Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 23 luglio 1998
Validità
Parti: Agci, Cci, Lega Coop e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Cooperative
Fonte: COBAS Alfa Romeo

Sommario:

Premessa
A. Casistiche ex art. 1. comma 2. legge n. 196/1997
B. Percentuale dei lavoratori temporanei. per le casistiche di cui alla lettera A). sui lavoratori a tempo indeterminato
C. Qualifiche di esiguo contenuto professionale escluse dal lavoro temporaneo
D. Formazione dei lavoratori temporanei
E. Erogazioni del 2° livello contrattuale
F. Informazione alle Organizzazioni sindacali
G. Decorrenza e durata
Impegno fra le Parti

Accordo interconfederale 23 luglio 1998 per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196 tra Agci, Cci, Lega Coop e Cgil, Cisl, Uil

Premessa
La Associazione generale delle cooperative italiane, la Confederazione cooperative italiane, la Lega nazionale delle cooperative e mutue, la Cgil, la Cisl e la Uil
- al fine di promuovere e favorire tutte le occasioni di impiego dei lavoratori, ed in particolare dei giovani, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- con l'obiettivo di dare pronta disponibilità di utilizzazione, da parte delle imprese cooperative e delle loro controllate, della tipologia dei contratti di lavoro temporaneo, istituita dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, con una intesa che sia tale da non pregiudicare né predeterminare l'esercizio dell'autonomia negoziale propria delle Associazioni cooperative di settore delle sottoscriventi Centrali cooperative e delle Categorie nazionali di Cgil, Cisl e Uil;
- recependo l'invito loro rivolto, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata legge n. 196/1997, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concludere un accordo interconfederale in assenza delle intese demandate dalla legge ai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- fermo restando quanto previsto per il socio-lavoratore dal Protocollo 5 aprile 1990 tra le sottoscriventi Organizzazioni e da eventuali nuovi provvedimenti legislativi in materia;
definiscono il presente accordo che ha, per i settori contrattuali che non hanno ancora stipulato un proprio accordo in materia, efficacia sussidiaria della contrattazione collettiva nazionale di categoria in materia e transitoria fino ad espletamento della medesima, mentre rimangono valide a tutti gli effetti, non subendo quindi alcuna modifica in conseguenza del presente accordo, le regolamentazioni convenute negli accordi contrattuali di settore già conclusi alla data odierna.
Con tali presupposti, il presente accordo si limita, pertanto, a normare quegli aspetti che consentono, nei settori della cooperazione con contratti collettivi nazionali di lavoro firmati da associazioni aderenti alle Parti firmatarie del presente accordo, una prima applicazione dell'Istituto del lavoro temporaneo.
Dall'applicazione del presente accordo sono quindi escluse le attività esercitate dalle cooperative in settori non coperti da contrattazione collettiva nazionale di categoria firmata da associazioni aderenti alle Parti firmatarie il presente accordo; per tali attività risultano applicabili gli accordi in materia della contrattazione collettiva nazionale di categoria applicati e/o gli accordi confederali ad essi sussidiari.
Le Parti, pertanto, si danno atto che, in considerazione della mancata sottoscrizione da parte di Federlavoro e servizi - Confcooperative del CCNL 24 ottobre 1997 per i lavoratori delle imprese di pulimento ed attività affini e fino alla data di formale sottoscrizione del citato CCNL da parte della surrichiamata Associazione cooperativa, il presente accordo interconfederale non può trovare applicazione nelle attività di cui al campo di applicazione del CCNL in questione esercitate dalle imprese aderenti alla medesima Associazione cooperativa.
Dall'applicazione del presente accordo sono inoltre escluse le banche di credito cooperativo che fanno riferimento al CCNL Federcasse.
Le Parti firmatarie si impegnano, altresì, a sollecitare le rispettive organizzazioni nazionali di categoria a promuovere e concludere specifiche intese in materia volte a definire modalità di utilizzo di contratti di lavoro temporaneo coerenti con le specificità dei singoli settori.
Sulla base di tale premessa, che costituisce parte integrante del presente accordo, viene convenuto quanto segue.

A. Casistiche ex art. 1, comma 2, legge n. 196/1997
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1, lett. b) e c) della legge n. 196/1997, anche per l'aumento delle attività nelle seguenti fattispecie:
1) punte di più intensa attività - cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti dalla acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;
2) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
3) per l'esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.

B. Percentuale dei lavoratori temporanei, per le casistiche di cui alla lettera A), sui lavoratori a tempo indeterminato
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle Parti alla lettera A) del presente accordo non potranno superare per ciascun trimestre l'8% dei lavoratori (dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e soci-lavoratori) impiegati nell'impresa utilizzatrice. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo fino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei lavoratori (dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e soci-lavoratori) dell'impresa.

C. Qualifiche di esiguo contenuto professionale escluse dal lavoro temporaneo
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a), della legge n. 196/1997, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle appartenenti ai livelli contrattuali esclusi dalla possibilità di stipulazione di contratto di formazione e lavoro secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale al riguardo del 5 ottobre 1995 o dalle eventuali specificazioni contenute nei CCNL
Dichiarazione a verbale
In considerazione che il citato accordo interconfederale non includeva tra i CCNL con titolarità delle Associazioni nazionali di settore aderenti alle sottoscritte Centrali cooperative il CCNL Autotrasporto e spedizioni merci 23 settembre 1997, successivo al medesimo accordo interconfederale, le Parti convengono che le qualifiche di esiguo contenuto professionale; di cui alla presente lettera C), del citato CCNL 23 settembre 1997 sono individuate, in questa fase transitoria, in analogia a quanto vigente in materia per le altre associazioni firmatarie del CCNL in questione.

D. Formazione dei lavoratori temporanei
Ferma restando l'informazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, le attività di promozione di iniziative formative da parte dell'Ente bilaterale "Coopform", costituito tra le sottoscritte Centrali cooperative e Organizzazioni sindacali, nonché dalle articolazioni territoriali dello stesso ente, sono estese anche ai prestatori di lavoro temporaneo.

E. Erogazioni del 2º livello contrattuale
Nel secondo livello di contrattazione; così come definito dal Protocollo 23 luglio 1993, e nel rispetto da quanto previsto dal CCNL di riferimento, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche - previste dai CCNL - correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.

F. Informazione alle Organizzazioni sindacali
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in loro mancanza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di riferimento, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, con periodicità annuale, anche per il tramite dell'Associazione cooperativa alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui alla presene lettera il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

G. Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre dal 23 luglio 1998 ed avrà efficacia, nei singoli settori contrattuali di cui al 2º comma della premessa, fino a quando non sarà sostituito da apposita disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
Il presente accordo viene sottoscritto fra le Parti e notificato al Ministro del lavoro e della previdenza sociale a tutti i conseguenti effetti.

Impegno fra le Parti
Le Parti firmatarie dell'accordo interconfederale 23 luglio 1998 per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, in considerazione del confronto in atto sulla materia fra le Parti firmatarie del CCNL 3 dicembre 1994 per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, si danno reciprocamente atto che il citato accordo interconfederale non costituisce normativa per il menzionato settore della distribuzione cooperativa fino allo specifico accordo tra le Parti firmatarie del richiamato CCNL 3 dicembre 1994.