Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 novembre 2011, n. 23181 - Amianto ed esposizione media annuale superiore alla soglia di rischio


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 3531-2009 proposto da:

PI. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato FELSANI MARIA CECILIA, rappresentato e difeso dall'avvocato STORACE ISIDE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, CLEMENTINA PULLI, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 152/2008 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/03/2008 r.g.n. 589/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



Pi. Gi. chiedeva al Giudice del lavoro il riconoscimento del diritto alla rivalutazione dell'anzianità contributiva prevista dalla Legge n. 257 del 1992 e successive modifiche in relazione al periodo lavorativo dedotto (14.3.1972-12.7.1994) per la subita esposizione all'amianto presso la Os. s.r.l., diritto denegato in sede amministrativa. Si costituiva l'INPS resistendo all'accoglimento della domanda. Il Giudice di prime cure (Tribunale di Savona) ammetteva prova orale e disponeva consulenza tecnica affidata ad un Collegio di esperti e con sentenza del 30.1.2006 accoglieva la domanda.

Su appello dell'INPS la Corte di appello di Genova disponeva nuova consulenza e con sentenza dell'8.2.2008, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda.

La Corte territoriale ha affermato di condividere i risultati della nuova consulenza tecnica di ufficio disposta in appello, la quale aveva concluso nel senso che il Pi. non aveva subito un'esposizione media annuale superiore alla soglia di rischio richiesta dalla legge per l'attribuzione del beneficio previdenziale, osservando come dovesse ritenersi corretta la metodica seguita dal CTU, il quale dopo aver raccolto dati e documentazione esistenti presso la Omsav, aveva calcolato la esposizione media annua del lavoratore appellato, utilizzando, per stabilire il livello di esposizione in relazione al luogo ed al tipo di lavorazione cui era stato adibito, i dati generalmente accreditati, relativi al livello di concentrazione di fibre di amianto reperibili presso la banca dati Amyant (ciò, nell'impossibilità di rilevare in concreto i valori effettivi essendo quella dell'OMSAV una realtà industriate da tempo dismessa) procedendo, poi, in base alle ricerche effettuate sul settore di produzione OMSAV, a determinare i tempi di esposizione, con riferimento alle mansioni svolte dall'appellato ed applicando, quindi, sulla base dei dati così acquisiti la formula Contarp la stessa utilizzata dall'INAIL).

Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Pi. con tre motivi, resiste l'INPS con controricorso. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto


Nel primo motivo, con denuncia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, omessa motivazione in punto di rinnovo della CTU, la sentenza di appello è censurata per aver disposto una nuova indagine tecnica senza alcuna giustificazione, posto che da quella espletata in primo grado emergevano tutti gli elementi di cognizione necessari per la verifica dell'esposizione a rischio dell'appellato.

Nel secondo motivo si deduce il difetto di motivazione; si contesta alla sentenza impugnata di non aver fatto riferimento alle doglianze della difesa dell'appellato ritualmente esposte con cui si eccepiva la nullità della CTU (anche) mettendosi in discussione l'imparzialità, la ritualità dell'indagine e l'attendibilità delle conclusioni raggiunte dall'ausiliare tecnico, risultando da una lettera de consulente di parte dell'attuale ricorrente che il nominato CTU avrebbe in qualche modo paventato le conseguenze di ordine economico e politico derivanti dall'accoglimento di un eccessivo numero di domande del controverso beneficio previdenziale.

Nel terzo motivo si deduce il difetto di motivazione in ordine alla prevalenza attribuita alle conclusioni del CTU nominato in appello rispetto alle risultanze della consulenza di primo grado, nonchè in ordine alle censure mosse alla medesima CTU; si sostiene che la Corte di merito si è limitata ad esprimere un'acritica adesione a conclusioni fondate su una scelta arbitraria ed immotivata dei coefficienti di calcolo dell'esposizione a rischio e sul mancato esame delle risultanze probatorie le quali mettevano in luce come altri lavoratori avessero ricevuto l'attestazione di rischio da parte dell'INAIL e il riconoscimento del diritto al richiesto beneficio contributivo.

Il ricorso non è fondato.

Premette la Corte che le questioni prospettate nei vari motivi sono state da essa già esaminate in sede di decisioni di controversie in tutto analoghe (cass. nn. 5897, 6507, 7494 del 2011) e le considerazioni espresse nell'occasione non possono che ribadirsi con riferimento alle censure mosse dai ricorrenti alla sentenza impugnata.

Si osserva, infatti, quanto al primo motivo, in primo luogo che la sentenza impugnata da conto delle ragioni che avevano indotto la Corte territoriale a disporre la rinnovazione della CTU, ragioni consistenti nell'avere l'appellante INPS dedotto che i CTU nominati in primo grado non avevano accertato in modo rigoroso la personale esposizione all'amianto del lavoratore appellato, avendo fatto riferimento alle risultanze della consulenza da loro stessi resa in altro procedimento con riguardo al medesimo ambiente di lavoro. Decisiva, comunque, è la considerazione che la consulenza teorica non è un mezzo di prova, bensì un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice, al quale spetta decidere sull'esaustività degli accertamenti già compiuti e valutare l'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate ovvero di sentire a chiarimenti il consulente, nonchè di procedere alla rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti; e l'esercizio di tale potere (così come il suo mancato esercizio) non può essere sindacato in sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, salvo che l'esigenza di procedere a una nuova consulenza (o di chiamare a chiarimenti o, ancora, di effettuare, accertamenti suppletivi o integrativi) sia stata segnalata dalle parti e il giudice non ritenga di accogliere la relativa istanza (v. cass. n. 17906 (2003, n. 5777/98, n. 8611 /1005; 10972/1994).

A loro volta le censure di vizio di motivazione espresse nel secondo motivo non sono idonee a comportare la cassazione della sentenza impugnata, non risultando che l'odierno ricorrente abbia fatto valere le sue riserve nei confronti dell'imparzialità del CTU tramite istanza di ricusazione ex articoli 51 e 63 c.p.c.; pertanto la Corte territoriale non era onerata di motivare sul sospetto del difetto di terzietà dell'ausiliare. In ogni caso non può dubitarsi dell'imparzialità del CTU rispetto alle valutazioni da compiere (e poi espresse) con riferimento alla posizione lavorativa dell'odierno ricorrente per il solo fatto che l'ausiliare tecnico avesse in qualche modo paventato le conseguenze di ordine politico-economico derivanti dal numero di domande (all'epoca) pendenti per il riconoscimento dei benefici previdenziali riconosciuti dalla Legge n. 257 del 1992 ai lavoratori esposti all'amianto. è irrilevante, quindi, che la sentenza impugnata manchi di una espressa motivazione sul punto.

Infine, quanto alle censure svolte nell'ultimo motivo, si osserva che la confutazione, da parte della Corte territoriale, delle contestazioni formulate nei confronti della CTU, è implicita nel giudizio di piena attendibilità ed esaustività dell'elaborato tecnico che il giudice di appello ha ampiamente motivato riferendo della correttezza della metodica seguita dal proprio ausiliare (determinazione del tempo e della consistenza della esposizione all'amianto effettuata, in relazione alle mansioni svolte da ricorrente, sulla base della ricostruzione della situazione esistente in azienda nel periodo dedotto in causa e dei criteri, scientificamente validi, apprestati, per la valutazione del rischio in attività similari, sulla banca dati AMYANT, generalmente accreditata e utilizzati anche dalla Contare, organo tecnico dell'INAIL) e concludendo nel senso della non percorribilità dell'ipotesti di una valutazione del rischio maggiore di quella indicata dal CTU, perchè non suffragata in causa da oggettivi elementi di riscontro. Nè rileva il fatto che ad altri lavoratori della stessa azienda, operanti nel medesimo ambiente ed adibiti alle medesime mansioni dell'odierno ricorrente fosse stata rilasciata dall'INAIL l'attestazione di esposizione a rischio, posto che dall'avvenuta esposizione di un lavoratore non è lecito inferire, in assenza di ulteriori precisi elementi di prova, il verificarsi di un'identica esposizione per un altro lavoratore. Si aggiunga che diversamente da quanto sostiene l'odierno ricorrente, all'attestazione di rischio dell'INAIL può attribuirsi valore di prova "privilegiata" soltanto se e in quanto si tratti di certificazione rilasciata sulla base degli atti di indirizzo emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, giusta la previsione della Legge n. 179 del 1992, articolo 18 comma 8 confermata dalla Legge n. 247 del 2007, articolo 1, comma 20), così come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, espressasi nel senso che solamente le certificazioni in questione, se non contrastate da una specifica prova contraria, consentono il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale controverso, senza necessità di accertare altrimenti il periodo e la consistenza della personale esposizione all'amianto del lavoratore interessato (cass. n. 10037/2007, 400/2007, 27451/2006 e numerose altre conformi). Appare peraltro significativo, a conferma della correttezza della sentenza impugnata, il fatto che all'attuale ricorrente, a differenza di altri colleghi, non sia stata rilasciata dall'INAIL l'attestazione di cui alla norma appena citata.

Si aggiunga, quanto al dedotto vizio di motivazione consistente nel non avere la sentenza impugnata messo a confronto le conclusioni del proprio ausiliare tecnico con quelle, di segno diverso, espresse da ausiliari nominati in precedenza, che il ricorrente non espone dati e considerazioni della consulenza di primo grado suscettibili di porre sicuramente in dubbio le conclusioni dell'ausiliare tecnico di secondo grado, così da obbligare il giudice di appello a motivare a scelta di un elaborato tecnico invece dell'altro. In definitiva le censure di vizio di motivazione che il ricorrente addebita alla sentenza non evidenziano lacune o vizi logici del suo impianto motivazionale, tali da rendere la decisione priva di razionale giustificazione, ma si risolvono, per la gran parte, attraverso la messa in discussione dell'operato e delle conclusioni del CTU, in critiche strumentali ad una revisione del merito del convincimento del giudice (che quelle conclusioni ha fatto proprie) e per ciò stesso, devono ritenersi inammissibili, in quanto incompatibili con il sindacato di (sola) legittimità proprio del giudizio di cassazione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Non vi è luogo a condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in relazione alla natura della controversia ed all'epoca di deposito del ricorso introduttivo.

P.Q.M.



LA CORTE

rigetta il ricorso; nulla sulle spese.