Tipologia: CCNL
Data firma: 16 gennaio 2008
Validità: 01.07.2006 - 30.06.2010
Parti: Anec-Agis, Anem-Anica e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Esercizi cinematografici
Fonte: FISTEL-CISL

Sommario:

Premessa
Titolo I - Sfera di applicazione e classificazione del personale
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Classificazione del personale dipendente dalle monosale e multisale cinematografiche
Art. 3 - Classificazione del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex
Art. 4 - Disciplina contrattuale applicabile
Titolo II - Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 5 - Assunzione
Art. 6 - Visita medica
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 9 - Lavoro dei minori
Art. 10 - Personale addetto ai turni
Art. 11 - Organizzazione del lavoro
• Flessibilità degli orari di lavoro

• Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
• Situazioni di grave crisi
Art. 12 - Contratto a termine
Art. 13 - Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 14 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 15 - Apprendistato
Art. 16 - Contratto di inserimento
• Programma formativo
Art. 17 - Riposo settimanale
Art. 18 - Lavoro domenicale
Art. 19 - Ferie
Art. 20 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
Art. 21 - Premio annuale
Art. 22 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 23 - Congedo matrimoniale
Art. 24 - Tutela della maternità e paternità
Art. 25 - Divise
Art. 26 - Missioni temporanee
Art. 27 - Permessi
Art. 28 - Servizio militare
Art. 29 - Assenze
Art. 30 - Doveri del lavoratore
Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
Art. 32 - Cessione o trasformazione di azienda
Art. 33 - Rappresentanze sindacali
Art. 34 - Diritti sindacali
• Assemblea

• Permessi per cariche sindacali ed aspettativa
• Contributi sindacali
Art. 35 - Relazioni sindacali
Art. 36 - Formazione professionale
Art. 37 - Congedi per la formazione
Art. 38 - Previdenza complementare - Accordo 15-5-2007
Art. 39 - Disciplina dei licenziamenti
Art. 40 - Piccolo esercizio
Art. 41 - Preavviso
Art. 42 - Indennità di anzianità trattamento di fine rapporto
Art. 43 - Indennità in caso di morte
Art. 44 - Norme speciali
Art. 45 - Condizioni di miglior favore
Art. 46 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 47 - Decorrenza e durata del contratto
Titolo III - Regolamentazione per i lavoratori con qualifica operaia
Art. 48 - Orario di lavoro
Art. 49 - Sospensioni ed interruzioni del lavoro
Art. 50 - Recuperi
Art. 51 - Chiusure stagionali
Art. 52 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 53 - Festività
Art. 54 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 55 - Malattia ed infortunio
Art. 56 - Trasferimenti
Titolo IV - Regolamentazione per i lavoratori con qualifica impiegatizia
Art. 57 - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
Art. 58 - Passaggio di livello
Art. 59 - Orario di lavoro
Art. 60 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 61 - Festività
Art. 62 - Indennità di cassa
Art. 63 - Corresponsione ed elementi della retribuzione
Art. 64 - Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 65 - Trasferimenti
Titolo V - Minimi retributivi e contrattazione integrativa
1) Tabella retributiva minima per i lavoratori dipendenti dalle monosale e multisale cinematografiche
2) Tabella retributiva minima per i lavoratori dipendenti dai multiplex e dai megaplex
3) Contrattazione integrativa
Premio di risultato
4) Stralcio della parte economica dell'accordo 16.1.2008
• Aumenti retributivi
• Una tantum
Appendice
Protocollo aggiuntivo 3.11.1999 in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Scala parametrale ex accordo 27.10.2003
Indennità di contingenza ex accordo 3.11.1999
Aumenti periodici di anzianità: disciplina per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato al 6.12.1980
Protocollo aggiuntivo 10.12.1977
Protocollo aggiuntivo 6.12.1980
Stralcio accordo 11.1.1972

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali

L'anno 2008 il giorno 16 del mese di gennaio in Roma tra l'Associazione nazionale esercenti cinema (Anec) […] con l'intervento dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis) [...], l'Associazione Nazionale Esercenti Multiplex (Anem) […] con l'intervento dell'Associazione Nazionale Imprese Cinematografiche, Audiovisive e Multimediali (Anica) […] e il Slc-Cgil […], la Fistel-Cisl […], la Uilcom-Uil […].

Premesso
che le Associazioni stipulanti il presente contratto nazionale, nel convenire che il contratto assorbe ed esaurisce tutte le richieste di modifiche agli istituti economici e normativi proposte in sede di trattativa, concordano sulla inderogabile esigenza per le imprese dell'esercizio cinematografico di poter programmare la propria attività sulla base di elementi predeterminati per tutta la durata del contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme;
che, in relazione a ciò, le parti assumono l'impegno di rispettare e di far rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda, il presente contratto e gli accordi integrativi dello stesso per il periodo di relativa validità;
che le Organizzazioni nazionali e territoriali dei lavoratori si impegnano conseguentemente a non promuovere e ad intervenire perché siano comunque evitate, a qualsiasi livello, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare o inno-vare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e di secondo livello;
è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali.

Titolo I - Sfera di applicazione e classificazione del personale
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
- monosale cinematografiche
- multisale cinematografiche
- multiplex
- megaplex

Art. 4 - Disciplina contrattuale applicabile
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle monosale e multisale cinematografiche è disciplinato dai Titoli I, II, III, IV e V del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex è disciplinato dai Titoli I, II, IV e V del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Titolo II - Regolamentazione comune agli impiegati ed agli operai
Art. 6 - Visita medica

Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore potrà essere sottoposto a visita sanitaria da parte di un medico di fiducia dell'azienda.

Art. 8 - Mutamento temporaneo di mansioni
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale alla sua posizione.
[…]

Art. 9 - Lavoro dei minori
Per il lavoro dei minori si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 10 - Personale addetto ai turni
Il personale assunto con lo specifico compito di sostituire altri lavoratori nei turni settimanali di riposo avrà diritto al trattamento economico e normativo stabilito per il livello al quale appartengono i lavoratori sostituiti.
[…]

Art. 11 - Organizzazione del lavoro
Flessibilità degli orari di lavoro

Premesso che la durata dell'orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge, per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare obiettivi di maggior produttività aziendale e di salvaguardia dei livelli retributivi ed occupazionali dei lavoratori, potranno essere adottati avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 dalla legge 196/1997 e di cui all'art. 3 del d.lgs. 8-4-2003 n. 66 sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori all'anno, preferibilmente articolati nel periodo 1° settembre 31 agosto intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana.
[…]
L'adozione della flessibilità e le modalità applicative dovranno essere concordate in tempo utile in sede di esame tra direzioni aziendali ed organismi rappresentativi aziendali con la partecipazione, ove richiesto anche solo da una delle parti, delle rispettive organizzazioni territoriali. In assenza degli organismi rappresentativi aziendali, le predette intese saranno definite in tempo utile tra i rappresentanti delle competenti organizzazioni territoriali dell'Anec e dell'Anem e della Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, le direzioni aziendali ed i lavoratori.
Resta inteso che, qualora a seguito di verifica da effettuarsi alla scadenza del periodo di riferimento, come definito ai sensi del 1° comma del presente articolo, risulti a favore del lavoratore una eccedenza di ore di lavoro prestate rispetto all'orario definito, l'azienda procederà, entro 30 giorni dalla conclusione della verifica, al pagamento con la maggiorazione del lavoro straordinario delle ore eccedenti, salvo diverse intese intervenute tra le parti.

Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Le parti convengono sull'opportunità di perseguire il consolidamento e lo sviluppo delle strutture aziendali e, conseguentemente, dell'occupazione attraverso la migliore organizzazione del lavoro con una adeguata combinazione tra definizione, durata e distribuzione degli orari di lavoro, godimento di ferie, riposi e permessi, utilizzo delle diverse tipologie di rapporti di lavoro e rispettive entità, articolazione e mobilità delle mansioni.
In questo modo, ad avviso delle parti, può darsi risposta oltreché alle esigenze di flessibilità delle aziende, alla necessità di precostituire le condizioni per il più funzionale utilizzo delle strutture cinematografiche anche con riferimento all'articolazione dell'offerta cinematografica nell'arco dell'anno.
In relazione a quanto sopra le parti convengono che le aziende o gruppi di aziende che intendessero avvalersi delle possibilità operative offerte dal presente articolo attiveranno una trattativa a livello aziendale con la RSA eventualmente assistita dalle OO.SS. territoriali od interaziendale con la RSA assistita dalle OO.SS. territoriali per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda od a settori di essa sulle materie concernenti le diverse tipologie di rapporti di lavoro nonché l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro annuo complessivamente definite per una media settimanale che potrà essere ridotta rispetto all'orario contrattuale. A tal fine, nell'intesa fra le parti, potranno essere assorbiti le riduzioni del monte ore annuo di cui alle Dichiarazioni a verbale degli articoli 49 e 60 ed i riposi compensativi previsti a fronte delle festività abolite dalla legge n. 54/1977.
Tali accordi potranno superare i limiti numerici e quantitativi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le diverse materie.
Potranno altresì prevedere l'istituzione di una "banca ore" che consenta ai lavoratori di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di lavoro contrattuale. Tali prestazioni saranno pertanto compensate con la sola maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un numero di riposi compensativi rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario di lavoro contrattuale, che potranno essere retribuiti o fruiti, compatibilmente con le condizioni organizzative aziendali, nelle quote e con le modalità che saranno concordate.

Art. 12 - Contratto a termine
La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita nei seguenti casi:
a) esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo;
b) periodi di più intensa affluenza del pubblico legati all'andamento della stagione cinematografica;
c) aumento temporaneo dell'attività aziendale indotto da particolari esigenze;
d) ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività previste nell'elenco allegato al DPR 1525/1963 e successive modificazioni;
e) sostituzione di lavoratori assenti;
f) temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda;
g) fabbisogni connessi a temporanee esigenze amministrative e/o tecniche;
h) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti.
Per le ipotesi di cui sopra è consentita l'assunzione di un numero di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari a:
• fino a 3 dipendenti a tempo indeterminato: 1 lavoratore a termine
• da 4 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 2 lavoratori a termine
• da 6 a 7 dipendenti a tempo indeterminato: 3 lavoratori a termine
• da 8 a 9 dipendenti a tempo indeterminato: 4 lavoratori a termine
• oltre i 9 dipendenti a tempo indeterminato: 20% dei lavoratori a tempo indeterminato con arrotondamento all'unità superiore, con un minimo di 4 lavoratori a termine.
Per le ipotesi di cui ai punti b) e c) del comma 1 è consentita, in aggiunta alle assunzioni di cui al comma 2, l'assunzione, nel periodo ottobre-aprile, di un numero di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari al 30% dei lavoratori a tempo indeterminato con arrotondamento all'unità superiore.
La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato - previa comunicazione e confronto con la rappresentanza sindacale aziendale e/o territoriale - è consentita per quote percentuali aggiuntive rispetto a quelle di cui ai precedenti commi 2 e 3 in relazione ad esigenze straordinarie connesse ad eventi o serie di eventi non programmabili quali ad esempio particolari eventi cinematografici, rassegne, attività convegnistiche, etc.
È consentita senza limitazioni la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti per infortunio, malattia e maternità.
[…]

Art. 13 - Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso nelle seguenti fattispecie:
- esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo;
- periodi di più intensa affluenza del pubblico legati all'andamento della stagione cinematografica;
- aumento temporaneo dell'attività aziendale indotto da particolari esigenze;
- temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda;
- sostituzione di lavoratori assenti;
- necessità connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o ripristino della funzionalità e della sicurezza degli impianti.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato sono quelle di cui al 1° e 2° livello della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale - fatta eccezione per le maschere - ed al livello A della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e megaplex.
Possono essere utilizzati lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un numero di ore/anno pari al 5% del monte ore annuo complessivo dei lavoratori in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e con atto scritto per una durata non superiore a quella inizialmente concordata.
Al lavoratore con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato spetta un trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice per effetto dei diversi livelli di contrattazione.
L'azienda utilizzatrice comunicherà preventivamente alla rappresentanza sindacale aziendale o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato nonché le durate. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite delle competenti Sezioni territoriali dell'Anec e dell'Anem, l'azienda utilizzatrice fornirà ai destinatari di cui al comma precedente il numero dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Art. 15 - Apprendistato
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 276/2003.
Considerato che la regolamentazione regionale in materia di apprendistato professionalizzante, alla data della stipula del presente contratto, è stata definita con apposito regolamento e con la messa a catalogo dei profili professionali, le parti si impegnano a fornire entro il prossimo semestre i profili medesimi per la compiuta disciplina della materia.
L'apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese ed al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione stabile e di qualità.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventinove.
[…]
Le qualifiche conseguibili con il contratto di apprendistato professionalizzante sono quelle previste nei livelli 3°a, 3°b, 4°a e 5° della scala classificatoria del personale dipendente dalle monosale e multisale cinematografiche e dal livello C al livello E della scala classificatoria del personale dipendente dai multiplex e dai megaplex.
[…]
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
La durata massima del periodo di apprendistato e la relativa suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono le seguenti:

Livelli durata in mesi 1° periodo 2° periodo 3° periodo
Monosale e Multisale
3° livello 28 10 10 8

24 in caso di possesso  attestato di qualifica professionale idoneo rispetto al profilo professionale da conseguire

8 8 8
4° livello 30 10 10 10
5°livello 36 12 12 12
Multiplex e Megaplex
C e D 28 10 10 8

24 in caso di possesso attestato di qualifica professionale idoneo rispetto al profilo professionale da conseguire

8 8 8
E 36 12 12 12

[…]
La formazione, ovvero il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l'apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, è, in via esemplificativa, così articolata:
1. tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale; conoscenza dei servizi di settore e del contesto aziendale; conoscenza dell'organizzazione del lavoro e ruolo dell'apprendista; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
2. tematiche trasversali articolate in quattro aree di contenuto: competenze relazionali; organizzazione ed economia; disciplina del rapporto di lavoro; sicurezza sul lavoro. Le ore dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed, in ogni caso, entro il primo anno del contratto stesso.
I percorsi formativi saranno definiti da una apposita Commissione composta da 3 rappresentanti di parte datoriale e 3 rappresentanti delle OO.SS. che dovrà concludere i lavori entro il 30/6/2008.
Per le competenze specifiche richieste da ogni qualifica il percorso formativo sarà formalizzato all'atto dell'assunzione nel progetto formativo individuale.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste 120 ore annue retribuite, effettuate presso strutture esterne autorizzate o in azienda anche attraverso lo strumento della formazione a distanza, secondo percorsi di formazione strutturati on the job e in affiancamene, certificabili negli esiti secondo modalità che sono definite dalle sperimentazioni in atto, ovvero dalla futura normativa regionale e nazionale. Tali ore devono essere destinate alla formazione teorico-pratica con prevalenza di apprendimento teorico.
Le ore vengono computate nel normale orario di lavoro. La formazione teorica sarà articolata in formazione base, trasversale e tecnico-professionale.
La formazione dovrà risultare dal libretto formativo approvato dal Dm 10 ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione dell'apprendista.
Il datore di lavoro deve nominare un tutor che segua l'apprendista nella formazione. Il tutor deve avere le competenze necessarie e le funzioni di cui al DM 28 febbraio 2000, nel rispetto delle normative regionali.
Il tutor - che può essere anche lo stesso datore di lavoro - deve appartenere di norma ad un livello superiore o almeno pari rispetto a quello in cui l'apprendista sarà inquadrato al termine del contratto.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.
I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime di periodi di apprendistato purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, ferma restando la durata massima del periodo di apprendistato e la relativa suddivisione in periodi retributivi e di inquadramento, lo svolgimento del contratto di apprendistato può essere articolato secondo le regole del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 16 - Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
- la durata, minima di 9 mesi e massima di 18 mesi;
- l'eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
- l'orario di lavoro, in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantirne l'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di 36 mesi.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore - da computarsi nell'orario normale di lavoro - ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
Il programma formativo è indicato in calce al presente articolo.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i) del D.Lgs. 276/2003, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.
[…]

Programma formativo
Formazione comune a tutte le mansioni.
- N. 4 ore di formazione su prevenzione antinfortunistica, in particolare considerando la specificità della mansione. La formazione dovrà essere impartita nella fase iniziale del rapporto;
- N. 2 ore di formazione sulla disciplina del rapporto di lavoro;
- N. 2 ore sull'organizzazione aziendale.
- Alle 8 ore di cui sopra si aggiungerà la formazione specifica inerente le singole mansioni.
Formazione per gli addetti alla cassa e funzioni similari.
- N. 4 ore misuratori fiscali;
- N. 2 ore gestione fondi cassa;
- N. 2 ore politica aziendale e customer service.
Formazione per addetti alla sala e funzioni similari
- N. 2 ore movimentazione merce, gestione stock;
- N. 2 ore controllo ingressi e movimentazione pubblico;
- N. 2 ore piccola manutenzione ordinaria;
- N. 2 ore igiene ambientale nella distribuzione alimenti e bevande.
Formazione per operatori di cabina e servizi similari:
- N. 4 ore gestione e manutenzione cabina di proiezione;
- N. 2 ore collaborazione servizi ausiliari e di supplenza;
- N. 2 ore impianti elettrici e acustici.
Formazione per i responsabili, direttori, funzioni similari.
- N. 4 ore coordinamento e gestione funzioni gruppo di lavoro:
- N. 4 ore ottimizzazione funzionalità, politica aziendale del servizio.

Art. 17 - Riposo settimanale
Ai lavoratori spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in giorno diverso dalla domenica in base a turni di servizio stabiliti dalla direzione possibilmente all'inizio di ciascun mese e comunicati agli interessati con apposita tabella esposta in luogo loro accessibile. I turni di servizio dovranno essere organizzati in modo da assicurare ai lavoratori nell'ambito dell'anno la coincidenza di 9 giornate di riposo settimanale con la domenica o con una delle festività indicate negli articoli 53 e 61.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
In caso di modificazione dei turni di riposo il lavoratore dovrà essere informato della modificazione stessa almeno 48 ore prima del nuovo giorno fissato per il riposo.

Art. 24 - Tutela della maternità e paternità
Ai sensi del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151, le lavoratrici non possono essere adibite al lavoro:
a) durante due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo per maternità dopo il parto.
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cui al comma 1, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]
I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 32 e dell'art. 33 del D.lgs n. 151/2001. Nell'ambito del predetto limite, il diritto ad astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
[…]
Durante il periodo di congedo parentale facoltativo si applica quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 151/2001.
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1 del D.lgs citato, possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]
L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione delle lavoratrici in congedo, può avvenire anche con anticipo fino a due mesi rispetto al periodo di inizio del congedo.

Art. 25 - Divise
[…]
Al personale di pulizia l'azienda fornirà i necessari indumenti di lavoro.

Art. 30 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni del lavoratore alle norme del presente contratto ed a quelle aziendali potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
5) licenziamento senza preavviso.
La punizione di cui al punto 3) sarà inflitta al lavoratore:
a) che ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che esegua negligentemente, o con soverchia lentezza, il lavoro affidatogli;
c) che rechi offesa ai compagni di lavoro ed in genere al personale addetto al locale;
d) che dia disposizioni contrastanti con quelle predisposte dalla direzione;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto.
La punizione di cui al punto 4) sarà inflitta al lavoratore:
a) che fumi o introduca bevande alcoliche nel locale senza il permesso della direzione;
b) che sia trovato addormentato;
c) che compia qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, alla sicurezza del locale, al normale e puntuale andamento del lavoro;
d) nei casi in cui, per le mansioni svolte dall'interessato, le infrazioni indicate al l° comma del presente articolo rivestano carattere di particolare gravità;
e) nei casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 3).
Il licenziamento di cui al punto 5) potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri richiamati nel presente contratto o che compia azioni cosi gravi da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, considerando tali anche i casi di recidiva in qualunque delle mancanze di cui al punto 4).
[…]

Art. 33 - Rappresentanze sindacali
È recepito l'accordo interconfederale 1/12/1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20/5/1970 n. 300, negli esercizi cinematografici che abbiano meno di 16 dipendenti e per i quali quindi non si applichi la disciplina sulle RSU potrà essere designato un delegato di azienda con la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la direzione aziendale.

Art. 34 - Diritti sindacali
Assemblea

In applicazione dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300, tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore cinematografico e delle difficoltà obiettive per l'esercizio da parte dei lavoratori del diritto di assemblea durante l'orario di lavoro, le parti concordano che le assemblee del personale saranno effettuate fuori di tale orario.
A tale personale, che dimostri l'effettiva partecipazione all'assemblea, sarà corrisposto il trattamento economico per le ore di durata dell'assemblea stessa fino ad un massimo di 10 ore all'anno.
In via eccezionale e senza che ciò possa costituire precedente altrimenti invocabile, ai lavoratori non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dipendenti da esercizi cinematografici siti in città capoluogo di provincia e, per quanto riguarda le multisale con almeno 3 schermi, anche per gli esercizi siti in Comuni non capoluogo di provincia sarà corrisposto il trattamento economico per le ore di durata delle assemblee, cui dimostrino di aver partecipato, fino ad un massimo di 5 ore all'anno.
A richiesta dei lavoratori l'azienda provvederà a mettere a loro disposizione un locale per lo svolgimento delle assemblee del personale dell'azienda medesima al di fuori delle ore di lavoro. Le convocazioni delle riunioni devono essere comunicate all'azienda con un preavviso di 24 ore.
Per quanto invece concerne le assemblee di tutto il personale dipendente dagli esercizi cinematografici cittadini, le organizzazioni provinciali dei lavoratori si rivolgeranno direttamente alle Sezioni territoriali dell'Anec e dell'Anem che si adopereranno perché venga messo a loro disposizione un locale idoneo per lo svolgimento delle assemblee.

Contributi sindacali
[…]
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35 - Relazioni sindacali
L'Anec, l'Anem e le Organizzazioni sindacali nazionali ribadiscono l'esigenza ripetutamente espressa nei vari rinnovi contrattuali succedutisi nel tempo di consolidare e rafforzare il sistema delle relazioni sindacali e di organizzare con regolarità e sistematicità l'esame ed il confronto su temi di interesse comune.
In particolare concordano sull'opportunità di incontri periodici e, comunque, di regola annuali per l'esame della situazione generale del settore e dei relativi problemi legislativi, economici e produttivi, anche in relazione alle trasformazioni strutturali nell'ambito della produzione e diffusione della comunicazione audiovisiva, per indicazioni e consultazioni sugli strumenti che possono contribuire al risanamento e al rilancio del settore a salvaguardia delle strutture e dell'occupazione, nonché per l'individuazione di eventuali linee di intervento legislativo in tale direzione, per le quali comunque resta necessaria ed opportuna l'iniziativa autonoma dell'Anec, dell'Anem e delle Organizzazioni sindacali.
A tal fine confermano l'utilità di dar luogo alla costituzione di un Osservatorio nazionale entro il 30 ottobre 2008, pariteticamente composto dalle parti, che potrà fornire il necessario supporto tecnico ed informativo (andamento del mercato nazionale ed internazionale, possibili effetti dell'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi modelli di offerta al pubblico sull'organizzazione del lavoro, temi concernenti l'igiene e la sicurezza del lavoro, età..).
I temi di cui sopra costituiranno oggetto di esame da parte delle Organizzazioni territoriali di categoria che, con riferimento al comprensorio di competenza, potranno altresì valutare la possibilità di costituire in tempi brevi un Osservatorio territoriale.
Nel corso di appositi incontri, di norma annuali, e comunque a richiesta di una delle parti, le situazioni territoriali e le possibili linee di intervento saranno in particolare esaminate nella prospettiva di iniziative da parte delle Regioni e degli Enti locali a sostegno e rilancio del settore e dell'occupazione.
Nelle stesse sedi territoriali, fermi restando l'autonomo potere decisionale delle imprese nel conseguimento degli obiettivi aziendali e la piena autonomia delle Organizzazioni sindacali nella sfera di propria competenza, potranno formare oggetto di informazione, consultazione e confronto:
1. lo stato applicativo delle forme di organizzazione del lavoro di cui all'art. 11;
2. gli eventuali processi di trasformazione e diversificazione delle strutture di pubblico spettacolo;
3. le questioni attinenti alla migliore qualificazione dell'offerta di cinema in pubblica sala, dalla funzionalità del servizio alla qualificazione e aggiornamento professionali dei lavoratori. Stagione cinematografica
L'Anec, l'Anem e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ribadiscono la loro attenzione ed il loro interesse per le problematiche connesse all'ampliamento dell'offerta cinematografica nell'arco dell'anno.
Nel valutare positivamente i risultati finora conseguiti per il prolungamento della stagione, dichiarano, pur nel doveroso rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, il comune impegno ad assumere ogni opportuna iniziativa volta alla promozione dell'offerta cinematografica, in generale, e nei mesi primaverili ed estivi, in particolare.
Obiettivo che le parti stimano di specifico rilievo nell'interesse del tessuto economico complessivo del settore - lavoratori, imprese di esercizio, di distribuzione e di produzione - e per l'allineamento agli standard europei dell'offerta di cultura ed intrattenimento attraverso il cinema.

Art. 36 - Formazione professionale
Le parti attribuiscono alla formazione, all'aggiornamento ed alla riqualificazione professionali dei lavoratori un ruolo strategico per l'elevazione degli standard qualitativi dell'offerta cinematografica in sala pubblica, anche in relazione alla definizione di regole per l'avvio dello studio di standard professionali in linea con gli orientamenti dell'Unione europea.
Dichiarano pertanto il loro impegno ad attivarsi sia in sede nazionale che territoriale per:
- l'individuazione degli opportuni strumenti finalizzati alla formazione, alla riqualificazione ed all'arricchimento professionale dei lavoratori, in particolare nei casi di ristrutturazioni aziendali e di rilevanti innovazioni tecnologiche;
- la definizione dei criteri di svolgimento delle attività formative, sia in orario di lavoro che fuori orario di lavoro;
- la realizzazione di ogni possibile intesa volta ad agevolare la concessione di finanziamenti comunitari e nazionali nell'ambito delle risorse destinate alla formazione.
In questo quadro le parti, considerata la competenza primaria delle Regioni in materia di formazione professionale, impegnano in particolare le proprie strutture territoriali ad attivare e sviluppare il confronto con gli Assessorati regionali al lavoro ed alla formazione al fine di realizzare opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
Le parti procederanno alla costituzione di un'apposita commissione composta da 3 rappresentanti datoriali e 3 rappresentanti delle OO.SS. entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto. La commissione avrà compiti di studio, documentazione, acquisizione dati e individuazione congiunta di possibili percorsi atti a rendere possibili piani formativi aziendali o di settore.

Art. 40 - Piccolo esercizio
Si intendono piccoli esercizi quelli inquadrati in tale categoria alla data del 16.1.2008 e quelli che, in relazione all'attività svolta, al prezzo praticato, alla categoria ed all'ordine di visione, saranno successivamente riconosciuti tali per accordi intervenuti tra le organizzazioni territoriali dell'Anec e della Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil.
Per detti esercizi:
1) le organizzazioni territoriali concorderanno opportune riduzioni retributive e le eventuali deroghe al presente contratto.
In caso di mancato accordo il contrasto sarà deferito alle organizzazioni nazionali che lo risolveranno entro un mese dalla data del deferimento.
[…]

Art. 44 - Norme speciali
Per quanto non disposto dal presente contratto, valgono le disposizioni legislative vigenti.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Nelle aziende che abbiano più di 20 dipendenti, copia degli eventuali regolamenti interni sarà consegnata a cura dell'azienda stessa a ciascun lavoratore.

Titolo III - Regolamentazione per i lavoratori con qualifica operaia
Art. 48 - Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e la RSU o, in mancanza di quest'ultima, le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.
In riferimento all'art. 7 del d.lgs. 66/2003 le parti concordano che in caso di particolari esigenze organizzative il riposo giornaliero di 11 ore può essere fruito frazionatamente. Alla direzione aziendale ed alla RSU e, in mancanza di quest'ultima, alle strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero. Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività lavorativa non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la direzione aziendale e la RSU e, in mancanza di quest'ultima, le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL concorderanno le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del d.lgs. 66/2003.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5 comma 3 del d.lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o all'attività lavorativa. La direzione aziendale e la RSU e, in mancanza di quest'ultima, le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del d.lgs. 66/2003.
La durata dell'orario normale di lavoro, disciplinata dalle norme di legge, è di 40 ore settimanali.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali e le 10 ore giornaliere. […]
Le norme di cui sopra non modificano le condizioni in atto per i portieri ed i guardiani con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.
Il personale di cabina cinematografica, qualora l'orario di lavoro superi le 6 ore consecutive giornaliere, avrà diritto, per la cena, ad una sosta della prestazione non inferiore ad 1 ora, da escludersi dal computo dell'orario di lavoro.
Se l'azienda, per esigenze di lavoro, richiederà all'operatore di rinunciare, col suo consenso, alla suddetta sosta, la prestazione effettuata in tale ora verrà retribuita con una quota oraria di retribuzione normale maggiorata del 30%.
Le prestazioni complementari e preparatorie quali la pulizia degli apparecchi, la manutenzione ordinaria e il montaggio e smontaggio delle pellicole, ove siano effettuate oltre l'orario normale, saranno compensate con la retribuzione maggiorata delle percentuali di cui all'art. 52.
Dichiarazione a verbale
[…]

Art. 50 - Recuperi
Fermo restando quanto previsto dall'art. 49 è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 52 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Nessun lavoratore potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 55 - Malattia ed infortunio
[…]
L'azienda ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Titolo IV - Regolamentazione per i lavoratori con qualifica impiegatizia
Art. 59 - Orario di lavoro

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 9 mesi. In caso di particolari esigenze organizzative la direzione aziendale e la RSU o, in mancanza di quest'ultima, le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL potranno elevare il suddetto periodo fino a 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 9 mesi la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro. Le parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.
In riferimento all'art. 7 del d.lgs. 66/2003 le parti concordano che in caso di particolari esigenze organizzative il riposo giornaliero di 11 ore può essere fruito frazionatamente. Alla direzione aziendale ed alla RSU e, in mancanza di quest'ultima, alle strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL compete la definizione delle modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero. Qualora particolari ed oggettive esigenze dell'attività lavorativa non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la direzione aziendale e la RSU e, in mancanza di quest'ultima, le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL concorderanno le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del d.lgs. 66/2003.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall'art. 5 comma 3 del d.lgs. 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato ovvero ad un danno alle persone o all'attività lavorativa. La direzione aziendale e la RSU e, in mancanza di quest'ultima, le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 comma 2 del d.lgs. 66/2003.
La durata dell'orario normale di lavoro, disciplinata dalle norme di legge, è di 40 ore settimanali.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali e le 10 ore giornaliere. Per tali lavoratori le ore di lavoro oltre le 40 ore settimanali e fino a 60 ore settimanali sono retribuite con la paga oraria ordinaria senza alcuna maggiorazione.
Restano ferme le più favorevoli situazioni aziendali per gli orari inferiori eventualmente in atto.
Salvo diverse esigenze aziendali l'orario lavorativo nel sabato degli impiegati addetti alle sedi amministrative al di fuori dei cinema terminerà di norma alle ore 13.
[…]

Art. 60 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere richiesto o autorizzato, salvo casi di urgenza o di forza maggiore, nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]

Art. 64 - Trattamento di malattia ed infortunio
[…]
L'azienda ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Titolo V - Minimi retributivi e contrattazione integrativa
3) Contrattazione integrativa

Premessi e richiamati i contenuti del Protocollo sul costo del lavoro 23.7.1993 - come confermati dal Protocollo 22.12.1998 - secondo cui:
la contrattazione di secondo livello è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto nazionale di categoria;
il contratto nazionale di categoria stabilisce la tempistica, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali si articola la contrattazione di secondo livello;
le parti, fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi ed il riferimento all'andamento generale ed alla redditività dell'esercizio cinematografico, concordano quanto segue:
Il secondo livello di contrattazione si esaurisce con la contrattazione integrativa aziendale/interaziendale o con la contrattazione integrativa territoriale, come di seguito disciplinate, restando inteso, ai sensi del comma 1 degli "Assetti contrattuali" del Protocollo sul costo del lavoro 23.7.1993, che la contrattazione integrativa aziendale/interaziendale e la contrattazione integrativa territoriale devono intendersi tra loro alternative.
[…]
Il negoziato di secondo livello si svolge a livello aziendale o interaziendale per i multiplex, per i megaplex nonché per le imprese che gestiscono esercizi cinematografici per un numero complessivo di almeno 15 schermi, salvo che le imprese, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali, optino per la contrattazione a livello territoriale di cui al punto C) in sostituzione del negoziato aziendale.
Non può avere per oggetto materie già definite a livello nazionale e può svolgersi sulla materia economica, secondo le linee del premio di risultato di cui appresso, nonché sulle materie per le quali nel contratto collettivo nazionale è previsto uno specifico rinvio in sede aziendale. Non può pertanto avere per oggetto istituti di carattere normativo, salvo quanto previsto all'art. 11 del presente contratto con riferimento all'utilizzazione delle prestazioni lavorative secondo diversi e più articolati regimi di flessibilità.
Qualora gli esercizi cinematografici di cui sopra siano situati in un'unica regione, sono soggetti del negoziato di secondo livello, in rappresentanza rispettivamente delle imprese e dei lavoratori, da un lato, le direzioni aziendali assistite, ove richiesto, dalle strutture territoriali dell'Associazione imprenditoriale competente, dall'altro, le rappresentanze sindacali aziendali assistite, ove richiesto, dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
Qualora gli esercizi cinematografici di cui sopra siano situati in più regioni, sono soggetti del negoziato di secondo livello, in rappresentanza rispettivamente delle imprese e dei lavoratori, da un lato, le direzioni aziendali assistite, ove richiesto, dall'Associazione nazionale imprenditoriale competente, dall'altro, le rappresentanze sindacali aziendali assistite, ove richiesto, dalle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il CCNL.
Il negoziato di secondo livello si svolge a livello territoriale per le aziende diverse da quelle di cui al punto B). Non può avere per oggetto materie già definite a livello nazionale e, comunque, istituti di carattere normativo e può pertanto svolgersi solo sulla materia economica, nonché su eventuali materie per le quali nel contratto collettivo nazionale di lavoro è previsto uno specifico rinvio alla sede territoriale (es. formazione e aggiornamento professionale).
Sono soggetti di tale negoziato le strutture territoriali dell'Associazione imprenditoriale competente e delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.