Categoria: 2010
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 21 ottobre 2010
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Veneto
Fonte: artigianinet.com

Sommario:

Premesse
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7 Incremento delle quote di funzionamento del sistema bilaterale della sicurezza
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11 Finanziamento delle associazioni per la sicurezza
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Testo da trasfondere in una lettera comune delle parti ad EBAV

Ipotesi di accordo interconfederale regionale in materia di sicurezza


Il giorno 21 ottobre 2010 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate: la Confartigianato del Veneto [...], la Cna del Veneto […], la Casartigiani del Veneto […] e la Cgil regionale Veneto […], la Cisl regionale Veneto […], la Uil regionale Veneto, […]

Premesse
Le parti confermano la positività della sperimentazione prevista nell'accordo interconfederale regionale del 31 ottobre 2003 nella realtà produttiva veneta costituita per lo più da piccole imprese ed imprese artigiane.
Viene confermato la validità del modello di relazioni sindacali convenuto nel Veneto a partire dagli accordi 22 luglio 1988 e 21 dicembre 1989, contenuto altresì negli accordi del 31 ottobre 2003 e del 21 settembre 2009, e ribadiscono la piena validità della scelta della rappresentanza territoriale.
Confermano pertanto, in coerenza con tale modello, il particolare assetto del sistema della sicurezza sul lavoro dell'artigianato veneto che le parti hanno definito nell'accordo del 31 ottobre 2003 ed in particolare confermano il comitato paritetico bilaterale regionale (art. 2), le associazioni per la sicurezza (art. 13), gli sportelli territoriali per la sicurezza (art. 14), il rappresentante territoriale dei lavoratori per sicurezza (art. 9).
Le parti ribadiscono altresì l'importanza del ruolo delle commissioni provinciali attraverso la messa a punto di progetti ed iniziative che vedano una partecipazione attiva dell'RLST.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1
Le parti convengono che il sistema di rappresentanza in materia di sicurezza, così come delineato nel presente accordo, è migliorativo rispetto al sistema delineato all'art. 52 del Decreto (con riferimento all'attività di rappresentanza finanziata dal Fondo di sostegno alla piccola impresa ed ai rappresentanti per la sicurezza territoriali) e quindi è alternativo ad esso. Pertanto il Fondo di cui all'art. 52 non opera nei confronti delle imprese e dei lavoratori interessati alle norme del presente accordo, in quanto aderenti al sistema di sicurezza sul lavoro dell'artigianato veneto.

Art. 2
Alla luce della recente delibera dell'EBNA del 12 maggio 2010 e del D.Lgs 81 (di seguito indicato come Decreto), che ha innovato profondamente la normativa in materia di sicurezza, le parti intendono, nelle more dell'applicazione in Veneto della suddetta delibera, apportare le seguenti modifiche all'accordo interconfederale del 31 ottobre 2003:
a) Le parti convengono che il rappresentante territoriale per la sicurezza, con le medesime caratteristiche e modalità di accesso in azienda previste ai punti precedenti, opera altresì per le imprese con più di 15 lavoratori qualora gli stessi non abbiano eletto il RLS. Conseguentemente tali imprese saranno tenute al versamento delle quote previste all'art. 7 della presente intesa. Nel caso di elezione del RLS, le aziende opereranno il versamento di una quota ridotta, dal mese successivo a quello dell'elezione e con le modalità previste di seguito. Possono altresì aderire al sistema di sicurezza sul lavoro dell'artigianato veneto e conseguentemente alla relativa rappresentanza territoriale, le imprese che non rientrino nel campo di applicazione dei contratti artigiani purché aderenti alle associazioni di categoria artigiane firmatarie del presente accordo e sempre che i lavoratori non abbiano provveduto ad eleggere il RLS.
b) Le parti, sulla base di quanto previsto dal Decreto, intendono affidare gli ulteriori seguenti compiti al Cobis che si aggiungono a quanto previsto all'art. 2:
x) comunica alle aziende ed ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza attraverso specifiche pubblicazioni o sistemi equivalenti, in collaborazione dell'Ente Bilaterale Artigianato Veneto";
y) trasmette al comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni una relazione annuale sull'attività svolta;
z) comunica all'Inail, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto, i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema territoriale di sicurezza sul lavoro dell'artigianato veneto;
w) comunica agli organi di vigilanza territorialmente competenti i nominativi degli RLST; Inoltre il Cobis provvederà a richiedere all'Inail un monitoraggio sulle imprese sopra i 15 dipendenti nelle quali è presente l'RLS.

Art. 3
Considerata la particolarità del sistema di sicurezza per l'artigianato veneto, la consultazione del RLST, prevista dal Decreto sulla specifica materia della formazione, si intende comunque adempiuta qualora i corsi di formazione sulla sicurezza (ivi compresi quelli in capo al sistema della formazione continua) derivino da contratti o accordi regionali e/o comunque quando sia previsto un finanziamento a carico della bilateralità. Il Cobis disciplinerà le modalità di acquisizione delle informazioni su detti corsi.

Art. 4
Fermo restando gli obblighi di consultazione previsti dal Decreto, le parti intendono attivare un percorso semplificato di consultazione del RLST. A tale scopo convengono che:
- l'azienda che opera il deposito della documentazione presso lo sportello associativo può delegare il medesimo sportello per l'attivazione della procedura di consultazione nei confronti del RLST.
- trascorsi due settimane dall'attivazione della stessa procedura da parte dell'impresa per il tramite dello sportello, e senza alcuna risposta da parte del RLST, sarà considerata adempiuta la consultazione e l' obbligo di informativa previsti dal Decreto;
- l'attestazione della data del DVR e di comunicazione di cui al punto precedente sarà rilasciata dal sistema telematico.
Le parti sottolineano pertanto l'urgenza dell'adozione di sistemi telematici idonei a gestire detta procedura.
Le parti provvederanno a modificare come segue il punto 1 delle linee Guida.

Art. 5
Il Comitato, nel limite massimo di € 1.000.000,00 derivanti dal Fondo a disposizione alla data di sigla del presente accordo, derivante dai versamenti sino al 31 dicembre 2010, provvedere al finanziamento delle seguenti prestazioni a favore di interventi che migliorino la sicurezza sul lavoro degli addetti:
- progetti (annuali o pluriennali) di assistenza e consulenza per piani di miglioramento della sicurezza sul lavoro nelle imprese artigiane. Rientrano tra questi anche gli interventi per valutare i profili della sicurezza e per fornire documenti di valutazione della sicurezza;
- interventi strutturali che dipendono dagli interventi di cui al punto precedente e che migliorino il livello di sicurezza nelle imprese.
A tal fine, nell'ambito di una specifica convenzione tra Cobis ed Ebav, sarà incrementato il fondo sicurezza previsto al primo livello di Ebav. Il comitato, rispetto ai versamenti correnti dal 1 gennaio 2011, valuterà, sulla base delle risorse a disposizione, iniziative in materia di sicurezza a favore delle imprese e dei dipendenti.

Art. 6
Viene istituita una commissione costituita da 1 rappresentante per ognuno dei firmatari il presente accordo con il compito di formulare proposte da affidare alle parti in merito alle seguenti questioni:
- Assetto e funzionamento del Cobis
- Rivisitazione ed aggiornamento delle linee guida sulla base del D.Lgs. 81

Art. 7 Incremento delle quote di funzionamento del sistema bilaterale della sicurezza
A decorrere dal 1 gennaio 2011, al fine di provvedere al funzionamento del sistema bilaterale della sicurezza, nel quadro di quanto previsto all'art. 52 del Decreto e della delibera Ebna, le parti hanno concordato quanto segue:
a) tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi siglati dalle parti sottoscrittrici il presente accordo verseranno, indipendentemente dal numero di lavoratori in forza, un contributo di € 18,75 per ogni dipendente in forza e per dodici mensilità.
b) Limitatamente ed esclusivamente per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, qualora si sia provveduto ad eleggere un RLS, il versamento della quota sarà ridotto ed ammonterà ad € 9,00;
c) Con il versamento della quota di € 18,75 per dipendente si perfeziona altresì l'adesione al sistema della rappresentanza territoriale dell'artigianato da parte delle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dei contratti artigiani purché aderenti alle associazioni di categoria artigiane. Il versamento della quota cessa dal mese di successivo a quello di elezione dell'RLS. Tali imprese possono comunque mantenere, attraverso il versamento della quota ridotta, l'adesione al sistema di sicurezza dell'artigianato.
Le quote indicate ai punti precedenti sostituiscono il contributo previsto dall'art. 15 dell'accordo 31 ottobre 2003 ed assorbono il contributo di euro 18,75, previsto dalla delibera Ebna, citato in precedenza.

Art. 8
Le parti convengono che transitoriamente il meccanismo di raccolta delle quote di cui all'art. 7 del presente accordo venga effettuato secondo le modalità, la periodicità e la modulistica già in atto e prevista all'art. 11 del vigente regolamento Ebav.

Art. 9
La parti convengono di attuare un metodo di valorizzazione delle imprese in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza e che partecipino alle iniziative promosse direttamente dal Cobis o dalla commissioni paritetiche, e che comunque siano visitate dal RLST di riferimento. A cura del Cobis sarà predisposto un logo con cui identificare le imprese che intendono sottoporsi a specifici controlli aziendali di adeguatezza delle normative in materia di sicurezza. Possono essere fruitrici di tale processo di valorizzazione le imprese che partecipano a specifiche iniziative promosse da Cobis (esempio convenzione Inail) o dalle commissioni provinciali. Il logo potrà essere concesso altresì alle imprese che, liberamente, attraverso i servizi associativi delle associazioni artigiane, intendono aderire a tale modalità.
Le parti, in considerazione del maggiore impegno che sarà richiesto alla rappresentanza sindacale territoriale in materia di sicurezza, convengono che a decorrere dal 1 gennaio 2011 il numero degli RLST sia pari a 21.

Art. 10
Le parti, confermando il codice deontologico già definito, che verrà comunque rivisitato alla luce del decreto, ribadiscono tra l'altro che l'RLST opera esclusivamente per le funzioni attribuite dal presente accordo e dalla legge. Pertanto l'esercizio delle funzioni di rappresentante per la sicurezza è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative così come previsto dal Decreto, né potrà svolgere attività sindacale se non quelle derivanti dalla normativa in materia di sicurezza ; gli RLST non possono altresì essere designati all'interno delle commissioni provinciali del sistema della sicurezza artigiana né di altre strutture pubbliche o private. Le parti altresì convengono che gli RLST debbano avere un rapporto con le Associazioni Regionali per la Sicurezza basato sul rapporto di lavoro subordinato. Potrà altresì essere basato su distacchi ex art. 30 del Dlgs. 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche tra un datore di lavoro distaccante e l'associazione per la sicurezza distaccatoria.
I rappresentanti saranno individuati in figure professionali di comprovata competenza ed esperienza tecnica ed operativa in materia di sicurezza nel settore artigiano ed agiranno esclusivamente per tutelare le posizioni e gli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza, adottando un metodo relazionale e costruttivo con i servizi specifici delle OOAA ed i responsabili aziendali per la sicurezza finalizzato alla soluzione positiva degli eventuali problemi che si dovessero riscontrare. L'attività di rappresentanza, svolta ai sensi dell'art. 50 del Decreto, dovrà essere svolta con spirito costruttivo, orientata all'attività di prevenzione, al costante miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle imprese e per diffondere la cultura e le buone pratiche della sicurezza tra le imprese ed i lavoratori.

Art. 11 Finanziamento delle associazioni per la sicurezza
Al fine di provvedere ad una operatività della rappresentanza territoriale, le parti convengono quanto segue:
- La somma annua prevista dal comma 7 art. 3 dell'accordo 31 ottobre 2003, destinata alle associazioni per la sicurezza, a decorrere dal 1 gennaio 2011 sarà pari a € 1.450.000;
- sempre dal 1 gennaio 2011 la percentuale destinata agli sportelli territoriali di cui all'art. 14 dell'accordo 31 ottobre 2003 sarà pari al 15%

Art. 12
Le parti, ad integrazione dell'art. 5 punto 6 del Regolamento attuativo, confermano che le funzioni di segreteria possono essere affidate dalla commissione provinciale direttamente al Cobis. Le commissioni devono individuare la specifica opzione entro la data del 31 dicembre 2010. Qualora non sia operata alcuna opzione, in automatico le funzioni saranno demandate al Cobis.
La commissione stessa può affidare a Cobis la gestione diretta di ulteriori risorse derivanti da convenzioni territoriali, anche richiedendo l'apertura di un apposito conto corrente dedicato.

Art. 13
In relazione al rapporto tra commissioni provinciali e il Cobis, le parti intendono confermare quanto stabilito nella prassi usuale attraverso specifiche variazioni dei testi in vigore:
- in aggiunta a quanto previsto dall'art 8 dopo il 4 capoverso dell'accordo 31 ottobre 2003 "le commissioni potranno altresì mettere in atto iniziative in materia di sicurezza con soggetti e/o enti territoriali (a mero titolo indicativo provincia, camera di commercio, Inail, Comuni etc). Eventuali convenzioni derivanti da tali iniziative dovranno essere preventivamente autorizzate da Cobis."
- in aggiunta a quanto previsto dal regolamento attuativo al punto 5.2 : "i coordinatori delle singole commissioni sono delegati, su specifica autorizzazione del Cobis, a firmare convenzioni derivanti da iniziative promosse in materia di sicurezza di cui all'art. 8 dell'accordo 31 ottobre 2003.

Art. 14
Per quanto non modificato dalla presente intesa valgono le clausole contenute nell'accordo interconfederale regionale del 31 ottobre 2003, nelle linee Guida e in ogni altra documentazione derivante dal medesimo accordo in quanto non sia in contrasto con il Decreto.

Art. 15
Tale accordo entra in vigore il 21 ottobre 2010 e scadrà il 31 dicembre 2013. E si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non disdetto per iscritto da una delle parti 3 mesi prima della scadenza naturale o della eventuale proroga.

La presente intesa sarà oggetto di ratifica da parte dei segretari generali regionali delle OOSS e dei Presidenti Regionali delle Associazioni Artigiane

Testo da trasfondere in una lettera comune delle parti ad EBAV
In virtù della scelta della rappresentanza territoriale, le scriventi convengono, che a decorrere dalla data di sottoscrizione del rinnovo dell'accordo regionale 31 ottobre 2003, potranno essere finanziati dai comitati di categoria corsi di formazione (collettiva ed individuale) destinati agli RLS per le imprese sotto i 15 dipendenti, solo ed esclusivamente nel caso in cui l'RLS sia stato nominato in data anteriore il 31 ottobre 2003.