Categoria: 2011
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Tipologia: Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello
Data firma: 13 dicembre 2011*
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2012
Parti: Fiat spa, Fiat Industrial spa e Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Ugl Metalmeccanici e Associazione Quadri e Capi Fiat
Settori: Metalmeccanici, Fiat
Fonte: ilsole24ore.com
Note:* Contratto del 29 dicembre 2010

Sommario:

Titolo primo
Sistema di relazioni sindacali
Premessa
Commissione Paritetica di Conciliazione a livello nazionale
Commissione Pari opportunità a livello di società
Commissione Prevenzione e Sicurezza sui Lavoro a livello di stabilimento/unità produttiva
Commissione Organizzazione e Sistemi di Produzione a livello di stabili mento/unità produttiva
Commissione Servizi Aziendali a livello di stabilimento/unità produttiva
Commissione verifica assenteismo a livello di stabilimento/unità produttiva
Gruppo di studio propositività a livello societario
Diritti sindacali
Art. 1. Costituzione e tutela della Rappresentanza Sindacale Aziendale
Art. 2. Permessi sindacali
Art. 3. Assemblea
Art. 4. Diritto di affissione
Art. 5. Locali della Rappresentanza sindacale aziendale
Art. 6. Strumenti informatici
Art. 7. Versamento dei contributi sindacali
Appendice Tecnica - Strumenti informatici
Sistema di regole contrattuali
Art. 8. Contrattazione di secondo livello
Art. 9. Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 10. Decorrenza e durata
Art. 10. bis - Rinnovo parte economica.
Art. 11. Distribuzione del contratto
Art. 12. Clausola di Responsabilità
Art. 13. Procedura di raffreddamento per prevenire e risolvere i conflitti collettivi
Art. 14. Procedure di conciliazione e arbitrato per le controversie individuali e plurime
Titolo secondo
Organizzazione del lavoro
Bilanciamenti produttivi
Ambiente di lavoro
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
• Agibilità

• Permessi
• Progetto "Health & Safety First" e Formazione per la Sicurezza
Orario di lavoro
Art. 1. - Entrata e uscita in azienda.
Art. 2. - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro.
Art. 3. - Recuperi produttivi.
Art. 4. - Orario di lavoro.
• Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
• Permessi annui retribuiti (P.A.R.)
• Permessi 3° turno
Art. 5. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 5 bis - Reperibilità.
Art. 6. - Ferie.
Art. 7. - Festività.
Trasferte e trasferimenti
Art. 8. - Trasferte.
Art. 9. - Trasferimenti.
Titolo terzo
Disciplina del rapporto individuale di lavoro

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 4. - Lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria.
Art. 5. - Particolari tipologie contrattuali.
A) Apprendistato professionalizzante
B) Part-time
C) Contratto di lavoro a tempo determinato
Classificazione del personale

Art. 6. - Classificazione dei lavoratori.
• Normativa specifica per i lavoratori professional
o Professional
o Indennità Funzioni Direttive
o Quadri di legge
Art. 7. - Crescita professionale.
Art. 8. - Rapporto diretti-indiretti.
Retribuzione e altri istituti economici
Art. 9. - Paga base.
Art. 10. - Superminimo individuale.
Art. 11.- Aumenti periodici dì anzianità.
Art. 12. - Incentivo di rendimento.
Art. 13. - Indennità di prestazione collegata alla presenza.
Art. 14. - Premio di competitività.
• Norma transitoria
• Premio straordinario 2012
Art. 15. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 16. - Tredicesima mensilità.
Art. 17 - Indennità maneggio denaro.
Art. 18. - Ristorazione aziendale.
Welfare aziendale
Premessa
Art. 19. - Previdenza complementare.
Art. 20. - Assistenza Sanitaria integrativa.
Art. 21. - Prevenzione e Check-up.
Art. 22. -Trasporti e mobilità.
Art. 23. - Formazione.
Assenze, permessi e tutele
Art. 24. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
• Infortuni sul lavoro e malattie professionali

• Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
• Assenteismo
Art. 25. - Assenze a vario titolo.
• Congedo matrimoniale
• Trattamento in caso dì gravidanza e puerperio
• Congedi parentali
• Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza.
• Assenze e permessi
• Dichiarazione a verbale.
Art. 26. - Diritto allo studio, formazione professionale, lavoratori studenti e congedi per la formazione.
Art. 27. - Permessi per eventi e cause particolari.
Art. 28. - Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari.
Rapporti in azienda
Art. 29. - Rapporti in azienda.
Art. 30. - Divieti.
Art. 31. - Visite dì inventario e di controllo.
Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
• Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
• Licenziamenti per mancanze
• Sospensione cautelare non disciplinare
Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 33. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 34. - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro e altri connessi adempimenti.
Art. 35. - Trattamento di fine rapporto.
Titolo quarto
Norma di chiusura

Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010

Tra Fiat Spa (*) e le Organizzazioni sindacali nazionali Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Ugl Metalmeccanici e l'Associazione Quadri e Capi Fiat è stato sottoscritto il presente contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello.
L'adesione al presente contratto di terze parti è condizionata al consenso di tutte le parti firmatarie.
(*) in sede di stesura definitiva sottoscritta il 13 dicembre 2011, da intendersi Fiat spa e Fiat Industrial spa

Titolo primo
Sistema di relazioni sindacali
Premessa

Le Parti si riconoscono interlocutori stabilii in un corretto sistema di relazioni industriali teso a valorizzare le risorse umane, ampliare i momenti di dialogo e a ridurre le occasioni conflittuali, al fine di affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo.
Individuano il metodo partecipativo quale strumento efficace per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi condivisi di tutela e coinvolgimento dei lavoratori, miglioramento delle loro condizioni e tutela della competitività dell'Azienda.
Di conseguenza, assumono la prevenzione del conflitto come un reciproco impegno su cui si fonda il sistema partecipativo. In tale ambito si Identificano nella Direzione Aziendale e nella Rappresentanza sindacale dei lavoratori i soggetti che hanno questo compito e che lo realizzeranno incontrandosi per valutare, ai fini della prevenzione, l'attività e i risultati del sistema partecipativo.
A questo scopo definiscono criteri e contenuti del sistema di partecipazione da adottare, che si articola in vari Organismi congiunti (Commissioni) composti da rappresentanti della Direzione aziendale e delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo/ Rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori che operano secondo l'articolazione, le competenze e le modalità di seguito riportate.
Con cadenza semestrale, in occasione della presentazione del risultati economici del semestre rispettivamente delle società Fiat spa e Fiat Industriai spa, si svolgerà un apposito incontro tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente Contratto avente ad oggetto l'illustrazione dei suddetti risultati economici.
Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto collettivo, al verificarsi di significative variazioni degli andamenti di mercato ed economici, nei corso di i apposito incontro la Direzione aziendale fornirà alle suddette Organizzazioni Sindacali informazioni sulla situazione aziendale con particolare riferimento all'andamento economico, produttivo e occupazionale.

Commissione Paritetica di Conciliazione a livello nazionale
Competenze
La Commissione Paritetica di Conciliazione è la sede preferenziale e privilegiata per esaminare le eventuali specifiche situazioni che concretizzino il mancato rispetto degli impegni assunti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nonché per esaminare l'operatività delle conseguenze che lo stesso prevede nei confronti delle Organizzazioni, Sindacali, fermo restando che, in assenza di una valutazione congiunta delle parti, l'Azienda procederà secondo quanto previsto dalla clausola di responsabilità inclusa nel presente contratto collettivo.
Al verificarsi di tali specifiche situazioni, anche su richiesta di una sola delle Parti, la Commissione Paritetica di Conciliazione sarà convocata dal segretario della stessa. La Commissione si riunirà, anche mediante conferenza telefonica, entro 48 ore dalla richiesta di convocazione ed esprimerà la propria valutazione congiunta sulle vicende sottoposte al suo esame al fine delle conseguenze previste dal presente contratto collettivo, entro e non oltre quattro giorni dalla data di convocazione.
Nel corso della procedura suddetta, le Organizzazioni Sindacali non faranno ricorso all'azione diretta e da parte aziendale non si procederà in via unilaterale. Al termine della procedura, in assenza di una valutazione congiunta delle parti, o in caso di mancata riunione della commissione alla data di convocazione, l'Azienda sarà libera di procedere secondo quanto previsto dalla clausola di responsabilità inclusa nel presente contratto collettivo.
Composizione
La Commissione Paritetica .di Conciliazione sarà composta per parte sindacale da un componente per ogni Organizzazione Sindacale firmataria dei presente contratto collettivo, individuato nelle rispettive strutture nazionali e designato dalle rispettive Segreterie nazionali, e per parte datoriale da un numero dì rappresentanti pari al numero dei componenti sindacati. Un componente di parte datoriale avrà il compito di Segretario della Commissione.
Le nomine dei rispettivi componenti saranno effettuate entro la data di applicazione dei presente contratto. In tale occasione sarà indicato il componente che avrà funzione di Segretario.

Commissione Pari opportunità a livello di società
Nell'affermare la volontà comune di promuovere pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale, evitando ogni forma di discriminazione, come definita dalle vigenti normative italiane è istituita una Commissione Pari Opportunità con il compito di:
1. esaminare il Rapporto biennale sulla situazione dell'occupazione maschile e femminile di cui all'Art. 9, L. 125/1991, ferma restando la presentazione dello stesso alla Rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori, in occasione di apposito incontro;
2. studiare la fattibilità di proposte dì azioni positive e di interventi atti a diffondere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità, nonché a promuoverne la realizzazione;
3. proporre iniziative per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza' per maternità;
4. prevenire forme di molestie o comportamento indesiderato, come quelli connessi alla razza, al sesso o ad altre caratteristiche personali dei dipendenti, che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti;
5. esaminare le eventuali controversie di carattere collettivo circa l'applicazione in azienda dei principi di parità, di cui alle leggi vigenti, con l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
In relazione a quest'ultimo punto, si affronteranno in questa sede, anche su segnalazione della Rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori, eventuali problemi con l'obiettivo di esaminare la questione tempestivamente e ricercare una proposta di soluzione entro 15 giorni.
Composizione
La Commissione è composta da un componente per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo, designato dalle rispettive Segreterie Nazionali nell'ambito delle strutture sindacali di categoria e della Rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori e da componenti designati da parte aziendale.

Commissione Prevenzione e Sicurezza sui Lavoro a livello di stabilimento/unità produttiva
Sulla base della condivisa esigenza di valorizzare competenze e ruoli relativi alla sicurezza sul lavoro in tutti gli attori impegnati nelle diverse responsabilità, nei lavoratori tutti e nelle figure di rappresentanza degli stessi in materia di sicurezza (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), la Commissione Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro è la sede in cui sviluppare la partecipazione in materia, in conformità alfa normativa in materia e con l'obiettivo condiviso di migliorare il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nelle iniziative volte - attraverso la promozione attiva di iniziative finalizzate a garantire comportamenti effettivi in coerenza con lo spirito e le metodologie del Programma condiviso "Health & Safety First" - a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza, requisito fondamentale per garantire il rispetto delle regole e l'efficacia degli interventi realizzati.
Presso ciascun stabilimento/unità produttiva opererà una Commissione Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, i cui componenti in rappresentanza dei lavoratori rivestono la qualifica di RLS ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
Composizione
I componenti di suddetta Commissione, per la parte dei lavoratori, appartengono esclusivamente alla Rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori, e il loro numero è pari a 8 nelle unità produttive con oltre 1000 dipendenti, 4 nelle unità produttive tra 501 e 1000 dipendenti, 3 nelle unità produttive tra 201 e 500 dipendenti e 1 nelle unità produttive fino a 200 dipendenti.
Tali componenti, saranno comunicati all'Azienda congiuntamente dalle Organizzazioni firmatarie de) presente contratto collettivo, in quanto designati come RLS dello stabilimento/unità produttiva.
Da parte aziendale la composizione della Commissione sarà articolata nella seguente maniera:
- Responsabile del Personale
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
Inoltre, in relazione alla complessità dei temi da affrontare, alle specifiche riunioni della Commissione potranno partecipare esperti tecnici che abbiano conoscenza/attinenza agli argomenti trattati nonché, ove necessario, il medico competente.
Competenze
Ferme restando le attribuzioni spettanti al RLS in base a quanto stabilito dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, alla Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro sono conferite competenze specifiche di consultazione preventiva e di proposta, quali:
• Proposta e definizione congiunta di programmi di informazione e sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione da realizzarsi operativamente a cura dell’Azienda;
• Esame e verifica di programmi di formazione volontaria coerenti con le finalità e le metodologie del Progetto “Health & Safety First”, nonché verifica della programmazione di dettaglio di programmi di formazione obbligatoria;
• Verifiche congiunte circa le modalità ed i programmi di formazione per i lavoratori in rapporto alle cautele da osservare a fronte dei rischi generali e specifici collegabili all’attività lavorativa, tenendo conto delle trasformazioni tecnologiche degli impianti.
Alla medesima Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro sarà data:
• comunicazione preventiva sugli strumenti informativi previsti per i lavoratori in ordine ai rischi suddetti;
• informazione, di norma mensile, sugli eventi infortunistici con particolare riferimento a:
- numero degli infortuni, ripartiti tra franchigie e denunce;
- statistiche per causale di accadimento, anche allo scopo di individuare e realizzare idonei interventi preventivi;
- numero degli interventi di pronto soccorso effettuati a cura del Servizio Sanitario Aziendale;
- valutazione circa la situazione dei presidio sanitario e tipo di servizio previsto;
- consultazione della documentazione aziendale relativa ai DPI (dispositivi protezione individuale) e verifica congiunta sul loro corretto utilizzo da parte dei lavoratori;
- illustrazione dei DPI, sia di carattere specifico che generale;
- situazione, in termini di sintesi statistica, delle visite periodiche di legge.
Sarà, infine, compito della Commissione promuovere la diffusione delle indicazioni emanate all'unanimità dalla Commissione Organizzazione e Sistemi di Produzione.
La Commissione costituisce naturale interlocutore e referente in sede aziendale o di stabilimento dell'Organismo Paritetico Health & Safety, con il quale collabora per le comuni finalità collegate all'attuazione di un "Sistema di formazione continua per la salute e sicurezza sui lavoro".
Gli argomenti trattati nell'ambito della Commissione Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro saranno oggetto di verbale, di volta in volta redatto e conservato a cura dell'Azienda, di cui copia sarà consegnata ai componenti della Commissione.
È da intendersi che, in ordine ai dati forniti dall'Azienda ed alle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività della Commissione, i componenti della stessa sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni aziendali, rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali ed il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i lavoratori, di cui dovessero venire a conoscenza.
La suddetta disciplina si integra con quella relativa al RLS, alle sue agibilità, permessi e competenze, contenuta nel Titolo li, capitolo Ambiente di Lavoro, del presente Contratto, al quale si fa esplicito rinvio.

Commissione Organizzazione e Sistemi di Produzione a livello di stabili mento/unità produttiva
La Commissione opera con la finalità di favorire l'implementazione di iniziative volte a raggiungere gli obiettivi condivisi di:
• ottimizzare il posto di lavoro, relativamente a:
1. aspetto ergonomico,
2. funzionalità delle attrezzature e degli impianti,
3. razionalizzazione delle attività lavorative;
• migliorare l'efficienza dei macchinari relativamente a guasti, attrezzaggi, inattività, velocità di trasformazione;
identificare tutte le procedure suscettibili di miglioramento.
Competenze
• Monitoraggio dell'applicazione delle metodologie di WCM, con particolare riguardo agli obiettivi di miglioramento assegnati alla Unità Produttiva e alla verifica del livello di raggiungimento degli stessi;
• Informazione/consultazione circa le conseguenze sull'organizzazione del lavoro delle iniziative di miglioramento della competitività della unità produttiva;
• Proposte di iniziative per favorire il coinvolgimento dei lavoratori (proposte miglioramento qualità ecc.);
• Esame delle eventuali problematiche connesse all' avviamento dei nuovi prodotti, con riferimento agli interventi tecnologici e organizzativi, nonché alle iniziative di formazione ad essi collegate;
• Esame di soluzioni per migliorare gli indicatori gestionali;
• Informazione e consultazione su iniziative formative da realizzare a fronte di trasformazioni tecnologiche e organizzative o di formale cambiamento di mansioni degli addetti;
• Esame delle proposte di interventi formativi, basati su fabbisogni condivisi;
• Verifica su eventuali riassegnazioni di mansioni richieste ai lavoratori, compatibilmente con le loro competenze professionali, a fronte di particolari fabbisogni organizzativi;
• Valutazione, al sorgere di eventuali futuri fabbisogni di organico, delle specificità applicative dell'apprendistato professionalizzante.
La Commissione sarà anche la sede in cui si esamineranno le controversie eventualmente insorte, e non risolte, tra il lavoratore e l'azienda riguardanti le applicazioni dei tempi base e/o del tempo standard totale della postazione di lavoro secondo la procedura definita nell'allegato tecnico n. 2 "Descrizione dei sistema ergo-UAS" allegato al presente Contratto.
Composizione
Per parte aziendale: Responsabile del Personale dell'Unità Produttiva, un Rappresentante della Direzione dell'Unità Produttiva e Responsabili di Aree interessate.
Per parte sindacale: 2 componenti, negli stabilimenti con più di 2000 dipendenti, e un componente, negli stabilimenti fino a 2000 dipendenti, della Rappresentanza Sindacale Aziendale dei lavoratori per ogni Organizzazione Sindacale firmataria dei presente contratto collettivo, designati dalle rispettive Segreterie territoriali. In caso di lancio dei nuovi modelli/prodotti è prevista la partecipazione di un ulteriore componente della Rappresentanza Sindacale Aziendale dei lavoratori per ogni Organizzazione Sindacale firmataria.

Commissione Servizi Aziendali a livello di stabilimento/unità produttiva
Competenze
• Ristorazione aziendale
Espletare una specifica attività di controllo nei locali della cucina (e relative pertinenze), nonché sul rispetto delle norme di legge, in materia di igiene, relative alla conservazione, preparazione e distribuzione degli alimenti.
• Trasporti
Verifica della congruità del sistema di trasporto pubblico, in relazione agli orari dei turni dei lavoratori; qualora se ne ravvisi la necessità possibile delibera dì iniziative comuni volte alla sensibilizzazione degli Enti Pubblici competenti, al fine di assicurare il miglior servizio possibile.
• Servizi di pubblica utilità
Verifica della possibilità di portare all'interno dell'Unità Produttiva punti di accesso a servizi di interesse generale, quali banche, assicurazioni ed uffici anagrafici.
Composizione
La Commissione si compone, per parte aziendale di 4 rappresentanti designati dalla Direzione Aziendale e per parte sindacale da 2 componenti, negli stabilimenti con più di 2000 dipendenti, e un componente, negli stabilimenti fino a 2000 dipendenti della Rappresentanza Sindacale Aziendale dei lavoratori per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo nominati dalle rispettive Segreterie Territoriali.

Gruppo di studio propositività a livello societario
Al fine di realizzare un sempre più ampio e fattivo coinvolgimento dei lavoratori sui fattori dì competitività aziendale, anche in ottica di sistema WCM, sì conviene di istituire un gruppo di studio avente l'obiettivo di proporre iniziative tese a favorire le proposte di miglioramento dei lavoratori e relative forme di riconoscimento.
Tale gruppo di studio, che opererà nella logica partecipativa e non avrà quindi competenze negoziali, sarà composto da rappresentanti aziendali e da un rappresentante per Organizzazione Sindacale firmataria dei presente Contratto.
Il calendario delle attività del suddetto gruppo di studio sarà definito entro marzo 2012.
Nel corso della prima riunione saranno definiti tempi e modalità operative dell'attività del gruppo stesso.

Diritti sindacali
Art. 1. - Costituzione e tutela delle Rappresentanze sindacali aziendali.

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio-1970 n. 300, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto collettivo.
[…]
Nota a verbale
Per quanto concerne l'individuazione dei criteri di ripartizione delle Rappresentanze sindacali aziendali tra le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto si rinvia all'accordo tra le stesse in allegato n. 6.

Art. 3. - Assemblea.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti regole:
1) le assemblee possono essere indette nel limite complessivo di 10 ore annue nel seguente modo:
- 4 ore all'anno (una per Organizzazione sindacale) dalle Organizzazioni sindacali firmatane del presente Contratto Collettivo su richiesta disgiunta;
- le restanti 6 ore all'anno dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo nel loro complesso, anche per il tramite delle Rappresentanze sindacali aziendali, su richiesta congiunta delle stesse;
2) la convocazione dell'assemblea sarà comunicata in forma scritta alla Direzione aziendale con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno, che potrà riguardare esclusivamente materie di interesse sindacale e del lavoro;
3) le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo e/o le Rappresentanze sindacali aziendali costituite convocheranno di norma l'assemblea retribuita alla fine о all'inizio di ciascun turno di lavoro о collegata alla pausa refezione;
4) per ragioni di carattere tecnico organizzativo, al fine di non compromettere la competitività e l'efficienza aziendale, le assemblee potranno essere indette per la generalità dei lavoratori;
5) lo svolgimento dell'assemblea dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
[…]
L'eventuale richiesta di avvalersi di materiali audiovisivi deve essere inoltrata dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo e/o dalle Rappresentanze sindacali aziendali all'azienda nella stessa comunicazione di convocazione dell'assemblea.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo e/o le Rappresentanze sindacali aziendali nonché i relativi dirigenti e rappresentanti dovranno:
- fornire gli strumenti operativi e tutto il necessario al corretto utilizzo dei mezzi audiovisivi stessi
- assicurare che gli stessi siano adeguati e compatibili con i locali/aree di svolgimento dell'assemblea
- rispettare le norme di sicurezza relative all'ambiente e all'utilizzo degli strumenti di proiezione
- assumersi la piena responsabilità civile e penale per tutto quanto viene proiettato e comunque attiene all'uso del mezzo audiovisivo, esonerandone completamente l'azienda.
Qualora si proiettino filmati, questi dovranno avere stretta attinenza esclusivamente alle materie di interesse sindacale e del lavoro. Non sono consentite proiezioni di programmi in diretta о comunque registrati da canali televisivi senza il rispetto della normativa vigente in materia, né riprese filmate all'interno dell'azienda.
L'azienda, senza alcuna assunzione di responsabilità, potrà prendere visione dei mezzi di supporto tecnico che si intendono impiegare.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo e le Rappresentanze sindacali aziendali sono tenute a riportare i mezzi audiovisivi utilizzati fuori dall'azienda al termine dell'assemblea.

Art. 4. - Diritto di affissione.
Il diritto di affissione è regolato dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art. 5. - Locali delle Rappresentanze sindacali aziendali.
Alle Rappresentanze sindacali aziendali regolarmente costituite delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo sarà messo a disposizione un idoneo locale per l'esercizio delle loro funzioni all'interno dello stabilimento.
Ai locali delle Rappresentanze sindacali aziendali potranno accedere, per riunioni con le RSA, previa specifica comunicazione in forma scritta alla Direzione aziendale con preavviso di almeno 24 ore, i dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali territoriali e nazionali firmatarie del presente contratto collettivo e delle rispettive Confederazioni.

Art. 6. - Strumenti informatici.
L'azienda metterà a disposizione della Rappresentanza Sindacale aziendale una postazione di lavoro, composta da personal computer con connessione a internet, le cui modalità di utilizzo e di gestione sono regolamentate nell'appendice tecnica - strumenti informatici - di seguito riportata. Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, ogni dirigente della RSA dovrà sottoscrivere un verbale di presa in carico del personal computer e delle attrezzature allo stesso connesse secondo il modello allegato (allegato n. 1 - verbale di consegna e presa in carico del pc e attrezzature connesse -RSA).
[…]
Le Parti si danno atto che il personal computer messo a disposizione della Rappresentanza Sindacale aziendale attraverso le modalità operative della posta elettronica, si configura come strumentaci idoneo a trasmettere le comunicazioni previste da norme di legge o di contratto, sia da parte aziendale sia da parte sindacale, in quanto modalità di comunicazione tempestiva ed efficace, nonché sicura qualora siano rispettate le norme atte a garantire le procedure di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Al riguardo le Parti si incontreranno per formalizzare gli indirizzi di PEC validi ai fini delle trasmissioni dei documenti e comunicazioni tra le parti oltreché ogni modalità utile per l'utilizzo dello strumento.
[…]

Appendice tecnica - Strumenti informatici
L'azienda metterà a disposizione della Rappresentanza sindacale aziendale dei Lavoratori una Postazione di Lavoro, composta da personal computer fisso e relativi accessori, eventuali stampante e attrezzature idonee alla comunicazione o alla trasmissione di dati, con connessione a internet.
Ciascun componente della Rappresentanza sindacate aziendale dei Lavoratori potrà accedere con specifica password di identificazione personale, fornita dai sistemi informativi aziendali.
L'utilizzo del personal computer e l'accesso ad internet dovranno essere strettamente connessi con l'attività svolta da ciascun lavoratore o coerenti con l'espletamento delle funzioni previste da norma di legge o del presente contratto collettivo, ferme restando le responsabilità giuridiche personali degli utilizzatori conseguenti a eventuali usi impropri.
La Società potrà adottare le misure atte ad assicurare la corretta gestione operativa e amministrativa della Postazione di Lavoro, gestendone nel tempo la configurazione: installazione della configurazione hardware e dei programmi software, assegnazione e aggiornamento delle licenze, esecuzione degli inventari dei componenti hardware e dei programmi software installati in ogni Postazione di Lavoro a supporto della gestione dei relativi contratti di licenza.
Le suddette attività potranno essere effettuate automaticamente da remoto, fermo restando che i risultati degli inventari potranno essere utilizzati da parte della Società esclusivamente ai fini di gestione delle licenze o per verifiche di aderenza alle Linee Guida aziendali in materia di utilizzo degli strumenti informatici.
Fermo restando il divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, la Società potrà adottare anche da remoto ai soli fini di predisporre idonee misure di sicurezza, soluzioni atte ad assicurare la disponibilità e l'integrità dei sistemi informativi, anche per cercare di prevenire utilizzi indebiti che possano essere fonte di responsabilità, quali, ad esempio, configurazioni di sistema per escludere operazioni vietate dalla legge, black-list, installazione e aggiornamento di componenti antivirus, installazione di pacchetti di sicurezza conformi con le licenze in atto, adozione di filtri etc.
La Società potrà effettuare da remoto, attraverso strumenti centralizzati di distribuzione del software, la prima installazione della Postazione di Lavoro, i successivi aggiornamenti di software e/o variazioni di programmi applicativi, di Sistemi Operativi e singoli Prodotti software e della configurazione della postazione stessa.
La Società potrà adottare modalità di diagnosi e esecuzione di interventi risolutivi di problemi da remoto sulla Postazione di Lavoro per fornire, su richiesta del lavoratore titolare della Postazione di Lavoro, tempestiva assistenza. A questo fine saranno adottate modalità di esecuzione delle operazioni effettuate da remoto atte a permettere al lavoratore di dare il consenso all'intervento, verificarne l'effettuazione e, eventualmente, revocare il consenso stesso, potendo così determinare l'interruzione dell'intervento in corso.
La Società, al fine di assicurare la funzionalità delle attrezzature messe a disposizione, si riserva di effettuare interventi di manutenzione utili per assicurare il corretto impiego dei mezzi messi a disposizione dei lavoratori.
La Società potrà rilevare i dati di utilizzo delle attrezzature fornite ai lavoratori, in forma aggregata per tipologia di utilizzo e per centro di costo / unità organizzativa e con le modalità previste dalla legge, utilizzando i sistemi di gestione e rendicontazione contabile predisposti con finalità di fatturazione dei costi o dì archiviazione automatica. 1 dati saranno utilizzati, anche in adempimento di obblighi di legge, allo scopo di verificare i costi e la conformità degli utilizzi alle Linee Guida aziendali, e saranno conservati per i tempi strettamente necessari al perseguimento di finalità organizzativo - produttive o di sicurezza e che saranno esaminati periodicamente a livello locale con la Rappresentanza sindacale dei Lavoratori.
In caso di riscontro di utilizzo anomalo dei mezzi messi a disposizione, la Società potrà richiamare la generalità dei lavoratori all'osservanza delle regole.
Soltanto qualora perdurino anomalie che siano riconducibili a violazioni delle Linee Guida aziendali di cui al successivo capoverso, la Società potrà effettuare controlli su base individuale a seguito dell'accertamento di eventuali abusi, fermo restando che l'attivazione di controlli dovrà essere comunicata preventivamente a ciascun lavoratore o gruppo di lavoratori interessati, al fine di eventuali contestazioni e possibili conseguenti sanzioni.
La Società fornirà a ciascun lavoratore copia delle Linee guida aziendali per il corretto utilizzo degli strumenti informativi messi a disposizione dei lavoratori, nonché per le modalità di effettuazione dei controlli sul corretto uso degli strumenti stessi.

Sistema di regole contrattuali
Art. 8 - Contrattazione di secondo livello.

Le materie e gli istituti già definiti dai presente Contratto collettivo di primo livello non possono formare oggetto di ulteriore contrattazione aziendale di secondo livello, salvo quanto diversamente stabilito dalle specifiche clausole di rinvio di cui al presente Contratto (ne bis in idem).
La contrattazione aziendale di secondo livello sarà pertanto svolta, in via esclusiva o concorrente, per le materie stabilite dalle clausole di rinvio sopra citate.

Art. 13 - Procedura di raffreddamento per prevenire e risolvere i conflitti collettivi
Nell'ambito e in coerenza con il sistema di relazioni industriali partecipative di cui al presente titolo, al fine di prevenire, esaminare e risolvere eventuali motivi di pranziate conflitto collettivo, che non abbiano trovato una naturale soluzione all'interno delle Commissioni previste dal presente Contratto, si conviene di adottare le seguenti procedure:
a) in caso di eventuali motivi di potenziale conflitto da parte sindacale a livello di stabilimento/unità produttiva o di reparto:
1. la Direzione aziendale e la RSA, su richiesta anche di una sola delle parti, si incontreranno entro 3 giorni da tale richiesta, o comunque entro un diverso termine concordato, al fine di esaminare congiuntamente la situazione e individuarne la soluzione; qualora le ragioni del potenziale conflitto siano inerenti a tematiche connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro, tale incontro avrà luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, nell'arco di 24 ore;
2. qualora permanessero i motivi di conflitto, su richiesta anche di una sola delle parti, sarà effettuato un ulteriore incontro tra la Direzione aziendale e la RSA con l'intervento delle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto;
3. ove, decorso il termine di 10 giorni dall'incontro di cui al punto 1 o quello più ampio eventualmente concordato, non si fossero ancora composti i motivi del conflitto, su richiesta anche di una sola delle parti, la questione sarà esaminata dalla Commissione Paritetica di Conciliazione, che sarà convocata e si esprimerà secondo le tempistiche e le modalità già previste dal presente Contratto per la stessa;
b) in caso di eventuali motivi di conflitto a livello di società, la Direzione aziendale e le Organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente Contratto, su richiesta anche di una sola delle parti, si incontreranno entro 3 giorni da tale richiesta, o comunque entro il diverso termine concordato, al fine dì esaminare congiuntamente la situazione e individuarne la soluzione; tale fase di esame e consultazione avrà termine decorsi 10 giorni dal primo incontro o nell'arco temporale più ampio eventualmente concordato.
Durante lo svolgimento e sino al termine delle suddette procedure le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le eventuali successive azioni dirette da parte sindacale dovranno essere precedute da comunicazione alla Direzione aziendale, allo, scopo di non pregiudicare l'articolazione del processo produttivo e organizzativo

Art. 14 - Procedure di conciliazione e arbitrato per le controversie individuali o plurime.
Nell'ambito di quanto definito dalle disposizioni legislative vigenti con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge 4 novembre 2010 n. 183 c.d. "Collegato al lavoro", in caso di controversie di lavoro individuali / o plurime, qualora non vi sia stato accordo diretto tra l'azienda e il/i lavoratore/i interessato/i, tali controversie saranno in via prioritaria esaminate e possibilmente risolte in sede sindacale tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale aziendale anche, ove necessario, al fine di formalizzare con il lavoratore il verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c.
Qualora le parti non addivenissero alla soluzione della controversia in sede sindacale, prima di adire l'Autorità Giudiziaria potranno far ricorso all'arbitrato nelle forme previste dalla sopra citata Legge 4 novembre 2010 n. 183.

Titolo secondo
Organizzazione del lavoro

Per assicurare ai sistemi produttivi condizioni adeguate agli standard internazionali di competitività, si opererà, da un lato, sulle tecnologie e sul prodotto e, dall'altro lato, sul miglioramento dei livelli di prestazione lavorativa, con le modalità previste dal sistema WCM e dal sistema Ergo-UAS o da altri specifici sistemi In relazione alle tipologie di processo, prodotto e tecnologie applicate.
L'introduzione nell'unità produttiva interessata del sistema WCM, del sistema Ergo-UAS (di cui all'allegato tecnico n.2 "descrizione del sistema Ergo-UAS" allegato al presente Contratto) o di altri sistemi certificati internazionalmente è preceduta da specifica comunicazione da parte aziendale ed esame congiunto con le Rappresentanze sindacali aziendali e da un periodo preliminare di sperimentazione di norma pari a 6 mesi, decorso il quale il sistema si applicherà in via definitiva, sino a nuova diversa necessità aziendale. Sono nel frattempo mantenuti gli attuali regimi di pause sino all'introduzione di un diverso sistema di pause collegato al miglioramento ergonomico del livello di prestazione lavorativa.

Bilanciamenti produttivi
La quantità di produzione prevista da effettuare per ogni turno, su ciascuna linea, e il corretto rapporto produzione/organico saranno assicurati mediante la gestione della mobilità interna da area ad area nella prima ora del turno in relazione agii eventuali operai mancanti o, nell'arco del turno, per fronteggiare le perdite derivanti da eventuali fermate tecniche e produttive.

Ambiente di lavoro
La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dall'azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente con questo obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni ergonomiche ed organizzative dei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro provvede a:
- consultare preventivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nei modi previsti dalle norme vigenti
- organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione
- effettuare la valutazione dei rischi
- informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui siano esposti; in particolare:
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all'organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;
- in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature dì lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata In materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi;
- informa periodicamente i lavoratori, di norma semestralmente, previa consultazione con gli RLS, attraverso gli strumenti interni utilizzati (mail, comunicazioni cartacee, etc.), circa i temi della salute e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con gli RLS.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti su! luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare devono:
- osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione i fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- ricevere un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pencolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.
In ogni unità produttiva sono istituiti:
- il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno; nel registro sono annotati il nome, il cognome, il gruppo professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza;
- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
Sarà inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, ogni altro registro/documento eventualmente necessario, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono designati, da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto Collettivo, tra i componenti della Rappresentanza sindacale Aziendale in numero pari a 8 nelle unità produttive con oltre 1.000 dipendenti, 4 nelle unità produttive tra 501 e 1.000 dipendenti, 3 nelle unità produttive tra 201 e 500 dipendenti e 1 nelle unità produttive fino a 200 dipendenti.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Agibilità

Ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti e dai presente Contratto.
É condiviso obiettivo delle Parti assicurare agli RLS le condizioni atte a svolgere le proprie funzioni in applicazione di quanto previsto dall'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: pertanto sarà assicurato agii stessi, in ogni unità produttiva, uno spazio loro riservato, costituito da una sala, denominata "Sala della Sicurezza", segnalata da apposita indicazione che rechi la denominazione ben visibile. Ciascuna "Sala della Sicurezza" conterrà al suo interno un armadio chiuso a chiave in cui saranno custoditi il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'unità produttiva e l'elenco dei Documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere o) e p) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Ciascun RLS dovrà sottoscrivere un apposito verbale secondo il modello allegato al presente Contratto (allegato n. 3 - verbale di presa in carico della chiave dell'armadio e della documentazione ivi contenuta presso fa "sala delia Sicurezza") che attesta la consegna della chiave, dando atto della messa a disposizione dei documenti di cui sopra, nonché obbligandosi a custodire chiave e documentazione con la dovuta diligenza, con particolare riferimento agli obblighi di cui all'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
A conferma della condivisa volontà delle Parti di assicurare un efficace accesso alle informazioni contenute nella documentazione di valutazione dei rischi, il verbale conterrà l'invito a ciascun RLS a concordare con gli altri RLS un programma di incontri da definire con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, in misura necessaria e sufficiente a consentire l'illustrazione dei contenuti dei documenti di cui sopra, anche tenuto conto dell'eventuale necessità di approfondimenti inerenti ai rischi specifici.
Il DVR, custodito nell'armadio all'interno della Sala della Sicurezza, sarà quindi messo a disposizione per consultazione da parte dei singoli RLS e ciò costituirà adempimento dell'obbligo sopraddetto - anche in assenza di specifica richiesta degli RLS - che dovranno sottoscrivere un apposito verbale di presa in carico della chiave e della documentazione ivi contenuta, messa a disposizione per la consultazione ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere o) e p) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, secondo il modello allegato al presente Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello di cui/a parte integrante.
Nelle singole realtà produttive potrà essere messa a disposizione dei RLS anche ulteriore materiale documentale in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, anche con specifico riferimento alla tipologia di attività svolte nell'unità produttiva. Il materiale sarà anche custodito nel suddetto armadio. Per quanto attiene ai DUVRI - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e tenuto conto del loro numero particolarmente rilevante e dell'elevata frequenza di rinnovo degli stessi negli stabilimenti produttivi - si conviene che il relativo obbligo possa essere adempiuto correttamente mediante la disponibilità concessa a tutti gli RLS della cartella condivisa dove sarà riportato l'elenco di tutti i DUVRI e la conseguente facoltà di chiedere copia mediante specifica richiesta di quelli di eventuale interesse da parte di uno o più RLS, conformemente con quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Ferma quindi restando la facoltà di chiederne copia, come previsto dalla norma suddetta, sarà assicurato a ogni RLS l'accesso alla cartella condivisa contenente l'elenco dei DUVRI, aggiornata e resa disponibile a cura dell'RSPP. La cartella potrà essere resa disponibile tramite file elettronico e l'elenco sarà aggiornato ogni qual volta si predispone e formalizza un DUVRI, cosi assicurando l'assoluta tempestività dell'informazione e la conseguente immediatezza di accesso al documento, su eventuale richiesta del RLS.
Infatti, nel caso in cui gli RLS, analizzando l'elenco, fossero interessati a un particolare DUVRI Presente nell'elenco, potranno rivolgersi all'RSPP, che ne fornirà copia.
Al fine di favorire l'accesso ai documenti di cui sopra e l'aggiornamento degli stessi, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in tema di Sicurezza nei luoghi di lavoro, sarà fornito ai RLS un personal computer, tramite la predisposizione di una Postazione di Lavoro, composta da un personal computer con accesso a internet e da una stampante, configurati conformemente con i sistemi in atto nelle aziende interessate, analogamente a quanto previsto dall'art. 6 del Titolo I del presente Contratto Collettivo a favore della Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Pertanto sarà messo a disposizione dei RLS all'interno delle "Sale per la Sicurezza" il suddetto personal computer con connessione a internet, con possibilità di accesso individualmente regolata da specifica password di identificazione, ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
A Ogni RLS dovrà quindi sottoscrivere, all'atto della consegna del personal computer o del suo insediamento nel ruolo, un apposito verbale secondo il modello allegato (allogato n. 4 - verbale di consegna del personal computer e delle attrezzature connesse - RLS) in cui sarà riportata la specifica USER e gli elementi identificativi delle attrezzature informatiche consegnate agli RLS.
Sarà inoltre messo a disposizione dei RLS, tramite il personal computer, anche il DVR in formato elettronico protetto, come consentito dall'art. 53, comma 5, oltre che ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nella parte che rimanda all'accesso ai dati di cui all'art. 18, comma 1, lettera r), nonché l'elenco dei DUVRI di cui sopra.
A questo fine troverà applicazione a tutti i casi qui disciplinati la regolamentazione prevista dall'Appendice Tecnica - Strumenti Informatici di cui al Titolo I del presente Contratto Collettivo.
I rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione di un'apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall'art. 50, lett. o) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d'accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico dell'azienda.

Permessi
È riconosciuto all'RLS il diritto di avvalersi di permessi con le seguenti misure e modalità:
• 70 ore annue per ogni Rappresentante per l'espletamento dell'insieme dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, al netto delle attività di consultazione, di formazione e il tempo necessario allo svolgimento della riunione periodica di cui all'art. 35 del medesimo TU Sicurezza;
• le ore necessarie sono considerate, ai fini retributivi, ore lavorative a regime ordinario;
• utilizzazione, per l'espletamento delle attività previste dal presente paragrafo, ed ulteriori rispetto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, del monte ore assegnato all'Organizzazione Sindacale di appartenenza firmataria del presente contratto collettivo.

Progetto "Health & Safety First" e Formazione per la Sicurezza
Le Parti condividono la finalità primaria di implementare le azioni necessarie ad assicurare l'acquisizione di una effettiva consapevolezza da parte dei lavoratori in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, attraverso lo sviluppo di azioni concrete di formazione orientate a favorire comportamenti effettivi, secondo le logiche e metodologie proprie del Progetto "Health & Safety First".
A questo scopo hanno costituito in data 4 aprile 2011 l'Organismo Paritetico Health & Safety (OPHS) con i compiti definiti nell'accordo istitutivo, che qui richiamano nella sua interezza in una con le possibili future modificazioni, considerandolo la sede comune in cui elaborare, valutare e sviluppare le iniziative condivise in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Orario di lavoro
Art. 1. - Entrata e uscita in azienda.

L'entrata dei lavoratori in azienda è prevista nel corso della mezz'ora precedente l'inizio del turno di lavoro; tale periodo non ha alcun rilievo ai fini retributivi.
Resta fermo che all'inizio del previsto turno di lavoro il lavoratore dovrà trovarsi pronto al suo posto per iniziare il lavoro e solo da tale momento decorrerà, nelle misure e nei modi previsti dal presente contratto collettivo dì lavoro, il relativo trattamento retributivo.
[…]
Terminato il turno di lavoro previsto, il lavoratore dovrà uscire dall'azienda entro la mezz'ora successiva alla fine del turno stesso.
[…]

Art. 3. - Recuperi produttivi.
Le perdite della produzione non effettuata per causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture potranno essere recuperate collettivamente, a regime ordinario, entro i sei mesi successivi con le seguenti modalità:
- nella mezz'ora di intervallo fra i turni, laddove previsto,
- nei 18° turno (salvaguardando la copertura retributiva),
- nei giorni di riposo individuale,
- per un'ora al giorno,
- nelle giornate di sabato o in altri turni aggiuntivi,
previo esame con la Rappresentanza Sindacale Aziendale anche al fine di individuare soluzioni alternative di pari efficacia.

Art. 4. - Orario di lavoro.
La durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore, anche come media plurisettimanale nell'arco di 12 mesi.
La ripartizione dell'orario di lavoro a livello giornaliero e settimanale viene stabilita dalla Direzione aziendale previo esame con la Rappresentanza Sindacale Aziendale. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto.
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti e periodi di tempo.
Per i lavoratori turnisti addetti alla produzione e collegati la mezz'ora retribuita per la refezione potrà essere collocata a fine del turno, previa verifica tra le parti.
Fermi restando i sistemi di orario di lavoro già in uso nelle diverse unità produttive a 10,15, 17, 18 turni o altre turnazioni, in caso di necessità tecnico organizzativa e produttiva che comporti il cambiamento dello schema di turnazione/orario, l'Azienda, prima di applicare il nuovo schema, avvierà un esame con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto e/o la Rappresentanza Sindacale Aziendale dei Lavoratori per illustrare le motivazioni che impongono, valutato anche il ricorso al lavoro straordinario, l'adozione del nuovo schema, i tempi e le modalità di attuazione nonché gli impatti di tipo organizzativo. Tale procedura dovrà esaurirsi entro un periodo massimo di 15 .giorni di calendario dalla data di comunicazione dell'Azienda, al termine del quale si applicherà lo schema di orario indicato dall'Azienda.
Qualora la produzione, a partire dagli stabilimenti di carrozzeria, si dovesse realizzare con l'utilizzo degli impianti di produzione per 24 ore giornaliere e per 6 giorni la settimana, comprensivi del sabato, con uno schema di turnazione articolato a 18 turni settimanali, l'attività lavorativa degli addetti alla produzione e collegati (quadri, impiegati e operai), a regime ordinario e ferma la durata media dell'orario individuale contrattuale, sarà articolata su tre turni giornalieri di 8 ore ciascuno a rotazione, secondo i seguenti orari:
• primo turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00, con la mezz'ora retribuita per la refezione dalle ore 13.30 alle ore 14.00;
• secondo turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00, con la mezz'ora retribuita per la refezione dalle ore 21.30 alle ore 22.00;
• terzo turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, con la mezz'ora retribuita per la refezione dalle ore 5.30 alle ore 6.00.
Lo schema di orario prevede, a livello individuale, una settimana a 6 giorni lavorativi e una a 4 giorni. L'articolazione dei turni avverrà secondo lo schema di turnazione settimanale di seguito indicata:
3° - 2° -1°
Nella settimana a 4 giorni saranno fruiti 2 giorni consecutivi di riposo secondo il seguente schema:
lunedì e martedì ovvero
mercoledì e giovedì ovvero
venerdì e sabato.
Il 18° turno, cadente tra le ore 22.00 del sabato e le ore 6.00 del giorno successivo, sarà coperto con la retribuzione afferente la festività del 4 Novembre e/o con una/due festività cadenti di domenica (sulla base del calendario annuo), con i permessi per i lavoratori operanti sul terzo turno maturati in relazione all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa ove esistenti (mezz'ora lavorata sul terzo turno con la relativa retribuzione accantonata per 16 turni notturni effettivamente lavorati pari a 8 ore) e con la fruizione di permessi annui retribuiti (P.A.R. previsti dal presente Contratto collettivo) sino a concorrenza.
Con il presente schema di turnazione le parti hanno inteso derogare a quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 e successive modifiche e integrazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali.
Le attività di manutenzione e di conduzione centrale vernici saranno invece svolte per 24 ore giornaliere nell'arco di 7 giorni la settimana per 21 turni settimanali. L'attività lavorativa degli addetti (quadri, impiegati e operai), a regime ordinario, sarà articolata su 3 turni strutturali di 8 ore ciascuno, con la mezz'ora retribuita per la refezione nell'arco del turno di lavoro, a rotazione e con riposi individuali settimanali a scorrimento.
L'orario di lavoro giornaliero dei lavoratori addetti al turno centrale (quadri, impiegati e operai) di regola è dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con un'ora di intervallo non retribuito; sono fatte salve a livello aziendale diverse articolazioni dell'orario di lavoro giornaliero per il turno centrale.
Per i quadri e gli impiegati addetti al turno centrale si applicherà un sistema di flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero (orario in entrata dalle ore 8 alle ore 9 calcolato a decorrere dal primo dodicesimo di ora utile).
In connessione con l'avviamento e la salita produttiva e a fronte del graduale incremento dei fabbisogni di organico la Direzione aziendale potrà organizzare la produzione su 2 o 3 turni alternati di 8 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, con eventualmente la mezz'ora per la refezione a fine turno per gli addetti alla produzione e collegati.
Qualora le esigenze tecniche collegate alla continuità del ciclo lavorativo o le esigenze di servizio non consentano, anche per periodi transitori o per motivi imprevedibili, la fruizione della mezz'ora retribuita per la refezione secondo le modalità qui previste, ai lavoratori addetti alla produzione su turni avvicendati e ai lavoratori collegati, che seguono lo stesso orario, verranno corrisposti per ogni giornata di presenza, in regime retributivo ordinario e in aggiunta alle normali spettanze del mese, 30 minuti di retribuzione a titolo di intervallo per refezione non fruita, con esclusione - dalla retribuzione per il calcolo del trattamento retributivo di tale mezz'ora -.di qualsiasi maggiorazione e di altri emolumenti comunque denominati connessi a particolari modalità di esecuzione della prestazione.

Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità e che sono elencate nel R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
I) Ai fini del presente Contratto si considerano rientranti fra detti lavoratori i seguenti: autisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica, addetti alla sorveglianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti (ad esempio di climatizzazione e del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di manutenzione, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore. Nel caso di lavoratori assunti con un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali l'orario di lavoro sarà computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
Fermi restando i sistemi di orario di lavoro già in uso nelle diverse unità produttive, in caso di necessità tecniche e organizzative che comportino il cambiamento dello schema di turnazione e articolazione dell'orario applicato ai suddetti lavoratori, l'Azienda, prima di applicare il nuovo schema, avvierà un esame con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto e/o la Rappresentanza Sindacale Aziendale dei Lavoratori per illustrare le motivazioni che impongono l'adozione del nuovo schema, i tempi e le modalità di attuazione nonché gli impatti di tipo organizzativo.
Tale procedura dovrà esaurirsi entro un periodo massimo di 15 giorni di calendario dalla data di comunicazione dell'Azienda, al termine dei quale si applicherà lo schema di orario indicato dall'Azienda.
III) Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del punto 11), fermo restando che le ore prestate oltre la quarantesima ora e fino al normale orario individuale saranno retribuite senza le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario dall'articolo 5, Titolo Secondo, del presente Contratto, ai fini di tutti gli istituti contrattuali si applica il principio della proporzionalità diretta.
IV) Fermo quanto previsto dal punto III), ai fini dei presente articolo si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario giornaliero fissato nella suddivisione degli orari settimanali di cui al punto II).
Il lavoro straordinario deve essere retribuito con le maggiorazioni previste dall'articolo 5, Titolo Secondo, del presente Contratto, fermo restando che non si applicano ai lavoratori discontinui i limiti e le modalità per la effettuazione del lavoro straordinario previsti nel suddetto articolo, salvo le limitazioni di legge.
V) All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'azienda, oltre a quanto previsto dall'art. 1, Titolo Terzo del presente Contratto, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al precedente punto I) l'orario normale di lavoro e la relativa retribuzione.

Art. 5. Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario di lavoro settimanale come sopra disciplinato.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 4, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore.
Ai fini del rispetto del limite sopra indicato deve essere considerata la definizione che dello straordinario dà la legge.
Per far fronte alle esigenze produttive di avviamenti, recuperi o punte di più intensa attività nonché di messa in funzione di impianti, l'Azienda potrà far ricorso, senza preventivo accordo sindacale, a 120 ore annue pro capite di lavoro straordinario da effettuare a turni interi.
Nel caso dell'organizzazione dell'orario di lavoro sulla rotazione a 18 turni, il lavoro straordinario potrà essere effettuato a turni interi nel 18° turno, già coperto da retribuzione secondo le modalità indicate all'articolo orario di lavoro, o nelle giornate di riposo.
L'Azienda comunicherà ai lavoratori, di norma con 4 giorni di anticipo, la necessità di ricorso al suddetto lavoro straordinario e terrà conto di esigenze personali entro il limite del 20% con sostituzione tramite personale volontario.
Con accordo individuale tra azienda e lavoratore, l'attività lavorativa sul 18° turno potrà essere svolta a regime ordinario, con le maggiorazioni del lavoro notturno: in tal caso non si darà corso alla copertura retributiva collettiva del 18° turno.
Il lavoro straordinario, nell'ambito delle 200 ore annue pro capite, potrà essere effettuato per esigenze produttive, tenuto conto del sistema articolato di pause collettive nell'arco del turno, durante la mezz'ora di intervallo tra la fine dell'attività lavorativa di un turno e l'inizio dell'attività lavorativa del turno successivo. In questo caso l'informazione preventiva alla Rappresentanza Sindacale Aziendale e la comunicazione ai lavoratori del lavoro straordinario per esigenze produttive saranno effettuate con un preavviso minimo di 48 ore.
Per l'attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo di lavoro straordinario è fissato in 260 ore pro capite.
Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino, che normalmente ha inizio alle ore 6.00, per ciascun gruppo lavorativo.
[…]
Sono fatte salve le diverse specifiche modalità in atto della materia che potranno costituire oggetto di regolamentazione in appositi addendum.
[…]
Fermo restando quanto previsto dal sesto comma del presente articolo, nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
In connessione con l'avviamento e la salita produttiva, in caso di organizzazione del lavoro su 10 o 15 turni, il lavoro straordinario produttivo potrà essere prestato nella giornata di sabato a turni interi.

Art. 5 bis - Reperibilità.
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento, lavoratore, ove richiesto dall'azienda, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi i impedimento e sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore.
Per intervento in reperibilità si intende l'attività svolta dai lavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. L'intervento può essere effettuato da remoto con mezzi telematici o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità; in questo secondo caso il tempo complessivo d'intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo.
[…]

Art. 6. - Ferie.
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita ai godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con una indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative.
[…]


Titolo terzo
Disciplina del rapporto individuale di lavoro
Art. 1. - Assunzione.

[…]
Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Art. 5. - Particolari tipologie contrattuali.
A) Apprendistato professionalizzante

Le parti, sulla base delle vigenti disposizioni di legge, riconoscendosi pienamente legittimate nell'ambito della definizione del presente Contratto Collettivo di primo livello, convengono la disciplina dell'apprendistato professionalizzante nei termini in dettaglio indicati nell'ambito dello specifico Allegato n. 5 "Disciplina dell'Apprendistato professionalizzante nelle Società dei Gruppi Fiat e Fiat Industrial e nelle Società che applicano il Contratto Collettivo specifico di lavoro di primo livello del 29-dicembre 2010", che costituisce parte integrante del presente Contratto Collettivo specifico di lavoro di primo livello.
Tale disciplina si applica ai rapporti di apprendistato costituiti a partire dal 1° gennaio 2012, fermo restando che, per i rapporti d'apprendistato già in corso alla stessa data, vale la disciplina anteriore a quella prevista dal Testo Unico dell'apprendistato, contenuto nel decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

C) Contratto di lavoro a tempo determinato
Per quanto concerne il contratto di lavoro a tempo determinato si richiamano le disposizioni legislative vigenti in materia

Classificazione del personale
Art. 8. - Rapporto diretti-indiretti.

Nelle fasi di avvio e di crescita di nuove produzioni e in relazione a specifici programmi formativi saranno assegnate ai lavoratori le mansioni necessarie per assicurare un corretto equilibrio tra operai diretti e indiretti. Inoltre, a fronte di particolari fabbisogni organizzativi, potrà essere richiesto ai lavoratori, compatibilmente con le loro competenze professionali, la successiva assegnazione ad altre postazioni di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2103 codice civile come sostituito dall'art. 13 Legge 300/70.

Retribuzione e altri istituti economici
Art.13. - Indennità di prestazione collegata alla presenza.

Nei casi in cui venga introdotto un diverso sistema di pause, che comporti la "monetizzazione" di parte delle pause precedentemente godute dai lavoratori addetti alle linee a trazione meccanizzata con scocche/parti di prodotto in movimento continuo, ai lavoratori interessati, che saranno addetti alle lavorazioni suddette e in forza al momento dell'entrata in vigore de! nuovo regime di pause sopra indicato, tale "monetizzazione" sarà riconosciuta tramite una voce retributiva specifica denominata "indennità di prestazione collegata alla presenza".
[…]

Art. 18. - Ristorazione aziendale.
Confermando le modalità di erogazione del servizio come in atto nei singoli stabilimenti, sedi ed enti delle società interessate all'applicazione del presente Contratto e non intendendo introdurre obblighi generalizzati di predisporre un servizio di ristorazione aziendale, si conviene di definire una disciplina organica e omogenea del trattamento ove presente a livello aziendale о di stabilimento.
I lavoratori fruiranno di un servizio di ristorazione di tipo fresco tradizionale, in appositi locali attrezzati per la distribuzione e la consumazione dei pasti.
[…]
A livello aziendale potrà essere valutata tra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale aziendale, anche in sede di Commissione Servizi Aziendali, ove prevista e costituita, la possibilità di predisporre un servizio alternativo in forma di sacchetto freddo, oppure di convenzione con locali esterni per la ristorazione oppure, infine, di ticket restaurant […]

Welfare aziendale
Premessa

Considerata l'ampiezza e la rilevanza delle forme di tutela e assistenza in essere e condivisa la volontà di favorire il benessere personale del lavoratore sia all'interno dell'azienda che nell'ambito della sua condizione familiare e sociale, si conviene di riesaminare e valorizzare il cospicuo patrimonio esistente, adeguandone le caratteristiche alle mutate esigenze sociali, nella prospettiva di implementare nuove forme di protezione sociale atte a garantire la massima efficacia alle tutele.
Nel presente Contratto si intende pertanto riesaminare, aggiornare ove necessario, e valorizzare le molteplici forme esistenti, articolandole all'interno di uno specifico capitolo, riservandosi entro il termine di scadenza del presente Contratto di pervenire a una incisiva razionalizzazione degli Istituti sotto disciplinati al fine di massimizzare l'efficacia di ciascuno di questi attraverso sinergie capaci di ottimizzarne le prestazioni. A questo scopo viene istituita una Commissione bilaterale (Commissione Welfare aziendale), che opererà con il compito di individuare soluzioni idonee a raggiungere gli obiettivi suddetti, con riguardo anche al possibile sviluppo di opportune forme di bilateralità di cui le Parti si riconoscono soggetti a pieno titolo, formulando proposte operative entro il mese di settembre 2012.

Art. 21. - Prevenzione e Check-up.
La salute dei lavoratori è considerata valore primario, la cui salvaguardia non può essere limitata al solo accesso alla diagnostica e alla cura, ma deve anche coinvolgere in primo luogo la prevenzione, che deve avere specifico rilievo nell'ambito del Programma di assistenza sanitaria integrativa messo a disposizione dei lavoratori dai Fondi di cui all'articolo precedente, al capitolo "Pacchetto Prevenzione" per Fasifiat e "Check-Up" per Fasiq.
Al proposito si riconosce che le due forme di prevenzione soddisfano ampiamente i requisiti fondamentali di questo tipo di garanzia, pur avendo caratteristiche diverse: il "Pacchetto Prevenzione" di Fasifiat offre esclusivamente un pacchetto di accertamenti diagnostici, estendendone il beneficio ai componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti di età e sesso previsti per l'accesso agli stessi, il "Check-up" integra gli accertamenti con alcune visite specialistiche, a beneficio del solo lavoratore iscritto.
Nell'ambito delle suddette valutazioni in merito alla possibile integrazione delle due forme di assistenza sanitaria integrativa, saranno esaminate le possibilità di armonizzare le due forme di prevenzione nell'ambito del quadro complessivo dell'attuale struttura di costi e prestazioni. Detta analisi sarà svolta dalla Commissione bilaterale di cui in Premessa.

Art. 22. - Trasporti e mobilità.
È condivisa la volontà di riconoscere ampia attenzione ai problemi relativi agli spostamenti casa - lavoro, che hanno rilevanti effetti sull'equilibrio complessivo del benessere del lavoratore e sulla sua possibilità di conciliare esigenze e tempi di vita e di lavoro.
A questo proposito si conferma quanto ad oggi in essere in ordine a servizi di trasporto messi a disposizione dei lavoratori tramite specifiche convenzioni o accordi con le società di trasporto locale, intendendo sviluppare l'analisi e l'elaborazione di proposte modificative o integrative all'interno della Commissione Servizi Aziendali, insieme con il Mobility Manager aziendale e con le strutture specificamente dedicate e d'intesa con gli Enti locali e le società di gestione dei trasporti operanti su ciascun territorio.
Esprimendo apprezzamento per esperienze maturate in casi specifici, sarà valutata, a livello aziendale e/o di singolo stabilimento, la possibilità di migliorare, senza oneri aggiuntivi per l'azienda, l'offerta di servizi utili per la copertura del tragitto casa-lavoro, favorendo l'Implementazione di programmi di car pooling secondo modalità e nei tempi che saranno specificamente valutati e decisi, avuto riguardo alle condizioni operative esistenti nel territorio, d'intesa con Enti locali e società di trasporto pubblico.

Art. 23. - Formazione.
Condividendo il valore strategico della formazione ai fini dell'aggiornamento e sviluppo professionale del personale tutto, con riguardo sia alle competenze tecniche che ai comportamenti organizzativi, si afferma la volontà comune di sviluppare iniziative congiunte, in coerenza con i modelli organizzativi della formazione continua.
A questo proposito le Parti convengono sull'opportunità di dare continuità all'adesione a Fondimpresa, favorendo ogni qual volta sia possibile iniziative condivise di formazione congiunta, con l'obiettivo condiviso di massimizzarne l’efficacia.
Fiat e Fiat Industrial, in nome proprio e in nome e per conto di tutte le società che fanno loro capo, si impegnano a formalizzare la volontà di versare a Fondimpresa il contributo dello 0,30% istituito dall'art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978 n. 845 e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto di Fondimpresa per le aziende che, benché non associate a Confindustria, liberamente scelgano di aderire al fondo paritetico interprofessionale.
Si concorda di considerare l'esperienza maturata nell'ambito del Progetto "Health & Safety First" valido parametro di riferimento in termini metodologici ai fini dello sviluppo e l'Implementazione di comportamenti coerenti con i livelli di consapevolezza, responsabilità e coinvolgimento dei singoli lavoratori richiesti dalle logiche dei WCM.
A questo proposito l'attuale esperienza specialistica in materia di salute e sicurezza del lavoro sviluppata in sede di "Organismo Paritetico Health & Safety" (OPHS), di cui al precedente capitolo "Ambiente di Lavoro", costituirà base utile per costituire un organismo generale in materia di formazione.
A questo proposito sarà costituito un Organismo paritetico Apprendistato e Formazione, competente anche in materia di apprendistato professionalizzante, secondo quanto definito nella specifica disciplina all'art. 4, di cui all'allegato n. 5 del presente Contratto Collettivo.
Le parti verificheranno la coerenza di detto Organismo paritetico con quanto previsto dalla L. 388/2000 e successive modificazioni.
Resta inteso che la condivisione dei piani formativi sviluppati all'interno di Fondimpresa dovrà essere effettuata dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale operante nell'unità produttiva cui si riferisce il piano e, in mancanza di questa, dalle segreterie territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto, anche nell'ambito dell'eventuale Organismo paritetico locale.
Si conviene infine di valutare l'opportunità di definire, sulla base dell'attuale contribuzione, anche alla luce dell'eventuale evoluzione del quadro normativo, la continuità dell'adesione a Fondimpresa.

Assenza, permessi e tutele
Art. 24. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate te previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
In tali casi [malattia professionale, infortunio], ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera dì assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[…]

Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
[…]
Note a verbale.
La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie, sarà considerata dalle aziende con la massima attenzione, anche nell'ambito della Commissione verifica assenteismo, facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.
[…]

Assenteismo
versione A)
Le parti riconoscono la necessità di evitare utilizzi impropri della normativa in materia di trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Al tal fine per prevenire situazioni di elevato livello di assenteismo collegate ad eventi giustificati come malattia che si dovessero verificare nei singoli stabilimenti/enti/unità organizzative, le parti concordano di applicare la regolamentazione di seguito riportata.
Questa specifica regolamentazione non troverà applicazione in caso di ricovero ospedaliero e nelle seguenti situazioni:
- lavoratori sottoposti a emodialisi o affetti dal morbo di Cooley, da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie;
- lavoratori affetti da TBC o da gravi patologie, che richiedono terapie salvavita, con conseguente discontinuità nella prestazione lavorativa.
L'azienda, inoltre, esaminerà e valuterà con particolare cautela e attenzione i casi di superamento del periodo di comporto in caso di malattie terminali.
Il trattamento di miglior favore per i lavoratori operai rispetto alla legge previsto dal presente Contratto per il periodo di cosiddetta carenza non trova applicazione a fronte di situazioni anomale di assenteismo nello stabilimento/ente/unità organizzativa secondo le seguenti modalità.
Nei casi a livello di stabilimento/ente/unità organizzativa in cui si registrino anomalie rispetto all'obiettivo di non superamento del 3,5% di assenze per malattia distinto tra operai e impiegati/professional, le parti, nell'ambito della Commissione verifica assenteismo, esamineranno la situazione e individueranno le modalità di applicazione del trattamento di carenza.
Qualora la Commissione non individui soluzioni efficaci a livello di unità produttiva, le parti si incontreranno quattro mesi prima della scadenza del presente Contratto al fine di individuarle a livello di CCSL entro il 31dicembre 2012 con il compito di stabilire provvedimenti efficaci e condivisi per contrastare il fenomeno e per realizzare l'obiettivo.
In assenza di tale individuazione, dal 1° gennaio 2013 cesseranno di avere effetto i trattamenti di miglior favore rispetto alle disposizioni di legge previsti dal presente Contratto in materia di trattamento economico di malattia relativo al periodo di cosiddetta carenza nei confronti dei lavoratori degli stabilimenti/enti/unità organizzative ove non siano state individuate le soluzioni idonee.
Analoghe iniziative verranno adottate nel caso in cui si verifichino simili criticità nell’aria impiegatizia.
Oppure, in alternativa
versione B)
Premesso che:
• la regolamentazione qui convenuta in relazione al monitoraggio, ai fini di un miglioramento, dell'andamento dell'assenteismo per malattia non troverà applicazione in caso di ricovero ospedaliero e nelle seguenti situazioni:
- lavoratori sottoposti a emodialisi o affetti dal morbo di Cooley, da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie;
- lavoratori affetti da TBC o da gravi patologie, che richiedono terapie salvavita, con conseguente discontinuità nella prestazione lavorativa;
• l'azienda esaminerà e valuterà con particolare cautela e attenzione i casi di superamento del periodo di comporto in caso di malattie terminali;
la Commissione verifica assenteismo a livello dì stabilimento/unità produttiva opererà come segue.
1. Nel corso del mese di luglio 2012 verificherà il dato consuntivo medio dell'assenteismo per malattia per il periodo gennaio-giugno 2012 riferita agli operai e, nell'eventualità che lo stesso non risulti inferiore al 6% medio, sì darà corso alla disciplina di cui al punto A.
A. Dal 1° luglio 2012, ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore a 5 giorni nelle giornate lavorative che precedono o seguono le festività o le ferie o il giorno di riposo settimanale, in caso di assenze ripetute nell'arco dei precedenti 12 mesi per oltre due volte per eventi giustificati come malattia caratterizzati da identiche modalità (eventi verificatisi nelle giornate lavorative che precedono o seguono le festività o le ferie o il giorno di riposo settimanale di durata non superiore a 5 giorni) non verrà riconosciuto per il primo giorno di assenza alcun trattamento economico a carico azienda, così come previsto in generale dalla legge, in caso di malattia, per i lavoratori aventi titolo all'indennità economica a carico dell'Inps.
Alla Commissione verifica assenteismo viene demandato il compito di individuare, nell'ambito della fattispecie sopra delineata, i casi ai quali non sia applicabile, tenendo conto della particolarità di ogni singola /situazione concreta, il riportato sistema di applicazione della "carenza".
2. Qualora a gennaio 2013 la Commissione rilevi che il tasso di assenteismo medio per malattia riferito al secondo semestre 2012 non è sotto il 4%, verrà applicata la disciplina riportata al sottostante punto B.
B. Dal 1° Gennaio 2013, ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore a 5 giorni nelle giornate lavorative che precedono eseguono le festività o le ferie o il giorno di riposo settimanale, in caso di assenze ripetute nell'arco dei precedenti 12 mesi per oltre due volte per eventi giustificati come malattia caratterizzati da identiche modalità (eventi verificatisi nelle giornate lavorative che precedono o seguono le festività o le ferie o il giorno di riposo settimanale di durata non superiore a 5 giorni), non verrà riconosciuto per i primi due giorni alcun trattamento economico a carico azienda, così come previsto in generale dalla legge, in caso di malattia, per i lavoratori aventi titolo all'indennità economica a carico dell'Inps.
Tale disciplina verrà applicata, nei singoli casi, previo esame congiunto nell'ambito dell'apposita Commissione come previsto al precedente punto A.
3. Per gli anni successivi al 2013 nel caso in cui il tasso di assenteismo medio per malattia, riferito all'anno precedente, non sia inferiore al 3,5% si applicherà la disciplina di cui al punto B.
Tale disciplina verrà applicata, nei singoli casi, previo esame congiunto nell'ambito dell'apposita Commissione come previsto ai precedenti punti A e B.
Analoghe iniziative verranno adottate nel caso in cui si verifichino simili criticità nell'area impiegatizia.
Nota a verbale
A livello di stabilimento/unità produttiva la Direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale aziendale definiranno entro il 30 aprile 2012 l'opzione da applicare tra la versione a) e la versione b).
In assenza di tale decisione concordata entro la suddetta scadenza, le parti firmatarie del presente Contratto Collettivo definiranno entro il 31 maggio 2012 l'opzione da applicare negli stabilimenti/unità produttive nei quali non si sia realizzata a livello locale la sopra indicata scelta, con riferimento ai valori registrati dal 1° gennaio 2012.

Art. 25. - Assenze a vario titolo
Trattamento in caso dì gravidanza e puerperio

In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. […]

Assenze e permessi
[…]
Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare la sede di lavoro senza regolare autorizzazione della Direzione aziendale.
Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentirà al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso.
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione aziendale.

Rapporti in azienda
Art. 29. - Rapporti in azienda.

Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione ed urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche ai fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, l'azienda adotterà le iniziative proposte dalla specifica Commissione pari opportunità.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
[…]
Il lavoratore inoltre deve:
- svolgere le monotoni affidatogli con la dovuta diligenza;
- osservare le disposizioni del presente Contratto collettivo, nonché quelle impartite dai superiori;
- attenersi alle disposizioni delle linee guida aziendali in materia di utilizzo della strumentazione informatica;
- avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a suo dolo, colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione. La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore. L'ammontare delle perdite e dei danni potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione con quote non superiori ai 10% della retribuzione stessa o, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, sulle competenze di fine rapporto, ferme restando le disposizioni e i limiti di legge;
[…]
- più in generale, rispettare tutte le disposizioni previste nel Codice di condotta aziendale e nella regolamentazione aziendale vigenti.
Le infrazioni a tali disposizioni daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino ai licenziamento per mancanze.

Art. 32. - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sulla paga base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi del paragrafo "Licenziamenti per mancanze" del presente articolo.
[…]

Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
[…]
h) contravvenga ai divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda, con uso di attrezzature dell'azienda stessa;
l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle maggior rilievo.
[…]

Licenziamenti per mancanze
A) Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nel paragrafo "Ammonizioni scritte, multe e sospensioni", non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio con passaggio alle vie di fatto o rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[…]
h) recidiva, anche non specifica, in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo "Ammonizioni scritte, multe e-sospensioni", quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui al medesimo paragrafo, salvo quanto disposto dal penultimo comma della prima parte del presente articolo;
i) ritiro della patente di guida per gli autisti trasporto vetture (autotreni o autoarticolati).
B) Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o "materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione o illegittima interruzione dell'attività produttiva che comporti grave pregiudizio tecnico, organizzativo e/o economico agli interessi dell'azienda;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
h) litigio con passaggio alle vie di fatto o rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Titolo quarto
Norma di chiusura

Le Parti convengono sulla natura del presente contratto quale Contratto collettivo specifico di lavoro, in quanto dei tutto idoneo a fornire un'esaustiva disciplina normativa e economica di primo livello, anche sostituendo, per le Società che intendano aderirvi, il CCNL della categoria di provenienza, sia per l'estensione dei campo normativo sia per il livello dei trattamenti previsti, complessivamente e individualmente equivalenti o migliorativi.
Per eventuali istituti che non sono stati oggetto del presente contratto si farà riferimento alle leggi, previa verifica tra le Parti di eventuali necessità di armonizzazione della normativa qui prevista.