CONVENZIONE

Visto quanto previsto dagli articoli 1, 10, 37 comma 12 del Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.
Visto quanto stabilito dal Decreto legislativo 23 giugno 2003 n. 195.
In considerazione di quanto sancito dall'Accordo della Conferenza Stato Regioni del 5 ottobre 2006 in attuazione di quanto stabilito il 26 gennaio 2006 in attuazione degli articoli 36-quater comma 8 e 36-quinques comma 4 del Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281
Tenendo conto dell'accordo tra le parti sociali delle Piccole e Medie Imprese del Lazio, per la promozione della prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di Roma e Provincia.
Vista la direttiva del 18 settembre 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e della Politiche del Lavoro.
In considerazione dell'istituzione - con ordine di servizio del 23 luglio 2008 del Direttore della DPL di Roma presso la medesima Direzione Provinciale del Lavoro di Roma nell'ambito del Servizio Ispezione del Lavoro della 1° Unità Operativa Tecnico-Medica.

Si stabilisce quanto segue:

Art. 1
La Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, al fine di promuovere la conoscenza del diritto del lavoro, legislazione sociale e della prevenzione in materia di sicurezza del lavoro, si impegna a mettere a disposizione, a richiesta dell'EBLA,(Ente Bilaterale Lavoro Ambiente, Costituito da Federlazio-CGIL-CISL-UIL) il personale docente tecnico, medico e amministrativo legale, per l'effettuazione dei corsi di formazione per i lavoratori, dei preposti, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti alle emergenze ed al primo soccorso, e per ogni altra esigenza formativa prevista in materia.

Art. 2
L'EBLA si impegna a depositare lo statuto di fondazione ed eventuali modifiche ed integrazioni; altresì si impegna a formulare le richieste con anticipo rispetto all'effettivo impegno dei funzionari, anche al fine di consentire alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma di armonizzare la formazione con le esigenze istituzionali dell'attività di vigilanza.

Art. 3
Le docenze rientrano nelle attività extraistituzionali e in quanto tali saranno autorizzate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in conformità alle disposizioni vigenti.
In forza di questa convenzione la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma si impegna a ridurre i tempi autorizzativi previsti per l'esecuzione delle attività di docenza.

Art. 4
L'attività dei funzionari sarà esclusivamente quella di eseguire incarichi di docenza presso i locali messi a disposizione dall' EBLA utilizzando i mezzi e le attrezzature forniti dal medesimo Ente in forza di un incarico formale ed individuale.

Art. 5
Tali incarichi dovranno essere eseguiti dai funzionari in orario extralavorativo, compatibilmente alle prioritarie ed improrogabili esigenze della Direzione Provinciale del Lavoro.

Art. 6
Le docenze saranno effettuate a titolo oneroso, totalmente a carico dell’EBLA, che corrisponderà ai funzionari quanto previsto dalla tariffe regionali con le modalità fiscali previste per le prestazioni occasionali.

Art. 7
La Direzione Provinciale del Lavoro di Roma e l'EBLA si impegnano inoltre a utilizzare in stretta collaborazione ogni strumento utile e necessario per sviluppare ed intensificare l'attività di prevenzione e formazione al fine di incrementare la sicurezza dei posti di lavoro e garantire l'incolumità dei lavoratori, incentivando la diffusione della cultura della sicurezza.

Art. 8
La durata di tale convenzione è stabilita in anni 2 ed è tacitamente rinnovata se non denunciata esplicitamente dai due Enti firmatari.
Eventuali modifiche potranno essere richieste dai due Enti firmatari mediante convocazione formale di un tavolo specifico sul quale stabilire le nuove procedure e modalità di esecuzione della convenzione.

Art. 9
Di tale convenzione viene data pubblicità informando le organizzazioni dei datori di lavoro e le OO.SS. mediante comunicato stampa congiunto.
Altresì si autorizzano i firmatari ad indicare nelle pubblicazioni, negli atti e nello svolgimento di convegni, seminari e riunioni la vigenza della presente Convenzione.


Roma li, 17 febbraio 2009

EBLA DPL di Roma