DOCUMENTO DI INTESA


- Confindustria Vicenza, in persona del Presidente ing. Roberto Zuccato

- I Responsabili degli SPISAL delle ULSS della Provincia di Vicenza che di seguito sottoscrivono,

premesso che:

1. i datori di lavoro sono individuati, in base alla legislazione vigente, come i soggetti ai quali compete la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'azienda, definendo ed attuando la politica aziendale per la salute e la sicurezza;
2. la loro responsabilità diretta si esercita principalmente e prioritariamente attraverso la elaborazione e la comunicazione di un documento scritto nel quale viene illustrata la Politica aziendale della Sicurezza;
3. presupposto essenziale per l'efficacia di un sistema di gestione della sicurezza è " la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ... finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza" (D. Lgs. 81/2008, art. 2);
4. appare necessario ed opportuno condividere indicazioni operative che stabiliscano i requisiti, di forma e di contenuto, del documento di valutazione dei rischi, in grado di orientare i datori di lavoro, i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed i medici competenti nella sua redazione o revisione;

tutto quanto sopra premesso, le parti, al fine di incrementare attraverso adeguate misure di prevenzione la sicurezza nei luoghi di lavoro, concordano di:

a) approvare il documento allegato, denominato "La Valutazione dei Rischi - contenuti e modalità di compilazione del documento ex art. 28 D. Lgs. 81/2008";
b) adottarlo come indicazioni operative alle quali si uniformeranno i datori di lavoro ed i loro collaboratori incaricati per adempiere all'obbligo di cui all'art. 28 e per eventualmente procedere, entro il termine fissato dall'art. 306 comma 2 del D. Lgs. 81/2008, all'adeguamento del Documento attualmente elaborato, anche in coerenza con una politica di miglioramento;
c) assumerlo da parte degli Spisal come standard di riferimento generale per valutare la congruità del Documento di Valutazione dei Rischi elaborato dal Datore di Lavoro, anche in ottemperanza alla normativa vigente;
d) rivederlo e rielaborarlo quando verranno definite, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 29 del D. Lgs. 81/2008, nuove procedure standardizzate;
e) favorire attraverso opportune azioni informative la formulazione scritta e l'ampia divulgazione da parte dei Datori di Lavoro e delle Direzioni Aziendali di un documento che definisca la propria politica della sicurezza come condizione per una effettiva ed efficace implementazione della gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro.

La presente intesa è aperta alla adesione di altri soggetti, pubblici o privati, che, condividendone gli obiettivi e le finalità, lo sottoscrivano.


Vicenza, 1° luglio 2008

Confindustria Vicenza
ULSS n. 3 - Dipartimento Prevenzione - SPISAL
ULSS n. 4 - Dipartimento Prevenzione - SPISAL
ULSS n. 5 - Dipartimento Prevenzione - SPISAL
ULSS n. 6 - Dipartimento Prevenzione - SPISAL


LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
CONTENUTI E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO
ex art 28 D.Lgs. 81/2008

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro (DdL) effettua " la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ... finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza" (D.Lgs. 81/2008, art. 2).

Il documento che segue, condiviso da Confindustria e dagli SPISAL delle ULSS della Provincia di Vicenza, ha lo scopo di fornire ai Datori di Lavoro ed agli altri operatori della sicurezza criteri generali di indirizzo in grado favorire l'adempimento normativo nella misura più completa ma allo stesso tempo più semplice possibile.
Il documento è costituito da tre parti:
• Criteri generali e modalità operative per la compilazione
• Indice dei contenuti del DVR
• Note aggiuntive esplicative

Criteri generali e modalità operative per la compilazione

La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) costituisce obbligo non delegabile del DdL (Datore di Lavoro) ed è mirato ad individuare e registrare tutti i rischi per la salute, in grado cioè di causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda, definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli grandemente), fornire a tutti i suoi Collaboratori (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) i mezzi, gli strumenti, le informazioni e l'addestramento adeguati e necessari per tutelare la salute durante l'attività lavorativa.

Il DVR documenta l'organizzazione che il DdL ha predisposto per controllare l'efficacia e l'efficienza del processo di prevenzione dei danni alla salute, in modo da poter intervenire tempestivamente per modificare ed adeguare tutte le misure (strutturali ed organizzative) predisposte, secondo il metodo della revisione periodica programmata e del miglioramento continuo.

Il DVR deve essere predisposto dal DdL su misura della sua specifica Azienda: deve indicare criteri e metodi adottati per l'analisi di ogni tipologia di rischio, contestualizzando tale analisi alle fasi di lavorazione, alle mansioni ed ai lavoratori esposti ai rischi; deve considerare i rischi specifici per le lavoratrici ed i lavoratori; deve contenere riferimenti alle specifiche valutazioni previste dalle norme (quali ad esempio agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, rischio incendio), in rapporto anche ad eventuali disposizioni contenute nella relazione sanitaria redatta dal medico competente.

Il documento indica gli "attori" coinvolti nel processo di valutazione; indica cioè come sono stati coinvolti i dirigenti, i preposti, i lavoratori, R.S.P.P., R.L.S., Medico Competente; in quali fasi e con quali modalità queste figure hanno partecipato al processo di valutazione.

Nella fase di stima dell'esposizione ai rischi individuati, il documento deve considerare l'efficacia e l'efficienza delle misure di prevenzione e protezione già introdotte dal datore di lavoro. Si analizzano le cause e circostanze di ciascuno dei rischi indicando le misure tecniche, organizzative e procedurali per contenerli al livello più basso possibile e/o ridurli con interventi programmabili nel tempo, in una logica di miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori. Gli orientamenti comunitari indicano l'utilità di avviare le attività di valutazione dei rischi (assegnare un valore ad ognuno), separando i rischi individuati in due categorie:
• rischi ben noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo
• rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato.
Pertanto se si individua un rischio certo per la sicurezza e la salute dei lavoratori e/o quando tale rischio è riferibile alla mancata messa in atto di quanto previsto dalla normativa, le misure di tutela e di messa a norma dovranno essere attuate immediatamente senza acquisire ulteriori elementi valutativi.
Per gli altri rischi invece si dovrà applicare un sistema più attento di valutazione per esprimere il giudizio di rilevanza e per definire gli interventi per la loro riduzione programmabili nel tempo.

Il documento di valutazione indica le azioni che il datore di lavoro intende attuare per migliorare i livelli di prevenzione in azienda in riferimento ai rischi individuati. Queste azioni devono essere esplicitate individuando i mezzi (risorse, strutture, persone, organizzazione) necessari per la gestione dei rischi secondo le priorità assegnate, e deve indicare le modalità per il controllo

dell'esecuzione (verifiche periodiche programmate con le date previste e le modalità: check list, report da responsabili dei nodi strategici dell'organizzazione aziendale, compresi RSPP ed RLS).

Il documento deve contenere il programma di miglioramento, indicando i tempi di attuazione degli interventi pianificati.

La elaborazione del DVR è obbligo non delegabile del DdL; egli quindi deve essere in grado di leggerlo, di comprendere il significato del suo contenuto sostanziale, di consultarlo autonomamente e di averlo a disposizione come tutti gli altri suoi strumenti strategici di gestione aziendale.

Si riportano di seguito alcuni suggerimenti operativi per la :

• Individuazione dei pericoli per la sicurezza dei lavoratori

Si descrive la sequenza ordinata delle lavorazioni nel ciclo lavorativo, articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi rilevanti per l'individuazione dei pericoli, anche in relazione alle modalità di lavoro: articolato su turni, in cantieri fissi/mobili, ecc.. L'analisi non trascurerà le situazioni di lavoro che esulano dalla routine (manutenzione, pulizia, arresto e riattivazione di impianti, cambio di lavorazioni).
Si dovranno coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti per raccogliere le loro conoscenze ed esperienze; si esamineranno il registro infortuni ed eventuale altra documentazione disponibile al fine di identificare i pericoli presenti sulla base degli eventi negativi avvenuti nel passato nell'azienda.
L'impiego di check list di pericoli, seppure di utilità, non può essere considerato come l'unico mezzo disponibile per la loro individuazione.

• Individuazione dei rischi specifici presenti in azienda impiegando la metodologia ed i criteri dichiarati.

Questa fase si effettua considerando la efficacia e la efficienza delle misure di prevenzione e protezione già introdotte, in riferimento non solo all'obiettivo di contenere e minimizzare i rischi, ma anche a quello del miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro.
Si analizzeranno le cause e circostanze di ciascuno dei rischi considerando sia le carenze di tipo tecnico come quelle di tipo procedurale/organizzativo; inoltre si dovranno attentamente valutare i comportamenti rischiosi con lo scopo di eventualmente correggerli con misure informative e formative dirette ai lavoratori
Per questa fase del processo può essere utile quanto previsto nella linea guida "lavorosicuro" (Modulo operativo MOS 6.7) a proposito della valutazione.
Qualora emergano situazioni "fuori norma" si effettueranno immediatamente interventi correttivi.
A conclusione di questa fase e' opportuno indicare i pericoli presi in considerazione per i quali la valutazione concluda circa l'assenza d'esposizione e dunque per la non necessità di prevedere ulteriori misure di prevenzione particolari.


Espressione del giudizio di rilevanza sui rischi individuati impiegando la metodologia ed i criteri dichiarati

Si descriverà il criterio utilizzato con riguardo ai passaggi in cui la metodologia di valutazione assunta -preveda die si debbano fare delle scelte, particolarmente in relazione alle due categorie di rischi:
• rischi ben noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo
• rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato
I criteri e i metodi devono consentire l’attribuzione del giudizio sintetico di rilevanza del rischio. Si assume che per alcuni rischi (in particolare quelli non riconducibili ad un confronto con uno standard normativo o tecnico di riferimento) la valutazione dei rischi potrà basarsi sul contributo della soggettività del/dei valutatore/i nell’attribuire loro maggiore o minore rilevanza.

Individuazione/descrizione delle misure di prevenzione e protezione programmate per eliminare o ridurre il livello dei rischi determinati in conseguenza della valutazione

Andranno indicate misure tecniche, organizzative e procedurali atte a eliminare o quantomeno ridurre il livello di rischio determinato dalla valutazione. Queste misure dovranno essere attentamente esplicitate con riferimento anche e soprattutto alle risorse da mettere a disposizione, alle strutture ed ai mezzi necessari, nonché alle persone incaricate del controllo sull'effettuazione delle attività.
Quando l'entità del rischio è riferibile alla mancata messa in atto di quanto previsto dalla normativa, le misure di tutela e di messa a norma non devono essere programmate nel tempo, ma attuate immediatamente.


Indice dei contenuti del DVR

1 DATI GENERALI
1.1 Descrizione dell'azienda
1.2 Descrizione dell'attività
1.3 Pianta del sito produttivo e lay-out dello stabilimento: tutta l'area di proprietà.
1.4 Descrizione del ciclo di lavoro
1.5 Suddivisione in aree/reparti e mansioni specifiche

2 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
2.1 Documento di politica della sicurezza aziendale, firmato dal DdL
2.2 Definizione dei ruoli ed organizzazione del sistema di sicurezza aziendale (organigramma) e dei rapporti/responsabilità con l'organizzazione Aziendale Generale, anche per i lavori affidati in appalto (idoneità professionale delle imprese, D.U.V.R.I., informazioni alle ditte terze ecc..)
2.3 Struttura e composizione del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, RLS, Medico Competente, ASPP, addetti alla prevenzione incendi, all'emergenza ed al primo soccorso)
2.4 Descrizione del Sistema di Controllo organizzato dal DdL per rilevare non conformità e per misurare efficienza ed efficacia

3 CRITERI ADOTTATI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE
3.1 Modalità individuate per la valutazione e la stima dei rischi (secondo quanto previsto nei criteri generali e modalità operative per la compilazione)

4 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INFORTUNIO
4.1 Elenco strutture ed impianti (suddivisi per reparto/ area)
4.2 Elenco macchine ed attrezzature in uso ai lavoratori fisse, mobili e portatili (suddivise per reparto/area)
4.3 Elenco mezzi di sollevamento e mezzi trasporto interno delle merci (anche non semoventi)
4.4 Materiali pericolosi (caldi, freddi; appuntiti; taglienti..)
4.5 Sostanze e preparati pericolosi (relativi all'uso delle attrezzature)
4.6 Individuazione dei pericoli per la sicurezza dei lavoratori
4.7 Individuazione dei rischi specifici presenti in azienda impiegando la metodologia ed i criteri dichiarati
4.8 Espressione del giudizio di rilevanza sui rischi individuati impiegando la metodologia ed i criteri dichiarati
4.9 Individuazione/descrizione delle misure di prevenzione e protezione attuate o programmate per eliminare o ridurre il livello dei rischi determinati in conseguenza della valutazione (definizione - obblighi e divieti - delle condizioni di uso sicuro relativamente a struttura, organizzazione, formazione e DPI; regolazioni e manutenzioni; controlli preliminari e periodici in particolare dei dispositivi di sicurezza)

5 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE SPECIFICA: "Schede uomo"
5.1 Elenco mansioni oggetto di valutazione
Note: il D.Lgs. 81/2008 prevede espressamente che vengano indicate nella valutazione dei rischi le "mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento "ad es: utilizzatore di gas tossici, conduttore caldaie a vapore, addetto ad intervenire su impianti elettrici sotto tensione ecc..
5.2 Elenco macchine ed attrezzature utilizzate nelle mansioni oggetto di valutazione
5.3 Individuazione dei pericoli per la sicurezza e la salute relativi alla mansione considerata
Note: questa fase del processo si effettua attraverso l'elencazione delle mansioni o gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari descrivendo la sequenza ordinata delle lavorazioni nel ciclo lavorativo, articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi rilevanti per l'individuazione dei pericoli.
Le scelte di prevenzione non trascureranno le situazioni di lavoro che esulano dalla routine (manutenzione, pulizia, arresto e riattivazione di impianti, cambio di lavorazioni, ...), anche in relazione alle modalità di esecuzione (es: lavori su turni, in cantieri mobili, ecc..) Si farà riferimento ai compiti degli operatori o gruppi omogenei di lavoratori analiticamente indicati e descritti, predisponendo schede di valutazione del rischio per tutte le mansioni/compiti/operazioni presenti.

5.4 Individuazione dei rischi specifici della mansione
5.5 Espressione del giudizio di rilevanza sui rischi individuati impiegando la metodologia ed i criteri dichiarati
5.6 Individuazione/descrizione delle misure di prevenzione e protezione attuate o programmate per eliminare o ridurre il livello dei rischi determinati in conseguenza della valutazione

6 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE
Note: alcuni rischi relativi alla salute sono oggetto di valutazioni specifiche, per cui il documento rimanderà espressamente ad altri elaborati che hanno come oggetto:
6.1 Valutazione rischio derivante da movimentazione manuale dei carichi (metodo NIOSH o equivalente)
6.2 Valutazione dei rischi derivanti da movimenti ripetitivi (metodo OCRA o equivalente)
6.3 Valutazione rischi derivanti da utilizzo dei Videoterminali
6.4 Valutazione rischio rumore
6.5 Valutazione rischio vibrazioni
6.6 Valutazione rischi derivanti da presenza di campi elettromagnetici
6.7 Valutazione rischio radiazioni ottiche artificiali
6.8 Valutazione rischio da agenti chimici
6.9 Valutazione rischio cancerogeni e mutageni
6.10 Valutazione rischi connessi all'esposizione all'amianto
6.11 Valutazione rischio agenti biologici
Note: ciascuna di queste valutazioni prevede specifiche modalità di effettuazione e, se necessario, anche l'effettuazione di indagini strumentali (rilevazioni fonometriche, campionamenti ambientali, prelievi ecc..) che debbono essere eseguite da tecnici specializzati. La necessità di indagini strumentali sarà stabilita dal datore di lavoro sulla base di indicazioni e suggerimenti fornitigli dal RSPP e dal medico competente, che devono operare in stretta collaborazione e coordinamento.
La fase di pre-valutazione sui rischi per la salute si effettua individuando, distinti per aree -reparti - linee - posti di lavoro - mansioni - sostanze impiegate e/o prodotte, eventuali sostanze intermedie - le condizioni di lavoratori o gruppi di lavoratori esposti a rischi sanitari particolari. Qualora emergano situazioni fuori norma" si effettueranno immediatamente interventi correttivi e le conseguenti azioni di tutela. Vanno indicate le fonti di rischio sanitario prese in considerazione per le quali la pre-valutazione concluda circa l'assenza d'esposizione e dunque per la non necessità di prevedere ulteriori indagini approfondite e/o misure di prevenzione particolari


7 VALUTAZIONI SPECIFICHE
Note: alcuni rischi di carattere tecnico/organizzativo possono essere oggetto di provvedimenti normativi speciali o di valutazioni specifiche, per cui il documento rimanderà espressamente ad altri elaborati che hanno come oggetto:
7.1 Rischio incendio
7.2 Piano di emergenza ed evacuazione
7.3 Rischio derivante da atmosfere esplosive
7.4 Lavoro solitario
7.5 Accesso in ambienti confinati
7.6 Rischi per lavoratrici madri
7.7 Rischio per minori in azienda
7.8 Rischi stress-lavoro correlati
7.9 Rischi per presenza di lavoratori stranieri
7.10 Utilizzo delle scale portatili
7.11 altri
Note: ciascuna di queste valutazioni prevede specifiche modalità di effettuazione, indicate espressamente nelle normative in vigore. Tuttavia la necessità della valutazione sarà stabilita dal datore di lavoro sulla base di indicazioni e suggerimenti fornitigli dal RSPP, coadiuvato eventualmente da tecnici esperti (per es in materia di prevenzione incendi e/o in materia di analisi del rischio da atmosfere esplosive).
La fase di pre-valutazione sui rischi specifici si effettua individuando, distinti per aree -reparti - linee - posti di lavoro - mansioni - sostanze impiegate e/o prodotte, eventuali sostanze intermedie - le condizioni di lavoratori o gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Qualora emergano situazioni "fuori norma" si effettueranno immediatamente interventi correttivi e le conseguenti azioni di tutela.
Vanno indicate le fonti di rischio specifico prese in considerazione per le quali la pre-valutazione concluda circa l'assenza d'esposizione e dunque per la non necessità di prevedere ulteriori indagini approfondite e/o misure di prevenzione particolari.


8 PIANO DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI
8.1 Piano di attuazione degli interventi determinato in base alla valutazione dei rischi
Note: Il piano di attuazione dovrà contemplare i tempi previsti per la realizzazione degli interventi e la verifica della loro effettiva messa in atto (art. 28 comma 2 lett. C del D.Lgs. 81/2008) . Il piano deve anche contenere tutte le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e in ognuna di queste dovranno essere indicati (nomi e cognomi) i responsabili delle varie azioni previste nonché definire espressamente i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguati poteri e competenze ".
Per questa fase del processo può essere utile la linea guida "lavorosicuro" (Modulo operativo MOS 4.7).
Tra le procedure di controllo rivestono particolare importanza:
1. la procedura per rilevazione infortuni/incidenti/comportamenti pericolosi (non conformità / azione correttiva)
2. le procedure per gestione in sicurezza della manutenzione, regolazione, pulizia (scheda macchina, scheda uomo)


9 INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
9.1 Programma di informazione e formazione dei lavoratori
9.2 Report di registrazione delle attività formative effettuate
Note: Le attività di informazione e formazione devono essere opportunamente registrate indicando, per ciascun intervento formativo: l'argomento trattato, il docente (con qualifica), durata e luogo dell'intervento, l'elenco dei partecipanti, il materiale didattico eventualmente utilizzato, la presenza di test di verifica e/o apprendimento.
Un utile ausilio può essere fornito dalla lineaguida "lavorosicuro "con i moduli operativi MOS 4.2 (programma di formazione) e MOS 5.2 (registrazione delle attività formative).


10 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
10.1 Documentazione sanitaria (programma di sorveglianza sanitaria, relazioni del medico competente sullo stato di salute dei lavoratori, verbali di sopralluogo del medico competente/RSPP).
10.2 Verbali riunione periodica annuale e verbali altre riunioni pertinenti alla sicurezza
10.3 Relazioni sull'andamento infortunistico e sulle cause e circostanze degli eventi
10.4 Elenco caratteristiche dei DPI individuati per gestire i rischi infortuni e malattie professionali collegati ai rischi oggetto di valutazione (anche sintetico)
10.5 DVR generali e specifici (rumore, vibrazioni ecc..) effettuate in passato
10.6 Elenco delle direttive aziendali, delle procedure e delle istruzioni per il rispetto delle norme aziendali in materia di sicurezza, predisposte sulla base di quanto evidenziato dal DVR in passato

Note aggiuntive esplicative


PREMESSA

Dopo 14 anni di vigenza del D.Lgs. 626/94, il nuovo Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) richiede di rivedere, anche in termini critici, il lavoro fatto in questi anni in materia di prevenzione e protezione di infortuni e malattie professionali.

Il fondamento dell'attività di prevenzione sta, come stabilito dal D.Lgs. 626/94 e ribadito con maggior enfasi (anche sanzionatoria) dal D.Lgs. 81/2008, nella valutazione, da parte del Datore di Lavoro, di tutti i rischi connessi alle diverse attività svolte nell'ambito dell'unità produttiva, comprensiva anche della programmazione delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Indagini effettuate anche di recente dagli Spisal del territorio vicentino evidenziano, in diversi documenti visionati, limiti di genericità ed incompletezza o la mancata conformità allo spirito ed alla lettera della norma.

Il documento di valutazione deve rappresentare lo strumento fondamentale per l'organizzazione della sicurezza e la sua completezza è elemento essenziale per introdurre nella organizzazione aziendale sistemi innovativi ed efficaci di gestione.

La buona qualità dei documenti e delle procedure è indice e presupposto di una buona gestione della sicurezza poiché anche sulla cura impiegata nella definizione dei documenti si fonda la coerenza delle politiche aziendali sul problema.

Le sintetiche indicazioni operative predisposte in collaborazione con gli SPISAL della nostra Provincia hanno lo scopo di indicare, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art 28 del recente D.Lgs. 81/2008, i contenuti che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve possedere, non solo per rispondere in maniera efficace al dettato legislativo, ma anche e soprattutto per rappresentare un efficace strumento di pianificazione della prevenzione nell'azienda.

IL DETTATO NORMATIVO

L'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 prevede che, a conclusione della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, venga redatto, a cura del datore di lavoro, un documento (DVR) che deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Rispetto a quanto previsto dal D.lgs 626/94, vengono aggiunti nuovi punti (dal punto d) al punto f) ) che rappresentano peraltro solo la necessità di evidenziare direttamente nel documento come si intende effettivamente realizzare quanto previsto (il "chi fa che cosa" e le procedure di esecuzione) dal Piano di attuazione delle misure.

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE

Nel DVR vanno espressamente indicati (art 28, comma 2, lettera a) ) i criteri adottati per effettuare la stima del rischio e determinare la conseguente scala di priorità per l'effettuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Per questa determinazione non appare necessario, salvo casi particolari da individuare, che la "valutazione del rischio" comprenda stime probabilistiche di accadimento di guasti o di eventi accidentali così come, invece, previsto dalla normativa vigente per le imprese a rischio di incidente rilevante. Si potranno quindi utilizzare metodi e criteri di valutazione approssimata del rischio, in grado comunque di distinguere condizioni accettabili da situazioni non accettabili. Tali metodi possono consistere anche in valutazioni di tipo induttivo (quantità di materiale utilizzato, cubatura, ventilazione) o semiquantitativo. Un criterio possibile è quello esposto nella Linea-guida "lavorosicuro" (ed 2007) che riportiamo per esemplificazione:

CRITERIO PER LA STIMA DELL'ENTITÀ DEL RISCHIO

Per effettuare la stima del rischio e determinare la conseguente scala di priorità per le misure di prevenzione e protezione da adottare a fronte dei singoli rischi individuati occorre tener conto dei seguenti criteri:
• Per i rischi per i quali necessita un adeguamento normativo, tale adeguamento deve precedere qualsiasi altra valutazione o stima;
• Per i rischi noti con chiarezza la stima viene effettuata dopo l'individuazione del rischio stesso;
• Per i rischi per i quali è ritenuto necessario un esame più accurato o un sistema di analisi più sofisticato, tali approfondimenti possono eventualmente essere effettuati in un secondo tempo procedendo quindi inizialmente ad una valutazione di massima.
Sulla base di quanto esposto la stima del rischio viene effettuata in questo modo:

VALORE ENTITÀ DEL RISCHIO

CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'ENTITÀ DEL RISCHIO

M MODESTO

Condizioni che producono al lavoratore lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica (aziendale e/o ufficiale) bassa.

R RILEVANTE

Condizioni che producono al lavoratore lesioni o disturbi lievi con inabilità ed effetti rapidamente reversibili con casistica (aziendale e/o ufficiale) media.

G GRAVE

Condizioni che producono al lavoratore un infortunio grave o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità reversibile con casistica (aziendale e/o ufficiale) media.

MG MOLTO GRAVE

Condizioni che producono al lavoratore un infortunio o un'esposizione i cui effetti risultano acuti o cronici con inabilità irreversibile ed invalidante con invalidità totale o conseguenze letali.


NOTE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
• "Lavorosicuro" Guida Operativa per un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul lavoro - ed 2007
• LINEE GUIDA CEE per effettuare la valutazione dei rischi. DG V CEE. III SEZIONE -Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro
• CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO- Linee guida per l'applicazione del Decreto Legislativo n° 626/94-DOCUMENTO N°1- LINEE GUIDA SU TITOLO I - LA VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI-
• DOCUMENTO CTS PO626 - Gruppo di lavoro CTS - Progetto Regionale "Monitoraggio 626" - Regione Lombardia