Tipologia: CCNL
Data firma: 26 maggio 2009
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2010
Parti: Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Farmacie private
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

Premessa
Titolo I
Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Art. 2
Titolo II
Classificazione del personale
Art. 3
Art.4
Titolo III
Assunzione
Art. 5
Art. 6
• Assunzione lavoratori laureati o diplomati in farmacia

• Assunzione lavoratori non laureati o diplomati in farmacia
Art. 7
Titolo IV
Art. 8 Periodo di prova
Titolo V
Art. 9 Mercato del Lavoro
Art. 10 Apprendistato - Pregressa normativa
Apprendistato
Art. 11
Art 12
Speciale contratto di lavoro per lo sviluppo e la qualificazione professionale del farmacista collaboratore
Art. 13
Art. 14 Contratto a termine
Art. 15 Contratto di inserimento
Lavoro a tempo parziale
Art. 16
Art. 17
Disposizioni finali sul Titolo V
Titolo VI
Art. 18 Orario di lavoro
Titolo VII
Lavoro straordinario
Art. 19
Art. 20
Titolo VIII
Servizio notturno
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Titolo IX
Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Titolo X
Ferie
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Titolo XI
Art. 35 Assenze
Titolo XII
Congedi e diritto allo studio
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Interventi di sostegno per la formazione continua prevista dalle norme che regolano l'ECM
Art. 39
Titolo XIII
Art. 40 Sospensione dal lavoro
Titolo XIV
Art. 41 Aspettativa non retribuita
Titolo XV
Chiamata, richiamo alle armi e servizio civile
Art. 42
Art. 43
Titolo XVI
Malattie, infortuni e assistenza sanitaria integrativa.
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 52-bis
Titolo XVII
Art. 53 Tutela della maternità e della paternità
Titolo XVIII
Art. 54 Anzianità di servizio
Titolo XIX
Art. 55 Anzianità convenzionale
Titolo XX

Art. 56 Scatti di anzianità
Titolo XXI
Trattamento economico
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65 Una Tantum
Titolo XXII
Mensilità supplementari
Art. 66
Art. 67
Titolo XXIII
Risoluzione del rapporto di lavoro - Trattamento di fine rapporto - Previdenza Complementare
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 71
Art. 72
Art. 73
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Art. 84
Art. 85
Titolo XXIV
Norme disciplinari
Art. 86
Art. 87
Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92
Titolo XXV
Diritti sindacali
Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Titolo XXVI
Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 101
Art. 102
Titolo XXVII
Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Titolo XXVIII
Art. 106 Norma appalti
Titolo XXIX
Art. 107 Decorrenza e durata
Allegati
Allegato (all'art. 83) - Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto
Tabella A - Farmacie private
Tabella B - Una tantum farmacie private
Tabella C - Indennità speciale quadri
Tabella D - Farmacie rurali sussidiate
Tabella E - Una tantum farmacie rurali sussidiate
Tabella F

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da farmacia privata

L'anno 2009, il giorno 26 del mese di maggio in Roma tra la Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - Federfarma […] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (Filcams-Cgil) […] con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) […], la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat/Cisl) […] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) […], l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uiltucs-Uil) […] e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (Uil) […] visti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da farmacia privata stipulato in data 5 maggio 2005 e l'accordo di rinnovo siglato in data 23 luglio 2008 si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da farmacia privata

Premessa
Le Parti, nel procedere al rinnovo del CCNL 5 maggio 2005, riconoscono la validità e la proficuità della collaborazione sino ad oggi osservata, certificata dall'unanime e costante apprezzamento che la farmacia territoriale ed i suoi addetti quotidianamente riscuotono.
Autorevoli ricerche sul gradimento da parte della popolazione dei servizi pubblici e privati, effettuate da qualificati soggetti esterni al mondo della farmacia, qual è il CFMT (nato per iniziativa di Confcommercio e dei sindacati del comparto turismo e servizi per la formazione dei dirigenti), attestano che, ormai da diversi anni e con indici di gradimento sempre estremamente elevati, la farmacia è considerata dai cittadini il servizio di maggiore affidabilità e funzionalità, distinguendosi per l'alta professionalità del personale, la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini e la molteplicità dei servizi aggiuntivi offerti ad integrazione di quello istituzionale di assistenza farmaceutica.
In tale considerazione, le Parti confermano la propria volontà di dare ancor maggior vigore all'attuale assetto che vede la contrattazione nazionale e quella decentrata accomunate dal medesimo obiettivo di correlare lo sviluppo del settore alle prioritarie esigenze economico-finanziarie, occupazionali e di politica sanitaria del Paese.
Tale obiettivo sarà perseguito dalle Parti, a livello nazionale e regionale, seguendo due direttrici: garantire la migliore gestione e corretta applicazione del contratto nazionale e porsi nei confronti delle Istituzioni come soggetto politico unitario, pur nella diversità di identità e di ruolo.
In questa ottica, il riassetto normativo del settore, volto a prefigurare una farmacia dei servizi, troverà nel contratto gli strumenti attuativi più idonei, riferiti anche a quanto concordato sulla flessibilità del lavoro, adattati alla specificità del settore caratterizzato da un servizio pubblica utilità che aggrega i singoli esercizi farmaceutici pur nella diversa dimensione e struttura della connessa azienda.
Nei confronti delle Istituzioni, le Parti ribadiranno con chiara ed univoca determinazione la funzione primaria e imprescindibile della farmacia, per il ruolo sanitario e sociale di fondamentale importanza che la medesima ricopre nell'ambito del sistema sanitario nazionale.
Coerentemente, dunque, le Parti confermano la comune volontà di impegnarsi a svolgere azioni congiunte intese a ribadire il principio che la dispensazione del farmaco è prerogativa del farmacista in farmacia, il quale, nel pieno rispetto delle disposizioni volte alla tutela della salute, è l'unica figura in grado di soddisfare pienamente ogni esigenza del cittadino e di dare in tal modo un valore aggiunto alla dispensazione del farmaco.
A riguardo, le Parti convengono sulla necessità di perseguire una sempre più alta qualificazione della farmacia, che, quale presidio sanitario del S.S.N., possa continuare e garantire, con uniformità di prestazioni su tutto il territorio nazionale, l'attuale elevato standard di assistenza farmaceutica, integrando tale primaria funzione con nuovi servizi di alta valenza socio-sanitaria.
Infine, le Parti assicurano il proprio impegno per valorizzare i rispettivi ruoli di rappresentanza degli interessi del settore.

Titolo I
Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private o altri esercenti autorizzati delle stesse a norma delle vigenti disposizioni di legge ed il relativo personale dipendente laureato e non laureato in farmacia.
Quanto sopra in funzione del fatto che l'esercizio farmaceutico, pur continuando a rappresentare lo strumento operativo per l'esercizio della professione di farmacista, viene indicato quale mezzo unitario per realizzare gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne la dispensazione del farmaco.

Titolo III
Assunzione
Art. 6
Assunzione lavoratori laureati o diplomati in farmacia

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
[…]
e) certificato di idoneità fisica;
[…]

Assunzione lavoratori non laureati o diplomati in farmacia
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
[…]
c) certificato di idoneità fisica;
[…]

Titolo V
Art. 9 Mercato del Lavoro

Le Parti, dopo un approfondito esame della vigente disciplina legale in tema di occupazione e mercato del lavoro, ritengono strategico per il settore procedere ad una specifica regolamentazione del lavoro a tempo parziale, dell'apprendistato e del contratto di inserimento.

Art. 10 Apprendistato - Pregressa normativa
La pregressa normativa in materia di apprendistato, così come concordata dell'accordo di rinnovo 23 marzo 1999, è riportata in calce al presente CCNL quale parte integrante dello stesso.

Apprendistato
Art. 11

Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato.
In questo quadro, le Parti assegnano all'Ente Bilaterale un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.

Art 12
a. Possono essere assunti con il nuovo contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.
b. La durata massima del rapporto formativo per i livelli professionali soggetti all'apprendistato (II, III e IV livello), tranne che per il farmacista collaboratore, è fissata in 48 mesi.
c. La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali o dall'Ente Bilaterale. La formazione dell'apprendista potrà inoltre essere realizzata nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale. La formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale e delle convenzioni che quest'ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire all'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico professionali necessarie per l'acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo dell'apprendista. I contenuti della formazione a carattere trasversale comprendono l'acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro e all'organizzazione del lavoro.
[…]
g. Il numero complessivo degli apprendisti che il titolare di farmacia può assumere è quello stabilito dall'art. 47, secondo comma, D.lgs. 276/2003, che fa riferimento alla percentuale del 100% del personale in servizio.
h. La possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui al punto b) che precede.
i. Nel caso di stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale.
j. Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme di legge.
La presente disciplina dell'apprendistato sarà operativa immediatamente a livello di ciascuna regione con l'entrata in vigore dei provvedimenti normativi che ne consentono l'applicazione o, in caso di formazione esclusivamente aziendale, interna o esterna, applicando i profili e i piani formativi approvati dall'Ente Bilaterale.

Speciale contratto di lavoro per lo sviluppo e la qualificazione professionale del farmacista collaboratore
Art. 13

Si conviene che il farmacista collaboratore sarà assunto a tempo indeterminato con il contratto di lavoro di cui all'art. 49 e ss. D.lgs. 276/2003 alle seguenti condizioni:
1. La durata massima del rapporto formativo per il farmacista collaboratore inquadrato al Primo livello è fissata in 24 mesi;
2. La retribuzione ed il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, saranno gli stessi previsti dal CCNL per il farmacista collaboratore inquadrato nel Primo livello;
[…]
4. La possibilità di sommare i periodi di cui al punto 1) che precede svolti presso più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui allo stesso punto 1);
5. Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale.
[…]
8. La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali o dall'Ente Bilaterale. La formazione dell'apprendista potrà inoltre essere realizzata nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale. La formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale e delle convenzioni che quest'ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire all'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico professionali necessarie per l'acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo dell'apprendista. I contenuti della formazione a carattere trasversale comprendono l'acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro e all'organizzazione del lavoro.
Per quanto non previsto valgono le norme di legge.
Dichiarazione a verbale
Le Parti riconoscono nei contratti di lavoro finalizzati alla formazione di cui al Titolo IV del D.Lgs. 276/2003 uno strumento di importanza strategica per lo sviluppo e la qualificazione, anche attraverso percorsi di alta formazione professionale, dei lavoratori del settore.
In questa prospettiva l'Ente Bilaterale si attiverà sia per effettuare una ricognizione delle esigenze formative e professionali sia per predisporre strumenti di sostegno alla implementazione di tali contratti nel settore.

Art. 14 Contratto a termine
Le Parti convengono che il contratto di lavoro a tempo determinato in farmacia venga stipulato in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 368/2001.

Art. 15 Contratto di inserimento
1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2. In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/03 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
3. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
[…]
9. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a. la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b. la durata e le modalità della formazione o dell'adeguamento delle competenze professionali.
10. Il contratto di inserimento dovrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l'eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
11. Il progetto deve prevedere una formazione non inferiore a 8 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione del servizio pubblico reso dalla farmacia ed accompagnata da fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
[…]
16. Per quanto non previsto valgono le norme di legge.

Disposizioni finali sul Titolo V
Dopo 24 mesi dall'applicazione sperimentale delle nuove tipologie contrattuali, le Parti stipulanti si incontreranno per verificarne l'utilizzo nel settore.

Titolo VI
Art. 18 Orario di lavoro

La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni e mezzo, solo mediante la concessione di mezze giornate di riposo da godersi nella settimana successiva o, comunque, anche cumulativamente, entro l'arco del mese, tenendo conto delle necessità organizzative e del servizio della farmacia e delle esigenze del lavoratore stesso. La durata normale dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali può essere anche riferita alla durata media delle prestazioni lavorative rese in un periodo non superiore all'anno per un massimo di 16 settimane nel corso di ciascun anno di riferimento. L'orario settimanale non potrà, comunque, superare le 46 ore settimanali. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. In sede di contrattazione integrativa potranno essere concordate forme diverse di flessibilità degli orari settimanali.
Una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro potrà essere definita a livello regionale in presenza di particolari regimi di orari di apertura e chiusura delle farmacie nel territorio. Al riguardo le Parti si incontreranno a livello regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 108, 2° comma del presente CCNL, per definire la pratica realizzazione di quanto sopra.
Attesa la particolare funzione di servizio pubblico essenziale che la farmacia assolve, senza soluzione di continuità, sul territorio a tutela della salute dei cittadini, le Parti convengono quanto segue: ai sensi dell'art. 4, quarto comma, D.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore medie, comprese le ore di lavoro straordinario. Le 48 ore medie sono calcolate con riferimento ad un periodo di 12 mesi, tenuto conto della premessa di cui al presente comma.

Titolo VII
Lavoro straordinario
Art. 19

Le mansioni ordinarie di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dall'articolo 18 del presente CCNL.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria eccedente l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 18, tenuto anche conto del servizio per turno.
Per giustificati motivi il lavoratore potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario.
In ogni caso il lavoro straordinario deve avere carattere di eccezionalità.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.

Titolo VIII
Servizio notturno
Art. 22

In caso di servizio notturno con reperibilità fuori farmacia, al lavoratore che, dopo aver prestato normale servizio diurno abbia l'obbligo della reperibilità nelle ore di chiusura della farmacia, spetta per tale reperibilità globalmente un compenso […]

Art. 23
In conformità alle previsioni dell'art. 13, primo comma, del D.lgs. 66/2003, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni è di otto ore medie giornaliere, distribuite nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.

Titolo IX
Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 24

Al lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.
Quando nella giornata della domenica o nella giornata stabilita per il riposo settimanale la farmacia deve rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dalle Autorità, il lavoratore è tenuto, se richiesto, a prestare normale servizio e ha diritto di godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana per 24 ore consecutive ed inoltre a percepire un compenso […]

Titolo X
Ferie
Art. 32

Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare tale periodo in epoca successiva nonché il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro che per tornare eventualmente al luogo dal quale sia stato richiamato.

Art. 33
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie.

Titolo XVI
Malattie, infortuni e assistenza sanitaria integrativa.
Art. 45

[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 50
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in istituti sanitari o case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC, o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione dal lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissioni, per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in casi di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Presidio Sanitario antitubercolare, assistito a richiesta da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[…]

Art. 51
Ai lavoratori operanti in farmacia sarà fornita una copertura assicurativa per danni alle persone in caso di rapine o di altri eventi dolosi, di cui verranno comunicati per iscritto ai lavoratori medesimi i relativi estremi.

Art. 52
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.

Titolo XVII
Art. 53 Tutela della maternità e della paternità

La tutela e i trattamenti economici e normativi a sostegno della maternità e della paternità sono garantiti dal D.Lgs. 26.3.2001 n. 151, "Testo unico delle disposizione legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".
[…]

Titolo XXIV
Norme disciplinari
Art. 86

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri d'ufficio e quanto previsto dall'art. 2105 c.c., di usare modi cortesi col pubblico e tenere una condotta uniforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità della farmacia.

Art. 87
È vietato al personale di ritornare nei locali della farmacia e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione del titolare. Non è consentito al personale di allontanarsi da1 servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazioni di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro di richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno e senza diritto ad alcuna maggiorazione.

Art. 89
[…]
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dal titolare per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Titolo XXV
Diritti sindacali
Art. 93

Per quanto concerne tutta la materia dei diritti sindacali per le farmacie con oltre 15 dipendenti si fa riferimento alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 95
In relazione alle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle farmacie che occupano da 13 a 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
[…]

Art. 96
Le Parti concordano di riconoscere quale soggetto contrattuale a livello regionale le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) unitamente alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. A tal fine le Parti si incontreranno per concordare le modalità di applicazione di quanto sopra.

Titolo XXVI
Sistema di relazioni sindacali a livello nazionale
Art. 101

Le Parti, nel rispetto della piena autonomia gestionale dei titolari di farmacia e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:
annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una delle Parti, la Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori si incontreranno per discutere le reciproche informazioni sullo stato del settore, sulle sue dinamiche strutturali e le sue prospettive di sviluppo, ai fini di favorire il processo di razionalizzazione del settore stesso nel quadro della politica sanitaria nazionale ed in funzione di un sempre più qualificato ruolo della farmacia privata in Italia.

Art. 102
Le Parti affidano all'Ente Bilaterale Nazionale il compito di elaborare una proposta di modifica dello statuto finalizzata a consentire una operatività anche a livello regionale, pur restando ferma l'unicità dell'Ente. Tale proposta dovrà essere sottoposta alle Parti stipulanti entro sei mesi dalla data del presente Accordo di rinnovo.
L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio, l'organizzazione ed il coordinamento delle iniziative adottate dalle parti in materia di mercato del lavoro, formazione ed aggiornamento professionale e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia.
A tal fine l'Ente Bilaterale Nazionale assume le seguenti iniziative:
A. ricerca, programmazione e progettazione di interventi per la migliore qualificazione e sviluppo dei servizi per gli utenti della farmacia, nel quadro della politica sanitaria nazionale;
B. studio, elaborazione e organizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore; a tale proposito i principi a cui le Parti ritengono di attenersi, nell'organizzazione e nello svolgimento di queste iniziative, sono i seguenti:
B.1 la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore devono essere regolati in modo uniforme sul territorio nazionale;
B.2 le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale devono riguardare sia gli aspetti relativi al ruolo delle Farmacie quali centri di educazione sanitaria dei cittadini, che quelli relativi alle innovazioni tecnologiche ed organizzative che interessano il settore; per le iniziative di aggiornamento professionale a carattere sanitario a favore degli operatori laureati in farmacia, l'Ente Bilaterale Nazionale potrà richiedere il patrocinio della Fofi;
B.3 l'Ente Bilaterale Nazionale chiederà l'intervento finanziario delle Regioni e del Fondo Sociale Europeo, necessari per la pratica realizzazione delle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale;
B.4 le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale si terranno di norma fuori dall'orario di lavoro;
B.5 l'Ente Bilaterale Nazionale potrà erogare, secondo regolamentazione da stabilire, borse di studio e rimborsi di spese;
B.6 la programmazione dell'impegno formativo dell'apprendista;
C. studio ed elaborazione di relazioni sullo stato del settore;
D. studio, ricerca progettazione in ordine alle tematiche assistenziali e previdenziali in relazione alla evoluzione legislativa in materia.
Le Parti, in base al progetto elaborato dall'Ente, si incontreranno al fine di individuarne la fattibilità e la pratica realizzazione sotto il profilo economico e finanziario;
E. gestione del monte ore nazionale dei permessi sindacali retribuiti, sulla base della specifica regolamentazione concordata fra le Parti.
[…]
Dichiarazione congiunta
Le Parti stipulanti chiederanno all'Ente Bilaterale di attivare, nelle forme che saranno ritenute più efficaci, un'azione di monitoraggio finalizzata a verificare l'applicazione del presente CCNL su tutto il territorio nazionale. Tale azione di monitoraggio potrà essere realizzata anche tramite confronti sindacali a livello territoriale su richiesta delle OO.SS. stipulanti e con la partecipazione dell'Ente Bilaterale.

Titolo XXVII
Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 103

La contrattazione integrativa provinciale è abolita e sostituita dalla contrattazione regionale di cui all'art. 105.

Art. 104
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, su iniziativa di una delle Parti, le Associazioni Regionali dei Titolari di Farmacia private aderenti alle Federfarma e le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori aderenti o facenti capo alle organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, si incontreranno a livello regionale per discutere le reciproche informazioni sullo stato e la dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, ai contratti di formazione e lavoro, al lavoro a termine, al lavoro temporaneo e all'apprendistato.
Analogo incontro potrà essere concordato prima dell'inizio delle trattative per la stipula del contratto integrativo regionale, allo scopo di scambiarsi informazioni sulle materie oggetto di contrattazione.

Art. 105
La contrattazione integrativa regionale dovrà svolgersi esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti e le Associazioni Regionali dei Titolari di farmacie private aderenti alla Federfarma.
Alla contrattazione integrativa regionale, da attivarsi non prima del 1° ottobre 2000 e con durata quadriennale, è demandata:
a) la trattazione degli aspetti organizzativi territoriali sulle seguenti materie:
1) turni e nastri orari;
2) inventari annuali;
3) mercato del lavoro;
4) servizio notturno e reperibilità;
5) eventuali iniziative che favoriscono azioni positive dirette alla pari opportunità uomo-donna nel lavoro, nonché ad individuare corsi di formazione e/o forme di partecipazione dei dipendenti alle iniziative di aggiornamento professionale promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale, su proposta delle Parti a livello regionale;
6) progetti formativi da sottoporre all'Ente Bilaterale Nazionale;
b) La determinazione di eventuali indennità (camici, inventari, reperibilità, etc...).
Nel caso in cui l'incontro fra le Parti a livello territoriale non dovesse essere attivato o in caso di mancato accordo al termine della durata massima della trattative fissata in sei mesi, una delle Parti interessate può ricorrere alla Commissione Paritetica Nazionale che procederà alle convocazioni relative.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che salvo, quanto espressamente previsto dal presente articolo, nessuna altra norma modificativa, sostitutiva o integrativa del presente contratto nazionale, potrà essere introdotta nei contratti integrativi regionali ed ai fini di garantire il rispetto e l'osservanza di tali limiti si impegnano ad intervenire presso le rispettive strutture regionali sia nella fase che procede le eventuali trattative a livello regionale, sia durante le trattative stesse.

Titolo XXVIII
Art. 106 Norma appalti

Nel contratto di appalto il committente (titolare della farmacia) dovrà inserire i seguenti punti:
1. obbligo dell'impresa di applicare integralmente il CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza;
2. obbligo per l'appaltatore di rispettare le norme in materia retributiva - compreso l'accantonamento del TFR - contributiva e previdenziale previste per i dipendenti dall'ordinamento vigente che disciplina il rapporto di lavoro subordinato;
3. obbligo per il committente (titolare della farmacia) di verificare, trimestralmente, l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali versati, che l'impresa è obbligata a produrre;
4. obbligo per il committente di rescissione del contratto di appalto in qualsiasi momento nel caso di inadempienza dell'impresa relativamente al rispetto dei punti sopra richiamati.
Il vincolo di solidarietà di cui all'art. 29, comma 2 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni, opera a carico del committente esclusivamente in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai punti 3 e 4.