Tipologia: Accordo
Data firma: 8 e 15 giugno 2010
Parti: Fiat e Fim, Uilm, Fismic
Settori: Metalmeccanici, Fiat
Fonte: UILM-UIL
Sommario:
1. Orario di lavoro 2. Lavoro straordinario 3. Rapporto diretti-indiretti 4. Bilanciamenti produttivi 5. Organizzazione del lavoro 6. Formazione 7. Recuperi produttivi 8. Assenteismo |
9. CIGS 10. Abolizione voci retributive 11. Maggiorazioni lavoro straordinario, notturno e festivo 12. Polo Logistico Nola 13. Decadenza accordi 14. Clausola di responsabilità 15. Clausole integrative del contratto individuale di lavoro 16. Commissione paritetica di conciliazione |
Roma, 15 Giugno 2010
Tra Fiat Group Automobiles spa, assistita dall'Unione Industriale di Torino e dall'Unione degli Industriali di Napoli, e Fim, Uilm e Fismic Nazionali e di Napoli, con riferimento a quanto convenuto al termine dell'incontro di venerdì 11 Giugno 2010 sul documento conclusivo presentato il giorno 8 Giugno 2010, le Parti concordano di Integrare tale documento con l'aggiunta del punto 16 - Commissione paritetica di conciliazione
L'azienda ribadisce che, al fine della realizzazione del "Piano", si debbano concretizzare le condizioni che rendono operativo e praticabile, mediante l'adesione effettiva dei soggetti interessati, quanto convenuto con la sottoscrizione della presente ipotesi di accordo.
Addì, 8 giugno 2010
Tra la Fiat Group Automobiles spa assistita dall'Unione Industriale di Torino e dall'Unione degli Industriali di Napoli la Fim, [Fiom], Uilm e Fismic nazionali e di Napoli e la RSU dello stabilimento Giambattista Vico in relazione alla grave situazione di crisi economica e alle sue pesanti ricadute sul settore automobilistico ed in particolare sullo stabilimento G.B. Vico, per il quale si è reso necessario nel 2009 li ricorso a circa 6 milioni di ore di Cassa Integrazione e per il quale si è verificato un ulteriore aggravamento della situazione nei primi cinque mesi del 2010;
con riferimento al Piano illustrato dall'Azienda nella riunione del 30 Marzo 2010 presso il Ministero dello Sviluppo Economico nell'incontro con le OO.SS. del lavoratori nazionali, territoriali e la RSU dello stabilimento Giambattista Vico (allegato comunicato ufficiale dell'Azienda) e al successivi incontri del 9 Aprile e del 4 Maggio presso l'Unione degli Industriali di Napoli e del 21 Aprile presso la sede del Lingotto alla presenza dell'Amministratore Delegato del Gruppo Fiat, nonché negli incontri con le singole OO.SS, dei lavoratori del 12, 13 e 14 maggio e nei successivi incontri del 28 maggio e 4 giugno, le O.SS. dei lavoratori e la RSU dello stabilimento Giambattista Vico condividono gli obiettivi del Progetto finalizzato a:
- rafforzare la posizione strategica produttiva di automobili in Italia con l'avvio della produzione della futura Panda presso lo stabilimento Giambattista Vico,
- assicurare una continuità di presenza industriale di Fiat Group Automobiles sul territorio con il conseguente impatto positivo sul sistema Industriale locale,
- assicurare la saturazione dell'attuale manodopera dello stabilimento, fatte salve le collocazioni in mobilità di cui all'accordo del 7 Aprile 2010;
quanto sopra, fatti salvi eventuali slittamenti dell'avvio produttivo e della data di lancio del prodotto dovuti alla complessiva situazione economica internazionale e/o alle condizioni generali del mercato autoveicolistico, oltre che ai ritardato avvio degli investimenti derivante dal protrarsi della trattativa sindacale per la sottoscrizione del presente accordo;
si è raggiunta la presente intesa relativa allo stabilimento Giambattista Vico.
1. Orario di lavoro
La produzione della futura Panda si realizzerà con l'utilizzo degli impianti di produzione per 24 ore giornaliere e per 6 giorni la settimana, comprensivi del sabato, con uno schema di turnazione articolato a 18 turni settimanali.
L'attività lavorativa degli addetti alla produzione e collegati (quadri, impiegati e operai), a regime ordinario e ferma la durata dell'orario individuale contrattuale, sarà articolata su tre turni giornalieri di 8 ore ciascuno a rotazione, secondo i seguenti orari:
• primo turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00, con la mezz'ora retribuita per la refezione dalle ore 13.30 alle ore 14.00;
• secondo turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00, con la mezz'ora retribuita per la refezione dalle ore 21.30 alle ore 22.00;
• terzo turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, con la mezz'ora retribuita per la refezione dalle ore 5.30 alle ore 6.00.
La settimana lavorativa avrà pertanto inizio alle ore 6.00 del lunedì e cesserà alle ore 6.00 della domenica successiva.
Lo schema di orario prevede il riposo individuale a scorrimento nei giorni della settimana, secondo quanto previsto nell'allegato tecnico orario di lavoro n. 1.
L'articolazione dei turni avverrà secondo lo schema di turnazione settimanale di seguito indicata:
1°-3° -2°
Il 18° turno, cadente tra le ore 22.00 del sabato e le ore 6.00 del giorno successivo, sarà coperto con la retribuzione afferente la festività del 4 Novembre e/o con una/due festività cadenti di domenica (sulla base del calendario annuo), con i permessi per i lavoratori operanti sul terzo turno maturati secondo le modalità previste dall'accordo 27 Marzo 1993 (mezz'ora accantonata sul terzo turno per 16 turni notturni effettivamente lavorati pari a 8 ore) e con la fruizione di permessi annui retribuiti (P.A.R. contrattuali) sino a concorrenza.
Le attività di manutenzione saranno invece svolte per 24 ore giornaliere nell'arco di 7 giorni la settimana per 21 turni settimanali. L'attività lavorativa degli addetti (quadri, impiegati e operai), a regime ordinario, sarà articolata su 3 turni strutturali di 8 ore ciascuno, con la mezz'ora retribuita per la refezione nell'arco del turno di lavoro a rotazione e con riposi individuali settimanali a scorrimento.
L'orario di lavoro giornaliero dei lavoratori addetti al turno centrale (quadri, impiegati e operai) va dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con un'ora di intervallo non retribuito. Per i quadri e gli impiegati addetti al turno centrale si conferma l'attuale sistema di flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero (orario in entrata dalle ore 8 alle ore 9 calcolato a decorrere dal primo dodicesimo di ora utile).
I piani di articolazione degli orari di lavoro per i lavoratori addetti ai turni avvicendati di produzione e collegati e di manutenzione e per i lavoratori addetti ai turno centrale sono indicati nell'allegato tecnico orario di lavoro n. 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.
Con la presente intesa decadono tutti gli accordi vigenti in materia di orario di lavoro, con particolare riferimento a quelli del 4 maggio 1987, 17 gennaio 2001, 12 marzo 2001, 19 febbraio 2002, 18 marzo 2003 e relativi verbali di Commissione, nonché eventuali prassi in atto.
In alternativa, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali nel caso in cui intendessero avvalersi della facoltà di deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003 e successive modifiche e integrazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali.
La produzione della futura Panda si realizzerà con l'utilizzo degli impianti di produzione per 24 ore giornaliere e per 6 giorni la settimana, comprensivi del sabato, con uno schema di turnazione articolato a 18 turni settimanali.
L'attività lavorativa degli addetti alla produzione e collegati (quadri, impiegati e operai), a regime ordinario e ferma la durata media dell'orario individuale contrattuale, sarà articolata su tre turni giornalieri di 8 ore ciascuno a rotazione, secondo i seguenti orari:
• primo turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00, con la mezz'ora retribuita per la refezione dalle ore 13.30 alle ore 14.00;
• secondo turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00, con la mezz'ora retribuita per la refezione dalle ore 21.30 alle ore 22.00;
• terzo turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, con la mezz'ora retribuita per la refezione dalle ore 5.30 alle ore 6.00.
Lo schema di orario per lo stabilimento prevede, a livello individuale, una settimana a 6 giorni lavorativi e una a 4 giorni, secondo quanto previsto nell'allegato tecnico orario di lavoro n. 1. L'articolazione dei turni avverrà secondo lo schema di turnazione settimanale di seguito indicata:
3°-2°-1°
Nella settimana a 4 giorni saranno fruiti 2 giorni consecutivi di riposo secondo il seguente schema:
- lunedì e martedì
ovvero
- mercoledì e giovedì
ovvero
- venerdì e sabato.
Preso atto delle richieste da parte delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, al fine di non effettuare il 18° turno al sabato notte, lo stesso viene anticipato strutturalmente alla domenica notte precedente.
Pertanto il riposo settimanale domenicale avviene dalle ore 22 del sabato alle ore 22 delta domenica.
Il 18° turno, cadente tra le ore 22.00 della domenica e le ore 6.00 del giorno successivo, sarò esperto con la retribuzione afferente la festività del 4 Novembre e/o con una/due festività cadenti di domenica (sulla base del calendario annuo), con i permessi fati lavoratori operanti sui terzo turno maturati secondo le modalità previste dall'accordo 27 Marzo 1993 (mezz'ora accantonata sul terzo turno per 16 turni notturni effettivamente lavorati pari a 8 ore) e con la fruizione di permessi annuì retribuiti (PAR contrattuali) sino a concorrenza.
Con il presente schema di turnazione le parti hanno inteso derogare a quanto previsto dai D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 e successive modifiche e integrazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali.
Le attività di manutenzione saranno Invece svolte per 24 ore giornaliere nell'arco di 7 giorni la settimana per 21 turni settimanali. L'attività lavorativa degli addetti (quadri, impiegati e operai), a regime ordinario, sarà articolata su 3 turni strutturali di 8 ore ciascuno, con la mezz'ora retribuita per la refezione nell'arco del turno di lavoro a rotazione e con riposi Individuali settimanali a scorrimento.
L'orario di lavoro giornaliero dei lavoratori addetti al turno centrale (quadri, impiegati e operai) va dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con un'ora di intervallo non retribuito. Per i quadri e gli impiegati addetti al turno centrale si conferma l'attuale sistema di flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero (orario In entrata dalle ore 8 alle ore 9 calcolato a decorrere dal primo dodicesimo di ora utile).
I piani di articolazione degli orari di lavoro per I lavoratori addetti ai turni avvicendati di produzione e collegati e di manutenzione e per i lavoratori addetti al turno centrale sono indicati nell'allegato tecnico orario di lavoro n. 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.
Con la presente intesa decadono tutti gli accordi vigenti in materia di orario di lavoro, con particolare riferimento a quelli del 4 maggio 1987, 17 gennaio 2001, 12 marzo 2001, 19 febbraio 2002, 18 marzo 2003 e relativi verbali di Commissione, nonché eventuali prassi in atto.
2. Lavoro straordinario
Per far fronte alle esigenze produttive di avviamenti, recuperi o punte di mercato, l'azienda potrà far ricorso a lavoro straordinario per 80 ore annue pro capite, senza preventivo accordo sindacale, da effettuare a turni interi.
Nel caso dell'organizzazione dell'orario di lavoro sulla rotazione a 18 turni, il lavoro straordinario potrà essere effettuato a turni interi nel 18° turno, già coperto da retribuzione secondo le modalità indicate al capitolo orario di lavoro, o nelle giornate di riposo.
L'Azienda comunicherà al lavoratori, di norma con 4 giorni di anticipo, la necessità di ricorso al suddetto lavoro straordinario e terrà conto di esigenze personali entro il limite del 20% con sostituzione tramite personale volontario.
Con accordo Individuale tra azienda e lavoratore, l'attività lavorativa sul 18° turno potrà essere svolta a regime ordinario, con le maggiorazioni del lavoro notturno: in tal caso non si darà corso alla copertura retributiva collettiva del 18° turno. Il lavoro straordinario, nell'ambito delle 200 ore annue pro capite, potrà essere effettuato per esigenze produttive, tenuto conto del sistema articolato di pause collettive nell'arco del turno, durante la mezz'ora di intervallo tra la fine dell'attività lavorativa di un turno e l'inizio dell'attività lavorativa del turno successivo. In questo caso l'informazione preventiva alla RSU e la comunicazione ai lavoratori del lavoro straordinario per esigenze produttive saranno effettuate con un preavviso minimo di 48 ore.
4. Bilanciamenti produttivi
La quantità di produzione prevista da effettuare per ogni turno, su ciascuna linea, e il corretto rapporto produzione/organico saranno assicurati mediante la gestione della mobilità interna da area ad area nella prima ora del turno in relazione agli eventuali operai mancanti o, nell'arco del turno, per fronteggiare le perdite derivanti da eventuali fermate tecniche e produttive. Con la presente intesa decadono gli accordi del 4 maggio 1987 Parte I (intesa sulla prestazione lavorativa e relativi allegati tecnici) e 28 maggio 1998.
5. Organizzazione del lavoro
Per riportare il sistema produttivo dello stabilimento Giambattista Vico alle migliori condizioni degli standard internazionali di competitività, si opererà, da un lato, sulle tecnologie e sul prodotto e, dall'altro lato, sul miglioramento dei livelli di prestazione lavorativa con le modalità previste dal sistema WCM e dal sistema Ergo-UAS. il sistema Ergo-UAS è descritto nell'allegato tecnico n. 2, che costituisce parte integrante del presente accordo.
Le soluzioni ergonomiche migliorative, derivanti dall'applicazione del sistema Ergo-UAS, permettono, sulle linee a trazione meccanizzata con scocche in movimento continuo, un regime di tre pause di 10 minuti ciascuna, fruite in modo collettivo, nell'arco del turno di lavoro, che sostituiscono le attuali due pause di 20 minuti ciascuna.
Sui tratti di linea meccanizzata denominati "passo - passo", in cui l'avanzamento è determinato dai lavoratori mediante il cosiddetto "pulsante di consenso", le soluzioni ergonomiche migliorative permettono un regime di tre pause di 10 minuti ciascuna, fruite in modo collettivo o individuale a scorrimento sulla base delle condizioni tecnico-organizzative, che sostituiscono le attuali due pause di 20 minuti ciascuna.
Per tutti i restanti lavoratori diretti e collegati al ciclo produttivo le soluzioni ergonomiche migliorative permettono la conferma della pausa di 20 minuti, da fruire che in due pause di 10 minuti ciascuna in modo collettivo o individuale a scorrimento.
Con l’avvio del nuovo regime di pause, i 10 minuti di incremento della prestazione lavorativa nell'arco del turno, per gli addetti alle linee a trazione meccanizzata con scocche in movimento continuo e per gli addetti alle linee "passo-passo" a trazione meccanizzata con "pulsante di consenso", saranno monetizzati in una voce retributiva specifica denominata "indennità di prestazione collegata alla presenza".
L'importo forfetario, da corrispondere solo per le ore di effettiva prestazione lavorativa, con esclusione tra l'altro delle ore di inattività, della mezz’ora di mensa e delle assenze la cui copertura retributiva è per legge e/o contratto parificata alla prestazione lavorativa, è concordato, per tutti gli aventi diritto, in misura di 0,1813 euro lordi/ora. Tale importo è stato definito dalle Partì in senso onnicomprensivo, dal momento che, in sede di quantificazione, si è tenuto conto di ogni incidenza sugli istituti legali e/o contrattuali e pertanto il suddetto importo forfetario orario è comprensivo di tutti gli istituti legali e/o contrattuali.
[…]
Tale monetizzazione ad personam avrà luogo nei confronti dei lavoratori interessati che saranno addetti alle lavorazioni sopra indicate all'entrata in vigore del nuovo regime di pause.
Con la presente intesa decadono gli accordi del 4 maggio 1987 Parte I e relativi allegati tecnici, 28 maggio 1998, 24 aprile 2003 e relativa procedura contrattuale del 10 luglio 2003 In tema di lavoro a cottimo.
6. Formazione
È previsto un importante investimento in formazione per preparare i lavoratori e metterli in condizioni di operare nella nuova realtà produttiva. Le attività formative si svolgeranno contemporaneamente alla ristrutturazione degli impianti e saranno fortemente collegato alle logiche WCM, I corsi di formazione saranno tenuti con i lavoratori in cigs e (e Parti convengono fin d'ora che la frequenza ai corsi sarà obbligatoria per i lavoratori interessati. Il rifiuto immotivato alla partecipazione nonché l'ingiustificata mancata frequenza ai corsi, oltre a dar luogo alle conseguenze di legge, costituirà a ogni effetto comportamento disciplinarmente perseguibile.
Le Organizzazioni Sindacali e la RSU confermano che non sarà richiesto a carico Azienda alcuna integrazione o sostegno al reddito, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, per i lavoratori in cigs che partecipino ai corsi di formazione.
Il programma formativo sarà oggetto di esame con la RSU.
7. Recuperi produttivi
Le perdite della produzione non effettuata per causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture potranno essere recuperate collettivamente, a regime ordinario, entro i sei mesi successivi, oltre che nella mezz'ora di intervallo fra i turni, nel 18° turno (salvaguardando la copertura retributiva collettiva) o nei giorni di riposo individuale, previo esame congiunto con fa RSU anche al fine di individuare soluzioni alternative di pari efficacia
8. Assenteismo
Per contrastare forme anomale di assenteismo che si verifichino in occasione di particolari eventi non riconducibili a forme epidemiologiche, quali in via esemplificativa ma non esaustiva, astensioni collettive dal lavoro, manifestazioni esterne, messa in libertà per cause di forza maggiore o per mancanza di forniture, le Parti, nel caso in cui la percentuale di assenteismo sia significativamente superiore alla media, Individuano quale modalità efficace la non copertura retributiva a carico dell'azienda dei periodi di malattia correlati al periodo dell'evento. A tale proposito l'Azienda è disponibile a costituire una commissione paritetica, formata da un componente della RSU per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e da responsabili aziendali, per esaminare i casi di particolare criticità a cui non applicare quanto sopra previsto.
Considerato l'elevato livello di assenteismo che si è in passato verificato nello stabilimento in concomitanza con le tornate elettorali politiche, amministrative e referendum, tale da compromettere la normale effettuazione dell'attività produttiva, le Parti convengono che in tali occasioni lo stabilimento potrà essere chiuso per il tempo necessario e la copertura retributiva sarà effettuata con il ricorso a Istituti retributivi collettivi (PAR residui e/o ferie) e che l'eventuale recupero della produzione sarà effettuato senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda e secondo le modalità definite dalla presente intesa per i recuperi produttivi.
Il riconoscimento dei riposi/pagamenti, di cui alla normativa vigente in materia elettorale, sarà effettuato, in tale fattispecie, esclusivamente nei confronti dei presidenti, dei segretari e degli scrutatori di seggio regolarmente nominati e dietro presentazione di regolare certificazione.
[…]
10. Abolizione voci retributive
A partire dal 1° gennaio 2011 sono abolite le seguenti voci retributive, di cui all'accordo del 4 maggio 1987 Parte III (Armonizzazione normativa e retributiva) - punto 1 (Allegato tecnico per armonizzazione normativa e retributiva), lettera e) Paghe di posto e relativo allegato tecnico n. 1, lettera h) indennità disagio linea e relativo allegato tecnico n. 4 e lettera l) Premio mansione e premi speciali e relativo allegato tecnico n. 5;
- paghe di posto
- indennità disagio linea
- premio mansione e premi speciali.
[...]
13. Decadenza accordi
La presente intesa annulla e sostituisce quanto in precedenza pattuito sulle medesime materie.
15. Clausole integrative del contratto individuale di lavoro
Le Parti convengono che le clausole del presente accordo integrano la regolamentazione dei contratti individuali di lavoro al cui interno sono da considerarsi correlate ed inscindibili, sicché la violazione da parte del singolo lavoratore di una di esse costituisce infrazione disciplinare di cui agli elenchi, secondo gradualità, degli articoli contrattuali relativi ai provvedimenti disciplinari conservativi e ai licenziamenti per mancanze e comporta il venir meno dell'efficacia nei suoi confronti delle altre clausole.
16. Commissione paritetica di conciliazione
Le Parti riconoscono alla Commissione Paritetica di Conciliazione la qualità di sede preferenziale e privilegiata per esaminare le eventuali specifiche situazioni che concretizzino il mancato rispetto degli impegni assunti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo nonché per esaminare l'operatività delle conseguenze Ivi previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali, fermo restando che, in assenza di una valutazione congiunta delle parti, l'Azienda procederà secondo quanto previsto dai punto 14 del presente raccordo.
Al verificarsi di tali specifiche situazioni, anche su richiesta di una sola delle Parti, la Commissione Paritetica di Conciliazione sarà convocata dal segretario della stessa, anche mediante conferenza telefonica, entro 48 ore dalla richiesta di convocazione ed esprimerà la propria valutazione congiunta sulle vicende sottoposte al suo esame al fine delle conseguenze previste dal presente accordo, entro e non oltre quattro giorni dalla data di convocazione.
Le Parti stipulanti si danno atto che, nel corso della procedura suddetta, le Organizzazioni Sindacati non faranno ricorso all'azione diretta e che da parte aziendale non si procederà in via unilaterale. Al termine della procedura, In assenza di una valutazione congiunta delle parti, o in caso di mancata riunione della commissione alla data di convocazione, l'Azienda sarà libera di procedere secondo quanto previsto dal punto 14 del presente accordo.
La Commissione Paritetica di Conciliazione sarà composta per parte sindacale da un componente per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, individuato nelle rispettive strutture nazionali e designato dalle rispettive Segreterie nazionali, e per parte datoriale da un numero di rappresentanti pari al numero dei componenti sindacali.
Un componente di parte datoriale sarà un rappresentante dell'Unione industriale di Torino, che avrà il compito di Segretario della Commissione.