Categoria: 2011
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 27 ottobre 2011
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2014
Parti: Fis e RSU
Settori: Chimici, Fis spa di Alte di Montecchio Maggiore
Fonte: ADAPT

Sommario:

1) Relazioni industriali
2) Salute, Sicurezza e Ambiente
3) Formazione
4) Welfare
a. Part time
b. Permessi non retribuiti per orario ridotto temporaneo
c. Assenze per malattia dei figli
d. Fonchim
e. Sostegno ai lavoratori in caso di gravi problemi di salute
5) Risorse umane
6) Mensa
7) Pausa mensa
8) Orario di lavoro
a. Tempo tuta

b. Orario Flessibile
9) Squadra di Pronto Intervento
10) Ciclo continuo non strutturale
11) Ciclo continuo strutturale
12) Indennità per ciclo continuo
13) Erogazione 13ª e 14ª mensilità
14) Turni notturni e diurni
15) Reperibilità
16) Straordinario
17) Premio di partecipazione
18) Omnicomprensività
19) Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 - Definizione di M.O.L.
Allegato 2 - Tabella riepilogativa del valore del premio di partecipazione riferito all'indice MOL
Allegato 3 - Criteri di calcolo quota del premio di partecipazione legata all'andamento infortunistico
Allegato 4: (Rese processi)
Allegato 5 - Premio di partecipazione riferito all'indice MOL x addetto
Allegato 6 - Accordo relativo alle attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (RLSA) secondo quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs 81/2008
Premessa
1. Accesso ai luoghi di lavoro
A) Esame di problematiche di Salute e Sicurezza legate a situazioni operative ricorrenti
B) Esame di problematiche di Salute e Sicurezza legate a eventi specifici
2. Consultazione dei RLS
3. Informazione e documentazione
4. Partecipazione
5. Validità e scadenza

Ipotesi di accordo

Addì 27 ottobre 2011, presso la sede della Fis Fabbrica Italiana Sintetici spa in Viale Milano 26 a Montecchio Maggiore (VI) si sono incontrati:
- la Fis spa di Alte di Montecchio Maggiore, […]
- la RSU dello stabilimento di Montecchio Maggiore.
Dopo precedenti ampie discussioni e ripetute riunioni volte anche ad esaminare situazione e prospettive aziendali e condizioni di competitività della stessa, le parti hanno convenuto quanto segue.

1) Relazioni industriali
Le parti concordano sull’opportunità di realizzare un sistema di relazioni industriali che, nell'ambito dell' autonomia delle scelte imprenditoriali, persegua la partecipazione dei lavoratori al conseguimento degli obiettivi aziendali, valorizzando il loro contributo di conoscenze ed elevando il livello di responsabilità anche in funzione e del raggiungimento dei risultati propostisi dall'azienda e del miglioramento delle condizioni generali di lavoro, con particolare attenzione alla salute dei lavoratori e alla sicurezza ambientale.
Il sistema di relazioni industriali fa riferimento alle norme e procedure stabilite dal CCNL, dagli accordi interconfederali e dagli accordi aziendali 5.6.1997, 4.7.1997, 24.10.2000, 23.05.2002, 26.02.2003, 18.10.2004, 26.05.2008. Questi ultimi mantengono la loro validità, fatte salve le parti implicitamente abrogate o sostituite dal presente accordo.
In relazione a quanto sopra e con riferimento in particolare a quanto previsto dal Capitolo I Parte II del CCNL, F azienda periodicamente informerà le RSU in ordine alla situazione economica e produttiva, illustrando i principali indicatori di bilancio, evidenziando in particolare i programmi di investimento, le prospettive commerciali, produttive ed occupazionali nonché le eventuali rilevanti modifiche alla struttura anche societaria dell'azienda.
Periodicamente verranno forniti alla RSU: l'aggiornamento dell'organigramma aziendale, l'andamento degli indicatori economici rilevanti ai fini dell'andamento complessivo dell'azienda e degli indici utili ai fini della determinazione delle singole quote del premio previsto al successivo punto 17).

2) Salute, Sicurezza e Ambiente
L’"Accordo relativo alle attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente (RLSA) secondo quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs. 81/2008" del 08/06/2010, rinnovato nel corso della trattativa per il presente rinnovo del contratto integrativo e posto in allegato ad esso (Allegato 6), ne costituisce parte integrante.

3) Formazione
Le iniziative formative saranno oggetto di specifica attenzione da parte dell'azienda e saranno altresì oggetto di esame fra le parti allo scopo di effettuare congiuntamente la rilevazione dei bisogni formativi e condividere i conseguenti piani attuativi, con particolare riferimento a quanto definito nell'accordo quadro nazionale sulla formazione continua del 7.11.07.
Per quanto riguarda la formazione in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente si fa inoltre riferimento a quanto stabilito nell'accordo di cui all'allegato 6.

7) Pausa mensa
Le Parti concordano che, in riferimento a quanto previsto dagli accordi in essere, tutti i Lavoratori turnisti e tutti i Lavoratori in "semi turno" manterranno il diritto ad una pausa prolungata per l'accesso al locale mensa: Si precisa che la durata di tale pausa sarà valutata come periodo totale intercorrente tra l’abbandono dell’area operativa di Stabilimento e il rientro nella stessa.
La durata della pausa, in considerazione della tipologia di lavoro svolto dai singoli Lavoratori e delle relative esigenze di predisporsi in condizioni idonee all'accesso alla mensa potrà avere durata variabile e comunque utile a consentire la fruizione del pasto presso la mensa.
Le Parti, anche in riferimento a quanto previsto dal successivo art. 8 del presente accordo, si riservano di concordare dove collocare le posizioni di "timbratura" per la registrazione dell'inizio e della fine della pausa in posizione idonea ad evitare errori ed equivoci.
La nuova definizione supera e annulla le intese su questo punto riferibili ad accordi precedenti.

8) Orario di lavoro
a. Tempo tuta

La registrazione dell'inizio del periodo di lavoro quotidiano (in orario giornaliero o in turno) e la fine dello stesso verranno acquisite mediante "timbratura" con badge personale in corrispondenza dei dispositivi posti all'ingresso/uscita dell'area operativa di competenza (accesso all'area interna di Stabilimento dai locali di Portineria o accesso all'area Uffici e Laboratori).
Le regole contrattuali circa il rispetto dell'orario di lavoro si intendono riferibili alle suddette registrazioni.
Le Parti concordano di individuare le modalità di contabilizzazione e retribuzione del tempo impiegato dai Lavoratori che, per disposizione dell'Azienda e usufruendo degli spogliatoi o di altra struttura idonea individuata dall'Azienda, sono tenuti a utilizzare un abbigliamento specifico, conservato presso i locali dell'Azienda, da indossarsi quotidianamente prima dell'accesso all'area operativa di competenza e da dismettere una volta lasciata definitivamente fa stessa.
• A tutti i Lavoratori inquadrati in cat. C, D ,E, F tenuti ad indossare un completo specifico (Giacca/camicia e pantalone) e scarpe antinfortunistiche sarà riconosciuta un'indennità giornaliera per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro, il cui valore sarà pari ad 1/4 (un quarto) della paga oraria calcolata in riferimento alla retribuzione mensile individuale;
• A tutti i Lavoratori inquadrati in cat. C, D ,E, F tenuti ad indossare un capo, specifico (Giacca o camice) e/o scarpe antinfortunistiche sarà riconosciuta un'indennità giornaliera per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro, il cui valore sarà pari ad 1/7 (un settimo) della paga oraria calcolata in riferimento alla retribuzione mensile individuale.
La suddetta indennità si intende inclusiva di ogni altra attività preparatoria qui non specificamente descritta e derivante dall'applicazione delle procedure aziendali per l'accesso al posto di lavoro e sarà operativa dal 01/01/2012.

b. Orario Flessibile
Viene istituita la flessibilità di orario per i Lavoratori giornalieri inquadrati nelle categorie C, D, E e F (esclusi quindi Lavoratori turnisti, "semi turnisti" e Lavoratori con orario di lavoro individualizzato) nelle seguenti posizioni e funzioni:
• Area amministrativa/commerciale
• Laboratori
• Area QA
• Ufficio produzione
La flessibilità di orario si intende così regolata:
• Ingresso e uscita nell'intervallo di orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 18:00
• Pausa pranzo di 1 ora non riducibile, a meno di specifica autorizzazione da parte del diretto superiore
• Totale di 8 ore lavorative/giorno con calcolo riferito al minuto di ingresso.
• Calcolo dell'eventuale orario straordinario svolto su autorizzazione del diretto superiore su base minima di periodi interi di almeno 30 minuti oltre il completamento delle 8 ore lavorative.

9) Squadra di Pronto Intervento
A partire dal mese di gennaio 2012, l'indennità prevista per i Lavoratori inseriti nell'organico della Squadra di pronto Intervento passerà dall'attuale valore di 32 €/mese al nuovo valore di 40,00 (quaranta/00) €/mese.

10) Ciclo continuo non strutturale
Il ricorso a periodi di ciclo continuo per Lavoratori turnisti in ciclo settimanale verrà regolato come segue:
a. Il meccanismo di riferimento per la rotazione dei turni sarà il cosiddetto "4-2", che prevede 4 turni notturni - 2 turni di riposo - 4 turni pomeridiani - 2 turni di riposo - 4 turni mattutini - 2 turni di riposo.
b. La durata minima di ciascun periodo di ciclo continuo per uno stesso gruppo di Lavoratori sarà pari a 8 settimane per consentire la normale realizzazione degli effetti di rotazione secondo lo schema di cui al punto precedente;
c. Il numero massimo di settimane di lavoro che ciascun Lavoratore addetto normalmente al ciclo settimanale sarà tenuto ad effettuare in ciclo continuo è fissato pari a 24 (ventiquattro) settimane/anno per il 2012 e pari a 18 (diciotto) settimane/anno per gli anni 2013 e 2014.
d. L'attivazione dei periodi di lavoro a ciclo continuo sarà comunicata alla RSU e ai Lavoratori interessati con un preavviso minimo di 15 gg. solari.

11) Ciclo continuo strutturale
Il ciclo continuo strutturale, ad oggi utilizzato come orario di lavoro per il soli Lavoratori turnisti del reparto Ecologia & Utilities, sarà parzialmente esteso anche a Personale dell'area produttiva e del laboratorio QC.
Si prevede che tale forma di organizzazione possa essere estesa ad una quota minoritaria dell'Organico di Produzione (a titolo indicativo 30-50 addetti) e la modifica organizzativa sarà progressivamente introdotta e adottata in considerazione delle esigenze produttive e delle necessità di far crescere - in termini di polivalenza - la professionalità del Personale interessato.
L'Azienda prevede, in virtù del nuovo assetto, una riduzione delle necessità di attivazione del ciclo continuo per i Lavoratori normalmente addetti al ciclo settimanale (v. Punto 10).
L'Azienda si riserva la facoltà di individuare i Lavoratori ai quali proporre l'inserimento nell'organico del ciclo continuo strutturale, fermo restando che il passaggio alla diversa tipologia di orario di lavoro sarà effettivo solo in caso di esplicita accettazione da parte del singolo Lavoratore.
In base alle esigenze produttive e alle scelte organizzative dell'Azienda, il Personale normalmente addetto al ciclo continuo potrà svolgere lavoro in ciclo settimanale. Ogni interruzione e/o ripresa del ciclo continuo - sia nel caso in cui riguardi singoli Lavoratori sia nel caso riguardi l'intero gruppo degli Addetti - sarà comunicata con almeno 15 gg. solari di anticipo.
I tempi e le modalità di introduzione della nuova organizzazione saranno stabiliti dall'Azienda, che si fa carico dell'obbligo di informazione preventiva alla RSU circa l'avanzamento del programma e che esaurirà i dovuti passaggi di consultazione dei RLSA previsti dalla normativa vigente in caso di modifiche organizzative.

12) Indennità per ciclo continuo
[…]
Il Personale addetto al ciclo continuo strutturale avrà diritto, nei periodi prestati con ciclo settimanale, ad una specifica indennità per ogni turno di lavoro prestato nelle giornate da lunedì al venerdì il cui valore rimane fissato pari al 10 €/giorno per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.
L'indennità prevista in caso di "salto riposo" assumerà inoltre il nuovo valore pari a 3 €/h.

17) Premio di partecipazione
[…]
Il premio sarà costituto da otto componenti:
[…]
c) La terza componente del premio è legata al miglioramento del tasso antinfortunistico aziendale, misurato sulla base dei criteri di calcolo riportati in allegato 3).
Tale componente avrà valore massimo di € 310,00 lordi per tutta la valenza contrattuale.
[…]
h) L'ottava componente del premio viene legata al conseguimento e al mantenimento della certificazione OHSAS 18001.
Tale componente potrà esprimere un valore massimo pari a € 220,00 lordi per ciascun anno di competenza e spetterà in quanto, entro il primo semestre successivo all'anno di riferimento, venga prima acquisita e poi mantenuta la certificazione. Ferma restando la condizione principale per avere diritto a questa componente del premio, cioè l'ottenimento prima e il mantenimento poi della certificazione, per ogni non conformità verrà applicata una riduzione pari a € 20,00 e per ogni tre raccomandazioni verrà applicata una riduzione pari a € 20,00; peraltro le riduzioni suddette non potranno far scendere il valore della quota di premio al di sotto di € 130,00.
[…]

Allegati
Allegato 3 - Criteri di calcolo quota del premio di partecipazione legata all'andamento infortunistico

Il parametro preso a base del calcolo dell'andamento infortunistico è fondato sul confronto tra l'andamento specifico di Fis e quello medio delle aziende che aderiscono al Programma Responsible Care.
In particolare, si prende a riferimento un indice compensato (con un rapporto ponderale 70/30) dei due indici di frequenza e di gravità pubblicati da Responsible Care, la cui formula è qui di seguito riportata:

Indice di frequenza =

N° eventi x 1.000.000

ore lavorate

Indice gravità =

GG.assenza Inail x 1000

ore lavorate

indice compensato = (70% di I.F.) + (30% di LG. x 100)
Per la vigenza dell'accordo si prendono a riferimento costante i seguenti indici di Responsible Care e di Fis, realizzati sulla media dell'ultimo triennio:
Icm RC = 13
Icm Fis = 30
sulla base della seguente formula:
Qi= 124 x (1- Ifis/13) + 186 x (1-Ifis/30)
dove
Qi = quota premio legato all'andamento infortunistico
Ifis = indice compensato di Fis nel periodo di riferimento
13= Icm RC
30 = Iem Fis
N.B. = se (1 - Ifis/13) minore o uguale a 0 si pone = 0
se (1 - Ifis/30) minore o uguale a 0 si pone = 0
Esempio:
Se nel periodo di riferimento si ha Ifis =10
Qi = 124,00 x (1 - 10/13) + 186,00 x (1 - 10/30)
Qi = 124,00x0,23076 + 186,00 x 0,66666
Qi = 28,62 + 124,00
Qi = 152,62
Nella tabella alla pagina seguente sono riportati possibili valori di premio in base all'Ifis realizzabile.
…omissis…

Allegato 6 - Accordo relativo alle attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente (RLSA) secondo quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs 81/2008
Premessa

L'Azienda e le rappresentanze Sindacali RSU/RLS (da qui in avanti indicate come le Parti), si danno reciprocamente atto della volontà di stipulare il presente accordo in conformità alle disposizioni in materia di attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente contenute nel D.Lgs. 81/2008, nel CCNL per l'Industria Chimica 18.12.2009, nell'Accordo nazionale 29.01.07 in materia di Linee Guida sulla gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori e della Tutela dell'ambiente a livello aziendale e successivo aggiornamento del 20.01.2009.
L'intesa stessa è finalizzata a favorire la puntuale applicazione del richiamato quadro normativo e a sviluppare un confronto ispirato a criteri di partecipazione, condivisione degli obiettivi e cooperazione per il loro raggiungimento, in particolare secondo lo spirito che informa la regolamentazione della materia già definita in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria.
Il perseguimento di tali intendimenti, sancito dal presente accordo, realizza quanto concordato nell'incontro del 8 luglio 2009 per l'apertura del cosiddetto "tavolo tecnico".
Il presente accordo, per decisione delle Parti, è rinnovato nel corso della trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale valido per il triennio 2012-2014 e, come allegato, fa parte integrante del suddetto Contratto Integrativo.
La validità dell'Accordo e le modalità di rinnovo vengono da qui in avanti mutuate da quelle relative al Contratto Integrativo.

1. Accesso ai luoghi di lavoro
Si identificano due distinte categorie di motivazioni che possono richiedere l'accesso dei RLS nei luoghi di lavoro:
a. Sopralluogo per presa visione di situazioni operative ricorrenti, svolte in adozione di procedure e/o prassi aziendali, rispetto alle quali i RLS intendano acquisire conoscenza diretta.
b. Sopralluogo a seguito di eventi specifici (incidenti, infortuni, quasi incidenti, ecc.) rispetto ai quali i RLS intendano acquisire elementi ai fini delle proprie valutazioni.
Le Parti concordano che, nei due diversi casi, il diritto dei RLS ad accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni sarà garantito con le seguenti modalità.

A) Esame di problematiche di Salute e Sicurezza legate a situazioni operative ricorrenti
• I RLS fanno richiesta di sopralluogo, in forma scritta (inclusa la posta elettronica), indirizzata al RSPP, indicando l'area di lavoro a cui si intende accedere e la motivazione. L'indicazione della motivazione, che deve risultare congruente con le problematiche di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, ha lo scopo di favorire l'efficacia del sopralluogo consentendo al RSPP di programmare la presenza, dove possibile, delle Figure aziendali che possono ritenersi coinvolte.
• I RLS possono richiedere che al sopralluogo sia invitato anche il Medico Competente.
• Il RSPP, accertata la compatibilità con le esigenze aziendali dello svolgimento del sopralluogo (possibilità di accesso e interferenze con l'attività in corso, possibilità di consentire 1'allontanamento dei RLS da loro posto di lavoro, ecc.) concorda con tutti gli Interessati la data e l'ora di svolgimento e ne fornisce loro puntuale conferma.
• Il sopralluogo viene programmato, salvo casi eccezionali e di oggettivo impedimento (con riferimento anche alla disponibilità eventualmente richiesta del Medico Competente) e salvo diverso accordo con i RLS, entro i due giorni feriali successivi alla richiesta.

B) Esame di problematiche di Salute e Sicurezza legate a eventi specifici
• I RLS fanno richiesta di sopralluogo urgente, preferibilmente in forma scritta (inclusa la posta elettronica), indirizzata al RSPP, indicando l'area di lavoro a cui si intende accedere e l'evento in questione.
• Il RSPP, accertato che non ci siano gravi motivi di incompatibilità con le esigenze aziendali (possibilità di accesso e interferenze con l'attività in corso, possibilità di consentire l'allontanamento dei RLS da loro posto di lavoro, ecc.) organizza il sopralluogo.
• In caso di sopralluogo richiesto o da effettuarsi al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero o comunque in assenza del RSPP, i RLS si rivolgeranno al RTS che agirà per conto del RSPP limitatamente allo scopo di favorire lo svolgimento del sopralluogo.
• Qualora l'evento in questione si configuri come situazione di emergenza (quindi in particolare se è stato attivato il Piano di Emergenza Interno), la richiesta di sopralluogo potrà essere ricevuta solo a chiusura dell'emergenza stessa e al ristabilirsi delle condizioni di agibilità dell'area. Allo scopo di tutelare l'efficacia e l'efficienza degli interventi in corso, nessun accesso nell'area sarà consentito fino a risoluzione dell'emergenza.
• Il sopralluogo viene svolto, a meno di gravi e oggettivi impedimenti, entro il giorno stesso della richiesta o comunque nel più breve tempo possibile.
In entrambi i casi (v. punti A e B), verrà redatto un verbale di sopralluogo a cura del RSPP e dei RLS intervenuti, che dovrà avere i seguenti contenuti minimi e sarà sottoscritto dalle Parti:
• Data, ora, reparto e motivo del sopralluogo;
• Evidenze riscontrate
• Osservazioni delle Parti, incluse eventuali proposte per il miglioramento delle prassi operative esaminate o delle dotazioni disponibili.

2. Consultazione dei RLS
Le Parti concordano che l'attività di consultazione dei RLS dovrà essere, nei casi previsti, così articolata:
• Informazione sui programmi aziendali in materia di SSA e sui contenuti delle specifiche iniziative;
• Esposizione da parte dei RLS delle istanze in merito alle tematiche in oggetto;
• Confronto delle rispettive posizioni;
• Informazione da parte del Datore di Lavoro in merito alle proprie determinazioni conclusive.
L'applicazione della normativa di legge e contrattuale, nei differenti casi, sarà garantita come segue:
• Valutazione dei rischi e individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione:
o Incontro tra Datore di Lavoro, RSPP e RLS da tenersi una volta disponibile l'aggiornamento della VDR e, indicativamente, almeno 5 gg. lavorativi in anticipo rispetto all'applicazione della modifica che ha reso necessario l'aggiornamento stesso;
o Convocazione del suddetto incontro, anche qualora la rilevanza delle variazioni non sia tale da richiedere l'aggiornamento del DVR, nei casi di:
■ Introduzione di nuove lavorazioni o nuove sostanze nel caso di impiego in lavorazioni industriali
■ Modifiche non marginali a lavorazioni preesistenti
■ Nuovi impianti o modifiche non marginali ad impianti esistenti
o Qualora ritenuto necessario per consentire riflessioni e approfondimenti, i RLS potranno richiedere di aggiornare - a brevissimo termine e comunque non oltre 3 gg. lavorativi - l'incontro di consultazione, esperito il quale l'Azienda procederà a dare attuazione alle modifiche, variazioni e innovazioni esaminate;
o Stesura del verbale d'incontro.
Designazione del Responsabile e degli Addetti al SPP, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente:
o Il Datore di Lavoro, una volta individuate le nuove nomine e almeno 5 gg. prima dell'attivazione delle stesse, le sottopone ai RLS;
o Conclusa l'attività di consultazione e comunque non oltre 10 gg. lavorativi dalla prima convocazione d'incontro l'Azienda provvede alla ufficializzazione delle nomine.
• Organizzazione della Formazione:
o Il Datore di Lavoro entro il 30/11 di ogni anno rende disponibile ai RLS la bozza del Piano Formativo per Tanno successivo;
o Entro il 15/12 dell'anno in corso i RLS rendono disponibili, in forma scritta, le loro osservazioni;
o Entro il 31/01 dell'anno successivo il Datore di lavoro convoca un incontro per la discussione del piano e delle osservazioni dei RLS;
o Ulteriori incontri possono essere convocati dall'Azienda in caso di significative variazioni introdotte nel programma annuale di formazione a fronte di sopravvenute esigenze od opportunità.

3. Informazione e documentazione
La trasmissione di informazioni ai RLS circa eventuali interventi posti in essere dagli Organi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sarà realizzata da parte dell'Azienda con le seguenti modalità:
o l'Azienda fornirà ai RLS esaustiva informazione circa comunicazioni ricevute, anche in occasione di ispezioni in Azienda, da Servizi di Vigilanza limitatamente a quanto attiene a problematiche di Salute e Sicurezza,
o Saranno in particolare rese note ai RLS eventuali prescrizioni o provvedimenti che richiedano la messa in opera di azioni correttive da parte dell'Azienda.
o L'Azienda si impegna a fornire le suddette informazioni in modo tempestivo e indicativamente non oltre 5 gg. lavorativi dal ricevimento delle stesse.
o Fatta salva la notorietà di eventuali atti pubblici generati dai suddetti servizi di vigilanza, l'Azienda e i RLS concordano che le suddette informazioni avranno, salvo diverso e specifico accordo, carattere di riservatezza. L'eventuale divulgazione all'interno dell'Azienda potrà essere decisa dal Datore di lavoro.
o L'Azienda si impegna infine ad agevolare i RLS qualora, in occasione di visite e verifiche effettuate, le autorità competenti ne disponessero 1'audizione.

4. Partecipazione
Le Parti, in coerenza con lo spirito e gli obiettivi esposti in premessa, concordano quanto segue:
• Nell'arco di ogni anno, oltre alla riunione periodica di cui all'art. 35 del citato D.Lgs. 81/2008, si terrà un ulteriore incontro tra Datore di Lavoro, RSPP e RLS e Medico Competente, destinato ad un aggiornamento di medio periodo sulle tematiche tipiche della citata riunione periodica;
• Nell'arco di ciascun semestre verranno inoltre collocati 2 ulteriori incontri tra Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e RLS per l'esame dell'andamento degli infortuni, che pertanto risulterà oggetto di analisi con frequenza bimensile.
• In coincidenza con tutti i suddetti incontri (6 nell'arco dell'anno), verranno affrontate tra Datore di Lavoro, RSPP e RLS A anche l'analisi di incidenti, quasi-incidenti e la valutazione complessiva dell'andamento delle problematiche legate alla Sicurezza e all'Ambiente all'interno dello Stabilimento.
• A cura del SPP verranno tempestivamente rese disponibili ai RLS (con accesso in lettura di apposito archivio elettronico o in altra forma equivalente concordata tra le Parti) le segnalazioni di incidente e "quasi incidente" trasmesse al SPP in applicazione della relativa Procedura interna del Sistema di Gestione della Sicurezza. Fatti salvi i casi più gravi e le situazioni urgenti, il commento congiunto circa il merito dei singoli episodi sarà rinviato al successivo incontro bimensile (v. commi precedenti).
• Laddove opportuno, nelle suddette occasioni dedicate al commento di singoli episodi o alla valutazione complessiva delle situazioni pertinenti ad una singola area o Reparto, potrà essere richiesta - come da prassi già in uso - la presenza di altri Preposti (Responsabili di Reparto o altri) aventi ruolo nel caso in esame.
• Fatta salva la necessità di incontri urgenti in caso di evenienze impreviste e di particolare rilievo (compresi i casi significativi di "quasi incidente"), ulteriori incontri per l'esame di problematiche specifiche potranno essere richiesti dalle Parti, con preventiva comunicazione dei temi da porre all'ordine del giorno. L'Azienda, salvo casi di forza maggiore, si impegna a garantire lo svolgimento di questi incontri aggiuntivi entro 15 gg. dalla richiesta e preventiva comunicazione dei contenuti.
• I verbali di ogni incontro saranno compilati a cura del RSPP e formalizzati entro 5 gg. lavorativi dalla data dell'incontro.
• In riferimento all'analisi degli infortuni, degli incidenti e dei "quasi-incidenti" le Parti si impegnano ad un'attenta analisi delle eventuali cause tecniche, procedurali e legate al comportamento individuale, ma anche degli aspetti connessi all'anzianità di servizio del Personale coinvolto, alla sua formazione, alla ricorrenza di casi analoghi, ai ritmi di lavoro, ecc.
• L'Azienda conferma per il futuro la prassi già in uso di indirizzare anche ai RLS, normalmente entro il giorno stesso in cui si è verificato un infortunio, una sommaria informativa con la ricostruzione dell'evento e l'indicazione circa la gravità delle conseguenze, nella misura in cui questa sia già determinabile. Incontri specifici tra Datore di Lavoro, RSPP e RLS potranno essere convocati dall'Azienda in tempi ristretti in riferimento ai casi più significativi.
• Le Parti si danno atto che per la tutela della Salute, la Sicurezza e l'Ambiente è elemento essenziale il Sistema di Gestione di cui l'Azienda si è dotata nell'ambito della propria autonomia organizzativa e in relazione agli obblighi derivanti dalla normativa vigente. Al fine di valorizzare il contributo esterno che i RLSA possono offrire a sostegno dei risultati perseguiti dal SGS, le Parti concordano quanto segue:
o Tutti i verbali degli incontri dei Comitati istituiti all'interno del SGS - come da prassi già in uso - continueranno ad essere messi a disposizione dei RLSA;
o Il RSPP e i RLSA concorderanno un calendario di loro presenza (RSPP o suo delegato + 1 RLSA) agli incontri dei Comitati di 2° e 3° livello. Tale partecipazione avrà lo scopo di consentire una valutazione congiunta circa l'efficacia del lavoro svolto all'interno dei Comitati stessi e circa l'avanzamento delle iniziative di miglioramento. Si prevede l'allargamento a RSPP e RLSA della riunione di ciascun Comitato almeno 2 volte all'anno.
• Comunicazione tra le Parti: si dà atto che una corretta modalità di comunicazione tra le Parti e una particolare attenzione nella comunicazione interna all'Azienda possono favorire un positivo clima di confronto e agevolare un'efficace approccio alle problematiche di SSA. In considerazione di ciò si concorda quanto segue:
o Le comunicazioni in forma scritta tra le Parti dovranno essere privilegiate e normalmente mantenute riservate: la decisione unilaterale per la loro pubblicazione (distribuzione in copia, affissione ad albi e bacheche, ecc.) deve ritenersi contraria allo spirito del presente accordo;
o Le comunicazioni congiunte delle Parti indirizzate a tutti i Lavoratori devono essere lo strumento privilegiato, sia qualora contengano l'esposizione di punti condivisi sia quando servano a puntualizzare le rispettive, ed eventualmente distanti, posizioni. Tra le "comunicazioni congiunte" si intendono compresi anche i verbali di incontro;
o Le Parti si impegnano a trasmettersi in copia per conoscenza tutte le comunicazioni diffuse all'interno dell'Azienda e che, pur estranee a temi di confronto, siano attinenti alle problematiche SSA (a titolo di esempio, iniziative aziendali definite all'interno del SGS; promozione di iniziative esterne quali seminari, incontri, ecc.; diffusione di informazioni di stampa; altro).

5. Validità e scadenza
Per effetto dell'inserimento del presente accordo in allegato al Contratto Integrativo aziendale per il triennio 2012-2014, la validità dell'accordo e le sue modalità di rinnovo coincidono con quelle previste per il Contratto Integrativo, fatte salve eventuali necessità di modifica indifferibile derivanti da mutazioni del quadro legislativo e normativo in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fabbrica Italiana Sintetici spa RLS