Categoria: 2003
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Tipologia: Accordo sindacale
Data firma: 31 ottobre 2003
Validità: 01.11.2003 - 30.11.2007
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Veneto
Fonte: CGIL Veneto

Sommario:

Premessa
1. Qualità della rappresentanza
2. Comitato paritetico bilaterale regionale
3. Compiti del Comitato paritetico bilaterale regionale
4. Regolamento del Comitato paritetico bilaterale regionale
5. Formazione, informazione e orientamento in tema di sicurezza per i lavoratori
6. Gestione dei progetti, iniziative e materiali formativi e informativi
7. Commissioni paritetiche bilaterali provinciali
8. Compiti delle commissioni paritetiche bilaterali provinciali
9. Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza
10. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (unità produttive con più di 15 dipendenti)
11. Criteri di computo dei lavoratori
12. Prerogative e attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
13. Associazioni per la sicurezza
14. Sportelli territoriali per la sicurezza
15. Funzionamento del sistema bilaterale per la sicurezza
16. Disposizione transitoria per l'applicazione del presente accordo
17. Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Bozza di comunicato di indizione delle elezioni
Allegato 2 - Bozza di regolamento elettorale
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Allegato 3 - Bozza di scheda per le elezioni - aziende con più di 15 dipendenti
Allegato 4 - Schema di verbale per le elezioni

Accordo sindacale tra Confartigianato CNA Casartigiani Veneto e Cgil Cisl Uil Veneto 31 ottobre 2003

Il giorno 31 ottobre 2003 presso la sede della Confartigianato del Veneto, via F.lli Bandiera 35, Marghera Venezia, si sono incontrate: la Confartigianato del Veneto […], la Cna del Veneto […], la Casartigiani del Veneto […] e la Cgil regionale Veneto […], la Cisl regionale Veneto […], la Uil regionale Veneto […]

Le parti premesso che:
- in data 3 settembre 1996 è stato sottoscritto l'Accordo Interconfederale nazionale per l'attuazione del decreto legislativo 626/94 in tutte le imprese aderenti alle Confederazioni artigiane ad esclusione di quelle del settore edilizia;
- tale Accordo Interconfederale prevede un raccordo coerente con il sistema di relazioni sindacali in atto nell'artigianato, con l'istituzione del rappresentante per la sicurezza a livello territoriale, pur riconoscendo il rappresentante interno per le aziende sopra i quindici dipendenti e la possibilità per l'impresa con meno di quindici dipendenti di individuare un rappresentante interno; l'A.I. nazionale rinvia al livello regionale la definizione delle modalità di funzionamento degli organismi paritetici, regionale e territoriali, nonché delle modalità di riscossione delle quote per il rappresentante territoriale alla sicurezza e in generale la funzionalità della materia;
- il decreto legislativo 626/94 sulla sicurezza sul lavoro ha esplicato i suoi effetti obbligatori a partire dal 1° gennaio 1997;
- le peculiarità venete del sistema di nuove relazioni sindacali nell'artigianato di cui agli accordi interconfederali regionali 22 luglio 1988 e 21 dicembre 1989 e la presenza di Ebav rendono opportuna la definizione di apposite normative di applicazione/adattamento degli accordi nazionali;
- alla necessità surrichiamata si è parzialmente provveduto con l'accordo interconfederale regionale 15 maggio 2000 come confermato ed aggiornato dall'accordo interconfederale regionale 9 maggio 2001;
- è necessario completare il percorso negoziale di costruzione del sistema di relazioni sindacali in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'artigianato per contribuire al progresso del condiviso modello di relazioni fondato sulla bilateralità;
- la necessaria gradualità dovrà caratterizzare l'azione di tutti i soggetti coinvolti nel perseguire il diffondersi ed il consolidarsi di una cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro fondata sulla concezione del lavoratore quale soggetto attivo e partecipe di un processo produttivo che assuma l'operare in sicurezza come indispensabile e coessenziale premessa nel progresso e ricerca di ulteriore qualità nei processi di produzione;
- appare opportuno in conseguenza dettare specifiche regole a valere per tutte le categorie artigiane con la sola eccezione dell'edilizia;
- è opportuno provvedere, nel dare corso a tutti gli impegni presi con l'accordo interconfederale regionale 15 maggio 2000, ad una definizione complessiva del sistema bilaterale di rappresentanza, regolazione e assistenza in materia di sicurezza allo scopo di massimizzarne per quanto possibile l'efficienza e la funzionalità del sistema stesso;
- per la difficoltà di prescegliere quelle che potranno essere le corrette prospettive e gli istituti più adatti le parti si danno atto della sperimentalità delle soluzioni adottate che dovranno essere sottoposte a verifica alla scadenza di un triennio dalla stipula della presente intesa;
In attuazione delle indicazioni di cui in premessa le Parti convengono quanto segue:

1. Qualità della rappresentanza
Le parti nel ribadire le perduranti attualità e validità del modello di relazioni sindacali tra loro convenuto a partire dagli accordi 22 luglio 1988 e 21 dicembre 1989 ribadiscono la piena validità della scelta della rappresentanza sindacale territoriale.
Conseguentemente, nell'adozione del presente accordo di recepimento ed attuazione dell'accordo interconfederale nazionale 3 settembre 1996 concordano di attivare la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di carattere territoriale, anche in coerenza con il modello in essere di relazioni sindacali.
Le parti si impegnano comunque con le disposizioni seguenti ad armonizzare regole e procedure in modo da rendere funzionali ad un progetto di crescita della sicurezza nei luoghi di lavoro anche le rappresentanze interne dei lavoratori nelle imprese artigiane che occupano più di 15 dipendenti.

2. Comitato paritetico bilaterale regionale
Per l'attuazione delle iniziative della parti in materia salute e sicurezza per i lavoratori e per le imprese dell'artigianato del Veneto è costituito un comitato paritetico bilaterale regionale.
Il Comitato è composto da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale o artigiana confederale regionale firmataria. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato anche quando è presente il componente effettivo; in tal caso, non ha diritto di voto. Ciascun membro dura in carica un triennio e può essere riconfermato dall'organizzazione di appartenenza la quale può anche sostituirlo durante il corso del mandato.
Il Comitato è coordinato da un rappresentante delle organizzazioni artigiane, individuato dalle componenti artigiane, e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuato dalle medesime.
Il Comitato decide a maggioranza dei presenti. Il Comitato è validamente costituito quando siano presenti almeno quattro membri aventi diritto al voto in rappresentanza paritetica delle parti. Qualora non siano presenti tutti i componenti, su richiesta esplicita di uno dei presenti, potrà essere chiesta la decisione all'unanimità.
Qualora l'unanimità non venga raggiunta la questione si intende deferita alle parti stipulanti.
Il Comitato si riunisce presso l'Ebav e potrà avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti delle strutture operative di segreteria messe a disposizione dall'Ente, previa convenzione con lo stesso che contempli il rimborso delle spese per i servizi resi disponibili.

3. Compiti del Comitato paritetico bilaterale regionale
Il Comitato di cui all'art. 2 promuove, programma e commissiona, indagini e ricerche ad apposite strutture specializzate o qualificati enti di ricerca, cura la realizzazione delle iniziative concordate tra le parti in materia di formazione, informazione, orientamento e promozione nei confronti dei lavoratori e delle imprese, cura altresì la composizione conciliativa delle questioni relative alla rappresentanza in tema di salute e sicurezza nelle imprese artigiane sorte a livello provinciale e non risolte a quello stesso livello.
Il comitato effettua il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale, coordina l'attività delle commissioni bilaterali provinciali, formula indicazioni per una gestione omogenea della rete degli sportelli associativi di cui all'art. 14 che segue.
Il comitato può tenere rapporti con le istituzioni preposte al fine di semplificare e favorire linee omogenee di azione e di intervento compatibili con le peculiarità delle imprese artigiane.
In particolare il comitato potrà rappresentare tali peculiarità alle autorità di vigilanza.
Nel realizzare i programmi di cui sopra il comitato opererà in sinergia con gli specifici fondi dell'Ebav.
Il Comitato definirà annualmente il budget per il funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 7.
Il Comitato provvederà alla copertura integrale dei costi dei RLST, di cui all'art. 9, stornando alle Associazioni, di cui all'art. 13, su base annua a partire dall'anno 2003, una somma pari a 742.000 Euro. Qualora esista una pluralità di Associazioni, le medesime presenteranno annualmente al Comitato il piano di ripartizione della somma sopra ricordata ai fini degli opportuni accrediti.
Il Comitato provvederà a diffondere presso le imprese e i lavoratori le informazioni relative ai RTLS e agli sportelli territoriali per la sicurezza di cui all'art. 14 che segue.
Il Comitato potrà commissionare e validare, sotto il profilo qualitativo e dei contenuti, i programmi e le iniziative informative, nonché il materiale didattico, e informativo destinato all'informazione ai lavoratori e allo sviluppo della cultura della sicurezza.
Il Comitato potrà validare, sotto il profilo qualitativo e dei contenuti, i programmi e le iniziative formative, nonché il materiale didattico, e informativo destinato alla formazione per i lavoratori e per le imprese sviluppati dai servizi associativi delle parti. Ciò anche al fine di agevolare l'iter di presentazione di domande di finanziamento all'Ebav e a strutture pubbliche.
Il Comitato potrà promuovere la costituzione di banche dati per la sicurezza nel settore artigiano.
Il Comitato promuoverà, anche coordinando l'attività delle commissioni di cui all'art. 7 che segue nell'ipotesi di iniziative pluriprovinciali, monitoraggi territoriali/settoriali in tema di sicurezza e salute nelle aziende artigiane favorendo il coinvolgimento volontario di imprese, lavoratori e strutture associative. Allo stesso modo, con il coinvolgimento delle commissioni, potranno essere decisi monitoraggi in ordine a specifici fattori di rischio o pericolosità ambientale, anche come profili cumulativi, nei quali coinvolgere il dipartimento prevenzione della Regione del Veneto.
Il Comitato potrà attivare specifiche iniziative, anche tramite convenzione, con organismi pubblici e privati operanti nel campo della prevenzione e della sicurezza (Inail, Spisal, ecc.).
Su specifica richiesta della singola azienda artigiana o dei lavoratori il Comitato potrà organizzare, tramite i servizi associativi delle parti, specifici controlli aziendali di adeguatezza in tema di salute e sicurezza e la formulazione di indicazioni atte a migliorare la situazione che verranno comunicate all'impresa e ai lavoratori della stessa.
Il Comitato potrà inoltre adottare o elaborare schemi di validazione di misure di sicurezza o adeguamenti ecc. ricorrendo a specifici soggetti o organismi accreditati. A tal fine e con lo scopo di favorire la facilità di accesso a servizi qualificati da parte di imprese e lavoratori potrà altresì essere istituito e aggiornato un registro catalogo di operatori qualificati da rendere fruibile a imprese e lavoratori.
Tra i compiti iniziali del Comitato una specifica attenzione sarà dedicata alla definizione e approvazione dello specifico corso introduttivo che dovrà essere frequentato dai Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, anche al fine di sviluppare una metodologia comune di lavoro tra OO.SS e OO.AA, i cui costi graveranno sulle risorse destinate alla rappresentanza di cui al verbale di incontro del 27 marzo 2003.

4. Regolamento del Comitato paritetico bilaterale regionale
Il Comitato di cui all'art. 2 nella fase iniziale della sua attività provvederà a redigere un progetto di regolamento interno che dovrà essere sottoposto all'approvazione delle parti sociali entro tre mesi dalla data di ratifica del presente accordo.
In esso dovranno essere regolamentate le modalità relative alla presentazione e approvazione dei progetti e delle iniziative, i criteri di funzionamento del Comitato e delle Commissioni Provinciali, i raccordi tra l'attività di queste ultime e il Comitato anche in ordine alla circolazione dei dati e delle informazioni.

5. Formazione, informazione e orientamento in tema di sicurezza per i lavoratori
Il Comitato di cui all'art. 2 promuove, esprime orientamenti, commissiona e approva, sotto il profilo qualitativo e dei contenuti, i programmi e le iniziative formative, nonché il materiale didattico, formativo e informativo destinato alla formazione dei lavoratori. Sotto il profilo finanziario analizza le situazioni al fine di individuare e valutare le possibili fonti di finanziamento: comunitarie, pubbliche, collettive (Ebav primo e secondo livello) e private (imprese o altri soggetti interessati) necessarie per realizzare iniziative e progetti promossi dal Comitato stesso o da altri soggetti e portati al vaglio dello stesso Comitato. In tal senso: sottoporrà alle parti i progetti di maggior rilievo (finanziamenti comunitari e pubblici) affinché vengano politicamente addottati con accordo.
In particolare:
a) sarà approvato il progetto per la formazione dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza per quanto riguarda le metodologie di lavoro e di raccordo con gli sportelli territoriali per la sicurezza e lo sviluppo di metodologie di approccio finalizzate al problem-solving, il corso potrà essere aperto in tutto o in parte ai responsabili degli sportelli territoriali di cui all'art. 14 allo scopo di consentire l'implementazione di metodologie comuni di lavoro, dette attività formative si articoleranno per la durata reputata necessaria dal comitato per svolgere correttamente le finalità formative ora richiamate;
b) sarà approvato il progetto per la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni alle aziende che dovrà contemplare le conoscenze generali: sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in tema di igiene e sicurezza del lavoro; sui rischi dell'attività e relative misure di prevenzione e protezione; sulle metodologie essenziali di valutazione del rischio e di comunicazione. Detto progetto si articolerà in moduli di 32 ore;
c) saranno approvati progetti e materiali formativi e informativi per la formazione dei lavoratori.
Potranno essere altresì sottoposti alla valutazione del comitato di cui all'art. 2 ai fini di una validazione bilaterale progetti, programmi o altre iniziative formative e informative rivolte alla formazione degli imprenditori artigiani e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione nelle imprese artigiane.

6. Gestione dei progetti, iniziative e materiali formativi e informativi
Le attività operative relative alla formazione, informazione e orientamento in tema di sicurezza per i lavoratori: dalla progettazione di moduli formativi, all'elaborazione di materiali didattici, illustrativi e informativi allo svolgimento di corsi o di altre iniziative mirate a formare e informare i lavoratori o i formatori dei lavoratori comunque individuati potrà essere esercitata da tutti gli Enti formatori che verranno indicati dal Comitato di cui all'art. 2 in regime di libera competizione.
Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a favorire lo sviluppo di collaborazioni tra gli enti formatori di loro emanazione al fine di realizzare utili sinergie.
Il Comitato concorrerà a favorire, per quanto di sua competenza, lo sviluppo di collaborazioni e sinergie tra gli enti formatori interessati soprattutto nelle fasi progettuali di attività formative e di materiali informativo e didattico oltreché per quanto riguarda lo sviluppo di nuove metodologie di formazione a distanza e ricorrenti o con l'impiego di novità audiovisive e ipertestuali.

7. Commissioni paritetiche bilaterali provinciali
Per favorire la diffusione delle iniziative previste nella presente intesa e un equilibrato dispiegarsi nel territorio dell'operatività del comitato di cui all'art. 2 che precede è costituita in ogni Provincia veneta, di norma entro tre mesi dalla ratifica del presente accordo, ad iniziativa dei rappresentanti territoriali delle parti stipulanti, una commissione paritetica bilaterale provinciale.
La commissione è composta da sei componenti, tre designati dalle organizzazioni sindacali e tre designati da quelle artigiane presenti in provincia. Per ogni componente effettivo è designato un supplente. Il supplente può partecipare alle riunioni della commissione anche quando è presente il membro effettivo e in tal caso non ha diritto di voto. Ciascun componente dura in carica per un triennio e può essere riconfermato dall'organizzazione di appartenenza. L'organizzazione di appartenenza può anche sostituire il proprio rappresentante durante il corso del mandato.
La Commissione ha sede presso una delle organizzazioni sindacali o artigiane concordata tra le parti a livello provinciale. La Commissione è coordinata da un rappresentante delle organizzazioni artigiane, individuato dalle componenti artigiane, e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuato dalle medesime.
La Commissione decide a maggioranza dei presenti.
La Commissione è validamente costituita quando siano presenti almeno quattro membri aventi diritto al voto.
Qualora non siano presenti tutti i componenti, su richiesta esplicita di uno dei presenti, potrà essere chiesta la decisione all'unanimità.
Qualora l'unanimità non venga raggiunta la questione si intende deferita alla decisione del Comitato di cui all'art. 2.

8. Compiti delle commissioni paritetiche bilaterali provinciali
Le commissioni di cui all'art. 7 hanno il compito di cooperare con l'organismo regionale per la realizzazione delle iniziative del medesimo nel rispettivo territorio di appartenenza.
In particolare la commissione opererà per attuare e realizzare i monitoraggi territoriale/settoriali richiamati nell'art. 3 che precede attivando le opportune collaborazioni da parte dei lavoratori, delle imprese e delle rispettive strutture associative.
La commissione cura altresì l'istruttoria per l'attivazione dei controlli volontari sullo stato di adeguatezza in materia di salute e sicurezza da parte delle aziende e i tempi di realizzazione oltreché l'inoltro dei risultati ai destinatari.
La Commissione è altresì luogo di elaborazione di iniziative e proposte in materia di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza da sottoporre al Comitato di cui all'art. 2 al fine di una eventuale realizzazione.
In tale sede verranno altresì affrontate in ottica conciliativa le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza e su argomenti concernenti l'orientamento, l'informazione e la formazione, sorte a livello operativo e non risolte a quello stesso livello.

9. Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza
Sperimentalmente le parti convengono che per la durata del presente accordo le OO.SS. LL. confederali regionali designino congiuntamente i rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza. I rappresentanti saranno assunti, in base alla quantità di risorse destinate allo scopo sulla base del verbale di accordo del 27 marzo 2003, nel numero di 7 per l'anno 2003, nel numero di 14 per l'anno 2004 e nel numero di 18 per l'anno 2005 da parte di apposite Associazioni promosse rispettivamente dalle OO.SS.LL. firmatarie cui affluiranno le risorse previste dal verbale di incontro 27 marzo 2003 sulla base di specifiche decisioni del Comitato di cui all'art. 2 che precede. I nomi e le aree/settore di competenza di tali RTLS dovranno essere comunicati dall'agenzia/e alle OO.SS.LL. a livello provinciale, al Comitato di cui all'art. 2, alla Commissione di cui all'art. 7 che precede competente per territorio, agli sportelli associativi delle OO.AA. provinciali presenti nel territorio e ai Servizi di Vigilanza con indicazione del recapito operativo.
I rappresentanti territoriali durano in carica tre anni, possono essere designati, entro il tetto massimo di cui al primo comma, anche nel corso del triennio e possono essere riconfermati.
I rappresentanti territoriali verranno individuati in figure professionali di comprovate competenza ed esperienza tecnica ed operativa in materia di sicurezza e salubrità ambientale. Agiranno per tutelare le posizioni e gli interessi dei lavoratori in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, adottando un metodo concertativo con i servizi specifici delle OO.AA. e i responsabili aziendali per la sicurezza, finalizzato, per quanto possibile, alla soluzione positiva dei problemi che si venissero a creare. A tal fine, anche per sviluppare una metodologia comune di lavoro, frequenteranno un corso specifico introduttivo approvato dal Comitato di cui all'art. 2 che precede i cui costi graveranno sulle risorse per la rappresentanza sopra individuate.
I rappresentanti territoriali per la sicurezza hanno accesso alle documentazioni aziendali e possono accedere alle aziende per il tramite degli sportelli per la sicurezza di cui all'art. 14 che segue, costituiti presso le sedi delle OO.AA. stipulanti.
I rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza non possono essere designati a far parte del Comitato di cui all'art. 2 e delle Commissioni di cui all'art. 7.
Delle informazioni notizie e documenti aziendali di cui il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza venga a conoscenza in funzione del suo ufficio potrà far uso solo al fine dei compiti e attribuzioni a lui spettanti ex art. 19 del D.lgs 626/94. Qualsiasi altro uso di tali informazioni sarà considerato violazione del segreto d'ufficio ai sensi degli artt. 622 e 623 C.P.

10. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (unità produttive con più di 15 dipendenti)
Nelle imprese con unità produttive autonome superiori a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali ed è, ai sensi di legge nell'ambito delle sue funzioni, munito di tutte le prerogative, immunità e privilegi di cui al titolo terzo della legge n. 300 del 1970.
In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori al loro interno con l'assunzione dei compiti e delle prerogative di cui al comma precedente.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dura in carica tre anni e può essere rieletto. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alle dipendenze dell'impresa, la stessa entro il mese successivo alla cessazione dà corso agli adempimenti di cui al comma che segue rispettando la scansione temporale ivi prevista.
Le aziende che non rientrino nell'ipotesi di cui all'art. 16 ultimo comma provvederanno ad informare i lavoratori entro il 31 dicembre 2003, mediante affissione all'albo aziendale del comunicato di cui all'allegato 1.
L'azienda dovrà predisporre e mettere a disposizione dei lavoratori quanto necessario per svolgere la consultazione a scrutinio segreto entro il 31 marzo 2004. Più precisamente: copia delle istruzioni di come procedere all'elezione (allegato 2 ), dovrà essere consegnata a tutti i lavoratori titolari di elettorato attivo; un numero congruo di schede elettorali (allegato 3) in funzione del numero degli aventi diritto al voto; copia dello schema di verbale (allegato 4) dove verranno annotate, dai lavoratori incaricati, le operazioni relative all'insediamento del seggio, alle operazioni di voto e di scrutinio dello stesso. Copia del verbale, con l'indicazione del lavoratore eletto e della sua accettazione, dovrà essere inviato, a cura del datore di lavoro, allo sportello per la sicurezza competente che informerà la commissione di cui all'art. 7 per quanto di competenza.
Tutti i lavoratori presenti in azienda sono titolari di elettorato attivo inclusi: i lavoratori a termine, i contrattisti di formazione lavoro, gli apprendisti e i lavoratori in prova. Possono essere eletti solo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, non in prova, appartenenti alle categorie ex art. 2095 c.c. di: operaio, impiegato o quadro.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà riportato il maggior numero di voti. Nelle imprese di carattere stagionale il rappresentante può essere un lavoratore a tempo determinato.
Le imprese già inserite nel sistema di rappresentanza territoriale, o quelle di nuova costituzione, o che acquisiscano la qualità di datori di lavoro dopo il 31 ottobre 2003, e che superino stabilmente (6 mesi) la soglia occupazionale di legge di cui al primo comma e che, conseguentemente, debbano provvedere all'individuazione del rappresentante interno, entro il mese successivo al superamento della soglia danno corso agli adempimenti di cui al 3° comma che precede rispettando la scansione temporale ivi prevista.
Qualora nel corso del triennio l'occupazione nell'impresa si riduca stabilmente (6 mesi) al di sotto della soglia di cui al primo comma il rappresentante in carica continuerà ad operare sino a conclusione del mandato. Alla scadenza del mandato l'impresa darà corso all'accettazione del sistema del rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 9 che precede.

11. Criteri di computo dei lavoratori
Ai fini dell'applicazione del presente accordo quando vengono previste soglie numeriche di dipendenti per l'applicazione di particolari istituti o regole le parti convengono che vengano conteggiati tutti i lavoratori indipendentemente dalla categoria o qualifica rivestita.
I lavoratori part-time verranno conteggiati in proporzione alla durata della loro prestazione rispetto ai lavoratori a tempo pieno.
In deroga alla regola ora enunciata, ai fini del funzionamento del modello di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ovvero ai fini dell'applicazione degli art. 9, 10, anche per coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa in tema di rappresentanza, ex combinato disposto degli art. 19 e 35 L. 20 maggio 1970, n. 300; art. 21, 7° co. L. 28 febbraio 1987, n. 56; art. 3, 10° co. L. 19 dicembre 1984, n. 863, le parti convengono di escludere dal computo dei dipendenti sia gli apprendisti, sia gli assunti con contratto di formazione e lavoro, sia gli assunti con contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, salvo quanto specificato dai contratti collettivi di categoria.

12. Prerogative e attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Per l'espletamento dei compiti previsti dall' art. 19 del d.lgs. 626/94 ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 10 sono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
Per lo svolgimento degli adempimenti previsti dall' art. 19 richiamato lettere b), c), d), g), i), l) non viene utilizzato il monte ore annuo di cui sopra.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione ex art. 19 lettera g).
I programmi e gli schemi formativi saranno approvati dal Comitato di cui all'art. 2 nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente accordo.
Delle avvenute informazioni e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a livello aziendale dovrà risultare una sintetica traccia scritta a fini probatori.
Delle informazioni notizie e documenti aziendali di cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza venga a conoscenza in funzione del suo ufficio potrà fare uso solo al fine dei compiti e attribuzioni a lui spettanti ex art. 19 del d.lgs. 626/94. Qualsiasi altro uso di tali informazioni sarà considerato violazione del segreto d'ufficio ai sensi degli art. 622 e 623 c. p.

13. Associazioni per la sicurezza
Le OO.SS.LL. regionali del Veneto promuoveranno la costituzione di tre Associazioni per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento dei RLTS. Dette Associazioni assumeranno la forma giuridica che sarà ritenuta più opportuna dalle OO.SS.LL. alla sola condizione che assumano distinta soggettività giuridica dalle OO.SS. stesse.
Le OO.SS.LL. esprimeranno gli organi di governo e di controllo delle Associazioni.
Entro il 30 giugno di ogni anno le Associazioni per la sicurezza invieranno al Comitato di cui all'art. 2 copia: del bilancio, della relazione degli amministratori al bilancio, della relazione del collegio sindacale relative all'anno precedente.
Le Associazioni per la sicurezza sono altresì impegnate a fornire tempestivamente al medesimo Comitato, su specifica richiesta dello stesso, ogni altra informazione relativa all'attività svolta.
Non appena costituite le Associazioni procederanno all'assunzione dei Rappresentanti dei Lavoratori Territoriali per la Sicurezza nel numero e secondo le risorse previste dal presente accordo. I RTLS, prima di assumere le funzioni previste dal presente accordo, dovranno frequentare un corso propedeutico introduttivo approvato dal Comitato di cui all'art. 2.
L'Associazione agirà come struttura di supporto dei RLTS.

14. Sportelli territoriali per la sicurezza
Presso le sedi delle organizzazioni artigiane stipulanti sono attivati, ad iniziativa della singola parte interessata, sportelli per la gestione della problematica relativa all'informazione, consultazione e accesso del rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza per le imprese che comunque conferiscono specifico mandato all'organizzazione promotrice dello sportello per tali adempimenti.
L'attivazione dello sportello sarà comunicata, ad iniziativa dell'organizzazione promotrice, alla Commissione di cui all'art. 7 che precede e al Comitato di cui all'art. 2.
Ogni rappresentante territoriale per la sicurezza individuato e notificato ai sensi dell'art. 9 che precede potrà accedere, per il tramite dello sportello stesso, alla documentazione relativa alle aziende che hanno conferito il mandato allo sportello per le categorie e aree corrispondenti alla competenza del rappresentante.
Presso lo sportello l'azienda dovrà depositare, qualora detta documentazione non sia già ivi presente, copia dell'autocertificazione dei rischi o del documento di valutazione dei rischi. Qualora esigenze di sicurezza lo richiedano la documentazione di cui sopra potrà non fare riferimento al layout organizzativo aziendale da cui possano essere ricavate da terzi informazioni riservate e pericolose per l'integrità aziendale e dei dipendenti (aziende orafe e simili).
L'azienda indicherà altresì i nominativi degli incaricati dei servizi di protezione e prevenzione, e degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. L'elencazione di cui sopra dovrà essere corredata dei programmi formativi, previsti dalle disposizioni ministeriali, per gli addetti ai compiti del presente comma.
Il rappresentante dei lavoratori ha accesso alla documentazione di cui sopra per il tramite dello sportello.
Il rappresentante che intende accedere in azienda dovrà darne comunicazione scritta all’azienda stessa, almeno 10 giorni prima dei giorno scelto, segnalando la possibilità di essere assistita dalla Associazione Artigiana di appartenenza o da quella cui conferisce mandato. Qualora sussistano fondati motivi di urgenza segnalati all'azienda e allo sportello il termine di cui sopra potrà essere ridotto a tre giorni.
La medesima comunicazione va inviata per conoscenza allo sportello.

15. Funzionamento del sistema bilaterale per la sicurezza
Per il funzionamento del Comitato di cui all'art 2. delle Commissioni di cui all'art. 7, per la realizzazione dei compiti di cui rispettivamente agli art. 3 e 8, nonché di quanto previsto all'art. 14, del presente accordo tutte le imprese artigiane del Veneto che occupano fino a 15 lavoratori subordinati verseranno un contributo di Euro 0,86 mensili per dodici mensilità per ciascun dipendente in forza. Tutte le imprese artigiane del Veneto che occupano oltre 15 lavoratori subordinati verseranno un contributo di Euro 0,43 mensili per dodici mensilità per ciascun dipendente in forza.
Le somme di cui sopra saranno versate, utilizzando convenzionalmente per praticità lo schema di cui all'art. 11 del vigente regolamento Ebav approvato con accordo interconfederale regionale veneto 22 giugno 1995, all' Ente stesso.
Le imprese di nuova costituzione o che acquistino la qualità di datori di lavoro successivamente alla data del 31 ottobre 2003 hanno l'obbligo di effettuare i versamenti a far data dal mese successivo a quello in cui hanno assunto lavoratori alle proprie dipendenze.
L'Ente metterà a disposizione del Comitato di cui all'art. 2 le somme di cui al primo comma al netto del rimborso dovuto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 medesimo.
Il Comitato provvederà alla copertura integrale dei costi dei RLST, stornando alle Associazioni di cui al precedente art. 13 la somma annua pari a 742.000 Euro. Le medesime Associazioni presenteranno annualmente al Comitato il piano di ripartizione della somma sopra ricordata ai fini degli opportuni accrediti.
Per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 2; delle Commissioni di cui all'art. 7; degli sportelli di cui all'art. 14; è destinata rispettivamente una quota parte pari: al 5%, al 5% e al 10% del fondo annuo.
Le somme saranno utilizzate con il rispetto dei seguenti criteri:
a) Una quota parte pari all'1% delle somme destinate alle Commissioni provinciali sarà attribuita all'organizzazione presso la quale sarà concordemente fissata la sede della Commissione provinciale quale contributo alle spese di segreteria.
b) La somma destinata ai ristorni agli sportelli territoriali per la sicurezza sarà attribuita:
- per un terzo in quota fissa a ciascun sportello cui abbiano conferito specifico mandato almeno 50 imprese;
- per due terzi in modo proporzionale in base all'operatività di ciascuno sportello misurata sulla base di indicazioni formulate dal Comitato di cui all'art. 2.
In fase di primo avvio potrà essere riconosciuto un contributo una tantum per l'avvio e l'implementazione operativo-ammnistrativa degli sportelli ex art 14.
Le somme di cui alle lettere a) e b) saranno gestite con la tecnica degli acconti e conguagli a saldo nell'anno successivo.
Le somme rimanenti al netto di quanto destinato ai RTLS, alle strutture operative e alle spese di funzionamento del sistema saranno a disposizione del Comitato per il finanziamento delle iniziative e dei progetti in materia di sicurezza.
L'ammontare del fondo nella sua consistenza al 31/12/2002 è destinato al finanziamento di servizi e prestazioni in materia di sicurezza a favore delle imprese e dei lavoratori.

16. Disposizione transitoria per l'applicazione del presente accordo
Poiché in alcune realtà aziendali si è dato corso all'individuazione di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza prima della stipula del presente accordo, le parti, dandosi atto che tali designazioni in assenza di un quadro certo di regole possono essere fonte di conflittualità, convengono di riaprire nel modo che segue le modalità per l'individuazione della rappresentanza.
Le unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti che abbiano già proceduto all'elezione del rappresentante interno possono mantenere tale rappresentanza e sono tenute ad applicare le altre norme previste dal presente accordo.
Le unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, che abbiano già proceduto all'elezione del rappresentante interno e che intendano modificare la propria scelta, sono rimesse in termini per l'adozione del sistema di rappresentanza territoriale, applicando i versamenti previsti all'art. 15 e comunicando per iscritto al rappresentante già individuato l'applicazione della presente regola.
Le imprese e unità produttive che occupano oltre 15 dipendenti che abbiano già proceduto all'elezione del rappresentante interno mantengono tale rappresentanza e sono tenute ad applicare le altre norme del presente accordo.

17. Decorrenza e durata
Il presente accordo entra in vigore il 1 novembre 2003 tranne per gli istituti per i quali siano previste specifiche decorrenze. L'accordo ha comunque natura sperimentale e sarà soggetto a verifica entro il 30 novembre 2006.
L'accordo scadrà comunque il 30 novembre 2007 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdetto per iscritto da una delle parti tre mesi prima della scadenza naturale o prorogata.

Allegati
Allegato 1 - Bozza di comunicato di indizione delle elezioni

In base all'accordo …………… nella presente unità produttiva sono indette le elezioni a scrutinio segreto tra tutti i lavoratori per eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 626/94.
Le elezioni dovranno essere effettuate entro un mese dalla data di affissione del presente comunicato.
Entro 10 giorni dalla data di affissione del presente comunicato i lavoratori indicano alla direzione aziendale il nome dell'incaricato delle operazioni elettorali cui la direzione medesima dovrà affidare il materiale elettorale che segue:
- Un numero di schede elettorali di cui [all'allegato 3] in numero pari a tre volte i lavoratori aventi diritto al voto;
- Tre scatole di cartone da cui possano essere ricavate urne sigillate;
- Un nastro adesivo con cui operare la sigillatura;
- Un numero di copie del regolamento elettorale [allegato 2] pari al numero degli aventi diritto al voto che saranno distribuiti ai lavoratori dall'incaricato;
- Schema del verbale che dovrà essere compilato dall'incaricato con l'annotazione relativa alle singole operazioni elettorali fino alla proclamazione dell'eletto, e l'accettazione in calce, che dovrà essere trattenuto nella documentazione aziendale;
- Una matita copiativa.
L'incaricato, distribuisce a tutti i lavoratori aventi diritto al voto la copia del regolamento elettorale di cui sopra e concorda con la direzione aziendale il giorno di svolgimento delle elezioni che dovranno essere celebrate tra il quinto e il decimo giorno dalla distribuzione del regolamento.
Il giorno stabilito per le elezioni l'incaricato predispone il seggio elettorale vidimando un numero di schede pari al numero dei votanti e provvedendo a sigillare un'urna. Ciò fatto darà inizio alle operazioni elettorali informando i lavoratori dell'inizio delle operazioni di voto e facendoli controfirmare sul verbale la consegna della scheda e l'esercizio del diritto di voto. Quando tutti gli aventi diritto avranno espresso il voto o saranno stati dichiarati assenti alla chiamata, l'incaricato, in presenza di almeno un altro lavoratore, procederà all'apertura dell'urna annotando i voti riportati da ciascun lavoratore.
Viene dichiarato eletto il lavoratore che ha riportato il maggior numero di voti. L'incaricato chiederà all'eletto di accettare seduta stante la designazione mediante la controfirma del verbale elettorale.
In ipotesi di parità di voti ricevuti da due candidati prevale il lavoratore con maggiore anzianità aziendale.
Qualora lo spoglio delle schede non consenta l'individuazione di un eletto l'incaricato procederà alla ripetizione delle operazioni di cui sopra, per la seconda volta. Qualora anche questa tornata non sortisca effetto positivo si procederà seduta stante alla terza senza ulteriori ripetizioni.

Allegato 2 - Bozza di regolamento elettorale
Art. 1

Nelle aziende in cui siano state indette le elezioni per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza godono di voto attivo tutti i lavoratori dipendenti, nessuno escluso. Ogni lavoratore ha diritto ad una sola preferenza.

Art. 2
Possono essere eletti solo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, non in prova, appartenenti alle categorie ex art. 2095 c.c. di: operaio, impiegato o quadro. Risulterà eletto il lavoratore che avrà riportato il maggior numero di voti.
Nelle imprese a carattere stagionale il rappresentante può essere un lavoratore a tempo determinato.

Art. 3
Risulterà eletto il lavoratore che avrà riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso di parità dei voti riportati risulterà eletto il lavoratore con la maggiore anzianità aziendale

Art. 4
Qualora lo spoglio delle schede non consenta l'individuazione di un eletto l'incaricato procederà alla ripetizione delle operazioni elettorali, per la seconda volta. Qualora anche questa tornata non sortisca effetto positivo, si procederà seduta stante alla terza.
Qualora anche la terza tornata non dia effetto positivo si dovrà ritenere espressa la volontà negativa dei lavoratori.
Un'altra tornata elettorale potrà essere richiesta da uno o più lavoratori non prima del termine di un anno dalla tornata elettorale negativa.

Art. 5
Le schede bianche e le schede nulle non contano ai fini elettorali, devono essere considerate nulle le schede in cui sia certa l'identificazione del votante.
Nel caso di dubbi il voto va comunque interpretato favorevolmente e conteggiato.