Decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185
Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari.
(G.U. 15 novembre 2011, n. 266)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che delega il Governo ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;
Vista la legge 2 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 5 aprile 1979;
Vista la legge 7 agosto 1982, n. 704, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, e dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
Vista la legge del 19 gennaio 1998, n. 10, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare della IAEA, fatta a Vienna il 20 settembre 1994;
Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, concernente linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 dicembre 1970, n. 1450, recante regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, concernente disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ed in particolare l'articolo 29, con il quale è stata istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Considerata la necessità di recepire la direttiva 2009/71/Euratom, al fine di mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione delle attività nucleari in atto derivanti dal pregresso programma nucleare, riguardanti la disattivazione o la gestione degli impianti nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi associati a tali impianti, l'esercizio dei reattori di ricerca attualmente operanti sul territorio nazionale e le strutture di stoccaggio del combustibile irraggiato, nonché la loro successiva disattivazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 settembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2011;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari.».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «non diversamente disposto» sono inserite le seguenti: «e fatte salve le definizioni di cui al comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) sicurezza nucleare: il conseguimento di adeguate condizioni di esercizio, la prevenzione di incidenti e l'attenuazione delle loro conseguenze, al fine di assicurare la protezione dei lavoratori e della popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari;
b) autorizzazione: documento avente valore legale rilasciato dall'autorità preposta per conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione ed esercizio o disattivazione di un impianto nucleare, ai sensi del presente decreto e successive modificazioni;
c) titolare dell'autorizzazione: la persona fisica o giuridica avente la responsabilità generale di un impianto nucleare come specificato nell'autorizzazione.».
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, alinea, le parole: «le seguenti definizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le seguenti ulteriori definizioni».
4. Dopo il Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:

«Capo VII-bis Sicurezza nucleare degli impianti nucleari
Art. 58-bis (Titolari delle autorizzazioni)

1. Il titolare di una autorizzazione deve essere in possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla sicurezza nucleare, e allo stesso compete la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari.
Tale responsabilità non può essere delegata.
2. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato, in conformità ai criteri definiti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e agli standard europei ed internazionali:
a) a valutare e verificare periodicamente, nonché a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto nucleare, in modo sistematico e verificabile, nella misura ragionevolmente possibile compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;
b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve, altresì, prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

Art. 58-ter (Esperienze e competenze in materia di sicurezza)

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto, con oneri a proprio carico, a mantenere ed accrescere l'esperienza e le competenze del proprio personale che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare attraverso idonei programmi di formazione ed aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti. Il titolare dell'autorizzazione è altresì tenuto ad accertarsi che il personale di soggetti terzi, ai quali è appaltato lo svolgimento di attività aventi rilevanza per la sicurezza nucleare, fornisca un'attestazione di essere stato adeguatamente formato nell'ambito di specifici corsi di formazione.

Art. 58-quater (Informazioni)

1. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pone in atto tutte le misure possibili affinché le informazioni riguardanti la regolamentazione sulla sicurezza nucleare siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico.
2. L'Agenzia per la sicurezza nucleare pubblica sul proprio sito web istituzionale i risultati dell'attività svolta nonché ogni informazione utile nei settori di sua competenza.
3. Il titolare dell'autorizzazione informa il pubblico e i lavoratori sullo stato della sicurezza nucleare relativa ai propri impianti nucleari oggetto di autorizzazione.
4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rendere disponibili, su richiesta, alla regione ed all'Agenzia regionale per la protezione ambientale competenti, che ne informano l'Agenzia per la sicurezza nucleare, i dati, le informazioni ed i documenti di interesse ai fini della tutela della popolazione e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, compresi i dati sulla sorveglianza locale di cui all'articolo 54. Il titolare dell'autorizzazione informa l'Agenzia per la sicurezza nucleare di quanto richiesto e trasmesso.
5. Le informazioni sono rese accessibili ai lavoratori e al pubblico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 58-quinquies (Relazioni)

1. Entro il 22 luglio 2014 e, successivamente, ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, almeno sessanta giorni prima del termine utile, atti a descrivere lo stato di attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presentano una relazione alla Commissione europea, tenendo conto delle relazioni e dei cicli di riesame previsti al riguardo dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare.
2. In qualunque circostanza sia ritenuto opportuno, e comunque almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consultano l'Agenzia per una valutazione della legislazione, della regolamentazione e del quadro organizzativo nazionale vigenti, tenendo conto dell'esperienza operativa e degli sviluppi della tecnologia e delle ricerche in materia di sicurezza nucleare.
3. Con riferimento a quanto disposto dal comma 2, l'Agenzia richiede un esame internazionale inter pares, al fine di concorrere ad un continuo miglioramento della sicurezza nucleare. L'Agenzia trasmette le risultanze di tale esame al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Commissione europea ed agli altri Stati membri.».

Art. 2 Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99

1. All'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'Agenzia è l'autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009.»;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'Agenzia assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi.»;
c) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti privati, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, fermo restando, per i dipendenti pubblici, quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;
d) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:
«16-bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, l'Agenzia si avvale dei propri ispettori, che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
16-ter. L'Agenzia assicura, attraverso idonei strumenti di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale.»;
e) al comma 20, le parole: «le funzioni trasferite» sono sostituite dalle seguenti: «le funzioni e i compiti trasferiti».

Art. 3 Norme finali

1. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT ed all'ISPRA, contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e nei relativi decreti applicativi, è da intendersi all'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione degli impianti nucleari, ne assume le funzioni.

Art. 4 Invarianza degli oneri

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il titolare dell'autorizzazione provvede alle attività di cui al comma 3 dell'articolo 58-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come aggiunto dall'articolo 1, nell'ambito delle proprie risorse umane strumentali e finanziarie e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.
3. Per le attività ispettive svolte dall'Agenzia per la sicurezza nucleare si applica l'articolo 29, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bernini, Ministro per le politiche europee
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fazio, Ministro della salute
Palma, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Palma