni.

d) Permessi sindacali.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti della RSU disporranno di un monte ore di permessi sindacali retribuiti, messi loro a disposizione dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, attinti dal monte di permessi stabilito dall'art. 55 del CCNL 22 maggio 2003.
In relazione a quanto sopra, per quanto riguarda la Fp Cgil, la Fit-Cisl e la Uiltrasporti, la distribuzione di detto monte ore si determinerà secondo il criterio individuato con nota a verbale posta in calce all'art. 55 suddetto.

e) Compiti e funzioni
La RSU subentra alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU e le corrispondenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo del CCNL applicato in azienda, possono stipulare accordi a livello aziendale nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL stesso.

Nota verbale delle OO.SS. Fp-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti
Per quanto non espressamente previsto e per ogni aspetto attinente all'interpretazione del presente accordo, la Fp-Cgil, Fit-Cisl e la Uiltrasporti impegnano le strutture delle proprie organizzazioni a fare riferimento all'intesa unitaria del 1° marzo 1991, nonché al documento unitario del 23 settembre 1993