Categoria: Normativa statale
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto 20 settembre 2011

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
(G.U. 26 novembre 2011, n. 276)


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto l'art. l, commi 3, lettere da a) a f), 90 e 91 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Visto l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d) del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica del 19 maggio 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in data 13 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1 Domanda di accesso al beneficio

1. La domanda di cui all'art. 2, comma l, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, di seguito denominato «decreto legislativo» è presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto, secondo modalità definite dall'ente medesimo.
2. Ai fini della procedibilità dell'istanza, la domanda di cui al comma 1 deve:
a) indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al pensionamento, dei beneficio di cui al decreto legislativo;
b) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo, fermo restando che, relativamente alla lettera b), il rinvio al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in essa contenuto, ha valore esclusivamente definitorio delle caratteristiche temporali del lavoro notturno;
c) contenere, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo, la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al presente decreto, di cui è parte integrante.
3. La documentazione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo, prodotta in copia, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale.

Art. 2 Procedimento accertativo

1. L'istruttoria delle domande trasmesse ai sensi dell'art. 1 del presente decreto è svolta dalla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto.
Per la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio ed in relazione alle singole istanze, detto ente può avvalersi di rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché' della collaborazione, sulla base di specifiche intese, di rappresentanti delle aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici.
2. Con conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è fornita agli enti previdenziali interessati, ove necessario, ogni indicazione per la specificazione dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento accertativo, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'art. 1, comma l, lettera c), del decreto legislativo e del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro indicati all'art. l, commi 1, lettera b), 2 e 6 del medesimo decreto legislativo.

Art. 3 Monitoraggio e meccanismo di salvaguardia

1. Il monitoraggio delle domande accolte, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato attraverso l'analisi dei dati provenienti dall'accentramento, presso l'INPS, delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali interessati e concernenti:
a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore, dei requisiti pensionistici agevolati;
b) l'onere finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico;
c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
2. Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
3. All'espletamento delle attività di monitoraggio e di eventuale differimento del trattamento pensionistico si provvede attraverso indizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di apposita conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4 Comunicazioni dell'ente previdenziale

1. In esito alla domanda di accesso al beneficio di cui all'art. 2, comma l, del decreto legislativo, l'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato entro il 31 dicembre 201 l in riferimento alla lettera a) del predetto comma 1, ed entro il 30 ottobre di ciascun anno in riferimento alla lettera b) del medesimo comma 1:
a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio di cui all'art. 3;
c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.

Art. 5 Verifiche ispettive

1. L'espletamento dell'attività di verifica di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo è svolta, sulla base di intese a livello territoriale tra enti previdenziali e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulle istanze individuate dalle predette amministrazioni in relazione alla complessità dell'istruttoria.

Art. 6 Modalità di rilevazione e comunicazione

1. Con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica alla Direzione provinciale del lavoro e all'ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) ai fini di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo, con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo; in caso di svolgimento di lavoro notturno ai sensi della lettera b) del predetto comma 1, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini di cui alla lettera b), numero l, del presente comma;
b) ai fini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo:
1) con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
2) entro trenta giorni dall'inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.
2. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo.
3. Modalità diverse di esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 possono essere introdotte con apposite convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali interessati.

Art. 7 Scambio di dati tra enti

1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria provvedono, anche ai fini del procedimento accertativo di cui all'art. 2 e delle verifiche ispettive di cui all'art. 5, allo scambio di dati ed elementi conoscitivi, anche attraverso modalità informatiche, in ordine alle lavorazioni di cui all'art. 1, commi l e 6, del decreto legislativo. Con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e ai periodi di cui al comma 2 dei medesimo art. 1 del decreto legislativo, l'utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli altri enti previdenziali e assicurativi, avviene secondo modalità stabilite da specifiche intese tra i predetti enti.

Art. 8 Ricorsi amministrativi

1. In relazione alle istanze di accesso al beneficio dichiarate procedibili ma escluse comunque dal beneficio, il lavoratore può promuovere, esclusivamente per motivi di merito ed entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art. 17 del decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto per la sua decisione il ricorso si intende respinto.
2. Ai fini di cui al comma l, i Comitati regionali per i rapporti di lavoro sono integrati da rappresentanti con qualifica dirigenziale dell'INPDAP e dell'ENPALS qualora, sulla base delle valutazioni del presidente dello stesso Comitato, tale integrazione si riveli necessaria in relazione allo specifico ricorso.
3. Ai rappresentanti designati ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 151


TABELLA A
Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio

LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI

Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 67/2011


Documenti che devono attestare la sussistenza del rapporto di lavoro per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma2, del d.lgs. n. 67/2011

Documenti che devono attestare l'adibizione alle attività per tutto il periodo di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 67/2001

Ulteriore documentazione necessaria

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999)

ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
- ruolo di equipaggio
- comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro

 

- contratto di lavoro individuale con indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore

b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 2 il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato al 1° luglio 2009

ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
- ruolo di equipaggio
- comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro

TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI:

- prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno

- contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento

 

b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo

ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
- ruolo di equipaggio
- comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro

TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI:

- prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno

- contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento

 

c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 67/2011, cui si applicano criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 c.c., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità

ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro
- ruolo di equipaggio
- comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro

 

 

- contratto di lavoro individuale con indicazione dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore

d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- libro matricola
- libro unico del lavoro
- libretto di lavoro

 

 

 

LAVORATORI DIPENDENTI DA PP.AA.

Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 67/2011

Documenti

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999)

Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:

a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);

b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite

b1) lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 2 il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato al 1° luglio 2009

Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:

a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con lavoro notturno  con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);

b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite

b2) al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo

Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:

a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D.Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);

b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite

d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:

a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte come conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo con allegata documentazione di cui alla lettera c) del D.Lgs. n. 67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);

b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite