Cassazione Penale, Sez. 4, 31 ottobre 2011, n. 39266 - Macchinario modificato e mancanza di informazione e di presidi di sicurezza: posizione di garanzia in mancanza di una corretta delega di funzione
Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio ad un lavoratore: quest'ultimo, intento a lavorare presso un macchinario (calandra) sulla linea di produzione 1B di un prodotto denominato tessuto non tessuto, si procurava lesioni comportanti una malattia di durata superiore ai 40 giorni.
All'esito degli accertamenti svolti, si accertava che il quadro comandi era stato modificato con l'eliminazione di un precedente selettore e che, in occasione dell'infortunio, aveva di fatto determinato l'automatica e non percettibile progressiva chiusura di un cilindro, causa ultima dello schiacciamento della mano destra della parte offesa.
Veniva inizialmente rinviato a giudizio insieme al datore di lavoro anche il progettista della modifica al macchinario (V.) ma, all'esito del giudizio di primo grado, questi veniva assolto avendo adeguatamente dedotto e dimostrato che la modifica alla calandra non era stata ancora collaudata e che V. non aveva ricevuto alcuna comunicazione dal responsabile della produzione che in data (Omissis) sarebbe stato messo in funzione il macchinario modificato.
Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.
La Corte, per rispondere alle doglianze difensive, afferma che "è necessario premettere che a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 (articoli 391, 392 e 6) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4) ed anche in riferimento alla norma cd. "di chiusura del sistema" ex articolo 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'articolo 40 c.p.p., comma 2."
Si obietta nei motivi del ricorso che, essendo quella di cui l'imputato è legale rappresentante, una società di vaste dimensioni dotata di una struttura organizzativa con la nomina di un direttore di stabilimento (quello di (Omissis)) avente funzioni direttive, non sarebbe spettato all'imputato, in base alla ripartizione delle competenze interne, il compito di esigere che la macchina di cui trattasi fosse dotata delle idonee misure di prevenzione a tutela della salute dei lavoratori e che i dipendenti ad essa addetti avessero ricevuto specifica formazione.
Così però non è nella materia infortunistica, perchè possa prodursi l'effetto del trasferimento dell'obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo dell'impresa (siano essi responsabili di settore o capireparto) è necessaria una delega di funzioni da parte dell'imprenditore o del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura in modo che risulti certo l'affidamento dell'incarico a persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell'obbligo di cui viene a gravarsi; quello cioè di osservare e fare rispettare la normativa di sicurezza.
Tali considerazioni valgono ad evidenziare un profilo di colpa per omissione nella condotta dell'imputato la cui posizione di garanzia, come evidenziato dai giudici del merito, emerge dalla sua qualità di legale rappresentante della società, e dunque di datore di lavoro, e dall'assenza di una specifica delega alla predisposizione delle misure antinfortunistiche, con le forme e con il contenuto cui prima si è fatto riferimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO. GI. n. a (Omissis);
Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di Milano del 18.02.2011 n. 612/11;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 4 ottobre 2011 la relazione fatta dal Consigliere dott. Claudio D'Isa;
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Nicola Lettieri che ha concluso per il rigetto del ricorso.
è presente per l'imputato l'avv. Gigli Andrea, in sostituzione dell'avv. Varischi Pierluigi, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
Fatto
FO. GI. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 18.02.2011, della Corte d'Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale dello stesso capoluogo in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche sul lavoro, ha concesso i doppi benefici. Per una migliore intelligenza dei motivi posti a base del ricorso è necessario, sia pure sinteticamente, riportare i dati salienti della vicenda processuale.
In data (Omissis) verso le ore 11.30 presso lo stabilimento della Fi. Ne. spa, sito in (Omissis), l'operaio Ba. An. , impegnato sulla linea di produzione 1B di un prodotto, denominato tessuto non tessuto, si procurava lesioni comportanti una malattia di durata superiore ai 40 giorni.
Il BA. era intento a lavorare presso un macchinario (calandra), dotato di due cilindri, che ha la funzione di pressare il filato. Nel 2002 era stato aggiunto altro cilindro (denominato koala) per pressare ulteriormente il filato e produrre un tessuto del tutto nuovo, ma tale progetto era stato abbandonato per scelte commerciali. Ma, in occasione dell'infortunio de quo, si stava procedendo ad un test per la produzione di campioni del nuovo tessuto da mostrare a potenziali acquirenti. L'infortunio si verificava a seguito di un fermo macchina determinato dall'inceppamento del filato sui cilindri della calandra. Nel corso dell'operazione (detta incordatura) di pulizia dei cilindri, il Ba. , impegnato a sistemare il tessuto nell'area di lavorazione sotto il cilindro Koala, non si avvedeva che detto cilindro era in realtà già andato in pressione contro il cilindro inferiore della calandra ed aveva quindi iniziato a lavorare il tessuto, cosicchè la sua mano destra rimaneva schiacciata sotto il cilindro Koala.
All'esito degli accertamenti svolti con l'acquisizione di dichiarazioni degli addetti ai lavori, con l'ispezione dei luoghi e della documentazione tecnica relativa al macchinario, si accertava che il quadro comandi era stato modificato con l'eliminazione di un precedente selettore e che, in occasione dell'infortunio, aveva di fatto determinato l'automatica e non percettibile progressiva chiusura del cilindro Koala, causa ultima dello schiacciamento della mano destra della parte offesa.
Venivano rinviati a giudizio VO. Gi. Ma. , quale progettista della modifica alla calandra e l'attuale ricorrente, in quanto datore di lavoro perchè amministratore e legale rappresentante dell'azienda, con la contestazione di aver omesso di dotare la macchina (calandra) di adeguate misure di sicurezza (con violazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35) e di non aver assicurato che i dipendenti Ba. e Fi. (capoturno) fossero adeguatamente informati ed addestrati in ordine al funzionamento del cilindro Koala, consentendo di fatto che si concretizzasse il rischio di azionamento automatico ed impercettibile di detto cilindro (con violazione dell'articolo 38 del richiamato Decreto Legislativo). All'esito del giudizio di primo grado il VO. veniva assolto avendo adeguatamente dedotto e dimostrato che la modifica alla calandra non era stata ancora collaudata e non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal responsabile della produzione che in data (Omissis) sarebbe stato messo in funzione il macchinario modificato sia pure per produrre unicamente campioni del nuovo tessuto.
Il FO. veniva ritenuto colpevole del delitto ascritto in quanto responsabile delle omissioni su descritte.
La Corte d'Appello, nel fare propria la motivazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto infondati i motivi di gravame all'esito di una specifica analisi degli stessi.
Con un primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 35 e 38 e vizio di motivazione con riferimento alla ricostruzione della posizione di garanzia in capo all'imputato. Si premette che l'infortunio si verificava nel contesto non di una vera e propria attività produttiva ma di una "mera prova di produzione" e tale dato è ritenuto per certo dalle stesse sentenze di merito, solo che, la sentenza impugnata, allo scopo di riferire tale "prova di produzione" all'imputato, ritiene, in assenza di ogni riscontro materiale, che l'occasionale e singolare impiego del cilindro Koala rientrasse in un "preciso progetto produttivo e commerciale concordato con i vertici aziendali" o meglio che "la prova in questione rappresentava la ripresa, dopo un periodo di sospensione di un percorso deciso e pianificato dall'azienda". Ma tale circostanza è rimasta del tutto indimostrata. Sotto tale profilo la sentenza si dimostra assolutamente carente nella propria articolazione motivazionale. Si assume il dato ignoto come punto di partenza anzichè come approdo finale del ragionamento. La sentenza acquisisce come postulato l'oggetto di prova, ossia l'esistenza di un progetto aziendale ancora in essere, e che la prova in questione vi rientrasse in quanto pianificata, ragionando come se ciò fosse dimostrato anzichè dimostrarlo.
La sentenza, si deduce, incorre in vizio di travisamento della prova: il responsabile del progetto Koala, l'ing. Vo. , sentito in dibattimento, ha escluso l'esistenza di una pianificazione aziendale volta alla riattivazione del cilindro. Dunque, se l'azienda avesse effettivamente pianificato un impiego del cilindro, non si comprende, nè la sentenza lo spiega, come mai l'intero gruppo responsabile del progetto ne fosse all'oscuro. Del resto, successivamente all'infortunio, il cilindro Koala è stato definitivamente smantellato a riprova che non c'era alcun interesse dell'azienda ad utilizzarlo.
La sentenza trae riscontro alla tesi sostenuta (quella di una pianificata utilizzazione del cilindro Koala) dalla denuncia di
infortunio in atti. Ma si tratta di un documento privo di qualsivoglia idoneità dimostrativa rispetto a quanto richiamato a provare. La denuncia INAIL ha la funzione precipua di immediata informazione all'ente assicurativo e presenta caratteri di repentinità e di sinteticità e si esaurisce in una indicazione generale dell'evento verificatosi tramite compilazione di un modulo prestampato. La Corte distrettuale esclude che la decisione di mettere in funzione la calandra per produrre campioni di "tessuto non tessuto" sia frutto di una decisione estemporanea ed irresponsabile del direttore di produzione, Ti.An. , in quanto dovrebbe ritenersi che, inspiegabilmente, costui abbia nascosto agli altri responsabili la decisione, distogliendo, sia pure temporaneamente, uomini e mezzi al normale ciclo produttivo. Se ciò è stato fatto è perchè la decisione rispondeva ad un preciso progetto produttivo concordato con i vertici aziendali tra cui, sicuramente, il FO. .
Per la Difesa la sentenza è assolutamente mancante non svolgendo nessun ragionamento sul punto e nessuna confutazione circa quanto specificamente si è prospettato con i motivi di appello. Ed, invero, è stato fornito riscontro obiettivo di come "la prova" non costituisse nè un tentativo di collaudo nè una prova pianificata a livello di Gruppo o di vertice, bensì unicamente una campionatura decisa a livello di direzione dello stabilimento, nell'ambito della specifica autonomia ed in esercizio delle attribuzioni proprie del direttore dello stabilimento di (Omissis). Sul punto il coimputato Vo. è stato lapidario nell'indicare il Ti. , direttore dello stabilimento, come colui che ha preso la decisione di fare il test. In tal senso anche il teste Fa. , caporeparto. Pertanto la sentenza non fornisce riscontro alcuno circa la ragione per cui non sia stata ritenuta la riferibilità della decisione di effettuare la prova al Ti. , e per altro non viene operata neppure alcuna valutazione di inattendibilità di dette dichiarazioni. In sostanza la sentenza, pur riconoscendo la figura del Ti. quale responsabile di stabilimento, responsabile di produzione, responsabile aziendale, ha omesso ogni considerazione con riferimento alla sua posizione e funzione in materia di sicurezza, incorrendo quindi in un determinante errore e vizio di illogicità motivazionale. Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle omissioni antinfortunistiche contestate. Circa la ritenuta pericolosità del macchinario si osserva che laddove la sentenza afferma sussistere un difetto intrinseco del macchinario, ma la cui esistenza viene riconosciuta non obbiettiva come bensì dipendente unicamente da un errore di impostazione commesso dagli operatori. In sostanza si afferma che il macchinario sia ex se inidoneo e pericoloso, ma nei fatti tale asserita pericolosità esisterebbe solo nella misura in cui questo venisse utilizzato con modalità scorrette. Di tutta evidenza la contraddizione in termini.
Non si tiene conto di un dato fondamentale: l'attivazione dei movimenti di tutti i cilindri del macchinario dipendeva comunque da un'azione volontaria da parte dell'operatore, posizionato al quadro comandi. Una modalità di chiusura automatica ed improvvisa del cilindro Koala non esisteva. Con riferimento alle operazioni di pulizia dei rulli esisteva una specifica procedura aziendale del tutto idonea la quale prevedeva che la chiusura della calandra dovesse essere azionata solo ad incordatura terminata e solo dopo essersi accertati che nessun operatore fosse in prossimità dei cilindri. Il documento riportante tale procedura non è stato tenuto in alcun conto dalla Corte d'Appello. La sentenza inoltre dimostra la contraddittorietà motivazionale, laddove, nel fare propria l'argomentazione del primo giudice posta a base dell'assoluzione del VO., secondo cui la macchina non presentava alcuna pericolosità a livello di progettazione e costruzione, asserisce, nel ritenere la responsabilità del ricorrente, l'esistenza di carenze e di inidoneità.
Quanto alla violazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35 si osserva come un'attività di formazione generale di addetti all'utilizzo del cilindro Koala avrebbe avuto ragion d'esser laddove si fosse ritenuto di inserire il macchinario in produzione. Non era stata svolta una attività generale di informazione degli addetti per la semplice ragione che non vi erano addetti al cilindro Koala perchè questo non era inserito in alcuna attività di produzione.
Parimenti si osserva, in ordine alla ritenuta violazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 38, che per quanto già argomentato sin dalla fase progettuale sia stata effettuata una specifica attività di valutazione dei rischi con adozione di ogni misura e dispositivo al fine di garantire la sicurezza per un eventuale impiego in produzione. Ciò è confortato dalle dichiarazioni del funzionario ASL Br. che, nel contesto dell'attività di sopralluogo effettuata in azienda, aveva modo di verificare la sussistenza di tutti i dispositivi di sicurezza e di effettuare prove specifiche di funzionamento.
Con un terzo motivo si denuncia violazione di legge, con riferimento all'articolo 43 cod. pen. e vizio di motivazione per erronea ricostruzione dell'elemento psicologico con riferimento ai criteri di prevedibilità ed evitabilità dell'evento.
Con un quarto motivo si denunciano altra violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche ed in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.
Diritto
I motivi esposti sono infondati sicchè il ricorso va rigettato.
Questa Corte, chiamata ad esaminare la denunciata contraddittorietà e la carenza motivazionale, non può fare a meno di valutare la richiesta di ciascuna delle diverse questioni proposte, atteso che la verifica della coerenza logica di tutto il percorso argomentativo della impugnata sentenza è emerso in maniera del tutto chiara, anche laddove ha fatto proprio le motivazioni, in fatto ed in diritto, del giudice di primo grado.
Sul punto si osserva che, come è stato più volte affermato da questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicchè è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello.
Prima fra tutte le questioni addotte a sostegno dei motivi del ricorso per Cassazione è quella della contestata titolarità della posizione di garanzia in capo all'imputato.
Per completezza di esposizione dei motivi di ricorso sul punto, oltre a quanto già riportato nella parte narrativa, il ricorrente rileva che l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui la decisione di effettuare la prova di produzione del "tessuto non tessuto" fosse riferibile al FO. risulta priva di riscontro e per nulla motivata.
E' indimostrato che esistesse una pianificata attività aziendale con riferimento alla prova in questione.
E' indimostrato che una eventuale attività in tal senso dovesse essere approvata dal FO. e che soprattutto lo sia stata nella fattispecie.
In definitiva, per la Difesa, l'intero ragionamento sul punto risulta desunto ed ancorato ad un mero formalistico dato costituito dalla qualifica di legale rappresentante. Si sostiene che, in fatto, dalla misura camerale, acquisita agli atti, emerge che il sito di (Omissis) era strutturato come società per azioni, con un consiglio di amministrazione di riferimento e tre amministratori in carica. L'odierno imputato era, in tale contesto, membro del consiglio di amministrazione ed aveva altra qualifica di direttore generale, ma soprattutto non era destinatario di alcun conferimento o identificazione di poteri in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nè di alcun potere di gestione operativa del sito. Egli era incaricato della rappresentanza della società con enti ed istituzioni, poteri condivisi con altro procuratore e comunque destinatario di attribuzioni afferenti unicamente alla gestione amministrativa della società in ambito fiscale e contrattuale. Non era destinatario nè svolgeva alcun incarico afferente alla gestione propriamente produttiva del sito in questione. La sentenza non solo non ha preso in considerazione la visura camerale ma ne ha anche travisato i dati in essa oggettivamente riportati. Sul punto si rileva, ancora, da parte della Difesa che la sentenza afferma la posizione di garanzia dell'imputato rilevando che è lo stesso FO. , quale legale rappresentante della Fi. Ne. (nonchè direttore generale dello stabilimento di (Omissis)) ad attestare il (Omissis) che non esistono valide deleghe che conferiscono a terzi la responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. Si eccepisce che tale dichiarazione non ha alcuna rilevanza probatoria essendo costituita da un modulo prestampato di dichiarazione di elezione di domicilio in atti, specificante unicamente poteri legali di rappresentanza e come tale sottoscritta dall'imputato unicamente nel contesto delle proprie prerogative di rappresentanza istituzionale.
E' palese la erronea interpretazione della norma di cui al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 2, comma 2, lettera b): si è attribuita la qualifica di datore di lavoro unicamente sulla base di un dato formale e non di un dato di effettività, come richiede la norma, costituito dall'esercizio in concreto dei poteri di gestione, con richiamo sul punto a giurisprudenza di questa Corte (S.U. 14.10.1992 n. 9874 e sez. 3 13.07.2004 n. 39268). In applicazione della disposizione normativa dell'articolo 4, stesso Decreto Legislativo, nelle aziende di notevoli dimensioni, si indica la figura del dirigente quale titolare della gestione autonoma di una specifica area e settore aziendale, destinatario dei medesimi obblighi facenti capo al datore di lavoro. E' indubbio che nel caso di specie l'articolazione e l'organizzazione aziendale del sito era stata prevista la figura del direttore di stabilimento, ricoperta dall'ing. Ti. avente appunto tale qualifica aziendale. Di conseguenza la presenza di tale figura esclude che il legale rappresentante dovesse rilasciare una specifica delega per la sicurezza sul lavoro.
Orbene per rispondere alle doglianze difensive testè esposte, è necessario premettere che a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 (articoli 391, 392 e 6) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4) ed anche in riferimento alla norma cd. "di chiusura del sistema" ex articolo 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'articolo 40 c.p.p., comma 2.
Si obietta nei motivi del ricorso che, essendo quella di cui l'imputato è legale rappresentante, una società di vaste dimensioni dotata di una struttura organizzativa con la nomina di un direttore di stabilimento (quello di (Omissis)) avente funzioni direttive, non sarebbe spettato all'imputato, in base alla ripartizione delle competenze interne, il compito di esigere che la macchina di cui trattasi fosse dotata delle idonee misure di prevenzione a tutela della salute dei lavoratori e che i dipendenti ad essa addetti avessero ricevuto specifica formazione.
Così però non è nella materia infortunistica, perchè possa prodursi l'effetto del trasferimento dell'obbligo di prevenzione dal titolare della posizione di garanzia ad altri soggetti inseriti nell'apparato organizzativo dell'impresa (siano essi responsabili di settore o capireparto) è necessaria una delega di funzioni da parte dell'imprenditore o del datore di lavoro che deve trovare consacrazione in un formale atto di investitura in modo che risulti certo l'affidamento dell'incarico a persona ben individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell'obbligo di cui viene a gravarsi; quello cioè di osservare e fare rispettare la normativa di sicurezza. Se, dunque, è possibile che l'imprenditore possa delegare ad altri gli obblighi attinenti alla tutela delle condizioni di sicurezza del lavoro su di lui incombenti per legge, in quanto principale destinatario della normativa antinfortunistica, qualora sia impossibilitato ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi alla sua qualità per la complessità ed ampiezza dell'impresa per la pluralità di settori produttivi di cui si compone o per altre ragioni, tuttavia il cennato obbligo di garanzia può ritenersi validamente trasferito purchè vi sia stata una specifica delega, e ciò per l'ovvia esigenza di evitare indebite esenzioni, da un lato, e, dall'altro, compiacenti sostituzioni di responsabilità. Sul presupposto che l'individuazione dei destinatari dell'obbligo di prevenzione deve avvenire in relazione all'organizzazione dell'impresa e alla ripartizione delle incombenze, siccome attuata in concreto tra i vari soggetti chiamati a collaborare con l'imprenditore e ad assicurare in sua vece l'onere di tutela delle condizioni di lavoro, non può quest'ultimo essere esentato da colpa per qualsiasi evenienza infortunistica conseguente all'inosservanza dell'obbligo di garanzia suo proprio, quando non vi sia stato un trasferimento di competenza in materia antinfortunistica attraverso un atto di delega e ciò in attuazione del principio della divisione dei compiti e delle connesse diversificate responsabilità personali.
L'adesione alla tesi di una possibilità di una delega ampliata di funzioni, costituisce palese violazione della ratio dell'intero Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, il quale, con l'espressione "competenze" ha inteso riferirsi alle posizioni occupate dai vari soggetti nell'ambito dell'impresa in base all'effettuata e completa ripartizione di incarichi tra: i datori di lavoro (sui quali precipuamente grava l'onere dell'apprestamento e dell'attuazione di tutti i necessari accorgimenti antinfortunistici), dirigenti, cui spettano poteri di coordinamento e di organizzazione in uno specifico settore operativo o in tutte le branche dell'attività aziendale, e preposti, cui competono poteri di controllo e di vigilanza, in modo da consentire l'individuazione delle rispettive responsabilità, qualora dovessero insorgere. Donde la necessità di una delega certa e specifica da parte dell'imprenditore, che valga a sollevarlo dall'obbligo di prevenzione, altrimenti su di lui.
Va da sè che una delega implicita può essere contenuta in una effettiva predisposizione della suddivisione del lavoro individuando i vari soggetti cui sono demandati in via esclusiva, tra l'altro, anche le funzioni della organizzazione e controllo delle misure antinfortunistiche.
Tali considerazioni valgono ad evidenziare un profilo di colpa per omissione nella condotta dell'imputato la cui posizione di garanzia, come evidenziato dai giudici del merito, emerge dalla sua qualità di legale rappresentante della società, e dunque di datore di lavoro, e dall'assenza di una specifica delega alla predisposizione delle misure antinfortunistiche, con le forme e con il contenuto cui prima si è fatto riferimento, e dalla non esibita, ma solo asserita, documentazione attestante una organizzazione del lavoro nell'ambito dell'azienda con specifica suddivisione dei ruoli in ragione della quale, come addotto, al direttore dello stabilimento (ing. Ti. ) di (Omissis) della " Fi. Ne. " sarebbe stata demandata in via esclusiva la predisposizione delle misure di prevenzione antinfortunistica ed il relativo controllo sulla concreta applicazione.
In effetti ai fini dell'esonero da responsabilità dell'imputato, in materia di prevenzione antinfortunistica, si sarebbe dovuto dimostrare la suddivisione dell'apparato produttivo della società in una serie di unità produttive autonome, ciascuna affidata ad un soggetto all'uopo investito di "mansioni direttive", sicchè potevano richiamarsi i principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell'individuare la nozione di "unità produttiva" in materia di sicurezza del lavoro. Pertanto, occorreva dimostrare non solo la effettiva frammentazione dell'impresa in una pluralità di centri dotati di autonomia effettiva sia finanziaria sia tecnico-funzionale, intesa non in senso burocratico e ristretto, ma ampio, giacchè altrimenti detti requisiti non sarebbero mai rinvenibili, ma anche l'esistenza di effettivi assetti e rapporti di poteri quali risultano dagli organigrammi aziendali e dagli ordini di servizio, ferma restando la necessità di un'attività di coordinamento e di alta organizzazione e controllo, che deve restare radicata nel vertice come contenuto di un dovere non delegabile, che è il riflesso della qualità di imprenditore.
I suddetti aspetti di colpa sono di per sè fondatori della responsabilità dell'imputato, in punto di titolarità della posizione di garanzia, tra l'altro, ammesso pure che si trattasse di una decisione autonoma del direttore dello stabilimento quella di avviare, sia pure in via sperimentale, la produzione del nuovo tessuto con la macchina accantonata da diverso tempo, appare inverosimile, come giustamente osserva la Corte meneghina, che non ne abbia informato i vertici tenuto conto che ha dovuto distogliere alla normale produzione uomini e mezzi.
Quanto al secondo motivo la sua infondatezza la si coglie nel momento in cui si tenta di stravolgere un dato di oggettiva rilevanza, evidenziato dalla sentenza (vedi dichiarazioni del tecnico dell'asl), quale è la modifica del quadro comandi consistita nell'eliminazione di un precedente selettore che aveva, appunto, determinato l'automatica e non percettibile progressiva chiusura del cilindro koala, cercando di trasferire la responsabilità della chiusura ad una manovra volontaria dell'operatore posizionato al quadro comandi, senza tenere conto che proprio quella modifica e il mancato utilizzo della macchina da due anni non era stata portata a conoscenza degli agli addetti, con violazione della disposizione contestata del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35.
Sul punto si osserva che non si rileva affatto la contraddittorietà denunciata con riferimento all'assoluzione del VO. (progettista della macchina ed autore delle modifiche), in quanto tale imputato è stato assolto non perchè la macchina presentasse un idoneo sistema di sicurezza che consentisse la sua pulizia in caso di inceppamento, quanto per la semplice ragione che la calandra non era stata ancora collaudata ed egli, nella qualità di progettista, non aveva ricevuto alcuna comunicazione che sarebbe stata messa in funzione il (Omissis). Anzi, la circostanza avvalora ancora di più, anche sotto il profilo della negligenza, la colpa di aver adibito ad una macchina non ancora collaudata dipendenti non informati sulla sua utilizzazione.
L'analisi della censura oggetto del terzo motivo resta assorbita da quella del secondo motivo, non potendosi certo eccepire la non prevedibilità dell'evento e quindi la sua inevitabilità in riferimento all'utilizzazione di una macchina ferma da due anni e mai collaudata.
Da ultimo quanto alla censura circa il mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante si osserva che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra, invece, nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'articolo 133 c.p. (da ultimo, Cass., Sez. 4A, 13 gennaio 2004, Palumbo), A ciò dovendosi aggiungere che non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (di recente, Cass., Sez. 4A, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri).
Nella specie, risulta evidente che il potere discrezionale in punto di trattamento dosimetrico, alla luce della pena inflitta, è stato dal giudice correttamente esercitato, con riferimento allo stato di incensuratezza dell'imputato e dell'avvenuto risarcimento del danno e con la concessione delle attenuanti generiche, non ritenendo di applicarle con giudizio di prevalenza per l'oggettiva gravità del fatto, così dimostrando di aver tenuto conto degli elementi indicati nell'articolo 133
c.p..
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.