Corte di Appello di Roma, Sez. 3, 25 ottobre 2011 - Infortunio sul lavoro di un macchinista delle Ferrovie dello Stato: responsabilità extracontrattuale


 


Quanto al merito l'appello va respinto avendo il Tribunale correttamente qualificato la domanda come responsabilità extracontrattuale affermando poi con argomentazioni condivisibili e conformi alle risultanze probatorie che l'attore non aveva fornito alcuna prova che l'incidente si fosse verificato per colpa dell'ente convenuto, dovendo al contrario ritenersi, quale macchinista del treno, unico responsabile del sinistro. Risulta dal rapporto dell'incidente in atti e dalle stesse dichiarazioni dell'infortunato che il macchinista, mentre era alla guida di una locomotiva, mentre transitava lungo la stazione di Cadeo, urtava un tronchetto e veniva sbalzato fuori dallo sportello riportando lesioni personali.
Alla stregua di tale accertata dinamica non è chi non veda come l'evento si sia verificato esclusivamente in conseguenza della condotta colposa del conducente, che nell'effettuare un'errata manovra, per disattenzione o imperizia ha provocato l'urto della motrice da lui condotta.




 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE


così composta:
dott. Antonio Azara - Presidente -
dott. Angelo Martinelli - Giudice -
dott. Silvia Di Matteo - Giudice -

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 


nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 1885 del R.G.A.C., dell'anno 2005, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 23.9.2011, vertente

tra
N.F., elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv. R.B., che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. G. Giudice del foro di Napoli per procura in atti;
Appellante

e
Rete Ferrovia Italiana S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A.,) elettivamente domiciliata in Roma, presso l'avv.to A.P., che la rappresenta e difende per procura in atti;
Appellata

OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;

Fatto



Con atto di citazione notificato in data 19.12.94 N.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l'Ente Ferrovie dello Stato al fine di ottenere la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno biologico e morale subito a seguito di un infortunio sul lavoro riportato nella stazione di Cadeo (PC) il 21.9.1990, durante lo svolgimento delle mansioni di macchinista, assumendo che per i postumi permanenti, valutati nella misura del 35% il servizio sanitario dell'ente aveva corrisposto una rendita annua di Euro 5.533.506.
Si costituivano le Ferrovie dello Stato rilevando che nessuna responsabilità poteva essere ascritta al datore di lavoro, poiché l'incidente si era verificato per colpa esclusiva del conducente della motrice come risultava dal rapporto in atti.
Con sentenza n. 1959/04 del Tribunale di Roma la domanda attrice veniva respinta e le spese dichiarate compensate, sul presupposto che l'infortunato non aveva fornito alcuna prova ai sensi dell'art. 2043 c.c. della responsabilità colposa del proprio datore di lavoro.
Con il proposto appello il Na. deduce e sostiene l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della Costituzione in relazione all'art. 2043 c.c. per avere il Tribunale escluso la possibilità di procedere alla liquidazione del danno biologico, ritenendola una duplicazione della rendita erogata dall'Inail per l'infortunio, pur trattandosi di evento verificatosi il 21 settembre 1990, in data anteriore alla disciplina dettata dal D.Lvo. 38/2000; la sentenza era inoltre censurabile avendo escluso qualsiasi illecito a carico dell'ente, poiché il danneggiato non aveva fornito ex art. 2043 c.c. alcuna prova della responsabilità colposa: al contrario, avendo l'attore agito con l'azione contrattuale ex art. 2087 c.c., "per inosservanza delle norme inerenti la prevenzione degli infortuni" sarebbe stato onere del datore di lavoro dimostrare di avere adottate le misure di sicurezza dirette alla tutela dell'integrità fisica del lavoratore, onere che nella specie non aveva assolto.
Si costituiva la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. instando per il rigetto del gravame.
Precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale indicata in epigrafe.

Diritto



Quanto al primo motivo di gravame occorre precisare che l'espressione utilizzata dal Tribunale di parziale coincidenza tra il danno biologico e la rendita erogata dall'Inail a seguito dell'infortunio per i postumi riconosciuti nella misura del 35% va intesa nel senso che risulta coperta da detto indennizzo solo quella parte del danno biologico che attiene alla riduzione della capacità di lavoro generica, poiché come da costante giurisprudenza della Suprema Corte "...le indennità erogate dall'Inail sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico - fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni, gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli ambiti diversi da quelli riconducibili all'attitudine al lavoro..." (cfr. Cass. n. 4080/2002; Cass. n. 11704/2003).
In particolare alla luce della normativa previgente al D.Lvo n. 38/2000 (che ha inserito, all'art. 13, il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica) è pacifico che non erano coperti dalla garanzia assicurativa né il danno biologico né il danno morale, avendo l'indennità corrisposta dall'Inail o da altro istituto assicuratore il fine di indennizzare le ripercussioni dell'invalidità permanente sulla capacità lavorativa del danneggiato.


Quanto al merito l'appello va respinto avendo il Tribunale correttamente qualificato la domanda come responsabilità extracontrattuale affermando poi con argomentazioni condivisibili e conformi alle risultanze probatorie che l'attore non aveva fornito alcuna prova che l'incidente si fosse verificato per colpa dell'ente convenuto, dovendo al contrario ritenersi, quale macchinista del treno, unico responsabile del sinistro. Risulta dal rapporto dell'incidente in atti e dalle stesse dichiarazioni dell'infortunato che il macchinista, mentre era alla guida di una locomotiva, mentre transitava lungo la stazione di Cadeo, urtava un tronchetto e veniva sbalzato fuori dallo sportello riportando lesioni personali.
Alla stregua di tale accertata dinamica non è chi non veda come l'evento si sia verificato esclusivamente in conseguenza della condotta colposa del conducente, che nell'effettuare un'errata manovra, per disattenzione o imperizia ha provocato l'urto della motrice da lui condotta.


Non potrebbe giungersi a diversa conclusione neppure inquadrando il fatto nell'ambito della responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.. È noto infatti che il dovere di prevenzione imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. non comporta un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile diretta ad evitare qualsiasi danno e può dirsi violato solo qualora l'infortunio sia riferibile ad una colpa del datore, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 8710/2007), senza che le mere presunzioni possano portare ad individuare violazione di obblighi non dimostrati. Secondo principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte in materia, qualora il lavoratore agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di un infortunio sul lavoro deve dimostrare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, con la precisazione che la prova dell'inadempimento deve essere fornita in modo puntuale e rigoroso onde poter far scattare la presunzione di colpa posta dall'art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 16003/2007).

Nella fattispecie non solo non è stata dimostrata ma non è stata neppure dedotta la violazione di specifiche norme antinfortunistiche volte a tutelare la sicurezza del lavoratore, con la conseguenza che anche sotto tale profilo la domanda era del tutto infondata.

Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di notula, come in dispositivo.

P.Q.M.



La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello come proposto da N.F. nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1959/04;
condanna N.F. alla rifusione delle spese del presente grado in favore Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., che liquida in Euro 1.000,00 per diritti e 1.600,00 per onorari, oltre spese gen. iva e cpa..