Categoria: 2011
Visite: 4869

Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 2 dicembre 2011
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Federpesca e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila Pesca-Uil
Settori: Agroindustriale, Pesca marittima
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Decorrenza, durata e procedura di rinnovo - Art. 64
Art. 65 (Indennità di vacanza contrattuale) [cassato]
Procedura di rinnovo del CCNL - Art. 66
Disciplina delle festività (Articolo nuovo)
Assistenza sanitaria integrativa (Articolo nuovo)
Impegno a verbale
Adeguamento professionale (Articolo nuovo)
Allegato 1 (lettera Fai, Flai e Uila su legge 250/58) [cassata]
Sicurezza sul lavoro - Art. 9
Formazione professionale permanente e continua - Art. 11
Articolo 15 Riposo settimanale (Pesca Costiera e Mediterranea)
• Impegno a verbale
Aumenti retributivi - Art. 22 (Retribuzioni)
Secondo Livello di Contrattazione - Art. 26
Indennità di perdita di corredo - Art. 40
Servizio Militare - Art. 62
Istituzione di un Tavolo di lavoro congiunto - Art. 67

Ipotesi di accordo

Il giorno 2 del mese di dicembre 2011, a Roma viale Liegi, n. 41 tra la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca Federpesca [...], con la partecipazione di una delegazione industriale […] presente la Presidente delle Federazione […] e la Fai-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila Pesca […] è stato raggiunto la seguente Ipotesi di accordo

Decorrenza, durata e procedura di rinnovo - Art. 64
[…]
Esso ha efficacia per tutto l'intero territorio nazionale, sostituisce il CCNL 20 maggio 2009 […]

Impegno a verbale
Le parti convengono di adeguare il presente CCNL alle modifiche legislative intervenute in tema di assicurazioni obbligatorie, sostituendo l'istituto Ipsema con l'istituto Inail e le convenzioni con gli istituiti destinatari.

Adeguamento professionale (Articolo nuovo)
Il lavoratore imbarcato come mozzo per 24 mesi acquisirà la qualifica di marinaio.
Le parti convengono di istituire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una commissione per valutare l'applicabilità dell'apprendistato a bordo, tenuto conto della peculiarità del settore della pesca.

Sicurezza sul lavoro - Art. 9
Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, si definisce quanto segue sulla base della bozza di decreto ad oggi a disposizione delle parti.
L'armatore provvede alla nomina, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo, ovvero sulle navi con equipaggio fino a 5 marittimi individuandoli nell'ambito del personale appartenente alla struttura organizzativa di terra con esclusione degli addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione.
I lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno.
A bordo delle navi da pesca nuove ed esistenti con equipaggi lino a 5 marittimi, od ove non sia stato eletto un RLS a bordo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà eletto e/o designato con funzioni di rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori, attraverso procedure definite dalle Organizzazione Sindacali firmatarie il presente contratto. Attraverso la contrattazione di 2 livello si prevederanno le tutele e le agibilità riguardo alle funzioni conferitegli dalla Legge e dal CCNL.
I rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni, ricevono la formazione particolare in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo, e dovranno comunicare al datore di lavoro con 48 ore di anticipo l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni.
Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante, lavoratori si rinvia alla normativa vigente.
In particolare, gli armatori assolvono i loro obblighi d'informazione, addestramento, aggiornamento e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi prioritariamente degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.
Fatte salve le disposizioni previste dal presente contratto, l'orario di lavoro a bordo delle unità di pesca è stabilito in 48 ore settimanali medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno.
Il numero massimo di ore di lavoro non deve essere superiore a 72 ore in un periodo di sette giorni.
I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per "orario notturno" si deve intendere il periodo dalle ore 22 alle ore 7 del mattino.
Per tutti gli altri lavoratori per "orario notturno" si deve intendere il periodo dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Resta fermo che il relativo trattamento economico, di quanto sopra, è ricompreso nell'art. 22 (Retribuzioni).
Le parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che interverranno in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 al fine di recepirne i contenuti normativi modificando, integrando ed aggiornando il presente articolo per dame piena applicazione alla pesca marittima.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi n. 271/99, 272/99, 298/99 e successive modifiche.

Formazione professionale permanente e continua - Art. 11
Al terzo capoverso dopo le parole "permessi retribuiti" modificare nel seguente modo " fino ad un massimo di 30 ore annue".

Articolo 15 Riposo settimanale (Pesca Costiera e Mediterranea)
Il riposo non potrà essere inferiore... omissis...
Per una migliore organizzazione del lavoro e una maggiore redditività dell'attività di pesca, le parti stipulanti il presente CCNL, a livello di contrattazione integrativa di marineria, potranno, tramite apposito accordo sindacale, effettuare l'attività di pesca il sabato e la domenica per un massimo di 45 giornate all'anno. Le giornate di pesca così effettuate dovranno essere recuperate, anche al fine di non incrementare lo sforzo di pesca, entro un periodo congruo all'applicazione della vigente normativa in tema di riposo settimanale, di cui al comma precedente.
Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, il membro d'equipaggio ha diritto ad un'indennità giornaliera non inferiore a 14 euro che verrà erogata senza utilizzare il criterio previsto all'articolo 22 del presente CCNL.
È fatto salvo quanto previsto dalla pertinente normativa in materia di recupero compensativo per le unità di pesca che effettuano campagne di pesca.
Nota a verbale
Le parti confermano, anche ai sensi della normativa vigente, in tema di "Fermi Tecnici" la prevalenza del presente CCNL in materia di riposo settimanale a invarianza dello sforzo di pesca.

Secondo Livello di Contrattazione - Art. 26
All'art. 26, aggiungere all'elencazione delle materie oggetto di contrattazione decentrata "eventuali ulteriori agibilità per i rappresentanti alla sicurezza; definizione delle parti di retribuzione assoggettabili alla vigente disciplina sulla defiscalizzazione".

Istituzione di un Tavolo di lavoro congiunto - Art. 67
Dopo il punto 9 aggiungere: " 10. ogni ulteriore questione inerente la gestione/manutenzione del Contratto (organizzazione del lavoro, struttura della retribuzione, etc...)